ACCORDO
Autorizzazione Unica Impianto Geotermico “Poggio Montone”
Documento di ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni derivanti dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da ottemperare in fase di Autorizzazione Unica
Allegato 1
Accordo e Piano di Indagini Archeologiche Preventive
Prot. n. 8876 Pos. 34.31.07 Siena, 9 aprile 2019
ACCORDO
Concernente le attività di VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO e le forme di DIVULGAZIONE DELLE INDAGINI nell’ambito del
progetto denominato
Impianto Geotermico “Poggio Montone” (di seguito il “Progetto”) Ricadente nei comuni di PIANCASTAGNAIO (SI) E SANTA FIORA (GR)
Tra
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI-SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E
AREZZO con sede in Siena, via di Città 138/140, rappresentata dal Soprintendente xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx (di seguito “Soprintendenza”)
e
SORGENIA GEOTHERMAL S.r.l., con sede in xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Codice Fiscale e P.IVA n. 06276090963, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., qui rappresentata dall’Xxx.
Xxxxxxx Xxxx, munito di idonei poteri in qualità di Amministratore Unico (di seguito “Sorgenia”)
D’ora in avanti disgiuntamente tra loro come la “Parte” e congiuntamente tra loro come le “Parti”
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) e in particolare l’articolo 28, comma 4, che prevede misure cautelari e preventive a tutela del patrimonio archeologico;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito “Codice Contratti Pubblici”) e in particolare gli articoli 95 e 96 relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico in materia di lavori pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UF e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito “Nuovo Codice Appalti”) e in particolare l’articolo 25 relativo alla verifica preventiva dell’interesse archeologico in materia di lavori pubblici;
VISTO che l’articolo 25, comma 14 del Nuovo Codice Appalti prevede che il Soprintendente competente del territorio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’Amministrazione Appaltante stipulino un apposito accordo al fine di disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione in relazione alle attività di archeologia preventiva, nonché per regolamentare le forme di documentazione e divulgazione dei risultati delle indagini;
VISTA la circolare n.10/2012 della Direzione per e Antichità recante indicazioni operative in merito alle procedure di archeologia preventiva;
VISTA la circolare n.1/2016 della Direzione Generale per le Antichità “Disciplina del procedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e dagli articoli 95 e
96 del D.Lgs. 14 aprile 2006 n. 163, per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico”;
VISTO il DM del 23/01/2016 “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208” a seguito del quale è stata modificata l’articolazione degli uffici delle Soprintendenze;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni n. 33658 del 20/12/2018 della Soprintendenza. Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Principi generali
Le Parti si impegnano, nel rispetto delle disposizioni di legge e nell’ambito delle proprie funzioni, a sostenere e sviluppare in un rapporto di leale collaborazione le attività e iniziative di seguito descritte. A tal fine la Soprintendenza e Sorgenia nominano un proprio responsabile.
Articolo 2 – Definizione e aree degli interventi
Le Parti concordano, in esito agli opportuni approfondimenti, le aree nelle quali effettuare gli interventi, le modalità e le tempistiche che sono stabilite tramite il Piano di Indagini Archeologiche Preventive (cfr Allegato 1 – trasmesso con nota prot. GEO/SVIN/ADM/2019/0001 del 6/03/2019 e nota prot. GEO/SVIN/ADM/2019/0002 del 22/03/2019), che si intende contestualmente approvato dalla Soprintendenza con la sottoscrizione del presente accordo.
Resta fermo che il Piano di Indagini Archeologiche Preventive deve tenere in espressa considerazione le esigenze tecniche ed operative inerenti alla realizzazione dell’impianto Geotermico Poggio Montone.
Articolo 3 – Durata degli interventi
Gli interventi di cui all’art.2 dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
In ogni caso la durata degli interventi deve coordinarsi con le esigenze tecniche e operative rappresentate da Sorgenia all’interno del Piano di Indagini Archeologiche Preventive di cui all’articolo 2.
Articolo 4 – Documentazione
La documentazione completa relativa agli interventi di cui all’articolo 2 sarà consegnata da Sorgenia entro 3 (tre) mesi dal termine degli interventi, per consentire l’elaborazione da parte del direttore scientifico della Soprintendenza della relazione archeologica definitiva di cui all’art 7 dell’accordo.
La documentazione degli interventi dovrà essere redatta sulla base degli standard catalografici ICCD utilizzando le schede in uso presso la Soprintendenza.
