tra
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO I SEGUENTI EDIFICI PROPRIETÀ DI EUR S.P.A. A DESTINAZIONE MISTA NON RESIDENZIALE, SITI IN ROMA, MUNICIPIO IX: PALAZZO DELL’ARTE MODERNA, PALAZZO CIVILTÀ ITALIANA, XXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX X.XX XXXXXX
Xxxxx 0 CIG 8000074DE6
L’anno duemila [•], il giorno [•] del mese di [•]
tra
"EUR S.p.A." con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n.23, Codice
1 Fiscale n. 80045870583, P.IVA n. 02117131009, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. n. RM 943510, capitale sociale € 645.248.000
interamente versato, rappresentata da [•], nato a [•] il [•] domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge, dallo statuto sociale;
(di seguito denominata anche brevemente "EUR" o “Società”)
e
“[•]” con sede legale in [•], Via [•] n. [•], C.A.P. [•], C.F. [•] e P.IVA [•] iscritta al R.E.A. di [•] al n. [•] in persona di [•] nato a [•] il [•] domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua dichiarata qualità di Legale Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;
(di seguito denominata anche “Contraente”)
La Società e la Contraente sono di seguito congiuntamente denominati anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.
PREMESSO CHE:
▪ EUR, con deliberazione n. [•]. del [•] 2019 dell’Amministratore Delegato EUR S.p.A., ha deciso di procedere con l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, di rilevanza comunitaria, per la stipula di un Accordo Quadro con unico operatore ai sensi dell’art 54 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), per l’esecuzione dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica da attuarsi presso i seguenti edifici proprietà di Eur S.p.A. a destinazione mista non residenziale, siti in Comune di Roma, nel Municipio IX:
1. Palazzo dell’Arte Moderna
2. Palazzo Civiltà Italiana
2 3. Palazzo dei Congressi
4. Ufficio Postale P.le Douhet
▪ in data [•] con Determinazione dell’Amminsitratore Delegato n. [•], la procedura è stata aggiudicata alla Contraente [•];
▪ EUR ha effettuato le verifiche di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 1 (Premesse e Allegati)
Le premesse e gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto (di seguito anche il “Contratto”) ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di contratto vincolante tra le Parti.
La Contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni e obblighi contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei relativi allegati.
Art. 2
(Oggetto)
EUR S.p.A. affida alla [•], che accetta, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, che consistono nei lavori di manutenzione edile ed impiantistica da attuarsi presso i seguenti edifici proprietà di Eur S.p.A. a destinazione mista non residenziale, siti in Roma, Municipio IX:
1. Palazzo dell’Arte Moderna
2. Palazzo Civiltà Italiana
3. Palazzo dei Congressi
4. Ufficio Postale P.le Douhet
facenti parte del Lotto 1, lavori meglio descritti descritti negli elaborati posti a base di gara composti dal Capitolato Speciale d'Appalto e negli
3 elaborati tecnici allegati, dall’elenco Prezzi e dal PSC generale, e di volta in volta puntualmente individuati da EUR S.p.A., con ordinativi di lavoro (come di seguito meglio descritti).
Nello specifico, i suddetti lavori, sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale di Appalto oltre che nei relativi allegati.
I lavori saranno richiesti da EUR alla Contraente attraverso l’emissione di appositi ODA (Ordine di Acquisto) vistati dal Direttore dei Lavori ed autorizzati dal Responsabile Unico del Procedimento, di seguito anche “RUP”.
EUR si riserva di non stipulare alcun contratto applicativo ovvero un numero di contratti applicativi tramite Ordine di Acquisto (ODA) che potrà riguardare i lavori oggetto del presente appalto per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che la Contraente possa avere nulla a pretendere.
Art. 3 (Modalità di esecuzione)
Le prestazioni dovranno essere svolte dalla Contraente secondo la perfetta regola dell’arte, nel rispetto della normativa di riferimento e in conformità di quanto previsto nell’offerta della Contraente (Allegato 1), nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo al Lotto 1 e nei relativi
allegati (Allegato 2) oltre che nel PSC (Allegato 3).
