CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ALLEGATO 1 alla DD 09/DPE002 del 06/07/2020
Accordo di Programma Quadro Regione Abruzzo
“AREA INTERNA – Basso Sangro-Trigno” dell’11/09/2017 (APQ) Scheda di intervento 3.2 – SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL’AREA
CUP C39G17000170001
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
SOMMARIO
Premesse
Articolo 1 – Oggetto dell’Appalto Articolo 2 – Durata del Servizio Articolo 3 – Costo a base di gara Articolo 4 – Norme regolatrici
Articolo 5 – Modalità di esecuzione del Servizio Articolo 6 – Tariffe
Articolo 7 – Visite Didattiche per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° Articolo 8 – Utenti del Servizio
Articolo 9 – Automezzi
Articolo 10 – Oneri e obblighi della Ditta aggiudicataria Articolo 11 – Obblighi a carico della Regione
Articolo 12 – Personale Articolo 13 – Sopralluogo
Articolo 14 – Norme comportamentali Articolo 15 – Criterio di aggiudicazione
Articolo 16 – Requisiti per la partecipazione alla gara Articolo 17 – Sicurezza
Articolo 18 – Responsabilità e Assicurazioni Articolo 19 – Garanzie
Articolo 20 – Fatturazione Articolo 21 – Corrispettivo
Articolo 22 – Cessione del contratto e subappalto Articolo 23 – Monitoraggio e controlli
Articolo 24 – Penalità
Articolo 25 – Risoluzione del contratto Articolo 26 – Trattamento dei dati personali Articolo 27 – Stipulazione del contratto Articolo 28 – Foro competente
Allegato A – Programma di esercizio
Premesse
La Regione Abruzzo svolge il ruolo di Soggetto attuatore per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore dell’Area interna Basso Sangro Trigno in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro dell’11/09/2017 e della relativa Scheda di intervento 3.2 – Servizio di Trasporto interno all’area, sulla base di un contesto programmatorio di cui si riassumono gli elementi più rilevanti:
- Accordo di Programma Quadro Regione Abruzzo “AREA INTERNA – Basso Sangro-Trigno” dell’11/09/2017 (APQ) compresi gli allegati, sottoscritto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, dai Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Montenerodomo quale Comune capofila dell’area interna e in data 13/11/2017 anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- le “Aree Interne” sono rappresentate da quei Comuni significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali, che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui importanti potenzialità vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate;
- la Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne (SNAI) ha come obiettivo il miglioramento dell’accessibilità ai servizi essenziali nei territori interni e rurali mediante il finanziamento di progetti di sviluppo;
- la Regione Abruzzo garantisce il coordinamento operativo dell’esecuzione del programma di interventi dell’Accordo ai fini di promuovere le tempistiche e le procedure indicate negli allegati, la tempestiva selezione delle operazioni ove pertinente, conformemente alle norme previste dai programmi (POR e PSR) e al cronoprogramma dei diversi interventi, le modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce l’aggiornamento dei dati di monitoraggio e il trasferimento al Sistema di monitoraggio unitario presso IGRUE; garantisce il compimento di tutti gli atti;
- la DGR n. 290 del 14/04/2015 con la quale è stato preso atto del Rapporto di istruttoria da parte del Comitato Nazionale per le Aree Interne per la selezione delle aree interne dell’Abruzzo, 1) Basso Sangro- Trigno, 2) Val Fino-Vestina, 3) Gran Sasso-Valle Subequana e 4) Valle Roveto-Valle del Giovenco e che l'Area Basso Sangro-Trigno, costituita da n. 33 Comuni, è stata individuata quale Area prototipo;
- la nota del 26/01/2017, da parte del Sindaco Referente con cui ha trasmesso alla Regione Abruzzo:
a) la Strategia d’Area “Basso Sangro-Trigno”;
b) le schede di intervento della Strategia d’Area;
- la nota del Comitato Nazionale per le Aree Interne, prot. DPCOE n. 0271 del 30/01/2017, con la quale la Strategia d’Area “Basso Sangro-Trigno” si ritiene approvata e idonea come presupposto per la sottoscrizione del relativo Accordo di Programma Quadro per le aree interne;
- la “Convenzione per l’esercizio in forma associata delle azioni previste nella Strategia dell’area prototipo “Basso Sangro-Trigno” della Regione Abruzzo” la cui decorrenza è datata 15/03/2017 con la quale i 33 Comuni dell’area hanno individuato il Comune di Montenerodomo quale soggetto capofila;
- la DGR n. 99 del 28/02/2017 che approva la Strategia d’Area “Basso Sangro-Trigno” con le relative schede di intervento;
