Allegato parte integrante
Allegato parte integrante
allegato 1) schema di "Accordo di programma per la XIV Legislatura"
Accordo di Programma per la XIV LEGISLATURA
tra
la Provincia Autonoma di Trento, con sede a Trento, in xxxxxx Xxxxx, 00, codice fiscale e P.IVA 00337460224 rappresentata da ........., nato a .......... il .........., a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. ..……. di data …………..
e
la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx (di seguito denominato “FBK” o anche “Istituto”), con sede legale in ......, Codice Fiscale e partita IVA ....., rappresentato da ,
nato a ........ il ......, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione nel verbale n. ………….. di data …………………………..
Premesso che:
- la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m. ha riordinato l’intero sistema della ricerca trentino, nonché il ruolo della Provincia nel governo e nel sostegno dello stesso;
- l’articolo 1 della LP 14 del 2 agosto 2005 prevede l’attuazione da parte della Provincia di una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell’innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell’intero territorio provinciale;
- la Provincia, ai sensi dell’articolo 4 della LP 14 del 2 agosto 2005 promuove la creazione di un quadro di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un sistema provinciale della ricerca, con il concorso, tra gli altri attori, della Fondazione Xxxxx Xxxxxxx e della Fondazione Xxxxxx Xxxx;
- l’art. 16 della stessa legge individua tra gli strumenti d’intervento per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione la stipulazione di Accordi di Programma con l’Università degli Studi di Trento, la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx, la Fondazione Xxxxxx Xxxx e altri organismi di ricerca;
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 2902 del 14 dicembre 2010 ha approvato il Programma Pluriennale della Ricerca per la XIV Legislatura, che,
oltre ad individuare gli obiettivi da perseguire e le linee generali d’intervento, le aree di ricerca d’interesse prioritario per il territorio provinciale, i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca, disciplina lo strumento dell’Accordo di Programma;
- la costituzione del sistema trentino della ricerca e della formazione (STAR) è uno degli obiettivi indicati nel Programma pluriennale della ricerca per la XIV legislatura;
- la Fondazione ha tra i suoi obiettivi istituzionali specifici la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione scientifica, di innovazione tecnologica, il trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative;
- gli obiettivi istituzionali della Fondazione, nel presentare una loro precisa specificità, partecipano e si integrano con quelli del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione, anche in forma di progetti collaborativi con gli altri istituti di ricerca operanti nella Provincia Autonoma di Trento;
- il Consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta n. del
………………………. ha approvato il “Piano delle attività di ricerca per l’Accordo di Programma della Fondazione Xxxxx Xxxxxxx per il quinquennio 2009 - 2013” e il relativo “Quadro finanziario”;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. ……………………. di data
………………… ha approvato il presente Accordo di Programma (Accordo) e ne ha autorizzato la stipulazione;
- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la documentazione antimafia non è richiesta;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Temi generali, obiettivi e risultati da perseguire
I temi generali dell’attività di ricerca per la XIV legislatura di interesse comune delle Parti sono:
i. tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
ii. scienza dei materiali: materiali innovativi, micro- nano-tecnologie, studi di fisica nucleare;
iii. discipline umanistiche: studi storici italo-germanici, scienze religiose.
Con il presente Accordo la Provincia intende perseguire i seguenti obiettivi generali prioritari:
1. condurre ricerca di alta qualità, visibile internazionalmente, e focalizzata sulle tematiche chiave definite congiuntamente dalle Parti e tradotte nel documento che costituisce il “Piano delle attività per la XIV Legislatura” di cui all’articolo 3;
2. assicurare al territorio trentino risultati innovativi nel campo della ricerca e della disseminazione della conoscenza;
3. concorrere all’affermazione e all’implementazione del sistema trentino alta formazione e ricerca (STAR) attraverso la progressiva condivisione di strategie, infrastrutture e servizi tra tutte le realtà presenti sul territorio;
4. contribuire alla costruzione del Distretto dell’ICT;
5. sostenere l’applicabilità industriale dei risultati della ricerca;
6. sostenere l’iniziativa Trento RISE nell’ambito dell’Istituto Europeo per l’Innovazione la Tecnologia.
