CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA
1) Ambito di applicazione e validità
1. Le presenti condizioni generali di vendita e garanzia (di seguito “Condizioni Generali”) disciplinano i contratti tra Viessmann s.r.l.u. (di seguito “Venditrice”) e i suoi clienti (di seguito “Cliente”) aventi ad oggetto la vendita di beni mobili da parte della Venditrice al Cliente.
2. Le Condizioni Generali valgono, senza limite di tempo, per tutti i summenzionati contratti di vendita, presenti e futuri, tra Venditrice e Cliente, anche se non espressamente richiamate nei e/o allegate ai relativi documenti.
3. Le Condizioni Generali prevalgono sulle condizioni di acquisto eventualmente predisposte dal Cliente. Eventuali modifiche, cancellazioni e/o aggiunte alle Condizioni Generali si considereranno come non apposte, salvo se di maggior favore per la Venditrice.
4. In assenza di sottoscrizione delle Condizioni Generali da parte del Cliente o di accettazione delle stesse per iscritto anche tramite semplice e-mail, le Condizioni Generali si riterranno comunque conosciute e accettate dal Cliente per fatti concludenti nella data precedente tra l’effettuazione della prima prestazione da parte del Cliente (es. pagamento, anche parziale) e la ricezione dei beni.
2) Perfezionamento del singolo contratto
1. Il contratto di vendita è costituito, in ordine di priorità, dal documento della Venditrice denominato “conferma d’ordine” (di seguito “Conferma d’Ordine”) e dalle Condizioni Generali (insieme di seguito “Contratto”).
2. La Conferma d’Ordine ha valore di condizioni speciali che prevalgono sulle Condizioni Generali. Eventuali deroghe alle Condizioni Generali inserite dalla Venditrice nella Conferma d’Ordine sono da considerarsi valide ed efficaci solo per il singolo Contratto, ma non anche per gli eventuali successivi contratti tra Venditrice e Cliente.
3. L’invio di cataloghi, listini prezzi o documentazione tecnica da parte della Venditrice non costituisce offerta e pertanto gli stessi possono venire modificati senza preavviso da parte della Venditrice.
4. L’eventuale offerta formulata al Cliente da un dipendente o agente della Venditrice non ha valore vincolante per la Venditrice, la quale si riserva il diritto di confermare o meno, in tutto o in parte, i contenuti dell’offerta mediante l’eventuale emissione della Conferma d’Ordine. Lo stesso vale per modifiche alla Conferma d’Ordine e accordi complementari.
5. La Conferma d’Ordine ha carattere vincolante e valore di proposta contrattuale, anche se preceduta da un ordine del Cliente e/o da un’offerta di un dipendente o agente della Venditrice.
6. La Venditrice si riserva il diritto di revocare la Conferma d'Ordine in ogni momento, con o senza preavviso o motivazione, prima dell'accettazione della stessa da parte del Cliente.
7. In assenza di sottoscrizione della Conferma d’Ordine da parte del Cliente o di accettazione della stessa per iscritto anche tramite semplice e-mail, il Contratto si considererà vincolante per il Cliente decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione, salvo il Cliente lo rifiuti espressamente entro detto termine. Resta inteso che l’accettazione della Conferma d’Ordine da parte del Cliente anche tramite comunicazione via semplice e-mail sarà legalmente valida e vincolante per il Cliente stesso.
8. Eventuali condizioni modificate e/o aggiunte dal Cliente al Contratto o comunque previste nei documenti del Cliente si considereranno come non apposte e non valide, salvo se di maggior favore per la Venditrice.
9. L’accettazione del Contratto implica da parte del Cliente la rinuncia alle proprie condizioni generali e/o speciali, anche se allegate o richiamate.
10. La corrispondenza commerciale stampata da sistemi di elaborazione dati (ad es. Condizioni Generali, Conferma d’Ordine, fatture, note di accredito, estratti conto e solleciti di pagamento) è vincolante anche senza firma. Tuttavia, resta fermo quanto previsto agli artt. 2.3 e 2.4.
11. Disegni, raffigurazioni, misure, pesi e altri dati circa le prestazioni e le qualità dei beni riportate in dépliant, circolari, cataloghi, listini prezzi, sito web o altre pubblicazioni oppure nella documentazione di cui agli artt. 2.3 e 2.4 hanno soltanto valore approssimativo e sono vincolanti solamente nel caso in cui siano state espressamente confermate per iscritto nella Conferma d’Ordine.
12. Se il Cliente richiede una modifica al Contratto a seguito del suo perfezionamento e la Venditrice accetta tale modifica, il termine di consegna, qualora espresso nel Contratto in numero di giorni/settimane/mesi, sarà da considerare come decorrente dalla data di accettazione per iscritto della modifica da parte della Venditrice. Tutti i costi aggiuntivi sostenuti a seguito della modifica saranno a carico dell’Acquirente, in aggiunta al prezzo d’acquisto. Sono fatte salve e prevalenti le eventuali previsioni indicate nel documento di accettazione redatto della Venditrice, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazione del prezzo e della data di consegna.
