SCHEMA DI CONTRATTO DI NOLEGGIO DI DEFIBRILLATORI INDOSSABILI LOTTO N.44
RIFERITO AL LOTTO 44
SCHEMA DI CONTRATTO DI NOLEGGIO DEFIBRILLATORE INDOSSABILE
SCHEMA DI CONTRATTO DI NOLEGGIO DI DEFIBRILLATORI INDOSSABILI LOTTO N.44
TRA
Azienda Sanitaria , (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda), con sede legale in , Via n. , C.F. in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore il Direttore Generale (o suo delegato) , giusti poteri allo stesso conferiti da
con atto n…… del / /
E
La Ditta , con sede legale in
, via n , C.F. e
P. XXX , in persona del legale rappresentante pro-tempore
, giusti poteri allo stesso conferiti da con atto n…… del / / (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");
RUP della fase esecutiva Sig.
Direttore esecuzione contratto Sig.
PREMESSO CHE:
• con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., del / / , in qualità di Soggetto Aggregatore per la Regione Umbria e Centrale
Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 e s.m.i., è stata indetta procedura aperta per l’affidamento di fornitura di defibrillatori impiantabili, pacemaker e dispositivi connessi al loro utilizzo, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria - 52 lotti, per la durata di 48 mesi ed un corrispondente valore di complessivi € 52.760.000,00 iva esclusa, a fronte di un valore annuale complessivo di € 13.190.000,00;
• con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del / / è stata disposta, tra l’altro, la rettifica dell’importo posto a base d’asta per il lotto 44 che pertanto è divenuto, a seguito della rettifica, pari ad € 57.000 annuali, iva esclusa, corrispondenti ad € 228.000,00, iva esclusa, per un periodo di 48 mesi;
• con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del / / è stato aggiudicato il lotto nn44 alla ditta al canone di
noleggio mensile di € , per un importo annuale pari ad
€ , iva esclusa , corrispondente ad € per 48 mesi,
• il Fornitore è risultato aggiudicatario dei lotti N. , N.
• nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché si è provveduto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e smi, come da comunicazione prot. della Prefettura di
OVVERO
• con provvedimento del / / il RUP ha provveduto a richiedere la
documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 alla Prefettura competente, pertanto essendo ormai decorsi 30 giorni, ai sensi dell’art.92 c.3 del D.Lgs. n.159/2011 le Aziende sanitarie possono procedere alla stipula dei contratti, sotto condizione risolutiva in caso di diniego da parte della Prefettura.
TANTO PREMESSO
le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto appresso dettagliato
Articolo 1 – Premesse
Le premesse sono parte integrante del contratto di cui trattasi.
Articolo 2 – Allegati al contratto
Gli allegati materialmente uniti al presente documento (tabella valore aggiudicazione del lotto e quantitativi annui presunti), nonché tutti i documenti cui il presente contratto fa espresso rinvio, facenti parte del fascicolo della procedura di gara, vanno considerati parti integranti e sostanzialmente connesse al contratto, in quanto regolamentanti il noleggio in oggetto.
Parimenti integrano il presente contratto: la Determinazione di indizione (supra) con cui è stato approvato il fascicolo di gara, con specifico riferimento al disciplinare, al capitolato tecnico e al capitolato d’oneri; l’offerta tecnica ed economica presentata dal suindicato fornitore; la Determinazione di aggiudicazione (supra).
Xxxx intendersi altresì espressamente richiamato anche il patto di integrità, sottoscritto dal concorrente in fase di partecipazione alla gara, quale fonte normativa dei rapporti tra le parti.
Articolo 3 - Oggetto del contratto
L’Azienda affida al Fornitore, che accetta, il noleggio dei seguenti prodotti:
lotto N. 44 prodotto DEFIBRILLATORE INDOSSABILE, per quantitativo stimato annuo di defibrillatori indossabili, al costo unitario di € + iva, CIG derivato , valore complessivo annuo + iva, corrispondente ad un valore quadriennale di € iva esclusa.
L’Azienda sanitaria noleggia il dispositivo suddetto (ed i relativi accessori qualora previsti) che sono e rimangono di proprietà del Fornitore.