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Codice (certificato di regolare esecuzione). La Contraente dovrà inoltre individuare all’interno della sua struttura organizzativa un referente del contratto (Coordinatore Tecnico Operativo) quale unico referente responsabile delle comunicazioni che intercorreranno tra EUR e la Contraente
La Contraente è consapevole che nell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi dovrà rispettare i criteri ambientali minimi e le prescrizioni di cui al D.M. 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017,
4 concernente i Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. EUR procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del presente appalto. La Contraente dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.
Art. 4
(Corrispettivo e modalità di pagamento)
Il corrispettivo complessivo convenuto per le attività oggetto del presente Accordo Quadro, ammonta a € [•] (euro-[•]) oltre I.V.A..
I costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle interferenze sono valutati in €.
Il costo complessivo della manodopora è valutato in € [•] con una incidenza percentuale pari a [•]%.
Il corrispettivo per le prestazioni verrà corrisposto, mediante l’emissione di SAL mensili, predisposti e approvati secondo le modalità, termini e le condizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
La Contraente potrà emettere la fattura soltanto dopo l’emissione del certificato di pagamento e della relativa comunicazione del RUP che
ne autorizza l’emissione. Nella suddetta comunicazione sarà indicato il Codice BAM. La contabilizzazione del corrispettivo per le attività, per le quali saranno emessi specifici ODA, sarà effettuata nel corso della loro esecuzione, con le modalità fissate nell’Ordinativo medesimo, ossia, a seconda dei casi, a corpo od a misura, mentre la loro liquidazione avverrà in forma “cumulata” in ragione della loro effettiva ultimazione nel periodo oggetto di fatturazione.
EUR, sui certificati di pagamento, effettuerà una ritenuta delllo 0,50% a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa
5 verifica della regolarità contributiva (di seguito anche “DURC”).
Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero di BAM, pena l’irricevibilità di quest’ultime da parte del Committente, ed il seguente Codice Identificativo Gara, (di seguito anche “ CIG”): [•]
In attuazione di quanto prescritto dall’art. 3 della legge n. 136/2010, la Contraente dovrà utilizzare per il pagamento delle fatture uno o più conti correnti bancari, postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il CIG. La Contraente dovrà, altresì, comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, quale modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, le fatture emesse nei confronti di EUR S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. “split payment” e dovranno, pertanto, recare la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment”, o eventuali altri regimi
I.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.
In ottemperanza alla citata previsione normativa, EUR corrisponderà alla Contraente il solo imponibile contrattualmente pattuito al netto
dell’I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta da EUR e versata direttamente all’Erario.
Con riferimento alla Legge di Bilancio 2018 che, con decorrenza 1° gennaio 2019, ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica anche tra soggetti privati attraverso il Sistema di Interscambio, EUR S.p.A. ha previsto l’utilizzo del Codice Destinatario n.V0T6GMI per la ricezione della fattura elettronica
Al riguardo si precisa che, in relazione al presente contratto, il tracciato XML delle fatture emesse dalla Contraente, dovrà necessariamente prevedere, oltre agli elementi normativamente obbligatori, la compilazione dei seguenti riferimenti:
1. Blocco 2.1.2 - dovrà riportare i dati identificativi del Contratto,
6 il CIG, ove previsto;
2. Blocco 2.1.5. - dovrà riportare il/i codice/i BAM;
3. Blocco 2.1.7 - dovrà riportare i SAL, ove previsti.
L’assenza di valorizzazione dei suddetti dati, già ad oggi obbligatori contrattualmente, comporterà l’irricevibilità della fattura.
Qualora la Contraente non sia obbligata alle modalità di fatturazione di cui al paragrafo precedente, dovrà inviare la fattura al seguente indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx.
Le fatture verranno pagate a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, nei termini sopra indicati, e potrà avvenire soltanto a seguito dell’acquisizione da parte di EUR del DURC, nonché delle verifiche positive relative alla regolarità fiscale della Contraente.
La Contraente assume espressamente l’obbligo, a pena di nullità assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.
Art .5 (Durata)
L’Accordo Quadro avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto
E' escluso il tacito rinnovo alla scadenza.
Art. 6
(Dichiarazioni della Contraente e garanzie)
La Contraente è ben consapevole che gli immobili ove verrà eseguito l’appalto sono di raro pregio.