3) Prezzi
1. I prezzi s’intendono franco magazzino della Venditrice, escluse IVA, spese di trasporto ed eventuali altre spese del contratto di vendita, salvo se espressamente indicate nella Conferma d’Ordine.
2. Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto e/o per l’esecuzione dello stesso, la Venditrice fosse costretta a sostenere costi e/o oneri addizionali dovuti ad eventi al di fuori del controllo della Venditrice, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazioni normative (es. aumento dell’IVA) e variazioni degli standard tecnici di riferimento, tali costi e/o oneri addizionali verranno totalmente addebitati al Cliente, il quale fin da ora s’impegna a riconoscerli alla Venditrice, su semplice richiesta scritta di quest’ultima accompagnata dai relativi giustificativi.
3. Qualora (i) la Venditrice abbia segnalato al Cliente un potenziale cliente del Cliente e (ii) il Cliente abbia ottenuto uno sconto sul prezzo indicato nel listino ufficiale in vigore della Venditrice, il Cliente si impegna a rivendere i prodotti al proprio cliente a prezzi non superiori ai prezzi del listino ufficiale in vigore della Venditrice.
4) Fatturazione e pagamento
1. La fattura per l’importo intero viene emessa dalla Venditrice nei confronti del Cliente al momento del ritiro o della spedizione della merce dal magazzino della Venditrice o, se precedente, al momento dell’effettuazione del pagamento da parte del Cliente, anche qualora siano previsti termini di pagamento dilazionati.
2. I pagamenti delle fatture sono dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, in Euro e tramite bonifico bancario. I pagamenti sono considerati come effettuati il giorno in cui gli stessi sono stati accreditati completamente e irrevocabilmente sul conto corrente della Venditrice. Le spese per effettuazione e incasso dei pagamenti sono a carico del Cliente.
3. Il primo pagamento, comunque denominato, effettuato dal Cliente parzialmente rispetto all’importo totale o in anticipo sarà da considerarsi effettuato a titolo di caparra confirmatoria.
4. Ove il pagamento sia previsto, in tutto o in parte, ad avviso di merce pronta (anche consistente nel solo DDT inviato in anticipo al Cliente), la Venditrice potrà inviare al Cliente tale avviso anche tramite semplice e- mail. Il Cliente riconosce ed accetta la validità di tale comunicazione anche se effettuata a qualunque indirizzo e-mail fornito dal Cliente e/o all’indirizzo e-mail che il Cliente ha utilizzato in precedenza per comunicare con la Venditrice.
5. La Venditrice ha il diritto unilaterale ed incontestabile di rifiutare, a sua insindacabile discrezione, qualsiasi pagamento da parte di terzi diversi dal Cliente. Il Cliente s’impegna ad effettuare il pagamento nei confronti della Venditrice e non di altre società del Gruppo Viessmann.
6. Il Cliente decade da ogni diritto di contestazione delle fatture della Venditrice qualora non le contesti entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla ricezione delle stesse. Inoltre, una volta effettuato il pagamento, totale o parziale, di una fattura della Venditrice, il Cliente rinuncia ad ogni contestazione della stessa.
7. La Venditrice è autorizzata a compensare tutti i crediti che vanta nei confronti del Cliente con tutti i crediti che il Cliente vanta nei confronti della Venditrice. Il Cliente potrà invece effettuare compensazioni solo su autorizzazione della Venditrice.
8. L’eventuale aliquota IVA agevolata potrà essere riconosciuta al Cliente solo qualora il Cliente compili, sottoscriva e invii alla Venditrice il modulo di richiesta dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata predisposto dalla Venditrice. Sarà onere del Cliente richiedere alla Venditrice tale modulo.
5) Ritardo nei pagamenti e recupero crediti
1. Fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal Contratto, il mancato rispetto anche di un solo termine di pagamento da parte del Cliente comporterà la decadenza del Cliente dal beneficio del termine, con la conseguenza che il Cliente dovrà versare immediatamente alla Venditrice l’integralità delle somme non ancora corrisposte per qualsivoglia contratto stipulato con la Venditrice, indipendentemente dai termini di pagamento eventualmente previsti negli stessi.
2. L'eventuale ritardo del Cliente nel pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal Contratto, comporterà inoltre:
a. il riconoscimento a favore della Venditrice degli interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs 231/2002, da calcolarsi dal giorno del previsto pagamento al giorno dell'effettivo saldo;
b. l’obbligo del Cliente di rimborsare alla Venditrice anche le intere spese da quest’ultima sostenute per il recupero del credito, ivi incluse quelle legali relative a predisposizione di lettere stragiudiziali e/o azioni giudiziarie/arbitrali; ciò a prescindere dall’esistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 91 cod. proc. civ.; l’ammontare del rimborso sarà pari al costo sostenuto dalla Venditrice, la cui piena prova sarà costituita dalla fattura dal legale e/o della società di recupero crediti in questione e da eventuali tributi versati per tali attività.