All’interno dei temi generali e con riferimento agli obiettivi prioritari di cui sopra il Piano delle attività di cui all’articolo 3 definisce gli obiettivi della Fondazione ed i risultati attesi per ciascuno dei temi sopra individuati.
I risultati di carattere generale che attraverso l’Accordo di programma si intende ottenere sono:
− rafforzare l’azione di internazionalizzazione in differenti contesti geopolitici ed in diversi ambiti;
− dimostrare attrattività nei confronti di ricercatori di livello internazionale e stringere accordi con istituzioni di ricerca a livello europeo, nonché programmi di scambio;
− mantenere, e dove possibile, incrementare la credibilità scientifica internazionale tramite pubblicazioni scientifiche riconosciute a livello internazionale;
− sviluppare attività di trasferimento tecnologico e stimolare idee brevettuali;
− assicurare al territorio trentino una crescente diffusione dei risultati della ricerca prodotta;
− formare giovani ricercatori.
Nello specifico, i risultati che la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx deve ottenere, con i finanziamenti provinciali, di cui al quadro delle risorse indicate nell’allegato A) del presente Accordo, ovvero con risorse acquisite extra, sono così sintetizzabili ed articolati in due sezioni:
1^ SEZIONE
− al fine di da dare coesione a STAR, la promozione di una discussione pubblica di livello internazionale con i vari attori del sistema trentino della ricerca quale metodo da seguire in termini sia di aggiornamento del piano strategico della Fondazione 2009-2013 sia di riprogrammazione per il periodo 2014 - 2018;
− il conseguimento delle seguenti azioni ritenute prioritarie:
1. il raggiungimento del livello di autofinanziamento per il polo scientifico e tecnologico (CMM, CIT, ECT*) pari al 35%, e per il polo umanistico e delle scienze sociali (ISIG, ISR) pari al 10% entro il 2012 e da mantenersi nel 2013.
Per autofinanziamento si intende l’utilizzo dei contributi e dei corrispettivi contabilizzati dalla Fondazione e provenienti da parte di soggetti diversi dalla Provincia autonoma di Trento (ad eccezione dei contributi assegnati su base competitiva), per sostenere le attività rientranti nell’ambito della missione affidata alla Fondazione, rispetto al finanziamento del presente Accordo, destinato in maniera distinta ai poli “scientifico e tecnologico” ed “umanistico e delle scienze sociali”.
2. il costante sostegno alle imprese, generate prima del 2009 come start
– up e spin – off, in presenza di un realistico piano di sviluppo e di sostenibilità economica e la creazione, nell’ambito della valorizzazione della ricerca e dell’incremento del tasso di trasferimento tecnologico, di almeno due nuove imprese (start – up e spin – off), partendo dal ritrovato scientifico, entro il 2012 e secondo un piano di sostenibilità economica triennale;
3. il supporto e l’adesione, entro il 2010, al soggetto deputato ad esercitare le funzionalità previste dal progetto Trento RISE;
4. il supporto e l’adesione, entro il 2012, al Distretto dell’ICT;
5. l’adozione, entro il 2011, di uno specifico programma di supporto alle imprese nel settore dell’informatica, con particolare riferimento alle aree sanitaria e sociale;
6. la valorizzazione delle attività di ricerca anche attraverso la consulenza nei confronti della Provincia autonoma di Trento a titolo di attività di supporto, così come declinata secondo le modalità dell’articolo 7.
