PINACOTECA DI BRERA
MIC|MIC_PIN-BR_UO5|01/12/2022|0001181-P| [22.10.01/19/2021]
PINACOTECA DI BRERA
N. REPERTORIO
OGGETTO: Sostituzione 5 caloriferi con nuovo impianto a 4 caloriferi
TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 1 CIG ZA03858595
CAP. 1.1.3.145
IPA: E5J3O7;
IMPORTO: EURO 9.762,20 + IVA al 10%
Visto il DPR 97/2003; Vista la Legge n. 120/2020; Visto il D. L.vo 42/2004;
Vista la copertura della spesa nella voce prevista dal bilancio della Pinacoteca di Brera per l’anno 2022; Visto il preventivo prot. n° U05/26/10/2022/0001024-A, valutato come congruo e adeguato;
Vista la Determina a contrarre prot. n° Id: 68255685 MIC|MIC_PIN-BR_UO5|22/11/2022|0001126-P;
Considerato che per garantire ottimali condizioni di conservazione ambientale degli spazi interessati, dei beni culturali librari detenuti e degli stessi spazi quali ambienti di lavoro in relazione alle Sale bibliotecarie “Xxxxx Xxxxxx” e “Gerli” è necessario sostituire l’attuale impianto di riscaldamento, non operativo con nuovi radiatori termici;
Considerato, inoltre, che “Mondoclima srl” dichiara e garantisce di svolgere l’attività di cui al presente contratto con gestione a proprio rischio e con organizzazione autonoma del lavoro, nonché di possedere adeguati mezzi materiali e finanziari e le conoscenze tecniche ed organizzative necessarie in relazione alle esigenze dell’attività oggetto del presente contratto, come di seguito definita e specificata
TRA
Pinacoteca di Brera (C.F. 97725670158), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 00 in persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxx X. Xxxxxxxxx
(di seguito anche «la Committente»)
e
Mondoclima srl, Xxx X.xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX), C.F. e P.I.: 03283760167, R.E.A. 365309, nella persona del legale rappresentante (di seguito anche «il prestatore d’opera»)
(entrambi, di seguito anche «Le Parti») SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO
1. Premesse
1.1 Le premesse fanno parte del presente accordo.
2. Oggetto
Oggetto del presente contratto è lo svolgimento delle seguenti attività (in seguito, “l’attività”):
a) Smantellamento dei n° 4 caloriferi attualmente presenti nell’Archivio al primo piano della Biblioteca Nazionale Braidense;
b) Installazione di un nuovo impianto a cinque caloriferi con radiatori in acciaio a piastra e massima pressione a 10 bar e con potenza fino a 0,500 KW, e relative tubazioni coibentate con elastometro espanso come da preventivo approvato che è parte integrante del presente contratto
Si ritiene l’intervento di cui alla presente determina quale ricomprendibile nella previsione dell’art.3 co. 1, lettera c) del dpr 380/2001nel suo riferimento inclusivo in merito all’“inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso”all’interno di una logica di “risanamento conservativo” degli spazi; come previsto per l’Iva agevolata del 10%
3. Luogo di esecuzione
3.1 Il Servizio affidato al prestatore d’opera, verrà da questi eseguito presso la sede del prestatore d’opera stesso, secondo gli orari di apertura previsti per il personale. Il prestatore d’opera dichiara di aver concordato con la parte committente le modalità realizzative come da preventivo approvato e si atterrà alle indicazioni di controllo e coordinamento impartite dalla Direzione della Biblioteca Braidense che indica nell’arch. Xxxxxxxxxx il professionista di riferimento per la normativa sulla sicurezza. Il prestatore indica il Sig. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx quale referente tecnico che seguirà i lavori e i flussi informativi con il committente per Mondoclima srl.
4. Durata e recesso
4.1 Il presente contratto ha validità dal 1/12/2022 al 31/01/2023 quale termine essenziale e improrogabile;
4.2 Il recesso è disciplinato dall’art. 2237 cod. civ.
5. Obbligazioni dell’Appaltatore
Modalità di esecuzione
5.1 Il prestatore d’opera si obbliga a svolgere l’attività secondo le istruzioni e le direttive comunicate dalla Committente e secondo il seguente cronoprogramma:
a) attività di dis-installazione vecchi caloriferi b) attività di installazione nuovi caloriferi c) controllo funzionalità dei nuovi caloriferi con prove congiunte di funzionamento alla presenza del personale dell’Ufficio Tecnico della Pinacoteca di Brera-Biblioteca Nazionale Braidense
5.2 Il prestatore d’opera si impegna a svolgere l’attività, con organizzazione a proprio carico dei mezzi materiali e strumentali necessari, indicando preventivamente i nominativi del personale utilizzato.