3. In tutte le ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo e dei relativi accessori non avvenga puntualmente nei termini pattuiti, quanto sarà poi eventualmente versato dal Cliente in mora dovrà essere imputato prima alle spese di cui sopra, poi agli interessi moratori e il residuo al capitale.
6) Trasporto e consegna
1. Se non espressamente indicato, il luogo della consegna si considera il magazzino della Venditrice.
2. Il rischio s’intende trasferito dalla Venditrice al Cliente con la consegna dei beni allo spedizioniere, al vettore o a chi li ritira presso il magazzino della Venditrice.
3. Qualora venisse concordato che il trasporto è a cura e spese della Venditrice, quest’ultima assume i rischi della merce sino alla destinazione indicata nella Conferma d’Ordine e avrà la facoltà di scegliere il tipo e il percorso del trasporto, le modalità di spedizione, il tipo e la portata dei mezzi di protezione, lo spedizioniere o il vettore nonché il tipo di imballaggio e ogni altra condizione di trasporto.
4. Qualora il Cliente incaricasse un terzo per il ritiro dei prodotti acquistati, il Cliente dovrà inviare i dati identificativi del terzo con congruo anticipo alla Venditrice, la quale in caso contrario potrà rifiutarsi di consegnare i beni al terzo incaricato dal Cliente.
5. Il termine di consegna, qualora non sia prevista una data precisa, decorre dalla data di effettuazione del primo pagamento da parte del Cliente a titolo di caparra confirmatoria (data di pagamento intesa come il giorno in cui il pagamento è stato accreditato completamente e irrevocabilmente sul conto corrente della Venditrice).
6. Il termine di consegna non è da considerare essenziale ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
7. I termini di cui al Contratto sono fissati esclusivamente a favore del debitore ai sensi dell’art. 1184 ss. cod. civ.
8. Lo scarico della merce dal mezzo di trasporto è a cura e spese del Cliente.
9. A pena di decadenza, il Cliente dovrà denunciare alla Venditrice eventuali vizi apparenti e/o danni ai beni all’interno dell’imballo entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dei beni stessi. La denuncia dovrà contenere descrizione e foto dei vizi apparenti e/o danni. In ogni caso, la Venditrice non avrà alcuna responsabilità per tali vizi apparenti e/o danni qualora sul documento di ricezione dei beni firmato dal Cliente o dal suo incaricato non sia stata posta una riserva di verifica dell’integrità della merce.
10. Il Cliente s’impegna a non contestare il valore vincolante della firma dei propri dipendenti, rappresentanti o mandatari sui documenti di consegna/ricezione dei beni (es. DDT e/o borderò).
7) Xxxxxxx nella consegna
1. Il rispetto dei termini di consegna da parte della Venditrice presuppone ed è condizionato all’adempimento ai propri obblighi da parte del Cliente.
2. Se la consegna viene ritardata, in tutto o in parte, per dolo, colpa o altri motivi da ricondurre al Cliente, la Venditrice, in aggiunta agli altri rimedi di legge o previsti dal Contratto, può addebitare al Cliente i costi per:
(i) ogni tentativo di consegna non andato a buon fine (quantificato in Euro 100, salvo il risarcimento del maggior danno);
(ii) il deposito della merce, a rischio del Cliente, in luogo liberamente scelto dalla Venditrice; e
(iii) una somma pari allo 0,5% (zero virgola cinque percento) dell’importo del Contratto per ogni primo giorno del mese di calendario fintanto che la merce non è stata consegnata.
Inoltre, la Venditrice ha la facoltà di emettere la fattura relativa al Contratto la cui consegna è stata ritardata a causa del Cliente.
3. Se la consegna viene ritardata, in tutto o in parte, per dolo, colpa o motivi da ricondurre alla Venditrice, fatto salvo quanto previsto all’art. 13 (forza maggiore), il Cliente può risolvere il Contratto esclusivamente ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., previa diffida con termine di 15 (quindici) giorni.
8) Penali
Le penali eventualmente previste a carico della Venditrice:
- s’intendono a titolo di risarcimento del danno;
- non si applicano per la prima settimana di ritardo nella consegna;
- sono in ogni caso limitate ad un massimo del 10% (dieci percento) del valore del Contratto.
9) Garanzia per vizi e qualità
Oggetto, soggetti destinatari e ambito di applicazione
1. La Venditrice garantisce i beni venduti esclusivamente per:
a. assenza di vizi di fabbricazione; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è esclusa ogni garanzia per vizi o difetti dovuti/inerenti all’installazione, montaggio, manutenzione e conduzione del bene, oltre che per buon funzionamento ai sensi dell’art. 1512 cod. civ.;
b. presenza delle qualità descritte nella Conferma d’Ordine; resta onere del Cliente assicurarsi che tali qualità rispettino le norme vigenti nel luogo in cui i beni verranno installati e utilizzati.