- la DGR n. 269 del 22/05/2017 che approvata il testo dello schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Montenerodomo quale rappresentante e capofila dei comuni dell’area Interna “Basso Sangro-Trigno” in base a quanto previsto dal Punto 2.3 della delibera CIPE n. 9/2015;
- la DGR n. 408 del 28/07/2017 che ha provveduto, tra l’altro, ad approvare lo schema di “Accordo di Programma Quadro - Area Interna “Basso Sangro-Trigno” (APQ) e gli allegati;
- l’Articolo 4 dell’APQ che recita: “1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a euro 11.279.540,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
a) Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): euro 3.740.000,00;
b) POR FESR: euro 2.539.540,00;
c) POR FSE: euro 1.400.000,00;
d) PSR FEASR: euro 1.600.000,00;
e) L.R. 77/00: euro 2.000.000,00”;
- la Scheda di intervento 3.2 – SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL’AREA, contenuta nell’Allegato 2a “Relazioni tecniche” dell’APQ, riguardante il potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico locale principalmente scolastico che tenga conto dell’integrazione dei plessi e delle esigenze di mobilità di studenti e anziani, il cui soggetto attuatore è il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo;
- a seguito dell’assegnazione delle citate risorse statali vincolate per gli interventi programmati nell’APQ “Strategia Aree Interne” di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e successiva DGR n.480/2017, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ha richiesto con nota prot. n. 92365 del 29/03/2018 la variazione di Bilancio per l’iscrizione delle somme nella parte Entrate e nella parte Spese del Bilancio regionale;
- la DGR n. 258 del 27/04/2018 ha approvato la variazione di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in termini di competenza e cassa, stanziando per l’intervento 3.2 – SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL’AREA € 298.000,00 - cap. entrata n. 22555 denominato “Trasferimenti statali per attivazione servizi di trasporto pubblico locale a chiamata”, cap. spesa n. 181555 denominato “Attivazione servizi di trasporto pubblico locale a chiamata”;
- la DGR n. 664 del 04/09/2018 con cui si è proceduto in prima fase ad attivare parte dei servizi di cui alla Scheda di intervento 3.2 – SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL’AREA, al fine di soddisfare le esigenze proposte dal territorio e raccolte dalla SNAI che ha come referente di Area il Comune di Montenerodomo.
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti i plessi scolastici di Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Villa Santa Xxxxx e di Quadri provenienti dai Comuni di: Civitaluparella, Colledimezzo, Fallo, Monteferrante, e Pietraferrazzana.
Il servizio di trasporto dovrà essere espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, della normativa vigente in materia e in base al programma di esercizio riportato nell’Allegato A, nei giorni della settimana dal lunedì al sabato, salvo modifiche stabilite per esigenze scolastiche che verranno comunque tempestivamente comunicate alla Ditta aggiudicataria.
Il trasporto dovrà essere effettuato nei punti di raccolta prestabiliti per ogni singolo Comune nelle località indicate nel Programma di esercizio (Allegato A), con destinazione/origine i plessi scolastici di appartenenza sopra individuati. L’appalto è costituito da un lotto unico e il relativo affidamento avverrà in favore di un unico aggiudicatario, secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nel disciplinare di gara.
Articolo 2 – Durata del Servizio
L’affidamento del servizio di trasporto scolastico ha durata di dodici (12) mesi con decorrenza dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto. Il periodo effettivo di esecuzione del servizio è riferito all’anno scolastico 2020/2021, secondo il calendario scolastico e fatte salve le variazioni per cause di forza maggiore (sospensioni per scioperi, eventi naturali, etc.). La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per un altro anno dandone comunicazione all’appaltante tre mesi prima tramite PEC. Ove, alla data di scadenza del contratto di servizio non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, la ditta aggiudicataria del presente appalto è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all’individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza (rif. art. 106, c. 11 del D.lgs. n. 50/2016).
Articolo 3 – Costo a base di gara
L’importo a base di gara viene calcolato sulla base del programma di esercizio (Allegato A) dal quale si quantifica la produzione del servizio, espressa in bus*km annui, che ammonta a 45.041 km/anno. Considerato che il corrispettivo unitario chilometrico è pari a 1,50 €/km, l’importo annuo massimo presunto del servizio ammonta a € 67.561,5, IVA al 10% esclusa (IVA compresa € 74.317,65).
