Provincia di Bologna
Comune di San Xxxxxx in Casale
Provincia di Bologna
Accordo a integrazione del CCDI normativo 2002- 2005
CCDI Parte economica 2017
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 15/03/2018 di autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI 2017, in data 22/03/2018, presso la sede dell’Amministrazione comunale si sono riuniti i Sigg.
Presidente della Delegazione di parte pubblica Xxxx. Xxxxx Xxxxx
Delegazione trattante di parte sindacale:
R.S.U.
FP CGIL: Xxxxxx Xxxxx
Le parti come sopra costituite sottoscrivono l’allegato accordo decentrato integrativo:
Accordo a integrazione del CCDI normativo 2002- 2005
CCDI Parte economica 2017
TITOLO 1
NORME GENERALI, RISORSE E PREMIALITA'
ART. 1. OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA
1. Il presente contratto disciplina le risorse decentrate destinate all’incentivazione della performance e al sistema delle indennità. La sua validità si estende dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2017 sia per la parte normativa che per la parte economica, fatte salve eventuali modifiche concordate tra le parti.
2. Il contratto si applica al personale non dirigente dell’Amministrazione Comunale di San Xxxxxx in Casale a tempo indeterminato. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche mediante somministrazione, ha diritto al riconoscimento delle indennità legate alla funzione (rischio, turno, reperibilità) in misura proporzionale al servizio svolto, mentre partecipa alla ripartizione degli incentivi legati alla performance in presenza di un rapporto di lavoro almeno semestrale.
3. Il personale comandato o distaccato presso altri Enti concorre agli istituti incentivanti previsti dal presente CCDI fatta salva la definizione di accordi per acquisire dall’altra Amministrazione gli elementi di valutazione della prestazione individuale.
4. Il presente accordo si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017, salvo che per alcuni istituti non sia espressamente indicata altra decorrenza, e dalla sua applicazione cessano di avere efficacia tutte le disposizioni contenute in precedenti contratti e accordi decentrati relativi alle medesime materie trattate.
ART 2. CONTROVERSIE E INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontrano, entro 15 giorni dalla richiesta salvo impedimenti, per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, a titolo di interpretazione autentica.
2. L’eventuale accordo di interpretazione sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo, solo con il consenso delle parti interessate.
ART. 3. CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE
1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di competenza dell’Amministrazione.
2. Le risorse variabili di cui all’art. 31 comma 3 CCNL 22.01.2004 possono essere rese disponibili – nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – solo per effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, previa attestazione dell'organismo indipendente di valutazione.
3. Eventuali risorse variabili aggiuntive finanziate ai sensi dell'art. 15 comma 5 per l’attivazione di nuovi servizi o per l’implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, possono essere stanziate esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell’Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti.
4. Le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi di cui all’art. 16 comma 5 del D.L. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011) ovvero derivanti dall’attuazione dei “Piani di Razionalizzazione”, “risparmi di gestione”, o altri istituti analoghi sono erogabili mediante specifici accordi in sede di ripartizione annua delle risorse, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa citata.
5. Le risorse finanziate da specifiche disposizioni di legge di cui all’art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 1/4/1999 sono previste nel bilancio e corrisposte secondo criteri previsti dai rispettivi regolamenti, pertanto ai fini della gestione del fondo costituiscono partite di giro.
ART. 4 - SISTEMA INCENTIVANTE
1. Il sistema di valutazione del personale dipendente trova la propria fonte nel Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale approvato dall'Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 150/2009. In assenza di tale disciplina, si applica in via transitoria il sistema previsto dal precedente CCDI.
2. Il sistema prevede la valutazione della performance organizzativa della struttura di appartenenza e della performance individuale collegata ai comportamenti organizzativi e agli obiettivi individuali. La valorizzazione della performance è collegata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e al complessivo apporto individuale, secondo gli esiti del processo di misurazione e valutazione.