2^ SEZIONE
Qualora le risorse indicate all’articolo 4, comma 1 vengano opportunamente e organicamente integrate da parte della Provincia, gli ulteriori risultati che la Fondazione deve ottenere sono i seguenti:
1. l’inserimento, entro il 2012, nell’ambito della programmazione congiunta di iniziative e all’interno della strategia di autofinanziamento, dei laboratori legati alle micro-nano-tecnologie, nella rete virtuale dei laboratori di riferimento europeo, compatibilmente al piano degli investimenti di cui all’articolo 5;
2. il rilancio delle discipline umanistiche (studi storici italo-germanici e scienze religiose) attraverso l’adozione, entro il 2011, di uno specifico piano strategico pluriennale, promuovendo una discussione pubblica di livello internazionale con i vari attori del sistema trentino e prevedendo, anche nell’ambito del piano strategico generale, la riprogrammazione per il periodo 2014 – 2018;
3. l’attivazione di percorsi di selezione di nuovi talenti, in particolare, nelle aree scientifiche di interesse strategico, che presentino livelli non soddisfacenti secondo il processo annuale di valutazione.
L’avvio o l’attivazione delle iniziative da 1 a 3 di cui alla sezione 2^ è subordinato alla garanzia pluriennale di adeguate risorse sulla scorta di un piano di sostenibilità economica pluriennale
Art. 2
Attività di ricerca: criteri di definizione e di gestione
Le Parti concordano come definizione di ricerca e sviluppo sperimentale: “il lavoro intellettuale intrapreso su basi sistematiche al fine di aumentare il bagaglio delle conoscenze, incluse le conoscenze umanistiche, culturali e sociali, e l’uso di queste conoscenze per lo sviluppo di nuove applicazioni” (Manuale Frascati 2002).
La Fondazione si caratterizza per fungere da attore di coordinamento di diverse realtà, con identità, natura giuridica, obiettivi specifici, diversi. La Fondazione, pur nel rispetto dell’autonomia di questi soggetti, deve garantire comportamenti coordinati e integrati rispetto agli obiettivi generali e principi indicati nel presente Accordo.
Art. 3
Piano delle attività per la XIV legislatura
Il “Piano delle attività per la XIV legislatura” delinea le principali azioni previste nell’arco di vigenza dell’Accordo in relazione agli obiettivi generali e ai risultati attesi indicati nell’articolo 1.
La Provincia supporta le attività indicate nel “Piano” con il duplice obiettivo di promuovere un incremento quantitativo e qualitativo della ricerca prodotta sul territorio e stimolare la capacità di autofinanziamento.
Il capo primo del disegno di legge provinciale n. 157/XIV, recante“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2011)” (d’ora in poi denominata: legge provinciale finanziaria 2011), prevede disposizioni di particolare impatto per garantire il rispetto del Patto di stabilità e la tenuta finanziaria del sistema provinciale che incidono e possono avere impatti sostanziali anche sulle scelte strategiche delle Fondazioni. Pertanto, le Parti concordano di ridefinire entro il 28 febbraio 2011 il “Piano” che traduca in azioni ed interventi gli obiettivi e i risultati di cui all’articolo 1 del presente Accordo, tenuto conto delle previsioni normative contenute nella legge provinciale finanziaria 2011 e del quadro delle risorse indicate nell’allegato A)
Art. 4
Quadro delle risorse
Le risorse finanziarie previste per la realizzazione degli obiettivi ed il conseguimento dei risultati di cui all’articolo 1 nonché del “Piano delle attività per la XIV legislatura” di cui all’articolo 3, sono riportate nella tabella denominata “Quadro delle risorse 2010-2013”, allegato A) del presente Accordo.
Il “Quadro delle risorse 2010-2013” tiene conto degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2010-2012 della Provincia Autonoma di Trento e delle ulteriori risorse previste nella legge provinciale finanziaria 2011.