La Contraente, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara:
- di aver valutato lo stato dei luoghi per quanto riguarda gli accessi, le sedi stradali e la raggiungibilità;
- di aver valutato lo stato e le dimensioni dei luoghi in relazione all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto ed in particolare la
7 necessità di operare con mezzi di sollevamento e opere provvisionali;
- di aver valutato, per lo svolgimento del servizio, il particolare pregio dei materiali, delle finiture architettoniche e dei terminali impiantistici;
- l’incondizionata accettazione che, a sua cura e spese, procederà ad eseguire tutte le attività relative alla pulizia dei residui di lavorazione, nonché, alla rimozione dei materiali, delle attrezzature e delle protezioni, assicurando dopo ogni intervento il ripristino della piena funzionalità e decoro dello stato dei luoghi;
- di aver valutato le attività di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in applicazione di quanto prescritto dalle norme vigenti ed in particolare dalla Delibera della Giunta Capitolina di Roma, n. 100 del 25 novembre 2016 in attuazione della DGR Lazio del 26 gennaio 2012 – “Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività edilizie – adozione modulistica unificata per la tracciabilità dei rifiuti”;
- di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
- di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica.
La Contraente non potrà, pertanto, eccepire, durante l’esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati.
La Contraente dichiara e garantisce di non aver realizzato condotte contrarie alle regole della concorrenza nell’ambito della o aventi effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse.
Art. 7
(Clausole risolutive espresse)
EUR si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., con l’applicazione di una
8 penale pari al 10% dell’importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle
prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dei Lavori, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contraente è onerata a presentare ad EUR), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico della Contraente, nei seguenti casi:
▪ grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
▪ in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell’Appaltatore;
▪ violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n. 231/01 di EUR S.p.A.;
▪ violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
▪ violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato 4);
▪ applicazione a carico della Contraente di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;
▪ l'impiego, presso la Contraente, di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
▪ non veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 6 oppure, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore
non rispetti i requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 ovvero i requisiti speciali di cui al disciplinare di gara per eventi sopravvenuti;
▪ violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso nel caso in cui la violazione sia stata commessa nell’ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
▪ mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa;
▪ reiterati e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
Ai sensi dell’art. 3, co. 8, legge n. 136/2010, il contratto sarà risolto di
9 diritto qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
Art.8
(Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori)
Il Responsabile Unico del Procedimento è [•] mentre il Direttore dei Lavori è [•]
Art.9
(Obblighi ed oneri a carico della Contraente)
Oltre a quanto espressamente previsto, la Contraente è tenuta, in via generale, all’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nell'offerta (Allegato 1) e nel Capitolato Speciale d’appalto comprensivo dei relativi allegati (Allegato 2) nonché conformemente a quanto verrà stabilito nei singoli contratti applicativi.
La Contraente si obbliga a non sospendere le prestazioni oggetto del presente Accordo unilateralmente, anche nel caso in cui dovessero sorgere controversie con EUR. L’eventuale sospensione unilaterale delle prestazioni per decisione unilaterale della Contraente costitusce inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del contratto per fatto della Contraente ai sensi dell’art. 1456 c.c. In tal caso EUR procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la
facoltà di procedere nei confronti della Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da EUR e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
In caso di sostituzione del professionista autorizzato, EUR si riserva la facoltà di approvare il professionista proposto ed in caso di approvazione procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali.
La Contraente risponde dei fatti dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori ed incaricati e dei propri eventuali subappaltatori/subfornitori/cottimisti/prestatori/fornitori.
La Contraente è, altresì, tenuta ad osservare tutte le indicazioni
10 impartite dal Direttore dei Lavori del presente accordo ovvero da un suo incaricato.
La Contraente inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni ed i fatti dannosi arrecati ad EUR o a terzi imputabili ad essa o ai suoi ausiliari o incaricati o subappaltatori/subfornitori/cottimisti/prestatori ed in qualsivoglia modo connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR da ogni conseguenza diretta o indiretta. Fermo restando quanto previsto dalle altre disposizioni del presente Accordo, la Contraente assume ogni responsabilità per qualsiasi altra violazione del presente accordo, della normativa applicabile o dei diritti di terzi, che sia imputabile ad essa e sia connessa in qualsivoglia modo all’esecuzione dello stesso.