Il costo effettivo del servizio verrà comunque determinato in sede di aggiudicazione dell’appalto e si intenderà fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto. Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta e pertanto saranno ammesse offerte esclusivamente in ribasso.
Articolo 4 – Norme regolatrici
L’appalto dovrà essere eseguito in osservanza a quanto previsto dal presente capitolato e dalle vigenti normative e regolamenti in materia. La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi le norme e i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento del servizio nonché le norme non direttamente esplicitate nel Capitolato.
Le norme principali che disciplinano il settore del presente appalto sono di seguito richiamate:
- D.lgs. 22.12.2000, n. 395 che disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone e il regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci;
- D.lgs. 30.04.1992, n. 258 (Nuovo Codice della strada) e successive modifiche e integrazioni e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- Legge 01.08.2003, n. 218 riguardante la disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
- D.M. 18 Aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
- D.M. 31.1.1997 recante Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell’11 marzo 1997;
- L.R. 17 luglio 2007, n. 25, Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
- L.R. 29 novembre 2013, n. 46 Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m. e i.;
- DPCM 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”.
Per quanto non previsto dal presente capitolato d’appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme vigenti in materia di appalti.
Articolo 5 – Modalità di esecuzione del Servizio
Il servizio dovrà svolgersi nei giorni di lezione fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle Autorità scolastiche competenti. Nel Programma di esercizio Allegato A, le linee oggetto dell’appalto sono due:
1. Monteferrante-Villa S. Xxxxx;
2. Civitaluparella-Villa S. Xxxxx.
Gli orari e i percorsi di effettuazione del servizio possono essere modificati, per mutate esigenze circa i giorni, gli orari di ingresso/uscita da scuola e i punti di raccolta dell’utenza, anche in relazione ad eventuali decisioni assunte dalle autorità competenti, sempre previa autorizzazione da parte del Servizio competente del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione su richiesta del Comune capofila o ditta aggiudicataria, previo accordo con gli altri Comuni interessati.
Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali, la Regione si riserva la facoltà di variare, in aumento o in diminuzione, il numero dei percorsi e il chilometraggio degli stessi, le fermate ed il numero dei mezzi da mettere a disposizione. Per esigenze organizzative del servizio, la Regione dovrà rendere disponibili alla Ditta i percorsi e loro variazioni almeno 10 giorni prima l’effettuazione del servizio come modificato.
Le spese connesse alla gestione dei mezzi di trasporto, come le spese per il pagamento del bollo e dell’assicurazione, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese per il carburante, la mano d’opera e tutti gli altri oneri, necessari per l’effettuazione a norma e in sicurezza del servizio, saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
I percorsi del servizio di trasporto scolastico potranno interessare strade statali, provinciali e comunali. È vietato apportare variazioni di qualsiasi natura da parte dell’Aggiudicatario se non espressamente autorizzate dal Servizio competente del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari ivi stabiliti, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all’indicato Dipartimento e all’Ufficio del Comune capofila. La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione e al Comune capofila qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da
cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità e, di volta in volta, tutti gli incidenti in cui è incorsa (sinistri, collisioni e altro).
Articolo 6 – Tariffe
Le tariffe sono quelle stabilite dalla Regione Abruzzo per il trasporto scolastico. È facoltà dei Comuni interessati dal servizio provvedere al pagamento diretto degli abbonamenti degli studenti fruitori alla Ditta aggiudicataria.
Articolo 7 – Visite Didattiche per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado
Se nel calendario scolastico si prevedono delle visite didattiche per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado, nel periodo in cui i mezzi non sono impegnati nei servizi ordinari, la Ditta potrà effettuare dette uscite il cui programma dovrà comunque essere approvato dal suddetto Servizio regionale in quanto tali ulteriori viaggi si configurano come delle variazioni rispetto al programma di esercizio del servizio scolastico. Per la remunerazione di questi servizi si considerano i valori unitari di cui all’articolo 3 del presente capitolato senza che possa essere per gli stessi richiesto, per qualsiasi titolo o ragione, alcun compenso aggiuntivo. Il limite massimo di viaggi retribuiti è stabilito in n.10 (1 viaggio= andata + ritorno) per l’anno scolastico.
Articolo 8 – Utenti del Servizio
Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo presso le sedi indicate al precedente art. 1 e dovrà essere garantito per tutti i giorni di apertura delle scuole in base al Calendario scolastico regionale.
