CONDIZIONI CONTRATTUALI CIG ed eventuale CUP
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Versione 07.04.2022 |
SEZIONE DI ROMA
Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, 0
00000 Xxxx
CONDIZIONI CONTRATTUALI
CIG ed eventuale CUP
VALIDITA’ OFFERTA:
Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni.
GARANZIA DEFINITIVA:
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93.
L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.
PENALI:
In caso di mancato o inesatto o ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale pari al 0,03‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo con un massimo del 10%, secondo i criteri dettagliati nel Capitolato Tecnico.
La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l’ammontare delle penali raggiunge l’importo della garanzia definitiva.
(Nota per la stazione appaltante: la percentuale è da determinare tenuto conto dell'entità delle conseguenze legate al ritardo – art. 113-bis)
TERMINI DI CONSEGNA (per le forniture) / PRESTAZIONE (per i servizi):
La fornitura dovrà essere consegnata/ Il servizio dovrà essere prestato secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato tecnico (o diversa denominazione) franco
INFN - SEZIONE DI ROMA
c/o Università “La Sapienza”
Xxxxxxxx Xxxx Xxxx,0
00000 Xxxx
(eventuale) DURATA:
Il Contratto avrà durata triennale / ……………… con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
AUMENTI / DIMINUZIONI:
L’INFN, ai sensi dell’art 106, commi 1 e 2 del D. lgs. n. 50/2016 e s. m. i. può ammettere variazioni al contratto, in aumento o in diminuzione; nel caso in cui la variazione sia fino alla concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 5, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i l’IMPRESA non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si impegna ad eseguire, mediante atto di sottomissione delle modifiche richieste dal RUP/DEC/DL ed adeguatamente motivate, le prestazioni alle stesse condizioni del contratto principale. Oltre tale limite l’IMPRESA ha facoltà di risolvere il contratto
OPZIONE DI PROROGA (eventuale, ove opportuno)
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’INFN si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga del contratto, se prevista nel bando e nei documenti di gara, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’IMPRESA è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’INFN.
SUBAPPALTO:
L’Impresa potrà subappaltare le prestazioni contrattuali dietro autorizzazione dell’INFN, e in conformità all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., solo se lo avrà dichiarato in sede di offerta.
(Nota bene: dal 1° novembre 2021 le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’art.30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, indicano nei documenti a base dell’affidamento le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che dovranno essere eseguite esclusivamente a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, nel rispetto dell’art 105 co. 2, terzo periodo).
DIVIETO CESSIONE CONTRATTO:
È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE:
L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.
L’Impresa si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’Impresa si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e Collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale INFN. Nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l’INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
L’Impresa si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l’obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento.
SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE:
L’Impresa, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata a cura del RUP ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI:
Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: 92AW8D
Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’adozione di ogni S.A.L. (stato avanzamento lavori/servizi). L’IMPRESA sarà autorizzata per iscritto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che avrà rilasciato il relativo Certificato di Pagamento non oltre 7 (sette) giorni dall’adozione di ogni S.A.L., ad emettere fattura in formato elettronico.
Il pagamento finale (dell’ultimo SAL) o il pagamento in unica soluzione (tipicamente per le forniture di beni), avverrà a seguito dell’esito positivo del collaudo del certificato di regolare esecuzione che sarà effettuata, in accordo a quanto previsto dall’art. 102 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.
Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa.
Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 si applica il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. 622/1972 (art. 1 D.L. 50/2017).
REVISIONE PREZZI ex ART. 106, comma 1, lett. a)
La revisione periodica del prezzo, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, è riferita all'Indice Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La compagnia dovrà chiedere per iscritto la revisione e questa dovrà essere autorizzata dal RUP.
(Nota bene: solo per forniture e servizi a carattere continuativo)
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO:
Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ovvero nel caso in cui …………………. (indicare possibili eventi al verificarsi dei quali l’INFN avrebbe interesse a risolvere il contratto in maniera automatica), l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni.
Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell’INFN al risarcimento di eventuali danni e all’incameramento della garanzia definitiva.
L’INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all’Impresa mediante raccomandata a/r.
In caso di recesso all’Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell’importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
GARANZIA: (Nota per la stazione appaltante: solo per forniture) forniture e per i materiali utilizzati nell’espletamento del servizio )
Per i beni oggetto del contratto, in base agli artt. 1490 e 1495 del c.c., l’appaltatore dovrà fornire idonea garanzia, non inferiore a 12 mesi.
FORO COMPETENTE:
Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personal saranno raccolti e trattati conformemente al regolamento UE 2016/679 e X.Xxx. n.
196/2003 e s.m.i. esclusivamente ai fini del presente procedimento e secondo quanto indicato nell’informativa disponibile presso la seguente pagina web: xxxxx://xxx.xxxx.xx/
Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx
Responsabile della Protezione dei Dati: e-mail: xxx@xxxx.xx
CLAUSOLE SOCIALI
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Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto (va compilato da parte della Stazione appaltante se scatta la clausola sociale)
17. RISERVATEZZA (eventuale, ove opportuno)
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN.
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IstitutoNazionale di FisicaNucleare codicefiscale 84001850589 |
Sezione di Roma dell’INFN–Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxx (Xxxxxx) xxxx://xxx.xxxx0.xxxx.xx PEC: Xxxx@xxx.xxxx.xx |
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