Gli elaborati forniti dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:
Testi e schede di Unità Stratigrafica e diagramma stratigrafico (Matrix): su supporto cartaceo ed elettronico, in formati aperti o comuni: .odt, .rtf., .doc; eventuali tabelle in formato .ods o .xls.
Documentazione di rilievo grafico: su supporto cartaceo (rilievi di base in scala 1:100 per posizionamento e georiferimento sulla cartografia di progetto; rilievi di dettaglio in scala 1:20, eventualmente in scala più grande per casi particolari, da concordare) ed elettronico (elaborazioni
da CAD in doppio formato .dwg e .dxf, file GIS: shapefile su proiezione specificata UTM32-ED50 e UTM-WGS84);
Documentazione grafica di materiali mobili e fotografie con compilazione Modelli MINP1 e MINP2 (SIGECWeb): su supporto cartaceo ed elettronico; immagini raster con risoluzione ad almeno 300 dpi per fotografie e ad almeno 600 dpi per disegni al tratto destinati alla pubblicazione, in formato .tif o .jpg; immagini vector in formato .svg o .eps.
Rilievi, piante, fotografie, tavole, tabelle etc. devono essere numerate progressivamente, in gruppi tra loro distinti e corredate di un indice generale con didascalia per ciascun numero.
I soggetti incaricati saranno tenuti ad inviare settimanalmente con modalità da concordare, agli uffici periferici del MIBAC un sintetico report riguardante l’avanzamento delle attività.
Articolo 5 – Direzione degli interventi
Per gli interventi indicati all’articolo 2 Sorgenia assicura, nel rispetto della normativa vigente in materia, il necessario supporto da parte del personale incaricato, mentre il funzionario incaricato della Soprintendenza è responsabile della direzione scientifica delle indagini anche in relazione ai successivi eventuali interventi di tutela e valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti.
Le Parti stabiliscono che il Direttore dei Lavori ed il funzionario incaricato dalla Soprintendenza debbano collaborare – ognuno nelle proprie rispettive aree di competenza – al fine di assicurare la migliore e più celere finalizzazione del Piano di Archeologia Preventiva.
Articolo 6 –Esecuzione degli interventi e oneri economici
Gli interventi di cui all’art. 2, posti in essere da soggetti dotati dei necessari requisiti di legge, sono posti totalmente a carico di Sorgenia senza alcun onere per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il responsabile tecnico degli interventi di cui all’art.2 deve essere un soggetto in possesso dei titoli previsti dal DM 20 marzo 2009, n.60 e cioè un diploma di laurea e diploma di specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia, o titolo di studio estero equipollente.
Articolo 7 – Esiti degli interventi
Gli interventi di cui all’articolo 2 si concludono con la relazione archeologica definitiva, elaborata dal direttore scientifico della Soprintendenza, sulla base della documentazione presentata da Xxxxxxxx, secondo le modalità di cui all’articolo 4. Tale relazione è trasmessa a Sorgenia entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla consegna da parte di Sorgenia della documentazione di cui all’art.4.
La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito e può portare ai seguenti esiti:
• • Caso a) contesti in cui le indagini di archeologia preventiva esauriscono l’esigenza di tutela e si considera chiusa con esito negativo la procedura e accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori.
• • Caso b) contesti che non evidenzino reperti leggibili come complesso strutturale unitario per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento. In tal caso le Parti, di comune accordo, prevedranno con atto separato da redigersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla trasmissione da parte della Soprintendenza della relazione archeologica definitiva a Sorgenia, gli oneri e le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente adottabili ai sensi del Codice relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
• • Caso c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito. Le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e la Soprintendenza avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del Codice.
Xxxxx restando gli obblighi di legge e compatibilmente con le necessità di tutela, le Parti si impegnano a:
1. concordare le eventuali azioni di protezione da mettere in atto nell’ambito del Progetto;
2. trovare adeguate soluzioni tecniche che non comportino dilazione dei termini del progetto esecutivo e interruzione dei cantieri;
3. assicurare la rapida prosecuzione dei lavori.
Articolo 8 – Monitoraggio dei lavori in corso d’opera
Fatto salvo il caso a) indicato al precedente articolo 7 del presente accordo, la Soprintendenza, previo motivato parere scritto, potrà ascrivere il Progetto alla sorveglianza dei lavori di scavo in corso d’opera. Le modalità ed i relativi costi della eventuale sorveglianza dei lavori di scavo in corso d’opera verranno concordati tra le Parti con atto separato.
