ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT S.TEL.LA.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT X.XXX.XX.
Tra
La Regione Lazio – Direzione Regionale centrale Acquisti, con sede legale in Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, in persona del legale rappresentante dell’Amministrazione Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Padova il 29 dicembre 1979, in qualità di Direttore della Direzione, autorizzato alla stipula del presente Accordo in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 605 del 08 settembre 2020, di seguito anche “Regione Lazio” o “DRCA”;
e
L’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo, con sede legale a Xxxxxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 0, C.F. 91022630676, in persona del legale rappresentante dell’Amministrazione Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Salerno il 16 aprile 1972, in qualità di Direttore dell’Agenzia in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 15 novembre 2021, di seguito anche “Agenzia” o “ARIC”;
VISTI
- l’articolo 13 del DPCM 11 novembre 2014 di istituzione del Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori che, al fine di favorire l’utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei Soggetti Aggregatori, prevede l’adozione di soluzioni e strategie condivise tra le quali anche il riuso delle piattaforme esistenti;
- l’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD) recante “Riuso delle soluzioni e standard aperti” che contempla la possibilità per una Pubblica Amministrazione di riutilizzare gratuitamente programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese di un’altra amministrazione;
- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019 in cui è indicato che “Nello specifico dei sistemi di e-procurement, le amministrazioni che non siano già in possesso di piattaforme telematiche per le negoziazioni, non potranno effettuare investimenti finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme in contrasto con i principi generali e, in particolare, con le regole tecniche emanate da AgiD” e che “Tra le forme ad oggi in uso e che dovranno essere adottate dalle amministrazioni, che non sono nella condizione di raggiungere gli obiettivi nei tempi previsti da sole, sono:
o utilizzo di soluzioni “in riuso”, in alternativa a quelle “sussidiarie”, nei casi in cui se ne sia stata valutata la convenienza;
o utilizzo di servizi infrastrutturali resi disponibili da altre amministrazioni”;
- il Piano triennale per l’informatica 2021-2023 in cui è indicato che “Occorre quindi agire su più livelli e migliorare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di generare ed erogare servizi di qualità attraverso […] il riuso e la condivisione di software e competenze tra le diverse Amministrazioni” ed è individuato tra gli obiettivi per le Pubbliche Amministrazioni “migliorare
le capacità di generare ed erogare servizi digitali” attraverso, tra gli altri, della “Diffusione del modello di riuso di software tra le amministrazioni in attuazione delle Linee Guida AGID sull’acquisizione e il riuso del software per la Pubblica Amministrazione”;
PREMESSO
- che la Regione Lazio si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - X.XXX.XX.” che prevede, in conformità all’articolo 58 del Codice dei Contratti Pubblici, la possibilità di effettuare procedure di gara interamente gestite in modalità telematica;
- che costituisce esigenza di ARIC avere a disposizione – in ottemperanza alle normative sopra richiamate – una piattaforma telematica per l’espletamento delle procedure di acquisto, a favore sia della stessa Agenzia sia delle Aziende Sanitarie del territorio della Regione Abruzzo;
- che ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva
n. 25 del 14 marzo 2020 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016;
- che la Direzione regionale Centrale Acquisti di Regione Lazio e ARIC, in virtù del proprio mandato istituzionale, svolgono funzioni analoghe perseguendo obiettivi comuni volti alla aggregazione della domanda di acquisto regionale, alla razionalizzazione della spesa e alla condivisione delle reciproche esperienze in materia;
- che ARIC con nota prot. n. 54 del 10 gennaio 2022, ha espresso la volontà di adottare in uso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del CAD, la piattaforma di e-procurement X.XXX.XX. i cui codici sorgente sono di proprietà della Regione Lazio e per i quali la Stessa, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna a renderli disponibili;
- che nelle more del perfezionamento dell’eventuale progetto di riuso ARIC ha espresso nella medesima nota la volontà di utilizzare e far utilizzare alle nr. 4 Aziende Sanitarie del territorio della Regione Abruzzo la piattaforma X.XXX.XX. per lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica e per la gestione delle convenzioni/accordi quadro;
- che lo strumento più idoneo per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune è una forma di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, anche in considerazione del fatto che non è prevista, in relazione all’utilizzo, alcuna forma di corrispettivo, ma solo il rimborso delle spese sostenute. Ciò in considerazione del fatto che l’utilizzo immediato della piattaforma X.XXX.XX. da parte di ARIC ha carattere strumentale rispetto alla valutazione del possibile riuso e alla successiva messa a disposizione della stessa a tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale e agli Enti locali del proprio territorio;
- che è interesse della Regione Lazio e di ARIC, di seguito le “Parti”, definire le linee guida di una reciproca collaborazione.
Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, finalizzate all’utilizzo da parte dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza e delle 4 Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo della piattaforma telematica X.XXX.XX.
2. Ai fini del presente accordo si intende che ARIC agisce quale parte anche a favore delle Aziende Sanitarie regionali, quali utilizzatori della piattaforma di e-procurement, ai medesimi termini e condizioni di cui al presente Accordo. ARIC costituisce unico referente responsabile nei confronti della Regione Lazio in ordine alle attività oggetto del presente Accordo e in ordine alla raccolta e organizzazione delle attività provenienti dalle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.
3. In particolare, in forza del presente Accordo, l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza e le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo potranno utilizzare tutti i moduli e tutte le funzionalità della piattaforma X.XXX.XX. attualmente disponibili, ed in particolare:
- Modulo Anagrafiche, per visualizzare, modificare o inserire i dati rilevanti delle anagrafiche presenti in piattaforma;
- Portale informativo e servizi di pubblicità legale per la gestione di tutte le procedure di approvvigionamento e, in particolare, il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza;
- Modulo per la programmazione degli acquisti per ottemperare agli obblighi previsti all’articolo 21 del Codice dei Contratti Pubblici;
- Modulo per la raccolta dei fabbisogni per la raccolta in modo strutturato da parte del Soggetto Aggregatore delle informazioni relative ai fabbisogni a valere sugli strumenti di acquisto centralizzati;
- Modulo per la gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica (procedure ordinarie e non ordinarie, mono-lotto e multi-lotto, Convenzioni e Accordi Quadro);
- Modulo per lo svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato;
- Modulo per l’utilizzo degli strumenti elettronici di negoziazione (Mercato elettronico, Sistema dinamico di acquisizione, Catalogo/Negozio elettronico);
- Modulo per svolgere i controlli sugli Operatori Economici aggiudicatari;
- Modulo per la gestione e il monitoraggio del contratto per la gestione delle varie fasi contrattuali nonché il monitoraggio dei livelli di servizio e della customer satisfaction;
- Modulo per la gestione unificata dell’Albo fornitori per le iniziative di gara pubblicate in piattaforma;
- Modulo di datawarehouse e analytics per il monitoraggio e l’analisi dell’avanzamento delle procedure di gara telematiche, dei contratti centralizzati e dei livelli di servizio erogati.
4. Nel corso della durata del presente Accordo verrà valutata la possibilità di estendere l’utilizzo della piattaforma X.XXX.XX. da parte di ARIC e delle Aziende Sanitarie regionali anche ad altre funzionalità che dovessero essere attivate successivamente alla sottoscrizione dello stesso.
Articolo 2 - Ruoli e responsabilità
1. La Regione Lazio provvede a:
a. consentire la registrazione a X.XXX.XX. degli utenti di ARIC e delle Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario della Regione Abruzzo;
b. rendere accessibili al personale degli Enti di cui sopra iscritti come RUP PDG e Punto Ordinante alla piattaforma X.XXX.XX. le funzionalità rispettivamente per la gestione di gare ad evidenza pubblica in maniera telematica e per l’emissione di ordinativi di fornitura;
c. rendere accessibili ad utenti individuati dalla Regione Lazio le funzionalità per la definizione di listini elettronici per Convenzioni/Accordi Quadro;
d. fornire fino ad un massimo di 20 giornate di formazione sull’utilizzo della piattaforma X.XXX.XX. rivolte agli utenti dell’ARIC stessa e delle Aziende Sanitarie regionali, presso le sedi all’uopo individuate;
e. fornire l’eventuale supporto tecnico ad ARIC, alle Aziende Sanitarie regionali e alle Imprese che partecipano alle iniziative di gara attraverso il servizio di chat ovvero di call center 06/997744 attivo dal lunedì al venerdì ore 9-13, 14-18.