In coerenza con l’obiettivo del progetto di intervento di cui alla “Scheda di intervento 3.2 – servizio di trasporto interno all’area”, contenuta nell’Allegato 2a “Relazioni tecniche” dell’APQ, il presente appalto consente di garantire collegamenti di trasporto pubblico locale tenendo conto dell’integrazione dei plessi e delle esigenze di mobilità di studenti.
Il trasporto degli alunni verso i plessi scolastici di cui al precedente articolo 1, in particolare di quelli frequentanti la scuola della Scuola d’Infanzia e della Primaria, dovrà essere garantito da idonea sorveglianza da parte dei Comuni interessati che se ne faranno xxxxxx.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare inoltre il trasporto dei minori portatori di handicap. Anche in questo dovrà essere garantita idonea sorveglianza da parte dei Comuni interessati che se ne faranno carico.
Il servizio di sorveglianza, che i Comuni dovranno garantire, dovrà vigilare sugli utenti del servizio dal momento di accesso sul mezzo e fino a quando questi non siano scesi dallo stesso.
La Ditta dovrà effettuare i percorsi, individuati nel presente capitolato, con veicoli idonei ed omologati per il trasporto scolastico di tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado in un numero minimo di 26 unità e, inoltre, dovrà riservare il posto per gli accompagnatori (quest’ultimo a carico dei Comuni interessati) preposti alla sorveglianza degli alunni.
Articolo 9 – Automezzi
L’Aggiudicatario dovrà impiegare un numero di mezzi idoneo a garantire l’effettuazione dei servizi nel rispetto del Programma di esercizio (Allegato A), adeguati alla tipologia e alla quantità degli utenti da trasportare nonché idonei a transitare lungo i percorsi ivi stabiliti, opportunamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.
In caso di avarie, dismissione o altre cause di forza maggiore la ditta dovrà garantire la continuità e la regolarità del servizio mediante l’utilizzo di mezzi con caratteristiche tecnico-qualitative equivalenti ai mezzi individuati in sede di offerta. Al riguardo, in sede di offerta la stessa dovrà attestare se è già nelle sue disponibilità un mezzo di scorta ovvero come intende metterlo a disposizione.
I mezzi immatricolati in uso di terzi a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), devono essere omologati per il servizio di trasporto oggetto del presente appalto e devono inoltre:
A) soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e successiva circolare n. 23 dell'11/03/1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione oltre che ad ogni norma vigente in materia di trasporti in generale e di trasporti scolastici in particolare;
B) possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere perfettamente funzionanti ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977 e s.m.i., devono inoltre essere dotati di cronotachigrafo;
C) possedere i requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.lgs. 285/92 e s.m.i.), essere regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione civile e muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice della Strada;
D) essere dotati di tutte le necessarie autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del presente appalto;
E) essere in regola con le revisioni previste dalle norme di legge e tenuti in perfetta efficienza tecnica, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto, in ordine e pulizia;
F) avere le dimensioni idonee alla percorrenza degli itinerari indicati nel presente Capitolato;
La Ditta non potrà sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione della Regione preventivamente richiesta e motivata. Nel caso in cui all’inizio di un servizio giornaliero non sia possibile utilizzare i mezzi autorizzati (ad es. per guasto improvviso) la ditta appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione per via telematica all’ente ed impiegare mezzi idonei sostitutivi con caratteristiche equivalenti a quelli autorizzati al fine di garantire lo svolgimento del servizio.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese a tutti gli interventi necessari al mantenimento, al fine di conservare la perfetta efficienza e sicurezza, degli automezzi utilizzati per i servizi oggetto del presente appalto (manutenzione ordinaria e straordinaria e sostenere tutte le spese e gli oneri necessari alla loro gestione quali: carburante, lubrificante, oli, bolli, assicurazioni obbligatorie R.C. ecc.
Durante l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, l'appaltatore ha l'obbligo di apporre sui mezzi di trasporto dallo stesso messi a disposizione, in modo visibile, idonea indicazione che trattasi di trasporto scolastico e non potranno essere utilizzati, in ogni caso, veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.
Qualsiasi successiva variazione sull’impiego dei mezzi dovrà essere comunicata per iscritto alla Regione Abruzzo e da questa accettata, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto.
Il numero degli alunni trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare quello risultante dal libretto di circolazione, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto.