2. La Venditrice fornisce la presente garanzia esclusivamente ed unicamente nei confronti del proprio Cliente, che dichiara di essere un’impresa abilitata a norma di legge all’installazione dei beni acquistati e all’eventuale certificazione di conformità degli impianti nei quali tali beni verranno installati. È quindi esclusa l’applicazione del Codice del Consumo e di ogni altra norma relativa ai consumatori. Si specifica che è esclusa ogni garanzia nei confronti dei clienti del Cliente, degli utenti finali dei beni venduti dalla
Venditrice e, in generale, dei soggetti che non hanno acquistato i beni direttamente dalla Venditrice.
3. Poichè gli impianti sono costituiti da un insieme di componenti/beni di origine diversa, scelti liberamente dal Cliente e dei quali il componente/bene venduto dalla Venditrice ne è solo una parte, la presente garanzia della Venditrice si rivolge esclusivamente e unicamente ai componenti/beni dalla stessa venduti al Cliente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, è esclusa ogni garanzia con riferimento all’impianto nel suo complesso.
4. La presente garanzia è valida esclusivamente per beni venduti, installati e utilizzati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Serenissima Repubblica di San Marino. Per gli altri casi e/o qualora i beni acquistati venissero rivenduti in Internet, si applicherà solo la garanzia legale ai sensi della legge italiana.
5. La Venditrice si riserva la facoltà di applicare le proprie condizioni di garanzia direttamente o tramite imprese esterne di servizi tecnici autorizzate dalla Venditrice stessa. Inoltre, la Venditrice si riserva la facoltà di applicare la garanzia direttamente all’utente finale del bene, dietro esplicita richiesta ed autorizzazione da parte del Cliente, il quale rimane comunque l’unico soggetto responsabile dell’adempimento degli eventuali obblighi di garanzia verso l’utente finale.
Durata e prescrizione
6. La durata della garanzia è:
a. 2 (due) anni per le caldaie serie Vitopend;
b. 2 (due) anni per apparecchiature elettriche, meccaniche, bruciatori, scambiatori sanitari e regolazioni di marca Viessmann;
c. 5 (cinque) anni per scambiatore primario caldaie serie Vitodens;
d. 2 (due) anni per il corpo caldaia su tutti i modelli ad acqua calda oltre 2000 kW, ad acqua surriscaldata e vapore;
e. 5 (cinque) anni per il corpo caldaia su tutti i modelli ad acqua calda fino a 2000 kW;
f. 5 (cinque) anni per gli scambiatori di calore in acciaio inossidabile serie Vitotrans;
g. 5 (cinque) anni per collettori solari e bollitori;
h. 5 (cinque) anni per bollitori integrati in scaldacqua o pompe di calore compatte;
i. 2 (due) anni per condizionatori split e chiller;
j. 2 (due) anni per pompe di calore;
k. 2 (due) anni per pannelli fotovoltaici;
l. 2 (due) anni per il corpo delle caldaie a biomassa serie Vitoligno;
m. 2 (due) anni per le caldaie a biomassa Xxxxxx, ma 5 (cinque) anni per il corpo caldaia delle stesse;
n. 18 (diciotto) mesi per Vitocal Serie Pro, ma in nessun caso può andare oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna al Cliente;
o. 2 (due) anni per tutti i rimanenti prodotti a marchio Viessmann.
7. La garanzia decorre dalla data di attivazione della garanzia e prima messa in funzione del prodotto risultante dal verbale compilato sulla modulistica della Venditrice (di seguito “Verbale”), ma in ogni caso da non oltre 24 (ventiquattro) mesi successivi alla consegna del prodotto al Cliente. Qualora l'attivazione della garanzia e prima messa in funzione del prodotto avvengano dopo il 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla consegna del prodotto al Cliente e/o la Venditrice non riceva il Verbale entro tale termine, la garanzia decorre dalla consegna del prodotto al Cliente. Qualora il prodotto venduto non rientri nella categoria dei prodotti per i quali la Venditrice chiede di redigere un Verbale, la garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto al Cliente.
8. La durata della garanzia non viene né rinnovata né prolungata per effetto delle riparazioni o sostituzioni effettuate in garanzia, continuando a decorrere il rimanente periodo di garanzia per il bene riparato o sostituito.
Condizioni e decadenze
9. La garanzia è valida a condizione che la compilazione del Verbale sia completa, corretta e leggibile.
10. La garanzia è valida a condizione che il Verbale non riporti informazioni false e/o non veritiere, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una data di attivazione della garanzia e prima messa in funzione del prodotto non vera.
11. La garanzia è valida a condizione che il Cliente abbia correttamente adempiuto ai propri impegni contrattuali, ivi inclusi gli obblighi di pagamento nelle tempistiche concordate.
12. Il Cliente riconosce ed accetta che il bene venduto dalla Venditrice non deve essere messo in funzione qualora l’impianto in cui tale bene è stato installato non disponga della dichiarazione di conformità prevista dalla legge. Pertanto, la garanzia è valida a condizione che alla data di attivazione della stessa risultante dal Verbale l’impianto sia stato dichiarato conforme ai sensi di legge.
