PROSPETTO INFORMATIVO
Candriam Money Market
Società di Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo
PROSPETTO INFORMATIVO
Le sottoscrizioni verranno accettate esclusivamente sulla base del presente prospetto informativo ("il Prospetto"), che è da ritenersi valido soltanto se accompagnato dall’ultima relazione annuale disponibile nonché dall’ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente all’ultima relazione annuale. Tali documenti costituiscono parte integrante del presente Prospetto.
19 giugno 2018
Candriam Money Market (ex "BIL Money Market Fund"), denominata qui di seguito "SICAV" o il "Fondo", è iscritta all'elenco ufficiale degli organismi di investimento collettivo (denominati qui di seguito "OIC"), conformemente alla legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di OIC (denominata qui di seguito la "Legge"). Tale registrazione non può essere interpretata come un giudizio positivo dell’autorità di controllo in merito al contenuto del presente Prospetto o alla qualità dei titoli offerti e detenuti dalla SICAV. Qualunque affermazione in tal senso deve essere ritenuta non autorizzata e illegale.
Il presente Xxxxxxxxx non può essere utilizzato al fine di offrire o sollecitare la vendita nei paesi o nelle circostanze in cui una tale offerta o sollecitazione di vendita non sia autorizzata.
Le azioni di questa SICAV non sono e non saranno registrate negli Stati Uniti in applicazione del
U.S Securities Act del 1933 e successive modifiche ("Securities Act 1933"), o ammesse in virtù di qualunque legge degli Stati Uniti. Tali azioni non devono essere offerte, vendute o trasferite negli Stati Uniti (ivi inclusi i loro territori e possedimenti), né arrecare beneficio, diretto o indiretto, a una US Person (così come definita nel Regolamento S del Securities Act del 1933 e assimilati). Tuttavia, nonostante quanto precede, la SICAV si riserva il diritto di effettuare investimenti privati delle sue azioni presso un numero limitato di US Person, nella misura consentita dalle leggi statunitensi in vigore.
Inoltre, le istituzioni finanziarie che non si conformano ("non compliant") al programma Fatca (la sigla "FATCA" designa il "Foreign Account Tax Compliance Act" americano, incluso nell’"Hiring Incentives to Restore Employment Act" ("HIRE Act"), e i relativi provvedimenti applicativi, comprese le analoghe disposizioni adottate dai paesi partner che hanno sottoscritto un "Intergovernmental Agreement" con gli Stati Uniti), devono aspettarsi a che le loro quote vengano obbligatoriamente riscattate al momento dell’entrata in vigore di tale programma.
Le azioni di questa SICAV non possono essere proposte, vendute trasferite ad un piano previdenziale regolato dalla legge statunitense sulla protezione dei piani previdenziali ("Employee Retirement Income Security Act of 1974" o legge ERISA) né ad alcun altro piano previdenziale statunitense o ad un conto pensionistico individuale (IRA) statunitense, e non possono essere proposte, vendute trasferite ad un fiduciario né ad alcuna altra persona o entità incaricata della gestione patrimoniale di un piano previdenziale o di un conto pensionistico individuale statunitense, collettivamente denominati "gestori di investimenti di piani previdenziali statunitensi" (o "U.S. benefit plan investor"). I sottoscrittori di azioni della SICAV possono essere tenuti a fornire un attestato scritto che conferma che essi non sono gestori di investimenti di piani previdenziali statunitensi. Se gli azionisti sono o diventano gestori di investimenti di piani previdenziali statunitensi, devono immediatamente informarne la SICAV e saranno tenuti a cedere le loro azioni a gestori degli investimenti di piani previdenziali non statunitensi. La SICAV si riserva il diritto di riscatto per ogni azione che diventa di proprietà diretta o indiretta di un gestore degli investimenti di piani previdenziali statunitensi. Tuttavia, nonostante quanto precede, la SICAV si riserva il diritto di effettuare investimenti privati delle sue azioni presso un numero limitato di gestori degli investimenti di piani previdenziali statunitensi, nella misura consentita dalle leggi statunitensi in vigore.
La SICAV soddisfa le condizioni stabilite dalla parte I della Legge e dalla direttiva europea 2009/65/CE e successive modifiche (in seguito la "Direttiva 2009/65/CE").
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV si assume la responsabilità dell’esattezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto alla data della sua pubblicazione. Nessun soggetto è autorizzato a diffondere informazioni diverse da quanto contenuto nel Prospetto o nei documenti in esso menzionati che il pubblico ha facoltà di consultare.
Al fine di prendere nota di importanti variazioni, il presente Prospetto verrà aggiornato al momento opportuno. Si raccomanda pertanto ai potenziali sottoscrittori di informarsi presso la SICAV circa la pubblicazione di nuovi Prospetti.
Ai fini del presente Prospetto:
- il termine “USD” si riferisce alla valuta degli Stati Uniti d’America;
- il termine “EUR” si riferisce alla valuta dei paesi membri dell'Unione Monetaria Europea.
- il termine "Stato membro" si riferisce ad uno Stato membro dell'Unione europea. Nei limiti definiti dal presente accordo e agli atti relativi, sono assimilati agli Stati membri dell'Unione Europea gli stati che fanno parte dello Spazio economico europeo e gli stati appartenenti all'Unione Europea.
Si raccomanda ai potenziali sottoscrittori e acquirenti di azioni della SICAV di informarsi circa le eventuali conseguenze fiscali, i requisiti di legge, eventuali restrizioni o disposizioni di controllo valutario contenuti nelle leggi dei loro paesi d’origine, di residenza o di domicilio che possano influire sulla sottoscrizione, l’acquisto, la detenzione o la vendita di quote della SICAV.
Conformemente alle disposizioni della legge lussemburghese belga relativa alla protezione dei dati personali in merito al trattamento dei dati a carattere personale e di tutte le leggi e i regolamenti locali applicabili, in ogni caso, e successive modifiche, revisioni o sostituzioni [compreso a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 (in seguito il “RGPD”)], la Società di Gestione raccoglie, registra e tratta, in formato elettronico o con ogni altro mezzo, i dati personali degli investitori al fine di eseguire i servizi richiesti dagli investitori e di rispettare gli obblighi ad essa imposti dalle leggi e dai regolamenti . I dati personali degli investitori trattati dalla Società di Gestione comprendono, in particolare, il nome, le coordinate (compreso l’indirizzo postale o di posta elettronica), il codice fiscale (CF), le coordinate bancarie, l’importo investito e detenuto nel Fondo (“Dati personali”). Ogni investitore può a propria discrezione, rifiutare di comunicare i Dati personali alla Società di Gestione. In questo caso tuttavia, la Società di Gestione può rifiutare una domanda di sottoscrizione di Azioni. Ogni investitore ha il diritto: (i) di consultare i propri Dati personali (compresi in alcuni casi, in un formato normalmente utilizzato, leggibile dalla macchina) ; (ii) di ottenere che i propri Dati personali siano rettificati (se non sono corretti o se sono incompleti) ; (iii) di ottenere che i propri Dati personali siano eliminati se la Società di Gestione o la SICAV non ha più una ragione legittima per trattarli; (iv) di ottenere che il trattamento dei propri Dati personali sia limitato; (v) di opporsi al trattamento dei propri Dati personali da parte della Società di Gestione in talune circostanze; e (vi) di inoltrare un reclamo all’autorità di controllo competente, scrivendo alla Società di Gestione all’indirizzo della sua sede legale. I Dati personali sono trattati, in particolare, ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, acquisto e conversione delle Azioni, del pagamento dei dividendi agli investitori, dell’amministrazione dei conti, della gestione delle relazioni con i clienti, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di excessive trading e di market timing, dell’identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti lussemburghesi o di altri paesi [comprese le leggi e regolamenti relativi al programma FATCA o al CRS (CRS è l'abbreviazione di “Common Reporting Standard”, o norma comune in materia di dichiarazione, e indica la Norma per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari per fini
fiscali, elaborata dall’OCSE e attuata, in particolare, dalla direttiva europea 2014/107/UE)] e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di capitali. Anche i Dati personali forniti dagli investitori sono trattati ai fini della tenuta del registro degli azionisti della SICAV. I Dati personali possono inoltre essere trattati per fini di indagine. Ogni investitore ha il diritto di opporsi all’utilizzo dei propri Dati personali per fini di indagine, scrivendo alla SICAV. La Società di Gestione può richiedere il consenso degli investitori a raccogliere o trattare i loro Dati personali in talune occasioni, ad esempio, per fini di marketing. Gli investitori possono ritirare il loro consenso in qualsiasi momento. La Società di Gestione tratta anche i Dati personali degli investitori se tale trattamento è necessario per onorare il suo contratto con gli investitori interessati o se la legge lo richiede, ad esempio, se la SICAV riceve una domanda in tal senso da agenti delle forze pubbliche o da altri agenti di Stato. La Società di Gestione tratta inoltre i Dati personali degli investitori se ha un interesse legittimo in tal senso e se i diritti degli investitori alla protezione dei loro dati non prevalgono su questo interesse. Ad esempio, la SICAV ha un interesse legittimo a garantire il suo buon funzionamento.
I Dati personali possono essere trasferiti a talune filiali ed entità terze che partecipano all’attività della SICAV, tra i quali, in particolare, la Società di Gestione, l’Amministrazione Centrale, il Depositario, l’Agente per i trasferimenti e i Distributori, che si trovano nell’Unione europea. I Dati personali possono anche essere trasferiti ad entità che si trovano in paesi che non sono membri dell’Unione europea e le cui leggi sulla protezione dei dati non garantiscono necessariamente un livello di protezione adeguato. Con la sottoscrizione di Xxxxxx, ogni investitore accetta espressamente il trasferimento dei propri Dati personali alle entità sopra descritte e il loro trattamento da parte delle medesime, comprese le entità situate al di fuori dell’Unione europea, e in particolare nei paesi che non garantiscono necessariamente un livello di protezione adeguato. La Società di Gestione o la SICAV può anche trasferire i Dati personali a terzi, quali enti governativi o di regolamentazione, comprese le autorità fiscali, all’interno o all'esterno dell’Unione europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili. In particolare, i Dati personali possono essere divulgati alle autorità fiscali lussemburghesi, che possono a loro volta, svolgere la funzione di responsabile del trattamento e divulgarli alle autorità fiscali di altri paesi. Gli investitori possono ottenere maggiori informazioni sul modo in cui la SICAV si accerta che i trasferimenti di Dati personali siano conformi all'RGPD, rivolgendosi alla SICAV, presso la sede legale della Società di Gestione. Fatta salva la durata di conservazione minima richiesta per legge, i Dati personali non sono conservati per una durata superiore a quella necessaria per i fini del trattamento dei dati.
La SICAV attira l’attenzione degli investitori sul fatto che ciascun investitore potrà esercitare pienamente e direttamente i suoi diritti di investitore nei confronti della SICAV [in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti] solo nel caso in cui figuri personalmente e a proprio nome nel registro degli azionisti della SICAV. Qualora un investitore investa nella SICAV attraverso un intermediario che agisce a suo nome ma per conto dell’investitore, alcuni diritti legati al ruolo di azionista non potranno necessariamente essere esercitati dall’investitore direttamente nei confronti della SICAV. Si consiglia all’investitore di informarsi sui propri diritti.
SOMMARIO
1. Amministrazione della SICAV 6
2. Caratteristiche generali della SICAV 9
3. Gestione e amministrazione 11
5. Obiettivi d’investimento 16
7. Restrizioni di investimento 22
11. Quotazione delle azioni 34
12. Emissione delle azioni e procedura di sottoscrizione e di pagamento 34
15. Market timing e Late Trading 39
16. Valore patrimoniale netto 39
17. Sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto dell'emissione, del riscatto e delle conversioni di azioni 43
18. Destinazione degli utili 43
19. Dissociazione dagli impegni dei comparti 44
22. Chiusura, fusione e scissione di compartimenti, classi o tipi di azioni – Liquidazione della SICAV.46 23. Oneri e spese 48
24. Informazioni agli azionisti 50
Scheda Tecnica Candriam Money Market Euro 52
Scheda Tecnica Candriam Money Market Euro AAA 55
Scheda Tecnica Candriam Money Market USD 58
1. Amministrazione della SICAV
Consiglio di Amministrazione Presidente
▪ Sig. Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx Amministratore Delegato Candriam Luxembourg
Amministratori
▪ Sig. Koen Van de Maele
Global Head of Investment Solutions Candriam Belgium
▪ Sig. Xxx Xxxxxxx
Head of Investment Strategy Belfius Banque SA
▪ Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Member of the Group Strategic Committee Candriam Belgium
▪ Candriam Luxembourg
Rappresentata dal Sig. Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx L-1150 Lussemburgo
Sede legale 14, Porte de France, L-4360 Xxxx-sur-Alzette
Depositario e RBC Investor Services Bank S.A.
Agente pagatore principale14, Porte de France, L-4360 Xxxx-sur-Alzette
Società di Gestione Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d’Arlon L – 8009 Strassen
Presidente
▪ Sig.xx Xxx-Xxxx Xxxx
Chairman and Chief Executive Officer
New York Life Investment Management LLC
Membri
▪ Sig. Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx Amministratore Delegato Candriam Luxembourg
▪ Sig. Xxxx Xxxx Xxxxxx Chief Executive Officer Xxxxxxxx
x Xxx. Xxxx X. Xxxxx
Senior Managing Director
New York Life Investment Management
▪ Sig. Xxxx X. Xxxxxxxx
Executive Vice President e Chief Financial Officer New York Life Insurance Company
▪ Sig. Xxxxxxx XXXXXX
Senior Vice President & Chief Investment Officer, New York Life Insurance Company
Chief Executive Officer, NYL Investors LLC
Comitato Direttivo
Presidente:
▪ Sig. Xxxx-Xxxx XXXXXXXX, Amministratore Delegato Candriam Luxembourg
Membri:
▪ Sig. Xxxx XXXX-XXXXXX, Amministratore - Direttore
▪ Sig. Xxxxxx XXX, Direttore
▪ M. Xxxxx XXXXXX, Direttore
L’implementazione della gestione di portafoglio è delegata a:
Candriam Belgium Xxxxxx xxx Xxxx 00 X-0000 Xxxxxxxxx
Le funzioni di Agente Amministrativo e di Agente Domiciliatario sono affidate a:
RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Xxxx-sur-Alzette
Le funzioni di Agente per i Trasferimenti sono delegate a:
RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Xxxx-sur-Alzette
Società di revisione autorizzata: PricewaterhouseCoopers
0, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx XX 0000
L – 1014 Lussemburgo
2. Caratteristiche generali della SICAV
Candriam Money Market è una società di investimento a capitale variabile, costituita conformemente all'ordinamento legislativo del Granducato del Lussemburgo in materia di OIC.
La SICAV è stata costituita in data 16 novembre 1987 con la denominazione "BIL GLOBAL FUND", sotto forma di società d’investimento a capitale variabile (SICAV) con durata illimitata, ai sensi dell’ordinamento legislativo del Granducato del Lussemburgo.
Lo statuto sociale è stato pubblicato sul Mémorial dell'11 dicembre 1987. Lo Statuto è stato modificato per l’ultima volta il 19 giugno 2018; le relative modifiche saranno pubblicate sul Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Una versione dello statuto coordinato è depositata presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo.
Il capitale della SICAV è sempre pari al valore del patrimonio netto ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale e interamente liberate. Le variazioni del capitale vengono effettuate di diritto e senza le procedure di divulgazione e iscrizione nel Registro di Commercio e delle Società previste per gli aumenti e le riduzioni del capitale delle società anonime. Il capitale minimo ammonta a EUR 1.250.000.