3. A tale finalità sono destinate le risorse variabili di cui all'art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004 nonché quelle previste residuali di parte stabile e da ulteriori disposizioni normative specifiche.
ART. 5 - PROGRESSIONI ORIZZONTALI
1. Le parti convengono, al fine di non pregiudicare le risorse disponibili del fondo per gli esercizi futuri, di rinviare al 2018 la valutazione rispetto a possibili applicazioni dell’istituto delle progressioni orizzontali, qualora se ne verificassero le condizioni.
TITOLO II
SISTEMA DELLE INDENNITA'
ART. 6 – PRINCIPI GENERALI
1. Le indennità previste dal presente Titolo sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese e finalizzate a riconoscere e valorizzare l'espletamento di funzioni ulteriori rispetto all'esercizio di compiti propri della categoria di appartenenza; non competono in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.
2. Il Dirigente/Responsabile individua gli aventi diritto rispetto alla percezione delle indennità, sulla base di quanto stabilito nel presente Titolo.
3. L’erogazione di due o più indennità in capo allo stesso soggetto è consentita solo qualora non attenga alla medesima fattispecie.
4. L'indennità cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alle funzioni individuate, e sono proporzionate sulla base della presenza in servizio.
5. Le indennità derivanti dalla rilevazione presenze mensili vengono erogate nel secondo mese successivo a quello di riferimento. Le indennità da erogare a consuntivo dell’esercizio saranno oggetto di liquidazione immediatamente dopo la conclusione del processo di quantificazione delle risorse e delle verifiche da parte dei revisori e dell’OIV.
ART. 7 – INDENNITA' DI RISCHIO
1. Viene attribuita al personale che svolga prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, secondo quanto previsto dall'art. 37 CCNL 14/9/2000, nella misura massima di € 30,00 mensili in base ai giorni di servizio prestati mensilmente
2. I fattori di rischio rilevanti ai fini dell'attribuzione dell'indennità sono individuati nei seguenti:
prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;
prestazioni di lavoro legate a lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;
prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall’adibizione alle officine, cucine, attività di manutenzione del verde, interventi su fognature.
prestazioni di lavoro che comportano esposizione a rischio di lesioni, traumi, malattie, agenti chimici, biologici, fisici.
3. L’indennità viene corrisposta al personale interessato sulla base di idonea certificazione dei Dirigenti dei Settori interessati, valida fino al verificarsi di diverse condizioni lavorative. A titolo esemplificativo si individuano le seguenti figure professionali per le quali l’indennità è riconoscibile:
- Addetti manutenzione e verde, Collaboratori tecnici, Esecutori tecnici
- Istruttore Capo squadra
- Autisti
- Messo notificatore
Art. 8 - INDENNITA’ DI TURNO E MAGGIORAZIONE PER LAVORO FESTIVO
1. Per la remunerazione di turno e maggiorazioni relative a lavoro festivo si fa esclusivo riferimento a quanto disposto dai vigenti CCNL.
2. Per l'anno 2017 non si rilevano servizi che prestino attività lavorativa per l'arco temporale previsto dalla norma contrattuale.
Art. 9 – INDENNITA' MANEGGIO VALORI
1. L’indennità di maneggio valori prevista dall’art. 36 del contratto integrativo del 14/9/2000 spetta al personale formalmente individuato e adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori e cassa, cioè alla gestione diretta di denaro contante, per le sole giornate in cui si e’ effettivamente adibiti a tale servizio.
2. Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali (art. 36 CCNL 14.09.2000) si stabilisce la seguente graduazione dell’indennità:
valori maneggiati su base annua superiore ad €. 15.000,00: indennità di €. 1,52 al giorno
valori maneggiati su base annua compresi tra €. 8.000,00 ed €. 15.000,00 indennità €. 1,00 giornaliera
valori maneggiati su base annua fino ad €. 8.000,00 indennità €. 0,52 giornaliera
Sono escluse dal conteggio le somme introitate con Bancomat o altri mezzi di pagamento elettronico.