Il fornitore garantisce che al momento della consegna il dispositivo è nuovo/ricondizionato e si trova in perfetto stato di funzionamento e che lo stesso è periodicamente manutenuto.
Articolo 4- Quantitativi
Le quantità stimate annue di cui all’art.3 precedente, sono puramente indicative e non impegnative, sono stati indicate in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei prodotti è difficilmente quantificabile preventivamente, essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze imprevedibili legate alla natura particolare del tipo di dispositivi, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. I quantitativi di cui sopra non sono vincolanti e non impegnano l’Azienda che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.
Articolo 5 – Durata ed importo del noleggio
Il presente contratto avrà durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dal .
Nell’arco del quadriennio potranno essere attivati singoli ordinativi per richiedere l’attivazione del noleggio di uno o più dispositivi oggetto del lotto n. 44, per una sola mensilità o per più mensilità, purché fino a concorrenza dell’importo massimo previsto per il quadriennio per la singola Azienda Sanitaria (salvo quanto previsto all’art. 106, comma 12, del Codice).
Il valore stimato del presente contratto ammonta ad € + IVA al % annuali,
corrispondenti a € per 48 mesi, oltre IVA .
La durata del noleggio riferita al singolo defibrillatore indossabile è mensile (salvo proroghe, fermo restando quanto indicato al secondo capoverso del presente articolo) e decorre dalla data che sarà concordata tra le parti e risultante da comunicazione scritta tra le parti (pec/email) ovvero nell’ordine stesso. Al termine del periodo concordato il fornitore provvederà al ritiro delle apparecchiature a proprie spese presso l’Azienda sanitaria.
Trova applicazione l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di legge per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Azienda.
Articolo 6 - Esecuzione del contratto e Consegne
Il fornitore per quanto attiene l’esecuzione del presente contratto di noleggio dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto nel capitolato d’oneri.
L’Azienda si obbliga a prendere in consegna il bene di cui sopra e a conservarlo con diligenza, impiegandolo esclusivamente per l’uso cui è destinato, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle indicazioni riportate nel manuale d’uso, fino alla restituzione al fornitore al termine del periodo concordato.
In considerazione del fatto che l’utilizzatore finale del defibrillatore indossabile sarà un paziente dell’Azienda sanitaria, quest’ultima si impegna a fare rispettare anche ai propri pazienti tutte le regole di cura e custodia diligente previste per garantire la integrità del dispositivo, con particolare riferimento a quanto indicato nel capoverso precedente. L’Azienda è altresì responsabile della corretta custodia dello strumento, dei danni causati da un uso improprio, da incuria, rottura e/o guasti accidentali da parte dell’utilizzatore nonché dei danni provocati allo stesso da terzi.
Durante il periodo di noleggio il fornitore si impegna a mettere a disposizione dell’Azienda sanitaria un servizio di manutenzione che potrà prevedere anche la sostituzione del dispositivo qualora necessario.
L’Azienda sanitaria si impegna inoltre a restituire il bene in oggetto di noleggio alla scadenza convenuta.
Il servizio di consegna è da intendersi accessorio rispetto al noleggio oggetto della gara e subordinato alla medesima. L’attività di consegna dei prodotti, sia che si utilizzi la gestione a “conto deposito” che a “singole consegne”, si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Aziende Sanitarie contraenti.
Per quanto relativo alla disciplina del Conto Deposito le parti possono stipulare un apposito e separato contratto (eventuale).
Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di qualunque attrezzatura necessaria per svolgere tale attività in condizioni di sicurezza (ivi compresi eventuali DPI necessari dalle vigenti normative).
In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al fornitore, solo previa autorizzazione dell’Azienda sanitaria che ha inoltrato l’ordine di consegna, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche o superiori, alle condizioni economiche di aggiudicazione. Il fornitore è comunque tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara.
Qualora l’Azienda sanitaria non accordi la sostituzione anche temporanea del prodotto, l’Azienda Sanitaria procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
Il fornitore aggiudicatario dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti. Gli imballi che a giudizio del personale delle Aziende sanitarie presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione a proprie spese.
L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione del noleggio (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, numero di rifermento della Richiesta di consegna, data della Richiesta di consegna, luogo di consegna ed elenco dettagliato del materiale consegnato.