La SICAV è iscritta nel Registro di Commercio e delle Imprese di e in Lussemburgo con il numero B-26803.
La sede legale della SICAV è stabilita a Xxxx-sur-Alzette, nel Granducato di Lussemburgo.
La SICAV si presenta come un OICVM a comparti multipli, cioè è composta da diversi comparti, ciascuno costituito da un portafoglio di attività e di passività specifiche, nonché da una distinta politica d'investimento.
La struttura a comparti multipli offre agli investitori il vantaggio di poter scegliere fra diversi comparti, ma anche quello di poter passare in seguito da un comparto all’altro. All’interno di ciascun comparto, la SICAV potrà emettere azioni di diverse Classi che si distinguano per diritti, commissioni e politiche di distribuzione diversi.
I seguenti comparti sono attualmente accessibili agli investitori:
▪ Candriam Money Market Euro, denominato in EUR;
▪ Candriam Money Market Euro AAA, denominato in EUR.
▪ Candriam Money Market USD, denominato in USD;
A scelta del Consiglio di Amministrazione, ogni comparto della SICAV può essere costituito da una sola classe o essere suddiviso in una o più classi di azioni ("classe"), le cui liquidità saranno investite in comune secondo la specifica politica di investimento del comparto in questione; ad ogni classe del comparto saranno applicate una struttura specifica di commissioni di sottoscrizione o di riscatto, una struttura specifica di spese, una politica di distribuzione specifica, una politica di copertura speciale, una diversa valuta di riferimento o altre specificità.
Inoltre, ogni classe potrà applicare una politica di copertura specifica - come riportato nelle schede tecniche dei comparti - ossia:
- Una copertura contro le oscillazioni della valuta di riferimento: una tale copertura mira a ridurre l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di riferimento del comparto e la valuta in cui la classe è denominata. Questo tipo di copertura mira ad ottenere una performance (rettificata soprattutto alla differenza di tasso d'interesse tra le due valute) ragionevolmente comparabile tra la classe coperta e quella (equivalente) denominata nella valuta di riferimento del comparto. Questo tipo di copertura sarà identificato dall’aggiunta del suffisso H nella denominazione della classe.
- Una copertura contro l'esposizione al cambio degli attivi che compongono il portafoglio: una simile copertura mira a ridurre l'effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra le valute in cui sono detenuti gli attivi del comparto e la valuta in cui è denominata la classe. Questo tipo di copertura sarà identificato dall'aggiunta del suffisso AH nella denominazione della classe.
Questi due tipi di copertura si prefiggono di ridurre il rischio di cambio.
Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che poiché il processo di copertura di cambio non può essere totale e permanente, non può pertanto annullare del tutto il rischio di cambio e possono sussistere scarti di performance.
Tutti i guadagni/le perdite che provengono dal processo di copertura sono sostenuti separatamente dai titolari di queste classi.
Le classi che potranno essere emesse sono le seguenti:
▪ La classe Classique viene offerta alle persone fisiche e giuridiche.
▪ La classe I è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a Euro 250.000,- (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti uno stesso giorno di valutazione).
▪ La classe V è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a Euro 30.000.000 (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti in una stessa data di valutazione).
▪ La classe S è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali approvati dalla Società di Gestione, la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a Euro 100.000.000 (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti in una stessa data di valutazione).
▪ La classe Z è riservata
- agli investitori istituzionali/professionali riconosciuti dalla Società di Gestione. Poiché l’attività di gestione di portafoglio per questa classe è remunerata direttamente mediante il contratto stipulato con l'investitore, nessuna commissione di gestione sarà prelevata sugli attivi di questa classe.
- agli OIC approvati dalla Società di Gestione e gestiti da un’entità del gruppo Candriam.
▪ La classe R è riservata agli intermediari finanziari (compresi i distributori e le piattaforme) che:
- hanno predisposto accordi diversi con i loro clienti per la fornitura di servizi d’investimento in merito al comparto e
- non hanno il diritto di accettare e conservare dalla Società di Gestione, per via delle leggi e regolamenti applicabili, o a seguito di convenzioni con i loro clienti, taluni diritti, commissioni o altri vantaggi monetari in relazione alla fornitura del servizio d’investimento summenzionato;
▪ La classe R2 è riservata
- ai distributori e/o intermediari approvati dalla Società di Gestione che non percepiscono, per gli investimenti in detta classe, alcuna forma di remunerazione da un'entità del gruppo Candriam, se gli investimenti finali nelle azioni sono effettuati nell'ambito di un mandato.
- agli OIC approvati dalla Società di Gestione.
Se un investitore non soddisfa più le condizioni di accesso alla classe in cui si trova, il Consiglio d’amministrazione può adottare ogni misura necessaria ed eventualmente procedere alla conversione delle azioni in un'altra classe appropriata.
Le attività delle diverse classi azionarie vengono raggruppate in un unico portafoglio.
Prima della sottoscrizione, l’investitore verificherà, nelle schede tecniche in allegato al presente Prospetto (le “Schede tecniche”), in quali classi e sotto quali forme sono disponibili le azioni di ogni comparto e prenderà visione delle relative commissioni e delle altre spese applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire nuovi comparti e altre classi la cui politica d’investimento e le modalità di offerta verranno comunicate agli investitori mediante aggiornamento del presente Prospetto e avvisi sulla stampa, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
3. Gestione e amministrazione
3.1. Il Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV definisce la politica di investimento di ciascun comparto.
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è responsabile della gestione degli attivi di ciascun comparto della SICAV.
Può compiere tutti gli atti di gestione e di amministrazione per conto della SICAV, in particolare l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di tutti i valori mobiliari, ed esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente connessi agli attivi della SICAV.
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV può nominare una Società di Gestione.
L’elenco dei membri del Consiglio di Amministrazione è riportato nel presente Prospetto e nelle relazioni periodiche.
3.2. La Società di Gestione
Candriam Luxembourg (denominata qui di seguito la "Società di Gestione"), società in accomandita per azioni, con sede legale a X-0000 Xxxxxxxx, 00-00 xxxxx x’Xxxxx, SERENITY – Bloc B, è nominata Società di Gestione della SICAV ai sensi di un contratto a durata indeterminata stipulato tra la SICAV e la Società di Gestione. Questo contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.
Candriam Luxembourg è stata costituita in Lussemburgo il 10 luglio 1991. La Società di Gestione ha avviato l'attività di gestione il 1° febbraio 1999. È una filiale di Candriam Group (ex New York Life Investment Management Global Holdings s.à.r.l), un'entità del Gruppo New York Life Insurance Company.
Xxxxxxxx Luxembourg ha ricevuto la qualifica di Società di Gestione ai sensi del capitolo 15 della Legge ed è autorizzata a esercitare le attività di gestione collettiva di portafogli, di gestione di portafogli di investimento e di consulenza per gli investimenti. Lo Statuto sociale è stato modificato l'ultima volta in data 19 maggio 2016 e i relativi emendamenti sono stati pubblicati sul Mémorial C (Recueil des Sociétés et Associations). Una versione dello statuto coordinato è depositata presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo.
L'elenco delle entità gestite dalla Società di Gestione è disponibile presso la Società di Gestione, su semplice richiesta.
Candriam Luxembourg è iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di e in Lussemburgo con il numero B 37.647. Il capitale della Società di Gestione è pari a EUR 62.115.420. La sua durata è illimitata. L’esercizio sociale si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
3.2.1. Funzioni e responsabilità
La Società di Gestione è investita dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di gestione e di amministrazione di OIC, nell'ambito del proprio oggetto sociale.
È responsabile delle attività di gestione portafoglio, di amministrazione (Agente Amministrativo, Agente Domiciliatario, Agente per i Trasferimenti e per la Custodia dei Registri) e di commercializzazione (distribuzione) della SICAV.
Conformemente alla Legge, la Società di Gestione è autorizzata a delegare la totalità o una parte delle sue funzioni, dei suoi poteri e obblighi a qualunque persona o società ritenuta appropriata, perché il Prospetto venga preventivamente aggiornato. La Società di Gestione mantiene comunque l'intera responsabilità degli atti compiuti da tale/i delegato/i.
Le varie funzioni svolte dalla Società di Gestione, o da uno dei suoi delegati, danno diritto alla percezione di commissioni, come indicato nelle Schede Tecniche del prospetto informativo.
L’investitore è invitato a consultare le relazioni annuali della SICAV per ottenere informazioni dettagliate relative alle commissioni versate alla Società di Gestione o ai suoi delegati, a titolo di compenso dei loro servizi.
3.2.1.1. Funzione di gestione del portafoglio
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è responsabile della politica di investimento dei vari comparti della SICAV e ha nominato la Società di Gestione
affinché si occupi dell’attuazione della politica di investimento dei diversi comparti della SICAV.
La Società di Gestione potrà peraltro esercitare per conto della SICAV tutti i diritti di voto legati ai valori mobiliari che costituiscono il patrimonio della SICAV.
In virtù di un contratto di delega stipulato per una durata indeterminata, la Società di Gestione ha delegato sotto il proprio controllo, la propria responsabilità e a proprie spese, l’implementazione della gestione del portafoglio alla propria filiale belga Candriam Belgium SA, con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxx 00, X-0000 Xxxxxxxxx.
Questo contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.
Candriam Belgium è una Società di Gestione di OIC costituita in Belgio nel 1998 per una durata illimitata.
3.2.1.2. Funzioni di Agente Domiciliatario, Agente Amministrativo, Agente per i Trasferimenti e le attività di Custodia dei Registri e Agente incaricato delle quotazioni
La Società di Gestione ha nominato RBC Investor Services Bank S.A., tramite una Convenzione di amministrazione centrale, come fornitore di un servizio globale di amministrazione centrale definito dalle funzioni di Agente Domiciliatario, agente Amministrativo, agente per i Trasferimenti e le attività di Custodia dei Registri e Agente incaricato delle quotazioni della SICAV.
Questo contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.
RBC Investor Services Bank S.A. iscritta presso il Registro del Commercio e delle Imprese (RCS) di Lussemburgo al numero B-47192, è stata costituita nel 1994 con la denominazione "First European Transfer Agent". La società è titolare di una licenza bancaria ai sensi della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario e successivi emendamenti ed è specializzata nella prestazione di servizi di banca depositaria, di agente amministrativo e altri servizi correlati. Al 31 ottobre 2017, il patrimonio netto della società ammontavano a EUR 1.120.326.088.
3.2.1.3. Funzione di Commercializzazione
La funzione di Commercializzazione consiste nel coordinare la commercializzazione delle quote della SICAV tramite distributori e/o intermediari nominati dalla Società di Gestione (definiti qui di seguito "Distributori"). L'elenco dei Distributori è messo gratuitamente a disposizione dell'investitore che desideri procurarselo presso la sede della Società di Gestione.
Fra la Società di Gestione e i vari Distributori saranno conclusi dei contratti di Distribuzione o collocamento.
Conformemente a tali contratti, il Distributore, in quanto collocatore, potrà essere iscritto al registro degli azionisti, anziché i clienti che hanno investito nella SICAV.
Tali contratti prevederanno, quindi, che un cliente che abbia investito nella SICAV tramite il Distributore possa esigere in qualunque momento il trasferimento a proprio
nome delle azioni sottoscritte tramite il Distributore; in seguito a ciò il cliente sarà iscritto a suo nome nel registro, non appena perverranno le istruzioni di trasferimento dal Distributore.
Gli azionisti possono sottoscrivere direttamente presso la SICAV, senza essere obbligati a passare attraverso un Distributore.
In caso di nomina di un Distributore, questi deve applicare le procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro sporco, così come definite nel Prospetto.
Il Distributore nominato deve disporre della condizione legale e normativa necessarie per la commercializzazione della SICAV e deve risiedere in un paese soggetto a obblighi di rispetto delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro sporco e contro il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle contemplate dal diritto lussemburghese o dalla Direttiva europea 2005/60/CE.
3.2.2. Politica di remunerazione
La Società di Gestione ha attuato un quadro generale in materia di remunerazione del personale, e ha appositamente elaborato una politica di remunerazione (la "Politica di remunerazione") nel rispetto della regolamentazione in vigore, e in particolare dei seguenti principi:
▪ La Politica di remunerazione è compatibile con una gestione sana ed efficace dei rischi, la favorisce e non incoraggia un'assunzione di rischi che sarebbe incompatibile con i profili di rischio e/o lo statuto della SICAV;
▪ La Politica di remunerazione è conforme alla strategia economica, agli obiettivi, ai titoli e agli interessi della Società di Gestione, della SICAV e degli investitori e comprende misure volte ad evitare i conflitti d'interesse;
▪ La valutazione delle performance si iscrive in un contesto pluriennale adattato al periodo di detenzione consigliato agli azionisti della SICAV in modo che questa verta sulle performance a lungo termine della SICAV e sui relativi rischi d'investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione che dipendono dalle performance si distribuisca sul medesimo periodo;
▪ La Politica di remunerazione garantisce un equilibrio appropriato tra le componenti fissa e variabile della remunerazione globale; la componente fissa rappresenta sempre una parte sufficientemente elevata della remunerazione globale; la politica in materia di componenti variabili della remunerazione è sufficientemente flessibile e consente in particolare la possibilità di non pagare alcuna componente variabile.
I dettagli della Politica di remunerazione attualizzata, compresa la composizione del comitato di remunerazione e una descrizione della maniera in cui vengono calcolati le remunerazioni e i vantaggi, sono accessibili tramite il sito internet della Società di Gestione attraverso il link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx_xxxxxx.xxx
Una copia stampata sarà messa a disposizione gratuita su richiesta.
4. Il Depositario
La SICAV ha incaricato RBC Investor Services Bank S.A. (“RBC”), con sede legale in 14, Porte de France, L-4360 Xxxx-sur-Alzette, Granducato del Lussemburgo, in qualità di banca depositaria e agente pagatore principale (il “Depositario”) della SICAV responsabile:
(a) della custodia del patrimonio,
(b) degli obblighi di sorveglianza e
(c) di controllo del flusso di cassa
conformemente alla Legge, e al "Depositary Bank and Principal Paying Agent Agreement" concluso per una durata indeterminata tra la SICAV e RBC (il “Contratto del Depositario e Agente pagatore principale”).
Il Depositario è stato autorizzato dalla SICAV a delegare le proprie responsabilità di custodia degli attivi (i) a taluni delegati per quanto riguarda gli altri attivi e (ii) a subdepositari per quanto riguarda gli Strumenti finanziari e ad aprire conti presso detti subdepositari.
Una descrizione aggiornata delle funzioni di custodia del patrimonio che sono state delegate dal Depositario e un elenco aggiornato dei delegati e dei subdepositari sono disponibili, su richiesta, presso il Depositario o attraverso il seguente link: xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/XXX/xxx/xxxxxxx/Xxxxxxxxx%00xxxxxxxxxxxxx.xxx
Il Depositario agirà con onestà, equità, professionalità, in modo indipendente, e nell'interesse esclusivo della SICAV e degli Azionisti nell'esecuzione dei suoi obblighi nel rispetto della Legge e del Contratto del Depositario e dell'Agente pagatore principale.