13. A pena di decadenza, il Cliente dovrà denunciare alla Venditrice eventuali vizi/difetti occulti e/o mancanze di qualità entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e comunque prima del decorso del termine massimo di durata della garanzia. La denuncia dovrà contenere descrizione dei vizi/difetti occulti ed eventuali foto.
Esclusioni
14. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nessuna garanzia è prestata e in ogni caso decade e va considerata non operante né alcun risarcimento o indennizzo sono dovuti in caso di:
a. assenza del corretto numero di matricola del bene sulla targhetta identificativa dello stesso;
b. progettazione dell’impianto in cui è stato installato il prodotto non a regola d’arte e/o comunque difforme e/o in contrasto con le indicazioni riportate sul manuale del prodotto;
c. affidamento dell’installazione dei beni acquistati a imprese non abilitate a norma di legge all’installazione degli stessi e all’eventuale certificazione di conformità degli impianti nei quali tali beni sono stati installati;
d. installazione, assemblaggio, montaggio o messa in funzione scorretti, non a regola d’arte e/o comunque difformi e/o in contrasto con le indicazioni riportate sul manuale del prodotto;
e. errata scelta del bruciatore e/o taratura scorretta dello stesso;
f. uso, funzionamento e/o conduzione inidonei, impropri, scorretti, negligenti o comunque difformi e/o in contrasto con le indicazioni riportate sul manuale del prodotto (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, esposizione del prodotto alle intemperie o mancata adeguata protezione del prodotto dalle stesse; si segnala in particolare che l’acqua può danneggiare seriamente il quadro elettrico e la luce solare diretta può danneggiare seriamente il display);
g. utilizzo nonostante il verificarsi di disturbi, disguidi, guasti e/o ogni altro evento che renda ragionevole ritenere che la continuazione nell’utilizzo del bene possa comportare danni al bene e/o a terzi;
h. combustibili inidonei;
i. normale usura;
j. inosservanza delle istruzioni per la manutenzione, ivi inclusa la mancata effettuazione della manutenzione e dei controlli periodici agli intervalli (i) stabiliti nel manuale o in altra documentazione sul prodotto e/o (ii) comunque previsti dalla legge;
k. utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali;
l. utilizzo di dispositivi e/o componenti inidonei per il funzionamento in combinazione con il prodotto venduto dalla Venditrice;
m. influssi chimici, elettrochimici o elettrici non riconducibili alla Venditrice;
n. eventi atmosferici e/o forza maggiore;
o. modifiche o lavori di manutenzione da parte del Cliente o di terzi senza autorizzazione della Venditrice;
p. effetti provocati da componenti di derivazione esterna, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, regolazioni del circuito caldaia di altra provenienza;
q. impurità dell’aria dovuta all’alta quantità di polvere, a vapori acidi oppure all’installazione in ambienti inadeguati;
r. impianti di riscaldamento radiante a pavimento, parete o soffitto che utilizzino tubazioni in materiale plastico senza barriere anti-ossigeno;
s. l’acqua di alimento per caldaie ad acqua calda, a vapore e acqua surriscaldata non ha caratteristiche conformi alla tabella riportata nel manuale del prodotto e/o richieste dalle leggi vigenti, ivi incluse le norme tecniche UNI; s’informa fin d’ora il Cliente che, qualora non fosse possibile accertarsi se l'acqua rispetti i necessari requisiti, è opportuno valutare con il progettista e l'installatore dell'impianto la possibilità di implementare eventuali accorgimenti tecnici per evitare il danneggiamento del prodotto, come, a mero titolo orientativo, l'installazione di uno scambiatore di calore per la separazione dei circuiti e l'installazione di sistemi di addolcimento e filtrazione dell'acqua;
t. per i bollitori e puffer, qualora l’acqua trattata non presenti le qualità dell’acqua potabile e/o gli impianti per la depurazione dell’acqua disponibili non funzionino a regola d’arte;
u. modiche al software eventualmente incluso nel prodotto.
15. La Venditrice non è a conoscenza dell'uso a cui i beni venduti saranno destinati, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, non conosce le caratteristiche degli impianti all'interno dei quali i beni saranno installati. Pertanto, la Venditrice non garantisce alcuna idoneità dei beni a particolari usi, fini e/o scopi, restando la relativa verifica un esclusivo onere del Cliente.
16. Non è prestata alcuna garanzia per le parti la cui durata attesa a seguito di normale usura sia inferiore al periodo di garanzia, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli ugelli del bruciatore, i dispositivi del bruciatore per riduzione emissioni, i fusibili, le guarnizioni, i rivestimenti della camera di combustione, le parti dei dispositivi di accensione e di controllo a contatto con il fuoco, le candele di accensione e i materassini termoisolanti.