I soggetti incaricati delle attività di sorveglianza di cui al presente articolo devono essere in possesso di laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Archeologia, o di titolo estero considerato equipollente e diploma Scuola di Specializzazione in Archeologia o Dottorato di ricerca in Archeologia.
I curricula dei soggetti incaricati saranno preventivamente trasmessi alla Soprintendenza, che potrà così verificare il possesso dei requisiti di cui sopra.
Articolo 9 – Conservazione dei reperti
Le Parti si adopereranno per ricercare la miglior soluzione possibile per il ricovero temporaneo, per un periodo massimo pari alla durata dei lavori, degli eventuali reperti rinvenuti in locali idonei per conservazione e sicurezza e accessibili al Personale della Soprintendenza e ai soggetti incaricati delle suddette attività e della schedatura dei reperti.
Articolo 10 – Scoperta fortuita
Qualora si sia proceduto alla esecuzione di tutte le fasi previste dall’articolo 2 e si dovesse comunque verificare il caso di un rinvenimento fortuito successivo al nulla osta ai lavori di progetto, fermo restando il disposto degli articoli 90 e ss. del Codice e in particolar modo l’obbligo di denuncia e di conservazione, le Parti si impegnano a concordare le modalità ed i tempi di svolgimento dei necessari interventi di ricerca e tutela.
Articolo 11 – Divulgazione dei risultati delle indagini
Ogni diffusione di notizie agli organi di informazione sotto il profilo della cronaca (comunicati stampa, conferenze stampa, servizi informativi sul cantiere) è fornita congiuntamente dalla Soprintendenza e dall’Amministrazione responsabile del Progetto.
Articolo 12 – Obbligo di riservatezza
Le Parti si impegnano reciprocamente all’osservanza della riservatezza su notizie, dati, informazioni di cui vengano a conoscenza o che siano comunicati in ragione del presente accordo.
Qualsiasi informazione e notizia relativa ad una Parte di cui, verrà a conoscenza l’altra Parte, dovrà da questa essere trattata con la massima confidenzialità e non potrà essere rivelata a terzi senza il consenso scritto dell’altra Parte, né essere utilizzata in qualsiasi modo.
In caso di inosservanza delle disposizioni indicate nel presente articolo, la Parte inadempiente sarà tenuta ad indennizzare l’altra Parte degli eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza dei predetti obblighi.
Articolo 13 – Legge applicabile e Foro competente
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia inerente l’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Siena, 9 Aprile 2019
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Soprintendente ad interim
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO e AREZZO
Milano, 9 aprile 2019
Xxx. Xxxxxxx Xxxx Amministratore Unico SORGENIA GEOTHERMAL SRL
ALLEGATO 1
Dell’ ACCORDO
Concernente le attività di VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO e le forme di DIVULGAZIONE DELLE INDAGINI nell’ambito del progetto denominato
Impianto Geotermico “Poggio Montone” (di seguito il “Progetto”) Ricadente nei comuni di PIANCASTAGNAIO (SI) E SANTA FIORA (GR)
PIANO DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE
Valutazione di Impatto
Ambientale Impianto Geotermico “Poggio Montone”
Documentazione progettuale elaborata a seguito della seduta della Conferenza di Servizi
del 27 dicembre 2018
Piano di Indagini Archeologiche Preventive
INDICE
ATS srl - Archeo Tech & Survey
Servizi tecnologici per i Beni Culturali e Paesistici
1. Introduzione
2. Progetto
3. Piano di Indagini Archeologiche Preventive
a. Indagine geofisica: Magnetometria
b. Xxxxxxxx Xxxxx
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Via X. Xxxxx, 192/c – 53104 Monteroni d’Arbia (SI) - P.I. 01253420523 xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx Tel. x00 0000000000
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Servizi tecnologici per i Beni Culturali e Paesistici
1. Introduzione
La presente relazione è redatta per la presentazione del “Piano di Indagini Archeologiche Preventive” utile a mitigare il rischio archeologico nella realizzazione del Progetto dell‘impianto geotermico “Poggio Montone” nei comuni di Santa Fiora (GR) e Piancastagnaio (SI).
Nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto in oggetto, è stata realizzata la Relazione di Verifica preventiva dell’interesse archeologico redatta da ATS S.r.l. su incarico di Sorgenia Geothermal S.r.l.. L’indagine ha messo in evidenza un rischio archeologico medio, dovuto principalmente alla scarsa o assente visibilità sia nelle aree incolte che boscate. Queste ultime inoltre, attraverso lo studio delle foto aeree storiche, sono risultate di recente formazione e nelle immagini del 1954 risultano ad uso seminativo.