Resta ferma ogni responsabilità a carico del fornitore fino all’effettiva consegna a destinazione del prodotto con presa in carico da parte del Azienda Sanitaria e, specificatamente, all’art.
10.1 nonché, per quanto attiene ai tempi di consegna, l’art. 10.3.
Il prezzo del dispositivo fornito tramite “singole consegne” sarà ridotto in misura pari al 5% del prezzo unitario formulato in sede di offerta economica per ciascun Lotto, e che il fornitore dovrà tenerne conto in sede di fatturazione.
Articolo 7 – garanzia sui prodotti e polizza assicurativa
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, causato a persone e/o beni di terzi o dell’Azienda, intervenuto nell’espletamento delil noleggio o derivante da vizio ovvero da difetto del prodotto fornito ovvero scaturente dall’operato dei propri collaboratori siano esse azioni, omissioni, negligenze o inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura.
Conformemente alle prescrizioni del Codice del Consumo (in particolare artt. 114 e 116) in caso di danno causato da prodotti difettosi è responsabile il produttore. Qualora non sia possibile individuare il produttore, è responsabile il fornitore che ha distribuito commercialmente il prodotto se ha omesso di comunicare al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore o del fornitore.
Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo cui sono destinati. La garanzia è applicata su tutti i beni e i servizi offerti, per difetti di (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui è destinato (art. 1497 c.c.) secondo
quanto previsto dal Codice Civile ovvero mancanza di sicurezza del dispositivo. E’ inoltre obbligatorio che il fornitore fornisca la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di impianto del dispositivo.
Il fornitore garantisce inoltre che i prodotti forniti abbiano al momento della consegna all’Azienda Sanitaria, una validità residua di almeno 2/3 di quella massima prevista.
Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte, in deroga ai termini di cui all’art. 1495 c.c.
Tutti i vizi ei difetti che si manifestassero entro il periodo di garanzia devono essere eliminati ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto già fornito, a spese del Fornitore entro 10 giorni dalla data di denuncia da parte delle Aziende Sanitarie dei difetti o vizi riscontrati.
Nel caso in cui i vizi e difetti si manifestino in misura superiore al 20% del valore delil noleggio (da intendersi con riferimento al valore del contratto per l’intera durata) il fornitore su richiesta dell’Azienda sanitaria dovrà sottoporre a verifica l’intera fornitura al fine di eliminare a proprie spese vizi difetti guasti e malfunzionamenti ovvero sostituire completamente i prodotti difettosi. L'esame, la verifica e l'approvazione da parte delle Aziende Sanitarie sulil noleggio non esonerano in alcun modo il fornitore dalle responsabilità allo stesso imputabili per legge e/o dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, il fornitore resta l’unico responsabile delil noleggio.
Il fornitore sarà direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che possa derivare alle Aziende Sanitarie ed a terzi nell'espletamento delil noleggio o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte. Le Aziende Sanitarie sono pertanto esonerate da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero derivare
al personale dell'Appaltatore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell'esecuzione del contratto, convenendosi che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nell'importo contrattuale. L'Appaltatore risponde pienamente per danni causati a persone o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili al medesimo, al proprio personale a qualsiasi titolo impiegato o ai prodotti forniti e si impegna a manlevare e a tenere indenne le Aziende Sanitarie dai danni e/o dalle azioni che fossero eventualmente intentate o richieste alla stessa per gli stessi fatti.
A fronte degli obblighi di cui sopra il Fornitore è tenuto ad esibire adeguate polizza assicurativa, RCT e polizza assicurativa a garanzia dei prodotti forniti, prima della stipula del contratto con l’Azienda Sanitaria, da allegare al presente contratto quale parte integrante dello stesso (Allegato B). Le polizze assicurative dovranno comportare copertura assicurativa adeguata alla tipologia di dispositivo da garantire e alla quantità annuale di dispositivi da fornire. Le polizze dovranno essere accese con compagnie assicurative presenti nell’elenco ufficiale degli Intermediari Assicurativi gestito dall’IVASS d'assicurazione. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per i danni coperti o non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.