Nell'ambito dei suoi obblighi di sorveglianza, il Depositario è tenuto a:
▪ assicurarsi che la vendita, l’emissione, il riscatto, il rimborso e l’annullamento delle Azioni effettuati per conto della SICAV siano eseguiti abbiano luogo conformemente alle disposizioni di Legge o dello Statuto sociale della SICAV,
▪ assicurarsi che il calcolo del valore delle Azioni avvenga conformemente alla Legge e allo Statuto della SICAV,
▪ eseguire le istruzioni della SICAV o della Società di Gestione, agendo per conto della SICAV, salvo qualora siano contrarie alla Legge o allo Statuto della SICAV,
▪ assicurarsi che il corrispettivo di tutte le operazioni a valere sul patrimonio della SICAV venga rimesso alla stessa entro i termini d’uso,
▪ assicurarsi che i proventi della SICAV vengano destinati conformemente alla Legge e allo Statuto della SICAV.
Il Depositario si accerterà anche che i flussi di cassa siano correttamente controllati conformemente alla Legge e al contratto del Depositario e dell'Agente pagatore principale.
I conflitti d'interesse del Depositario
Di volta in volta, possono insorgere conflitti d'interesse tra il Depositario e i delegati, ad esempio se un delegato che è stato incaricato è una filiale di un gruppo che è remunerato da un altro servizio di banca depositaria che fornisce alla SICAV. In modo continuo, il Depositario analizza, sulla base delle leggi e dei regolamenti applicabili, tutti i conflitti d'interesse potenziali che potrebbero sopravvenire nel quadro delle sue funzioni. Ogni conflitto d'interesse potenziale identificato è trattato conformemente alla politica di gestione dei conflitti d'interesse di RBC, la
quale è sottoposta alle leggi e ai regolamenti in vigore applicabili ad un istituto di credito e alla Legge lussemburghese del 5 aprile 1993 relativa al settore finanziario.
Inoltre, potenziali conflitti d'interesse possono derivare dalla prestazione di altri servizi da parte del Depositario e/o delle sue filiali alla SICAV, alla Società di Gestione e/o da altre parti. Ad esempio, il Depositario e/o le sue filiali possono agire in qualità di depositario, banca depositaria e/o agente amministrativo di altri fondi. È quindi possibile che il Depositario (o una delle sue filiali) possa, nell'ambito delle sue attività, avere conflitti o conflitti d'interesse potenziali con quelli della SICAV, della Società di Gestione e/o di altri fondi per conto dei quali agisce il Depositario (o una delle sue filiali).
RBC ha istituito e mantiene aggiornata una politica di gestione dei conflitti d'interesse volta a:
▪ Identificare e analizzare le situazioni potenziali di conflitti d'interesse;
▪ Registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitti d'interesse:
• Attraverso l'attuazione di una segregazione funzionale e gerarchica, verificando che tali operazioni siano effettuate in modo indipendente dal Depositario;
• attraverso l'attuazione di misure preventive al fine di evitare ogni attività che generi un conflitto d'interesse come:
- RBC o terze parti a cui sono state delegate le funzioni di depositario non accettano mandati per la gestione di investimenti;
- RBC non accetta alcuna delega delle funzioni di gestione del rischio e di controllo della conformità;
- RBC ha attuato un processo solido di ricorso gerarchico per garantire che le infrazioni regolamentari siano notificate al dipartimento incaricato del controllo della conformità che rende conto delle infrazioni materiali al management avanzato e al consiglio d'amministrazione di RBC;
- Una divisione di audit interna permanente ad hoc fornisce una valutazione oggettiva del rischio e una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei controlli interni e dei processi di governance.
RBC conferma, in base a quanto precede che non è stata identificata alcuna situazione potenziale di conflitti d'interesse.
5. Obiettivi d’investimento
La SICAV è stata creata nell'intento di favorire l'accesso degli investitori ai mercati monetari, offrendo nel contempo una gestione professionale del loro portafoglio, in base al grado di rischio che gli investitori sono disposti ad accettare.
La SICAV mira ad ottenere la più elevata remunerazione possibile dei capitali investiti, tenendo conto dei seguenti criteri od obiettivi di investimento:
▪ un elevato coefficiente di liquidità
▪ la stabilità del valore degli attivi
▪ la sicurezza del capitale.
Nell’ambito di tale obiettivo, la SICAV offre agli investitori la scelta tra vari comparti gestiti e amministrati singolarmente e che si distinguono per la valuta nella quale sono denominati o per una politica di investimento specifica.
Si richiama l’attenzione dell’investitore sul fatto che non viene fornita alcuna garanzia formale implicita o esplicita sul capitale investito.
6. Politica d’investimento
6.1 Gli investimenti dei vari comparti della SICAV saranno esclusivamente costituiti da uno o più dei seguenti elementi:
a) quote di OICVM autorizzati conformemente alla Direttiva 2009/65/CE e/o di altri OIC, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo (2), punti a) e b), della Direttiva 2009/65/CE, con sede o meno in uno Stato membro dell’Unione Europea ("UE"), a condizione che:
▪ questi altri OIC siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che tali organismi siano sottoposti ad una sorveglianza che la CSSF consideri equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
▪ il livello di protezione garantito ai titolari di quote di tali altri OIC sia pari a quello previsto per i titolari di quote di un OICVM e, in particolare, che le regole relative alla divisione del patrimonio, ai prestiti attivi, ai prestiti passivi, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CEE;
▪ le attività di questi OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione dell’attivo e del passivo, degli utili e delle operazioni del periodo in questione;
▪ la quota di attivi degli OICVM o degli altri OIC di cui si prevede l’acquisizione e che, in base ai loro documenti costitutivi, può essere globalmente investita in quote di altri OICVM o OIC, non superi il 10%;
Un comparto potrà inoltre sottoscrivere, acquisire e/o detenere azioni da emettere o emesse da uno o più comparti della SICAV (il/i “comparto/i target”), senza che quest’ultima sia soggetta ai requisiti imposti dalla Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, così come emendata, in materia di sottoscrizione, acquisizione e/o detenzione di proprie azioni da parte di una società; resta comunque inteso che:
▪ il comparto target non investa a sua volta nel comparto che è investito in esso; e
▪ la quota di attivi che i comparti target di cui è prevista l’acquisizione possono complessivamente investire in quote di altri comparti target dello stesso OIC non potrà superare il 10%; e
▪ il diritto di voto eventualmente connesso ai titoli interessati sarà sospeso fintanto che essi saranno detenuti dal comparto in questione, fatta salva l’adeguata trattazione nella contabilità e nelle relazioni periodiche; e
▪ in ogni caso, fintanto che detti titoli saranno detenuti dalla SICAV, il loro valore non verrà preso in considerazione per il calcolo del patrimonio netto della SICAV ai fini della verifica della soglia minima del patrimonio netto, imposta dalla legge;
b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato secondo la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 21 aprile 2004 relativa al mercato degli strumenti finanziari;
c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato membro;
d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una Borsa Valori di uno Stato europeo (al di fuori di quelli facenti parte dell’UE), del continente americano, dell’Asia, dell’Oceania o dell’Africa, oppure negoziati su altro mercato regolamentato di un Paese europeo (al di fuori di quelli facenti parte dell’UE), del continente americano, dell’Asia, dell’Oceania o dell’Africa;
e) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione prevedano l’impegno di presentazione della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una Borsa valori oppure di un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, così come specificato nei punti b) c) e d), entro un anno dalla data di emissione;
f) depositi presso un istituto di credito, rimborsabili su richiesta o che possano essere ritirati, con una scadenza pari o inferiore a 12 mesi. L’organismo di credito deve avere la propria sede legale in uno Stato membro o, in caso contrario, essere soggetto a regole prudenziali che l’autorità di sorveglianza lussemburghese consideri equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;
g) Strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti assimilabili che diano luogo ad un pagamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato di cui ai precedenti punti b), c) e d) oppure strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa, purché:
▪ il soggiacente sia costituito da strumenti previsti nel presente articolo 6.1, da indici finanziari, da tassi di interesse, da tassi di cambio o da valute, nei quali il comparto possa effettuare investimenti conformemente alle relative politiche dei comparti;
▪ le controparti delle transazioni siano istituti soggetti ad una sorveglianza prudenziale ed appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF;
▪ tali strumenti siano oggetto di una valutazione affidabile, verificabile e su base quotidiana e possano inoltre, su iniziativa della SICAV, essere venduti, liquidati o chiusi tramite una transazione simmetrica, in qualunque momento e al loro giusto valore;
h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli solitamente negoziati sul mercato monetario, liquidi e il cui valore può essere determinato in qualunque momento con
precisione, purché l’emissione o l’emittente di tali strumenti siano essi stessi sottoposti ad una regolamentazione tesa a salvaguardare gli investitori e il risparmio, e che questi strumenti siano:
▪ emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale, dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall’Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri della sua federazione, o da un organismo pubblico internazionale al quale aderiscano uno o più Stati membri, o
▪ emessi da un’azienda i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti punti b), c) o d) o
▪ emessi o garantiti da un istituto sottoposto a una sorveglianza prudenziale in base ai criteri definiti dal diritto comunitario, oppure da un istituto che sia soggetto e che si conformi a regole prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto severe di quelle previste dalla legislazione comunitaria, o
▪ emessi da altre entità appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a regole di protezione degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo o terzo capoverso, e che l'emittente sia una società il cui capitale e le riserve ammontino almeno a dieci milioni di EUR (10.000.000 EUR), che presenti e pubblichi i suoi rendiconti annuali conformemente alla quarta Direttiva 78/660/CEE, che sia un'entità che, nell'ambito di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del gruppo o sia un'entità destinata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione grazie ad una linea di credito bancaria.
Informazioni complementari relative a taluni strumenti:
Total Return Swap
Un comparto può ricorrere a contratti di scambio su rendimento globale ("Total Return Swap") o ad altri strumenti finanziari derivati aventi le stesse caratteristiche (ad esempio, i Certificate for Differences), a fini di esposizione (acquirente o venditrice), di copertura o di arbitraggio.
I sottostanti di queste operazioni possono essere singoli titoli o indici finanziari (azioni, tassi d’interesse, credito, valute, materie prime, volatilità,…), nei quali il comparto può effettuare collocamenti conformemente ai suoi obiettivi di investimento.
Un comparto può concludere operazioni su derivati di credito (singolo sottostante o indice di credito) a fini di esposizione, di copertura o di arbitraggio.
Tali operazioni sono negoziate con controparti specializzate in questo tipo di transazione e disciplinate da convenzioni concluse tra le parti. Esse rientrano nell'ambito della politica d'investimento e del profilo di rischio di ciascun comparto interessato.
La politica d'investimento di ciascun comparto descritta nelle Schede Tecniche precisa se un comparto può ricorrere ai Total Return Swap o ad altri strumenti finanziari derivati aventi le stesse caratteristiche, nonché ai derivati di credito.
6.2 Nessun comparto può:
▪ investire il proprio patrimonio per più del 10% in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui all’articolo 6.1;
▪ Né acquisire metalli preziosi o certificati rappresentativi di questi ultimi, Un comparto può detenere liquidità a titolo accessorio.
6.3 La SICAV può acquisire i beni mobili o immobili indispensabili all’esercizio diretto della sua attività.
6.4 Tecniche di gestione efficace del portafoglio.
Al fine di incrementare il proprio rendimento e/o ridurre il proprio rischio, ciascun comparto è autorizzato a ricorrere alle tecniche e agli strumenti aventi per oggetto i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario così come descritti di seguito:
6.4.1 Operazioni reverse repo
Ogni comparto è autorizzato ad effettuare operazioni repo consistenti in operazioni al termine delle quali il cedente (controparte) ha l'obbligo di riscattare il titolo repo e il comparto ha l’obbligo di restituire il titolo repo.
La proporzione prevista e la proporzione massima di attivi in gestione che saranno oggetto di tali operazioni o contratti sono comunicate nella scheda tecnica di ciascun comparto.
Il tipo di titoli oggetto di operazioni reverse repo, così come le controparti, devono rispondere ai requisiti della circolare CSSF 08/356 e alle condizioni definite all’articolo
7.10 del prospetto.
Per l’intera durata del contratto reverse repo, il comparto non può vendere o costituire in pegno/garanzia i titoli oggetto di tale contratto, eccetto il caso in cui il comparto disponga di altri mezzi di copertura.
6.4.2 Operazioni repo
Ogni comparto è autorizzato ad effettuare operazioni repo consistenti in operazioni al termine delle quali il comparto ha l'obbligo di riscattare il titolo repo mentre il cessionario (controparte) ha l’obbligo di restituire il titolo repo.
La proporzione prevista e la proporzione massima di attivi in gestione che saranno oggetto di tali operazioni o contratti sono comunicate nella scheda tecnica di ciascun comparto.
Il tipo di titoli oggetto di operazioni repo (pronti contro termine, o prestito attivo), così come le controparti, devono rispondere ai requisiti della circolare CSSF 08/356 e alle condizioni definite all’articolo 7.10 del Prospetto.
Il comparto interessato deve disporre, alla scadenza della durata di operazioni repo, dei patrimoni necessari per pagare il prezzo convenuto per la restituzione al comparto.
L'impiego di tali operazioni non può dare adito a un cambiamento degli obiettivi d’investimento o a un’assunzione di rischi supplementari più elevati di quanto definito dal rispettivo profilo di
rischio nel presente Prospetto.
6.4.3 Rischi connessi e misure di contenimento
I rischi associati alle tecniche di gestione efficace di portafoglio (tra cui la gestione delle garanzie) sono identificati, gestiti e limitati nell'ambito del processo di gestione dei rischi. I rischi principali sono il rischio di controparte, il rischio di consegna, il rischio operativo, il rischio giuridico, il rischio di conservazione e il rischio di conflitti d’interesse (come definiti all’articolo “Fattori di rischio”); questi rischi sono mitigati dalla Società di Gestione:
i. Selezione delle controparti e inquadramento giuridico
Le controparti di tali operazioni sono convalidate dal Risk Management della Società di Gestione e beneficiano, all’inizio delle transazioni, di un rating minimo BBB- / Baa3 assegnato da almeno un’agenzia di valutazione riconosciuta o di qualità ritenuta equivalente dalla Società di Gestione. Queste controparti sono entità soggette a sorveglianza prudenziale, appartenenti alle categorie riconosciute dalla CSSF (istituti di credito, società d'investimento, ecc.) e specializzate in questo tipo di operazioni. Le controparti sono situate in un paese membro dell'OCSE.
ii. Garanzie finanziarie
Fare riferimento al punto 7.10. Gestione delle garanzie finanziarie per i prodotti derivati fuori borsa e le tecniche di gestione efficace del portafoglio di seguito.
iii. Restrizioni relative ai reinvestimento delle garanzie finanziarie ricevute
Fare riferimento al punto 7.10. Gestione delle garanzie finanziarie per i prodotti derivati fuori borsa e le tecniche di gestione efficace del portafoglio di seguito.
iv. Misure adottate per limitare il rischio di conflitti d’interesse
Per limitare i rischi di conflitti d'interesse, la Società di Gestione ha implementato una procedura di selezione e di controllo delle controparti tramite comitati organizzati dal Risk Management. Inoltre, per evitare qualsiasi conflitto d’interesse, la remunerazione di queste operazioni è in linea con le pratiche di mercato.
v. Politica di remunerazione relativa all’attività di prestito passivo di titoli (reverse repo)
I redditi legati all’attività di prestito passivo (reverse repo) di titoli spettano integralmente al/i comparto/i interessato/i.
vi. Politica di remunerazione relativa all'attività di prestito passivo di titoli
Questa attività non genera redditi.
6.4.4 Informazione periodica degli investitori
Informazioni supplementari sulle condizioni di applicazione delle suddette tecniche di gestione efficace del portafoglio sono riportate nelle relazioni annuali e semestrali.
7. Restrizioni di investimento
Un comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio in depositi collocati presso lo stesso emittente.
