E DEI SERVIZI
Spedizione Poste Italiane SpA in abb. post. 70% Roma Aut. n. C/AC/RM/75/2011
IL CONTRATTO DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE
E DEI SERVIZI
ALLA LUCE DELL’ANALISI COMPARATA
Supplemento 4 al N. 1/2011 Anno II del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO”
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ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO
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Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/00000000 - Fax 06/00000000 xxxx@xxxxxxx.xx - xxxxxxx@xxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xx
I SOCI
COME NASCE
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GLI SCOPI
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LE ATTIVITÀ
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Performa Confcommercio, Società consortile a responsabilità limitata, promossa dalla CONFCOMMERCIO - Imprese per lʼItalia - ha lʼobiettivo generale di favorire la creazione, il consolidamento, lo sviluppo delle PMI e lʼaumento dellʼoccupazione, attraverso la crescita delle risorse umane sotto il profilo della formazione, della riqualificazione e dello sviluppo di nuova imprenditorialità.
Costituita nel 1998, PERFORMA, certificata per la Qualità e per la conformità del proprio sistema di gestione aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2008, promuove e organizza un insieme di servizi qualificati per la soluzione delle problematiche di impresa. La gamma dei servizi disponibili comprende sia le attività rivolte direttamente al management dellʼimpresa sia le attività rivolte alle risorse umane impegnate a livelli diversi in azienda.
Performa è il partner delle PMI, nellʼelaborazione di strategie competitive mirate ad adeguare strutture e risorse umane, progettando ed erogando attività di informazione, consulenza, orientamento, formazione continua e di tipo specialistico.
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IL CONTRATTO DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE
E DEI SERVIZI ALLA LUCE DI UN’ANALISI
COMPARATA
Novembre 2011
Responsabile scientifico Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Gruppo di lavoro
Xxxxxx Xxxxxxxxx (coordinatore di progetto), Xxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx
IL CONTRATTO DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI ALLA LUCE DELL’ANALISI COMPARATA
Supplemento 4 al N. 1/2011 Anno II del semestrale:
Direttore Responsabile
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Redazione, Direzione, Amministrazione
EBINTER
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 00000 Xxxx
Tel. 00.00000000, Fax 00.00000000
xxx.xxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Registrazione del Tribunale di Roma n. 218/2011 del 06/07/2011
ROC 21627
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Romana Editrice S.r.l. Via dell’Enopolio, 37
00000 Xxx Xxxxxxx (Xxxx)
Finito di stampare nel mese di gennaio 2012
INDICE
1. Premessa metodologica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
2. Relazioni sindacali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
3. Diritti sindacali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
4. Welfare contrattuale e bilateralità. . . . . . . . . . . . . | 43 |
5. Mercato del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 71 |
6. Orario di lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 107 |
7. Malattia e infortunio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 133 |
8. Costi contrattuali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 153 |
9. In breve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 185 |
10. L’incidenza dell’accordo di rinnovo del CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi del 6 aprile 2011 sui costi. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 187 |
11. Focus: uno sguardo all’Europa. . . . . . . . . . . . . . . | 197 |
1.
PREMESSA METODOLOGICA
Il presente lavoro realizza una comparazione tra sette contratti collettivi nazionali di lavoro, relativi a diversi settori produttivi, con l’obiettivo di mettere a confronto i principali istituti contrattuali ed evidenziare le più rilevanti differenze nella struttura e nell’entità dei costi, compresi i trascinamenti, nonché nella composizione della parte normativa degli stessi, con particolare riferimento agli istituti bilaterali e di welfare contrattuale.
I CCNL oggetto di comparazione sono i seguenti:
- CCNL per i Lavoratori Dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (sottoscritto da Confcommercio da una parte e da Fisascat e Uiltucs dall’altra) che decorre dal 1° gennaio 2011 e ha validità fino al 31 dicembre 2013;
- CCNL per l’Industria Alimentare (sottoscritto da Aidi, Airi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assodistil, Asssolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unipi, Unionzucchero e con la partecipazione di Federalimentare da una parte e Fai, Flai e Uila dall’altra) che decorre dal 1˚ ottobre 2009 e ha validità fino al 30 settembre 2012;
- CCNL per gli Addetti all’Industria Chimica, Chimico- farmaceutica, delle Fibre Chimiche e dei Settori Abrasivi,
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
Lubrificanti e GPL (sottoscritto da Federchimica e Farmindustria da una parte e Filcem, Femca e Uilcem dall’altra) che decorre dal 1˚ gennaio 2010 e ha validità fino al 31 dicembre 2012;
- CCNL per i Lavoratori Dipendenti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese Industriali dell’Edilizia e Affini (sottoscritto da Anaepa/Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani e Dipartimento Edile Claai da una parte e Feneal, Filca e Fillea dall’altra) che decorre dal 1˚ dicembre 2010 e ha validità fino al 31 dicembre 2012;
- CCNL per l’Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti (sottoscritto da Federmeccanica e Assistal da una parte e Fim e Uilm dall’altra) che decorre dal 1˚ gennaio 2010 e ha validità fino al 31 dicembre 2012;
- CCNL per i Dipendenti delle Aziende del Settore Confindustria Tessile e Abbigliamento (sottoscritto da Sistema Moda Italia da una parte e Femca, Filctem e Uilta dall’altra) che decorre dal 1˚ aprile 2010 e ha validità fino al 31 marzo 2013;
- CCNL per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo (sottoscritto da Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita e Federreti da una parte e Filcams, Fisascat e Uiltucs dall’altra) che decorre dal 1˚ gennaio 2010 e ha validità fino al 30 aprile 2012.
Il lavoro si articola in sette capitoli, coincidenti con altrettante macro- aree tematiche. Ogni capitolo, in particolare, contiene una serie di tabelle sinottiche che presentano e mettono a confronto, schematicamente, la disciplina adottata dai singoli contratti collettivi in riferimento ai diversi istituti contrattuali. Tali tabelle sono precedute da un cappello introduttivo che, oltre a contestualizzare il tema, evidenzia le più significative differenze che si registrano tra i contratti collettivi oggetto di analisi, i tratti uniformi, le lacune, nonché eventuali discipline peculiari degne di nota.
PREMESSA METODOLOGICA
Le macro-aree prese in considerazione sono le seguenti:
1) relazioni sindacali;
2) diritti sindacali;
3) welfare contrattuale e bilateralità;
4) mercato del lavoro;
5) orario di lavoro;
6) malattia e infortunio;
7) costi contrattuali.
Più nel dettaglio il primo capitolo compara la regolamentazione dei livelli contrattuali, il relativo riparto di competenze, nonché il modello di informazione e consultazione adottato dai singoli contratti collettivi.
Il secondo mette a confronto le disposizioni contrattuali in tema di rappresentanze sindacali, con particolare riferimento al numero dei componenti e all’entità dei relativi permessi, retribuiti e non retribuiti.
Il terzo chiarisce se, come e in che misura i contratti collettivi hanno previsto e attivato forme di previdenza complementare, di assistenza sanitaria integrativa e di sostegno al reddito. Inoltre, delinea il modello bilaterale adottato dai singoli CCNL, con particolare attenzione al sistema di contribuzione e alle funzioni attribuite.
Il quarto si concentra sulla disciplina adottata dai singoli contratti in materia di apprendistato, di contratto di inserimento, di lavoro a tempo parziale, di rapporti a tempo determinato e, infine, di somministrazione di manodopera a tempo determinato.
Il quinto capitolo mette a confronto i sistemi adottati per articolare l’orario di lavoro, evidenziando in particolare eventuali forme di
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flessibilità, la disciplina del lavoro domenicale e festivo, straordinario e supplementare, nonché quella di riposi, permessi e ferie.
Il sesto ha riguardo essenzialmente alla durata del periodo di sospensione del rapporto di lavoro (periodo di comporto), al relativo trattamento economico e alle modalità di erogazione dello stesso.
Il settimo capitolo, infine, realizza un raffronto di natura squisitamente economica. In chiave tecnica e per ogni CCNL ricostruisce il relativo costo contrattuale, per singole voci e nel complesso, attribuendo rilevanza a tutti gli istituti che, direttamente o indirettamente, incidono sullo stesso.
Il lavoro di comparazione si chiude con un’altra sezione che costituisce l’ accenno di quella che potrebbe essere una ricerca strategica e di prospettiva. Il Focus contestualizza il sistema delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva nel comparto del terziario italiano rispetto alla realtà europea. Il commercio, che più di altri ambiti produttivi, è esposto ai rischi della concorrenza globale, ha, allo spesso tempo, in un’ottica dinamica, la possibilità di rendersi protagonista della rinascita e costituire il motore per l’uscita dalla crisi del nostro Paese.
2.
RELAZIONI SINDACALI
Le tabelle che seguono mettono a confronto i più rilevanti istituti contrattuali in materia di relazioni sindacali. Nello specifico descrivono e raffrontano l’equilibrio stabilito tra i singoli livelli contrattuali e il relativo riparto di competenze, nonché il sistema di consultazione e informazione adottato.
In materia di livelli contrattuali, sostanzialmente tutti i CCNL presi in considerazione contengono, da un lato, la formalizzazione del generale principio del ne bis in idem, dall’altro, un esplicito o implicito invito a realizzare, implementare e valorizzare la contrattazione di secondo livello, nel rispetto e secondo le indicazioni proposte da quello nazionale.
Il CCNL del terziario, recentemente rinnovato, recepisce la riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 e introduce, in via sperimentale, una nuova disciplina della contrattazione di secondo livello, da realizzare con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi declinati dal CCNL medesimo. In particolare, stabilisce che la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal CCNL o dalla legge e che deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale; che la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro e, infine, che le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di
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produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività. Con riferimento, poi, alla tipologia di contrattazione di secondo livello in concreto applicabile a ciascuna azienda, l’accordo di rinnovo, nel ribadire la distinzione collegata ai requisiti dimensionali (aziende che occupano fino a 30 dipendenti e aziende con più di 30 dipendenti), introduce un nuovo criterio che permette alle aziende di scegliere se applicare la contrattazione territoriale ovvero utilizzare esclusivamente l’elemento economico di garanzia. Infine, il rinnovo introduce particolari disposizioni relative all’intervento della contrattazione di secondo livello con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del CCNL in caso di superamento di situazioni di crisi; sviluppo economico e occupazionale; avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell’attività; eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi.
Il CCNL del turismo, una volta ribadita la centralità del contratto collettivo nazionale quale complesso unitario, fonte di diritti inderogabili, elenca espressamente le materie che possono costituire oggetto tanto di contrattazione territoriale, quanto di quella aziendale. Nei quattro contratti confindustriali esaminati, il secondo livello coincide prettamente con quello aziendale. Il contratto collettivo nazionale fissa sia le materie che possono essere oggetto di contrattazione a livello aziendale, sia le relative modalità e tempistiche attuative. Due le specificità degne di nota. Da un lato l’art. 18 del CCNL dei chimici il quale prevede che, al fine di consentire alle parti aziendali di cogliere condivise e specifiche opportunità, utili a sostenere la competitività dell’impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari, sia possibile realizzare accordi temporanei in deroga alla normativa prevista dal CCNL; accordi che tuttavia non potranno comportare interventi sui minimi contrattuali e su diritti individuali irrinunciabili, e la cui effettiva operatività, se contenenti deroghe in peius, è subordinata al parere di conformità
RELAZIONI SINDACALI
della Commissione Nazionale Contrattazione. Dall’altro lato l’art. 4- bis del CCNL metalmeccanico, introdotto con un apposito intervento modificativo del CCNL, datato 25 settembre 2010, per consentire al livello aziendale di derogare a quello nazionale. Nello specifico l’art. 4-bis consente – ai fini di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale mediante la creazione di condizioni utili a nuovi investimenti o all’avvio di nuove iniziative, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale – di realizzare specifiche intese modificative, anche in via sperimentale e temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal CCNL. Tali intese sono definite a livello aziendale con l’assistenza delle strutture territoriali, che le sottoscrivono. Le medesime intese non possono avere ad oggetto i minimi tabellari, gli aumenti periodici di anzianità, l’elemento perequativo e tutti i diritti individuali sanciti da norme inderogabili di legge e devono essere validate dalle parti stipulanti il contratto nazionale.