La Ditta appaltatrice dovrà rispettare le disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, condotta di marcia ecc.). Gli autobus impiegati devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Resta a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore qualsiasi risarcimento senza diritti di rivalsa o di compensi da parte della Regione.
Articolo 10 – Ulteriori oneri e obblighi della Ditta aggiudicataria
Sono a carico della Ditta aggiudicataria della gara tutti gli oneri inerenti e conseguenti il servizio di cui al presente appalto (per es. spese contrattuali, assicurazione per danni a terzi trasportati, cose e persone, nonché alla responsabilità civile della società aggiudicataria verso terzi, personale dipendente, tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, ecc.).
La Ditta si impegna a presentare, almeno 15 giorni prima dell’avvio del servizio, al Servizio Programmazione dei Trasporti del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e ad ogni eventuale variazione, la seguente documentazione:
1) copia dell’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (REN);
2) copia delle autorizzazioni di esercizio (Noleggio con conducente o Servizio di Linea);
3) copia dei libretti di circolazione degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio;
4) copia delle polizze RCA per ogni automezzo utilizzato per il servizio;
5) copia della polizza RCT;
6) copia della ricevuta di versamento della tassa di possesso per ogni mezzo utilizzato;
7) dichiarazione, a cura del Gestore del trasporto, che gli automezzi utilizzati sono conformi alla normativa vigente in materia di trasporto scolastico;
8) copia delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale o CQC, dei conducenti che l’affidatario intende impiegare nell’espletamento del servizio;
9) elenco nominativo del personale adibito ad ogni linea, indicando cognome, nome, numero di cellulare aziendale (facoltativo);
10) dichiarazione, a cura del Gestore del trasporto, che i conducenti siano legati all’appaltatore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria o comunque da rapporto di lavoro regolato dalla normativa vigente; nel caso di cooperativa i conducenti e gli assistenti dovranno avere la qualifica di soci o essere dipendenti;
11) dichiarazione, a cura del Gestore del trasporto, contenente l’indicazione dell’indirizzo, numero di telefono, fax, mail della sede operativa e del nominativo, indirizzo mail e telefono di un Referente del servizio che dovrà essere telefonicamente raggiungibile dalle ore 7.00 alle ore 17.00, durante i giorni di normale attività scolastica;
12) copia del certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente, comprensivo degli accertamenti di assenza di tossicodipendenza e uso di alcool, riferito ai conducenti impiegati nel servizio di cui al presente appalto.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risultasse sprovvista dei requisiti suddetti e non in regola con le norme che li disciplinano, l’affidamento verrà revocato immediatamente senza che la Ditta abbia nulla a che
pretendere dalla Regione. La Regione in questo caso procederà ad affidare il servizio alla ditta risultante seconda dallo scorrimento della graduatoria.
Articolo 11 – Obblighi a carico della Regione
La Regione si impegna a pagare il corrispettivo effettivo, ossia quello determinato in sede di aggiudicazione dell’appalto che si intenderà fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto. Il provvedimento di pagamento da parte del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti avverrà su base trimestrale previa emissione di fattura elettronica ed è comunque subordinato al trasferimento delle risorse da parte del competente Ministero in relazione agli stati di avanzamento del progetto SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne). Non sarà corrisposto il compenso relativo al servizio non effettuato. L’eventuale ritardo di pagamento di fatture non esonera la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato. La Regione verifica la sicurezza ai sensi del DPR 753/80 dei percorsi e delle fermate secondo le modalità di cui alla L.R. 29 novembre 2013, n. 46 Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale.
Articolo 12 – Personale
Il personale destinato dal soggetto aggiudicatario all’espletamento del servizio oggetto del presente appalto deve essere idoneo a svolgere tali prestazioni secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/1991 n. 448 e s.m.i., in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e dalla normativa vigente. Ogni servizio inerente al trasporto, all’organizzazione e alla gestione del servizio stesso sarà svolto dal personale alle dipendenze della Ditta appaltatrice.
Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle norme di sicurezza e sulle norme del codice della strada.
L’appaltatore è tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative agli obblighi amministrativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge.
Dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti. L’appaltatore dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservassero modi seri e cortesi o fossero trascurati o usassero un comportamento o un linguaggio riprovevole.
Il perdurare, nonostante le segnalazioni e le richieste in ordine alla cattiva condotta del personale, del comportamento scorretto del medesimo sarà causa di risoluzione del rapporto contrattuale da parte della Regione.