Il finanziamento della Provincia deve intendersi quale contributo generale alle attività della Fondazione senza vincolo di destinazione specifico, ad esclusione delle risorse per cui è prevista una specifica finalizzazione (ad esempio, le attività a supporto della Provincia di cui al successivo articolo 7) e per gli investimenti di cui al successivo articolo 5, ed è utilizzato dalla Fondazione per il finanziamento delle attività del “Piano” nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
Le ulteriori risorse necessarie per la copertura delle spese previste sono reperite dalla Fondazione attraverso altre fonti di finanziamento come risultanti dal relativo bilancio.
Il “Quadro delle risorse 2010-2013” potrà essere aggiornato a seguito del reperimento di ulteriori nuove risorse contestualmente all’approvazione degli aggiornamenti al “Piano attuativo annuale” di cui al successivo articolo 6.
Nel “Quadro delle risorse 2010-2013”, a decorrere dal 2011 e secondo modalità definite con la struttura provinciale competente in materia di ricerca, sarà data evidenza della quota destinata al “funzionamento” (che copre, fra l’altro, i costi di personale a tempo indeterminato e i costi generali) rispetto a quella destinata alle iniziative e ai progetti.
Art. 5
Il Piano degli investimenti
L’attuazione degli investimenti è programmata secondo quanto indicato nel Piano da predisporre entro il 28 febbraio 2011 e che sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta provinciale insieme al “Piano attuativo annuale 2011”.
La spesa prevista per ciascuna categoria nei singoli anni di riferimento può essere rimodulata e possono essere apportate variazioni di spesa di ciascuna categoria entro il limite del 25%. Le variazioni di spesa della singola categoria, che risultano superiori al 25%, sono soggette a preventiva intesa tra il Presidente della Fondazione e il Presidente della Provincia.
Il Quadro delle risorse di cui all’allegato A) deve tener conto degli oneri derivanti dalla gestione degli investimenti programmati dalla Fondazione.
Art. 6
Il Piano attuativo annuale
Ai fini dell’attuazione del presente Accordo la Fondazione, tenendo anche conto delle esigenze rappresentate dalla Provincia e compatibilmente con il Quadro delle risorse di cui all’articolo 4, presenta annualmente entro il 31 dicembre una proposta di Piano attuativo annuale per la ricerca da realizzarsi nell’anno successivo
Nella proposta di Piano attuativo annuale sono individuate le iniziative da realizzare nell’anno, con le modalità e i tempi di realizzazione delle stesse. Nel Piano devono essere indicati costi e i ricavi afferenti le iniziative con la previsione della quota a carico della Provincia con specificazione dei riflessi finanziari sugli esercizi successivi.
La Giunta Provinciale valuta i contenuti e la coerenza della proposta di Piano sia rispetto agli obiettivi dell’articolo 1 e del “Piano delle attività per la XIV legislatura” di cui all’articolo 3, sia con riguardo alla compatibilità con il Quadro delle risorse
allegato A). In sede di esame e di approvazione del Piano, la Giunta provinciale provvede ad assegnare il relativo finanziamento.
A seguito del reperimento di ulteriori risorse si procede all’aggiornamento del Quadro delle risorse di cui al precedente articolo 4 e, contestualmente, del Piano attuativo annuale .
Per l’anno 2010 si conviene che il Piano attuativo 2010 per la ricerca sia approvato contestualmente all’approvazione del presente Accordo.
Per l’anno 2011 si conviene che il piano sia presentato entro il 28 febbraio 2011.
Art. 7
Attività a supporto della PAT
La Provincia si avvale della Fondazione per la realizzazione di attività a supporto della medesima, in quanto conseguono obiettivi di rilevanza per la Provincia in aree di comune interesse, valorizzando le competenze specifiche della Fondazione. A partire dal 2011, le attività a supporto della Provincia sono declinate distintamente nel Piano attuativo annuale per tipologia ed entità generale di spesa, sono curate nel merito dalla struttura provinciale competente per materia, sono coordinate da quella competente in materia di ricerca e riguardano primariamente: attività collegate al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP), il supporto alle iniziative provinciali di e–government, le implementazioni nel settore dell’ICT per aree di interesse delle strutture provinciali, attività finalizzate al miglioramento del servizio sanitario provinciale. Eventuali modifiche e integrazioni delle medesime attività possono essere apportate previa intesa fra le Parti, da definirsi anche mediante scambio di corrispondenza, con eventuale assegnazione di ulteriori risorse, e confermate con deliberazione della Giunta provinciale.