Il rischio di controparte di un comparto in una transazione su strumenti derivati fuori borsa non può superare il 10% del suo patrimonio qualora la controparte sia uno degli organismi di credito di cui al precedente punto 6,1.f), oppure il 5% del suo patrimonio in tutti gli altri casi;
Le controparti di tali operazioni sono convalidate dal Risk Management della Società di Gestione e beneficiano, all’inizio delle transazioni, di un rating minimo BBB- / Baa3 assegnato da almeno un’agenzia di valutazione riconosciuta o di qualità ritenuta equivalente dalla Società di Gestione. Queste controparti sono entità soggette a sorveglianza prudenziale, appartenenti alle categorie riconosciute dalla CSSF (istituti di credito, società d'investimento, ecc.) e specializzate in questo tipo di operazioni. Le controparti sono situate in un paese membro dell'OCSE.
La SICAV potrà essere indotta a partecipare a convenzioni in base alle quali potranno essere rilasciate garanzie finanziarie alle condizioni definite al seguente punto 10.
Informazioni supplementari sui suddetti strumenti finanziari derivati, e in particolare l'identità della/e controparte/i delle transazioni nonché il tipo e l'importo delle garanzie finanziarie ricevute dalla SICAV, sono riportate nella relazione annuale della SICAV.
b) il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti dal comparto nelle emittenti in cui investe più del 5% del suo patrimonio non può superare il 40% del valore del suo patrimonio. Tale limite non si applica ai depositi presso istituti finanziari oggetto di una sorveglianza prudenziale, né alle transazioni su strumenti derivati fuori borsa con tali istituti.
Malgrado i singoli limiti stabiliti al precedente punto 7.1 a), un comparto non può combinare più elementi tra quelli seguenti, qualora ciò lo induca ad investire più del 20% del proprio patrimonio in una stessa entità:
▪ investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dalla suddetta entità,
▪ depositi presso la suddetta entità o
▪ rischi derivanti da transazioni su strumenti derivati fuori borsa con la suddetta entità.
c) il limite del 10% di cui al precedente punto 7.1. a) può essere aumentato ad un massimo del 35% qualora i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato membro, da enti pubblici territoriali, da uno Stato non facente parte dell'UE o da organismi internazionali a carattere pubblico ai quali aderiscano uno o più Stati membri.
d) il limite del 10% di cui al precedente punto 7,1. a) potrà essere elevato a un massimo del 25% in relazione a talune obbligazioni, qualora queste siano emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro e soggetto ai sensi di legge a un controllo specifico da parte
di autorità pubbliche, volto a proteggere i detentori di tali obbligazioni. Nella fattispecie, le somme derivanti dall’emissione delle suddette obbligazioni devono essere investite, conformemente alla legislazione, in attivi che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni possono coprire i crediti risultanti dalle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell’emittente, sarebbero utilizzati prioritariamente per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.
Qualora un comparto investa più del 5% del suo patrimonio nelle obbligazioni menzionate al primo comma ed emesse da un solo emittente, il valore totale di questi investimenti non può superare l’80% del valore del patrimonio del comparto.
e) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai precedenti punti 7.1. c) e d) non sono presi in considerazione per l'applicazione del limite del 40% previsto al punto 7.1. b).
I limiti previsti ai punti 7.1. a) b) c) e d) non possono essere combinati e, di conseguenza, gli investimenti nei valori mobiliari o negli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, nei depositi o negli strumenti derivati, effettuati con tale entità conformemente ai punti 7.1. a) b) c) e d), non possono comunque superare in totale il 35% del patrimonio del comparto.
Le società raggruppate per motivi di consolidamento dei rendiconti, secondo la Direttiva 83/349/CEE o le regole contabili internazionali riconosciute, sono considerate come una sola entità ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente punto 7.1.
Un comparto può investire cumulativamente fino al 20% del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo.
7.2 In deroga alle restrizioni di cui al precedente punto 7.1., qualunque comparto è autorizzato ad investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, fino al 100% del suo patrimonio in varie emissioni di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti da uno Stato membro o da suoi enti pubblici territoriali, da uno Stato appartenente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico al quale aderiscano uno o più Stati membri dell'UE. Il comparto che si avvalesse di tale possibilità dovrà detenere valori mobiliari appartenenti ad almeno sei diverse emissioni, senza che i valori appartenenti a una stessa emissione possano superare il 30% dell'ammontare complessivo del patrimonio netto.
▪ la composizione dell’indice sia sufficientemente diversificata;
▪ l’indice costituisca un benchmark rappresentativo del mercato al quale si riferisce;
▪ l’indice sia oggetto di un’adeguata pubblicazione.
Il limite del 20% di cui sopra è aumentato al 35% nel caso esso sia giustificato da condizioni eccezionali del mercato, ad esempio su mercati regolamentati in cui alcuni valori mobiliari o alcuni strumenti del mercato monetario risultino ampiamente dominanti. L'investimento sino a questo limite è consentito ad un solo emittente.
(a) Un comparto può acquisire le quote di OICVM e/o di altri OIC di cui all’articolo 6.1. a), a patto di non investire più del 20% del proprio patrimonio in uno stesso OICVM o altro OIC. Ai fini dell’applicazione di questo limite d’investimento, ciascun comparto di un OIC a comparti multipli, è da considerarsi come un emittente distinto, a condizione che il principio della segregazione degli impegni dei diversi Comparti rispetto a terzi venga assicurato.
(b) Gli investimenti in quote di OIC che non siano OICVM non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio di un OICVM.
Se un OICVM ha acquisito azioni di un OICVM e/o di altri OIC, i patrimoni di suddetti OICVM o altri OIC non vengono cumulati ai fini dei limiti previsti all'articolo 7.1.
(c) Inoltre, quando un comparto investe in quote di altri OICVM e/o di altri OIC gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa Società di Gestione oppure da tutt’altra società alla quale la Società di Gestione è legata nell’ambito di una comunità di gestione o di controllo oppure per mezzo di un’importante partecipazione diretta o indiretta, suddetta Società di Gestione o l’altra società non può fatturare diritti di sottoscrizione o di rimborso per l’investimento del comparto in quote di altri OICVM e/o di altri OIC.
b) La SICAV non può acquisire più del:
• 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
• 10% dei titoli di credito di uno stesso emittente,
• 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente;
• 25% di quote di uno stesso OICVM e/o altro OIC.
I limiti di cui al secondo, terzo e quarto capoverso del precedente punto 7.5. b) possono anche non essere rispettati al momento dell'acquisizione qualora l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi non possa essere calcolato.
c) I limiti di cui ai precedenti punti 7.5. a) e b) non si applicano per quanto riguarda:
• i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti pubblici territoriali;
• i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non appartenente all'UE;
• i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico al quale aderiscano uno o più Stati membri dell'UE.
a) La SICAV non può contrarre prestiti. Tuttavia un Comparto può acquisire valute attraverso prestiti incrociati in valuta (back to back loans);
b)
▪ In deroga al punto a), i comparti possono contrarre prestiti, a patto che questi ultimi siano temporanei e rappresentino al massimo il 10% del loro patrimonio;
▪ La SICAV può contrarre prestiti, nella misura in cui questi ultimi consentano l’acquisizione di beni immobili indispensabili all’esercizio diretto delle sue attività e rappresentino al massimo il 10% del suo patrimonio.
Qualora la SICAV sia autorizzata a contrarre prestiti ai sensi del precedente punto b), detti prestiti non porranno superare il 15% del suo patrimonio.
7.7 a) Xxxxxx comparto può concedere crediti né farsi garante per conto di terzi.
a) I comparti non devono necessariamente conformarsi ai limiti stabiliti nel presente articolo 7 in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte del loro patrimonio.
Pur nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, i comparti recentemente approvati possono derogare ai presenti articoli 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 per un periodo di sei mesi successivo alla data della loro approvazione.
b) Qualora i limiti citati al paragrafo a) vengano superati per ragioni che esulano dal controllo del comparto, o in seguito all’esercizio di diritti di sottoscrizione, obiettivo prioritario del comparto nell’ambito delle operazioni di vendita da esso effettuate dovrà essere quello di porre rimedio a tale situazione, tenendo conto degli interessi dei soci.
c) Durante il mese che precede un’operazione di chiusura, soppressione, liquidazione o scissione e nei trenta giorni che precedono un’operazione di fusione di comparti, si potrà derogare alla politica di investimento dei comparti interessati da tali operazioni, così come riportata nelle schede tecniche.
a) Criteri generali
Tutte le garanzie volte a ridurre l'esposizione al rischio di controparte dovranno soddisfare in qualsiasi momento i seguenti criteri:
• Liquidità: qualunque garanzia ricevuta in forma diversa da fondi in contanti presenterà una forte liquidità e sarà negoziata su un mercato regolamentato o nell’ambito di un sistema multilaterale di negoziazione, ricorrendo a metodi di determinazione dei prezzi trasparenti, affinché possa essere venduta rapidamente ad un prezzo prossimo alla valutazione preventiva alla vendita.
• Valutazione: le garanzie ricevute saranno valutate quotidianamente e gli attivi i cui prezzi sono soggetti ad una forte volatilità saranno accettati come garanzie solo in presenza di margini di sicurezza sufficientemente prudenti.
• Qualità di credito degli emittenti: la garanzia finanziaria ricevuta dovrà essere di qualità eccellente.
• Correlazione: la garanzia finanziaria ricevuta dovrà essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte e non dovrà presentare una forte correlazione con la performance di quest’ultima.
• Diversificazione: la garanzia finanziaria dovrà essere sufficientemente diversificata in termini di paesi, mercati ed emittenti (a livello del patrimonio netto). Per quanto riguarda la diversificazione per emittenti, l’esposizione massima ad un emittente, attraverso le garanzie ricevuto, non potrà superare il 20% del patrimonio netto del comparto in questione. Tuttavia questo limite è innalzato al 100% per i titoli emessi o garantiti da uno Stato che aderisce allo Spazio economico europeo ("SEE"), sue collettività pubbliche, da uno Stato appartenente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati aderenti allo SEE. Questi emittenti sono ritenuti di buona qualità (ovvero beneficano di un rating minimo BBB- / Baa3 emesso da una delle agenzie di rating riconosciute e/o considerate come tali dalla Società di Gestione). Inoltre, se il comparto ricorre a quest'ultima possibilità, dovrà detenere titoli appartenenti ad almeno 6 diverse emissioni, nessuna delle quali deve superare il 30% del patrimonio netto.
I rischi connessi alla gestione delle garanzie, come i rischi operativi e giuridici, saranno individuati, gestiti e limitati nell’ambito del processo di gestione dei rischi.
Le garanzie ricevute potranno essere interamente smobilizzate in qualunque momento, senza che occorra riferirne alla controparte né ottenerne l’accordo.
b) Tipi di garanzie autorizzati
I tipi di garanzie finanziarie consentiti sono i seguenti:
• contanti denominati in una valuta di uno degli Stati membri dell’OCSE;
• titoli di credito di buona qualità (con rating minimo BBB-/ Baa3, o equivalente, attribuito da una delle agenzie di rating), emessi da un emittente del settore pubblico di un paese dell’OCSE (Stati, sovranazionali,…) e la cui emissione ammonti almeno a 250 milioni minimo e con scadenza massima residua di 25 anni;
• titoli di credito di buona qualità (con rating minimo BBB-/ Baa3, o equivalente, attribuito da una delle agenzie di rating), emessi da un emittente del settore privato di un paese dell’OCSE e la cui emissione ammonti almeno a 250 milioni minimo e con scadenza massima residua di 10 anni;
• azioni quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o su una borsa valori di uno Stato europeo facente parte dell'OCSE, purché tali azioni siano incluse in un indice importante;
• azioni o quote di organismi d'investimento collettivo che offrano un'adeguata liquidità e investano in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni di buona qualità o in azioni conformi alle condizioni specificate sopra.
Il dipartimento Risk Management della Società di Gestione può imporre criteri più severi in termini di garanzie ricevute ed escludere in questo modo determinati tipi di strumenti, alcuni paesi, emittenti e, addirittura, titoli.
In caso di materializzazione del rischio di controparte, la SICAV potrebbe ritrovarsi proprietario della garanzia finanziaria ricevuta. Se la SICAV riesce ad alienare tale garanzia a un valore corrispondente a quello degli attivi prestati o ceduti, non subirà conseguenze finanziarie negative. In caso contrario (se il valore degli attivi ricevuti in garanzia è sceso al di sotto di quello degli attivi prestati o ceduti prima che si sia proceduto alla loro vendita), subirà una perdita corrispondente alla differenza tra il valore degli attivi prestati o ceduti e il valore della garanzia, una volta liquidata.
c) Livello delle garanzie finanziarie
La Società di Gestione ha introdotto una politica che prevede un livello di garanzia finanziaria in funzione del tipo di operazione descritto qui di seguito:
- per le operazioni repo e reverse repo: 100% del valore dei titoli prestati;
- per gli strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa: Nell'ambito delle operazioni su strumenti finanziari negoziati fuori borsa, taluni comparti possono coprire alcune operazioni effettuando richieste di margine in cash nella divisa del comparto nel rispetto delle limitazioni di cui al punto 7.1 del presente Prospetto per quanto riguarda il rischio di controparte.
d) Politica in materia di riduzione
La Società di Gestione ha introdotto una politica di riduzione adeguata a ciascuna categoria di attivi ricevuti a titolo di garanzia finanziaria.
Per ciascuna delle categorie di attivi sotto riportata, la Società di Gestione può applicare le seguenti riduzioni e si riserva il diritto di applicare riduzioni supplementari in base alle condizioni di mercato:
Categorie di attivi | Riduzione |
Contanti | 0% |
Titoli di credito di emittenti del settore pubblico | 0-3% |
Titoli di credito di emittenti del settore privato | 0-5% |
Azioni, quote/azioni di OIC | 0-5% |
e) Restrizioni relative ai reinvestimento delle garanzie finanziarie ricevute
Le garanzie finanziarie in forma diversa dal contante non vengono né vendute, né reinvestite né impegnate.
Le garanzie ricevute in contanti possono essere unicamente depositate presso le controparti che rispondono ai criteri di ammissibilità sopra definiti, al punto 6.1.f) del Prospetto, investite in prestiti di stato di buona qualità, utilizzate ai fini di operazioni reverse repo richiamabili in qualunque momento o investite in fondi monetari a breve termine, nel rispetto dei criteri di diversificazione applicabili.
Sebbene investiti in attivi che presentano un grado di rischio limitato, gli investimenti effettuati potrebbero comunque comportare un lieve rischio finanziario.
f) Conservazione delle garanzie
In caso di trasferimento di proprietà, la garanzia ricevuta sarà custodita dal Depositario o da un sub-depositario. Per gli altri tipi di accordi che diano luogo a garanzie, queste ultime sono custodite da un depositario terzo soggetto ad una sorveglianza prudenziale e che non abbia nessun legame con il fornitore delle garanzie finanziarie.
Le garanzie ricevute potranno essere interamente smobilizzate in qualunque momento, senza che occorra riferirne alla controparte né ottenerne l’accordo.
g) Garanzia finanziaria a favore della controparte
Alcuni strumenti finanziari derivati possono essere sottoposti a depositi di garanzie collaterali iniziali a favore della controparte (in contanti e/o titoli).
h) Informazione periodica degli investitori
Informazioni supplementari sull’utilizzo delle suddette tecniche di gestione efficace del portafoglio sono riportate nelle relazioni annuali e semestrali.