3. L'ammontare annuo dei valori maneggiati è desunta dai rendiconti resi dagli Agenti Contabili e dai subagenti. L’erogazione dell’indennità di maneggio valori avviene annualmente a consuntivo nell’anno successivo alla maturazione.
4. Non è comunque erogabile l’indennità qualora la remunerazione risultante dall’applicazione del presente articolo risulti superiore a un quinto delle somme maneggiate.
Art. 10 - INDENNITA’ DI REPERIBILITA’
1. Il servizio di reperibilità, ove istituito con atto gestionale del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, deve coinvolgere un numero minimo di n.5 operatori ed è limitato ad un numero massimo di 6 giorni mensili.
2. Per la disciplina e la remunerazione della reperibilità si rimanda a quanto disposto dai vigenti CCNL. L'erogazione avviene sulla base dei calendari di presenza in turno di reperibilità, predisposti mensilmente dal Settore di riferimento e trasmessi al Servizio personale.
3. Il servizio di reperibilità è esteso in forma temporanea anche al personale dipendente che in occasione dello sciopero è reperibile sulla base del contingente previsto dal vigente accordo sui servizi minimi essenziali. La reperibilità è remunerata con l’indennità prevista contrattualmente e per il numero di ore corrispondenti alla durata della reperibilità.
ART. 11 - INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ (Art. 17 co. 2 lett. f)
1. Viene attribuita al personale di categoria D che non risulti incaricato di P.O., l’indennità nei seguenti importi:
Responsabili di servizio o unità operative con delega di sostituzione di coordinamento | dipendenti CATEGORIA D (formalmente individuati) | € 1.200,00 annuali |
2. La presente indennità viene erogata con cadenza mensile, a valere sulla disponibilità della parte stabile del Fondo incentivante.
3. La quota differenziale di € 600,00 rispetto a quanto previsto a titolo di IPR nel CCDI 2016 confluisce nelle risorse disponibili finalizzate alla remunerazione della produttività individuale e collettiva e destinata prioritariamente al finanziamento di appositi progetti destinati ai percettori della presente indennità, ferma restando l’applicazione del sistema di valutazione delle performance in vigore.
4. Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro, ad eccezione dei 2 euro/gg, e in caso di rapporto di lavoro part time vengono proporzionalmente ridotte.
5. Si applicano inoltre le vigenti disposizioni in materia di decurtazioni per assenza.
ART. 12 - COMPENSO PER ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art. 17 comma 2 lett. i)
1. Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità di seguito indicate, è prevista una indennità nella misura pari a quanto riportato nella tabella sottostante:
2. L’indennità di cui al presente punto è graduata nel modo seguente:
Descrizione della specifica responsabilità | Indennità mensile (lorda) | |
Ufficiale di stato civile e anagrafe | € | 25,00 |
Ufficiale elettorale | € | 25,00 |
Addetti URP con affidamento specifiche responsabilità | € | 20,833 |
Responsabile di tributi | € | 25,00 |
Responsabile di attività inerenti la protezione civile | € | 25,00 |
Xxxxx notificatori con funzioni di Ufficiale Giudiziario | € | 20,833 |
Dipendenti che sostituiscono gli addetti al front-office dell’ URP | €. 2,00 giornaliere per ogni giorno di effettiva sostituzione |
3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi altra tipologia di indennità per responsabilità (art. 17 comma 2 lettera f CCNL 01.04.1999); nel caso ricorrano entrambe le fattispecie legittimanti, al dipendente competerà quella di importo maggiore.
