ACCORDO QUADRO
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ACCORDO QUADRO
TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula del presente accordo-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE
DI LIGURIA- IMPERIA LA SPEZIA SAVONA, (di seguito anche "Camera di Commercio"), codice fiscale e partita iva O1704760097, con sede legale in Savona, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00, rappresentata dal Presidente pro tempore, Xxxxxx Xxxx nato ad Imperia il 30.07.1946, autorizzato alla stipula del presente accordo-quadro con delibera della Giunta camerale n. del (qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")
PREMESSO CHE
- il raccordo tra mondo accademico e mondo aziendale è considerato di particolare importanza per azioni mirate allo sviluppo economico e sociale, con specifico riguardo alla qualificazione delle attività formative, di ricerca e di innovazione condotte sia in ambito universitario sia in ambito produttivo;
- tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), che è espressione del sistema universitario nel suo complesso e UNIONCAMERE, che cura e rappresenta il Sistema Camerale nazionale è attivo un Accordo di programma sin dal 1998;
- 1'Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni . pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;
- 1'Ateneo genovese e la Camera di Commercio di Genova hanno già raggiunto numerose e significative intese mirate allo sviluppo del territorio, concordando azioni comuni in ambito formazione e tirocini, ricerca e trasferimento tecnologico, internazionalizzazione, sottoscrivendo nel corso degli anni accordi specifici e convenzioni;
- la Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona con il presente accordo si propone come interlocutore per coordinare le istanze espresse dagli Enti Locali Territoriali e dai soggetti pubblici o privati supportati dal Sistema camerale, per le materie indicate dagli artt. 2 e 3. A questo fine la Camera di Commercio potrà altresì proporre all'Università accordi per promuovere la collaborazione tra l'Ateneo e i sopra indicati enti.
TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 - Oggetto
1. Le Parti intendono avviare un rapporto di proficua collaborazione allo scopo di incrementare anche in termini di efficacia le attività nell'ambito dei settori della formazione, della ricerca, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione.
Art. 3 - Finalità
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a sviluppare e definire, con sìngole intese operative di cui al successivo art. 6, laddove non già formalizzate, modalità e forme di attuazione del presente accordo, in particolare nei seguenti settori:
- formazione, aggiornamento ed orientamento professionale ed imprenditoriale;
- programmi di ricerca finalizzata all'applicazione dei risultati in ambito produttivo;
- diffusione e trasferimento delle tecnologie;
- informazioni, consulenze ed assistenza scientifico tecnologica;
- attività di studio, ricerca e informazione, anche attraverso la messa a disposizione di dati utili ai fini della realizzazione di eventi, progetti, attività di diffusione di conoscenze e competenze comuni;
- collaborazione nello sviluppo di strumenti di supporto e formativi per il sistema delle imprese, volte alla qualificazione del settore turistico;
- collaborazione nello sviluppo di progetti finanziati con fondi della programmazione comunitaria e altre fonti di finanziamento eventualmente individuate.
Art. 4 - Oneri
1. Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati in una.o più apposite intese operative di cui all'art. 6 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 5 - Comitato di Coordinamento e Attività
1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento Paritetico, composto da due rappresentanti designati da ciascuna Parte, i quali definiranno annualmente le linee di azione comuni controllandone periodicamente larealizzazione.
2. Le iniziative di comune interesse saranno individuate all'interno di un quadro organico che, nell'ambito dei settori prioritari di cui all'art. 3 riguarderà:
a) Partnership nel settore della formazione istituzionale (offerta di stage e tirocini, contributi nelle attività di orientamento e di sportello informativo, corsi integrativi);
b) Collaborazione nelle attività di formazione continua e nei master post-laurea;
c) Azioni comuni per facilitare l'introduzione di innovazione tecnologica e di processo, con particolare riguardo alla piccola e media impresa;
d) Promozione di azioni volte ad attivare processi di innovazione con la creazione di nuova imprenditorialità ovvero con forme di aggregazione e collaborazionefra imprese;
e) Promozione di azioni volte a favorire iniziative congiunte per l'internazionalizzazione delle imprese;
f) Contributi o supporto logistico da parte della Camera di Commercio per la realizzazione di convegni scientifici;
g) Docenze e/o testimonianze di rappresentanti camerali in corsi specifici al fine di illustrare strumenti informatici di approccio al sistema produttivo (quali business key, banche dati, telemaco ecc... );
h) Possibilità per la Camera di Commercio di proporre moduli formativi;
i) Individuazione tematiche di interesse e approfondimento per il mondo produttivo al fine di organizzare seminari di aggiornamenti aperti alle imprese;
j) Analisi delle opportunità derivanti dalla programmazione comunitaria ed eventuale supporto allo sviluppo di progetti.
Art. 6 - Intese operative
1. La collaborazione tra Università e la Camera di Commercio, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di apposite intese operative tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Accordo quadro e della normativa vigente.
2. Le intese operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo
1. Il presente Accordo Quadro ha durata quinquennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile, previa verifica del raggiungimento dei risultati previsti, in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
3. Al termine del presente Accordo, nonché delle specifiche intese operative di cui all'art. 6 le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle specifiche intese operative stipulate.
Art. 8 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già esegµito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le singole intese operative già stipulate alla data di estinzione dell'accordo,
salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.
5. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.
Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e della Camera di Commercio coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la rèciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche · congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali a ttività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori .
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle intese operative di cui all'articolo 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientificì collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle intese operative.
Art. 10 - Riservatezza
1. Le Parti SI Impegnano, tramite apposite procedure, ad assicurare la massima diffusione, conoscenza ed applicazione del presente Accordo, nonché la riservatezza nei riguardi di terzi in
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relazione a dati, notizie, informazioni eventualmente trasmesse dalle imprese e dai ricercatori, nonché tra le Parti stesse.
Art. 11 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione. a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro della Camera di Commercio assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in
· materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale universitario,
degli studenti e dei laureati ospitati presso la Carnera di Commercio.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale della Xxxxxxx di Commercio ospitato nei locali dell'Ateneo.
3. Si demanda alle singole intese operative la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e
ss.rnrn.11.
Art. 12 - Coperture assicurative
1. L'Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali della Carnera di Commercio sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. La Carnera di Commercio garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o. collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università .
3. Le Parti si impe gnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica della sostenibilità finanziaria.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle intese operative di cui all'art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.rnm.ii.
Art. 14 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 15 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il le Parti nel corso dell' esecuzione del
presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 16 -Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 7 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis) della legge 241/90.
Università degli Studi di Genova Il Rettore
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Camera di commercio Riviere di Liguria
Il Presidente (Xxxxxx Xxxx)