Anche dopo il venir meno del presente Accordo per qualsiasi causa, la Contraente (a) si obbliga a tenere manlevato ed indenne EUR da qualsiasi pretesa, turbativa, contestazione o richiesta, in sede giudiziale e stragiudiziale da parte di terzi o di competenti autorità che comunque contrasti con le dichiarazioni, garanzie ed obbligazioni della stessa Contraente di cui al presente accordo (ivi incluso qualsiasi pretesa, turbativa, contestazione o richiesta afferente agli infortuni e fatti dannosi specificati nel presente articolo o alle violazioni specificate nel presente articolo); (b) ad esercitare a tal fine ed a
proprie spese tutte le azioni anche giudiziali o amministrative necessarie od utili contro i medesimi terzi o autorità; (c) a pagare direttamente ai terzi o alle autorità competenti ogni somma che sia loro eventualmente dovuta in relazione alle pretese, turbative, contestazioni o richieste sopra-dette; (d) a tenere EUR manlevata ed indenne dai danni, costi e spese, anche non ripetibili (incluse le spese legali).
La Contraente è tenuta all’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali con divieto assoluto di apportare autonomamente varianti/modifiche non autorizzate da EUR.
La Contraente è responsabile della perfetta rispondenza del servizio di manutenzione alle condizioni contrattuali, nonché alle disposizioni
11 apposte e contenute negli ODA, nelle istruzioni e nelle prescrizioni impartite da EUR.
Gli eventuali maggiori costi delle attività eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
Qualora la Contraente, nel prorpio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiale di quantità eccedente o di lavorazione più accurata o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che EUR accetti le opere così come eseguite, non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi contrattuali.
La Contraente, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi in oggetto, ha l’obbligo assoluto:
A) di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;
B) di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
C) della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
La Contraente è tenuta inoltre a far rispettare l’obbligo, per il personale addetto alle operazioni, di indossare idonei abiti da lavoro e
altre dotazioni DPI in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
La Contraente è tenuto a far osservare, in modo scrupoloso, al personale addetto all'espletamento delle attività, il rispetto delle modalità di svolgimento delle medesime come specificate nel PSC. (Allegato 3).
La Contraente è, inoltre, tenuta a:
- assicurare che gli operatori addetti si attengano tassativamente alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori e al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.;
- assicurare che gli operatori addetti provvedano a comunicare immediatamente al Direttore dei Lavori qualunque evento
12 accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovesse accadere nell’espletamento delle prestazioni;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Direttore dei Lavori, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- garantire per tutta la durata dell’appalto l’attività di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro ai fini del PSC (Allegato 3);
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto.
In caso di mancato o ritardato adempimento integrale o parziale da parte della Contraente dei crediti lavorativi/retributivi, contributivi e/o assicurativi dei lavorotari impiegati nell’esecuzione del presente contratto (ivi inclusi i lavoratori dei subappaltatori) ovvero laddove
giunga ad EUR segnalazione circa un siffatto mancato o ritardato adempimento integrale o parziale, EUR avrà la facoltà di procedere alla sospensione dei pagamenti dovuti alla Contraente, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, quantomeno sino a quando non sia stato accertato – in conformità alle procedure di legge e comunque con elevato grado di certezza – l’avvenuto pagamento integrale. Resta inteso che sarà sempre facoltà di EUR richiedere a (ed ottenere da) la Contraente e/o i subappaltatori tutta la documentazione necessaria a verificare l’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e/o assicurativi. La Contraente accetta sin d’ora che, nel caso in cui EUR si avvalga della facoltà di sospensione sopra- riportata, non matureranno interessi.
13 L’inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è
causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio di EUR e fa sorgere il diritto per quest’ultima al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai co. 1, 2 e 4 dell’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016, per patto espresso, nessun risarcimento sarà dovuto all’esecutore. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste anche nell’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.
Art.10
(Obblighi di riservatezza e privacy)
Fermo restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, la Contraente si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per scopi diversi dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dalla Società, o che comunque riguardino l’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, la Società, il gruppo della Società o la sua attività, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.
L’obbligo di segretezza sarà per la Contraente vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente contratto ed anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione scritta della Società.
La Contraente nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Società e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le
14 disposizioni del d.lgs. n.196/2003 nonché quanto previsto alla luce del
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali. La Contrante si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento dei dati personali da parte della Società, che saranno comunicati/trasmessi dalla Contraente stessa).