7.11 Valutazione
a) Repo e reverse repo
Le operazioni repo o reverse repo sono valorizzate in base al prezzo di vendita, maggiorato degli interessi. In caso di contratti superiori a tre mesi, lo spread di credito della controparte potrà essere rivalutato.
b) Garanzie
La garanzia collaterale ricevuta è valutata quotidianamente dalla Società di Gestione e/o dall'agente incaricato della garanzia collaterale. Questa valutazione segue i principi di valutazione definiti nel Prospetto con l'applicazione delle riduzioni in base al tipo di strumenti.
La garanzia collaterale fornita è valutata quotidianamente dalla Società di Gestione e/o dall'agente incaricato della garanzia collaterale.
8. Fattori di rischio
I vari comparti della SICAV possono essere esposti a rischi diversi in base alla loro politica
d'investimento. Qui di seguito sono descritti i principali rischi a cui possono essere esposti i comparti. Ciascuna Scheda Tecnica riporta i rischi non marginali ai quali può essere esposto il comparto in questione.
Il valore netto d'inventario di un comparto può aumentare o diminuire e gli azionisti possono non coprire l'importo investito né ottenere alcun rendimento sul loro investimento.
La descrizione dei rischi che segue non pretende tuttavia di essere esaustiva e i potenziali investitori devono prendere conoscenza, da una parte del presente prospetto nella sua integralità e dall’altra parte "Profilo di rischio e di rendimento" contenuto nelle informazioni chiave per l'investitore.
Si consiglia inoltre ai potenziali investitori di rivolgersi a consulenti professionali prima di procedere a un investimento.
Rischio di perdita di capitale: l’investitore non beneficia di alcuna garanzia sul capitale investito nel comparto interessato; è possibile che il capitale investito non gli venga interamente restituito.
Rischio di tasso: una variazione dei tassi (determinata, ad esempio, dall'inflazione) può comportare rischi di perdita e causare una diminuzione del valore netto d'inventario del comparto (specialmente in caso di aumento dei tassi se il comparto ha una sensibilità positiva ai tassi e in caso di calo dei tassi se il comparto ha sensibilità negativa ai tassi). Le obbligazioni a lungo termine (e i relativi prodotti derivati) sono più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse.
Una variazione dell'inflazione, ovvero un aumento o diminuzione generale del costo della vita, è uno dei fattori che possono incidere sui tassi e quindi sul valore netto d’inventario.
Rischio connesso alla volatilità: Il comparto può essere esposto (per esempio mediante posizioni direzionali o di arbitraggio) al rischio di volatilità dei mercati e potrebbe quindi subire perdite, in funzione della sua esposizione, a fronte di variazioni del livello di volatilità di tali mercati.
Rischio legato a fattori esterni: incertezza sulla continuità di alcuni fattori ambientali esterni (come il regime fiscale o le modifiche della normativa) suscettibili di ripercuotersi sul funzionamento dell'OIC. Il comparto può essere assoggettato ad un certo numero di rischi giuridici e regolamentari, soprattutto ad interpretazioni o applicazioni delle leggi contraddittorie, incomplete, poco chiare e mutevoli, delle restrizioni all'accesso da parte del pubblico ai regolamenti, pratiche e usanze, all'ignoranza o alle infrazioni alle leggi da parte delle controparti e di altri partecipanti al mercato, di documenti di transazione incompleti o non corretti, all'assenza di clausole stabilite o disposte in modo conforme per ottenere risarcimento, la protezioni insufficiente degli investitori o l'assenza di applicazione delle leggi esistenti. Le difficoltà a far valere, proteggere e far rispettare i diritti possono avere un effetto negativo importante sul comparto e sulle sue operazioni. In particolare, i regolamenti fiscali possono essere modificati regolarmente o in base ad un’interpretazione controversa che comporta un aumento del carico fiscale sostenuto dall’investitore o dal comparto su patrimonio, ricavi, utili di capitale, operazioni finanziarie o spese pagate o ricevute dai fornitori di servizi.
Rischio di credito: rischio di insolvenza di un emittente o di una controparte. Questo rischio contempla il rischio di evoluzione degli spread creditizi e il rischio di default.
Alcuni comparti possono essere esposti al mercato del credito e/o ad alcuni emittenti in particolare i cui corsi evolvono in funzione delle attese del mercato sulle loro capacità di rimborsare il debito contratto. Questi comparti possono anche essere esposti al rischio di insolvenza di un emittente selezionato, o alla sua impossibilità di onorare il rimborso del suo debito, sotto forma di cedole e/o di capitale. A seconda che il comparto sia posizionato positivamente o negativamente sul mercato del credito e/o verso alcuni emittenti in particolare, un
movimento rispettivamente al rialzo o al ribasso degli spread di credito, o anche un'inadempienza, può influire negativamente sul valore netto d'inventario. Al momento della valutazione del rischio di credito di uno strumento finanziario, la Società di Gestione non farà affidamento in alcun caso, unicamente a rating esterni.
Rischio associato agli strumenti finanziari derivati: Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti il cui valore dipende (o è derivato) da una o più attività finanziarie sottostanti (azioni, tasso di interesse, obbligazioni, valute,...). L'utilizzo di derivati comporta quindi il rischio associato ai soggiacenti. Questi possono essere utilizzati al fine di esporsi o porsi al riparo rispetto alle attività soggiacenti. In funzione delle strategie attuate, il ricorso agli strumenti finanziari derivati può comportare anche rischi di effetto leva (amplificazione dei movimenti al ribasso). In caso di strategia di copertura, gli strumenti finanziari derivati possono, in presenza di alcune condizioni di mercato, non essere perfettamente correlati rispetto alle attività da coprire. Per le opzioni, a causa della fluttuazione sfavorevole del prezzo delle attività soggiacenti, il comparto potrebbe perdere la totalità dei premi pagati. Gli strumenti finanziari derivati fuori borsa inducono inoltre un rischio di controparte (che può essere tuttavia attenuato da attivi ricevuti in collaterale) e possono comportare un rischio di valorizzazione, ovvero di liquidità (difficoltà di vendita o di chiusura delle posizioni aperte).
Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva dagli investimenti diretti del comparto e dai sui interventi sugli strumenti finanziari a termine, con conseguente esposizione a una valuta diversa da quella di valorizzazione del comparto. Le variazioni del tasso di cambio di questa valuta rispetto a quella di valorizzazione del comparto possono influire negativamente sul valore degli attivi in portafoglio.
Rischio di controparte: I comparti possono utilizzare prodotti derivati negoziati fuori borsa e/o ricorrere a tecniche di gestione efficace del portafoglio. Tali operazioni possono generare un rischio di controparte, o perdite subìte in relazione agli impegni assunti presso una controparte inadempiente.
Rischio legato ai paesi emergenti: le oscillazioni di questi mercati possono essere più accentuate e più rapide di quelle che caratterizzano i mercati sviluppati, il che può provocare un calo sostanziale del valore netto d'inventario in caso di movimenti contrari alle posizioni acquisite. La volatilità può essere indotta da un rischio globale del mercato o essere scatenata dalle vicissitudini di un solo titolo. Rischi di concentrazione settoriale possono inoltre prevalere su alcuni mercati emergenti. Tali rischi possono essere causa dell'aumento della volatilità. I paesi emergenti possono presentare incertezze politiche, sociali, legali e fiscali o legate ad altri eventi in grado di influire negativamente sui comparti che investono in essi. Inoltre, i servizi locali di depositario o sub-depositario rimangono sottosviluppati in molti paesi non membri dell'OCSE e in taluni paesi emergenti, e le operazioni effettuate in questi mercati sono soggette a taluni rischi di transazione e di conservazione. In alcuni casi, la SICAV può non essere in grado di recuperare completamente o in parte il suo patrimonio o può esporsi a ritardi di consegna per recuperare il patrimonio.
Rischio di liquidità: Il rischio di liquidità viene definito come il rischio che una posizione, nel portafoglio del comparto, non possa essere ceduta, liquidata o chiusa per un costo limitato ed entro un periodo sufficientemente breve, compromettendo così la capacità del comparto di adempiere in qualsiasi momento all’obbligo di riacquistare le azioni degli azionisti su loro richiesta. In alcuni mercati (obbligazioni emergenti ad alto rendimento, azioni di debole capitalizzazione borsistica...),le forbici di quotazione possono aumentare in condizioni di mercato meno favorevoli, il che può produrre un impatto sul valore netto d'inventario in caso di acquisti o
di vendite degli attivi. Inoltre, in caso di crisi di tali mercati, i titoli possono divenire difficili da negoziare.
Rischio di consegna: Il comparto potrebbe voler liquidare attivi che al momento sono oggetto di un'operazione presso una controparte. In tal caso, il comparto richiederebbe alla controparte la restituzione di tali attivi. Il rischio di consegna viene definito come il rischio che la controparte, benché obbligata contrattualmente, non sia in grado, dal punto di vista operativo, di restituire gli attivi in tempo utile da consentire al comparto di onorare la vendita di tali strumenti sul mercato.
Rischio legato alle azioni: Alcuni comparti possono essere esposti al rischio dei mercati azionari (tramite valori mobiliari e/o prodotti derivati). Tali investimenti, che comportano un'esposizione all'acquisto o alla vendita, possono esporre al rischio di perdite consistenti. Una variazione del mercato azionario in senso inverso rispetto alle posizioni potrebbe comportare rischi di perdita e causare una diminuzione del valore netto d'inventario del comparto.
Rischio di arbitraggio: L'arbitraggio è una tecnica che consiste nel trarre vantaggio dagli scostamenti di corso rilevati (o anticipati) tra mercati e/o settori e/o titoli e/o valute e/o strumenti. In caso di andamento sfavorevole di tali arbitraggi (aumento delle operazioni di vendita e/o calo delle operazioni di acquisto), il valore netto d'inventario del comparto potrà diminuire.
Rischio di concentrazione: rischio legato a una concentrazione sostanziale degli investimenti in una categoria di attività o su alcuni mercati. Ciò significa che l'evoluzione di tali attivi o mercati incide fortemente sul valore del portafoglio del comparto. Maggiore è la diversificazione del portafoglio del comparto, minore è il rischio di concentrazione. Tale rischio, ad esempio, è superiore su mercati specifici (determinate regioni, settori o temi) che su mercati largamente diversificati (ripartizione mondiale).
Rischio di modello: il processo di gestione di alcuni comparti si fonda sull'elaborazione di un modello che consente d'identificare determinati segnali sulla base di risultati statistici passati. Esiste il rischio che il modello non sia efficiente e che le strategie implementate causino una controperformance, poiché nulla garantisce che le passate situazioni di mercato si ripetano un futuro.
Rischio di materie prime: le materie prime potranno avere un'evoluzione notevolmente diversa dai mercati di valori mobiliari tradizionali (azioni, obbligazioni). Anche i fattori climatici e geopolitici possono alterare i livelli di offerta e domanda del prodotto sottostante, ossia possono modificarne la scarsità prevista sul mercato. Tuttavia, le materie prime, quali, l'energia, i metalli o i prodotti agricoli, potrebbero invece evolvere in modo più fortemente correlate tra loro. Un'evoluzione sfavorevole di tali mercati potrebbe causare una diminuzione del valore netto d'inventario del comparto.
Rischio di conflitti d’interesse: Una scelta della controparte orientata per motivi diversi dall’interesse esclusivo della SICAV, e/o un trattamento disuguale nella gestione di portafogli equivalenti potrebbero costituire le principali fonti di conflitti d'interesse.
Rischio di conservazione: il rischio di perdita di attivi detenuti da un depositario a causa di insolvenza, negligenza o atti fraudolenti del depositario o di un sub-depositario. Questo rischio è mitigato dagli obblighi regolamentari dei depositari.
Rischio giuridico: Il rischio di controversia di qualsiasi natura con una controparte o con terzi.
La Società di Gestione mira a ridurre questo rischio attraverso l'attuazione di controlli e procedure.
Rischio operativo: Il rischio operativo comprende i rischi di perdite dirette o indirette connesse ad un certo numero di fattori (ad esempio gli errori umani, le frodi e gli atti malevoli, i guasti dei sistemi informatici e gli eventi esterni, ecc.) che potrebbero avere un impatto negativo sul comparto e/o sugli investitori. La Società di Gestione mira a ridurre questo rischio attraverso l'attuazione di controlli e procedure.
Rischio di copertura delle classi di azioni: In alcuni comparti, la SICAV può mettere a disposizione due tipi di copertura che hanno come obiettivo quello di ridurre il rischio di cambio: una copertura contro le oscillazioni della valuta di riferimento e una copertura contro l’esposizione di cambio degli attivi che compongono il portafoglio. Queste tecniche implicano rischi diversi. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che poiché il processo di copertura di cambio non può essere totale e permanente, non può pertanto annullare del tutto il rischio di cambio e possono sussistere scarti di performance. Tutti i guadagni/le perdite che provengono dal processo di copertura sono sostenuti separatamente dai titolari di queste classi.
9. Risk management
La Società di Gestione ha attuato un sistema di procedure di gestione dei rischi che consente di valutare il rischio delle posizioni e il loro contributo al rischio complessivo del portafoglio.
Il metodo di determinazione del rischio complessivo viene stabilito in funzione della politica e della strategia di investimento di ciascun comparto (anche in base all’utilizzo di strumenti finanziari derivati).
Uno dei due metodi seguenti è utilizzato per il controllo del rischio complessivo: il metodo delle passività o metodo del Value-at-Risk. Il metodo adottato è indicato nella Scheda Tecnica di ciascun comparto.
A) Metodo delle passività
Questo metodo consiste nel convertire gli strumenti finanziari derivati in posizioni equivalenti dell’attivo soggiacente (all’occorrenza, in funzione della loro rispettiva sensibilità). In caso contrario, questa conversione può essere sostituita dal valore figurativo.
Uno strumento finanziario derivato non sarà preso in considerazione per il calcolo del rischio complessivo nelle seguenti situazioni:
• se la detenzione simultanea di tale strumento legato ad un attivo finanziario e di liquidità investite in attivi senza rischio è pari alla detenzione diretta dell’attivo finanziario in questione;
• se detto strumento finanziario scambia la performance di attivi finanziari detenuti nel portafoglio con la performance di altri attivi finanziari di riferimento (senza rischi aggiuntivi rispetto alla detenzione diretta degli attivi finanziari di riferimento).
Il comparto può procedere a compensazioni tra posizioni acquirenti e venditrici su strumenti finanziari derivati aventi per oggetto attivi soggiacenti identici, indipendentemente dalla scadenza dei contatti. Inoltre, sono consentite le compensazioni anche tra strumenti derivati e attivi direttamente detenuti, a patto che le due posizioni abbiano per oggetto lo stesso attivo oppure attivi i cui rendimenti storici siano strettamente correlati. Le compensazioni possono avvenire in termini sia di valore di mercato che di indicatore di rischio.
Il rischio globale assunto dai comparti della SICAV non può superare il 210% del valore netto d'inventario.
B) Metodo del Value-at-Risk (VaR)
Un modello VaR è volto a quantificare la perdita potenziale massima che può essere generata dal portafoglio del comparto in condizioni normali di mercato. Tale perdita viene stimata su un determinato orizzonte temporale (periodo di possesso di 1 mese) e un intervallo di fiducia (99%).
Il Value-at-Risk può essere calcolato in termini assoluti o relativi.
• Limite di VaR relativo:
Il rischio complessivo legato all’insieme delle posizioni di portafoglio calcolato tramite il VaR non può essere superiore al doppio del VaR di un portafoglio di riferimento, dello stesso valore di mercato del comparto. Tale limite gestionale è applicabile a tutti i comparti per i quali è possibile o adeguato definire un portafoglio di riferimento. Per i comparti interessati, il portafoglio di riferimento è riportato nella Scheda Tecnica.