A seguito della trasmissione di tale valutazione, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Arezzo e Grosseto ha formulato in data 20 dicembre 2018 con prot. 33658 il parere favorevole di VIA con prescrizioni, poi ripreso nel parere n. 191/2018 della seduta del 27 dicembre 2018 del Nucleo Regionale di VIA, dove si cita:
“entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT della presente pronuncia il Proponente deve trasmettere alla competente Soprintendenza un Piano di Indagini Archeologiche preventive in relazione alle aree di rischio. Le indagini, da effettuarsi sotto la Direzione scientifica della SABAP-SI, si dovranno concentrare nelle zone dei pozzi di produzione e, a campione, lungo l’intero tratto di elettrodotti interrati.”
2. Progetto
L’impianto geotermoelettrico Poggio Montone è finalizzato alla coltivazione delle risorse scoperte attraverso l’impiego di tecnologie avanzate, tali da garantire i più elevati standard ambientali mediante la totale reiniezione dei fluidi, ivi inclusi i gas naturalmente presenti, nelle formazioni geologiche di provenienza.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto binario con tecnologia ORC, la perforazione di 4 pozzi di produzione da realizzare in una postazione di produzione (denominata PM1) e di 6 pozzi di reiniezione da realizzare in due postazioni di reiniezione (PM3 e PM4), per un totale di 10 pozzi.
Inoltre, il progetto prevede l’eventuale realizzazione di una postazione di produzione (PM5) ed una postazione di reiniezione (PM2) “di riserva” e le relative opere connesse, il cui scopo è quello di garantire la fattibilità del progetto anche nella improbabile situazione per la quale le postazioni ed i relativi pozzi previsti non risultino sufficienti ad una coltivazione sostenibile dal punto di vista tecnico- economico delle risorse geotermiche ivi presenti.
Dallla postazione di produzione PM1, il fluido geotermico verrà inviato alla centrale ORC attraverso
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apposite tubazioni in acciaio a carbonio. Tali tubazioni, data la vicinanza tra la postazione PM1 e la centrale, correranno fuori terra e poggiate su supporto ancorati al terreno.
Il fluido geotermico (incluso il gas), una volta raffreddatosi in seguito allo scambio termico con il fluido organico dell’impianto ORC, verrà completamente reiniettato nel serbatoio geotermico di provenienza, attraverso i pozzi reiniettivi (ubicati nelle postazioni PM3 e PM4). Le due tubazioni per la reiniezione della fase liquida e aeriforme del fluido i saranno in acciaio al carbonio e preisolate, e saranno installate interrate per tutto il percorso interessato.
I dati quantitativi sono di seguito elencati:
• Area PM1 = 10600 mq ca
• Area PM2 = 8900 mq ca, lunghezza della relativa strada di accesso di nuova realizzazione = 300 m ca
• Area PM3 = 8900 mq ca, lunghezza della relativa strada di accesso di nuova realizzazione = 450 m
• Area PM4 = 9250 mq ca, lunghezza della relativa strada di accesso di nuova realizzazione = 500 m
• Area PM5 = 8800 mq ca
• Area centrale = 13890 mq ca, lunghezza della relativa strada di accesso = 650 m
• Area Stazione Elettrica = 6000 mq ca, lunghezza della relativa strada di accesso = 250 m
• Lunghezza del condotto interrato = 3500 m ca
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Figura 1: Inquadramento delle opere del progetto geotermico “Poggio Montone” su XXX
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3. Piano di Indagini Archeologiche Preventive
Il Piano di Indagini Archeologiche Preventive che si intende presentare prevede l’uso di metodologie diagnostiche proprie della ricerca archeologica e contemplate nella legislazione in materia di tutela archeologica preventiva (dall'art. 25 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016).
La strategia di intervento che si intende adottare si basa sull’alternanza di indagini geofisiche e rilievi Lidar, in modo da ottenere un’indagine multidisciplinare il più possibile esaustiva nell’attenuazione del rischio archeologico.
3a Indagine geofisica: Magnetometria
Le indagini geofisiche applicate alla ricerca archeologica sono sempre più di frequente impiegate sia per analisi intra-site, in quei contesti archeologici precedentemente individuati da altre metodologie di ricerca, che per indagini estensive o di verifica del potenziale archeologico1. L’utilizzo della geofisica, rapido e relativamente economico, permette la conoscenza del deposito sommerso attraverso dati planimetrici, sulla profondità dell’interro ecc.