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna delle Parti esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata prevista di seguito. Le Parti si impegnano a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente alle stesse, in modo automatizzato e non, siano utilizzati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi; il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. I dati saranno utilizzati dalle Parti, in conformità con le misure di sicurezza alla tutela dei dati stessi, solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.
I dati verranno trattati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o trattati.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; ha diritto altresì di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Per quanto riguarda EUR, il titolare del trattamento è EUR S.p.A. I dati potranno essere comunicati da EUR a tutti i soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra-indicate.
Art.11
15 (Recesso)
EUR ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109 del Codice.
In deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. , alla Contraente non spetterà il pagamento del mancato guadagno, qualora il recesso sia motivato da:
a) dichiarazione del Direttore dei Lavori del contratto che – sotto la propria responsabilità ed a proprio insindacabile giudizio – attesti condotte irregolari e/o negligenti e/o fruaudolente della Contraente, pregiudizievoli per la conduzione dei lavori e per l’ottimale esecuzione degli stessi;
b) conduzione dei lavori tale da non assicurare il rispetto dei termini previsti ovvero da comprometterne la buona riuscita;
c) mancata attuazione entro i termini stabiliti degli interventi ordinati dal Direttore dei Lavori del contratto.
In particolare, in caso di recesso, saranno pagate solo le prestazioni eseguite regolarmente fino alla data di ricezione della comunicazione della Società, per un prezzo che le Parti concordano di stabilire in base al valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dei Lavori, secondo quanto attestato dalla
documentazione che la Contraente è onerata a presentare alla Società.
In nessun caso la Contraente potrà recedere unilateralmente dal presente contratto.
La Contraente non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.
Art.12 (Risoluzione)
EUR ha la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., dichiarando mediante pec o raccomandata
16 A/R, alla Contraente l’intenzione di risolvere il contratto e salva la
facoltà della scrivente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni.
Il Direttore dei Lavori del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Contraente abbia risposto, EUR, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il contratto.
In qualsiasi caso di risoluzione del contratto si procederà ai sensi dell’art. 108 del Codice.
Art.13 (Garanzia Fideiussoria)
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente ha consegnato ad EUR prima della sottoscrizione del presente contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione di importo pari a € [•],00 (euro-[•]) in conformità a quanto prescritto dall’art. 103 del Codice e dal decreto del MISE del 19 gennaio 2018 n.
31. La cauzione è costituita mediante [•] emessa da [•] il [•], avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•]e prevede espressamente l’obbligo del [•] di liquidare le somme richieste da EUR entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore ai sensi dell’art.1944 c.c. ed alla decadenza di cui all’art.1957 c.c.
EUR ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo
17 xxxxxxx xxxxxxxxx, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Contraente per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dell’appalto ed addetti all’esecuzione dello stesso.
EUR può incamerare la garanzia per provvedere inoltre al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante ai sensi del co. 3 dell’art. 103 del Codice.
La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da
parte di EUR secondo le condizioni e le modalità indicate al co. 5 dell’art. 103 del Codice.
In caso di escussione totale o parziale della garanzia, la Contraente ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il termine di 15 giorni. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
La prestazione della suddetta garanzia non libera la Contraente dall’obbligo di provvedere all’integrale risarcimento di eventuale danni
18 indipendentemente dal loro ammontare.
Art.14 (Polizza Assicurativa)
Per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa, la Contraente ha consegnato alla Società, al momento della sottoscrizione del presente contratto, una copia:
• della polizza CAR (Contractor’s All Risks), come previsto dal Codice, n [•] emessa dalla [•] avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•] che copre i danni subiti da EUR S.p.A a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della suddetta polizza corrisponde all’importo del presente contratto;
• della polizza assicurativa R.C.T. n [•] emessa dalla [•] avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•] con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e per persona;
Le polizze dovranno inoltre riportare la clausola specifica che “EUR ai fini del risarcimento del danno è definito Terzo”.
La polizza dovrà coprire qualsivoglia danno che possa derivare dall'attività svolta dalla Contraente e/o dal materiale o/e merce di qualsiasi genere depositata presso i luoghi dell’appalto.
La polizza dovrà inoltre prevedere una copertura ricorso terzi da incendio all'Immobile, prevedendo EUR S.p.A. quale assicurato aggiunto.