• Limite di VaR assoluto:
Il rischio complessivo legato all’insieme delle posizioni di portafoglio calcolato mediante il VaR non può superare un VaR assoluto del 20%. Tale VaR deve essere calcolato sulla base dell’analisi del portafoglio di investimento.
In caso di calcolo del rischio complessivo tramite il metodo del VaR, il livello di leva atteso e la possibilità di livelli più elevati di effetto leva sono riportati nella Scheda Tecnica del comparto interessato.
10. Le azioni
Fin dalla loro emissione, esse partecipano in eguale maniera agli eventuali utili e dividendi della SICAV, nonché ai proventi della sua liquidazione. Le azioni non conferiscono alcun diritto di opzione o di prelazione; ciascuna azione intera, indipendentemente dal suo valore netto d'inventario, dà diritto a un voto in occasione delle Assemblee Generali degli azionisti. Le azioni devono essere interamente liberate e sono prive di valore nominale.
Il numero di azioni che si possono emettere non è soggetto ad alcun limite. In caso di liquidazione, ogni azione dà diritto a una percentuale paritaria dei proventi netti di liquidazione.
Per ciascun comparto la SICAV propone più classi di azioni, come viene riportato in dettaglio nella Scheda Tecnica del comparto interessato.
Le azioni sono disponibili unicamente in forma nominativa.
Gli azionisti non riceveranno alcun certificato rappresentativo delle loro azioni, salvo dietro loro espressa richiesta. La SICAV si limiterà ad emettere una conferma dell’avvenuta iscrizione nel registro.
Potranno essere emesse frazioni di azioni fino ad un millesimo.
11. Quotazione delle azioni
Le azioni della SICAV potranno essere quotate presso la Borsa di Lussemburgo, su decisione del Consiglio d'amministrazione.
12. Emissione delle azioni e procedura di sottoscrizione e di pagamento
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere azioni in qualunque momento e senza limite alcuno. Le azioni devono essere interamente liberate.
Le azioni di ciascun comparto verranno emesse a un prezzo corrispondente al valore patrimoniale netto per azione, maggiorato di una commissione spettante agli agenti incaricati del collocamento, come precisato nelle Schede tecniche dei vari comparti.
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV si riserva il diritto di istituire delle modalità diverse per alcuni Paesi, al fine di rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tali Paesi e a condizione che la documentazione di investimento in tali Paesi faccia debito riferimento a siffatte specificità.
1) Per i comparti Candriam Money Market Euro e Candriam Money Market USD:
Alle richieste di sottoscrizione ricevute da RBC Investor Services Bank S.A. à Luxembourg entro le ore 12:00 (ora locale) del giorno lavorativo bancario precedente una data di valutazione, se accettate, si applicherà il valore netto d'inventario determinato in tale data di valutazione. Alle richieste di sottoscrizione notificate dopo tale termine si applicherà un prezzo calcolato alla data di valutazione successiva.
Alle richieste di sottoscrizione si applicherà pertanto un valore netto d’inventario ignoto.
La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di un’ora e mezza dopo il cut-off ufficiale del comparto al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all’Agente per i Trasferimenti, il valore netto d’inventario rimarrà ignoto.
Il pagamento dell'importo complessivo da corrispondere dovrà essere effettuato nella valuta del comparto entro i 2 giorni lavorativi bancari successivi alla data di valutazione applicabile.
2) Per il comparto Candriam Money Market Euro AAA:
Alle richieste di sottoscrizione ricevute da RBC Investor Services Bank S.A. à Lussemburgo entro le ore 11.00 (ora locale) della data di valutazione, se accettate, si applicherà il valore netto d'inventario determinato in tale data di valutazione. Alle richieste di sottoscrizione notificate dopo tale termine si applicherà un prezzo calcolato alla data di valutazione successiva. Alle richieste di sottoscrizione si applicherà pertanto un valore netto d’inventario ignoto.
La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di
accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di 45 minuti dopo il cut-off ufficiale del comparto al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all'Agente per i Trasferimenti; il valore netto d'inventario rimarrà ignoto.
Il pagamento dell'importo complessivo da corrispondere dovrà essere effettuato nella valuta del comparto, alla data di valutazione.
Le richieste dovranno riportare il comparto e la classe desiderati e precisare se si tratta di azioni di capitalizzazione o di azioni di distribuzione; esse dovranno inoltre essere accompagnate da una dichiarazione attestante che l’acquirente ha ricevuto e preso visione di una copia del presente Prospetto e che la richiesta di sottoscrizione è stata presentata conformemente ai termini del Prospetto.
Le sottoscrizioni saranno accettate in importi e, su decisione del Consiglio di Amministrazione, in numero di azioni. Tale richiesta dovrà indicare il nome e l’indirizzo della persona a nome della quale le azioni verranno registrate, nonché l’indirizzo al quale dovrà essere inviata la conferma d’iscrizione nel registro degli azionisti.
Successivamente alla determinazione del prezzo al quale le azioni saranno emesse, RBC Investor Services Bank S.A. informerà l’agente di vendita, il quale comunicherà a sua volta all’acquirente l’importo totale da versare, comprensivo della commissione di vendita per il numero di azioni richieste.
Il pagamento dell’importo complessivo da corrispondere dovrà essere effettuato nella divisa del comparto tramite bonifico a favore di RBC Investor Services Bank S.A. per conto della SICAV. Al fine di una corretta identificazione, gli acquirenti dovranno dare disposizioni alle banche di informare RBC Investor Services Bank S.A. dell’avvenuto pagamento indicando il nome dell’acquirente.
Qualora una richiesta di sottoscrizione scritta e il relativo pagamento non siano pervenuti entro i termini prescritti, tale richiesta potrà essere respinta e qualsiasi attribuzione di azioni effettuata sulla base della stessa annullata.
Qualora un pagamento relativo a una domanda di acquisto pervenga successivamente alla scadenza stabilita, RBC Investor Services Bank S.A. potrà gestire tale richiesta calcolando il numero di azioni da sottoscrivere mediante siffatto importo in base alla determinazione del valore patrimoniale netto successiva alla ricezione del pagamento.
Qualora una richiesta non venga accolta in tutto o in parte, l’importo versato o il saldo sarà rimborsato al richiedente a mezzo posta o tramite bonifico bancario, a rischio di quest’ultimo.
La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione o di accettarla solo in parte. Inoltre, ai sensi dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento e senza preavviso l’emissione e la vendita di azioni della SICAV.
La SICAV, la Società di Gestione, in collaborazione con RBC Investor Services Bank S.A., e tutti gli agenti di vendita devono costantemente conformarsi alla regolamentazione lussemburghese vigente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché di prevenzione dell’impiego del settore finanziario per fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Spetta a RBC Investor Services Bank S.A. conformarsi alla regolamentazione lussemburghese in materia di riciclaggio di capitali quando viene presentata una richiesta di sottoscrizione. Quando un (futuro) azionista presenta una richiesta, è tenuto a dimostrare la propria identità tramite una copia dei suoi documenti personali (passaporto, carta d'identità) certificata conforme all'originale dalle autorità competenti del suo paese (ambasciata, consolato, notaio, polizia). Se si tratta di una persona morale, dovrà fornire una copia dello statuto, nonché il nome e l'identità dei propri azionisti o direttori. Se la richiesta proviene invece da un istituto di credito o finanziario soggetto agli obblighi corrispondenti a quelli previsti dalla legge modificata in data 12 novembre 2004 o alla direttiva 2005/60/CE, non si procederà alla verifica dell’identità degli azionisti. In caso di dubbi circa l'identità di colui che richiede la sottoscrizione o il riscatto delle azioni, a causa dell'assenza, dell'irregolarità o della carenza delle prove relative alla sua identità, RBC Investor Services Bank S.A. ha il dovere di sospendere tale richiesta, nonché di respingere la richiesta di sottoscrizione per le ragioni esposte in precedenza. Qualora si verificasse tale ipotesi, RBC Investor Services Bank S.A. non sarà tenuta a rifondere spese o interessi alcuni.
La SICAV non emetterà alcuna azione durante i periodi in cui la stessa sospenderà la determinazione del valore patrimoniale netto per azione in virtù dei poteri ad essa conferiti dallo statuto sociale e riportati nel presente Prospetto. Comunicazione di tale sospensione verrà inviata a tutti coloro che avranno presentato una richiesta di sottoscrizione. Nel corso di tale interruzione, le richieste presentate o in sospeso potranno essere ritirate mediante notifica scritta, a condizione che RBC Investor Services Bank S.A. le abbia ricevute prima della revoca della sospensione. Qualora le richieste non vengano ritirate, esse saranno gestite alla prima data di valutazione successiva alla fine del periodo di sospensione.
13. Conversione di azioni
Qualunque azionista può richiedere la conversione, in tutto o in parte, delle proprie azioni in azioni di un’altra classe o di un altro comparto, purché ne soddisfi i requisiti, inviandone preavviso scritto, a mezzo telex o telefax, a RBC Investor Services Bank S.A., indicando se le azioni da convertire sono nominative o al portatore.
Il preavviso richiesto per la conversione delle azioni è lo stesso di quello dei riscatti.
Salvo in caso di sospensione della determinazione del valore netto d'inventario, la conversione verrà effettuata alla data di valutazione successiva alla ricezione della relativa domanda, a un tasso calcolato facendo riferimento al prezzo delle azioni dei comparti in questione stabilito il giorno stesso. Alle conversioni si applica pertanto un valore netto d'inventario ignoto.
La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di accordare ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, un'equa proroga con estensione massima di un’ora e mezza dopo il cut-off ufficiale dei vari comparti (fatta eccezione per il comparto Candriam Money Market Euro AAA per il quale l'estensione massima della proroga accordata sarà di 45 minuti) al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all'Agente per i Trasferimenti; il valore netto d'inventario rimarrà ignoto.
La conversione dalla classe Classique nelle classi I, S, V o Z non è possibile.
Il tasso in base al quale viene effettuata la conversione delle azioni di un comparto o di una classe ("il comparto o la classe d’origine") in azioni di un altro comparto o classe ("il nuovo comparto o la nuova classe") viene determinato secondo la formula seguente:
A = B x C x E D
A indica il numero di azioni del nuovo comparto o classe da attribuire; B indica il numero di azioni dell'ex comparto o classe da convertire;
C indica il valore patrimoniale netto per azione del comparto o classe d’origine, calcolato alla data di valutazione in questione;
D indica il valore patrimoniale netto per azione del nuovo comparto o classe, calcolato alla data di valutazione in questione;
E indica il tasso di cambio tra la valuta di denominazione del comparto da convertire e la valuta del nuovo comparto vigente alla data di valutazione in questione.
Dopo la conversione, i soci saranno informati da RBC Investor Services Bank S.A. del numero di azioni del nuovo comparto (o della nuova classe) a loro spettanti, nonché del relativo prezzo.
14. Riscatto di azioni
Gli azionisti hanno il diritto di richiedere, in qualsiasi momento e senza limite alcuno, il rimborso delle proprie azioni da parte della SICAV. Le azioni rimborsate da quest’ultima verranno annullate.
Qualora un socio desideri richiedere il riscatto della totalità o di parte delle proprie azioni, potrà farne richiesta scritta a, RBC Investor Services Bank S.A. La domanda sarà irrevocabile (fatto salvo quanto disposto di seguito nel caso di sospensione temporanea dei rimborsi) e dovrà indicare il numero, il comparto e la classe delle azioni di cui si richiede il rimborso, nonché, qualora si tratti di azioni nominative, il nome a cui risultano registrate. La domanda dovrà altresì riportare il numero di telex o di fax o l’indirizzo (se esistente) dell'azionista che richieda il rimborso.
1) Per i comparti Candriam Money Market Euro e Candriam Money Market USD:
Tutte le azioni presentate per il rimborso, la cui domanda sia stata notificata a RBC Investor Services Bank S.A. à Luxembourg entro le ore 12.00 (ora locale) del giorno lavorativo bancario precedente una data di valutazione, saranno rimborsate al valore patrimoniale netto per azione del comparto interessato, determinato in tale data di valutazione. Ai riscatti si applica pertanto un valore netto d’inventario ignoto.
La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di un'ora e mezza dopo il cut-off ufficiale del comparto al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all'Agente per i Trasferimenti, il
valore netto d'inventario rimarrà ignoto.
Il pagamento del prezzo delle azioni riscattate avverrà entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi alla data di valutazione applicabile e previo ricevimento dei documenti summenzionati da parte di RBC Investor Services Bank S.A. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario a favore del conto indicato dall'azionista o mediante assegno nella divisa di denominazione del comparto in questione spedito per posta all'azionista.
2) Per il comparto Candriam Money Market Euro AAA:
Tutte le azioni presentate per il rimborso, la cui domanda sia stata notificata a RBC Investor Services Bank S.A. à Luxembourg entro le ore 11.00 (ora locale) della data di valutazione, saranno rimborsate al valore patrimoniale netto per azione del comparto interessato, determinato in tale data di valutazione. Ai riscatti si applica pertanto un valore netto d’inventario ignoto.
La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di 45 minuti dopo il cut-off ufficiale del comparto al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all'Agente per i Trasferimenti; il valore netto d'inventario rimarrà ignoto.
Il pagamento del prezzo delle azioni riscattate avverrà nella valuta del comparto interessato, entro e non oltre la data di valutazione applicabile e previo ricevimento dei documenti summenzionati da parte di RBC Investor Services Bank S.A. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario a favore del conto indicato dall'azionista o mediante assegno nella divisa di denominazione del comparto in questione spedito per posta all'azionista.
Una volta determinato il prezzo di rimborso, RBC Investor Services Bank S.A. ne darà, per quanto possibile, comunicazione ai richiedenti.
Il prezzo di rimborso delle azioni di una classe della SICAV potrà essere superiore o inferiore al prezzo di acquisto pagato dall'azionista all’atto della sottoscrizione, in funzione dell’apprezzamento o del deprezzamento del valore patrimoniale netto.
Sospensione temporanea del rimborso
Il diritto di ciascun azionista di richiedere alla SICAV il rimborso delle proprie azioni sarà sospeso nel periodo di interruzione della determinazione del valore patrimoniale netto per azione da parte della SICAV in virtù delle disposizioni riportate nel presente Prospetto al paragrafo "sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto". Gli azionisti che presentino richiesta di rimborso delle azioni saranno avvisati dell’inizio e della fine di tale periodo di sospensione. Le azioni in questione saranno rimborsate il primo giorno lavorativo in Lussemburgo successivo alla cessazione di tale sospensione.
Qualora la durata della sospensione si protragga per oltre un mese dalla notifica della domanda di rimborso, essa potrà essere annullata mediante comunicazione scritta a RBC Investor Services Bank S.A., a condizione che tale comunicazione pervenga a RBC Investor Services Bank S.A. prima della cessazione della sospensione.
15. Market timing e Late Trading
Le pratiche di Market Timing e Late Trading di seguito definite sono formalmente vietate per quanto riguarda le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione.
La SICAV si riserva la facoltà di rifiutare le richieste di sottoscrizione o conversione di un investitore qualora essa sospetti che tale investitore possa svolgere siffatte pratiche e potrà adottare, a seconda del caso, le misure necessarie al fine di proteggere gli altri investitori.
Le pratiche associate al Market Timing non sono ammesse.
Per Market Timing, si intende la tecnica di arbitraggio con la quale un investitore sottoscrive e chiede il rimborso o converte sistematicamente azioni di uno stesso organismo di investimento collettivo in un breve lasso di tempo, sfruttando i fusi orari e/o le imperfezioni o i difetti del sistema di determinazione del valore netto d'inventario di tale organismo di investimento collettivo.