Personale
5.3 È fatto divieto al prestatore d’opera di cedere o di subappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione dell’attività che costituisce oggetto del presente contratto. La violazione anche parziale del presente obbligo comporterà l’applicazione della clausola 8 del presente contratto.
Garanzia
5.5 Le spese sostenute dal prestatore d’opera per l’esecuzione dell’attività oggetto del presente contratto, saranno a carico dello stesso e non potranno in nessun caso essere imputate e/o richieste alla Committente, stante il carattere di totale autonomia di organizzazione dell’attività svolta dal prestatore d’opera per la Committente.
5.6 Il prestatore d’opera assume ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose che potrebbero derivare dal fatto imputabile allo stesso o ai suoi collaboratori ivi inclusa la responsabilità per furti e/o mancanze di beni e/o prodotti di proprietà della Committente che risultino inequivocabilmente riconducibili alla responsabilità, all’opera o alla negligenza dei collaboratori adibiti all’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto.
5.7 Il prestatore d’opera si obbliga a risarcire, tenere indenne e manlevare la Committente nei confronti di xxxxx, con riguardo a qualsiasi pretesa, richiesta, procedimento, danno, sanzioni, penalità o spesa eventualmente subita, addebitata o anche solo richiesta alla Committente per cause derivanti da inadempimenti contrattuali o extra-contrattuali del prestatore d’opera nonché da violazione di obblighi previsti dalle leggi sulla sicurezza dei collaboratori sul luogo di lavoro, previdenziali, assistenziali e fiscali.
5.8 Il prestatore d’opera si impegna, tra l’altro, a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’inosservanza di norme di legge e regolamentari. In particolare, il prestatore d’opera si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente nel caso in cui quest’ultima sia chiamata, direttamente o in solido, sia stragiudizialmente che giudizialmente, in via esemplificativa e non esaustiva, al risarcimento di danni per comportamenti ascrivibili al prestatore d’opera, nonché, al risarcimento di danni subiti dai collaboratori impiegati nel presente appalto e che non risultino indennizzati a opera dell’Inail. L’obbligo di manleva include, altresì, ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivare alla Committente da contestazioni o pretese dei collaboratori impiegati nel presente appalto, ivi incluse quelle volte alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la Committente stessa.
5.9 Qualora la Committente sia, pertanto, chiamata, per qualunque ragione, a rispondere dei rapporti e per i titoli tutti di cui al presente paragrafo, il prestatore d’opera si obbliga a tenere indenne la Committente da ogni danno definitivamente accertato che dovesse derivare, con facoltà della Committente di compensazione con ogni somma dovuta a qualunque titolo al prestatore d’opera.
Obbligo di riservatezza
5.10 Il prestatore d’opera si obbliga a non usare, comunicare o divulgare, per tutta la durata del presente contratto, qualsiasi tipo di informazione, dato o notizia inerenti all’attività oggetto del presente contratto, all’organizzazione o all’attività o alle eventuali future attività ovvero agli affari della Committente di cui sia venuto a conoscenza o che abbia ricevuto od ottenuto, in relazione allo svolgimento dell’incarico conferito con il presente contratto, nonché a non farne uso improprio in modo da danneggiare la Committente, e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi causa del rapporto.
5.11 Il prestatore d’opera si obbliga, per tutta la durata del presente contratto, a che le informazioni, dati o notizie concernenti l’attività, l’organizzazione, gli affari del Committente siano fornite o divulgate esclusivamente nell’ambito dei propri collaboratori, quale che sia la natura giuridica del rapporto giuridico in essere, specificamente incaricati ed autorizzati a riceverle e comunque nei limiti indispensabili ai fini dell’effettuazione dell’incarico conferito con il presente contratto, obbligandosi inoltre ad adottare tutte le necessarie precauzioni affinché ogni collaboratore adempia all’obbligo di riservatezza di cui sopra, e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi causa del rapporto.
Tracciabilità dei flussi finanziari
5.12 Ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010,
n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 il prestatore d’opera si impegna:
• ad avvalersi, nei rapporti con stazione appaltante di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 della stessa Xxxxx;
• a registrare tutti i movimenti finanziari sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della stessa Xxxxx;
• ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
• a comunicare alla Pinacoteca di Brera-Biblioteca Braidense gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
• a riportare sul bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente rapporto, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
5.13 Clausola risolutiva espressa.
In tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane
S.p.A. la Pinacoteca di Brera ha il diritto di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi entro 15 giorni dalla constatazione dell’inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari della L. n. 136/2010, fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla stessa Xxxxx.