4. Il conferimento dell’incarico viene riconosciuto con disposizione del Dirigente/Responsabile.
5. L'indennità viene erogata mensilmente al netto delle assenze di cui all'art. 71 comma 1 del D.L.112/2008
Art. 13 – PROGETTI DI PRODUTTIVITA’ su risorse variabili 2017 e UTILIZZO RISORSE UNA TANTUM
1. si concorda sulla destinazione di quota delle risorse una tantum inserite nel fondo 2017, derivanti dalle somme rinviate a tale fondo dal CCDI 2016 e da quota dei da risparmi registrati sul fondo 2016, alla corresponsione del differenziale fra l’indennità di turno e l’indennità di disagio al personale in servizio presso la scuola materna negli anni 2010 e 2011 a seguito del riconoscimento, ora per allora, dell’esistenza delle condizioni per la corresponsione di tale emolumento, per un importo complessivo di circa 5.000,00 €;
2. Si concorda sulla seguente destinazione delle risorse residue pari a circa € 17.500,00:
€ 1.200,00 al Progetto “Attivazione e coordinamento del servizio neve da parte del personale comunale – periodo dal 15/11/2017 al 15/03/2018”
€ 4.800,00 al progetto “Valorizzazione responsabili di servizio” destinato ai percettori della indennità di responsabilità di cui all’art. 11 del presente CCDI, ferma restando l’applicazione del sistema di valutazione delle performance in vigore.
€ 11.500,00 circa al salario di produttività, ripartiti in relazione al sistema di valutazione del personale dipendente che prevede la valutazione della performance organizzativa della struttura di appartenenza e della performance individuale collegata ai comportamenti organizzativi e agli obiettivi individuali.
Allegati:
fondo riparto risorse anno 2017
n. 2 progetti
San Xxxxxx in Casale, 22/03/2018
Delegazione di parte pubblica Delegazione di parte sindacale
X.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxx Presidente X.xx RSU
X.xx Xxxxxx Xxxxx – FP CGIL
COMUNE DI SAN XXXXXX IN CASALE | ||||
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 | ||||
RISORSE PER IL FINANZIAMENTO | UTILIZZO DEL FONDO | |||
RISORSE STABILI art. 31 comma 2 CCNL 22/01/04 | USCITE PARTE STABILE | |||
Fondo storico | 123.051,70 | |||
Risparmi su straordinario (Art. 14 comma 4 ccnl 1999) | 463,23 | |||
Art. 4 comma 1 CCNL 05/10/2001 (1,1% monte salari 1999) | 20.710,00 | |||
RIA e ad personam pers. cessato dal 01/01/2000 | 8.353,25 | |||
Rideterminazione fondo progressioni economiche | 9.195,68 | Progressioni orizzontali | 41.200,00 | |
Art. 15 c. 5 CCNL 1999 per nuovi servizi con aumento dotazioni organiche | 39.347,48 | Indennità di comparto | 17.000,00 | |
Fondo stabile art. 31 comma 2 (storico) | 201.121,34 | |||
Art. 32 c. 1 CCNL 22/01/04 (0,62%) | 12.517,18 | |||
Art. 32 c. 2 CCNL 22/01/04 (0,50%) | 10.094,50 | |||
Art 4 c. 1 CCNL 2004/2005 - 09/05/06 (0,50% m.s. 2003) | 10.532,48 | maggiorazioni orarie | 100,00 | |
Art. 8 c. 2 CCNL 2006/2007 - 11/04/08 (0,60% m.s. 2005) | 14.936,73 | Rischio | 2.200,00 | |
DECURTAZIONE PEO E COMPARTO personale trasferito ante 2010 | -21.167,39 | Indennità part. responsabilità (lett. i ) mensile | 2.025,00 | |
DECURTAZIONE "ZAINETTO" personale trasferito ante 2010 | -17.784,80 | Indennità part. responsabilità (lett. F ) mensile | 9.500,00 | |
TOTALE RISORSE STABILI anno 2010 | 210.250,04 | Maneggio valori | 1.300,00 | |
RIA personale cessato 2011-2014 | 9.706,32 | |||
RIA personale cessato 2011-2014 | -9.706,32 | |||