Il CCNL degli edili/artigiani, infine, a differenza di tutti gli altri, invece di elencare le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello, declina all’opposto i titoli che necessariamente devono essere definiti a livello nazionale, dunque indisponibili per la contrattazione territoriale, che può intervenire su tutto il resto. La specificità del settore, formato da piccole e piccolissime imprese, comporta che il secondo livello sia necessariamente territoriale, nello specifico regionale.
Tutti i CCNL oggetto di analisi strutturano un sistema di informazione e consultazione dei lavoratori, al fine di valorizzare il modello partecipativo. I contratti del terziario e del turismo adottano lo stesso modello, articolato su tre livelli, nazionale, territoriale e aziendale, per le realtà che impiegano un numero significativo – almeno 50 per il commercio, 100 per il turismo – di dipendenti. In particolare, prevedono che annualmente le parti si incontrino per un esame congiunto di specifiche situazioni e materie.
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
Il CCNL edile/artigiano, in forma più embrionale, stabilisce che sia attuato un sistema di concertazione su scala nazionale, regionale e territoriale (provinciale o comprensoriale).
I contratti di area confindustriale, seppure con specificità e differenze, strutturano il sistema sui tre livelli, con enfasi maggiore su quello aziendale, prevedendo la periodica informazione cui, su richiesta delle parti, può seguire la consultazione. Il CCNL tessile declina un’apposita disciplina per le imprese a dimensione europea.
PRIMO LIVELLO | |
CCNL TDS | Art. 4 Vige il principio del ne bis in idem, per cui il secondo livello deve riguardare istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL. |
CCNL ALIMENTARISTA | Art. 5 Il sistema contrattuale prevede: -un contratto collettivo nazionale di lavoro; -un livello di contrattazione aziendale. Il CCNL fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci in cui si articola la contrattazione aziendale. |
CCNL CHIMICO | Art. 18 Le Parti assegnano al CCNL un ruolo fondamentale e strategico non solo per l’evoluzione della normativa che regola i rapporti di lavoro del settore, ma anche per lo sviluppo di relazioni e di politiche industriali |
RELAZIONI SINDACALI
funzionali alla crescita dell’impresa nel suo complesso. | |
CCNL EDILIZIA | Allegato “C” Per quanto riguarda le materie contrattuali che potranno essere discusse a livello regionale sono definiti, in sede nazionale, i seguenti titoli non disponibili per la trattativa a livello regionale: a) regole (luoghi - tempi - modalità delle trattative); b) diritti individuali e sindacali (permessi sindacali, assemblea, diritto allo studio, congedi parentali); c) inquadramento; d) salario nazionale; e) disciplina generale orario di lavoro; Tutte le altre materie potranno essere oggetto di trattazione al secondo livello negoziale. |
CCNL METALMECCANICO | Art. 4 (sez. I) Richiama il principio del ne bis in idem. |
CCNL TESSILE | Art. 10 Le parti hanno inteso disciplinare: - la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria; - la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali. Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata. |
CCNL TURISMO | Il CCNL è un complesso unitario e inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
insieme un trattamento minimo e inderogabile; il rispetto è requisito per i benefici di legge e per l’accesso alla formazione continua dei fondi interprofessionali. Art. 2 Le parti affidano al CCNL una funzione cogente di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese del settore e per tutti i lavoratori. Art. 13 La contrattazione collettiva non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo diverse previsioni del CCNL. |
SECONDO LIVELLO | |
CCNL TDS | Capo II – Premessa Le Parti, in via sperimentale, definiscono la disciplina della contrattazione di secondo livello, con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi individuati dal CCNL. Criteri guida per l’esercizio della contrattazione di secondo livello sono: - la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; - principio di alternatività e non sovrapponibilità della contrattazione territoriale rispetto |
RELAZIONI SINDACALI
a quella aziendale; - principio della variabilità dei riconoscimenti economici per cui è necessario collegare gli emolumenti variabili (premi o emolumenti di natura simile) ad indicatori di produttività mentre non sono applicabili premi fissi e indipendenti dai risultati ( c.d. “a pioggia”). La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro. dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio. Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal CCNL. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello. Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla sezione IV contenute nei seguenti titoli: |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
- titolo I, escluse le previsioni contenute nel capo II; - titolo III; - titolo V, capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 118, 132 e 146, primo comma, 147, 149 - 153. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti. Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno Prevede la possibilità di realizzare intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del CCNL nei seguenti casi: - il superamento di situazioni di crisi; - lo sviluppo economico e occupazionale; - l’avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell’attività; - le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi. Restano esclusi, tuttavia, dalle suddette intese i minimi retributivi, le ferie/ex festività (32 ore), i diritti di informazione/assetti e le regole contrattazione/strumenti paritetici/bilateralità, la tutela della salute, la conciliazione delle controversie, le quote dei seguenti Fondi nazionali: EST/ |
RELAZIONI SINDACALI
For.Te./Qu.A.S./QUADRIFOR, nonché l’orario normale settimanale (40 ore) e l’orario dei minori. Tali intese saranno definite tramite il supporto dell’Associazione imprenditoriale territoriale o direttamente a livello aziendale. Tali intese potranno riguardare specificamente anche aree del Sud Italia. | |
CCNL ALIMENTARISTA | Art. 6 La contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le materie per le quali nel CCNL è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione. |
CCNL CHIMICO | Art. 18 L’articolo è suddiviso in due parti: - la lettera A ribadisce il ruolo centrale del CCNL quale strumento fondamentale e strategico per lo sviluppo di relazioni e di politiche industriali funzionali alla crescita delle imprese del settore; - la lettera B, con riferimento alla contrattazione aziendale, esplicita e formalizza l’impegno delle Parti per: 1) una puntuale applicazione, gestione e esigibilità livello aziendale delle norme del CCNL; 2) una contrattazione aziendale rispettosa delle regole e coerente con le linee- guida definite dal livello nazionale; 3) la valorizzazione del ruolo della |
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contrattazione aziendale. Al fine di consentire alle parti aziendali di cogliere condivise e specifiche opportunità, utili a sostenere la competitività della impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari è consentito di realizzare accordi temporanei in deroga alla normativa prevista dal CCNL. Tali accordi non comporteranno interventi sui minimi contrattuali e su diritti individuali irrinunciabili. L’effettiva operatività degli accordi, se contenenti deroghe in peius, è subordinata al parere di conformità della Commissione Nazionale Contrattazione, salvo eccezioni. (si veda verbale integrativo del 29/06/07 per i dettagli) | |
CCNL EDILIZIA | Art. 42 Demanda alle Organizzazioni regionali e/o territoriali la stipula dei contratti integrativi di secondo livello che provvedono rispetto a: - ripartizione normale orario di lavoro; - determinazione dell’elemento economico di 2° livello; - accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi; - ecc. |
CCNL METALMECCANICO | Art. 4 (sez. III) Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione. Rinnovo del 15/10/09 (non sottoscritto dalla |
RELAZIONI SINDACALI
Fiom) Le Parti concordano: - di definire una disciplina del secondo livello, integrativa rispetto a quanto già previsto dal CCNL, che dia attuazione ai demandi al CCNL contenuti nell’accordo interconfederale del 15 aprile 2009 (che recepisce riforma assetti contrattuali); - di definire specifiche linee guida utili a favorire la contrattazione aziendale con contenuti economici collegati ai risultati delle imprese con minori dimensioni. A tal fine è istituita una commissione di lavoro. Intesa modificativa 29/09/10 (non sottoscritta dalla Fiom) introduce l’art. 4-bis in virtù del quale, ai fini di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale mediante la creazione di condizioni utili a nuovi investimenti o all’avvio di nuove iniziative ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale, possono essere realizzate specifiche intese modificative, anche in via sperimentale e temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal CCNL. Tali intese sono definite a livello aziendale con l’assistenza delle strutture territoriali che le sottoscrivono. Le intese non potranno toccare minimi tabellari, aumenti periodici di anzianità, elemento perequativo e diritti individuali sanciti da norme inderogabili di legge. Le intese devono essere validate dalle parti stipulanti il CCNL. |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
CCNL TESSILE | Art. 10 La contrattazione aziendale si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro. Potrà inoltre intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il CCNL fa esplicito rimando al livello aziendale, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso. A livello territoriale le parti potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari. Art. 12 Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico, nonchè le inderogabili modalità per la sua attuazione, sono stabilite dal CCNL. La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL, riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. L’accordo economico aziendale ha durata triennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni. |
RELAZIONI SINDACALI
CCNL TURISMO | Art. 10 La contrattazione integrativa si svolge a livello territoriale o aziendale. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia il negoziato di 2 livello si svolge: - a liv. aziendale per aziende con + di 15 dipendenti; - a liv. territoriale per aziende fino a 15 dipendenti; o comunque che non hanno contrattazione aziendale; - a liv. provinciale per le imprese della ristorazione collettiva. Di norma la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. L’obiettivo è dare piena attuazione alla contr. integrativa; in caso di difficoltà prevista procedure che coinvolge il livello nazionale. Art. 13 Elenca le materie di competenza della contrattazione integrativa in tema di interventi a favore del personale femminile, superamento limite stabilito per lavoro supplementare in caso di part-time; contratti a tempo determinato con studenti; peculiari qualifiche, orario di lavoro (interruzione orario giornaliero, intervallo pasti, ripartizione e distribuzione, turni, riposi di conguaglio; flessibilità; permessi, orario annuo), premio di risultato. L’articolo elenca poi le materie che restano demandate alla esclusiva competenza della: - contrattazione integrativa territoriale; - contrattazione integrativa territoriale (per aziende ristorazione collettiva e servizi); |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
- contrattazione nell’unità produttiva (per aziende ristorazione collettiva e servizi). Art. 14 Clausole di uscita. |
INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE | |
CCNL TDS | Artt. 1-3 Il CCNL li disciplina a livello nazionale, territoriale e aziendale, adempiendo così alla normativa nazionale e comunitaria in materia. A livello nazionale si prevede che annualmente le parti si incontrino per un esame congiunto di temi quali il quadro economico e produttivo del comparto, dinamiche strutturali, prospettive di sviluppo, processi di ristrutturazione, appalti, ecc. Sono inoltre oggetto di informazione specifiche materie quali dinamiche occupazionali, formazione e riqualificazione professionale, conseguenze dei processi di ristrutturazione, struttura dei comparti.. A livello territoriale si prevede che annualmente le parti si incontrino per un esame congiunto di temi quali dinamiche evolutive della rete commerciale e effetti sull’occupazione, calendario aperture domenicali e festive, orario apertura negozi. A livello aziendale si prevede che per le imprese con almeno 150, 200 o 300 dipendenti (se operano rispettivamente in una sola provincia, regione o a livello nazionale) sia realizzato annualmente l’esame congiunto di |
RELAZIONI SINDACALI
specifici temi quali processi di terziarizzazione o esternalizzazione, innovazione tecnologica, utilizzo di atipici, ecc. Infine, per le aziende con almeno 50 dipendenti si prevede l’informazione su temi quali andamento recente e prevedibile, situazione occupazionale, decisioni che rilevino ai fini dell’organizzazione del lavoro. | |
CCNL | Art. 2 Prevede che le singole Associazioni |
ALIMENTARISTA | imprenditoriali di categoria forniranno a FAI- |
CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL nazionali, in | |
apposito incontro a livello nazionale, | |
informazioni complessive riguardanti materie | |
espressamente individuate. Cadenza | |