Prestazioni in garanzia
17. L’obbligo di garanzia della Venditrice implica unicamente, a insindacabile giudizio della stessa, la riparazione o la sostituzione delle parti difettose o non conformi alle qualità garantite, con espressa esclusione di ogni altro rimedio, anche a completa rinuncia da parte del Cliente al diritto di regresso di cui all’art. 131 del Codice del Consumo. Resta intesto che la
garanzia non si estende in nessun caso al rimborso delle spese di smontaggio, montaggio e trasporto dei beni e dell’impianto nel quale sono installati. La Venditrice non sarà tenuta a provvedere a smontare e reinstallare la parte del bene venduto, il bene venduto stesso o altri beni venduti da terzi facenti parte dell’impianto. La Venditrice avrà adempiuto ai propri obblighi di garanzia all’atto della consegna al Cliente di una parte del bene o del bene stesso debitamente riparata/o o sostituita/o.
18. Il Cliente s’impegna a far eseguire presso l’utente finale quelle riparazioni che la Venditrice ritenesse indispensabili, consentendo l’accesso all’impianto alla Venditrice o all’impresa esterna di servizi tecnici autorizzata dalla Venditrice.
19. Il Cliente riconosce ed accetta che la Venditrice avrà a disposizione un periodo di tempo ragionevole, in considerazione della complessità del caso specifico, per effettuare la propria prestazione in garanzia.
20. Le parti e/o i componenti sostituiti in garanzia restano di proprietà della Venditrice, alla quale devono essere restituiti franco spese.
21. Le eventuali prestazioni richieste dal Cliente alla Venditrice e non coperte dalla garanzia (come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sopralluoghi, controlli, riparazioni, sostituzioni e/o modifiche in assenza di difetti) saranno addebitate al Cliente. Si specifica che gli interventi di taratura, calibrazione e modifica delle impostazioni non sono da intendersi quali interventi in garanzia.
22. Seppur il Gruppo Viessmann si adoperi per far sì che i pezzi di ricambio siano disponibili per diversi anni dopo che i beni venduti sono andati fuori produzione, purtroppo la Venditrice non può garantire che i pezzi di ricambio saranno disponibili per i beni venduti una volta andati fuori produzione.
23. In deroga all’art. 1513 cod. civ., la parte che ha chiesto la verifica della cosa, deve provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
24. Qualora il Cliente richiedesse un intervento in garanzia alla Venditrice, quest’ultima avrà la facoltà di richiedere al Cliente la restituzione dei beni affinché gli stessi vengano esaminati tecnicamente al fine di individuare eventuali vizi e/o difetti negli stessi. Il Cliente riconosce ed accetta che la richiesta da parte della Venditrice di restituzione dei beni non costituisce riconoscimento della presenza di difetti e/o vizi, bensì è solo finalizza alla verifica dell’eventuale presenza degli stessi. Durante il periodo di verifica tecnica dei beni, la Venditrice avrà altresì la facoltà di fornire al Cliente ulteriori beni, nuovi e/o ricondizionati, in sostituzione di quelli restituiti, al solo fine di evitare eventuali disagi al Cliente e senza che ciò possa costituire riconoscimento da parte della Venditrice della presenza di vizi e/o difetti. Qualora i beni restituiti alla Venditrice risultassero, a seguito della verifica tecnica, viziati e/o difettosi, gli ulteriori beni già forniti al Cliente dovranno essere considerati come forniti in sostituzione ai sensi della garanzia per difetti. Qualora, invece, i beni restituiti alla Venditrice risultassero, a seguito della verifica tecnica, non viziati e/o non difettosi, gli ulteriori beni già forniti al Cliente dovranno essere pagati da quest’ultimo.
10) Proprietà intellettuale
1. La Venditrice mantiene il diritto d’autore e ogni altro diritto relativamente alla documentazione dalla stessa emessa, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, raffigurazioni, disegni, schemi e descrizioni dei beni.
2. Disegni, raffigurazioni, schemi, descrizioni e altri dati circa i beni venduti non potranno essere copiati, modificati, riprodotti, diffusi e pubblicati dal Cliente, senza consenso della Venditrice.
3. La Venditrice non cede né concede in licenza alcun diritto di proprietà intellettuale e industriale sui beni venduti, fatto salvo una licenza d’uso sul software eventualmente incluso nel prodotto, di cui la Venditrice resta comunque piena ed esclusiva proprietaria. È vietata ogni forma di riproduzione o di utilizzo del marchio “Viessmann” e degli eventuali altri segni distintivi apposti sui beni (di seguito “Marchi”), salvo previa autorizzazione scritta della Venditrice.
4. È fatto espresso divieto al Cliente di rimuovere, sopprimere o comunque alterare i Xxxxxx, etichette ed altri segni distintivi apposti sui beni, così come di apporvi altri marchi, etichette o segni distintivi di qualsiasi natura.
5. Nel caso terzi inviassero contestazioni al Cliente fondate sulla pretesa che la proprietà o l’uso di un bene venduto dalla Venditrice costituisca violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale altrui per colpa o dolo della Venditrice, quest’ultima potrà, a sua insindacabile scelta:
(i) ottenere dai terzi il diritto di usare i prodotti;
(ii) modificare i beni venduti in modo tale da non violare diritti di terzi;
(iii) sostituire i beni venduti oggetto di contestazione con altri equivalenti; oppure
(iv) ritirare i beni venduti, con preavviso al Cliente di almeno 15 (quindici) giorni, e restituire al Cliente il relativo prezzo pagato da quest’ultimo decurtato di un congruo importo in ragione dell’usura;
fermo restando che in nessuna di tali ipotesi sarà dovuto alcun risarcimento dalla Venditrice al Cliente.