Le pratiche associate al Late Trading non sono ammesse.
Per Late Trading si intende l’accettazione di una richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso ricevuta dopo il termine massimo di accettazione delle domande (cut-off time) del giorno in questione e la sua espletazione al prezzo determinato in base al valore netto d’inventario applicabile in tale data.
16. Valore patrimoniale netto
Il valore netto d’inventario delle azioni di ciascun comparto viene determinato nella valuta del comparto stesso, ai sensi dello statuto sociale, il quale prevede che tale determinazione venga effettuata almeno due volte al mese.
Il valore netto d'inventario dei comparti attivi viene calcolato a Lussemburgo ogni giorno di valutazione (data di valutazione), così come indicato nelle schede tecniche. Qualora la data di valutazione sia un giorno festivo legale o bancario in Lussemburgo, la data di valutazione sarà il giorno lavorativo bancario successivo.
Il valore netto d’inventario viene determinato in base agli ultimi corsi noti sui mercati in cui i titoli detenuti nel portafoglio di ogni comparto sono principalmente negoziati.
Il valore patrimoniale netto della SICAV è pari alla somma dei valori netti dei vari comparti, convertiti in EUR in base ai tassi in vigore a Lussemburgo alla data di valutazione in questione.
Il valore netto d’inventario di ciascun comparto è pari alla differenza fra le attività lorde e le passività esigibili del comparto stesso. Per la determinazione del valore netto d’inventario, i ricavi e le spese saranno contabilizzati fino al giorno di pagamento valido per le sottoscrizioni e i rimborsi che saranno trattati in base al valore netto d’inventario applicabile.
Il valore netto d'inventario delle diverse classi verrà determinato come segue:
A. l patrimonio della SICAV comprenderà in particolare:
a) tutte le disponibilità in cassa o in deposito, ivi compresi gli interessi maturati;
b) tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista nonché i crediti (ivi compresi i risultati della vendita di titoli non ancora riscossi);
c) tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti d’opzione o di sottoscrizione e ogni altro investimento e valore mobiliare di proprietà della SICAV;
d) tutti i dividendi e distribuzioni dovuti alla SICAV (fermo restando che la SICAV potrà procedere a rettifiche onde tenere conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari dovuti a pratiche quali la contrattazione ex-dividendi o ex-diritti o pratiche analoghe);
e) tutti gli interessi maturati sui titoli di proprietà della SICAV, salvo che tali interessi siano inclusi nel valore capitale di detti titoli;
f) le spese di costituzione della SICAV relativamente alla quota non ammortizzata;
g) ogni altra attività di qualsiasi natura, ivi compresi i risconti attivi.
Il valore dei suddetti attivi sarà determinato come segue:
a) Le quote di OIC sono valutate in base al loro ultimo valore netto d'inventario disponibile, salvo se l'ultimo valore netto d'inventario pubblicato risale a oltre 10 giorni lavorativi dopo la data di valutazione, nel qual caso esso verrà calcolato con prudenza e buona fede e secondo i principi e le procedure generalmente ammessi.
b) Il valore delle disponibilità in cassa o in deposito, degli effetti e delle cambiali pagabili a vista e dei crediti, dei risconti attivi, nonché dei dividendi e degli interessi annunciati o maturati ma non riscossi sarà costituito dal valore nominale degli stessi, salvo che l’incasso di tale valore sia ritenuto improbabile; in tal caso, il valore delle attività in questione verrà determinato detraendo un importo che la SICAV riterrà adeguato al fine di riflettere il valore reale di tali attività.
c) La valutazione degli strumenti finanziari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, si basa sull’ultimo corso noto a Lussemburgo alla data di valutazione. Ove tali valori siano negoziati in più mercati, la valutazione si baserà sull’ultimo corso noto del principale mercato di contrattazione. Qualora l’ultimo corso noto non sia ritenuto rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede dal Consiglio di amministrazione.
d) I valori non quotati in borsa, né negoziati in un mercato borsistico o altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede.
e) Le liquidità e gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati al loro valore nominale maggiorato degli interessi maturati o in base all'ammortamento lineare.
f) Tutte le altre attività saranno valutate dagli amministratori sulla base del probabile valore di realizzo stimato in buona fede e secondo i principi e le procedure generalmente ammessi.
Gli attivi espressi in una divisa diversa dalla valuta di denominazione del comparto verranno convertiti in tale divisa in base al tasso di cambio in vigore in Lussemburgo alla data di valutazione considerata.
B. Le passività della SICAV includeranno in particolare:
(a) tutti i prestiti contratti, gli effetti scaduti e i debiti;
(b) tutte le spese amministrative maturate o pagabili (ivi comprese, ma non solo, le remunerazioni dei gestori, dei depositari, dei mandatari e degli agenti della SICAV);
(c) tutte le obbligazioni note, maturate e non, ivi comprese le obbligazioni contrattuali di pagamento di importi in denaro o in natura giunte a scadenza, allorché la data di valutazione coincida con quella di determinazione degli aventi diritto;
(d) un accantonamento adeguato per future imposte e tasse sul capitale e sul reddito maturate sino alla data di valutazione, come determinato periodicamente dalla SICAV, nonché altre eventuali riserve autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione;
(e) ogni altra passività della SICAV di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione di quelle rappresentate dai mezzi propri. Per la valutazione di queste altre passività, la SICAV considererà tutte le spese a suo carico, e precisamente: le spese di costituzione, le spese pagabili alle controparti che forniscono un servizio alla SICAV, e tra le altre le commissioni di gestione, performance e consulenza, le commissioni versate al Depositario e agenti corrispondenti, all'Agente Amministrativo, all'Agente per i Trasferimenti, agli Agenti Pagatori, ecc., incluse le spese "out-of-pocket", le spese legali e le spese di revisione, le spese di promozione, le spese di stampa e di pubblicazione dei documenti riguardanti la vendita di azioni nonché di qualunque altro documento relativo alla SICAV, e in particolare le relazioni finanziarie, le spese di convocazione e di tenuta delle assemblee degli azionisti e le spese legate a un'eventuale variazione dello statuto, le spese di convocazione e di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, le spese di trasferta ragionevolmente sostenute dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, nonché i gettoni di presenza, le spese legate all'emissione e al riscatto di azioni, le spese legate al pagamento di dividendi, le tasse dovute alle autorità di supervisione estera nel paese in cui è registrata la SICAV, incluse le commissioni e spese pagabili ai rappresentanti permanenti sul posto, come pure i costi legati al mantenimento delle registrazioni, le tasse, imposte e diritti prelevati dalle autorità governative, le spese di quotazione e mantenimento in Borsa, le spese finanziarie, bancarie o di intermediazione, le spese e costi legati alla sottoscrizione di un abbonamento o di una licenza, o a qualsiasi altra richiesta di dati o informazioni a pagamento presso fornitori di indici finanziari, agenzie di rating o qualunque altro fornitore di dati, nonché tutte le altre spese di esercizio e amministrative. Ai fini della valutazione dell'importo di tali passività, la SICAV potrà tenere conto delle spese amministrative e di altra natura aventi carattere regolare o periodico, per la durata di un anno o per un periodo diverso ripartendo proporzionalmente il suddetto importo per frazioni di detto periodo, o potrà fissare una commissione calcolata e pagabile secondo le modalità specificate nei documenti di vendita.
La SICAV potrà calcolare le spese amministrative e altre spese di natura regolare o periodica sulla base di un importo stimato per un anno o per un periodo diverso, eventualmente
ripartendo proporzionalmente tale stima per frazioni di detto periodo.
C. Suddivisione delle attività e delle passività:
Per ogni comparto gli amministratori stabiliranno un portafoglio di attività comuni procedendo nel seguente modo:
a) Se due o più classi di azioni si riferiscono a un determinato Comparto, le attività attribuite a tali classi verranno investite insieme secondo la politica di investimento specifica del Comparto interessato.
b) il prodotto dell’emissione delle azioni di ogni Comparto sarà imputato nei libri della SICAV al portafoglio di attività stabilito per tale classe o Comparto, fermo restando che se più classi di azioni vengono emesse in relazione a un Comparto, l’ importo corrispondente accrescerà la proporzione del patrimonio netto di tale Comparto attribuibile alla classe da emettere.
c) le attività, passività, redditi e spese relativi a tale comparto saranno imputati alla o alle classi corrispondenti al comparto conformemente alle disposizioni del presente articolo.
d) le attività derivanti da altre attività saranno attribuite nei libri contabili della SICAV allo stesso portafoglio di attività delle attività da cui derivano. In caso di plusvalenze o minusvalenze di un’attività, l’incremento o la diminuzione del valore dell’attivo sarà imputato al portafoglio di attività del Comparto al quale tale attivo è attribuibile;
e) tutte le passività della SICAV imputabili a un Comparto particolare saranno attribuite al portafoglio di attività di tale Comparto;
f) le attività, le passività, gli oneri e le spese non attribuibili ad un determinato Comparto, saranno imputati ai vari Comparti in parti uguali o, qualora gli importi in oggetto lo giustifichino, proporzionalmente al loro rispettivo patrimonio netto;
A seguito delle distribuzioni effettuate ai detentori di azioni di una classe, il valore netto d'inventario di tale classe di azioni sarà ridotto dell'ammontare di tali distribuzioni.
D. Ai fini del presente Articolo:
a) le azioni della SICAV di cui sia stato richiesto il riscatto saranno considerate emesse ed esistenti sino alla chiusura della data di Valutazione e, a partire da quel momento e sino al pagamento, il prezzo di riscatto sarà considerato una passività della SICAV.
b) le azioni che devono essere emesse dalla SICAV in base alle richieste di sottoscrizione ricevute, saranno considerate come emesse a partire dalla chiusura della Data di Valutazione, e il prezzo sarà considerato come un debito dovuto alla SICAV fino al suo incasso da parte di quest’ultima;
c) tutti gli investimenti, i saldi in contanti e le altre attività della SICAV saranno valutati dopo aver tenuto conto dei tassi del mercato o dei tassi di cambio in vigore alla data della determinazione del valore netto d'inventario delle azioni e
d) per quanto possibile, alla Data di valutazione verranno resi effettivi tutti gli acquisti e le vendite di valori mobiliari contratti dalla SICAV in tale Data di valutazione.
e) in seguito al pagamento dei dividendi ai proprietari delle azioni di un qualsiasi Comparto, il valore del patrimonio netto del Comparto sarà ridotto dell’importo di tali dividendi.
17. Sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto dell'emissione, del riscatto e delle conversioni di azioni
Ai sensi dello Statuto, la SICAV è autorizzata a sospendere la valutazione del patrimonio netto di ciascun comparto:
a) durante i periodi di chiusura, salvo i giorni di chiusura abituali di un mercato o una borsa valori che sia un mercato o una borsa valori principale in cui è negoziata o quotata una parte sostanziale degli investimenti della SICAV, ovvero allorché le contrattazioni siano ivi sospese o soggette a restrizioni significative (ad esempio, sospensione di ordini di rimborso/sottoscrizione in caso di chiusura della borsa per mezza giornata);
b) qualora si verifichi una situazione che costituisce uno stato di emergenza durante la quale la SICAV non possa disporre dei propri investimenti;
c) in caso d’interruzione nei sistemi di comunicazione abitualmente utilizzati per determinare il valore di un qualsiasi investimento della SICAV o i prezzi correnti su un qualunque mercato o borsa valori;
d) durante i periodi in cui non sia possibile effettuare alcun versamento degli importi che siano o possano risultare necessari alla realizzazione o al versamento relativo a qualsiasi investimento della SICAV; ovvero durante i periodi in cui sia impossibile rimpatriare i capitali destinati al rimborso delle azioni;
e) in caso di soppressione/chiusura o scissione di uno o più Comparti o classi o tipi di azioni, purché tale sospensione sia giustificata dall'intento di proteggere gli azionisti dei Comparti, classi o tipi di azioni in questione.
f) dalla convocazione di un’Assemblea nel corso della quale verrà proposto lo scioglimento della SICAV.
La sospensione del calcolo del valore netto d’inventario sarà notificata ai sottoscrittori e agli azionisti che abbiano richiesto il rimborso delle proprie azioni.
Le sottoscrizioni e le richieste di riscatto in sospeso potranno essere ritirate mediante notifica scritta, a condizione che essa pervenga a RBC Investor Services Bank S.A. prima della fine del periodo di sospensione.
Le sottoscrizioni e i rimborsi in sospeso verranno presi in considerazione alla data di valutazione immediatamente successiva alla cessazione del periodo di sospensione.
18. Destinazione degli utili
Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea Generale delibererà sulla destinazione degli utili.
Per le azioni di distribuzione, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'Assemblea Generale il pagamento di un dividendo; quest'ultimo sarà costituito dai proventi netti di investimento disponibili, eventualmente maggiorati degli utili di capitale non realizzati, detratte le perdite realizzate e non realizzate.
Per le azioni di capitalizzazione, il Consiglio di Amministrazione proporrà la capitalizzazione del relativo risultato.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di distribuire, durante l’esercizio, acconti sui dividendi.
Ove gli azionisti omettano di ritirare i dividendi loro spettanti entro i 5 anni successivi alla data di messa in pagamento, essi perderanno ogni diritto su tali importi, che verranno ridestinati alla rispettiva classe di azioni.
19. Dissociazione dagli impegni dei comparti
La SICAV possiede una sola ed unica persona giuridica, tuttavia, il patrimonio di un determinato comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi relativi a tale comparto; nelle relazioni fra gli azionisti ciascun comparto viene considerato un’entità a sé stante.
20. Tassazione
Tassazione della SICAV
In virtù delle leggi vigenti e della pratica corrente, la SICAV non è soggetta ad alcuna imposta lussemburghese sul reddito. Parimenti i dividendi distribuiti dalla SICAV non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte in Lussemburgo.
La SICAV è invece assoggettata in Lussemburgo ad un'imposta annuale, conformemente all'articolo 174 della Legge, pari allo 0,01% del valore patrimoniale netto della SICAV, equivalente a sua volta alla somma dei valori patrimoniali netti dei vari comparti, ponderata in base al rispettivo tasso di cambio in EUR delle diverse valute di ciascun comparto.
Le classi I, V, S e Z del comparto Candriam Money Market Euro AAA sono però esentate da questa tassa di iscrizione, conformemente all'articolo 175 della Legge, in quanto dette classi soddisfano la totalità dei requisiti stabiliti in tale articolo.
Siffatta imposta è pagabile trimestralmente sulla base dell’attivo netto della SICAV calcolato alla fine del trimestre a cui si riferisce l’imposta.
Ai sensi di legge e della prassi in vigore, la SICAV non è soggetta in Lussemburgo ad alcuna imposta sulle plusvalenze realizzate sulle proprie attività.
Alcuni ricavi incassati dalla SICAV in dividendi ed interessi o plusvalenze provenienti da attivi di fonti esterne al Lussemburgo possono però essere assoggettati ad imposte generalmente percepite sotto forma di ritenute alla fonte, ad aliquota variabile. Dette imposte o ritenute alla fonte non
sono generalmente recuperabili, né in tutto né in parte. In tale contesto, l’attenuazione di queste imposte e ritenute alla fonte, prevista dalle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione stipulate tra il Granducato di Lussemburgo e i paesi interessati, non è sempre applicabile.
In virtù delle leggi vigenti, gli azionisti non sono soggetti in Lussemburgo, ad alcuna imposta sulle donazioni o successioni, salvo gli azionisti domiciliati, residenti o aventi una stabile organizzazione in Lussemburgo.