semestrale. | |
In relazione a tali informazioni, a richiesta di | |
una delle Parti, seguirà un esame congiunto | |
sulle conseguenze delle informazioni rese nel | |
corso del quale le Parti esprimeranno le loro | |
autonome valutazioni. | |
Analogo sistema di informazione e | |
consultazione è previsto a livello regionale, per | |
i gruppi industriali e per le aziende che abbiano | |
significativa rilevanza nel comparto | |
merceologico. La cadenza è annuale. | |
CCNL | Capitolo I Parte II Le Parti riconoscono il |
CHIMICO | valore positivo di informazione e consultazione |
a livello aziendale per la ricerca di soluzioni | |
condivise e di un equilibrio di interessi. | |
Previste: | |
- apposita disciplina per i gruppi industriali, | |
chiamati annualmente a realizzare | |
un’informativa sugli investimenti, | |
sull’occupazione, e su molte altre tematiche di |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
rilevanza strategica; - disciplina per le aziende con almeno 50 dipendenti tenute a informare annualmente le RSU su andamento attività di impresa, andamento prevedibile occupabilità, ecc. Nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni. Si prevede inoltre che a livello aziendale possa essere costituito un osservatorio aziendale con natura non negoziale che svolge attività di informazione e consultazione sulle materie concordate. Art. 3 Previsto un sistema di informazione semestrale da parte della aziende alle RSU sulle modalità e grado di utilizzo delle diverse tipologie di rapporto di lavoro. | |
CCNL EDILIZIA | Disciplina generale – Sistemi di concertazione e di informazione Il CCNL prevede un sistema di concertazione e un sistema di informazione. Il sistema di concertazione è finalizzato a: - sviluppare confronto su indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale. - definire obiettivi del sistema degli enti paritetici. La concertazione si attua con sessioni semestrali e si articola su un livello nazionale, |
RELAZIONI SINDACALI
uno regionale, uno territoriale (provinciale o comprensoriale). | |
CCNL METALMECCANICO | Sez. Prima – Premessa Le Parti intendendo consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella Premessa al Contratto, individuano lo strumento più idoneo a questo fine in un sistema di Osservatori congiunti e Commissioni paritetiche. Gli Osservatori e le Commissioni, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse reciproco così come definiti nella presente Sezione prima. Art. 7 (sez. I) Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle R.S.U. e alle OOSS territoriali, su richiesta delle stesse, informazioni su: - l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa e la situazione economica; - la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nonché in caso di previsioni di rischio per i livelli occupazionali le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le conseguenze. Forniranno inoltre informazioni sulle decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro. All’informazione può seguire una procedura di |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
consultazione. Le Direzioni delle unità produttive che occupano più di 150 dipendenti, inoltre, forniranno annualmente alle R.S.U e alle OOSS territoriali informazioni su specifiche materie elencate. | |
CCNL TESSILE | Art. 22 Regola il sistema informativo a livello nazionale, regionale, territoriale o di distretto, aziendale. Le parti concordano di aggiornare il sistema informativo contrattuale attribuendo un ruolo centrale all’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda. Compiti dell’osservatorio sono: - analisi e conoscenza del settore; - concertazione di iniziative a favore della difesa e sviluppo del settore. Le parti si impegnano a svolgere una sessione annuale di confronto sui temi della politica industriale. A livello aziendale – di norma annualmente – le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di cinquanta dipendenti porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, gli elementi conoscitivi indicati. Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto. Le aziende di cui al primo comma del presente paragrafo daranno inoltre – a richiesta della RSU – informazioni con cadenza annuale in merito alle iniziative realizzate di |
RELAZIONI SINDACALI
decentramento produttivo, con particolare riferimento alla delocalizzazione all’estero, qualora le stesse comportino ricadute occupazionali. Specifica disciplina per le imprese a dimensione europea. | |
CCNL TURISMO | Il CCNL disciplina il livello nazionale, territoriale e aziendale. Art. 4 Prevede che a livello nazionale, annualmente, le ass. datoriali comunichino alle xx.xx. dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo. Sono oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica e lo stato di attuazione della correlativa legge quadro. Art. 5 A livello territoriale (regionale) si ripete quanto previsto per il livello nazionale. Gli incontri sono a richiesta delle OOSS. Art. 6 A livello aziendale sono previste procedure di informazione sulle prospettive aziendali e su programmi di nuovo insediamento per le aziende che occupano più di 100 dipendenti o per le imprese turistiche di particolare importanza, presenti in più parti del territorio, aventi rilevanti influenza perché strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale e territoriale. |
3.
DIRITTI SINDACALI
Le tabelle che seguono mettono a confronto i più rilevanti istituti contrattuali in materia di diritti sindacali. Nello specifico presentano e raffrontano la struttura delle rappresentanze sindacali, con particolare riferimento al numero dei componenti e all’entità dei relativi permessi, retribuiti e non retribuiti, nonché alla definizione di dirigente sindacale e alla previsione di appositi permessi o aspettative per i lavoratori che ricoprono cariche elettive pubbliche.
I sistemi adottati dai singoli CCNL, che hanno quale base comune e di riferimento le disposizioni contenute nello Statuto dei lavoratori, l. n. 300/1970, sono certamente influenzati dalle caratteristiche intrinseche dei settori di riferimento e, in particolar modo, dalla presenza in misura percentuale maggiore di micro e piccole imprese o, all’opposto, di medie e grandi imprese.
Per un’analisi di dettaglio si rinvia alle tabelle.
DIRIGENTI SINDACALI (MEMBRI DI CONSIGLI O COMITATI DIRETTIVI) | |
CCNL TDS | Art. 22 Precisa che si intendono tali i lavoratori che fanno parte di consigli o comitati |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
direttivi delle OOSS; di RSA o di RSU. I primi hanno diritto a 75 ore annue per congedi o permessi retribuiti per partecipare alle riunioni dell’organo, che diventano massimo 130 ore se il dirigente è membro di più consigli o comitati. Si demanda al secondo livello l’individuazione delle modalità di fruizione dei suddetti permessi o congedi. | |
CCNL ALIMENTARISTA | (rinvio a disciplina R.S.A. e R.S.U.) |
CCNL CHIMICO | Art. 60 Ai lavoratori membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali e provinciali ad esse aderenti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi per l’espletamento delle loro funzioni. Tali permessi sono retribuiti fino ad un massimo di 7 giornate all’anno per ciascun lavoratore. |
CCNL EDILIZIA | Art 91 Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali di categoria, potranno essere concessi permessi retribuiti, fino ad otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti. La concessione dei permessi suddetti è subordinata ad espressa richiesta presentata per iscritto dalle Organizzazioni su menzionate e non ostino impedimenti di ordine tecnico- aziendale. I permessi di cui al secondo comma sono |
DIRITTI SINDACALI
concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale. | |
CCNL METALMECCANICO | Art. 5 (sez. II) Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva. |
CCNL TESSILE | Art. 16 Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. |
CCNL TURISMO | Art. 38 Precisa che si intendono tali i lavoratori che fanno parte di consigli o comitati direttivi delle OOSS; di R.S.A. o di R.S.U. Art. 39 I primi hanno diritto, nella misura di uno per esercizio e per ogni OOSS stipulante, |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
al seguente numero di ore massimo di permessi e congedi retribuiti: - 24 ore per anno per aziende con un n. di dipendenti compreso tra 6 e 15; - 70 ore per anno per aziende con più di 15 dip.; - 70 ore per anno a prescindere dal n. dei dipendenti per aziende di viaggi e turismo. |
R.S.A. | |
CCNL TDS | Art. 23 I componenti delle RSA hanno diritto a godere dei seguenti permessi retribuiti: a) un dirigente per ciascuna RSA nelle unità che occupano fina a 200 dipendenti della categoria per cui è organizzata: un’ora e mezza l’anno; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna RSA nelle unità che occupano fino a 3000 dipendenti della categoria per cui è organizzata: 12 ore mensili; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la RSA nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b: 12 ore mensili. |
CCNL ALIMENTARISTA | Accordo 1/12/1993 Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU. Art. 7 La RSU sostituisce il Consiglio di |
DIRITTI SINDACALI
fabbrica di cui al CCNL 7.8.91 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori. | |
CCNL CHIMICO | Accordo 1/12/1993 Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU. Art. 58 La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 20/7/90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA – anche degli operatori di vendita – di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente Contratto. |
CCNL EDILIZIA | Vige un sistema di rappresentanza sindacale di origine contrattuale che si basa sul rappresentante di bacino (territoriale) per le imprese fino a 15 dipendenti. Nelle aziende con più di 15 dipendenti può invece esservi un rappresentante interno. |
CCNL METALMECCANICO | Accordo 1/12/1993 Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU. Sezione II – Premessa Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per Contratto alle RSA vengono esercitate dalle R.S.U. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele. |
CCNL | Accordo 1/12/1993 Accordo interconfederale |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
TESSILE | per la costituzione delle RSU. |
CCNL TURISMO | Art. 40 Medesimo trattamento previsto per RSU. Vedi sotto. |
R.S.U. | |
CCNL TDS | Art. 24-27 Se vengono elette R.S.U. i componenti delle stesse subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei poteri e nell’esercizio dei diritti, permessi, e tutele, fatte salve condizioni di miglior favore eventualmente già previste da accordi aziendali. Il numero dei componenti delle R.S.U. è così determinato: - 3 nelle u.p. che occupano da 16 a 50 dip.; - 4 nelle u.p. che occupano da 51 a 90 dip.; - 6 nelle u.p. che occupano da 91 a 200 dip.; - 7 nelle u.p. che occupano da 201 a 300 dip.; - 9 nelle u.p. che occupano da 301 a 600 dip.; - 12 nelle u.p. che occupano da 601 a 1200 dip.. Nelle u.p. che occupano più di 1200 dip. la R.S.U. è incrementata di 2 unità ogni 1000 dip. |
DIRITTI SINDACALI
Per le ore di permesso retribuite vedi punto 5. | |
CCNL ALIMENTARISTA | Art. 7 Il numero dei componenti la RSU – calcolato con riferimento al numero dei dipendenti dell’unità produttiva è pari a: - 3 nelle unità che occupano da 16 a 100 dipendenti; - 4 nelle unità da 101 a 200 dipendenti; - 6 nelle unità da 201 a 300 dipendenti; - 9 nelle unità da 301 a 450 dipendenti; - 11 nelle unità da 451 a 600 dipendenti; - 13 nelle unità da 601 a 750 dipendenti; - 16 nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti; - 21nelle un. da 1.001 a 1.500 dipendenti; - 25 nelle un. da 1.501 a 2.000 dipendenti; - 27 nelle un. da 2.001 a 2.500 dipendenti; - 30 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. Nelle unità produttive con almeno 11 componenti la RSU, quest’ultima, per i rapporti con la Direzione aziendale, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, potrà avvalersi di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti. Le Parti, in considerazione dei contenuti dell’Accordo di settore 12.5.94, convengono che il numero dei componenti della RSU non può essere incrementato a livello aziendale sia pure in forza di accordi o prassi preesistenti all’accordo. Art. 9 I permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU sono: |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
- unità produttive da 16 a 200 dipendenti: 4 ore annue per dipendente; - unità produttive da 201 a 300 dipendenti: 2 ore e mezza annue per dipendente a cui si sommano 288 ore annue fisse; - unità produttive da 301 a 600 dipendenti: 2 ore e mezza annue per dipendente a cui si sommano 576 ore annue fisse; - unità produttive da 601 dipendenti e oltre: 3 ore annue per dipendente. All’interno di tali permessi viene riconosciuto alle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti un monte ore pari a 1 ora annua per dipendente. | |
CCNL CHIMICO | Art. 58 Il numero dei componenti la RSU, fatte salve condizioni più favorevoli previste da accordi collettivi in atto, è pari a: - 3 nelle unità da 16 a 100 dipendenti, - 4 nelle unità da 101 a 200 dipendenti, - 6 nelle unità da 201 a 300 dipendenti, - 9 nelle unità da 301 a 450 dipendenti, - 11 nelle unità da 451 a 600 dipendenti, - 13 nelle unità da 601 a 750 dipendenti, - 16 nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti, - 21 nelle un. da 1.001 a 1.500 dipendenti, - 25 nelle un. da 1.501 a 2.000 dipendenti, - 27 nelle un. da 2.001 a 2.500 dipendenti, - 30 nelle un. di maggiori dimensioni. Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore |
DIRITTI SINDACALI
per dipendente in forza all’unità lavorativa. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell’esercizio dei compiti da essa svolti. I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della RSA ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 300/1970. Nelle unità lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti i componenti della RSU disporranno di un monte ore annuo pari a due ore per ogni dipendente in forza all’unita. Le Organizzazioni sindacali Filcem-CGIL, Femca-CISL e Uilcem-UIL, per lo svolgimento della loro attività associativa all’interno delle unità lavorative, disporranno di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezz’ora per ogni dipendente in forza all’unita. Tali permessi, di norma, saranno usufruiti mediante i componenti la RSU espressamente delegati dalle citate associazioni. Ferma restando la fruizione attraverso i componenti la RSU delegati, nelle unità lavorative nelle quali sia stato riconosciuto al Consiglio di Fabbrica un monte ore eccedente le due ore annue per dipendente, tale eccedenza, dedotta la quota eventualmente occorrente per garantire ai componenti la RSU i permessi previsti dall’art. 23 della Legge n. 300/1970, sarà ripartita in ugual misura tra RSU e Filcem-CGIL, Femca-CISL e Uilcem- UIL. |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
CCNL EDILIZIA | Vige un sistema di rappresentanza sindacale di origine contrattuale che si basa sul rappresentante di bacino (territoriale) per le imprese fino a 15 dipendenti. Nelle aziende con più di 15 dipendenti può invece esservi un rappresentante interno. |
CCNL METALMECCANICO | Art. 5 (sez. II) I componenti delle R.S.U. per l’espletamento del loro mandato hanno diritto a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente ad 1 ora e 30 minuti all’anno per ciascun dipendente; nelle altre ipotesi saranno invece 8 ore mensili. I permessi non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari almeno a: - 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle un. prod. che occupano fino a 200 dipendenti; - 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle un. prod. che occupano fino a 3000 dipendenti; - 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui al precedente punto. |
DIRITTI SINDACALI
CCNL TESSILE | Art. 13 Il numero complessivo dei componenti della R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente: da 16 a 120 3 da 121 a 360 6 da 361 a 600 9 da 601 a 840 12 da 841 a 1.080 15 da 1.081 a 1.320 18 da 1.321 a 1.560 21 da 1.561 a 1.800 24 da 1.801 a 2.040 27 da 2.041 a 2.280 30 da 2.281 a 2.520 33 da 2.521 a 2.760 36 da 2.761 a 3.000 39 da 3.001 a 3.500 42 ecc. per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti. Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale. Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito: - nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U., - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’art. 23 della legge 20 |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
maggio 1970, n. 300. | |
CCNL TURISMO | Art. 40 Il numero dei componenti delle R.S.U. e le ore di permessi retribuiti cui hanno diritto sono i seguenti: - 3 componenti per R.S.U. costituita in unità produttive fino a 200 dipendenti : un’ora l’anno per ciascun dipendente; - 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle u.p. che occupano fino a 300 dipendenti: 8 ore mensili; - 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle u.p. di maggiori dimensioni in aggiunta al numero di cui sopra: 8 ore mensili. I permessi di cui agli art. 39 e 40 sono cumulabili. Accordo 27/07/1994 |
PERMESSI NON RETRIBUITI - CARICHE | |
CCNL | Art. 25 I dirigenti sindacali hanno diritto a |
TDS | permessi non retribuiti per partecipare a |
trattative o congressi e convegni sindacale in | |
misura non inferiore a 8 giorni l’anno. I | |
lavoratori chiamati a ricoprire cariche | |
provinciali o regionali possono essere | |
collocati in aspettativa non retribuita per la | |
durata del mandato. |
DIRITTI SINDACALI
CCNL ALIMENTARISTA | Art. 10 La concessione di aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali è regolata dall’art. 31, legge 20.5.70 n. 300. |
CCNL CHIMICO | Art. 61 Prevede possibilità di aspettativa ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 300/1970 per lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali o pubbliche elettive. |
CCNL EDILIZIA | Art. 91 Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali e provinciali, rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970 n. 300. |
CCNL METALMECCANICO | Art. 5 (sez. II) Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la normativa, in tema di permessi, di cui all’art. 32 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. |
CCNL TESSILE | Art. 18 Richiama in materia di cariche sindacali e pubbliche quanto disposto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 all’articolo 31, dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 all’articolo 4 e dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 all’articolo 22. |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
CCNL TURISMO | Art. 41 I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per partecipare a trattative o congressi e convegni sindacale in misura non inferiore a 8 giorni l’anno. I lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali possono essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. |
4.
WELFARE CONTRATTUALE E BILATERALITÀ
Le tabelle che seguono mettono a confronto i sistemi adottati dai singoli CCNL di settore in materia di welfare contrattuale e bilateralità. Nello specifico, evidenziano se i contratti attuano o promuovono forme di previdenza complementare, di assistenza sanitaria integrativa e di sostengo al reddito dei lavoratori, individuando, se precisata, l’entità della contribuzione richiesta alle due parti del rapporto sinallagmatico di lavoro per alimentare tali istituti. Inoltre, le tabelle enucleano e descrivono schematicamente gli strumenti bilaterali adottati nei settori oggetto di analisi, con particolare attenzione alle funzioni assegnate e al sistema di finanziamento previsto.
In tema di previdenza complementare tutti i CCNL oggetto di analisi individuano uno specifico Fondo di settore e promuovono l’adesione allo stesso da parte dei lavoratori. Alla data odierna il CCNL del terziario prevede una contribuzione a carico del datore di lavoro pari all’1,55%, mentre quella stabilita degli altri settori oscilla dallo 0,55% del turismo allo 1,65% del chimico, valido a partire dal 1º luglio 2011. Da segnalare che gli ultimi rinnovi intervenuti per i quattro contratti confindustriali presi in considerazione, prevedono un graduale innalzamento delle relative misure percentuale di contribuzione. Del tutto peculiare la situazione del CCNL edili/artigiani che fissa nella misura dello 0,01% il contributo che rispettivamente datori e
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lavoratori sono tenuti a versare alle casse edili, soggetti deputati alla raccolta e al successivo eventuale passaggio al fondo. Si evidenzia infine che, per incentivare l’adesione alla previdenza complementare, il medesimo CCNL – edili/artigiani – prevede la possibilità di rendere praticabile l’iscrizione al fondo anche senza il versamento del TFR, previsto invece in tutte le altre ipotesi esaminate.
Forme di assistenza sanitaria integrativa sono contemplate da cinque dei sette CCNL oggetto di analisi.
Il contratto del terziario e quello del turismo attribuiscono grande valore all’istituto, tanto da qualificare l’assistenza sanitaria integrativa quale diritto irrinunciabile e inderogabile dei lavoratori e da sancire una espressa responsabilità dei datori che omettano i relativi versamenti. In particolare, il CCNL del terziario, di recente rinnovato, prevede tre opzioni, alternative, per il datore di lavoro: versare il relativo contributo al Fondo; erogare al dipendente, per 14 mensilità, un elemento distinto della retribuzione; oppure garantire al lavoratore le medesime prestazioni previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Nell’ambito dell’area confindustriale il fanalino di coda è rappresentato dal settore tessile, che nulla dispone sul punto, seguito da quello metalmeccanico che prevede esclusivamente la costituzione di una commissione paritetica volta allo studio della materia; il contratto alimentarista, rinnovato nel 2009, stabilisce la costituzione di un apposito fondo operativo dal 1˚ gennaio 2011, mentre si distingue in positivo il contratto dei chimici, che da anni contempla l’assistenza sanitaria integrativa quale diritto dei lavoratori e fissa il contributo ad oggi più elevato, pari a 252 euro annui per le imprese e a 36 euro per i lavoratori.
Il CCNL edile/artigiano delega alle casse edili la gestione dell’istituto e precisa che i relativi oneri sono coperti con le risorse derivanti dal contributo complessivo alla bilateralità versato dalle aziende alle casse medesime.
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Il sostegno al reddito, già oggetto di attenzione in tutti i settori, lo è divenuto ancora di più negli ultimi anni a causa della crisi globale che ha investito il mondo produttivo e anche del nuovo impulso registrato dai sistemi bilaterali. Le scelte e le strategie contrattuali sul punto sono diverse e variegate per quanto attiene sia alla modalità attuativa, sia al livello – nazionale, territoriale o aziendale – deputato alla gestione.
Il CCNL del terziario, né contrattualmente e neanche per tramite dell’Accordo sulla governance della bilateralità del 2009, non regola esplicitamente la materia e non delega contrattualmente al livello territoriale l’attuazione di concrete forme di sostegno al reddito. Concretamente ciò avviene, tuttavia, su alcuni territori in base a quanto disposto dalla legge nazionale ed alla disponibilità economica di ciascun Ente Bilaterale territoriale. Si rinvengono casi nei quali gli EBT hanno fatto degli accordi a livello regionale e stanno contribuendo alla gestione degli ammortizzatori sociali. Lo stesso il contratto del turismo, che nello specifico prevede che il 30% del contributo versato all’ente bilaterale territoriale sia destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende in situazione di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione con sospensione dell’attività, previo accordo sindacale a livello territoriale.
Solo il CCNL tessile non dispone nulla a riguardo. Restando nell’ambito dell’area confindustriale, sia il contratto metalmeccanico che quello alimentarista prevedono la costituzione di un apposito fondo, finanziato con un contributo mensile di 2 euro a carico del datore di lavoro a far data dal 1˚ gennaio 2011. Il fondo metalmeccanico sarà operativo da gennaio 2012 e da tale momento sarà alimentato anche dai lavoratori che decidano volontariamente di aderirvi, con un contributo di 1 euro mensile per il 2012 e di 2 euro mensili per il 2013. Il contratto chimico, sperimentale e avanguardista, individua percorsi e strumenti che potranno essere esperiti a livello aziendale per gestire situazioni di difficoltà con ricadute occupazionali. Tra questi, di particolare rilevanza la possibilità di
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costituire un fondo bilaterale aziendale per il sostegno al reddito, alimentato da contributo aziendale e dei lavoratori, nonché quella di siglare convenzioni aziendali per la cessione di beni o diritti ai dipendenti, volte a garantire il potere di acquisto e consentire ai lavoratori di ottenere a condizioni vantaggiose beni e servizi (asili nido, esercizi commerciali, istituti di credito, ecc.). Con specifico riferimento al comparto farmaceutico merita un accenno il progetto di welfare to work denominato “Welfarma”, finalizzato al sostegno all’occupazione del personale in esubero dell’industria farmaceutica, con interventi volti nello specifico ad agevolarlo, riqualificarlo e ricollocarlo.
Il contratto edile/artigiano delega alla bilateralità, e dunque alle casse edili territoriali, l’adozione e la gestione di forme di sostegno al reddito dei lavoratori e all’occupazione. Significativo è l’avviso comune – in tema di contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile –, contenuto nel rinnovo del 2010, con cui le parti firmatarie auspicano e chiedono una riduzione del 2% dell’aliquota che le imprese del settore versano all’Inps, al fine di costituire un apposito fondo presso le casse edili territoriali finalizzato all’integrazione salariale dei lavoratori disoccupati e in Cig.
Tutti i CCNL presi in considerazione strutturano un sistema paritetico/bilaterale articolato. In particolare, tutti prevedono la costituzione di molteplici osservatori, commissioni od organismi paritetici con funzioni di studio, monitoraggio, elaborazione e implementazione su temi quali il mercato del lavoro, la contrattazione, la formazione, le pari opportunità, ecc. Le differenze più significative, tuttavia, si registrano sotto i profili concreti della reale attuazione, della previsione o meno di un sistema certo ed effettivo di contribuzione alla bilateralità, nonché delle funzioni attribuite.
I contratti confindustriali esaminati prevedono la costituzione di un organismo bilaterale nazionale di settore, senza nulla disporre, in
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concreto, per quanto attiene alla relativa contribuzione da parte delle aziende e all’eventuale articolazione territoriale.