11) Riservatezza e territorio di rivendita
1. Il Cliente riconosce ed accetta il carattere strettamente riservato e confidenziale del Contratto, garantendo che il suo contenuto non sia comunicati a terzi né dal Cliente stesso né dai suoi dipendenti, soci, amministratori e collaboratori.
2. È fatto espresso divieto al Cliente di pubblicare – via internet, su carta stampata o in qualunque altro modo – i prezzi dei singoli prodotti della Venditrice, anche se comprensivi d’installazione.
3. Il Cliente dichiara di:
a. non rivendere, direttamente o indirettamente, al di fuori dell'Italia, dello Stato della Città del Vaticano e della Serenissima Repubblica di San Marino i beni acquistati presso la Venditrice;
b. non rivendere, direttamente o indirettamente, in Val Venosta le caldaie a biomassa a marchio "Xxxxxx" < 180 kW e, per la linea UTSD, < 260 kW acquistate presso la Venditrice.
12) Responsabilità della Venditrice
1. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità e il Cliente la esonera espressamente e la terrà indenne in caso di mancata effettuazione da parte del Cliente e/o dell’utente finale delle eventuali denunce e/o adempimenti amministrativi necessari con riferimento all’acquisto, installazione, detenzione e/o conduzione dei beni venduti dalla Venditrice al Cliente, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la denuncia all’INAIL di messa in servizio di recipienti a pressione e impianti termici che hanno una potenzialità superiore ai 35 kW.
2. Con riferimento ai Contratti aventi ad oggetto apparecchiature che contengono F-GAS (gas fluorurati) a effetto serra, il Cliente dichiara e garantisce di rispettare tutte le normative in materia e di avere le eventuali certificazioni, licenze, autorizzazioni, attestati e/o patentini necessari per la rivendita e/o installazione all’utente finale di dette apparecchiature, impegnandosi a provvedere alla denuncia e registrazione delle rivendite e/o installazioni all’utente finale, manlevando e tenendo indenne la Venditrice da ogni responsabilità e/o sanzione connesse al mancato rispetto della presente dichiarazione da parte del Cliente.
3. La Venditrice sarà responsabile per eventuali danni solo se causati con dolo o colpa grave.
13) Forza maggiore
1. Il termine di consegna e/o di esecuzione delle prestazioni della Venditrice è congruamente prorogato in caso di avvenimenti imputabili all’insorgere di ostacoli imprevisti che esulano dalla ragionevole sfera di influenza e/o controllo della Venditrice o comunque dovuti a caso fortuito o forza maggiore (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventi atmosferici, terremoti, frane, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria, scioperi, serrate, provvedimenti delle autorità, epidemie, guerre, insurrezioni, incidenti stradali, embarghi e restrizioni doganali), qualora sia provato che tali ostacoli pregiudichino la produzione o consegna dei beni o l’esecuzione delle prestazioni della Venditrice o comunque le rendano impossibili, eccessivamente onerose o eccessivamente rischiose. In tali casi, eventuali inadempimenti o ritardi nell’adempimento non comporteranno alcun obbligo in capo alla Venditrice di pagamento di penali, risarcimenti danni o indennizzi in qualunque modo denominati.
2. Quanto disciplinato sopra vale anche nel caso in cui tali avvenimenti insorgano presso i fornitori e/o subappaltatori della Venditrice o subentrino nel periodo di proroga.
3. Le Parti concordano che inadempimenti della Venditrice dovuti alla pandemia da SARS-COV-2 sono causati da forza maggiore.
14) Cessione del contratto e del credito
1. Ove non espressamente autorizzata per iscritto, è vietata la cessione, in tutto o in parte, del Contratto da parte del Cliente, anche nell'ambito di cessioni, affitti e trasferimenti di azienda o ramo d’azienda, oltre che fusioni, incorporazioni e ogni altro atto giuridico avente analoga finalità. La Venditrice avrà comunque la facoltà di considerare la cessione valida, qualora ritenuta dalla stessa conveniente.
2. La Venditrice potrà cedere il Contratto ad una società facente parte del medesimo gruppo di società. In tal caso, la Venditrice sarà esonerata dai propri obblighi e/o responsabilità previsti dal Contratto dietro assunzione per iscritto di tali obblighi e/o responsabilità da parte del cessionario.