Rateo RIA personale cessato 2014 | 865,95 | |||
RIA personale cessato 2015-2016 | 2.960,49 | Progetto finalizzato responsabili di servizio | 4.800,00 | |
Taglio per riduzione personale (art.9 co. 2bis L.122/2010) storico 2014 | -28.238,47 | |||
DECURTAZIONE "ZAINETTO" ANNUO dip SOCIALI trasferiti RG il 1/7/14 - quota parte stabile | -106.080,30 | |||
RIDUZIONE PER LIMITE FONDO 2016 | 0,00 | |||
TOTALE RISORSE STABILI | 79.757,71 | USCITE PARTE STABILE | 78.125,00 | |
RISORSE VARIABILI art. 31 comma 3 | USCITE PARTE VARIABILE | |||
Art. 15 c. 2 CCNL 1/4/99 (max 1,2% m.s. 1997) - previa verifica Nucleo c. 4. | 19.361,00 | |||
Art. 15 c. 5 - nuovi servizi SENZA aumento dotazioni organiche | ||||
DECURTAZIONE "ZAINETTO" ANNUO dip SOCIALI trasferiti RG il 1/7/14 - quota parte variabile | -15.569,53 | progetto art 15 c 2 neve | 1.200,00 | |
TOTALE | 3.791,47 | |||
RECUPERO DIFFERENZIALE IND. DISAGIO/TURNO 2011-2012 | 5.000,00 | |||
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI soggette al limite | 83.549,18 | Salario di produttività | 11.814,18 | |
ALTRE RISORSE | ||||
Risorse residue da anno precedente (di cui 11076,17 rinviate da ccdi) | 12.590,00 | |||
TOTALE | 12.590,00 | |||
16.381,47 | USCITE PARTE VARIABILE | 18.014,18 | ||
RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA | SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA | |||
DLGS 163/2006: INCENTIVI PROGETTAZIONE periodo transitorio 19/8/2014-18/4/2016 | 20.000,00 | DLGS 163/2006: INCENTIVI PROGETTAZIONE periodo transitorio 19/8/2014-18/4/2016 | 20.000,00 | |
istat | 1.000,00 | Istat | 1.000,00 | |
TOTALE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA | 21.000,00 | TOTALE SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA | 21.000,00 | |
TOTALE COMPLESSIVO | 117.139,18 | TOTALE COMPLESSIVO | 117.139,18 |
PROPOSTA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2017
(ex art. 15 comma 2 CCNL 1/4/99)
PROPONENTE | AREA SERVIZI GENERALI AREA SERVIZI FINANZIARI AREA GESTIONE TERRITORIO |
SITUAZIONE ATTUALE | Carenza di coinvolgimento dei responsabili di servizio nelle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di area |
DESCRIZIONE OBIETTIVO PRIMARIO DEL PROGETTO | Valorizzazione dei responsabili di servizio con condivisione delle priorità |
RISULTATO ATTESO | Coinvolgimento attivo dei responsabili di servizio finalizzato al mantenimento e al miglioramento degli standard di qualità dei servizi offerti al cittadino |
MAGGIORI ENTRATE PREVISTE | |
MINORI SPESE PREVISTE | |
SPESE NECESSARIO ALL’AVVIO DEL PROGETTO | |
DIPENDENTI COINVOLTI | n. 8 responsabili di servizio |
VALORE DEL PROGETTO | € 4.800,00 da destinare all’incentivazione del personale |
INDICATORI | Partecipazione del responsabile di servizio nelle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi del PEG |
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE | ANNO 2017 |
TERMINE FINALE | 31/12/2017 |
Criteri di attribuzione:
- importo massimo per ogni responsabile di servizio € 600,00
- obiettivo raggiunto oltre l’80,01% € 600,00
- obiettivo raggiunto dal 40,01% all’80% € 300,00
- obiettivo NON raggiunto (MENO del 40%) € 0,00
il livello di raggiungimento degli obiettivi viene indicato dai Direttori di Area nell’ambito della verifica periodica degli obiettivi stessi. Lo stato di attuazione degli obiettivi redatto dai Direttori di Area è sottoposto a verifica da parte del Nucleo di Valutazione.