6. Compenso e condizioni di pagamento
6.1 Al prestatore d’opera sarà corrisposto l'importo complessivo di euro 9.762,20 + IVA al 10% (novemilasettecentosessantadueeuroeventicentesimi/00), IVA al 10%, per un totale di euro: 10.738,42 dietro presentazione di regolare fattura elettronica L'importo resterà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
6.2 Il pagamento da parte della Committente sarà effettuato secondo le modalità indicate nel preventivo sopra richiamato (vd. art. 2) a mezzo bonifico bancario a prestazione dell’attività effettuata, subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva e fiscale, cui si provvederà d'ufficio. Il pagamento avverrà al 50% entro il 31.12.2022 per la consegna del progetto grafico e il restante 50% alla consegna dei volumi.
7. Obblighi di sicurezza
7.1 Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, le parti danno atto che il Servizio sarà svolto presso le strutture e nell’ambiente di lavoro della Committente, la quale fornirà al prestatore d’opera dettagliate informazioni sui rischi specifici ove esistenti nell’ambiente in cui il Servizio verrà svolto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. La Committente, altresì, coopererà all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto e coordinerà gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i collaboratori del prestatore d’opera.
7.2 Il prestatore d’opera, per quanto di propria competenza, si impegna ad attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro cui sono esposti i propri collaboratori. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per i rischi specifici propri dell’attività del prestatore d’opera.
Sarà cura del prestatore d’opera nell'espletamento delle prestazioni di volta in volta rese far adottare tutti i provvedimenti per garantire la vita, l'incolumità, la salute dei propri collaboratori. Tutte le spese derivanti al prestatore d’opera per l'osservanza degli obblighi indicati nonché tutti gli oneri in genere nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per l’attività oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo fissato alla clausola 6.
7.3 Il prestatore d’opera dichiara di essere a perfetta conoscenza, anche a seguito di apposita ricognizione delle aree, della natura dei luoghi e delle condizioni ambientali in cui si svolge l’attività.
8. Clausola risolutiva espressa
8.1 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., previa semplice comunicazione scritta da parte della Committente al prestatore d’opera, senza obbligo di indennizzo alcuno, in caso di inadempimento, anche parziale, alle obbligazioni di cui alle clausole che precedono 5.4, 5.12, 7.
9. Modifiche al contratto
9.1 Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà intervenire in forma scritta.
10. Trattamento dei dati personali
10.1 I dati personali forniti dal prestatore d’opera verranno trattati con la specifica finalità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto e dalla legge.
10.2 Il trattamento sarà effettuato con l’utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei connessi obblighi e secondo le finalità e modalità illustrate nella presente informativa.
10.3 Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al punto 10.1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dal presente contratto, con l’ulteriore conseguenza che lo stesso contratto non potrà essere concluso. Peraltro, anche durante l’esecuzione del contratto, la richiesta di cancellazione dei dati necessari all’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e dalla legge, ovvero il rifiuto al loro conferimento, determina l’impossibilità di proseguire il rapporto.
10.4 I dati personali del prestatore d’opera potranno essere comunicati a banche, istituti di credito, società di spedizione, ente poste ed, in genere, ai soggetti del cui servizio la Committente si avvalga per l’esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto o per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge. I dati personali del prestatore d’opera non saranno oggetto di diffusione.
10.5 Il Titolare del trattamento è Pinacoteca di Brera, con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxx, 00.
10.6 Il Responsabile del trattamento è il Xxxx. Xxxxx X. Xxxxxxxxx.
10.7 I dati personali del prestatore d’opera saranno trattati, oltre che dal Titolare e dal Responsabile, anche dai soggetti incaricati del trattamento ovvero dai dipendenti della Committente, dai suoi collaboratori, consulenti e professionisti, sempre nell’ambito delle finalità di cui al punto 10.1 e previa designazione degli Incaricati a cura del Responsabile, comprensiva di specifiche istruzioni necessarie all’adempimento della normativa in tema di tutela dei dati personali, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza.
10.8 In ogni momento il prestatore d’opera potrà richiedere alla Committente l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati.
10.9 Il prestatore d’opera ha, inoltre, diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
10.10 Il prestatore d’opera ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
11. Foro competente
11.1 Per ogni eventuale controversia insorta tra le parti, in relazione al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Milano.
X.xx digitalmente
Pinacoteca di Brera
Il Direttore Generale Xxxxx X. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxx (il legale rappresentante)
Per approvazione specifica, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., delle clausole di cui ai punti: (4) «Durata e recesso»; (5.14) Divieto di cessione o subappalto di servizio; (5.10) e (5.11) «Obbligo di riservatezza»; (5.12)
«Tracciabilità dei flussi finanziari»; (5.13) «Clausola risolutiva espressa»; (7) «Obblighi di sicurezza»; (8)
«Clausola risolutiva espressa»; (10) «Trattamento dei dati personali»; (11) «Foro competente» del sopraesteso contratto.
Mondoclima srl (il legale rappresentante)