Gli strumenti giuridici della proprietà intellettuale: marchio, brevetto, diritto d' autore ed i contratti di trasferimento
Avv. Xxxxxxx Xxx Re
Studio Legale Del Re- Sandrucci, Firenze xxx.xxxxx.xx
Firenze, 03 luglio 2013
Incubatore Universitario fiorentino (IUF) Formazione
Per protezione della proprietà intellettuale si intende un com plesso di azioni regolate da leggi rivolte a garantire la paternità ed i diritti di sfruttamento delle creazioni dell'intelletto umano.
Privative di proprietà intellettuale
Per tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale ci si può avvalere, nei casi in cui ciò è possibile, di alcuni strumenti giuridici, chiamati privative, che perm ettono di sfruttare sul m ercato la proprietà intellettuale in regime di favore.
• Esiste un numero limitato di privative industriali, quindi non tutto può essere protetto attraverso privative. La regola è che al di fuori delle privative esiste il regime della libera concorrenza.
• Ciò implica che copiare il prodotto di un concorrente è vietato solo in alcuni casi specifici previsti dalla legge, ossia quando esiste una privativa o quando la riproduzione del prodotto del concorrente costituisce un atto di concorrenza sleale.
• E’ importante pensare a tutelare la propria idea già durante le fasi di sviluppo e perfezionamento dell' idea stessa, perché in questo modo si ha il tem po di valutare m eglio la portata industriale delle privative e si possono avviare contatti preliminari con le industrie.
• L’inventore (autore, designer, ecc.) in genere prende in considerazione la possibilità di brevettare soltanto quando la sua invenzione è stata completamente perfezionata, non considerando che: i vantaggi economici derivanti da un’invenzione sono tutti del primo che la brevetta; una valida idea inventiva brevettata “ subito” vale molto di più di un’idea inventiva perfezionata, ma brevettata “ poi” .
• Gli inventori (autori, designer, ecc.) non devono assolutam ente divulgare notizie relative alle privative prima di essere brevettata, né attraverso pubblicazioni di qualsiasi genere, né attraverso esposizioni orali pubbliche: la riservatezza delle informazioni è fondamentale per la validità del brevetto.
più appropriate di tutela
Codice della Proprietà Industriale - Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. Come proteggere le invenzioni
1.1 Brevetto
1.2 Modello di utilità
2. Come proteggere gl i elementi distintivi e la forma di un prodotto
2.1 Marchio
2.2 Design Registrato e non Registrato e diritto d’autore Marchio di Forma
2.3 Concorrenza sleale per imitazione servile
• Il m archio, sia esso una parola o un disegno, è un segno di riconoscim ento dei prodotti e dei servizi di un’impresa che ha la funzione di distinguerli, renderli riconoscibili da prodotti o servizi di imprese concorrenti.
• S otto il profilo commerciale, il marchio è uno strumento che serve a proteggere il rapporto tra l’impresa e la propria clientela da possibili indebite ingerenze della concorrenza.
• Naturalmente, il marchio può essere veicolato attraverso appropriate operazioni pubblicitarie per diffonderne la conoscenza e, per esempio, per associare ad esso (e dunque al prodotto o al servizio che esso contraddistingue) una determinata identità costituita da certi caratteri di qualità o di affidabilità o di salubrità, ecc.
Art. 7
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentanti graficam ente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Art. 9
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dal la forma imposta dal la natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
Requisiti per la registrazione
Novità:
Non devono sussistere validi diritti di terzi anteriori -ricerche anteriorità .
Capacità distintiva:
Non possono essere registrati segni costituiti esclusivamente da indicazioni generiche o descrittive o segni di uso generale
Eccezione: i segni che, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
Liceità:
Non possono essere registrati segni ingannevoli e contrari all’ordine pubblico o al buon costume
Durata:
10 anni, rinnovabile.
• Un marchio è valido solo nel Territorio rivendicato:
- Nazionale
- Regionale (es. Com unitario)
- Internazionale
Quali segni possono costituire un marchio,
requisiti di validità
• Può essere oggetto di un marchio qualsiasi segno purché sia suscettibile di essere rappresentato graficamente. Ad esempio possono costituire oggetto di un marchio, anche in combinazione tra loro: parole, disegni, lettere dell’alfabeto, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione, combinazioni di colore.