Articolo 8 - Controlli Qualitativi/Quantitativi
I livelli di servizio connessi alil noleggio sono quelli indicati nel corpo del presente Capitolato compreso il Capitolato Tecnico, in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti e a tali livelli si devono conformare i successivi contratti di fornitura.
L’accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti delle singole Aziende sanitarie richiedenti. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto indicato nella richiesta di consegna potrà essere accertata dall’Azienda Sanitaria in un secondo momento e comunque, entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. La firma apposta per
accettazione della merce non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Azienda Sanitaria procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
Le singole Aziende Sanitarie contraenti possono svolgere a loro discrezione controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli previsti dal presente Capitolato tecnico, documenti di gara e a tutti gli allegati presentati in offerta compresa la campionatura in sede di gara, a meno di variazioni autorizzate ai sensi del presente Capitolato. L’accertamento della non conformità potrà comportare il recesso dall’Ordinativo di Fornitura ovvero l’applicazione delle penali contrattualmente previste.
Articolo 9 - Resi per merce non conforme
Sia in caso di gestione delil noleggio in conto deposito che a singole consegne, la merce in qualsiasi modo rifiutata perché non conforme, anche per difformità di etichettatura, difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, salvo i casi di urgenza per i quali la sostituzione deve essere tempestiva (entro 24 ore).
La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. Ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata sarà a carico del Fornitore.
Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Azienda Sanitaria procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
Nel caso di quantità di dispositivi medici superiore a quella ordinata, il Fornitore è tenuto al ritiro dei prodotti in eccedenza, senza alcun addebito, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, in caso di utilizzo della modalità di gestione tramite “conto deposito” ed entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, in caso di utilizzo della modalità di gestione tramite singole consegne.
Nel caso in cui l’Azienda Sanitaria rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente obbligo del fornitore a provvedere all’integrazione dei prodotti entro 5 giorni dalla comunicazione e, in caso di inutile decorso del termine suindicato, si procederà all’applicazione delle penali.
Articolo 10 - Innovazione tecnologica
Qualora il Fornitore aggiudicatario, durante il periodo di durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, potrà proporre la sostituzione dei prodotti aggiudicati, su richiesta delle Aziende, con versioni tecnologicamente migliorative o del tutto innovative, purché soddisfino efficacemente i requisiti essenziali e preferenziali descritti nell’Allegato_A (Capitolato tecnico), senza alcun onere aggiuntivo e non appena disponibili sul mercato.
Nel caso in cui il Fornitore, nel corso del contratto, sostituisca o introduca in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, il medesimo si impegna a fornire quest’ultimo allo stesso prezzo di quello aggiudicato, secondo la disciplina di cui al seguente paragrafo.
Articolo 11 - Variazione dei prodotti in corso di fornitura
Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione della Azienda Sanitaria utilizzatrice della convenzione e della relativa U.O. di Cardiologia, si impegna a immettere nelil noleggio il nuovo prodotto, alle medesime condizioni economiche del prodotto aggiudicato.
Articolo 12 - Affiancamento dei prodotti in corso di fornitura
Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere anche in affiancamenti; in tal caso la Ditta, accanto al prodotto “aggiudicato” che continua comunque a fornire, mette a disposizione dell’Azienda Sanitaria utilizzatrice della convenzione anche un prodotto più aggiornato alle medesime condizioni economiche del prodotto “aggiudicato”.
La scelta tra la sostituzione o l’affiancamento è rimessa alla discrezione della singola Azienda Sanitaria (eventualmente alla U.O. di Cardiologia se indicata in contratto).
Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire alla Azienda Sanitaria utilizzatrice delil noleggio (eventualmente specificando la U.O Cardiologia) una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a:
• caratteristiche tecnologiche,
• dimensioni del device,
• vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione);
• dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione);
• caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione);
• risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati).
Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti:
⮚ inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento
⮚ Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND
⮚ Classe di rischio
⮚ Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...)
⮚ Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica
⮚ Prezzo e condizione di vendita
L’Azienda Sanitaria utilizzatrice della convenzione (U.O. di Cardiologia se indicata in contratto) provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria.
Ai fini di un corretto espletamento dell’istruttoria per l’autorizzazione, l’U.O. di Cardiologia potrà richiedere ulteriore documentazione o informazioni al Fornitore che dovrà provvedere tempestivamente ad evadere la richiesta.