La Regione si riserva, inoltre, il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi.
In tal caso la Ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
In caso di inadempimento, la Regione si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all'incameramento della cauzione in qualsiasi forma costituita.
L’Impresa deve altresì osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale e deve informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste dal contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Committente.
Articolo 13 – Sopralluogo
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il rappresentante dell’impresa (amministratore, dipendente tecnico appositamente delegato, tecnico abilitato ovvero persona idonea munito di adatta documentazione che ne attesti la carica) dovrà prendere visione dei percorsi indicati nel presente capitolato all’Allegato A – Programma di esercizio. All’atto del sopralluogo l’incaricato della ditta dovrà sottoscrivere il documento a conferma dell’effettuato sopralluogo e dove verrà rilasciato il documento di presa visione controfirmato dal responsabile della stazione appaltante. La certificazione, dovrà essere inserita, pena l’esclusione, nei documenti di gara.
Articolo 14 – Norme comportamentali
Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo deve osservare le seguenti prescrizioni:
1. non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
2. assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che scendano solo in presenza di un genitore o di altra persona autorizzata;
3. mantenere un comportamento irreprensibile, rispettoso e di collaborazione nei confronti delle persone con le quali venga in contatto;
4. tenere una velocità nei limiti di sicurezza;
5. non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
6. non fumare sul mezzo;
7. osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
8. essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
9. effettuare il servizio di trasporto dei bambini delle Scuole dell’Infanzia e della Primaria solo in presenza di accompagnatore.
Articolo 15 – Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati di seguito:
- OFFERTA TECNICA (max 80 punti);
- OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti).
Il punteggio massimo dell’offerta tecnica viene ripartito in base ai seguenti criteri quantitativi e qualitativi:
- qualità autobus – data di immatricolazione degli autobus individuati in sede di offerta – max 20 punti
a) nel periodo 2020 – 2015 (10 punti/bus);
b) nel periodo 2009 – 2014 (5 punti/bus);
c) nel periodo 2008 – 2013 (2 punti/bus).
Per l’attribuzione del suddetto punteggio occorre presentare fotocopia del frontespizio del libretto di circolazione di ogni mezzo immatricolato.
- Qualità e sicurezza del servizio – max 20 punti
d) automezzi dotati di rallentatore elettrico/idraulico (2 punti/bus);
e) automezzi dotati di sensori di parcheggio (1 punti/bus);
f) automezzo dotato di pedana per disabili (7 punti/bus);
- Organizzazione del servizio – max 30 punti
g) Rimessa automezzi
(sita dentro l’area basso sangro-trigno - 15 punti);
(sita entro 10 km dall’area basso sangro-trigno – 8 punti); (sita oltre 10 km dall’area basso sangro-trigno – 2 punti);
h) Progetto con la descrizione delle modalità di svolgimento del servizio (si terrà conto delle proposte e delle tecnologie indirizzate a migliorare l’efficacia e l’efficienza nella gestione dei percorsi, degli orari e dei piani di carico e scarico) – max 5 punti;
i) Progetto contenente la descrizione delle modalità e misure per garantire la continuità e l’efficienza del servizio anche a fronte di circostanze impreviste ed in situazioni di emergenza riferite alla regolarità del trasporto e alla sicurezza dei trasportati - max punti 5;
j) Servizi aggiuntivi senza ulteriori oneri rispetto all’offerta economica presentata per trasferte per attività didattiche o sportive entro un raggio di 40 km
(5 punti per 15 uscite annue aggiuntive rispetto a quelle minime di cui all’art. 7); (4 punti per 10 uscite annue aggiuntive rispetto a quelle minime di cui all’art. 7); (3 punti per 5 uscite annue aggiuntive rispetto a quelle minime di cui all’art. 7).
- Posti offerti (2 punto/posto aggiuntivo rispetto al minimo di cui all’art. 8) - max 10 punti.
Il punteggio massimo dell’offerta economica verrà attribuito nel seguente modo. Oggetto della valutazione economica sarà il ribasso percentuale dell’importo a base d’asta di cui all’art. 3 del presente Capitolato (20 punti). Il punteggio dell’offerta economica sarà assegnato come segue:
percentuale dell’offerta da considerare
P (punteggio da attribuire) = x (punteggio max attribuibile)
Percentuale della miglior offerta
Il ribasso percentuale potrà essere espresso al massimo fino al secondo decimale, non saranno presi in considerazione i decimali oltre al secondo.