• Tuttavia, all’atto della registrazione, il m archio deve risultare nuovo ed deve possedere capacità distintiva, pena la nullità del marchio stesso.
• Per quanto concerne la novità, non devono esistere parole, figure o segni noti ai consumatori: o come espressioni comunemente usate per prodotti di diversa provenienza, oppure com e marchi o altri segni adoperati da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere. Inoltre, a prescindere dalla conoscenza dei consumatori, non devono esistere altri m archi registrati da altri per prodotti dello stesso genere.
• Per ciò che riguarda la capacità distintiva: il m archio deve essere idoneo ad identificare un determ inato prodotto o servizio nell’ambito di alcune determinate categorie di prodotti e servizi. Dunque il marchio dovrà essere diverso dalla denominazione generica del prodotto o del servizio ed anche da qualsiasi segno idoneo a significare quel tipo di prodotto o servizio, le sue qualità o la sua destinazione.
Marchio
tridimensionale
Limiti alla registrazione della forma come
marchio
Richiesta di tutela come marchio di forma per contenitori
Rifiuto di protezione dell’UAMI (5.7.2006) in quanto la forma era una semplice variante cromatica di soluzioni note e non distintive
Arbre Magique (Xxxxxx xxxx) ha fatto opposizione al la registrazione come marchio di forma di un deodorante per ambienti simile.
La Corte di Giusti zia CE (sentenza del 7.9.2006) ha detto che c’è confondibilità anche se i marchi denominativi e la grafica sono di ver si perché la forma del prodotto è corrispondente dal punto di vista visuale e concettuale a quella registrata come marchio tridimensionale da Wunder xxxx.
• Il design è la forma esterna di un oggetto bidimensionale (il disegno, ad es. di un tessuto) o di qualcosa di tridimensionale (un modello, ad es. uno spazzolino da denti o una locomotiva).
• Il design può distinguersi per la disposizione delle linee, per i contorni, i colori, le superfici o i materiali utilizzati.
• U n design è ammesso alla protezione se è nuovo, se s i contraddistingue in misura sufficiente da altre forme esistenti e se
non è contrario alla legge e al buon costume.
• Inoltre la forma di un modello non può
essere determinata esclusivamente dalla funzione svolta dall' oggetto.
• Un design è valido solo nel Territorio rivendicato:
- Nazionale
- Regionale (es. Com unitario)
- Internazionale
Requisiti per la registrazione
Il design può essere protetto:
• a livello nazionale (es. solo per il territorio italiano) con una domanda per ogni Stato
• a livello comunitario con una sola domanda per tutti i Paesi dell'Unione Europea (disponibile dal 1 aprile
2003)
Durata: 5 anni. La protezione è rinnovabile più volte fino a 25 anni.
Cosa può essere protetto come design?
La forma o l‘ aspetto esteriore di un prodotto o di sue parti:
• Packaging
• Simboli grafici
• Caratteri tipografici
• Pattern di tessuti (es. Burberry)
• Oggetti di Industrial design
• Vestiti, accessori
• Oggetti di arredam ento
• Bottiglie di profumi o di bevande
Contenitori
Forme di prodotti Allestimenti
fieristici
• Design parti di programmi per computer (es. videogiochi)
• Design di interconnessioni (must- fit), ad eccezione dei s is temi
modulari
• P arti non visibili di un prodotto complesso
• P ezzi di ricambio
• P arti della carrozzeria di un veicolo
• Design dettati dalla funzione tecnica del prodotto (es. le tre testine rotanti dei rasoi P hilips)
• Design contrari all’ ordine pubblico o al buon costume
• Design privi di novità o di carattere individuale
Nessun design identico deve essere stato divulgato in precedenza.
I design si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono unicam ente per dettagli irrilevanti.
Il carattere di novità non viene comprom esso dalla divulgazione da parte del titolare se il design viene depositato entro 12 m esi.
Eccezione alla predivulgazione: non conoscibilità da parte di imprese UE, vincolo di riservatezza.
Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nel l 'util izzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
Mancanza di novità: il caso Burberry’s
Il pattern sopra era stato registrato come design comunitario.
Burberry’ s ha fatto opposizione sostenendo che era una copia del suo, e dunque privo di novità e carattere individuale.
L’ UAMI con decisione
dell’ 8.2.2006 ha dato ragione a Burberry’ s e ha revocato la
registrazione
• Il diritto d’autore riguarda la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinem a. Inoltre, esso tutela i programmi per elaboratore.
• Il diritto d’autore consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione econom ica e di diritti morali a tutela della personalità dell' autore.
A differenza delle altre privative industriali, il diritto di cui l’autore è titolare si origina quando nasce l’opera e non deve essere richiesto e concesso a seguito di una procedura amministrativa.
L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti della legge.
L’autore, anche dopo la cessione dei diritti di sfruttamento, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, o modificazione che possa essere di pregiudizio del suo onore.
• I diritti di utilizzazione
economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.
• Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio.
Diritto d’autore e la Società Italiana degli autori ed Editori
(SIAE)
• La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di interm ediazione per la gestione dei diritti d’autore.
• La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Essa svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.
• L’ufficio statunitense marchi e brevetti (USPTO) ha concesso ad Apple un marchio alquanto curioso. Non si tratta di un nome o di un logo ma di uno shop.
• Il marchio n. 85036990 ha ad oggetto proprio il layout dei negozi della Apple con tanto di pannelli, tavoli e vetrine.
• La difesa del layout di un negozio è da sempre piuttosto complessa. In genere si cerca di ottenerla ricorrendo alla legge sul diritto d’autore o al design. La protezione offerta dal marchio è s icuramente originale.
• Definizione:
soluzione nuova ed originale di un problema tecnico
• Requisiti:
novità, attività inventiva, applicazione industriale, sufficiente descrizione
• Esclusione dalla brevettazione
scoperte, metodi matematici, metodi diagnostici, presentazioni di informazioni, giochi, software “ in quanto tali”
• Durata: 20 anni dalla data di deposito – certificati complementari di protezione per farmaci
• Definizione:
nuove conformazioni di prodotti atte a fornire
particolare comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere
• Requisiti:
novità, attività inventiva e applicazione industriale (gli stessi dei brevetti di invenzione, ma ad un livello
inferiore).
• Durata:
10 anni dalla data di deposito
• Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.
• NO:
- Scoperte (che attengono al cam po della conoscenza e non dell’attività inventiva), le teorie scientifiche (spiegazione fenomeni naturali ma non hanno applicazione industriale) e metodi m atem atici (piano teorico);
- piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco (espressioni concettuali senza applicazione industriale) o per attività comm erciali (business methods, tecniche pubb. o m arketing), programmi elaboratore;
- Presentazione informazioni (allestimenti tabelle, formule, sistemi di presentazione);
- Metodi per il trattam ento chirurgico o terapeutico del corpo umano o anim ale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o anim ale (m a sono brevettabili le sostanze o le miscele di sostanze destinate all’attuazione di uno di tali metodi).
• Ex art. 46 c.p.i. un’invenzione è nuova se non è ricompresa nello stato della tecnica: tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, con descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
• Contenuto di domande brev. Naz. + domande brev. Eu. o internazionali con data deposito anteriore, pubblicate o rese accessibili al pubblico.
• Sostanza o composizione di sostanze già comprese nello stato della tecnica purché in funzione di nuova utilizzazione.
• L’attività inventiva esiste se per una persona esperta del ram o essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica
• Originalità ≠ progresso tecnico: causalità ulteriore a quella già raggiunta e come tale proteggibile.
• Flash of creative genius: risultato nuovo, non presente nello stato della tecnica.
• Per industrialità s’intende l’attitudine ad avere applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d’industria.
• NO: fare riferim ento al valore economico dell’invenzione.
• Caratteri costanti, tecnicam ente utilizzabile.
• Attuazione di un’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costum e.
• Irrilevanza del solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
LA CONCESSIONE DEL BREVETTO E L’ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI PRIVATIVA
• Ex art. 66 c.p.i. i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti nel codice.
• Elenco diritti esclusivi.
• Se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi salvo il suo consenso di produrre, usare, m ettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione.
• Se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare a terzi, salvo il suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, m ettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Nel caso di brevetto di procedimento ogni prodotto identico a quello ottenuto m ediante il procedimento brevettato si presum e ottenuto, salvo prova contraria, m ediante tale procedimento, alternativam ente: se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo; se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato m ediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso sforzi a determ inare il procedimento effettivam ente attuato. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e comm erciali.
• La tutela brevettale è limitata all’ambito territoriale per il quale viene richiesta: pertanto può essere richiesto un brevetto italiano, europeo, nazionale estero o internazionale secondo le modalità del Patent Cooperation Treaty (PCT).
• Nel territorio in cui è stato depositato il brevetto, il titolare può far valere il diritto di esclusiva da esso garantito e le limitazioni nei confronti di eventuali contraffattori; negli altri paesi in cui la tutela brevettuale non è stata richiesta, chiunque può realizzare, produrre, usare l’invenzione, ma non brevettarla per mancanza del requisito della novità.
• Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione debbono unirsi: la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza (cfr. art. 51 c.p.i.). L’invenzione deve essere descritta in modo chiaro e completo perché ogni persona esperta del ram o possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
• La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato ciò che s’intende debba formare oggetto del brevetto.
• I limiti della protezione: tenore delle rivendicazioni. La descrizione ed i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
• Finalità: equa protezione al titolare e ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
• Prima del 2008 nell’ordinamento italiano non trovava spazio alcun esame preventivo in m erito alla novità del trovato, dato che l’analisi effettuata dall’Ufficio riguardava esclusivamente la conformità alla legge e la liceità.
• Il d.m. 27.06.08 prevede, per le sole domande di brevetto d’invenzione, la ricerca di anteriorità condotta, per conto dell’U.I.B.M., dall’European Patent Office.
• L’UEB se ritiene che la domanda presenta difetti tali da impedire una ricerca adeguata in merito ad alcune o a tutte le rivendicazioni,
a) O perché essa si riferisce a contenuti che l’UEB non è tenuto a ricercare;
b) O perché la descrizione, le rivendicazione o i disegni contengono astrusità, incongruenze o contraddizioni,
dichiara in modo circostanziato che una ricerca adeguata è impossibile o redige per quanto possibile un rapporto di ricerca parziale. La dichiarazione o il rapporto parziale dell’UEB costituisce in tal caso il rapporto di ricerca.
L’UIBM procede senza ritardo a trasm ettere al richiedente il rapporto di ricerca e l’opinione scritta dell’UEB (valore informativo).
Termine di 18 m esi per modificare la domanda o presentare note.
• L’art. 53 c.p.i. dispone che i diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto. Ciò significa che i diritti esclusivi di privativa industriale sono attribuiti con la concessione dell’attestato, anche se con effetto ex tunc.
• Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
• Decorso il termine di 18 m esi dalla data del deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’UIBM la pone a disposizione del pubblico con gli allegati.
• Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto decorrono dalla data di tale notifica.
• Il brevetto dura 20 anni e non può essere rinnovato.
• La procedura di rilascio del brevetto europeo prevede che l’ufficio europeo esegua un unico procedimento sulla domanda di brevetto che consiste:
• pubblicazione della domanda (entro 18 m esi dalla data di presentazione)
• rapporto di ricerca (emesso contestualm ente o subito dopo la pubblicazione) con il quale vengono evidenziati i documenti già disponibili pubblicamente (brevetti e pubblicazioni scientifiche) rilevanti ai fini della novità dell’invenzione in oggetto (indicati con X), dell’attività inventiva (indicati con Y) e del back ground tecnologico (indicato con A)
• esame di m erito (da richiedere entro 6 m esi dal rapporto di ricerca): non è obbligatorio, ma è utile al fine di valutare l’ottemperanza del contenuto della domanda di brevetto ai 3 criteri citati (novità, l’attività inventiva, l’applicazione industriale)
• rilascio del brevetto europeo, che viene comunemente definito “ un fascio di brevetti” pari al n. dei paesi “ designati”
• designazione dei paesi: il titolare del brevetto dovrà decidere in quali paesi convalidare il brevetto europeo, e provvedere alla traduzione nella lingua locale e al pagam ento delle tasse di m antenim ento.
INTERNAZIONALE
• IL PCT prevede i seguenti step, simili a quelli già visti per il brevetto europeo:
• deposito di un’unica domanda internazionale presso gli Uffici nazionali competenti oppure presso gli uffici di Ginevra
• ricerca internazionale che si conclude con l’emissione dell’International Search Report
• esame di merito della domanda internazionale, non obbligatorio, per verificare i requisiti di brevettabilità
• giudizio finale dell’autorità internazionale
• fase di nazionalizzazione: scelta dei paesi in cui nazionalizzare le domande di brevetto e relativo mantenimento. Ogni ufficio del paese designato riceverà il rapporto di ricerca e il rapporto sull’eventuale esame della domanda eseguito dall’ufficio internazionale che non sarà vincolante ai fini del rilascio del brevetto nazionale.
• Il brevetto unitario sostituirà il brevetto europeo attualmente in vigore e sarà, a differenza dell’attuale, un titolo valido su tutta l’Unione Europea.
• Il nodo cruciale del brevetto unitario è però proprio la lingua. In base ai negoziati tra gli stati si è giunti alla conclusione che le lingue ufficiali del brevetto unitario (indicato come UP, Unitary Patent) saranno l’inglese, il francese ed il tedesco.
• A seguito di ciò Italia e Spagna si sono rifiutate di partecipare all’accordo, ma il Consiglio Europeo nel 2011 ha stabilito che gli altri 25 stati dell’Unione ben potevano usare la procedura di cooperazione rafforzata per creare il Brevetto Unitario anche in presenza del veto dei due stati ed in tal senso si è proceduto.
• Italia e Spagna però non si sono arrese ed hanno presentato un ricorso alla Corte di Giustizia per chiedere l’annullamento della decisione del Consiglio (Decisione 2011/167/UE del 10 marzo 2011), ricorso che la Corte ha RESPINTO in data 29.04.13.
• A seguito della decisione della Corte la Spagna ha già presentato altri due ricorsi di annullamento dinanzi alla Corte (cause C-146/13 e C-147/13). Resta da vedere che cosa farà l’Italia, se deciderà a sua volta di presentare nuovi ricorsi o se preferirà aderire al Brevetto Unitario nella versione già approvata dagli altri stati.
• Il codice civile prevede le ipotesi dell’invenzione realizzata da parte del prestatore di lavoro subordinato, disponendo che il riconoscim ento del diritto morale alla paternità spetta inderogabilm ente all’inventore.
• L’art. 64 c.p.i. considera tre ipotesi di invenzioni:
• 1) invenzioni di servizio;
• 2) invenzioni d’azienda;
• 3) invenzioni occasionali.
• Attività inventiva oggetto della prestazione di lavoro.
• Apposita remunerazione.
> Il diritto al rilascio del brevetto ed il diritto allo sfruttamento industriale dello stesso viene riconosciuto esclusivam ente in capo al datore di lavoro.
• Esecuzione o adempimento di un contratto lavoro.
• No retribuzione.
• I diritti del rilascio al datore di lavoro ma all’inventore spetta qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto o utilizzi l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio.
• Equo premio: importanza invenzione, mansioni svolte, retribuzione percepita, contributo ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.
• Prestazione straordinaria a carattere indennitario.
• Invenzioni libere e spontanee: fuori orario lavoro e ambito aziendale, con mezzi, materiali, nozioni ed informazioni non rientranti nel patrimonio aziendale.
• Stesso campo d’attività dell’azienda privata.
• Diritto opzione per l’uso esclusivo, per l’acquisto del brevetto, italiano o estero, entro 3 mesi dalla ricevuta comunicazione.
AZIENDA: confini
• Accurate indagini sull’elem ento retribuzione.
• La Suprema Corte ha rilevato che è indispensabile indagare sulla volontà delle parti, non operando ex post, quando l’invenzione è stata conseguita, perché con questo criterio si dovrebbe considerare pattuita l’attività inventiva in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa abbia dato luogo, comunque, ad un’invenzione, ma indagando ex ante sull’effettivo intendimento delle parti.
LE INVENZIONI DELLE UNIVERSITA’
• L’art. 65 c.p.i. presenta una disciplina speciale delle invenzioni delle Università e degli enti pubblici di ricerca // volontà governativa ex art. 24 l. inv. Introdotto dalla legge 18 ottobre 2001 n. 383.
• IN DEROGA all’art. 64 c.p.i. quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione.
• Il ricercatore: domanda di brevetto, notizia all’U niversità. L’U niversità fissa con proprio regolamento l’importo massimo del canone di licenza ad essa spettante in caso di licenza a terzi dell’invenzione realizzata dal proprio ricercatore. Se il reg. non lo fa: 30% proventi (all’inventore spetta comunque almeno il 50% dei proventi).
• Invenzioni realizzate da ricercatori universitari o altri enti pubblici di ricerca all’interno di attività di ricerca finanziata in tutto o in parte da terzi. In questo caso: i diritti spettano all’U niversità e questa potrà anche consentire, mediante apposita previsione del contratto di ricerca, che essi spettino al finanziatore. La legge non chiarisce se al dipendente spetta l’e.p. (contratto).
> rischio di inattuazione – ben maggiori sarebbero le prospettive di attuazione se i diritti su di esse spettassero alle U niversità: queste potrebbero dotarsi di strutture adeguate per la loro valorizzazione.
> esperienza straniera: i diritti sulle invenzioni realizzate nelle U niversità spettano alle U niversità, salvo il diritto degli inventori alla percezione di un quota di proventi che l’U niversità realizzerà dallo s fruttamento dell’invenzione s tessa.
I CONTRATTI DI RICERCA E LE INVENZIONI SU COM M ESSA
• Contratti di ricerca: attività inventiva su incarico.
• Com messa soggetto privato o soggetto pubblico
– ricercatore soggetto privato o pubblico.
• Contratti di ricerca privati: clausole arbitrali.
• Obbligazione di risultato o mezzi – ricerca affidata completam ente al ricercatore o in comune con il committente – più ricercatori e accordi consortili.
• Schema APPALTO o CONTRATTO D’OPERA.
CONTRATTI DI RICERCA A COM M ITTENTE PRIVATO
• Privati: committente che sopporta i costi della brevettazione. E’ frequente che al ricercatore sia riconosciuta una licenza a condizioni favorevoli (es. gratis)
– o viceversa (accade anche che il diritto al rilascio del brevetto sia fissato in capo al ricercatore e che al committente il contratto conceda solo una licenza gratuita)
> vasta gamma di soluzioni: tram ite la manovra delle clausole di licenza o comunque partecipazione agli utili.
> il problema dell’attribuzione del diritto di brevetto si risolve quindi in una distribuzione dei frutti della ricerca tra le due parti del contratto.
CONTRATTI DI RICERCA A COM M ITTENTE PUBBLICO
• Nei contratti di ricerca a committente pubblico quando il committente è interessato all’utilizzazione dei risultati, esso si comporta come un privato.
• Quando il committente pubblico non è interessato: si è notato che l’attribuzione all’ente dell’invenzione conduce ad una sottoutilizzazione delle invenzioni (preferibile attribuire al ricercatore).
• In Italia le regole di incentivazione pubblica della ricerca applicata: stato o ente pubblico finanziatore (legge n. 46/82, legge 770/86). Successivamente, in assenza di regole: titolarità al ricercatore (D. Lgs. N. 297/1999, Legge 296/2006).
I due colossi della telefonia si stanno scontrando da m esi nelle aule dei tribunali accusandosi reciprocam ente di violazione di brevetti. Al momento il colpo più duro lo ha incassato Samsung che negli Stati Uniti è stata condannata a pagare un
risarcimento danni di oltre un miliardo di dollari, somma che non appare accontentare Apple che in questi giorni ha avanzato una nuova richiesta di danni per altri 700
milioni.
Samsung è stata ritenuta colpevole di avere violato tre brevetti di Apple ed esattamente il brevetto del “ rubber-banding” per la movimentazione delle pagine con lo scrolling; il brevetto del “ pinch-to-zoom” per l’ingrandimento attraverso l’apertura delle dita; il brevetto del “ tap-to-zoom” relativo all’ingrandimento con il tocco.
La decisione è stata però criticata dagli esperti: la giuria popolare avrebbe deciso
troppo in fretta e non si sarebbe tenuto conto di brevetti anteriori che avrebbero potuto invalidare i brevetti di Apple.
Secondo i tecnici una valutazione seria delle c.d. anteriorità, ovvero delle divulgazioni anteriori che potrebbero annullare i brevetti di Apple, richiederebbe settimane di
lavoro anche per un esperto e non è pensabile che una giuria popolare possa valutarle con la dovizia necessaria.
S ulla violazione del design la questione è ancora più controversa: i due apparecchi telefonici sono tra loro diversi nei particolari ma quello che sembra inchiodare
S amsung è la grande differenza che esiste tra i suoi modelli dopo-Iphone ed i suoi
modelli prima dell’Iphone. E’ da questo netto “ cambio di rotta” che la giuria da dedotto una forte “ contaminazione” e quindi un plagio dei modelli della Apple.
La battaglia è però ancora del tutto aperta. Se negli S tati U niti Apple l’ha fatta da
padrona lo stesso non può dirsi per quanto riguarda l’estremo oriente: Apple ha infatti perso in G iappone ed ha, per così dire, pareggiato in Corea del S ud.
• Kodak è una di quelle imprese che hanno legato il loro nome all’innovazione ed alla ricerca. Dispiace sapere che orm ai i suoi beni vengono venduti all’asta fallim entare e molto di più dispiace che si perda quel marchio tanto caro ad una generazione di fotoamatori. Il periodo non è dei migliori per Kodak e come se i problemi non fossero già abbastanza recentem ente ha subito un duro colpo in quanto si è vista annullare uno dei suoi brevetti più importanti (il n. US6292218) relativo ad una tecnologia che consente di visualizzare l’anteprima dell’immagine da fotografare prima di memorizzarla.
• In pratica il brevetto tutelava la preview di un’immagine realizzata secondo un particolare procedimento tecnico oltre una serie di soluzioni accessorie. Sulla base di questo brevetto nel 2010 Kodak aveva promosso un procedimento di contraffazione nei confronti di Apple e RIM accusate di avere utilizzato un sistem a del tutto analogo a quello tutelato dalla privativa.
• R ecentemente il giudice Xxxxxx Xxxxxx ha però respinto la domanda di K odak sostenendo non solo che il brevetto non risulta violato ma, ciò che è peggio, che in realtà è nullo in quanto la tecnica rivendicata è ovvia e come tale non sufficientemente innovativa da meritare la protezione di un brevetto.
• La decisione ha colto di sorpresa non solo per il risultato disas troso dopo undici anni dal deposito ma anche perché sulla base di quello s tesso brevetto K odak aveva già vinto oltre 30 cause e s tipulato altrettanti contratti di licenza. La società si trova quindi ad avere perso uno dei suoi “ assets” più importanti della cui validità era assolutamente certa e che considerava essere uno dei beni da vendere a maggiore prezzo nel corso dell’asta fallimentare. B asti considerare che questo brevetto ha fatto guadagnare a K odak oltre 3 miliardi di dollari dalle licenze concesse a terzi. K odak ha dichiarato che ricorrerà in appello ma la battaglia non sarà facile
I CONTRATTI DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Codice civile – Obbligazioni e contratti
• Art. 1322 Autonomia contrattuale
5. Le parti possono liberamente determ inare il contenuto del contratto nei limiti
- imposti dalla legge e dalle norme corporative.
6. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi
- aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi
- meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
• Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
C o d i c e d e l l a p r o p r i e t à i n d u s t r i a l e
Art. 6 Com unione
6. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.
LA CIRCOLAZIONE DELLA PRIVATIVA INDUSTRIALE
- cessione;
- licenza;
- merchandising (es. modellismo);
- costituzione di garanzie.
- Dalla vendita alla donazione; non forma particolare.
- Titolo gratuito / oneroso
- Tasse: trasferimento?
- Trascrizione/notifica presso UIBM
Consenso al diritto di utilizzo:
// locazione, contratto di edizione intellettuale.
Le clausole tipiche:
• esclusiva;
• territorio;
• forme di distribuzione;
• sub-licenze;
• corrispettivi (lump sum, royalty e minimi);
• poteri di controllo;
• durata e risoluzione;
• tutela;
• legge applicabile e giudice competente.
brevetto
• Il diritto al brevetto e i diritti di privativa legati al brevetto possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito.
• Declaratoria di nullità del brevetto: non pregiudica i contratti, equo rimborso.
CONTRATTI DI LICENZA E INTESE RESTRITTIVE DELLA
CONCORRENZA
• Il contratto di licenza fa sì che le parti si impegnino a limitare la concorrenza fra loro: in buona sostanza licenziante e licenziatario si suddividono aree com m erciali o definiscono interventi di azione doveri.
• Intese restrittive libertà concorrenza? (l. n. 287/1990).
• Licenza obbligatoria per m ancata o insufficiente attuazione (oltre 3 anni) + insufficienti bisogni del Paese.
• Licenza obbligatoria per le invenzioni dipendenti: invenzioni che costituiscono, rispetto alle precedenti, importante progresso tecnico di notevole rilevanza economica.
• Esecuzione forzata.
• Espropriazione per pubblica utilità.
Grazie per l’attenzione!
E-m ail: xxxxxx@xxxxx.xx