Il CCNL edile/artigiano, all’opposto, articola il sistema bilaterale della casse edili e delle scuole edili a livello territoriale e stabilisce che siano le Organizzazioni Territoriali a determinare la misura del contributo entro un massimo del 3%, calcolato sugli elementi della retribuzione precisati. Lo stesso CCNL elenca le materie di competenza della bilateralità.
Il contratto del terziario e quello del turismo strutturano la bilateralità su un livello nazionale e uno territoriale. In particolare, il CCNL del terziario precisa che gli enti territoriali sono finanziati dal contributo dello 0,10% a carico del datore e dello 0,05% a carico del lavoratore, calcolati su paga base e contingenza e, previsione importantissima ai fini dell’effettività del sistema, chiarisce espressamente che l’azienda che non versa tale contributo deve corrispondere un e.d.r. in busta paga ai lavoratori. Il livello nazionale è finanziato in via ordinaria mediante l’attribuzione in misura percentuale del contributo complessivo riscosso dagli enti territoriali.
In occasione del recente rinnovo si è precisato che quanto disciplinato dal CCNL in materia di bilateralità rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nello stesso e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli. Inoltre, sempre in sede di rinnovo, si è introdotta una norma che consente alle parti di istituire all’interno degli enti bilaterali le Commissioni di certificazione di contratti in cui sia dedotta una prestazione di lavoro, comprese le clausole compromissorie, di rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 del c.c. ad ulteriore conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
Il CCNL del turismo, rinnovato nel 2010, fissa la quota contrattuale di servizio per il finanziamento della bilateralità nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, ripartita in parti uguali tra datore e lavoratore. Le quote sono riscosse con sistema nazionale con
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riparto automatico. Il 10% del gettito netto globale è destinato al finanziamento del livello nazionale e la quota residua è ripartita tra i territoriali. Il contratto, con un espressione meno incisiva rispetto a quello del terziario, prevede che l’azienda che ometta di versare il contributo resta obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dalla bilateralità.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE | |
CCNL TDS | Art. 96 Il fondo di previdenza complementare del settore è FON.TE. |
Il contributo previsto per il fondo è pari all’1,55% a carico del datore di lavoro e allo 0,55% (come minimo) a carico del lavoratore. Sono salvaguardate le specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29/11/1996. | |
(100% del TFR per i lavoratori occupati dopo il 28.04.1993; 50% per i lavoratori già occupati al 28.04.1993) | |
CCNL ALIMENTARISTA | Art. 74 Il fondo di previdenza complementare è ALIFOND. |
La contribuzione a carico dell’azienda verrà portata all’1,2%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR. | |
Sono destinatari di ALIFOND i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal presente CCNL e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime |
WELFARE CONTRATTUALE E BILATERALITÀ
Organizzazioni sindacali con altre Organizzazioni imprenditoriali per i settori affini che siano stati assunti e abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto: (a) contratto a tempo indeterminato; (b) contratto part-time a tempo indeterminato; (c) contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare; (d) contratto di formazione e lavoro; (e) contratto di apprendistato. Art. 75 speciale regime per i VVPP (viaggiatori e piazzisti). | |
CCNL CHIMICO | Cap. I Parte V Il fondo di previdenza complementare è FONCHIM. Il contributo è pari per il lavoratore all’1.2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, per il datore invece è pari all’1,4%, elevato all’1,65% a far data dal 1/07/2011. L’impresa deve versare per ogni lavoratore un ulteriore contributo pari allo 0,20% destinato esclusivamente al fondo di categoria per la copertura assicurativa in caso di premorienza o invalidità permanente (100% del TFR per i lavoratori occupati dopo il 28.04.1993; 33% per i lavoratori già occupati al 28.04.1993) |
CCNL EDILIZIA | Art. 92 Rinvia a quanto previsto dagli accordi contrattuali in materia. |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
Sul principio dell’adesione volontaria del lavoratore, prevede come contributo la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile. Il contributo è versato alla Cassa Edile, per la gestione di un fondo autonomo. Il Fondo di previdenza complementare del settore è PREVEDI. Spetta alle Casse Edili incentivare l’adesione al Fondo e raccogliere i relativi contributi. Al fine di favorire l’adesione al Fondo in occasione del rinnovo del 16/12/2010 si è previsto di rendere praticabile l’adesione anche senza il versamento del TFR. | |
CCNL METALMECCANICO | Art. 15 (sez. II titolo IV) Una volta superato il periodo di prova, i lavoratori possono volontariamente iscriversi al Fondo COMETA. Il contributo previsto per il fondo è pari al 1,2% a carico del datore (ragguagliato al valore cumulato di minimi tabellari, E.D.R., indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria) e al 1,2% (come minimo) a carico del lavoratore. L’aliquota a carico del datore sarà elevata all’1,4% dal 1 gennaio 2012 e all’1,6% dal 1 gennaio 2013 a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. (Rinnovo del 15/10/09) (100% del TFR per i lavoratori occupati dopo il |
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28.04.1993; 40% per i lavoratori già occupati al 28.04.1993) All’atto dell’iscrizione del singolo lavoratore si procederà al versamento di un importo di 5,16 euro a carico azienda e di 5,16 euro a carico lavoratore a titolo di quota di iscrizione. | |
CCNL TESSILE | Allegato L e Allegato H Il fondo di previdenza complementare è PREVIMODA. |
Il contributo è pari per azienda e lavoratore al 1,30% dal 01/01/2011, al 1,40% dal 01/01/2012 e al1,50% dal 01/01/2013. Inoltre è prevista: - facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum; - iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi; - consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l’iscrizione. | |
Allegato A Prevede la possibilità di adesione al Fondo anche per i lavoratori a domicilio e ne disciplina le modalità. | |
CCNL TURISMO | Art. 155 Il fondo di previdenza complementare del settore è FON.TE. |
Possono iscriversi al fondo tutti a lavoratori assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, e i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi. |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
La contribuzione avviene secondo le seguenti misure: - 0,55% a carico del datore di lavoro; - 0,55% (aumentabile volontariamente fino al 2%) a carico del lavoratore; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando al momento dell’adesione. Prevista una quota una tantum, da versarsi all’iscrizione, pari a 11,88 euro a carico del datore e 3,62 a carico del lavoratore. (100% del TFR per i lavoratori occupati dopo il 28.04.1993; 50% per i lavoratori già occupati al 28.04.1993) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA | |
CCNL TDS | Ex art. 95 Il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore è il Fondo EST, cui sono iscritti i lavoratori del settore assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, esclusi i quadri per cui esiste uno specifico fondo. Il Fondo è finanziato da un contributo obbligatorio a carico dell’azienda pari a : - 10 euro mensili per i dipendenti a tempo pieno; - 7 euro mensili per i dipendenti a tempo parziale. Con decorrenza 1 gennaio 2014, il contributo |
WELFARE CONTRATTUALE E BILATERALITÀ
obbligatorio a carico dell’azienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno. A decorrere dal 1 giugno 2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore. A decorrere dal 1 gennaio 2012 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente: - ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità; - ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo EST, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali. È prevista poi una quota una tantum pari a 30 euro per lavoratore a carico dell’azienda. Dal 1° marzo 2011 tale quota una tantum dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo. Cassa di assistenza sanitaria integrativa “Sanimpresa” per Roma e provincia. |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
L’azienda che ometta il versamento di quanto dovuto alla Cassa di Assistenza “Sanimpresa”, costituita per Roma e provincia in applicazione di quanto previsto in materia di contrattazione di secondo livello territoriale dall’art. 10-ter, Accordo di rinnovo del CCNL del 20 settembre 1999, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. […] – Criteri guida (ex art.7 – Criteri guida), è tenuta alternativamente: - ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad un dodicesimo della quota annua dovuta dall’azienda a “Sanimpresa” incrementato di euro 5,00, da corrispondere per quattordici mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art.195. - ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite da “Sanimpresa”, sulla base del relativo nomenclatore approvato dalle parti sociali. | |
CCNL ALIMENTARISTA | Rinnovo 22/09/09 Le parti concordano di attivare dal 01/01/2011 un Fondo sanitario integrativo a favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare. A tal fine istituiscono un’apposita commissione che elabori le modalità di attuazione. |
WELFARE CONTRATTUALE E BILATERALITÀ
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda pari a 10 euro mensili per 12 mensilità. Dal 01/01/2013 il contributo sarà integrato con 2 euro mensili a carico del lavoratore, dietro espressa volontà. Se il lavoratore decide di non contribuire decade dall’iscrizione. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello sottoscritti anteriormente che prevedono la costituzione di casse, fondi o polizze. | |
CCNL CHIMICO | Rinnovo 06/12/07 L’assistenza sanitaria integrativa è erogata tramite il Fondo FASCHIM. A far data dal 1 aprile 2010 il contributo annuale è pari a 252 euro per le imprese e 36 euro per i lavoratori. Possono iscriversi al fondo tutti i lavoratori non in prova con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell’orario normale legale. Possono iscriversi i lavoratori con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, purché la durata del contratto, determinata o determinabile, sia pari o superiore a 1 anno, anche per effetto di eventuali proroghe, al netto del periodo di prova. Il lavoratore associato al Fondo potrà decidere di iscrivere in qualità di nucleo familiare il proprio coniuge, il proprio convivente e/o i figli fiscalmente a carico. |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
Considerata la natura contrattuale dell’ammontare contributivo a carico delle imprese, i costi riconducibili alle forme di assistenza sanitaria aziendali non potranno essere inferiori, così come non potranno essere cumulati a quelli previsti per FASCHIM. | |
CCNL EDILIZIA | Art. 98 Prevede che sia realizzato un elenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione è demandata alla Cassa Edile di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali. Alle spese per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno portare oneri aggiuntivi, la Cassa Edile in ogni caso farà fronte con le risorse derivanti dal contributo versato alle Casse Edile, pari complessivamente al 3% massimo calcolato sugli elementi della retribuzione. (vedi punto 6). Si conviene sull’opportunità di valutare proposte per l’estensione delle prestazioni ai lavoratori autonomi a fronte di una corrispondente contribuzione. |
CCNL METALMECCANICO | Attualmente non esiste un fondo di settore. Le parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico, con il compito di esaminare la legislazione vigente in materia di fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale al fine di valutare le compatibilità economiche e la eventuale coesistenza dei suddetti fondi con le legislazioni regionali. |
WELFARE CONTRATTUALE E BILATERALITÀ
CCNL TESSILE | Attualmente non esiste un fondo di settore. |
CCNL TURISMO | Art. 156 Il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore è il Fondo FAST per aziende alberghiere e complessi turistico ricettivi all’aria aperta; è il Fondo EST per pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo. Sono iscritti al Fondo i lavoratori del settore assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, esclusi i quadri per cui esiste uno specifico fondo. È consentita l’iscrizione di lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi, purché il lavoratore ne faccia richiesta all’atto di assunzione e si assuma su di sé l’onere contributivo per i periodi dell’anno non lavorati. Il Fondo è finanziato da un contributo obbligatorio a carico dell’azienda pari a : - 7 euro mensili per i dipendenti a tempo pieno; - 5 euro mensili per i dipendenti a tempo parziale. Tale contributo è comprensivo di una quota di assistenza contrattuale di competenza delle org. Imprenditoriali nazionali pari al 20 per mille del contributo a carico del datore. Il diritto del dipendente all’assistenza sanitaria integrativa è inderogabile e irrinunciabile. L’azienda che omette il versamento è responsabile verso i lavoratori per la perdita |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
delle prestazioni sanitarie e l’eventuale maggior danno. |
SOSTEGNO AL REDDITO/OCCUPAZIONE | |
CCNL TDS | Esistono appositi e specifici accordi fissati a livello territoriale. |
CCNL ALIMENTARISTA | Art. 1-bis Prevede la costituzione dell’Ente Bilaterale di Settore, EBS, chiamato anche ad attivare misure di sostegno al reddito dei lavoratori. A tal fine è prevista una specifica e apposita contribuzione mensile, a partire dal 01/01/2011, pari a 2 euro per dodici mensilità, da versare in unica soluzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo. |
CCNL CHIMICO | Rinnovo del 18/12/09 Le parti individuano percorsi e strumenti che potranno essere esperiti – anche ad integrazione di quelli di legge – per gestire situazioni di difficoltà con ricadute occupazionali, volti al sostegno del reddito e dell’occupazione. La scelta avviene a livello aziendale tra: 1. Fondo bilaterale aziendale per il sostegno al reddito (gestito a livello aziendale e alimentato da contributo aziendale e dei lavoratori). 2. Gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell’orario e della prestazione annua. 3. Riduzione orario attraverso i contratti di |