In corso d’anno possono altresì essere individuate attività, ulteriori rispetto a quelle indicate già nel Piano attuativo annuale, la cui realizzazione può essere affidata alla Fondazione con eventuale integrazione di risorse. Per la definizione degli obiettivi, modalità di realizzazione, risultati attesi e quant'altro si procede o tramite scambio di corrispondenza tra le Parti o mediante la stipulazione di atti aggiuntivi al presente Accordo, in relazione alla complessità dell’attività e alla presenza di ulteriori soggetti coinvolti nella sua esecuzione.
Relativamente ai termini e alle procedure per il piano attuativo annuale delle attività a supporto della PAT, ove adottato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 6.
Art. 8
Modalità di erogazione
Il finanziamento provinciale è erogato sulla base di periodici fabbisogni di cassa (di norma, quadrimestrali), tenuto conto delle disponibilità di cassa della struttura competente.
Alle richieste di erogazioni dovrà essere allegato un prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno l’80% di quanto precedentemente erogato dalla Provincia.
Art. 9
Modalità di verifica dello stato di attuazione dell’Accordo
Entro il termine di due mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo, la Fondazione presenta, unitamente al medesimo, la seguente documentazione:
⮚ una relazione sullo stato di attuazione dell’Accordo, che descrive gli interventi e le attività realizzate rispetto al Piano di attività annuale di riferimento. Tale relazione può essere rappresentata anche da una parte della relazione al consuntivo, purché siano evidenziati chiaramente gli interventi e le attività realizzate nell’ambito dell’Accordo;
⮚ i prospetti riportanti la riclassificazione del bilancio che diano dimostrazione dei costi e dei ricavi complessivi connessi alla realizzazione del Piano attuativo annuale e diano evidenza della coerente e corretta destinazione delle assegnazioni provinciali rispetto agli interventi; detti schemi sono elaborati tenuto conto delle eventuali indicazioni delle strutture competenti;
⮚ i prospetti che diano dimostrazione della razionalizzazione e del contenimento della spesa secondo quanto disposto dal successivo articolo 10.
Le eventuali risorse non utilizzate nel corso di un esercizio, risultanti dai prospetti di rendicontazione, possono essere utilizzate dalla Fondazione per finanziare interventi programmati negli esercizi successivi, fatto salvo il rispetto dei vincoli di destinazione previsti. Qualora il mancato utilizzo delle risorse derivi dal mancato raggiungimento degli obiettivi da parte della Fondazione, la Provincia può disporre la restituzione delle somme non utilizzate (anche tramite compensazione con i fondi destinati all’accordo negli esercizi successivi).
Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche in sede di rendicontazione riferita all’ultimo anno di validità dell’accordo, nel senso che in tale caso le eventuali risorse non utilizzate risultanti dai precitati prospetti possono essere trasferite sull’accordo successivo.
In caso di mancata sottoscrizione di un nuovo accordo, l’ente dovrà restituire alla Provincia le eventuali risorse non utilizzate dopo il completamento degli interventi e delle attività avviate e non concluse entro la scadenza dell’accordo. I termini per la conclusione di tali interventi e attività sono indicati nel piano attuativo riferito all’ultimo anno di validità dell’accordo.
La Fondazione si impegna, inoltre, a dotarsi, entro il 2012, del bilancio sociale e continua ad assicurare un sistema di rendicontabilità per progetti.