2. L’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza provvede a:
a. utilizzare la piattaforma X.XXX.XX. in conformità con i regolamenti e i manuali presenti sulla stessa piattaforma;
b. promuovere l’utilizzo della piattaforma X.XXX.XX. presso le Aziende Sanitarie regionali;
c. organizzare e coordinare la partecipazione degli utenti alle sessioni di formazione sull’utilizzo della piattaforma X.XXX.XX.
3. Ogni onere e responsabilità relativa alla gestione delle gare, alla stipula ed all’esecuzione delle Convenzioni Quadro e dei contratti è a carico esclusivamente di ARIC e delle Aziende Sanitarie regionali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di pubblicazione, gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
4. Sono a carico di ARIC e delle Aziende Sanitarie regionali anche gli oneri relativi ad eventuali contenziosi connessi all’utilizzo di X.XXX.XX.
5. ARIC e le Aziende Sanitarie regionali utilizzano la piattaforma X.XXX.XX. applicando la normativa vigente in materia di appalti e nei limiti del proprio livello di qualificazione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici.
Articolo 3 - Organizzazione della Collaborazione
1. Il coordinamento dello sviluppo delle attività previste dal presente Accordo è affidato a un referente per ciascuna delle parti:
per la Regione Lazio: della Direzione regionale Centrale Acquisti per ARIC: Xxxxxx Xxxxxxx
2. I referenti si occupano in particolare del coordinamento a livello tecnico della corretta esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, attivando e coinvolgendo le risorse necessarie.
3. Il referente di ARIC funge da collettore di richieste e indicazioni provenienti dagli utenti delle Aziende Sanitarie regionali e può proporre eventuali interventi di manutenzione evolutiva.
Articolo 4 - Esonero di responsabilità
1. La Regione Lazio non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti della piattaforma, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema.
2. Pertanto, la Regione Lazio è tenuta indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte di ARIC e delle Aziende Sanitarie regionali e dei concorrenti alle procedure di gara derivanti dall’utilizzo della piattaforma X.XXX.XX.
3. ARIC si impegna ad inserire nella documentazione di gara che verrà resa disponibile ai concorrenti, e a far inserire alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo negli atti delle rispettive procedure di gara, le predette limitazioni di responsabilità in conformità a quanto previsto nei Regolamenti d’uso vigenti, prevedendone l’espressa accettazione da parte dei concorrenti medesimi.
Articolo 5 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno altresì improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR).
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente accordo è la Regione Lazio.
4. Si rimanda anche a quanto indicato nei Regolamenti per l’utilizzo della piattaforma pubblicati sul portale della Regione Lazio al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx- utili/regolamenti.
Articolo 6 - Rimborso spese
1. ARIC corrisponderà alla Regione Lazio un rimborso spese per l’attivazione e gestione della piattaforma pari a complessivi € 50.000,00, qualsivoglia onere incluso.
2. L’importo verrà corrisposto in due soluzioni, alla fine di ciascuno dei due semestri di durata della collaborazione.
Articolo 7 - Durata
1. Il presente Accordo ha durata di 12 mesi, dalla data di sottoscrizione dello stesso, e potrà essere rinnovato per una durata massima di ulteriori 12 mesi, su espressa richiesta di ARIC.
2. Per tutte le procedure indette in vigenza del presente Accordo verrà comunque garantita la disponibilità della piattaforma sino al loro completamento con l’aggiudicazione.
Roma, il Tortoreto Lido, il
per la Regione Lazio
Direzione Regionale Centrale Acquisti Il Direttore
Xxxxxx Xxxxxxxxx
per ARIC
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza Il Direttore
Xxxxxx Xxxxxxx