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solidarietà. 4. Premio di partecipazione, le cui risorse potranno essere destinate in direzioni funzionali all’occupabilità. 5. Interventi di riqualificazione 6. Convenzioni per la cessione di beni o diritti ai dipendenti, a livello aziendale, volte a garantire il potere di acquisto e consentire ai lavoratori di ottenere a condizioni vantaggiose beni e servizi (asili nido, esercizi commerciali, istituti di credito, ecc.). (per il settore farmaceutico nel 2008 è stato istituito il progetto WELFARMA in materia di welfare to work, finalizzato ad agevolare, riqualificare e ricollocare il personale dell’industria farmaceutica. Si veda accordo del 20/11/08) | |
CCNL EDILIZIA | Allegato “C” Prevede tra le materie di competenza del sistema bilaterale anche il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese, la cui attuazione è dunque gestita dalle singole casse territoriali. Rinnovo del 16/12/2010 (Avviso comune su contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile) Una volta tratteggia l’attuale situazione ed evidenziate le differenze e le disparità anche contributive tra il settore artigiano e gli altri, le parti prevedono la costituzione di un apposito fondo presso le casse edili territoriali finalizzato all’integrazione salariale dei lavoratori disoccupati e in Cig, finanziato con il contributo |
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derivante della riduzione della aliquota. Riduzione che le parti chiedono nella misura del 2%. | |
CCNL METALMECCANICO | Rinnovo del 15/10/09 Le parti concordano di istituire un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori che vi abbiano volontariamente aderito. Obiettivo è rendere operativo il fondo dal 1 gennaio 2012. Le attività del fondo sono finanziate come di seguito indicato: - Per il 2011 e il 2012, 2 euro mensili per lavoratore in forza a carico dell’azienda, con versamento a gennaio dell’anno successivo; - A decorrere dal 1 gennaio 2012, 1 euro mensile a carico del lavoratore che abbia aderito volontariamente, con versamento a gennaio del 2013; - dal 1 gennaio 2013, 2 euro mensili per lavoratore in forza, iscritto e contribuente, a carico dell’azienda. |
CCNL TESSILE | Nessuna previsione. |
CCNL TURISMO | Art. 18 Il contributo del 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dello EBT è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende in situazione di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione con sospensione dell’attività, previo accordo sindacale a livello territoriale. Per le aziende multilocalizzate tale quota è |
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accantonata in un apposito fondo costituito presso EBNT. Quando il sostegno al reddito erogato dall’ente integra l’indennità di disoccupazione Inps esso è determinato in misura pari ad almeno il 20% della stessa. |
FORMAZIONE CONTINUA | |
CCNL TDS | Art. 97 Il fondo del settore dedicato alla formazione continua è il Fondo For.te. |
CCNL ALIMENTARISTA | Il fondo del settore dedicato alla formazione continua è il Fondo Fondimpresa. |
CCNL CHIMICO | Il fondo del settore dedicato alla formazione continua è il Fondo Fondimpresa. Capitolo I Parte VII Art. 5 Le parti per favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione continua nelle imprese affidano un ruolo primario a OBC, organismo bilaterale chimico per la formazione continua, che si finanzierà attraverso i servizi erogati e che è chiamato a svolgere i molteplici compiti elencati dal CCNL. |
CCNL EDILIZIA | Il Fondo del settore dedicato alla formazione continua è Formedil. Art. 40 La formazione professionale è affidata alle Scuole Edili. Al relativo finanziamento si provvederà con il contributo a carico delle imprese da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l’1% sugli elementi della retribuzione e da versarsi con modalità |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
stabilite dalle Associazioni territoriali. | |
CCNL METALMECCANICO | Art. 4 Il fondo del settore dedicato alla formazione continua è il Fondo Fondimpresa. |
CCNL TESSILE | Art. 65 Il fondo del settore dedicato alla formazione continua è il Fondo Fondimpresa. L’articolo prevede iniziative a sostegno della formazione continua. |
CCNL TURISMO | Art. 24 Il fondo del settore dedicato alla formazione continua è il Fondo For.te. |
STRUMENTI PARITETICI | |
CCNL TDS | Il CCNL prevede la costituzione dei seguenti strumenti paritetici nazionali: - commissione paritetica per la bilateralità nel terziario; - commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale; - commissione paritetica permanente per le pari opportunità; - osservatorio nazionale; - commissione paritetica nazionale. Art. 37-bis Consente alle parti di istituire all’interno degli enti bilaterali le Commissioni di certificazione di contratti in cui sia dedotta una prestazione di lavoro, comprese le clausole compromissorie di cui al successivo art. 38 bis, di rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 del c.c. ad ulteriore conferma della volontà |
WELFARE CONTRATTUALE E BILATERALITÀ
abdicativa o transattiva delle parti. L’articolo rinvia poi allo schema tipo di Regolamento di Commissione di certificazione per tutto ciò che riguarda la composizione, le procedure ed i criteri di funzionamento dello stesso. | |
CCNL ALIMENTARISTA | Il CCNL prevede la costituzione dei seguenti strumenti paritetici: - osservatorio nazionale di settore; - Commissione paritetica per le pari opportunità; - Comitato di indirizzo; - Organismo bilaterale nazionale per la formazione. |
CCNL CHIMICO | Il CCNL prevede la costituzione dei seguenti strumenti paritetici articolati a livello nazionale e territoriale, con l’auspicio nel 2009 che si diffondano anche a livello aziendale: - Osservatorio nazionale (dotato di specifiche sezioni relative a specifici temi o materie quali salute e sicurezza, mercato del lavoro, ricerca, pmi). - Osservatorio contrattuale; - Commissiona nazionale contrattazione. Il rinnovo del 2009 individua le specifiche materie di competenza dei singoli livelli. |
CCNL EDILIZIA | Il CCNL prevede la costituzione dei seguenti strumenti paritetici: - casse edili; - scuole edili; - Osservatorio nazionale e osservatori regionali; - Comitati paritetico a carattere |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
permanente per lo studio ed i problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro; - Commissione Nazionale per le Casse Edili Artigiane; - Comitato Paritetico Nazionale (salute e sicurezza) e Comitati Paritetici Regionali; - Commissione Nazionale Scuole Edili. | |
CCNL METALMECCANICO | Il CCNL prevede la costituzione dei seguenti strumenti paritetici: - Commissione paritetica nazionale di studio sui comparti; - Organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e dell’installazione d’impianti; - Osservatorio paritetico nazionale (territoriali) sulla industria metalmeccanica; - Commissione nazionale (territoriali e aziendali) per la formazione professionale e l’apprendistato; - Commissione nazionale (territoriali e aziendali) per le pari opportunità; - Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti; - Commissione paritetica nazionale di studio sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy. |
CCNL TESSILE | Il CCNL prevede la costituzione dei seguenti strumenti paritetici: - Commissione tecnica paritetica; |
WELFARE CONTRATTUALE E BILATERALITÀ
- organismo bilaterale nazionale per la formazione; - Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda; - all’Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione; - commissione consultiva nazionale. | |
CCNL TURISMO | Il CCNL prevede la costituzione dei seguenti strumenti paritetici: - gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità; - osservatorio del mercato del lavoro (costituito dagli EBT); - comitato di vigilanza nazionale; - Commissione paritetica nazionale (compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse); - Commissioni paritetiche territoriali; - commissione paritetica per approfondire i temi connessi alla qualificazione del personale; - Commissione paritetica per la stagionalità. |
BILATERALITÀ | |
CCNL TDS | Artt. 17-21 EBINTER è l’ente bilaterale nazionale per il terziario, cui si affiancano gli EBT, enti bilaterali territoriali. Le parti concordano che quanto disciplinato dal CCNL rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nello |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
stesso e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli. Art. 18 Elenca le funzioni di EBINTER, tra le quali spiccano lo studio e la promozione di interventi in tema di formazione e riqualificazione, sostegno al reddito, previdenza e assistenza sanitaria integrative, parità uomo- donna (ecc.). Art. 21 Gli EBT sono finanziati dal contributo dello 0,10% a carico del datore e dello 0,05% a carico del lavoratore calcolati su paga base e contingenza. L’azienda che non versa tale contributo deve corrispondere un e.d.r. in busta paga ai lavoratori pari allo 0,10% di paga base e contingenza. Dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell’ultimo accordo di rinnovo, l’e.d.r. di cui sopra è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità EBINTER è finanziato in via ordinaria mediante l’attribuzione in misura % del contributo complessivo riscosso dagli EBT. | |
CCNL ALIMENTARISTA | Art. 1-bis Prevede la costituzione dell’Ente Bilaterale di Settore, EBS, cui sono attribuite due specifiche aree di intervento: - svolgere ricerche e condurre analisi sulle materie espressamente individuate, i cui risultati saranno analizzati congiuntamente con cadenza semestrale; |
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- organizzare e svolgere attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare con particolare riferimento alla integrazione delle misure di sostegno della maternità e della paternità e alla attivazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori. Prevista la possibilità di costituire osservatori territoriali o di comparto merceologico. Art. 1-quater Prevede la costituzione dell’Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione nell’Industria Alimentare, OBA, che promuoverà anche iniziative di analisi e ricerca alla luce delle evoluzioni tecnologiche, organizzative, professionali e di mercato che caratterizzano i comparti dell’industria alimentare. L’OBA curerà la presentazione a FONDIMPRESA di progetti settoriali per l’attivazione dei relativi finanziamenti. Ulteriori fonti di finanziamento potranno provenire dalla assistenza diretta che l’OBA dovesse fornire per l’impostazione di progetti, riguardanti piani settoriali o gruppi di imprese, basati su finanziamenti pubblici o da altre attività concordemente individuate e da Enti, istituzioni pubbliche nazionali e internazionali in considerazione dei relativi progetti che di volta in volta saranno realizzati nello svolgimento della sua attività. | |
CCNL CHIMICO | Capitolo I Parte VII Art. 5 Le parti per favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione continua nelle imprese affidano un ruolo primario a OBC, organismo bilaterale |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
chimico per la formazione continua, che si finanzierà attraverso i servizi erogati e che è chiamato a svolgere i molteplici compiti elencati dal CCNL. | |
CCNL EDILIZIA | Art. 43 In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile Artigiana. Le Organizzazioni Territoriali determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione previsti dal punto 3 dell’art. 25. Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori. Le prestazioni della Cassa Edile Artigiana sono stabilite dagli accordi stipulati dalle Associazioni Nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali. Allegato “E” Con l’iscrizione alle Casse edili le imprese ed i lavoratori sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti. È posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che applicano il presente contratto una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 maggiorati del 23,45% a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui. Allegato “C” Prevede che il sistema bilaterale |
WELFARE CONTRATTUALE E BILATERALITÀ
si occupi delle seguenti materie: - Sistemi di rappresentanza; - Tutela in materia di salute e sicurezza; - Sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese; - Formazione; - Previdenza; - Welfare integrativo; - Attività di indagine e ricerca; - Sviluppo delle pari opportunità; - Mercato del lavoro. | |
CCNL METALMECCANICO | Rinnovo del 15/10/09 Le parti concordano di avviare la costituzione di OBN, Organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti. Una apposita commissione provvederà a definire gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali. |
Allegato al rinnovo lo statuto di OBN, che prevede scopi e funzioni e stabilisce che il finanziamento avvenga tramite: - contributi stabiliti dal CCNL; - eventuali finanziamenti pubblici e privati; - eventuali introiti derivanti dall’attività dello stesso. | |
CCNL | Art. 24 Le parti decidono di costituire |
TESSILE | l’Organismo Bilaterale Nazionale del Settore |
Tessile Abbigliamento Moda, OBN-TAM. | |
Obiettivo dell’OBN-TAM è fornire stabilmente | |
indicazioni utili per massimizzare e promuovere | |
qualità ed efficacia della formazione e | |
dell’orientamento, al fine di valorizzare le |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
risorse umane ed incrementare la competitività dell’apparato produttivo, a salvaguardia della filiera. Il CCNL elenca le attribuzione dell’organismo, anche con riferimento alle pari opportunità. | |
CCNL TURISMO | Art. 17 EBNT è l’ente bilaterale nazionale per il turismo che svolge funzioni in materia di mercato del lavoro, occupazione, formazione e qualificazione professionale. L’articolo elenca le attività che l’ente è chiamato a svolgere. Art. 19 EBT sono gli enti bilaterali territoriali, costituiti di norma a livello regionale. Art. 20 L’ente bilaterale di norma si articola sul territorio in centri di servizio. Art. 21 La quota contrattuale di servizio per il finanziamento di EBNT e degli EBT è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, di cui lo 0,20% a carico del datore e il restante 0,20% a carico del lavoratore. Le quote sono riscosse con sistema nazionale con riparto automatico. Il 10% del gettito netto globale è destinato al finanziamento di EBNT. La quota residua è ripartita tra i territoriali. L’azienda che ometta di versare il contributo resta obbligata verso i lavoratori aventi diritto alla erogazione delle prestazioni assicurate dall’ente. |
5.