Art. 10
Criteri e modalità per la razionalizzazione delle spese
Al fine di concorrere al contenimento e alla razionalizzazione delle spese, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 ter dell’articolo 7 della Legge provinciale n. 4 del 12 maggio 2004 e in attuazione della disciplina contenuta nella legge provinciale finanziaria 2011, volta ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interna la Fondazione si impegna a:
- non procedere al rinnovo dei contratti collettivi fino al 31 dicembre 2012, fatta salva la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale;
- mantenere invariata la retribuzione complessiva dei dirigenti già in servizio fino al 31 dicembre 2013 nella misura in godimento al 31 ottobre 2010 fatto salvo quanto previsto nei contratti individuali di lavoro alla medesima data; con riferimento ad eventuali nuovi incarichi dirigenziali la Fondazione dovrà applicare quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2010;
- ridurre i compensi spettanti agli organi di amministrazione nella misura del 5 per cento per importi lordi annui superiori a 90.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo e fino a 150.000 euro e ulteriormente del 10 per cento per importi superiori a 150 000 euro per la parte eccedente il suddetto importo;
- determinare i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi della Fondazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla precitata deliberazione
n. 2640/2010, e dei criteri che saranno definiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 32, comma 9 quater della L.P. n. 3/2006.
In conformità alle disposizioni sopra citate entro il 31 gennaio 2011 la Provincia emanerà specifiche direttive per il personale, che costituiscono condizione per poter procedere a nuove stabilizzazioni o assunzioni a qualsiasi titolo.
La Fondazione è chiamata a concorrere al controllo, contenimento e razionalizzazione delle spese afferenti incarichi di studio, ricerca e consulenza non relativi ad attività obbligatorie, di cui all’articolo 39 sexies dalla legge provinciale n. 23/1990. Pertanto, la Fondazione si impegna ad adottare una specifica disciplina interna che deve fissare le modalità per garantire la riduzione, già a partire dal 2011, delle spese per nuovi incarichi non obbligatori di almeno il 50 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009 nonché le modalità di verifica e di monitoraggio circa il rispetto di tale vincolo.
Analoga disciplina deve essere adottata anche in relazione alle altre spese di natura discrezionale afferenti i servizi generali dell’amministrazione, riferibili alle seguenti tipologie:
- gestione automezzi;
- mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali;
- convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione non afferenti l’attività di ricerca;
- sponsorizzazioni;
- realizzazione e acquisto di pubblicazione, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici ecc. non afferenti l’attività di ricerca.
Con riferimento alle tipologie in esame, riferite a nuovi interventi, dal 2011 la Fondazione si impegna a ridurre di almeno il 30 per cento le nuove spese assunte rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010.
Infine la Fondazione si impegna a rispettare le direttive emanate dalla Giunta provinciale in relazione agli obiettivi di riqualificazione della domanda pubblica di cui alla legge provinciale finanziaria 2011.
Con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo in relazione all’evoluzione del quadro normativo nazionale e provinciale potrà rendersi necessario apportare delle modifiche alle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso per l’aggiornamento si procederà con la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.
Art. 11
Strumenti di sistema e condivisione di servizi
La Fondazione deve rispettare le direttive impartite dalla Giunta provinciale in materia di condivisione di servizi.
La Fondazione adotta le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A., a Informatica Trentina
S.p.A. e ad Agenzia per i Servizi.
Art. 12
Sistema informativo e di produzione dei dati
Al fine di perseguire l’obiettivo definito nel Programma pluriennale della ricerca per la XIV legislatura teso a creare un sistema informativo armonizzato dei dati, che consenta anche una anagrafe della ricerca finanziata in Trentino, la Fondazione è tenuta alla creazione di un archivio di dati certificati, aggiornato in continuo, contenente i risultati delle attività di ricerca, e in particolare gli indicatori relativi alle pubblicazioni e all’output di tutto il personale attivo, anche tramite metadati bibliografici.