Articolo 13 - Obbligo di tracciabilità dei dispositivi
Con tracciabilità si intende la costante possibilità per il fabbricante/fornitore di rintracciare, per qualsiasi evenienza, i dispositivi che necessitano di un richiamo di sicurezza. La tracciabilità del dispositivo medico è un obbligo contrattuale a carico del fornitore che stipula il contratto con l’Azienda Sanitaria a prescindere dal fatto che sia un fabbricante ovvero un rivenditore. Ai fini della definizione dei rapporti contrattuali con le Aziende Sanitarie il fabbricante ovvero il fornitore NON fabbricante è parimenti responsabile per la creazione e il mantenimento di procedure sistematiche idonee a consentire l’applicazione delle misure correttive necessarie in caso di problemi di sicurezza nell’utilizzo dei dispositivi.
La tracciabilità è resa possibile dalla disponibilità di un identificativo univoco del singolo dispositivo di modo che le Aziende Sanitarie siano messe nelle condizioni di poter facilmente individuare, con certezza, ogni singolo dispositivo in quanto è importante, per le strutture sanitarie, poter conoscere e reperire rapidamente i dispositivi impiegati in tutti i propri processi. Pertanto il fornitore in caso di modifica del codice dei prodotti rispetto a quelli ordinati deve obbligatoriamente darne tempestiva comunicazione all’U.O. Farmacia interessata e prvvedere ad inviare in visione il relativo dispositivo ai fini della corretta identificazione del prodotto.
In questo modo è possibile, per la struttura sanitaria, inserire nel proprio gestionale tutte le informazioni correlate al prodotto.
L’inadempimento del Fornitore in merito all’obbligo di tracciabilità è considerato grave inadempimento contrattuale e in quanto tale comporterà l’attivazione delle penali contrattuali.
Articolo 14 - Vigilanza sugli incidenti/ avvisi di sicurezza/ recall dei prodotti
Al fine di consentire alle Aziende Sanitarie di poter identificare facilmente e univocamente tutti i dispositivi, transitati o meno al loro interno, impiegati per erogare ai propri assistiti le prestazioni richieste, è necessario che il Fornitore, fabbricante o fornitore/grossista, fornisca tempestivamente all’Azienda sanitaria cliente qualsiasi informazione necessaria a garantire la sicurezza nell’uso dei DM da lui prodotti e/o commercializzati non appena venga riscontrata un’anomalia tale da rendere incompatibile il dispositivo rispetto a quanto prescritto nel presente documento, agli allegati alla documentazione di gara e all’offerta tecnico-economica. In particolare il Fornitore è obbligato a:
⮚ Assicurare la tracciabilità dei dispositivi in caso di recall.
⮚ Comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti la sicurezza oltre che agli utilizzatori finali (XX Xxxxxxxxx e UO Cardiologia) anche alle Direzioni Generali Aziendali e al RES del contratto.
⮚ Fornire al personale sanitario la formazione e l’assistenza necessaria a garantire un uso corretto dei dispositivi in riferimento a criteri di efficacia e di appropriatezza, in particolar modo per i dispositivi ad elevata complessità.
Al verificarsi di eventi relativi alla sicurezza l’Azienda Sanitaria potrà attivare a sua discrezione i meccanismi di modifica delle condizioni contrattuali previsti all’art. 106 D.lgs.n. 50/2016 ed attivare azioni di recupero dei costi sostenuti dalla struttura sanitaria a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: costi per monitoraggi aggiuntivi al follow-up, ordinario, costi per sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, costi per somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.).
Qualora, nel corso delil noleggio, si verificassero incidenti con l’utilizzo dei dispositivi forniti, il Fornitore è tenuto all’immediata sostituzione del lotto di appartenenza del dispositivo e alla trasmissione al Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici dell’Azienda sanitaria contraente di copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente capitolato siano sottoposti ad una procedura di “recall”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza alle Aziende sanitarie contraenti attraverso la consegna della seguente documentazione:
a) copia del rapporto finale o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni correttive intraprese;
b) dichiarazione resa dal fornitore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n.
