Contract
Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,
il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,
la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), con sede in Roma, via Palestro, n. 75
di seguito collettivamente denominate Parti,
visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l’aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);
considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;
considerata l’esigenza di assicurare, attraverso l’attuazione della legge n. 24/2017, l’adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;
vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d’intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO),
recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;
visto il suddetto protocollo d’intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;
considerati in particolare l’articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d’intesa, i quali prevedono che all’attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;
vista la richiesta pervenuta dalla FOFI di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di farmacista;
stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.
Articolo I – Oggetto e finalità dell’accordo
1. Attraverso il presente accordo, la FOFI concorre all’attuazione delle linee guida per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L’accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d’intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e delle caratteristiche specifiche della professione di farmacista.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per la professione di farmacista, l’art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.
Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione di farmacista
1. Gli albi circondariali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione di farmacista.
Articolo III – Valutazione della speciale competenza dei farmacisti
1. Ai fini dell’iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di farmacista, la speciale competenza di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c. e all’art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell’allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all’albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
a) nel possesso del possesso della laurea magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
b) nell’esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le apposite scuole istituite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
d) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
c) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
d) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
e) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
f) nell’eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l’assenza di
speciale competenza, precludendo l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione contraria.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all’art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. 24/2017, l’indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d’ufficio e di parte (pubblica o privata) all’interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l’assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all’interno dell’albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell’esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell’esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d’interesse; di tale irrilevanza ai fini dell’iscrizione e della riconferma il modulo d’iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all’art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l’attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini professionali dei farmacisti, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.
Articolo IV – Fascicolo personale
1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di farmacista, il fascicolo personale di cui all’art. 7 del protocollo d’intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All’interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all’esercizio della professione;
b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
e) altri riconoscimento accademici o professionali;
f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall’autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell’autorità giudiziaria
sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
g) iscrizione a società scientifiche;
h) competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all’attività di mediazione); l’annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell’art. 8 della legge n. 24/2017;
i) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell’autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato può altresì indicare l’area o le aree professionali rilevante tra quelle di cui al comma 4, avendo cura di evidenziare gli elementi del percorso formativo (ivi compresi master di primo e secondo livello) e di pratica professionale che gli hanno consentito di conseguire una particolare preparazione in tali aree. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell’esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
a) area farmacia territoriale;
b) area farmacia ospedaliera;
c) area servizi farmaceutici;
d) area legislazione e tecnica farmaceutica;
e) area farmacologia;
f) area analisi quali-quantitativa medicinali e prodotti della salute;
g) area galenica;
h) area cosmetologia;
i) area nutraceutica e nutrizionale;
l) area dispositivi medici;
m) area gestionale ed organizzativa dell’esercizio farmaceutico.
5. Ai fini della formazione, gestione e dell’aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell’art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018.
Articolo V – Software informatico.
1. La FOFI, convenendo con quanto stabilito nell’art. 11 del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all’implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.
Articolo VI – Disposizioni di coordinamento
1. La FOFI si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l’adesione degli Ordini provinciali dei farmacisti ai protocolli locali di cui all’art. 15 del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento ab origine o in itinere anche dell’Ordine provinciale dei farmacisti.
2. La FOFI si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell’art. 17 del protocollo d’intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l’attuazione. L’attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all’attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all’art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all’attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.
Roma,
Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il Presidente della Federazione Nazionale dei Farmacisti Italiani Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura On. Avv. Xxxxx Xxxxxx