A tale proposito, tra la Fondazione e la struttura provinciale competente in materia di ricerca verranno opportunamente concordati sia i formati descrittivi dei dati di interesse, sia le modalità (ovvero i protocolli informatici) di accesso a tali dati. Si intende che sia i dati, sia i protocolli di accesso saranno ispirati alla massima agilità e trasparenza. L’accesso ai dati da parte della Provincia sarà garantito mediante opportuni accordi di riservatezza.
Parimenti la Fondazione, a fronte di una richiesta, si impegna a produrre data base dei processi e beneficiari dei servizi di trasferimento tecnologico.
La Fondazione, inoltre, è tenuta al mantenimento di un archivio sui risultati intermedi e finali delle attività di ricerca secondo il formato definito dal Comitato di valutazione della ricerca (modello VALGO – Valorizzazione goals e outcome ).
La Fondazione è altresì impegnata a produrre dati e indicatori di monitoraggio e valutazione relativi agli specifici obiettivi di questo Accordo, previa concertazione con le strutture competenti della Provincia, sentiti il Comitato tecnico scientifico per la ricerca e l’innovazione e il Comitato di valutazione della ricerca.
La Fondazione deve nominare un responsabile del Sistema di valutazione e monitoraggio con la responsabilità di interfacciarsi con le competenti strutture provinciali per le materie di competenza, incluse quelle relative al sistema informativo e al trattamento dei dati, e comunicarlo alla Provincia per il tramite della struttura provinciale competente in materia di ricerca.
La mancata produzione, purché grave o reiterata, dei dati di cui al presente Accordo costituisce, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, condizione sospensiva rispetto all’erogazione delle risorse di cui al presente Accordo di programma.
Art. 13
Modalità per valutare congiuntamente i risultati dell’attività di ricerca
Le Parti convengono che l’attività di ricerca è oggetto di monitoraggio in itinere e di valutazione finale volta a valutare il raggiungimento e miglioramento degli obiettivi fissati nell’accordo, sulla scorta degli indicatori convenuti, al fine di verificare:
a) la coerenza tra gli obiettivi individuati, i percorsi realizzativi scelti e i risultati raggiunti;
b) la qualità del lavoro scientifico svolto anche rispetto a possibili alternative;
c) la rilevanza e la ricaduta delle attività e dei risultati raggiunti;
d) la mobilitazione delle risorse impiegate e la capacità di autofinanziamento.
Il monitoraggio è svolto entro giugno 2012. La valutazione è svolta entro tre mesi dal termine della validità dell’Accordo stesso. Il monitoraggio e la valutazione sono effettuati sulla base della procedura, della metodologia e della reportistica definita congiuntamente tra il Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione e il Comitato di valutazione della ricerca, sentita la Fondazione. Per il monitoraggio e la valutazione i comitati potranno avvalersi anche di esperti esterni, come previsto dalla LP 14 del 2005.
Gli indicatori afferiscono ad alcuni dei macroambiti di indagine individuati nel Modello di Analisi d’impatto: diversi strumenti concorrono a popolare di dati quanti/qualitativi i suddetti indicatori, comprese eventuali indagini di approfondimento realizzabili ad hoc ed integrazioni di informazioni provenienti dal sistema informativo armonizzato della ricerca. Ciascun indicatore concorre ad esplicitare la ricaduta delle attività e quindi a descrivere rappresentarne l’impatto atteso.
I fattori considerati per la valutazione della performance della Fondazione (con una prima individuazione di indicatori) sono da valutare in base agli obiettivi riportati all’articolo 1 e sono:
a) presenza rilevante nella letteratura internazionale (collaborazioni e coautoraggio);
b) partecipazione a programmi internazionali di ricerca (accordi e collaborazioni);
c) partecipazione a programmi nazionali di ricerca (progetti di ricerca in collaborazione, accordi e collaborazioni);
d) realizzazioni anche in termini di (eventi, sviluppo di metodi e procedure, spin-off e nuove imprese);
e) brevetti e sviluppo di tecnologie (creazione marchi);
f) capacità di acquisizione di fondi da agenzie nazionali e internazionali (contratti);
g) ricadute sul territorio (occupazione e supporto alle imprese).