445/2000, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
c) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Le Aziende contraenti procederanno all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall” In caso di esito positivo della verifica, le Aziende provvederanno a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alil noleggio del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, le Aziende provvederanno a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alil noleggio del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere la Convenzione.
In caso di recall, il fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle delle Aziende sanitarie Contraenti, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali sia stato impiantato del materiale oggetto di recall.
In caso di autorizzazione negata, le Aziende sanitarie Contraenti potranno procedere all’acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese e/o maggiori danni sostenuti dalle Aziende sanitarie Contraenti rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’Appaltatore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.
Articolo 15 - Verifiche del noleggio
Il Fornitore, oltre a quanto sopra specificato, è obbligato a:
• consentire alle Aziende Sanitarie appaltanti, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente documento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche;
• dare immediata comunicazione ai referenti individuati, per quanto di propria competenza, di ogni fatto o circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto, comprese eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.
Articolo 16 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e
D.U.V.R.I.
All’attivazione del contratto di fornitura, la Ditta dovrà far adottare al proprio personale od ai propri incaricati che per ragioni inerenti alil noleggio, accedano a qualunque titolo ai luoghi di pertinenza delle Aziende Sanitarie, le misure e cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nonché ogni ulteriore e successiva disposizione normativa adottata anche a specifico scopo di contenimento del rischio di contagio per COVID-19.
Le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima della stipula del contratto ad elaborare specifico DUVRI in collaborazione con il Fornitore, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. Nel contratto saranno indicati i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
Il DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto fra committente ed appaltatore.
Articolo 17 Cessione e subappalto
E’ vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall’art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016. E’ ammessa la cessione dei crediti alle condizioni indicate nel successivo art. 21.
È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 105, del D. Lgs. 50/2016. È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto, senza l'autorizzazione della
Azienda sanitaria contraente, l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato d’oneri.
La cessione del Contratto ed il Subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto della Azienda sanitaria contraente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
La Ditta resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte alla Azienda sanitaria contraente delle forniture subappaltate.
Articolo 18 - Inadempimenti e penalità
Le Aziende Sanitarie contraenti a tutela della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia della puntuale osservanza e conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.
In casi di difformità delil noleggio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione delle penali di seguito previste, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, salvo, per i casi più gravi, la risoluzione di diritto (1453 c.c. o 1456 c.c.).
Le penali saranno eventualmente applicate come segue.
Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o PEC.
Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.
Ritenute le deduzioni non accoglibili ovvero non idonee a giustificare i fatti contestati, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, sono applicate al Fornitore le penali come più avanti indicate.
Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda di non attendere l’esecuzione delil noleggio ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per il noleggio, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.
L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Penali:
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:
• Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna ordinaria dei prodotti (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale fino allo 0,3 per mille (0,3‰)
dell’importo complessivo contrattuale del lotto corrispondente (al netto dell’IVA), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il noleggio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda sanitaria applicherà al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui il noleggio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardo rispetto alle consegne urgenti, si applicherà una penale del due percento (2 %) del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo.
• In caso di fornitura non conforme alla richiesta (art. 13), l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione. In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni ovvero 24 ore per le urgenze) per resi di merce non conforme, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento;
• In caso di consegna di prodotto che già alla consegna riportava una scadenza residua oltre i due terzi (2/3) della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale fino al 10% del valore dell’ordine.
Articolo 19 – Risoluzione e recesso
E’ facoltà dell’Azienda recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura:
- per motivi di pubblico interesse;
- a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 13;
- a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari delil noleggio qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
- in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione delil noleggio.
Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), con incameramento definitivo della cauzione e/o applicazione di una penale equivalente, salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno:
- in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale;
- ove il Fornitore ceda il contratto;
- ove il Fornitore subappalti una parte delil noleggio senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie.
Fermo restando quanto indicato al capoverso precedente e le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli atti di gara, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c. previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora:
- il ritardo, protratto per 10 giorni (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), nella consegna dei prodotti in contratto. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria.
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda ingiustificatamente l’esecuzione del contratto;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell’appalto;
- mancato rispetto del patto di integrità aziendale;
Rimane inteso che gli inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto, da parte dell’Azienda sanitaria contraente, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..