L’offerta economica dovrà compensare tutti gli oneri e tutte le spese conseguenti alle attività previste per il servizio dal presente Disciplinare e dal Capitolato e rimane fissa ed immodificabile da parte del soggetto aggiudicatario.
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l’offerta tecnica e dei punti ottenuti con l’offerta economica.
A parità di punteggio sarà preferita l’impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’area qualità. In caso di offerte con uguale punteggio sia nel prezzo che nella qualità, si procederà al sorteggio in presenza di testimoni. L’aggiudicazione si intende definitiva per la stazione appaltante soltanto dopo la sua approvazione da parte degli organi competenti ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016. La ditta appaltatrice rimarrà invece vincolata fin dal momento dell’aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto.
La Regione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto qualora pervenga una sola offerta valida e di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta idonea in relazione al servizio. Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare, annullare la procedura a cui fa riferimento il presente Capitolato e di non dare seguito al successivo affidamento dell’appalto ovvero di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Articolo 16 - Requisiti per la partecipazione alla gara
Per partecipare alla gara l’impresa dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica prescritti dal presente capitolato ed in possesso delle necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto.
1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO
1. Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (REN);
2. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede legale il concorrente, per attività inerente al presente appalto;
3. Autorizzazione di noleggio con conducente o concessione servizio di linea;
4. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni nonché insussistenza di sentenze e/o sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di partecipare a gare pubbliche;
5. Aver svolto nel triennio (2016-2017-2018) la pubblicazione del presente bando di gara, servizi analoghi in favore di pubbliche amministrazioni per un importo complessivo pari o superiore al valore dell’appalto per cui si intende procedere.
Articolo 17 – Sicurezza
La ditta aggiudicataria dovrà rispettare tutti gli adempimenti connessi alla sicurezza e all’igiene del lavoro previsti dalla normativa vigente, osservando altresì quanto specificato nel DUVRI che firmato in segno di
presa visione e di accettazione verrà allegato al contratto. In particolare, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 la Ditta è tenuta a:
a) redigere il documento di valutazione dei rischi contenente il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico competente e di primo soccorso, nonché i nominativi degli addetti alla gestione dell’emergenza e di primo soccorso;
b) formare ed informare tutto il personale dei rischi specifici dell’attività secondo quanto disposto dal
D.L. n. 81/2008 e successive modificazioni per lavoratori preposti;
c) formare il personale addetto alla gestione dell’emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998) fornendo alla stazione appaltante la documentazione attestante l’avvenuta formazione.
Secondo quanto stabilito dal d.lgs. 81/2008, art. 26, comma 8, il personale occupato dall’impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Articolo 18 – Responsabilità e assicurazioni
L’Appaltatore è responsabile per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti della Regione Abruzzo.
La Regione Abruzzo è sollevata da ogni responsabilità per i danni arrecati da terzi o da trasportati ai mezzi dell’Appaltatore. Ogni responsabilità, nel rispetto di tutte le norme in materia di trasporto di persone, resta a carico dell’Appaltatore qualora si avvalga di personale conducente diverso da quello comunicato in sede di offerta. L’Appaltatore costituisce, prima dell’inizio dell’appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata, La Ditta, prima della stipula del contratto dovrà consegnare alla Regione la polizza assicurativa, debitamente quietanzata, in copia integrale (preferibilmente) originale, che resterà presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze.
Articolo 19 – Garanzie
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n.50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo stimato posto a base di gara. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale a favore della Regione Abruzzo.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso dalla data di pagamento dell’ultima fattura attestante la regolare esecuzione del servizio.
La Regione ha facoltà di rivalersi su detto deposito cauzionale definitivo per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.
Qualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, alla Regione compete il diritto di incameramento dell’intera cauzione definitiva, salvo il maggior danno da accertarsi anche giudizialmente.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
Articolo 20 – Fatturazione
Secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture emesse nei confronti della Regione Abruzzo dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Articolo 21 – Corrispettivo
La liquidazione delle fatture avverrà dopo la verifica, effettuata dal Settore Amministrativo competente, della corrispondenza tra le prestazioni fatturate con quelle effettuate. II provvedimento di pagamento da parte del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti avverrà su base trimestrale previa emissione di fattura elettronica ed è comunque subordinato al trasferimento delle risorse da parte del competente Ministero in relazione agli stati di avanzamento del progetto Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne (SNAI).