MERCATO DEL LAVORO
Le tabelle che seguono mettono a confronto i più rilevanti istituti contrattuali in materia di mercato del lavoro. Nello specifico descrivono la disciplina adottata dai CCNL rispetto al contratto di apprendistato, a quello di inserimento, al lavoro a tempo parziale, al lavoro a tempo determinato e alla somministrazione di manodopera.
Rispetto al contratto di apprendistato si segnala che tutti i CCNL oggetto di studio disciplinano la fattispecie, riferendosi essenzialmente alla tipologia professionalizzante di cui all’art. 49, comma 5 e comma 5-bis, del d.lgs. n. 276/2003; alcuni risultano essere maggiormente dettagliati e specifici, altri si limitano a disporre rispetto ai rinvii che la legge opera alla contrattazione collettiva. Solo il contratto del terziario e quello del turismo hanno recepito l’art. 49, comma 5-ter, del d.lgs. n. 276/2003, e dunque hanno disciplinato l’ipotesi dell’apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale.
Il contratto di inserimento non trova una disciplina specifica nei CCNL alimentarista e in quello meccanico. Gli altri 5 contratti collettivi dedicano una norma alla fattispecie, che dispone in merito a durata minima e massima, inquadramento e gestione del progetto di inserimento o reinserimento. Il contratto chimico e quello tessile pongono un limite espresso alla facoltà di assumere con contratto di inserimento: stabiliscono, infatti, che è possibile il ricorso alla
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
tipologia in esame solo qualora sia stato mantenuto in servizio rispettivamente il 65% o il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
Tutti i contratti esaminati disciplinano in modo compiuto e dettagliato il contratto di lavoro a tempo parziale, contemplando anche specifiche previsioni che attengono da un lato alle clausole elastiche e flessibili, dall’altro al ricorso al lavoro supplementare, differenziandosi in punto di maggiorazione applicata alla retribuzione delle ore di lavoro così prestate e ai giorni di preavviso che il datore di lavoro è tenuto a rispettare per chiedere la prestazione. Il contratto edile/artigiano fissa un espresso limite quantitativo stabilendo nello specifico che, ferme le disposizioni di legge, una impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, nonché che nelle imprese che occupano da 0 a 3 lavoratori dipendenti sia possibile assumere 1 lavoratore a tempo parziale, e che 912 ore siano il tetto orario massimo convenzionale. I CCNL del terziario e del turismo prevedono la possibilità di realizzare contratti della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato, rispettivamente con studenti o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altri datori il primo, con studenti il secondo.
Anche il contratto di lavoro a tempo determinato è normato da tutti i CCNL oggetto di studio, con particolare attenzione alla percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con questa tipologia contrattuale, stabilita in rapporto al numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, fatto salvo solo il contratto collettivo dei metalmeccanici che non prende posizione sul punto. Tale percentuale oscilla tra un minimo del 5%, fissato dal CCNL tessile per le imprese con meno di 70 dipendenti, elevato al 10% per quelle con più di 70 dipendenti, ad un massimo del 30% per le imprese del settore chimico che operano nel Mezzogiorno, rispetto al 18% che vale per il resto del territorio italiano. Alta anche la percentuale
MERCATO DEL LAVORO
massima, del 25%, fissata dal CCNL edili/artigiani; al 20% per i contratti collettivi del terziario e del turismo, al 14% per l’alimentarista.
Quasi tutti i CCNL sanciscono il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni, differenziandosi sia rispetto al lasso di tempo in cui il lavoratore può manifestare la volontà di avvalersene, sia al tempo di validità dello stesso.
Analoghe considerazioni valgono per il contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato. Il solo CCNL metalmeccanico non fissa una soglia percentuale massima per le assunzioni, ma rinvia agli accordi aziendali e stabilisce che i lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con rapporto di lavoro a termine che periodi di lavoro con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita.
Gli altri CCNL prevedono invece un limite espresso alle assunzioni, che varia dall’8% previsto dal contratto tessile e da quello del turismo, al 10% dell’alimentarista, al 15% del contratto del terziario, al 18% del chimico, elevato fino al 30% nei territori del Mezzogiorno, fino al massimo del 25% fissato dal contratto degli edili, comprensivo tuttavia anche dei rapporti a termine.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO | |
CCNL TDS | Artt. 42 e segg. Contempla una disciplina dell’apprendistato ai sensi dei commi 5 e 5-bis dell’art. 49 d.lgs. n. 276/2003 completa e articolata. Prevista la possibilità di formazione interna, in |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
affiancamento o esterna. Previsto il coinvolgimento dell’ente bilaterale chiamato a rilasciare il parere di conformità in merito al piano formativo e ai programmi di formazione ed eventualmente quale punto di riferimento per la formazione. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. Il trattamento normativo è lo stesso applicato ai lavoratori con qualifica pari a quella finale. Il trattamento economico segue il criterio del sottoinquadramento. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Previste specifiche durate per i rapporti di apprendistato stipulati con cittadini stranieri non facenti parte dell’UE al fine di consentire l’apprendimento della lingua italiana, a condizione che nel piano formativo siano contenute iniziative volte all’apprendimento/perfezionamento della stessa. Intesa 23/09/09 Attua l’apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale di cui al comma 5-ter dell’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003. | |
CCNL | Art. 21 Lettera A) disciplina l’apprendistato |
MERCATO DEL LAVORO
ALIMENTARISTA | professionalizzante in modo essenziale. Accordo 26 giungo 2006 Disciplina l’apprendistato professionalizzante, con particolare riferimento ai profili formativi e alle relative conoscenze professionali. Il contratto non regolamenta la fattispecie dell’apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale di cui all’art. 49, comma 5-ter, d.lgs. n. 276/2003. |
CCNL CHIMICO | Lettera A) Regolamenta tutti gli aspetti che la legge delega alla contrattazione collettiva in materia di apprendistato professionalizzante. Le Parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti. Declina i profili formativi nell’ambito delle aree funzionali. Le Parti condividono la necessità di valorizzare per ogni tipologia di contratto la formazione svolta internamente all’impresa, anche con modalità in affiancamento che andrà certificata secondo modalità da definire alla luce delle future disposizioni di legge. Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno prioritariamente oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell’impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere domandate alla formazione |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
esterna. Il trattamento economico segue il criterio del sottoinquadramento. Il contratto non regolamenta la fattispecie dell’apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale di cui all’art. 49, comma 5-ter, d.lgs. n. 276/2003. | |
CCNL EDILIZIA | Allegato D Regolamenta l’apprendistato professionalizzante ai sensi dei commi 5 e 5-bis dell’art. 49 d.lgs. n. 276/2003. Il trattamento economico segue il criterio della percentualizzazione. La formazione è di norma è realizzata presso la Scuola Edile in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale. La formazione potrà essere svolta all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale ed all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. Prestazioni aggiuntive: le Parti concordano di istituire, dal 1° aprile 2005, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale in materia di indennità di malattia e dei periodi di ricorso alla CIGO, per la parte non riconosciuta dall’INPS. (si veda specifico allegato). Il contratto non regolamenta la fattispecie dell’apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale di cui all’art. 49, comma 5-ter, d.lgs. n. 276/2003. |
MERCATO DEL LAVORO
CCNL METALMECCANICO | Art. 5 e contratto allegato Prevede una disciplina completa e organica dell’apprendistato professionalizzante e allega il relativo modello di piano formativo individuale. La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è esercitabile dalle aziende che risultino non avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa in base ai requisiti precisati. Affidati compiti alla commissione nazionale e a quelle territoriali per la formazione professionale e l’apprendistato. Il trattamento economico segue il criterio del sottoinquadramento. Il contratto non regolamenta la fattispecie dell’apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale di cui all’art. 49, comma 5-ter, d.lgs. n. 276/2003. |
CCNL TESSILE | Art. 32 e Allegato O Disciplina il contratto di apprendistato professionalizzante in modo completo e organico. Ferma restando l’entità complessiva di 120 ore medie annue di formazione prevista dall’art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 maggio 2004, tutte le materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda o entrambe. |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
La formazione formale potrà avvenire con modalità di alternanza sul lavoro (on the job), in affiancamento, formazione a distanza (e- learning), in aula, attraverso seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ovvero con eventuali ulteriori modalità individuate nel P.F.I. Tutte le tematiche formative potranno essere affrontate all’interno dell’azienda, direttamente o tramite docenti esterni, qualora la stessa abbia capacità formativa interna. Il trattamento economico segue il criterio del sottoinquadramento. Il contratto non regolamenta la fattispecie dell’apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale di cui all’art. 49, comma 5-ter, d.lgs. n. 276/2003. | |
CCNL TURISMO | Artt. 53 e segg. Disciplina l’apprendistato assegnando agli enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo di sistemi di riconoscimento delle competenze. Il trattamento economico segue il criterio della percentualizzazione. La formazione di base si svolgerà di base presso strutture esterne all’azienda mentre quella tecnico professionale all’interno. Se la formazione di base è fatta in azienda è previsto il ricorso ad appositi strumenti richiamati dal ccnl. L’azienda autocertifica la capacità formativa attestando la sussistenza di precisi requisiti. Il parere di conformità dell’ente bilaterale non è |
MERCATO DEL LAVORO
obbligatorio, ma facoltativo e volto a prevenire il contenzioso. Prevista una apposita disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali. Ipotesi di rinnovo 20/02/10 regolamenta l’apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale ex art. 49, comma 5-ter, d.lgs. n. 276/2003. |
CONTRATTO DI INSERIMENTO | |
CCNL TDS | Art. 41 Ricalca la normativa di legge. Prevede il sottoinquadramento di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. La durata massima è di 18 mesi, che diventano 36 in caso di portatori di handicap gravi. Il contratto di reinserimento ha una durata ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni, comunque non al di sotto dei 12 mesi. Prevista formazione teorica di 16 ore per il reinserimento; 24 per l’inserimento comprese nel normale orari di lavoro. |
CCNL ALIMENTARISTA | // |
CCNL CHIMICO | Lettera B) Le Parti convengono che il contratto di inserimento/reinserimento dovrà essere |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
finalizzato a realizzare un adattamento delle competenze professionali del lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare. In considerazione anche dei vantaggi contributivi previsti dalle vigenti norme di legge, le Parti ritengono che la sua utilizzazione possa essere funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle “categorie deboli”. I lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento all’atto dell’assunzione sono inquadrati nella categoria relativa alla professionalità da acquisire e, limitatamente alla durata del contratto, non sarà loro corrisposta alcuna indennità di posizione organizzativa. Le Parti convengono che il ricorso al contratto di inserimento/reinserimento potrà avvenire (fatte salve le modalità di computo previste dall’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003) solo se è stato mantenuto in servizio il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. La contrattazione di secondo livello troverà applicazione per i lavoratori con contratto di inserimento secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa. | |
CCNL EDILIZIA | Art. 96 La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi. Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. |
MERCATO DEL LAVORO
L’inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. | |
CCNL | Art. 4, Titolo I Le parti concordano di istituire |
METALMECCANICO | una Commissione con poteri negoziali su: |
contratto di Inserimento. | |
CCNL TESSILE | Art. 30 Disciplina completa, anche con riferimento al progetto di inserimento/reinserimento. |
Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti indicati dal Decreto legislativo n. 276/2003, devono essere mantenuti in servizio almeno il 60% per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. | |
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda, l’inquadramento del lavoratore sarà di un livello inferiore a quello da |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
conseguire mediante il progetto di reinserimento. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. | |
CCNL | Art. 89 In caso di assunzione a tempo |
TURISMO | indeterminato di lavoratori privi di specifica |
esperienza lavorativa, qualora in ragione dell’età | |
non trovi applicazione il contratto di | |
apprendistato ( e quello di formazione e lavoro) si | |
applica per un periodo di 12 mesi il trattamento | |