Articolo 20 – Corrispettivi: canone di noleggio
Per l’utilizzo dei dispositivi oggetto del presente contratto le parti convengono che il canone mensile è pari ad € oltre iva, come da offerta del fornitore in sede di gara, da riferirsi al singolo defibrillatore indossabile.
La fatturazione avverrà decorso il termine indicato al successivo art. 21.
I prezzi offerti in gara dal concorrente, così come dallo stesso indicati nell indicati nell’Offerta Economica rimangono vincolanti per tutta la durata del presente contratto di noleggio e sono riferiti al canone mensile di noleggio di un singolo defibrillatore indossabile (valore unitario) nonché al canone di noleggio suindicato moltiplicato per il fabbisogno stimato annuale riferito a tali dispositivi. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’Azienda sanitaria a titolo di canone di noleggio sono esclusivamente quelli indicati nell’Offerta Economica.
Il canone noleggio è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutto il periodo di efficacia dell’appalto, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016.
Il Fornitore, nel caso le Aziende avessero necessità di approvvigionarsi occasionalmente di prodotti analoghi a quelli del lotto o dei lotti aggiudicati, non ricompresi nell’elenco dei lotti in gara allegato, sarà tenuto a praticare, per tali forniture, i prezzi risultanti dall’applicazione, sulle quotazioni del listino presentato unitamente all’offerta economica, dello sconto indicato nell’offerta medesima (almeno pari a quello praticato per il lotto di riferimento), valido ed invariato per tutta la durata del contratto .
Nel caso in cui, in corso di contratto, il Fornitore sostituisca o introduca in commercio prodotti innovativi rispetto a quelli aggiudicati, il fornitore, acquisito il parere favorevole dell’Azienda, sarà tenuto a fornire questi ultimi in luogo di quelli aggiudicati al prezzo offerto in gara, ovvero con riduzione proporzionale di prezzo, nel caso in cui i nuovi prodotti dovessero presentare un prezzo di listino inferiore.
Resta tuttavia inteso che, il prezzo del dispositivo fornito tramite “singole consegne” sarà ridotto in misura pari al 5% del prezzo unitario formulato in sede di offerta economica per ciascun Lotto, e che il fornitore dovrà conseguentemente tenerne conto in sede di fatturazione.
Articolo 21 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura, secondo i termini di pagamento specificatamente previsti dalla normativa vigente per le Aziende del SSN.
E’ fatto divieto al fornitore, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende, interrompere le prestazioni previste nel contratto.
Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, in particolare: il numero d’ordine e il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce nonchè il codice CIG derivato.
La fatturazione avverrà da parte del fornitore nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente. Per quanto riguarda i prodotti “in conto vendita” la fatturazione avverrà a seguito della relativa consegna della merce non contestata. Per la merce “in conto deposito” la fatturazione da parte del fornitore avverrà solo dopo che l’Azienda sanitaria avrà comunicato a quest’ultimo, nelle modalità sopra indicate (paragrafo 10.3.1), l’utilizzo effettivo del prodotto.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate alle Aziende Sanitarie, in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture, della verifica di conformità delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi, nonché della regolarità contributiva del Fornitore (DURC).
Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie per vizio o difformità di quanto oggetto delil noleggio rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento concordati
restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Azienda, della notizia dell’eventuale inadempimento del subappaltatore a tali obblighi.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul seguente conto corrente, intestato al Fornitore codice IBAN .
Il Fornitore si impegna affinchè il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i.. A tal fine il Fornitore comunica le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti.
Nome
cognome
C.F data di nascita comunicarlo con l’emissione della prima fattura.
ovvero si impegna a
Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il noleggio e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il
Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dalla Stazione appaltante.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
Articolo 22 – Cauzione
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto relativamente alil noleggio in oggetto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa n. , del valore di € , pari al % del valore contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016.
Articolo 23 - Foro competente
Eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno di competenza del Foro di Perugia. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 24 - Elezione di domicilio
Per gli effetti giuridici derivanti dal presente contratto, il fornitore e l’Azienda Sanitaria eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale.
Articolo 25 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale
Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda per legge.
Xxxxx, letto, confermato e sottoscritto:
Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria (o suo delegato)
* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.
il Fornitore (o suo procuratore)
* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i..