L’eventuale ritardo di pagamento di fatture non esonera la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato. L’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per l’emissione del provvedimento di liquidazione, il Responsabile del servizio provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Articolo 22 – Cessione del Contratto e Subappalto
È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni accertati, della cauzione prestata.
Articolo 23 – Monitoraggio e controlli
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare:
a) verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Ditta appaltatrice dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto e il rispetto degli obblighi in esso contenuti;
b) monitoraggio dell’andamento del servizio di trasporto, della qualità erogata (puntualità, affidabilità, sicurezza), del rispetto delle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale per la specifica attività dell’appalto.
Qualora la ditta non dovesse adempiere alle prescrizioni contrattuali e normative, la Regione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture e indicherà un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Il Gestore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli disposti dalla Regione e ad ottemperare a tutte le richieste riguardanti l’esame degli automezzi (libretti di circolazione – assicurazioni – licenze-pulizia) e i requisiti degli addetti (patenti, certificati di abilitazione professionale, abbigliamento, idoneità fisica etc.) nonché la condotta di marcia.
Articolo 24 – Penalità
La Ditta aggiudicataria è obbligata ad iniziare il servizio alla data prestabilita. La stessa si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione e al Comune capofila qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità. La Regione si impegna a verificare eventuali inadempienze che saranno contestate per iscritto, a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., alla Ditta appaltatrice, con invito a provvedere alla loro eliminazione. La Ditta appaltatrice, entro 8 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, dovrà formulare le proprie contro deduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato. La Regione, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l’ammontare della penale che sarà trattenuta sul primo rateo in scadenza. Le penali sono le seguenti:
a) € 150,00 per il mancato rispetto degli obblighi attinenti alla pulizia dei mezzi riferita ad ogni singolo mezzo;
b) € 500,00 per il mancato rispetto degli orari (puntualità) e/o percorsi stabiliti senza valida giustificazione;
c) € 1.000,00 per mancata effettuazione di ogni corsa.
Nel caso gli inadempimenti ed i ritardi, per cause imputabili all’appaltatore, eccedano il numero di n. 4 nell’arco di durata di un anno scolastico, l’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento e senza alcun preavviso, sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta di danni all’appaltatore medesimo.
Articolo 25 – Risoluzione del contratto
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453, 1454 e 1456 del Codice Civile, qualora riscontri l’insorgenza di gravi e ripetute inadempienze, anche parziali, nell’espletamento del servizio, incamerando in tal caso l’importo della prescritta cauzione, salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, nonché in uno dei casi di decadenza di seguito specificati:
a) per motivi di pubblico interesse;
b) per mancato inizio entro i termini previsti dal capitolato o mancata esecuzione del servizio affidato, per abbandono dell’appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
c) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione;
d) per contravvenzioni alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
e) per comportamento scorretto dell’appaltatore dei confronti degli utenti, per violazione dell’obbligo a sollevare o tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
f) per impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte della Regione;
g) per impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
h) gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;
i) quando ceda ad altri, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato d’Appalto;
j) fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
k) morte del titolare della ditta (se trattasi di ditta individuale);
l) mancata concessione e/o revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio;
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione può affidare l’appalto alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria. Nel caso di risoluzione il soggetto gestore è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all’attivazione del servizio da parte del nuovo gestore. L’Aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1672 del C.C. In tali casi l’Ente sarà tenuto a corrispondere al gestore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.
Articolo 26 – Trattamento dati personali
Il Gestore del servizio è responsabile del trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell’espletamento del servizio, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
Articolo 27 – Stipulazione del contratto
Il Responsabile del Servizio comunica l’aggiudicazione definitiva dell’appalto con la fissazione del termine per la presentazione obbligatoria della documentazione, comprendente le polizze e la cauzione di cui al presente Capitolato. La stipula del contratto è subordinata:
- al positivo accertamento in ordine alla insussistenza a carico dell’aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla normativa antimafia;
- all’accertamento della regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- alla verifica di tutti i requisiti previsti per l’accesso alla gara e precedentemente autocertificati;
- alla costituzione della cauzione definitiva;
- al versamento delle spese contrattuali;
- alla presentazione delle polizze assicurative e delle relative quietanze.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai sensi della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, l’Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Articolo 28 – Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Regione e la Ditta appaltatrice in ordine all’esecuzione dei patti stipulati con il Contratto, il foro competente è quello di L’Aquila.
Allegato A – Programma di esercizio.