retributivo previsto per il livello inferiore a quello | |
di inquadramento. |
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | |
CCNL TDS | Artt. 70 e segg. Prevedono disciplina articolata e completa. Art. 72 Fissa i limiti minimi di durata della prestazione lavorativa: 1) aziende fino a 30 dipendenti: - 16 ore in caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; - 64 ore in caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; - 532 ore in caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. |
MERCATO DEL LAVORO
2) aziende oltre 30 dipendenti: - 18 ore in caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; - 72 ore in caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; - 700 ore in caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. Possono essere realizzati contratti della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica con studenti o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altri datori. Diverse modalità potranno essere definite con accordo aziendale o previo parere vincolante di conformità dell’EBT. La contrattazione di secondo livello può prevedere condizioni diverse. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata. Art. 84 Regolamenta il lavoro supplementare e straordinario. Art. 85 Clausole flessibili ed elastiche. Indica principi generali che la contrattazione di secondo livello dovrà rispettare nel definire tali clausole e declina una disciplina transitoria e cedevole rispetto a tale contrattazione. La collocazione temporale della prestazione pattuita può essere modificata nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che devono essere indicate nell’accordo tra datore e lavoratore. |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
Nei contratti di tipo verticale e misto si possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro ordinarie svolte a seguito di clausole flessibili sono retribuite, per le sole ore in cui la variazione è effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota oraria di retribuzione. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione di clausole elastiche che determinano un incremento duraturo della quantità della prestazione sono retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. In alternativa alla maggiorazione dell’1,5% le parti possono concordare un’indennità annuale pari ad almeno 120 euro non cumulabili. Previste ipotesi specifiche (salute, altra attività, esigenze personali ex art. 175 ccnl) in cui il lavoratore può denunciare il patto. | |
CCNL ALIMENTARISTA | Art. 20 La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cosiddetto “misto” il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto e il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in |
MERCATO DEL LAVORO
relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 5% del personale in forza a tempo pieno, ovvero del 3% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di: […]. Nei casi in cui il lavoratore – il cui rapporto sia stato in precedenza trasformato – chiedo di tornare al full time, l’azienda ove intenda procedere a nuove assunzioni per le stesse mansioni prenderà in considerazione in via prioritaria, ma non esclusiva, le richieste presentate per iscritto alla Direzione. Clausole elastiche e flessibili Devono essere oggetto di specifico patto scritto. Se il datore intende avvalersi di clausole flessibili od elastiche deve darne preavviso rispettivamente alla RSU e ai lavoratori interessati 5 giorni prima o ai lavoratori interessati 5 giorni prima. Le ore di lavoro così prestate sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Lavoro supplementare Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro ‘part time’ a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 3), D.lgs. n. 61/00. Le ore di lavoro supplementare sono compensate con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 31, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale. In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45%. Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e si intendono comunque non cumulabili con la disciplina medesima. |
MERCATO DEL LAVORO
In relazione a quanto sopra le Parti potranno incontrarsi a livello aziendale per valutarne l’applicazione. | |
CCNL CHIMICO | Lettera E) disciplina completa e organica. Clausole elastiche e flessibili L’impresa, in relazione a esigenze tecniche, produttive, organizzative o di mercato, potrà, con un preavviso di 7 giorni, modificare temporalmente la prestazione lavorativa inizialmente concordata. Per le ore di lavoro prestate al di fuori dell’orario inizialmente concordato sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Qualora le esigenze di cui sopra comportino la necessità di risposte urgenti e tempestive il termine di preavviso potrà essere ridotto. In questo caso, per le ore di lavoro prestate al di fuori dell’orario inizialmente concordato e per un numero di giorni pari alla differenza tra il preavviso effettivamente dato dall’impresa e il normale preavviso di 7 giorni, sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 20% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Lavoro supplementare Il lavoro eccedente quello concordato (lavoro supplementare) potrà essere svolto fino ai seguenti limiti annuali: - part-time fino a quattro ore giornaliere: 50% dell’orario annuo previsto dal rapporto part- time |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
- part-time fino a cinque ore giornaliere: 30% dell’orario annuo previsto dal rapporto part- time - part-time fino a sei ore giornaliere: 20% dell’orario annuo previsto dal rapporto part-time - part-time oltre sei ore giornaliere: 10% dell’orario annuo previsto dal rapporto part-time Le prestazioni supplementari, comprese nei limiti quantitativi di cui al precedente punto 10, saranno retribuite con la maggiorazione del 10% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Le ore eventualmente prestate oltre i limiti quantitativi di cui al precedente punto comporteranno una maggiorazione del 50% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. I programmi relativi all’instaurazione di rapporti di lavoro part-time di tipo verticale con prestazione lavorativa, giornaliera o articolata in turni, concentrata nelle giornate di sabato e domenica, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e RSU. Per i lavoratori di cui trattasi, alle quote ordinarie degli elementi retributivi andrà applicata la maggiorazione del 35%. Nel caso di prestazione in orario di lavoro notturno la maggiorazione sarà elevata al 50%. Xxxxx quote orarie relative a prestazioni eccedenti le 20 ore sarà applicata una maggiorazione aggiuntiva pari al 30%. Per le prestazioni di lavoro in giornata festiva coincidente con il sabato e con la domenica verrà riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva pari, rispettivamente, al 35% e al 100% delle quote ordinarie di retribuzione sopra richiamate. |
MERCATO DEL LAVORO
I lavoratori affetti da particolati patologie che richiedono cure salvavita hanno diritto su loro richiesta alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. | |
CCNL EDILIZIA | Art. 97 Fermo restando quanto previsto dalla legge, le parti stabiliscono che una impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa. Nelle imprese che occupano da 0 a 3 lavoratori dipendenti è possibile assumere 1 lavoratore a tempo parziale, e si prevede che 912 ore siano il tetto orario massimo convenzionale. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui sopra i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate. |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
I contratti stipulati in misura eccedente le percentuali suddette e/o non ottemperando alle procedure previste si considerano a tempo pieno sin dal momento della stipulazione, con tutti gli obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio del DURC. Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale dei 20%. (vedi articolo per le modalità di calcolo) Clausole elastiche e flessibili. La variazione in aumento della prestazione è consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale. In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui ai punto 3 dell’art. 25 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 48. In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una |
MERCATO DEL LAVORO
maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare. | |
CCNL METALMECCANICO | Art. 4, lettera B, Titolo I (nuova disciplina prevista dal rinnovo del 2009 che entrerà in vigore da gennaio 2012, salvo anticipo tramite accordo aziendale) Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro. Il lavoro ad orario ridotto potrà essere di tipo orizzontale, verticale o misto. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento Dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, possono essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti. Clausole flessibili ed elastiche Il consenso del lavoratore deve essere formalizzato per iscritto. Previsto un preavviso per l’esercizio da parte del datore di almeno 7 giorni lavorativi. Per le ore oggetto lavorate tramite clausole flessibili è prevista una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. In caso di clausole elastiche, la variazione in aumento è consentita per una quantità annua massima pari al 25% della normale prestazione a tempo parziale e per tali ore è prevista una maggiorazione onnicomprensiva del 15% da |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Elencate le ipotesi in cui il lavoratore può non adempiere alla risposta datoriale. Consentito il lavoro supplementare fino al raggiungimento delle 40 ore e per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione a tempo parziale. È retribuito con una maggiorazione onnicomprensiva del 10%, che diventa del 20% per le prestazioni che eccedono tale limite annuo. L’azienda, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei casi espressamente previsti. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4% del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part- time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. Previsto diritto di precedenza. | |
CCNL TESSILE | Art. 41 le parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale nell’ambito di un corretto |
MERCATO DEL LAVORO
utilizzo di questo istituto e nell’intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende. Ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale, l’accoglimento di richieste per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo dell’8% del personale in forza a tempo indeterminato. La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata. Lavoro supplementare La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. Clausole elastiche e flessibili Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di ipotesi elencate. | |
CCNL TURISMO | Artt. 68 e segg. Prevedono disciplina articolata e completa. Art. 69 La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa valgono i limiti che seguono: - 15 ore in caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; - 64 ore in caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; - 600 ore in caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi. Rinnovo del 27/07/07 Clausole flessibili ed elastiche. Indica principi generali che la contrattazione di secondo livello dovrà rispettare nel definire tali clausole e declina una disciplina transitoria e cedevole rispetto a tale contrattazione. La collocazione temporale della prestazione pattuita può essere modificata nel caso di |
MERCATO DEL LAVORO
esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che devono essere indicate nell’accordo tra datore e lavoratore. Nei contratti di tipo verticale e misto si possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro ordinarie svolte a seguito di clausole flessibili sono retribuite, per le sole ore in cui la variazione è effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota oraria di retribuzione. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione di clausole elastiche che determinano un incremento duraturo della quantità della prestazione sono retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. In alternativa alla maggiorazione dell’1,5% le parti possono concordare un’indennità annuale pari ad almeno 120 euro non cumulabili. Previste ipotesi specifiche (salute, altra attività, esigenze personali ex art. 124 ccnl) in cui il lavoratore può denunciare il patto. Rinnovo del 27/07/07 Part-time week end. Possono essere realizzati contratti della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato con studenti. |
CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO | |
CCNL TDS | Art. 63 Le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. In ogni caso si prevede che possano essere stipulati contratti a tempo determinato per un massimo di: - nelle u.p. fino a 15 dipendenti: 4; - nelle u.p. da 16 a 30 dipendenti: 6. Nelle u.p. che occupano fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori. Art. 66 Le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. |
CCNL ALIMENTARISTA | Art. 18 Il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa al 31 |
MERCATO DEL LAVORO
dicembre dell’anno precedente, nelle ipotesi specifiche declinate dalla stessa norma. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato per le ipotesi specifiche indicate. La percentuale di cui sopra potrà essere aumentata da contratti collettivi conclusi a livello aziendale. L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato. Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. Previsto diritto di precedenza per nuove assunzioni a termine per i lavoratori assunti con contratto a termine in base all’accordo del 2008 in tema di stagionalità; il lavoratore deve avanzare la relativa richiesta entro 3 mesi dal termine del rapporto e questa vale per i 12 mesi successivi alla scadenza. Previsto diritto di precedenza per nuove assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori assunti con contratto/i a termine per un periodo superiore a 6 mesi; il lavoratore deve avanzare la relativa richiesta entro 6 mesi dal termine del rapporto e questa vale per i 12 mesi successivi alla scadenza. Verbale integrativo 17 marzo 2008 In attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall’art. 5, |