Tra le varie tecnologie geofisiche quella che proponiamo e che ci sembra più indicata nello studio del contesto in oggetto, è la magnetometria. Questo è dovuto al fatto che il metodo magnetometrico consente di raggiungere un giusto accordo tra l’acquisizione dati, rapida ed effettuata con uno strumento altamente sensibile, velocità di elaborazione dati, precisione e intuitività nella rappresentazione cartografica e ottima scala di dettaglio nella risoluzione del dato spaziale2.
Lo strumento utilizzato è un magnetometro fluxgate Xxxxxxxx, interfacciato in tempo reale con un sistema GPS, che durante l’acquisizione dati necessita del lavoro sul campo di un solo operatore che, in condizioni ottimali, può effettuare misurazioni fino a 2 ettari giornalieri. Questo strumento è caratterizzato da un’elevata sensibilità (0,01nt) e da un’ottima scala di dettaglio nella risoluzione del dato spaziale (50 cm sull’asse X, in modo continuo ogni 10 cm sull’asse Y).
L’indagine magnetometrica sarà realizzata sulle aree delle postazioni PM3 e PM4 e relative strade di accesso, e sui tratti del percorso delle tubazioni interrate lasciati incolti e liberi da bosco (fig. 2). L’acquisizione verrà realizzata in modo sistematico su tutta la superficie dell’area di intervento. I dati processati ed elaborati costituiranno una base dettagliata per la lettura del deposito del sottosuolo.
1 Si vedano a tal proposito XXXXXXXXXX, 2009; CAMPANA, 2018.
2 MATH-VEQUE, 2003, pp.241-251.
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Servizi tecnologici per i Beni Culturali e Paesistici
Fig. 2 –In verde le aree in cui si intende realizzare l’indagine magnetometrica; in azzurro l’indagine Lidar.
3b Xxxxxxx Xxxxx
Le attività di telerilevamento tramite sistema Lidar sono divenute sempre più diffuse e frequenti in quanto mettono a disposizione degli specialisti dati digitali sulla conformazione e l'assetto del territorio estremamente importanti per le attività di analisi del paesaggio. L’intervento che proponiamo è finalizzato alla produzione di un modello digitale del terreno (DEM) utilizzabile per l’individuazione di tracce archeologiche nella micromorfologia del territorio. I dati verranno accuratamente elaborati per rimuovere gli elementi antropici moderni e la vegetazione. Il modello digitale risultante (DTM) permetterà un’accurata interpretazione del dato tramite tecniche di shading, esagerazione della verticale e simulazioni finalizzate all’individuazione di depositi archeologici e valutazione del rischio. Il dato ottenuto con l’analisi potrà essere integrato con gli altri metodi di telerilevamento, e costituirà un importante fonte di informazione per l’analisi integrata del paesaggio.
Il sistema che proponiamo prevede l’acquisizione del dato tramite l’utilizzo di un multirotore dotato di Laser scanner Xxxxxx miniVUX-1 e IMU APX-20. Questo sistema consente di avere una densità media dei punti di ca. 150 pt/m² con una precisione di +/- 3 cm sia in quota che in planimetria. Per garantire e migliorare la precisione del rilievo è inoltre prevista la battitura di un numero utile di target artificiali a terra misurati tramite RTK-GNSS.
L’indagine lidar verrà realizzata su tutte le aree boscate legate al tratto delle tubazioni di reiniezione interrate con un buffer di 50 m su entrambi i lati della tubazione. Verranno inoltre rilevate
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interamente le aree della centrale, della stazione elettrica e della postazione PM1, e la strada di nuova realizzazione che consentirà l’accesso alla centrale e alla stazione elettrica. (fig.3)
Si ricorda che la postazione di reiniezione PM2 e quella di produzione PM5 sono da considerarsi “di riserva” e verranno realizzate soltanto nel caso in cui le postazioni principali ed i relativi pozzi previsti non risultino sufficienti ad una coltivazione sostenibile dal punto di vista tecnico-economico delle risorse geotermiche ivi presenti. Premesso ciò si propone di effettuare le indagini archeologiche preventive nelle aree delle postazioni di riserva solo in caso di realizzazione delle stesse.
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Fig. 3. – Piano di archeologia preventiva
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