Condizioni contrattuali generali per contratti di servizio Carl Heusser AG (CCG)
Condizioni contrattuali generali per contratti di servizio Xxxx Xxxxxxx AG (CCG)
1. Parte generale
1.1 Le presenti condizioni contrattuali generali (le CCG) valgono per tutti i contratti di manutenzione Xxxx Xxxxxxx SA (il contratto di servizio) fra Xxxx Xxxxxxx SA (Xxxx Xxxxxxx SA) e il cliente (il cliente). Con la stipulazione del contratto di servizio, il cliente riconosce le presenti CCG quale parte integrante del contratto di servizio. Le presenti CCG sostituiscono tutte le versioni precedenti.
1.2 Xxxx Xxxxxxx SA offre il contratto di servizio in diverse varianti. La variante concordata si evince dagli accordi individuali di cui al contratto di servizio.
1.3 Il rapporto contrattuale fra Xxxx Xxxxxxx SA e il cliente si basa in ordine gerarchicodecrescente (1) sugli accordi individuali di cui al contratto di servizio secondo la conferma della stipulazione del contratto di Xxxx Xxxxxxx SA, (2) sulle schede concernenti l’entità delle prestazioni riferite ai prodotti, (3) sulle CCG e (4) sul Codice delle Obbligazioni Svizzero.
2. Inizio, durata, disdetta, modifiche
2.1 Il contratto di servizio inizia a decorrere dalla conferma della stipulazione dello stesso da parte di Xxxx Xxxxxxx SA. Qualora il cliente non si opponga al contenuto della conferma entro 10 giorni dal suo ricevimento, la stessa vale quale accettata e determinante per il contenuto del contratto di servizio.
2.2 Il contratto di servizio viene stipulato per la durata di un anno e si prolungherà tacitamente di un ulteriore anno qualora non venga disdetto per iscritto da uno dei contraenti tre mesi prima della scadenza.
2.3 In caso di sospetto di abuso e in caso di violazione del contratto da parte del cliente, Xxxx Xxxxxxx SA è autorizzata in qualsiasi momento a sciogliere il contratto di servizio con effetto immediato.
2.4 Xxxx Xxxxxxx SA è autorizzata a modificare le presenti CCG in qualsiasi momento. A tal riguardo, Xxxx Xxxxxxx SA mostrerà per iscritto o per e-mail al cliente le CCG modificate, facendo presente la data dell’entrata in vigore. Qualora il cliente non accetti le CCG modificate, è autorizzato a disdire il contratto di servizio in via eccezionale entro 30 giorni dall’avviso tramite comunicazione scritta a Xxxx Xxxxxxx SA. Altrimenti le CCG modificate si intendono accettate.
3. Entità della prestazione
3.1 L’entità della prestazione di cui al contratto di servizio dipende dalla variante concordata e viene definita nelle schede inerenti l’entità della prestazione. Il contratto di servizio vale solo per i prodotti Xxxx Xxxxxxx SA espressamente elencati nella conferma della stipulazione del contratto di Xxxx Xxxxxxx SA
(i prodotti contrattuali).
3.2 Xxxx Xxxxxxx SA si impegna ad eseguire i lavori di manutenzione e rimo- zione dei guasti dovuti in virtù del contratto di servizio con la massima diligenza.
3.3 Vigono le seguenti esclusioni dall’entità delle prestazioni di cui al contratto di servizio:
a) Xxxx Xxxxxxx SA non fornisce ai sensi del contratto di servizio prestazioni concernenti componenti che non siano elencati nel contratto di servizio o che non vengano forniti da Xxxx Xxxxxxx SA.
b) I costi per le operazioni di manutenzione, per l’accertamento e la rimozione di guasti, nonché per il materiale non rientrano nel presente contratto di servizio e sono a carico del cliente qualora le relative operazioni di manutenzione o i guasti siano causati da:
– esposizione all’acqua, corrosione, allacciamento elettrico inadeguato, messa in sicurezza insufficiente, interruzione di corrente, decalcifica- zione inadeguata oppure influssi chimici o elettrolitici;
– mancata osservanza delle istruzioni, direttive o norme operative di Xxxx Xxxxxxx SA, nonché altro funzionamento non appropriato o utilizzo inadeguato;
– danneggiamento intenzionale o negligente dei prodotti contrattuali da parte del cliente o di terzi; per esempio corpo estraneo nell’apparecchio, ecc;
– omissione di manutenzioni o riparazioni necessarie, nonché mancata osservanza degli intervalli di manutenzione raccomandati;
– riparazioni eseguite da personale non autorizzato da Xxxx Xxxxxxx SA;
– forza maggiore, in particolare calamità naturali;
– danni riconducibili alla mancata osservanza dei documenti Xxxx Xxxxxxx SA sulla progettazione;
– interventi nei giorni di sabato, domenica e nei giorni festivi legali
c) Sono, inoltre, esclusi:
– il montaggio necessario di ponteggi, nonché i costi per eventuali lavori preliminari atti a garantire l’accesso ai prodotti contrattuali.
d) Ulteriori esclusioni possono essere contenute nelle schede sull‘entità delle prestazioni.
4. Limitazione ed esclusione di responsabilità
4.1 La responsabilità di Xxxx Xxxxxxx SA ai sensi del contratto di servizio, fatte salve le disposizioni legali imperative, è limitata al massimo al canone annuale di manutenzione.
4.2 Fatte salve le disposizioni legali imperative, Xxxx Xxxxxxx SA declina qualsivoglia responsabilità per danni che non si verifichino direttamente sui prodotti contrattuali, nonché danni conseguenti (p. es. interruzione dell’attività, mancato uso, mancato guadagno, costi per impianti sostitutivi, danni dovuti ad inondazioni e ambientali, ecc.).
5. Obblighi del cliente e canone di manutenzione
5.1 Il cliente ha l‘obbligo di trattare i prodotti contrattuali con la massima diligenza, comunicando immediatamente tutti i danni e guasti a Xxxx Xxxxxxx SA e adottando le eventuali misure immediate disposte da Xxxx Xxxxxxx SA per ridurre il danno.
5.2 Il cliente è tenuto a rispettare l'intervallo concordato per la manutenzione. La tariffa secondo la conferma del contratto per la manutenzione deve essere risolta entro 20 giorni dalla fatturazione.
5.3 Xxxx Xxxxxxx SA può modificare il canone di manutenzione all’inizio di un nuovo periodo contrattuale, segnatamente nel caso in cui un rincaro generale, la prescrizione di prestazioni supplementari, strumenti di lavoro più costosi o che richiedano una manutenzione più costosa o altre variazioni nei costi lo richiedano. Il cliente è autorizzato, in caso di modifica del canone di manutenzione, a disdire per iscritto il contratto di servizio entro un mese dall’avviso dell’aumento da parte di Xxxx Xxxxxxx SA; decorso tale termine infruttuosamente, il contratto di servizio si intende accettato con il nuovo canone di manutenzione.
5.4 Qualora il canone di manutenzione annuale non venga pagato al più tardi il giorno della scadenza, Xxxx Xxxxxxx SA non è tenuta a fornire le prestazioni di cui al contratto di servizio e può sciogliere lo stesso con effetto immediato senza ulteriore sollecito o apposizione di termine.
6. Legge applicabile e giurisdizione
Questo contratto è soggetto alla legislazione svizzera, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato e della Convenzione di vendita di Vienna. Fatte salve le disposizioni di legge obbligatorie per i contratti con i consumatori, il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o in connessione con questo contratto è la sede di Xxxx Xxxxxxx SA.
Valido da 1. giugno 2018