La declinazione dei fattori sopra individuati in indicatori specifici sarà oggetto di specifiche intese tra la Provincia e la Fondazione, con il coinvolgimento del Comitato di valutazione della ricerca e del Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione, tenendo in debito conto la pluralità di soggetti che afferiscono alla Fondazione e la diversa tipologia delle attività svolte.
L’esito della valutazione finale ha effetto sul riconoscimento definitivo fino a un massimo di una quota pari al 4% del finanziamento complessivo, riferito ai singoli soggetti che afferiscono alla Fondazione. Qualora la valutazione portasse al riconoscimento di una percentuale inferiore, si procederà mediante compensazione con le risorse dell’Accordo successivo.
La Fondazione si impegna, altresì, a proseguire nel percorso avviato con l’Accordo di programma 2007-2008 volto a definire modalità di autovalutazione, con la nomina di un proprio nucleo di valutazione, che procederà alla valutazione delle attività della Fondazione secondo standard e procedure utilizzate a livello internazionale. Annualmente il nucleo di valutazione produce un rapporto, che viene reso pubblico, e si riunisce in sessione plenaria con il Comitato di valutazione della ricerca. I contenuti informativi del rapporto del nucleo, in base all’ordinamento della Fondazione e in un’ottica di riconoscimento del merito e di trasparenza dei processi decisionali, potranno servire anche a ridefinire la distribuzione delle risorse finanziarie fra le diverse unità di ricerca e sulla progressione economica e remunerazione del personale dipendente.
Art. 14
Proprietà dei risultati
In merito alla proprietà dei risultati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 1 ter, della LP n. 14/2005, le Parti convengono che i risultati delle attività finanziate con accordo di programma, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono
alla Fondazione, che si assume la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale. La Fondazione si impegna ad utilizzare i diritti di proprietà intellettuale appartenenti esclusivamente ad essa secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 1, della LP 14/2005 avvalendosi per la gestione, valorizzazione e alienazione di questi diritti di Trentino sviluppo S.p.A., nei limiti e secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale. Inoltre, le Parti convengono che i diritti di proprietà intellettuale generati da ricerche finanziate nell’ambito dell’Accordo di programma ma non appartenenti esclusivamente alla Fondazione siano utilizzati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
Ogni opera e pubblicazione concernenti i risultati delle ricerche finanziate dall’Accordo di programma devono recare l’indicazione: “Lavoro eseguito con il contributo della Provincia Autonoma di Trento”, per i lavori di interesse nazionale, e: “The research reported here is partially funded by the Autonomous Province of Trento”, per i lavori di interesse internazionale.
Art. 15
Accordo unitario
La costituzione del sistema trentino della ricerca e della formazione (STAR) è uno degli obiettivi della XIV legislatura indicati nel Programma pluriennale della ricerca. Le Parti convengono che uno degli strumenti per la sua realizzazione è la definizione di un accordo unitario inter-enti (Provincia, Università di Trento e Fondazioni provinciali) che, pur non essendo condizione per gli accordi di programma con i singoli soggetti, se adottato si raccorda con i medesimi al fine di promuovere la condivisione di infrastrutture e risorse di personale, avviare procedure omogenee di reclutamento dei ricercatori, la partecipazione congiunta ad iniziative nazionali e comunitarie e l’adozione di un modello omogeneo di valutazione del personale ricercatore.
Art. 16
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha validità pari a quella della XIV legislatura e ha durata dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2013.
Art. 17
Disposizioni generali
Agli effetti fiscali il presente Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo
di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4 e della Tabella, articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L’imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico delle Parti firmatarie.
Il presente atto è redatto in un unico originale. Xxxxx, accettato e sottoscritto