3. Ai sensi dell’art. 1260 cod. civ., la Venditrice potrà cedere i crediti che vanta nei confronti del Cliente.
15) Sospensione, clausola risolutiva espressa e recesso
1. Senza pregiudizio di ogni ulteriore rimedio di legge o previsto dal Contratto, la Venditrice avrà il diritto di sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni previste nel singolo Contratto anche nei seguenti casi:
− mancato adempimento del Cliente a un suo impegno previsto dal Contratto o da altri contratti tra le Parti e/o mancato adempimento da parte di una società controllata da o controllante il, direttamente o indirettamente, Cliente a un proprio impegno verso la Venditrice;
− ritardato adempimento del Cliente alle proprie obbligazioni previste dal Contratto o da altri contratti tra le Parti; in tal caso la sospensione
potrà durare fintanto che il Cliente non abbia prestato idonea garanzia di tempestivo adempimento alle sue successive obbligazioni;
− condizioni patrimoniali del Cliente divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione del Cliente da parte della Venditrice, salvo il Cliente presti idonea garanzia;
2. Senza pregiudizio di ogni ulteriore rimedio di legge o previsto dal Contratto, la Venditrice avrà il diritto di risolvere il singolo Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., anche nei seguenti casi:
− mancato o ritardato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente di una qualsiasi fattura della Venditrice;
− violazione da parte del Cliente di una delle seguenti clausole delle Condizioni Generali: 6.10, 10.2, 10.3, 10.4, 11, 14 e 17.3;
− impossibilità di consegnare il bene per colpa o dolo del Cliente.
3. Senza pregiudizio di ogni ulteriore rimedio di legge o previsto dal Contratto, la Venditrice avrà il diritto di recedere dal singolo Contratto anche nei seguenti casi:
− apertura a carico del Cliente di una qualsiasi procedura concorsuale, incluso l’accordo di ristrutturazione dei debiti e altre procedure da sovraindebitamento, o comunque qualora il Cliente sia insolvente;
− mutamento del soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, il Cliente;
− cessione o affitto dell’azienda o della maggior parte dei beni del Cliente.
4. Entrambe le Parti hanno la facoltà di recedere dalle Condizioni Generali, inviando una PEC all’altra Parte con almeno 1 (uno) mese di preavviso.
5. Nel caso in cui diventi impossibile per la Venditrice eseguire tempestivamente, correttamente e interamente la propria prestazione per causa ad essa imputabile, il Cliente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. limitatamente alla parte di prestazione della Venditrice divenuta impossibile.
6. In caso di risoluzione del singolo Contratto, le Condizioni Generali continueranno ad applicarsi a futuri contratti tra le Parti ai sensi dell'art. 1.
16) Legge applicabile e foro competente
1. Alle Condizioni Generali e al Contratto si applica esclusivamente la legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni e del diritto internazionale privato.
2. Per tutte le controversie traenti origine dalle Condizioni Generali e/o dal Contratto è competente in via esclusiva il foro di Verona. La Venditrice è tuttavia autorizzata a scegliere di citare in giudizio il Cliente anche avanti il foro del domicilio di quest’ultimo oppure altro foro in cui la Venditrice fosse citata da terzi per controversie connesse al Contratto.
17) Disposizioni finali
1. Le Parti convengono che il Contratto verrà registrato solo in caso d'uso, con spesa a carico della Parte che, con il proprio inadempimento, avrà reso necessaria la registrazione.
2. Il ritardato o mancato esercizio di un diritto ai sensi del Contratto non potranno in alcun modo essere considerati una rinuncia a detto diritto, salvo espressa comunicazione in tal senso firmata per iscritto.
3. L'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi disposizione del Contratto non comporteranno in nessun caso l'invalidità o l’inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti convengono sin d'ora di negoziare in buona fede le disposizioni oggetto di declaratoria di invalidità o inefficacia, al fine di sostituirle con altre in grado di determinare, nei limiti di legge, sostanzialmente i medesimi effetti.
4. Le Condizioni Generali prevalgono su qualunque altre condizioni generali precedenti o contemporanee sottoscritte dalle Parti con riferimento al medesimo oggetto.
Il Cliente (timbro e firma):
nome e cognome legale rappresentante:
Ai sensi dell’art.1341 c.c., il Cliente dichiara di approvare specificamente le clausole: 3.3 (prezzo rivendita a utente finale segnalato da Viessmann) 4.6 (contestazione fatture), 4.7 (compensazione), 5.1 (decadenza dal beneficio del termine), 6.9 (denuncia vizi apparenti e/o danni ed esonero responsabilità in assenza di riserva), 9.1 (garanzia per vizi e qualità), 9.13 (denuncia vizi/difetti occulti e/o mancanze di qualità), 9.14 (casi di esclusione della garanzia), 9.15 (esclusione garanzia di idoneità dei beni a particolari usi, fini e/o scopi), 9.16 (esclusione garanzia per parti normalmente soggette ad elevata usura), 9.17 (prestazione in garanzia: riparazione o sostituzione), 10.5 (responsabilità violazione diritti di proprietà industriale), 11.3 (territorio di rivendita), 12 (responsabilità della Venditrice), 13 (forza maggiore), 14.1 (divieto cessione Contratto), 15 (sospensione, clausola risolutiva espressa e recesso) e 16.2 (foro competente).
Il Cliente (timbro e firma): nome e cognome legale rappresentante: