REGOLAMENTO DI UTENZA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’ATO6 ALESSANDRINO
REGOLAMENTO DI UTENZA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’ATO6 ALESSANDRINO
Allegato C del contratto
ULTIMA MODIFICA_ MAGGIO 2016
SERVIZIO ACQUEDOTTO
Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.
Art. 1 - Distribuzione acqua potabile.
1. Il Gestore distribuisce normalmente acqua potabile, a varie categorie di Clienti privati e pubblici, di seguito chiamati Utenti, nel rispetto delle normative di settore comunitarie, nazionali e regionali e delle condizioni del presente Regolamento.
Art. 2 - Qualità delle acque potabili distribuite.
1. La qualità dell’acqua potabile distribuita è conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Gestore è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna.
3. Il Gestore non è responsabile dell’impianto presente a valle del punto di consegna e di tutto ciò che quivi possa accadere e che possa alterare la qualità dell’acqua.
Art. 3 - Punto di consegna.
1. Il punto di consegna è rappresentato dalla bocca di uscita del contatore di misura dei consumi fatturati, posto di norma al confine tra la proprietà pubblica e privata. Per utenze preesistenti e contatori all’interno della proprietà privata, il punto di consegna diventa il confine di proprietà, restando di competenza e responsabilità del privato proprietario la conduzione, la manutenzione e la vigilanza da manomissioni del tratto di tubo che dal confine di proprietà giunge al contatore. Eventuali contatori installati a valle di quello utilizzato dal Gestore per la misura dell’acqua non sono mai considerati punti di consegna (contatori divisionali dei condomini).
2. Nel caso di nuovi contatori e della sostituzione programmata degli stessi, la posa dovrà avvenire al confine tra la proprietà pubblica e privata.
Art. 4 - Erogazione dell’acqua potabile.
1. Il Gestore fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM 4 marzo 1996. La somministrazione di acqua potabile è regolata dalle norme previste dal C.C. agli artt. 1559 e seguenti.
2. L’acqua potabile è erogata nei limiti dell’estensione e delle potenzialità degli impianti. Tutte le erogazioni sono ad afflusso continuativo, misurato con apposite apparecchiature di misura.
3. L’acqua potabile può essere erogata anche per i servizi di sicurezza contro gli incendi e per usi occasionali o con durata limitata (es.: lavaggio strade e piazze, spettacoli, feste popolari, cantieri, rifornimenti vari, ecc.); è inoltre consentito, essendovene la possibilità, in carenza di altra fonte alternativa, l’utilizzo di acqua potabile per l’irrigazione degli spazi pubblici a verde attrezzato.
4. Il Gestore si obbliga a garantire la dotazione prevista contrattualmente. Sono fatti salvi i casi in cui il Gestore non possa erogare acqua per caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 - Uso dell’acqua potabile.
1. L’acqua potabile è usata direttamente dall’Utente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella domanda di fornitura.
2. Nel caso di variazioni d’uso dell’acqua da parte dell’Utente rispetto a quanto contrattualmente stabilito il Gestore dovrà esserne preventivamente informato, e si provvederà alla stipula del relativo nuovo contratto.
3. Nel caso in cui la comunicazione delle variazioni di cui sopra non sia stata effettuata, il Gestore, previo accertamento delle variazioni d’uso intervenute, si riserva il diritto di rifatturare i consumi secondo i corrispondenti nuovi valori tariffari, con decorrenza dal giorno in cui la modifica si è verificata.
4. L’Utente deve operare in modo da conseguire il massimo risparmio idrico.
Art. 6 - Divieto di rivendita.
1. Agli Utenti è fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua fornita dal Gestore. Il mancato rispetto di tale divieto, comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’Utente.
2. Gli accertamenti di cui sopra sono effettuati dal personale all’uopo individuato dal Gestore.
Art. 7 - Opere di derivazione.
1. Le derivazioni di utenza (allacciamenti) sono costituite di norma dalle seguenti parti principali:
• presa dalla tubazione stradale, di norma dotata di valvola di intercettazione;
• tubazione di allacciamento che si estende dal punto di presa al punto di consegna;
• gruppo di misura.
2. Il gruppo di misura deve essere collocato in luogo accessibile ed idoneo tale da consentirne l'installazione e le eventuali future manutenzioni e/o sostituzioni. Qualora per ricoverare il contatore sia necessaria la costruzione di un pozzetto, questo deve essere utilizzato esclusivamente per l’impianto idrico e se carrabile deve rispettare le prescrizioni imposte dal Codice della Strada.
Il gruppo di misura è adibito alla misura del volume di acqua prelevata, alla riduzione della pressione se necessario ed alla realizzazione del sistema antiriflusso necessario ad impedire che l'acqua già consegnata possa rifluire nell'acquedotto a seguito di anomalie di esercizio. E' costituito di massima da:
• valvola di intercettazione di monte;
• regolatore di pressione (quando necessario);
• misuratore di volume (contatore);
• dispositivo antiriflusso;
• valvola di intercettazione di valle.
(Il dispositivo antiriflusso può essere integrato in una delle due valvole di intercettazione).
3. Le opere di derivazione dalla condotta stradale, fino al punto di consegna, e il misuratore di volume (contatore) sono nella piena ed esclusiva disponibilità del Gestore. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle medesime spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti ed a chiunque altro, pena il pagamento dei danni, e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di Xxxxx.
4. Il Gestore si riserva la facoltà di spostare la “presa” per reali e comprovate esigenze tecniche, informato l’Utente.
5. Sono di proprietà dell’Utente le condotte, le apparecchiature, i pozzetti coperture o nicchie e gli impianti posti a valle del punto di consegna, ad eccezione del misuratore di volume (contatore), che resta di proprietà del Gestore.
Titolo II - OBBLIGHI PER GLI UTENTI.
Art. 8 - Obblighi generali.
1. L’Utente è tenuto a corrispondere al Gestore per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, alle scadenze contrattualmente previste, la quota fissa del SII e gli importi tariffari applicati ai volumi risultanti dagli apparecchi di misurazione.
2. L’Utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le apparecchiature e tutte le parti costituenti l’impianto e la derivazione, nel tratto che insiste sulla sua proprietà. L’Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare l’Utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di inquinamento. Le eventuali spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni sono a carico dell’Utente.
3. E’ fatto sempre obbligo, a cura del Gestore e con onere a carico dell’Utente, di installare le apparecchiature indicate ai precedenti punti 7.1 e 7.2. Le apparecchiature costituenti il gruppo di misura saranno collocate, in posizione più vicina possibile al limite di proprietà, in un locale idoneo o in apposito pozzetto o nicchia messa a disposizione dall'Utente all'interno della proprietà. Possono esistere situazioni pregresse o casi specifici in cui il gruppo di misura e la apparecchiature connesse siano collocate, con l'autorizzazione del Gestore, in apposito pozzetto costruito all'interno della proprietà e a carico dell’Utente.
4. E' a carico del Gestore la manutenzione di tutti i componenti dell'allacciamento collocati su suolo pubblico e del misuratore (contatore). E' a carico dell'Utente la manutenzione di tutti gli altri componenti dell'allacciamento collocati all'interno della sua proprietà.
Art. 9 - Apparecchiature di misura.
1. L’Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori (compresi i piombi) che siano installati dal Gestore, e pertanto risponde della loro buona conservazione, anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.
2. La manomissione delle apparecchiature di misura, che dovrà essere accertata dal personale incaricato del controllo, e comunque qualsiasi altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento di tali apparecchiature, danno luogo alla sospensione immediata dell’erogazione, al recesso dal contratto di fornitura e all’azione giudiziaria contro l’Utente.
3. Qualora l’Utente venga a conoscenza della presenza di guasti, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni delle apparecchiature di misura e degli accessori sono a carico del Gestore, esclusi i casi in cui il guasto sia stato cagionato con dolo e/o per incuria.
4. Le apparecchiature di misura dell’acqua che dovessero risultare guaste ovvero malfunzionanti, dovranno essere segnalate tempestivamente al Gestore, dovranno inoltre essere immediatamente comunicate al Gestore le disfunzioni e qualsiasi altra anomalia riscontrata nell’erogazione del servizio.
Art. 10 - Interruzione dell’erogazione.
1. Qualora si verificassero interruzioni nella fornitura, l’Utente deve darne tempestiva segnalazione al Gestore.
2. Fatte salve le specifiche previsioni contenute nella Carta dei Servizi, l’Utente non potrà pretendere indennizzo alcuno per la temporanea sospensione dell’erogazione derivante da necessità urgente di esecuzione di lavori sugli impianti, da cause tecniche non imputabili a colpa del Gestore o da qualsivoglia causa di forza maggiore.
Titolo III - TIPOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE IDRICA.
Art. 11 - Tipologie di fornitura.
1. Le tipologie di fornitura sono ad uso pubblico ed uso privato.
Per forniture ad uso pubblico si intendono quelle destinate ad attività di pubblica utilità, edifici ed impianti destinati a pubblici servizi e ad edifici e servizi di rilevante valenza sociale, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze compatibilmente con le risorse disponibili, con esclusione delle forniture disciplinate al successivo art. 12. Si applicano le tariffe previste per le utenze pubbliche anche alle utenze delle Associazioni e delle Organizzazioni senza scopo di lucro.
2. Per forniture ad uso privato si intendono le seguenti categorie contrattuali.
• uso domestico: acqua potabile destinata all’uso umano: alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici ordinari, con dotazione minima procapite giornaliera di 150 l/ab/giorno, con l’osservanza di quanto previsto dal DPCM 4 marzo 1996, punto 8 e s.m.i., con esclusione delle forniture disciplinate al successivo art. 12;
• uso non domestico: acqua potabile utilizzata per scopi collegati alle attività industriali, artigianali, commerciali e del settore terziario, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili, con esclusione delle forniture disciplinate al successivo art. 12;
• uso agricolo zootecnico: acqua potabile utilizzata per le attività collegate a quelle agricole e zootecniche, con l’assoluto divieto di uso irriguo, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili;
• uso provvisorio: acqua, potabile o meno, utilizzata per periodi di tempo limitati e nei casi di cui all’art. 4 comma 3, che dovranno essere valutati di volta in volta dal Gestore. Si prevede che il periodo massimo di utilizzo sia pari due mesi. Qualora l’Utente abbia necessità di un periodo di utilizzo superiore dovrà evidenziare i motivi della sua domanda. La dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili.
3. Le forniture vengono regolate dalle norme contenute nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente ivi previsto, si fa richiamo alle norme previste dal Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, agli usi e alle consuetudini.
Art. 12 - Forniture per piscine, fontane e altre attività ludiche, ricreative, ecc..
1. Sono disciplinati dal presente articolo tutti quegli usi privati dell’acqua potabile, con carattere diverso, rispetto a quanto indicato al precedente art.11, che comportano consumi finalizzati ad attività ludiche, ricreative, ecc, quali le utilizzazioni per piscine, fontane, giochi d’acqua, ecc..
2. La fornitura di acqua potabile per le attività di cui al presente articolo sarà commisurata alle effettive disponibilità della rete e dell’impianto, e per le sole quantità che eccedono il soddisfacimento di tutti gli altri usi.
3. La fornitura di acqua potabile per le attività di cui al presente articolo, salvo verifica della disponibilità, può avvenire esclusivamente con allacciamento alla rete appositamente dedicato dotato di specifico contatore.
4. Nel contratto di fornitura di acqua potabile per le attività di cui al presente articolo tra l’Utente ed il Gestore sono disciplinate le modalità di prelievo, che di norma non devono coincidere con i periodi di punta dei consumi domestici.
5. Ai contratti di fornitura di acqua potabile per le attività di cui al presente articolo sono applicate le tariffe della fascia di consumo più alta previste per le utenze non domestiche.
6. Nel caso di approvvigionamento mediante sistemi autonomi e/o di erogazione da parte di acquedotti privati, le utenze di cui al presente articolo, se allacciate alla pubblica rete fognaria sono tenute a denunciare il prelievo idrico secondo quanto previsto dall’art. 38 del presente regolamento.
7. Alle utenze di cui al punto 6 saranno applicate le tariffe, previste al precedente punto 5, relative ai segmenti di servizio erogati.
8. Tutti i nuovi allacciamenti per gli usi disciplinati dal presente articolo sono regolati dalle presenti disposizioni.
Art. 13 - Casi particolari.
1. Per le Utenze che hanno carattere particolare e che non possono essere assimilate ai precedenti casi, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze, previo verifica da parte del Gestore delle effettiva disponibilità.
Art. 14 - Variazioni delle dotazioni.
1. Previa verifica della disponibilità, le dotazioni di cui all’Art.11 possono variare a seconda di particolari, comprovate e motivate esigenze comunicate al Gestore a mezzo di specifica richiesta scritta da parte dell’Utente interessato.
2. Nel caso in cui i consumi rilevati al contatore dell’Utente risultino eccessivi rispetto alle dotazioni contrattuali previste, il Gestore potrà disporre gli opportuni accertamenti che potranno comportare anche la revisione contrattuale.
Art. 15 - Consorzi di Utenti.
1. Nel caso di consorzi di Utenti , qualunque sia la categoria contrattuale di riferimento di cui all’Art. 11, la dotazione sarà pari alla somma delle dotazioni relative alle singole utenze consorziate.
Art. 16 - Bocche antincendio.
1. Gli allacciamenti ad uso antincendio di nuova costruzione saranno dotati di misuratore di volume. Gli allacciamenti antincendio, sia pubblici sia privati, devono essere usati esclusivamente in caso di incendi, pena la completa sospensione dell’erogazione all’utenza. In caso di incendio, entro tre giorni, l’Utente dovrà comunicare al Gestore l’avvenuta attivazione dell’allacciamento, dando anche indicazione dei tempi di utilizzo con dichiarazione scritta e confermata dei VV FF o di altri soggetti intervenuti. Il Gestore provvederà ad una nuova piombatura. In caso di inottemperanza, all’Utente saranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento.
2. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione.
3. Per l’uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire gli allacciamenti di utenza con la sezione richiesta dall’Utente, con oneri a carico dell’Utente sulla base di costi preventivati dal Gestore, che non potranno comunque eccedere quelli previsti dal prezziario regionale.
4. Per ogni bocca antincendio del diametro minimo sarà dovuto dall’Utente un canone annuo a forfait rapportato alla quota fissa SII dell’uso non domestico.
5. Per installazione di bocche antincendio superiori al diametro minimo il Gestore e l’Utente concorderanno direttamente tra loro le condizioni tecniche ed economiche dell’installazione e della fornitura.
Art. 17 - Utenze a bocca tarata.
1. Non sono ammesse nuove utenze a bocca tarata.
Art. 18 - Prescrizioni per pozzi d’acqua ad uso privato.
1. I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte da essi alimentate non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l’impianto utilizzatore dell’acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione e di ritegno.
2. In caso di inosservanza, il Gestore interromperà l’erogazione dell’acqua potabile fino a quando non saranno realizzate, a cura e spese dell’Utente, le necessarie modifiche. Le eventuali spese sostenute dal Gestore per l’interruzione e per l’eventuale successiva riattivazione dell’utenza, sono a carico dell’Utente, il quale risponde anche degli eventuali danneggiamenti.
Art. 19 - Prescrizioni per serbatoi di accumulo ed autoclavi.
1. Qualora per proprie esigenze, l’Utente ritenga di dotare totalmente a propria cura e spese il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio, si dovrà avere la massima cura nell’ubicarlo in un luogo facilmente accessibile, aerato, asciutto, affinché possano essere effettuate le normali operazioni di manutenzione, compresa la pulizia e lo scarico periodici. Dovranno essere impiegati esclusivamente materiali opachi adatti a contenere liquidi alimentari e dovranno essere provvisti di chiusura ermetica, aeratore con barriera anti-insetti, scarico di fondo e troppo pieno. Lo scarico di fondo e quello di troppo pieno non potranno essere direttamente collegati alla fognatura, ma dovrà essere interposto un pozzetto di disconnessione idraulica. La condotta di alimentazione dovrà essere provvista di valvola regolatrice della portata (a galleggiante, o altro sistema equivalente), la condotta di uscita dovrà essere dotata di valvola di intercettazione. La loro installazione dovrà essere sempre dichiarata al Gestore.
2. I serbatoi di stoccaggio non potranno accumulare un volume superiore a quello necessario per un’erogazione di 36 ore, calcolata in riferimento alla dotazione contrattuale dell’Utente.
3. Nel caso in cui siano presenti accumuli superiori a dette quantità, l’Utente è tenuto ad interrompere il flusso idrico non appena raggiunto tale volume; in caso di inosservanza si procederà alla sospensione della fornitura.
4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva costruzione e/o conduzione di tali impianti.
5. E’ ammesso l’utilizzo di impianti di sollevamento posti a valle delle apparecchiature di misura, essi devono essere idraulicamente disconnessi dalla presa mediante l’interposizione di un serbatoio di stoccaggio come descritto al precedente punto 1.
Art. 20 - Prescrizioni per apparecchiature di trattamento dell’acqua.
1. L’Utente può adottare apparecchiature di trattamento dell’acqua potabile, nei limiti di quanto prescritto dalle leggi vigenti. La loro installazione, è comunque sempre subordinata all’installazione di un dispositivo di non ritorno dell’acqua.
2. L’Utente sarà sempre responsabile per i danni che potranno essere arrecati dalle eventuali modificazioni delle caratteristiche dell’acqua potabile erogata, anche nel caso in cui queste siano dovute ad errata o cattiva manutenzione degli impianti di sua competenza.
Titolo IV - CONTRATTI DI UTENZA.
Art. 21 - Modalità di accesso alla fornitura.
1. L’uso dell’acqua potabile è fornito ai proprietari, ai locatari o a coloro che siano in possesso a qualsiasi titolo degli immobili da servire, allacciati alla pubblica rete idrica.
2. L’accesso alla fornitura, disciplinato da apposito contratto, redatto ai sensi del presente Regolamento, comporta un onere a carico delle utenze domestiche singole di tipo standard, diametro 20, di € 40,00 oltre al deposito cauzionale e le spese per eventuali bolli.
3. Il contratto di fornitura consente l’attivazione della fornitura; la stipula del contratto può essere contestuale all’allacciamento, ovvero disgiunta.
4. Le modalità per l’avvio del rapporto contrattuale seguono le disposizioni della Carta dei Servizi.
5. Espletate le procedure interne, necessarie per le verifiche tecniche, i contratti di fornitura saranno rilasciati dal Gestore, in conformità alle presenti disposizioni. Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti e sarà registrato con numerazione progressiva su supporto informatico e cartaceo. Per quanto riguarda i tempi per la successiva fase di allacciamento e attivazione fornitura, valgono le disposizioni contenute nella Carta dei Servizi.
6. Nel caso in cui la domanda venga respinta e/o sospesa, il Gestore provvederà a fornire motivata comunicazione all’Utente.
7. Quando con la domanda di fornitura si chieda lo sdoppiamento dell’utenza principale e questa risulti morosa, il Gestore può richiedere il saldo delle fatture inevase prima dell’attivazione della fornitura.
8. Qualora sia opportuno effettuare verifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, per il tempo strettamente necessario alle verifiche, la procedura di fornitura. Tale sospensione sarà tempestivamente comunicata all’Utente.
Art. 22 - Deposito cauzionale.
1. Il deposito cauzionale applicato dal Gestore alle utenze domestiche è determinato, in accordo con quanto stabilito dall’AEEGSI a proposito, pari a 35,00 €. In caso di utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso, il deposito cauzionale massimo è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali.
2. Per utenze diverse dalle domestiche il Gestore stabilirà gli importi per l’accesso alla fornitura in funzione del diametro del contatore comporta i seguenti oneri:
DIAMETRO CONTATORE | COSTO DI ACCESSO ALLA FORNITURA (€) (Utenze domestiche e non domestiche) | DEPOSITO CAUZIONALE (€) | |
DN 13 | 1/2" | 40 | 35 |
DN 20 | 3/4" | 40 | 35 |
DN 25 | 1" | 60 | 70 |
DN 30 | 1 1/4" | 80 | 70 |
DN 40 | 1 1/2" | 100 | 140 |
DN 50 | 2" | 200 | 140 |
OLTRE | DA DEFINIRE A PREVENTIVO |
3. Il Gestore non può richiedere il versamento del deposito cauzionale agli utenti finali con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento accettate dal Gestore. Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc. Il deposito cauzionale non può essere inoltre richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale.
4. All’Utente finale non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il Gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
5. Il deposito cauzionale deve essere restituito contestualmente alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale, secondo le indicazione della Carta dei Servizi.
Art. 23 - Decorrenza della fornitura.
1. La fornitura decorre dalla data di stipula del contratto. E’ tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da darsi con comunicazione scritta, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Il rinnovo si intende fatto in base alle condizioni del Regolamento e alle tariffe che saranno vigenti alla data del rinnovo stesso.
2. L’Utente a cui è stata assentita la fornitura è sempre obbligato a pagare la quota fissa per la fruizione del SII ed i consumi effettuati dalla data di inizio della fornitura, fino alla data di risoluzione o di scadenza del contratto.
3. Il Gestore, per comprovate motivazioni tecniche e/o di interesse generale, potrà revocare il contratto di fornitura in qualsiasi momento, previa autorizzazione dell’A.Ato6 e comunicazione scritta all’Utente almeno trenta giorni prima della data di chiusura dell’utenza. Il presente punto non è applicabile alle utenze domestiche.
Art. 24 - Allacciamento alla rete idrica.
1. Gli allacciamenti alla rete idrica sono consentiti a tutti gli edifici e/o alle costruzioni in genere, dotati di titolo di abitabilità e/o agibilità, ovvero con autorizzazione/concessione ad edificare, rilasciato dal Comune secondo le vigenti norme urbanistiche. Sono fatte salve eventuali specifiche limitazioni stabilite dall’Autorità Comunale.
2. Si intende per allacciamento alla pubblica rete idrica l’insieme delle opere civili ed idrauliche necessarie per connettere idraulicamente la rete di distribuzione con l’impianto dell’Utente.
3. Per le utenze domestiche il corrispettivo di allacciamento è stabilito forfetariamente in € 800,00 e comprensivo di ogni onere e diritto per la realizzazione dell’allacciamento, fornitura di tutti i materiali occorrenti e loro installazione a perfetta regola d’arte per allacciamenti aventi uno sviluppo massimo di ml 7,00, misurato a partire dall’asse stradale. E’ facoltà dell’Utente richiedere il pagamento in modo rateale.
4. Distanze maggiori della precedente devono intendersi estensione di reti. I lavori verranno preventivati dal Gestore sulla base del Prezziario regionale.
5. Per le utenze diverse dalle domestiche l’importo del costo di allacciamento sarà determinato dal Gestore sulla base di un preventivo dei lavori occorrenti redatto utilizzando il Prezziario regionale. Le modalità di pagamento saranno concordate direttamente tra le parti.
6. L’Utente dovrà presentare idonea documentazione come da Carta dei Servizi.
7. Tutte le spese di bollo e ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto di fornitura sono a totale carico del richiedente.
Art. 25 - Lavori di allacciamento.
1. I lavori relativi alle opere di allacciamento, compreso il montaggio delle apparecchiature di misura e regolazione, sono effettuati sotto la diretta responsabilità del Gestore. Il progetto e il preventivo sono redatti dai competenti Servizi.
2. L’apparecchiatura di misura ed ogni altro strumento di regolazione sono collocati nei luoghi indicati nel progetto, e piombati con la morsa recante le impronte del Gestore.
Art. 26 - Contratto per consorzi, condomini, società e in caso di comproprietà.
1. Nel caso di edifici in condominio, di consorzi di Utenti o di Società, il contratto di somministrazione è stipulato dall’Amministratore del condominio o dal Legale rappresentante del Consorzio o della Società.
2. Nel caso in cui un immobile sia in comproprietà, il contratto è sottoscritto da uno dei proprietari che abbia ricevuto delega scritta dagli altri, rimanendo comunque e sempre tutti solidalmente responsabili nei confronti del Gestore per gli eventuali pagamenti non effettuati.
Art. 27 - Diritto di libero accesso del personale del Gestore agli impianti ed apparecchiature costituenti l’allacciamento.
1. Con la sottoscrizione del contratto l'Utente autorizza, rinunziando ad ogni eccezione, l'accesso al personale del Gestore, munito di tessera di riconoscimento, ai locali di proprietà e/o in uso per le verifiche dei consumi e degli impianti, per gli interventi tecnici e per ogni accertamento ritenuto opportuno. In caso di opposizione al libero accesso il Gestore potrà sospendere l'erogazione del servizio fino a quando le verifiche non avranno avuto luogo.
2. Le servitù che vengano a crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti in proprietà privata, sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.
Titolo V - NORME TECNICHE.
Art. 28 - Condizioni tecniche per gli allacciamenti.
1. Le erogazioni di acqua potabile sono assentite secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Gli allacciamenti idrici potranno essere assentiti solo da condotte aventi compiti di distribuzione. In caso di condotte non distributrici, potranno essere prescritti dal Gestore particolari accorgimenti allo scopo di salvaguardare la quantità e qualità dell'acqua addotta.
3. E’ facoltà del Gestore far disporre un’unica opera di allacciamento che serva un gruppo di Utenti, responsabili in solido verso il Gestore, di tutto ciò che riguardi l’utenza.
4. Per fini di interesse generale, il Gestore si riserva la facoltà di valutare i casi particolari come sopra descritti che si dovessero presentare, autorizzando gli allacciamenti previo parere del competente Servizio.
Art. 29 - Impianti idrici e serbatoi.
1. L'allacciamento, a valle del punto di consegna, deve sempre essere dotato di un dispositivo antiriflusso atto ad impedire che l'acqua già consegnata possa rifluire nell'acquedotto a seguito di anomalie di esercizio. Tale dispositivo può essere costituito da:
• valvola unidirezionale
• disconnettore idraulico
• vasca di disconnessione
Il tipo di dispositivo è stabilito dal Gestore in base al rischio di possibilità di inquinamento. La vasca di disconnessione, come descritta al punto 19.1, è sempre necessaria in presenza di impianto dotato di pompe per l'aumento di pressione ed autoclave
2. Le utenze che non risultassero conformi a quanto prescritto al precedente comma, dovranno adeguare l’impianto entro sei mesi, pena la sospensione immediata della fornitura.
3. Il Gestore non risponde degli eventuali danni cagionati per inottemperanza a quanto sopra prescritto.
Art. 30 - Impianti a cura dell’Utente.
1. L’impianto per la distribuzione dell’acqua a valle del punto di consegna e la relativa manutenzione, ad eccezione del misuratore (contatore), sono a cura e spese dell’Utente. Tali lavori dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente.
2. E' fatto assoluto divieto di installare qualunque organo di intercettazione tra il punto di consegna e la valvola immediatamente a monte del misuratore. Tali dispositivi, ove eventualmente presenti, dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese dell'Utente. In caso contrario il Gestore potrà sospendere l'erogazione del servizio fino a quando gli stessi non saranno stati rimossi.
3. Le prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento si applicano agli impianti di proprietà privata come a quelli di proprietà pubblica.
4. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità, né verso l’Utente, né verso terzi, per danni che potessero essere originati da qualunque causa a valle del punto di consegna, origine dell’impianto dell’Utente.
5. L’Utente risponde, verso il Gestore e verso terzi, dei danni cagionati dalla cattiva costruzione o manutenzione sia degli impianti che degli scarichi di sua proprietà.
Art. 31 - Prevenzione degli inquinamenti.
1. Ogni nuovo contratto di utenza è subordinato al fatto che il richiedente possa dimostrare al Gestore di aver provveduto a sua cura e spese alla installazione di un impianto idoneo allo smaltimento delle acque reflue conforme alle normative vigenti in materia, allacciamento alla fognatura, fossa IMHOFF, depuratori, ecc..
2. Per le acque reflue provenienti da attività produttive, il Gestore potrà esperire indagini anche per quanto riguarda gli eventuali effetti negativi derivanti da tali attività, assumendo i necessari provvedimenti con possibilità di sospensione dell’erogazione.
3. E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi per acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza l’interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e riflussi.
4. L’Utente dovrà scrupolosamente evitare ogni fatto che possa costituire potenziale/accidentale pericolo di inquinamento delle acque. Il personale del Gestore dovrà segnalare qualunque situazione che possa arrecare danno alla potabilità delle acque.
Art. 32 - Sanzioni.
1. Ogni infrazione a quanto disposto dai precedenti articoli, comporterà l’immediata sospensione dell’erogazione, senza pregiudizio delle sanzioni generali previste nel presente Regolamento.
Titolo VI - SUBENTRI, RIATTIVAZIONI, DISDETTE.
Art. 33 - Modalità di subentro.
1. Per le modalità di richiesta di subentro si rimanda a quanto previsto nella Carta dei Servizi.
2. Il corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative è di Euro 30,00, oltre al deposito cauzionale.
Art. 34 - Inquilini.
1. Nel caso in cui un inquilino, titolare dell’utenza, receda dal contratto di locazione, questi dovrà presentare tempestivamente domanda di cessazione dell’utenza. Qualora ciò non avvenga, a tale obbligo dovrà adempiere il proprietario dell’immobile il quale rimane comunque e sempre obbligato in solido ai sensi del presente Regolamento.
Art. 35 - Riattivazioni.
1. Nei casi in cui l’utenza sia stata temporaneamente sospesa per mancato pagamento, l’Utente che voglia riattivare il servizio è obbligato primariamente ad estinguere il proprio debito con il Gestore, oltre al pagamento del costo di riattivazione della fornitura stabilito in € 50,00 nonché all’eventuale adeguamento del deposito cauzionale.
2. Nel caso in cui l’utenza sia stata chiusa definitivamente in seguito a domanda di disdetta e venga riattivata da un Utente diverso dal precedente intestatario, quest’ultimo sarà obbligato alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura.
3. Il Gestore si riserva il diritto di esperire i necessari controlli tecnici, prima di autorizzare qualsivoglia riattivazione.
Art. 36 - Disdette.
1. Nel caso di cessazione di un’utenza valgono le modalità descritte dalla Carta dei Servizi.
E’ fatto obbligo all’intestatario di garantire l'accesso all'immobile per la sigillatura del contatore; in caso di mancata sigillatura, l'utenza resta attiva e l'addebito di eventuali consumi viene attribuito all'intestatario del contratto fino ad effettiva chiusura/sigillatura del contatore.
2. I contratti di utenza si intendono risolti di diritto nel caso di cessazione di godimento dell’immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziaria. Restano salvi i diritti del Gestore per gli eventuali crediti rimasti inevasi (Art. 74 R.D. 16.3.1942, n. 267).
3. Quanto previsto al comma precedente, si applica anche nel caso di distruzione dell’immobile di cui la concessione sia di pertinenza.
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
Titolo VII - ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA.
Art. 37 - Obbligatorietà dell’allacciamento.
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi con l’osservanza delle norme del Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore.
2. Ai sensi della L.R. 13/90, tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento. Tale distanza è misurata a partire dal punto più vicino della conduttura fognaria pubblica al fabbricato.
3. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 sono tenuti a notificare la loro posizione all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione della pubblica rete fognaria e all'Ente Gestore della pubblica rete fognaria nei tempi e nei modi da questi stabiliti.
Art. 38 - Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamenti da privati.
1. Gli Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria che si approvvigionano, in tutto ovvero in parte, mediante sistemi autonomi e/o erogazione da parte di acquedotti privati, devono provvedere a denunciare il prelievo idrico annuale al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai fini della determinazione della dovuta tariffa di fognatura e depurazione.
2. La denuncia di cui al precedente punto 1 dovrà essere presentata al Gestore entro il mese di Marzo dell’anno successivo.
Art. 39 - Nuovi allacciamenti alla pubblica rete fognaria.
1. I nuovi allacciamenti alla pubblica rete fognaria sono autorizzati dal Gestore, nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente e dal Regolamento di fognatura e depurazione redatto dal Gestore ed approvato dall’A.Ato6.
Art. 40 - Norme tecniche per l’allacciamento alla pubblica rete fognaria.
1 Le norme tecniche per i nuovi allacciamenti alla pubblica rete fognaria sono stabilite dal Regolamento di fognatura e depurazione redatto dal Gestore ed approvato dall’A.Ato6.
Titolo VIII - OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.
Art. 41 - Obblighi generali.
1. L’Utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli allacciamenti alla pubblica rete fognaria, nel tratto che insistono lungo la sua proprietà. L’Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a ripristinare immediatamente la funzionalità degli allacciamenti. In particolare l’Utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di inquinamento.
2. Qualora l’Utente venga a conoscenza della presenza di guasti, disfunzioni o qualsiasi altra anomalia sulla pubblica rete fognaria, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni.
3. Gli allacciamenti alla pubblica rete fognaria sono realizzati a cura e spese dell’Utente, previa autorizzazione del Gestore. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla loro cattiva o negligente realizzazione.
TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Titolo IX - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.
Art. 42 - Componenti del prezzo del servizio.
1. Le componenti del prezzo di fornitura del servizio idrico integrato sono:
• tipologia d’uso;
• scaglioni di consumo;
• quota fissa del Servizio Idrico integrato.
Art. 43 - Tariffe e quota fissa del Servizio Idrico Integrato.
1. Le tariffe di vendita per i vari scaglioni di consumo e la quota fissa del Servizio Idrico Integrato costituiscono il corrispettivo delle prestazioni fornite dal Gestore.
2. Le variazioni relative alle tariffe ed alla quota fissa del SII sono rese note nei modi previsti dalla legge e/o a mezzo di comunicazioni da parte del Gestore.
3. Le tariffe del Servizio Idrico Integrato e le quote fisse sono determinati annualmente secondo i seguenti scaglioni di consumo:
• utenze domestiche:
- Tariffa agevolata, per consumi tra 0 e 60 mc. annui
- Tariffa base, per consumi oltre 60 mc. e fino a 150 mc. annui
- I eccedenza, per consumi oltre 150 mc. e fino a 240 mc. annui
- II eccedenza, per consumi oltre 240 mc. annui
• utenze non domestiche:
- Tariffa base, per consumi da 0 e fino a 150 mc. annui
- I eccedenza, per consumi oltre 150 mc. e fino a 240 mc. annui
- II eccedenza, per consumi oltre 240 mc. annui
• utenze agricola zootecnica:
- Tariffa agevolata
• utenze pubbliche:
- Tariffa base
• grandi utenze:
Per grandi utenze industriali e/o commerciali, ovvero per forniture di acqua all’ingrosso, potabile o meno, ovvero per forniture di acque di riutilizzo, il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con gli utilizzatori nelle quali saranno determinati i canoni ed i prezzi di fornitura. Le suddette convenzioni saranno preventivamente sottoposte alla valutazione dell’A.Ato6.
• utenze produttive di collettamento e depurazione:
Per le utenze produttive di collettamento e depurazione il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con gli utilizzatori determinando le tariffe in base alla qualità ed alla quantità dei reflui scaricati. Le suddette convenzioni saranno sottoposte ad approvazione dell’A.Ato6.
4. Le tariffe delle utenze situate in Comuni appartenenti a Comunità Montane, con esclusione della quota fissa del SII, sono ridotte del 5%.
5. In caso di erogazione disgiunta delle componenti del servizio, le tariffe e le quote fisse del SII saranno applicate secondo i seguenti coefficienti:
* servizio acquedotto 0,54;
* servizio fognatura 0,14;
* servizio depurazione 0,32.
Art. 44 - Norma fiscale.
1. Tutti i servizi e le forniture del Gestore agli Utenti e gli importi delle tariffe sono soggetti ad IVA nella misura di legge.
Titolo X - MODALITÁ DI FATTURAZIONE.
Art. 45 - Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione.
1. L’accertamento dei consumi di acqua potabile viene effettuato secondo le modalità indicate della Carta dei Servizi.
2. Le letture delle apparecchiature di misura sono effettuate almeno una volta all’anno, salvo casi particolari ed eccezionali derivanti da esigenze organizzative del Gestore.
3. Il pagamento dei consumi avviene secondo le indicazioni contenute nella Carta dei Servizi.
4. Gli importi in acconto vengono determinati sulla base dei consumi storici annui rilevati negli anni precedenti, l’importo a conguaglio è calcolato sulla differenza tra il consumo rilevato all’ultima lettura effettuata e gli acconti versati.
5. Nelle fatture è sempre compreso in quota parte la quota fissa.
6. Nel caso di nuovi contratti di fornitura, l’acconto viene calcolato sulla base della dotazione minima prevista contrattualmente.
7. Nei casi in cui il personale del Gestore non effettui la lettura delle apparecchiature di misura, il Gestore provvederà a fornire all’Utente un’apposita cartolina sulla quale l’Utente trascriverà la lettura da lui effettuata. La cartolina sarà inviata per posta entro i termini in essa indicati. In alternativa l’Utente potrà servirsi dell’apposito Numero Verde del Gestore, riportato sulle bollette. Il Gestore declina ogni responsabilità nei casi di erronea lettura da parte dell’Utente.
8. Nel caso in cui l’Utente non abbia provveduto ad effettuare e/o comunicare l’autolettura, il Gestore emetterà una fattura di acconto, calcolata come sopra indicato. Nel caso in cui non sia possibile determinare l’importo come sopra, il Gestore provvederà a addebitare all’Utente un importo pari a quello relativo alla dotazione minima annuale sulla base del periodo reale di riferimento.
9. I volumi contabilizzati dagli apparecchi di misurazione della fornitura di acqua potabile, si intendono corrispondenti a quelli scaricati nella rete fognaria e destinati alla depurazione. Su tali volumi saranno applicate le quote di tariffa relativa al servizio fognatura e depurazione.
10. I contratti di utenza per uso antincendio sono soggetti al pagamento di un canone annuo rapportato alla quota fissa SII dell’uso non domestico, indipendentemente dal numero di bocche antincendio installate; nel caso l’impianto sia dotato di misuratore, l’eventuale consumo rilevato sarà fatturato a tariffa non domestica.
11. In caso di rotture e/o perdite nelle tubazioni interrate o nell’impianto idrico a valle del punto di consegna (misuratore), con conseguente dispersione idrica, debitamente accertate dal Gestore, il corrispettivo verrà ricalcolato nel seguente modo:
• Applicazione della tariffa del SII, per le varie tipologie di Utenti e per i diversi scaglioni di consumo sul consumo medio abituale (si intende la media dei consumi rilevati negli ultimi tre anni o nel periodo di utenza attiva, se inferiore).
• Applicazione della tariffa agevolata fino a 8 volte il consumo medio abituale.
• Alla tariffa convenzionale del 20% della tariffa agevolata sulla parte rimanente.
Per ottenere il ricalcolo l’Utente interessato deve presentare apposita richiesta al Gestore con la quale dichiara di aver provveduto alla riparazione della rottura, producendo idonea documentazione dell’avvenuta riparazione. Il Gestore, previa verifica dell’avvenuta riparazione della perdita, provvede al ricalcalo del corrispettivo del consumo eccedente la media, nel modo sopra descritto. In casi di particolare rilevanza, su richiesta motivata dell’Utente, il Gestore si
riserva la facoltà di concedere dilazioni di pagamento dell’importo come sopra ricalcolato, senza ulteriori addebiti di ritardato pagamento.
Art. 46 - Invio delle fatture.
1. Le fatture ed i relativi bollettini di pagamento saranno inviati per posta all’indirizzo dell’Utente che lo stesso avrà indicato sul contratto, con congruo anticipo sulla data di scadenza del pagamento, secondo quanto indicato nella Carta dei Servizi.
2. In caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria, il Gestore provvederà comunque ad inviare la fattura all’Utente.
3. Le spese di invio delle fatture sono a carico degli Utenti.
4. Insieme con l’invio della fattura il Gestore e/o l’A.Ato6 potranno fornire agli Utenti comunicazioni ed informazioni concernenti l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, ovvero su argomenti attinenti al medesimo.
Art. 47 - Casi particolari.
1. Nel caso di accertato mal funzionamento dell’apparecchiatura di misura, il consumo sarà calcolato rapportando quello registrato nei due anni precedenti al periodo in cui è stata rilevata tale anomalia. Qualora manchino elementi di riferimento a tale periodo (ad es. nel caso di fatturazioni in acconto o nel caso di utenze attivate da meno di due anni), il consumo sarà calcolato come sopra indicato facendo riferimento all’intero periodo precedente. Nel caso in cui non sia possibile determinare l’importo come sopra, il Gestore provvederà a addebitare all’Utente un importo pari a quello relativo alla dotazione minima annuale sulla base del periodo reale di riferimento.
2. Il Gestore provvede ad emettere un’unica fattura annuale nei confronti degli Utenti di cui all’art. 38 del presente Regolamento sulla base dei consumi dichiarati. Il Gestore potrà in ogni caso disporre controlli sulle dichiarazioni degli Utenti; in caso di accertata dichiarazione infedele, fermo restando il diritto ad ogni altra azione, il Gestore provvederà ad emissione della fattura di conguaglio addebitando all’Utente i maggiori consumi con applicazione delle penalità e degli interessi previsti per ritardati pagamenti .
Titolo XI - PAGAMENTI.
Art. 48 - Modalità di pagamento.
1. Il pagamento delle bollette deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella fattura, secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi.
2. Qualora l’Utente rilevi un errore nel calcolo della bolletta e/o nel consumo addebitato, lo stesso dovrà far pervenire una segnalazione al Gestore, il quale successivamente effettuerà le verifiche del caso.
3. Nel caso in cui sia possibile rilevare immediatamente l’eventuale errore, si provvederà all’annullamento della bolletta ed all’emissione di nota di accredito a rettifica. Se invece si rendesse necessario un sopralluogo da parte del personale del Gestore, il pagamento sarà sospeso fino al momento in cui l’Utente verrà portato a conoscenza dell’esito della verifica, da effettuarsi di norma entro 30 giorni utili dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora l’importo contestato si dimostri corretto, l’Utente provvederà al suo pagamento e a quello degli eventuali interessi di mora. In caso contrario si provvederà all’annullamento della bolletta ed all’emissione di nota di accredito a rettifica.
Art. 49 - Verifica apparecchiature di misura.
1. L’Utente può sempre richiedere la verifica dell’esatto funzionamento delle apparecchiature di misura. Il Gestore può addebitare all’Utente finale i costi dell’intervento, determinati
forfettariamente in € 50,00 se effettuata in loco. La verifica è effettuata entro i primi dieci giorni utili dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Nel caso di cui al comma che precede, il Gestore provvede, ove possibile, all’installazione di un’apparecchiatura di misura campione in serie, rispetto al misuratore dell’utenza, negli altri casi la verifica dell’apparecchio di misurazione sarà effettuata presso un laboratorio autorizzato.
3. L’apparecchiatura di misura è ritenuta idonea quando la tolleranza risulti compresa nella percentuale di legge prevista del Decreto 155/2013. In questo caso il Gestore acquisisce il corrispettivo versato in precedenza per la verifica e l’Utente deve provvedere al pagamento della bolletta e gli eventuali interessi di mora.
4. Nel caso in cui risulti una tolleranza superiore al 5% in più o in meno si applicano le disposizioni della Carta dei Servizi.
Art. 50 - Pagamenti dilazionati.
1. L’Utente, nel caso in cui non possa provvedere all’intero pagamento di quanto dovuto entro la data di scadenza prevista, può fare richiesta a mezzo lettera o direttamente presso il Gestore, di un pagamento dilazionato, secondo le disposizioni della Carta dei Servizi.
Art. 51 - Casi particolari.
1. Nel caso di più erogazioni effettuate dal Gestore allo stesso Utente, gli impegni contrattuali si devono ritenere tra loro connessi. Così per morosità, irregolarità o inadempienza al presente Regolamento, il diritto di sospendere la fornitura dell’acqua si intende esteso a tutte le forniture in essere.
Titolo XII - SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO.
Art. 52 - Penalità per ritardato pagamento.
1. Nel caso in cui le bollette vengano pagate oltre la data di scadenza indicata, all’Utente viene applicata un’indennità di ritardato pagamento come da Carta dei Servizi.
2. Tali importi saranno addebitati nelle fatture successive.
3. Nel caso in cui il ritardo sia dovuto al mancato ricevimento delle bollette, comprovato dall’Utente, non sono applicati né la penale, né gli interessi moratori, di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.
4. Nei casi di contratti di utenza relativi ad edifici in condominio o a consorzi di Utenti rispettivamente i condomini o gli Utenti consorziati sono solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.
Art. 53 - Riduzione della fornitura.
1. Il Gestore nel corso di ogni anno solare, o, qualora lo ritenga opportuno, in più periodi dell’anno, provvederà ad effettuare una verifica contabile sulle fatture inevase; a seguito di tale controllo invierà un sollecito di pagamento mediante Raccomandata A.R.. Le spese sostenute per l’invio del sollecito di cui sopra sono a carico dell’Utente e saranno addebitate nella fattura immediatamente successiva.
2. Trascorsi 30 giorni dalla data di invio del sollecito senza che sia stato provveduto al pagamento di quanto dovuto, sarà facoltà del Gestore procedere senza ulteriore preavviso alla riduzione al minimo della somministrazione dell’acqua per le utenze domestiche con addebito dei relativi oneri agli inadempienti ed alla chiusura della fornitura per le altre tipologie di utenze.
3. L’Utente moroso non potrà pretendere dal Gestore alcun risarcimento di danni derivanti dalla riduzione dell’erogazione, salvo prova che la mora sia dovuta a fatto a lui non imputabile.
4. La riattivazione dell’utenza sarà effettuata esclusivamente da personale del Gestore, e comporta un addebito di € 50,00; fatto salvo il preventivo intero pagamento delle somme dovute.
5. Il Gestore si riserva il diritto di procedere alla riduzione della fornitura dell’acqua nei seguenti ulteriori casi:
• quando l’impianto e/o il misuratore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite dall’Utente senza un preventivo accordo ed il medesimo non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle direttive del Gestore;
• quando venga impedito l’accesso al personale del Gestore per la lettura del misuratore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;
• quando vengano manomessi i sigilli al misuratore;
• a seguito di accertate perdite e/o guasti nell’impianto interno che possono pregiudicare la regolare erogazione del Servizio, ovvero possono rappresentare cause di danni a terzi;
• quando l’impianto interno risultando non conforme alle specifiche tecniche o al presente regolamento, pregiudichi la qualita’ del servizio e possa causare danno a persone e cose.
Art. 54 - Recupero di fatture inevase.
1. Al recupero delle somme dovute al Gestore si provvede con le procedure previste dalla Legge.
2. Il recupero di quanto dovuto, nel caso di impossibilità di farlo direttamente nei confronti dell’intestatario del contratto, sarà fatto a carico degli obbligati agli alimenti, ai sensi dell’Art. 433 C.C., secondo le procedure previste dalla Legge.
Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Art. 55 - Disposizioni varie.
1. Il Gestore ha l’obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.
2. Con la firma della domanda di fornitura l’Utente riconosce e accetta il presente Regolamento e si obbliga al rispetto dello stesso.
3. Contestualmente alla stipula del contratto, all’Utente verrà consegnata a richiesta copia del presente Regolamento e della Carta dei Servizi, comunque sempre consultabili sul sito del Gestore e dell’A.Ato6.
4. Per qualsiasi informazione o eventuale reclamo, gli Utenti interessati possono rivolgersi direttamente al Gestore.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
6. Le pratiche non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno regolate dalle disposizioni quivi contenute.
7. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, può essere inoltrata, per posta, per via telefonica o telematica o direttamente presso la sua Sede.
8. I dipendenti del Gestore dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento che nell’espletamento delle loro funzioni dovrà essere sempre ben visibile per gli Utenti.
9. Ogni Utente deve rispettare le norme contenute nel presente Regolamento. Le contravvenzioni a tali norme sono punite con la sanzione pecuniaria stabilita in un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.
10. Per le contravvenzioni si osservano le vigenti disposizioni di Xxxxx.
11. Le contravvenzioni possono essere accertate e contestate dagli agenti di P.S. e dal personale del Gestore al quale sia stata riconosciuta la necessaria qualifica ai sensi di legge.
12. I proventi contravvenzionali di cui al presente Regolamento sono destinati all’A.Ato6 per i fini dalla medesima individuati.
13. L’applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l’eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.
14. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli Utenti e altri soggetti terzi.
15. Per qualsiasi controversia si riconosce competente l’Autorità Giudiziaria di Alessandria. Gli Utenti, agli effetti del presente Regolamento, dovranno eleggere il proprio domicilio legale in Alessandria.
16. Il Gestore si riserva la facoltà di proporre al presente Regolamento le variazioni che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell’interesse pubblico e generale.
17. Ogni variazione al presente Regolamento dovrà essere preventivamente autorizzata con deliberazione dell’A.Ato6.
18. L’Utente è informato sul trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalla. normativa vigente in materia.
19. E’ consentito il mantenimento del contatore esistente fino a quando il Gestore non provvederà alla sua sostituzione.
20. Le operazioni contrattuali di passaggio dalle vecchie gestioni al Gestore del SII sono gratuite per l’Utente.
21. Sono fatti salvi i diritti degli utenti stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
22. L’A.Ato6 è garante nei confronti degli Utenti dell’esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento a carico del Gestore. Gli Uffici dell’A.Ato6 sono costantemente a disposizione degli Utenti per la segnalazione di qualsivoglia malfunzionamento nell’erogazione del Servizio Idrico Integrato.
23. Il presente Regolamento sostituisce le precedenti regolamentazioni vigenti in materia.
INDICE
REGOLAMENTO DI UTENZA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELL’ATO6 ALESSANDRINO 1
SERVIZIO ACQUEDOTTO 2
Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE. 2
Art. 1 - Distribuzione acqua potabile. 2
Art. 2 - Qualità delle acque potabili distribuite. 2
Art. 3 - Punto di consegna. 2
Art. 4 - Erogazione dell’acqua potabile. 2
Art. 5 - Uso dell’acqua potabile. 2
Art. 6 - Divieto di rivendita. 3
Art. 7 - Opere di derivazione. 3
Titolo II - OBBLIGHI PER GLI UTENTI. 4
Art. 8 - Obblighi generali. 4
Art. 9 - Apparecchiature di misura. 4
Art. 10 - Interruzione dell’erogazione. 4
Titolo III - TIPOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE IDRICA. 5
Art. 11 - Tipologie di fornitura. 5
Art. 12 - Forniture per piscine, fontane e altre attività ludiche, ricreative, ecc.. 5
Art. 13 - Casi particolari. 6
Art. 14 - Variazioni delle dotazioni. 6
Art. 15 - Consorzi di Utenti. 6
Art. 16 - Bocche antincendio. 6
Art. 17 - Utenze a bocca tarata. 6
Art. 18 - Prescrizioni per pozzi d’acqua ad uso privato. 7
Art. 19 - Prescrizioni per serbatoi di accumulo ed autoclavi. 7
Art. 20 - Prescrizioni per apparecchiature di trattamento dell’acqua. 7
Titolo IV - CONTRATTI DI UTENZA. 7
Art. 21 - Modalità di accesso alla fornitura. 7
Art. 22 - Deposito cauzionale. 8
Art. 23 - Decorrenza della fornitura. 9
Art. 24 - Allacciamento alla rete idrica. 9
Art. 25 - Lavori di allacciamento. 9
Art. 26 - Contratto per consorzi, condomini, società e in caso di comproprietà. 9
Art. 27 - Diritto di libero accesso del personale del Gestore agli impianti ed apparecchiature costituenti
l’allacciamento. 10
Titolo V - NORME TECNICHE. 10
Art. 28 - Condizioni tecniche per gli allacciamenti. 10
Art. 29 - Impianti idrici e serbatoi. 10
Art. 30 - Impianti a cura dell’Utente. 10
Art. 31 - Prevenzione degli inquinamenti. 11
Art. 32 - Sanzioni. 11
Titolo VI - SUBENTRI, RIATTIVAZIONI, DISDETTE. 11
Art. 33 - Modalità di subentro. 11
Art. 34 - Inquilini. 11
Art. 35 - Riattivazioni. 12
Art. 36 - Disdette. 12
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 13
Titolo VII - ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA. 13
Art. 37 - Obbligatorietà dell’allacciamento. 13
Art. 38 - Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamenti da privati. 13
Art. 39 - Nuovi allacciamenti alla pubblica rete fognaria. 13
Art. 40 - Norme tecniche per l’allacciamento alla pubblica rete fognaria. 13
Titolo VIII - OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. 13
Art. 41 - Obblighi generali. 13
TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 14
Titolo IX - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA. 14
Art. 42 - Componenti del prezzo del servizio. 14
Art. 43 - Tariffe e quota fissa del Servizio Idrico Integrato. 14
Art. 44 - Norma fiscale. 15
Titolo X - MODALITÁ DI FATTURAZIONE. 15
Art. 45 - Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione. 15
Art. 46 - Invio delle fatture. 16
Art. 47 - Casi particolari. 16
Titolo XI - PAGAMENTI. 16
Art. 48 - Modalità di pagamento. 16
Art. 49 - Verifica apparecchiature di misura. 16
Art. 50 - Pagamenti dilazionati. 17
Art. 51 - Casi particolari. 17
Titolo XII - SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO. 17
Art. 52 - Penalità per ritardato pagamento. 17
Art. 53 - Riduzione della fornitura. 17
Art. 54 - Recupero di fatture inevase. 18
Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. 18
Art. 55 - Disposizioni varie. 18