Le polizze assicurative dovranno coprire tutta la durata dell’affidamento. In caso di cessazione di efficacia delle polizze prima della scadenza del contratto, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell’art.1353 c.c.
La Contraente provvederà direttamente, assumendosene l’onere economico, ad aggiornare ed a prorogare la suddetta polizza in base
19 all’andamento dei lavori in modo che non abbia a verificarsi
interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa e a depositare copia delle relative appendici presso gli uffici della Società. La Contrante assume a proprio carico ogni responsabilità a sé imputabile, sia civile sia penale, conseguente agli eventuali danni che potrebbero occorrere a cose e persone, ivi compresi i propri dipendenti e subappaltatori, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dalla Contraente. La Contraente è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, subappaltatori arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente contratto. La Contraente terrà, quindi, la Società sollevata ed indenne in caso di vertenze giudiziarie e contestazioni derivanti dalla mancata o incompleta attuazione di quanto sopra e dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art.15
(Penalità)
Ai sensi dell’art. 10 del Decreto MIT n.49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente nei casi di sospensione dei lavori, non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 4 qualora la sopensione sia stata disposta per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice.
Le Parti inoltre, ai sensi dell’art.11 co. 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà dovuto da EUR alla Contraente, non potrà essere superiore al 5% (cinque per cento) del suddetto importo contrattuale.
20 Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il
danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere.
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale dell’1 per mille ai sensi dell’art. 113-bis del d.lgs. 50/2016 e del Capitolato Speciale d’Appalto.
Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente esegua i lavori in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti.
Per l’applicazione delle penali, EUR potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.
La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c..
Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la
Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..
Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della garanzia originariamente prestata, la Contraente sarà tenuta a reintegrare tale garanzia fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte di EUR, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c.
Art.16
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico)
21 La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., previa comunicazione scritta alla Contraente in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al d.lgs. n. 231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.
Art.17
(Foro Competente)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art.18 (Subappalto)
EUR potrà autorizzare la Contraente a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’art. 105 del Codice e dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. In caso di subappalto autorizzato, è necessario che la Contraente trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere
22 ai pagamenti.
In caso di subappalto, la Contraente si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136/2010; la Contraente si impegna inoltre a dare immediata comunicazione ad EUR ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Contraente, la quale rimane pienamente responsabile nei confronti di EUR della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che la Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne EUR da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 9 imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.
Art.19
(Documenti che regolano l’Appalto e interpretazioni)
Il rapporto con la Contraente è disciplinato dal Contratto, nonché dalle norme e dai documenti richiamati e allegati, che la stessa dichiara e garantisce di ben conoscere.
Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine di prevalenza, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
1) Accordo quadro;
2) Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati;
3) I singoli contratti applicativi (ovvero ODA);
4) Offerta tecnica ed economica presentata dalla
23 Contraente.
La risoluzione di eventuali contrasti non può essere intesa come variante, ma come semplice rispetto dei patti e come prestazione contrattuale.
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L’interpretazione delle clausole contrattuali così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati riecrcati, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articolo da 1362 a 1369 c.c.
Articolo 20 (Allegati)
Si allega al presente contratto, per formarne parte integrante, la seguente documentazione:
1. Allegato 1: Offerta tecnica ed economica presenta dalla Contrante in fase di gara; (Offerta);
2. Allegato 2: Capitolato Speciale d’Appalto, comprensivo di tutti gli allegati;
3. Allegato 3 : PSC;
4. Allegato 4: Patto di integrità.
Art.21 Leggi Applicabili
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
- il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
24 - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati così come modificato dal D.lgs. n. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- tutte le norme comunque vigenti nell’ambito del settore dei lavori da eseguire.
EUR S.p.A.
«……………..»
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., la Contraente dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti: Art. 2 (Oggetto); Art. 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); Art. 6 (Dichiarazioni della Contraente e garanzie); Art. 7 (Clausole risolutive espresse), Art. 9 (Obblighi ed oneri a carico della Contraente); Art. 10 (Obblighi di riservatezza e privacy); Art. 11
(Recesso); Art. 13 (Garanzia fideiussoria); Art. 14 (Polizza assicurativa); Art. 15 (Penalità); Art. 17 (Foro Competente); Art. 18 (Subappalto).
Letto, confermato e sottoscritto.
“ ”
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