In sede di imposta sui redditi, gli azionisti residenti in Lussemburgo sono soggetti ad un’imposizione tramite imponibile sui dividendi incassati e le plusvalenze realizzate al momento della cessione delle loro quote in caso di loro detenzione per un periodo inferiore a 6 mesi o di detenzione di oltre il 10% delle azioni della società.
Gli azionisti non residenti in Lussemburgo non sono soggetti in Lussemburgo all’imposta sui dividendi incassati o sulle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle loro quote.
Si raccomanda agli azionisti di informarsi e, all’occorrenza, di farsi consigliare in merito alle leggi e alle regolamentazioni relative alla fiscalità e al controllo dei cambi, applicabili alla sottoscrizione, all’acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni nel loro luogo d’origine, di residenza e/o di domicilio.
21. Assemblee Generali
L’Assemblea Generale Annuale degli azionisti della SICAV si terrà ogni anno presso la sede legale della SICAV o in altro luogo in Lussemburgo specificato nell’avviso di convocazione. L'Assemblea avrà luogo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio sociale.
Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali vengono inviati per lettera a tutti gli azionisti titolari di azioni nominative presso l’indirizzo annotato nel registro degli azionisti, almeno 8 giorni prima dell’assemblea generale, conformemente alla legislazione in vigore.
Tali avvisi indicheranno l’ora e il luogo in cui si terrà l’Assemblea Generale, come pure le condizioni di ammissione, l’ordine del giorno e le disposizioni della legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranze.
Inoltre, gli avvisi di convocazione verranno pubblicati sul Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg e su un quotidiano lussemburghese, il "Luxemburger Wort", secondo quanto richiesto dalla legislazione.
Essi saranno inoltre pubblicati sulla stampa dei paesi nei quali è commercializzata la SICAV, qualora ciò sia prescritto dalle rispettive leggi nazionali.
Le disposizioni in materia di partecipazione, quorum e maggioranze applicabili alle assemblee generali sono contenute nello statuto.
22. Chiusura, fusione e scissione di compartimenti, classi o tipi di azioni – Liquidazione della SICAV
22.1 Chiusura, soppressione e liquidazione di Comparti, classi o tipi di azioni
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di decidere la chiusura, la soppressione o la liquidazione di uno o più comparti, classi o tipi di azioni, tramite annullamento delle relative azioni, rimborsando agli azionisti di tale/i comparto/i, classe/i o tipo/i di azioni il valore netto d’inventario totale delle relative azioni di tale/i comparto/i, classe/i o tipo/i, dedotte le spese di liquidazione, oppure consentendo a detti azionisti il passaggio ad un altro comparto della SICAV, senza spese di conversione, ed attribuendo conseguentemente loro nuove azioni fino ad esaurimento della partecipazione precedente, dedotte le spese di liquidazione.
In particolare, una tale decisione può essere assunta nei seguenti casi:
▪ trasformazioni sostanziali e sfavorevoli nel contesto della situazione economica, politica e sociale dei paesi in cui sono stati effettuati investimenti o in cui sono distribuite le azioni dei comparti interessati;
▪ qualora il patrimonio netto di un comparto scenda al di sotto di una certa soglia considerata dal Consiglio di Amministrazione insufficiente per il proseguimento di una gestione efficiente di detto comparto;
▪ nell’ambito di una razionalizzazione dei prodotti offerti agli azionisti.
Una tale decisione del Consiglio di amministrazione sarà pubblicata conformemente alle informazioni contenute nel capitolo 24.2 sotto riportato.
I proventi netti di liquidazione di ciascun comparto verranno distribuiti agli azionisti di ciascun comparto in misura proporzionale alla partecipazione degli stessi.
I proventi dello scioglimento spettanti ai titoli i cui detentori non si siano presentati entro la chiusura delle operazioni di scioglimento di un comparto saranno depositati presso la Caisse de Consignation a Lussemburgo a beneficio degli aventi diritto.
22.2 Fusione di Comparti, classi o tipi di azioni
22.2.1 Fusione di classi o tipi di azioni
Nei casi previsti dal precedente articolo 22.1, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di una o più classi o tipi di azioni della SICAV.
Una tale decisione del Consiglio di amministrazione sarà pubblicata conformemente alle informazioni contenute nel capitolo 24.2 sotto riportato.
Tale pubblicazione avverrà almeno un mese prima della data in cui la fusione diventerà effettiva per consentire agli azionisti di richiedere il riscatto o il rimborso gratuito delle loro azioni.
22.2.2 Fusione di comparti
Nei casi previsti dal precedente articolo 22.1, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di uno o più comparti della SICAV tra loro o con un altro OICVM contemplato dalla Direttiva 2009/65/CE, in base alle condizioni previste dalla legge.
Tuttavia, per qualunque fusione che determini la scomparsa della SICAV, l’effettiva attuazione di tale fusione sarà decisa dall’Assemblea Generale degli azionisti, i quali delibereranno in base alle modalità e ai requisiti di quorum e di maggioranza previsti dallo Statuto.
La SICAV comunicherà agli azionisti informazioni utili e precise relativamente alla fusione proposta affinché possano valutarne in perfetta conoscenza di causa l’impatto sul loro investimento.
Le suddette informazioni saranno comunicate in base alle condizioni stabilite dalla legge.
A partire dalla data di comunicazione di tali informazioni, gli azionisti avranno a disposizione 30 giorni per esigere, senza spese oltre a quelle trattenute dalla SICAV a copertura dei costi di disinvestimento, il riscatto o il rimborso delle loro azioni o, all’occorrenza, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la conversione in azioni di un altro comparto o OICVM che persegua una politica di investimento analoga e che sia gestito dalla Società di Gestione o da qualunque altra società alla quale la Società di Gestione sia legata nell’ambito di una comunità di gestione o di controllo oppure tramite una rilevante partecipazione diretta o indiretta.
Il suddetto termine di 30 giorni scadrà 5 giorni lavorativi bancari prima della data di calcolo del rapporto di scambio.
22.3 Scissione di Comparti, classi o tipi di azioni
Se lo ritiene opportuno nell'interesse degli azionisti del comparto, della classe o del tipo di azioni, nei casi previsti dal precedente articolo 22.1, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di suddividere il comparto, la classe o il tipo di azioni in uno o più comparti, classe o tipi di azioni.
Una tale decisione del Consiglio di amministrazione sarà pubblicata conformemente alle informazioni contenute nel capitolo 24.2 sotto riportato.
Tale pubblicazione avverrà almeno un mese prima della data in cui la scissione diventerà effettiva per consentire agli azionisti di richiedere il riscatto o il rimborso gratuito delle loro azioni.
22.4 Liquidazione della SICAV
Qualora il capitale sociale della SICAV divenga inferiore ai due terzi del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all’assemblea generale, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo e con la maggioranza semplice delle azioni rappresentate in assemblea.
Qualora il capitale sociale della SICAV divenga inferiore a un quarto del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all’assemblea generale, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo; la deliberazione di scioglimento potrà essere adottata dai soci aventi un quarto delle azioni rappresentate all’assemblea.
Gli azionisti saranno convocati affinché l’assemblea si tenga entro il termine di quaranta giorni a partire dalla data in cui si è constatato che il patrimonio netto è divenuto inferiore rispettivamente ai due terzi o a un quarto del capitale minimo.
La liquidazione giudiziaria o meno della SICAV avverrà conformemente alla Legge e allo statuto.
In caso di liquidazione stragiudiziale, le operazioni saranno effettuate da uno o più liquidatori nominati dall’Assemblea Generale degli azionisti, che determinerà altresì i loro poteri e le loro remunerazioni.
Le somme e i valori relativi ad azioni i cui detentori non si siano presentati alla chiusura delle operazioni di liquidazione, saranno depositati presso la Caisse de Consignation a beneficio degli aventi diritto.
23. Oneri e spese
23.1. Commissione di gestione
A titolo di compenso per la propria attività di gestione di portafoglio, la Società di Gestione percepisce una commissione di gestione annua, come precisato in dettaglio in ciascuna Scheda Tecnica.
La commissione di gestione è espressa in percentuale annua del valore netto d'inventario medio per ciascuna classe d'azione ed è versata mensilmente.
23.2. Commissioni di performance
A titolo di compenso per la propria attività di gestione di portafoglio, la Società di Gestione può anche percepire talune commissioni di performance, come descritto di volta in volta nelle Schede Tecniche.
23.3. Commissione di distribuzione
A titolo di compenso per la propria attività di commercializzazione, la Società di Gestione può anche percepire talune commissioni di distribuzione, come descritto di volta in volta nelle Schede Tecniche.
23.4. Oneri operativi e amministrativi
La SICAV si fa carico degli oneri operativi e amministrativi correnti a copertura di tutte le spese fisse e variabili, degli oneri, delle commissioni e delle altre spese, come in seguito definite (gli "Oneri Operativi e Amministrativi").
Gli Oneri Operativi e Amministrativi coprono le seguenti spese, riportate nel presente elenco non esaustivo:
(a) le spese direttamente sostenute dalla SICAV, comprese tra l'altro, le commissioni e gli oneri del Depositario, dell'agente pagatore principale, le commissioni e le spese delle società di revisione riconosciute, le spese di copertura delle azioni ("share class hedging"), comprese quelle fatturate dalla Società di Gestione, gli onorari corrisposti agli Amministratori e le spese e gli esborsi ragionevolmente sostenuti da o da parte degli Amministratori;
(b) una "commissione di servizio" versata alla Società di Gestione che comprende la somma restante degli Oneri Operativi e Amministrativi al netto delle spese riportate alla sezione (a) seguente, ossia, tra le altre, le commissioni e spese dell'agente Domiciliatario, dell'agente Amministrativo, dell'Agente per i Trasferimenti e per la Custodia dei Registri, i costi connessi alla registrazione e al mantenimento di detta registrazione in tutte le giurisdizioni (tali che le commissioni prelevate dalle autorità di sorveglianza in questione, le spese di traduzione e la remunerazione dei Rappresentanti all'estero e degli agenti pagatori locali), le spese di iscrizione e di mantenimento in Borsa, i costi di pubblicazione dei corsi azionari, le spese postali, le spese di telecomunicazione, le spese di redazione, stampa, traduzione e distribuzione dei prospetti, dei documenti informativi chiave per gli investitori (KIID), degli avvisi agli azionisti, delle relazioni finanziarie o qualsiasi altro documento destinato agli azionisti, gli onorari e le spese legali, gli oneri e le spese legati alla sottoscrizione di abbonamenti, licenze o qualunque altra richiesta di dati o informazioni a pagamento, le spese generate dall'utilizzo di un marchio depositato dalla SICAV, le spese e le commissioni relative alla Società di Gestione e/o a delegati e/o ad ogni atro agente nominato dalla SICAV stessa e/o agli esperti indipendenti.
Gli Oneri Operativi e Amministrativi sono espressi in percentuale annua del valore netto d'inventario medio di ciascuna classe di azioni.
Sono pagabili mensilmente ad un tasso massimo stabilito in ciascuna Scheda Tecnica.
Al termine di un determinato periodo, se gli oneri e le spese effettive risultano superiori al tasso degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilito per un una classe di azioni, la Società di Gestione si farà carico della differenza. Di contro, qualora gli oneri e le spese effettive risultino inferiori alla percentuale degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilita per una determinata classe di azioni, la Società di Gestione tratterrà la differenza.
La Società di Gestione potrà fornire istruzioni alla SICAV su come procedere al regolamento di tutte o parte delle spese quali indicate oltre nel presente documento direttamente a partire dal proprio patrimonio. Analogamente, l'importo degli Oneri Operativi e Amministrativi sarà ridotto di conseguenza.
Gli Oneri Operativi e Amministrativi non coprono:
▪ le tasse, imposte, prelievi, diritti o spese analoghe di natura fiscale imposte alla SICAV o ai suoi attivi, compresa la taxe d’abonnement lussemburghese.
▪ Le spese legate alle transazioni: ogni comparto supporta gli oneri e le spese di acquisto e dei vendita di valori mobiliari, strumenti finanziari e prodotti derivati, le commissioni e le spese di intermediazione, gli interessi (tra l'altro gli interessi su swap, su prestiti, ecc…) o tasse dovute e altre spese legate alle transazioni.
▪ Le spese legate all'attività di prestito attivo e passivo di titoli;
▪ Le spese generate dal meccanismo antidiluizione;
▪ Le spese bancarie quali, tra gli altri, gli interessi sullo scoperto;
▪ Le spese per le linee di credito;
▪ Le spese straordinarie, alcune delle quali non possono essere ragionevolmente prevedibili nel normale corso delle attività della SICAV, tra cui, senza limitazioni, il costo delle misure eccezionali e/o ad hoc compresi gli onorari dei consulenti fiscali, della consulenza
(legale), di esperti, d’introduzione o di procedure giuridiche avviate per proteggere gli interessi degli azionisti e ogni spesa connessa ad accordi specifici conclusi da una qualsiasi parte terza nell'interesse degli azionisti.
Gli oneri e le spese derivanti dall’aggiornamento del Prospetto potranno essere ammortizzate nei primi cinque esercizi sociali successivi.
Gli oneri e le spese relativi all'apertura di un determinato comparto potranno essere ammortizzati su cinque anni, esclusivamente sul patrimonio di tale nuovo comparto.
Gli oneri e le spese che non sono attribuibili ad un determinato comparto saranno imputati ai vari comparti in parti uguali o, qualora gli importi in gioco lo giustifichino, proporzionalmente alle loro rispettive attività nette.
24. Informazioni agli azionisti
1. Pubblicazione del Valore netto d’inventario
Il valore netto d'inventario per azione di ogni comparto e/o per categoria di azioni di ciascun comparto, nonché i prezzi di emissione, di rimborso e di conversione sono resi pubblici ad ogni data di valutazione, presso la sede legale della SICAV e presso gli organi incaricati dei servizi finanziari nei paesi in cui sono commercializzate le azioni della SICAV.
Tali informazioni potranno anche essere pubblicate su uno o più giornali scelti liberamente e periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Avvisi finanziari e altre informazioni
Le comunicazioni di carattere finanziario destinate agli azionisti saranno inviate agli azionisti titolari di azioni nominative ai rispettivi indirizzi riportati nel registro degli azionisti, conformemente alla legislazione in vigore; saranno altresì pubblicate a Lussemburgo, sul “Luxemburger Wort” secondo quanto prescritto dalla legge.
Saranno inoltre pubblicate sulla stampa dei paesi nei quali è commercializzata la SICAV, qualora ciò sia prescritto dalle rispettive leggi nazionali.
3. Esercizio sociale e relazioni destinate agli azionisti
Le relazioni agli azionisti relative all’esercizio precedente e ai risultati sono disponibili presso la sede della SICAV.
L’esercizio della SICAV si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
4. Documenti a disposizione del pubblico
Il Prospetto, i documenti delle informazioni chiave per l’investitore, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali della SICAV sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede legale della SICAV a Lussemburgo durante i giorni bancari e i normali orari di apertura degli uffici e presso la sede degli organismi incaricati del servizio finanziario nei paesi in cui sono commercializzate le azioni della SICAV.
Il contratto d’incarico della Società di Gestione, il contratto relativo alle spese operative e amministrative e il contratto di banca depositaria e di agente pagatore principale possono essere consultati dagli investitori presso la sede legale della SICAV durante i giorni bancari lavorativi e i normali orari d’apertura degli uffici.
Inoltre, il Prospetto può essere consultato al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxx
5. Società di revisione autorizzata
La revisione dei conti e dei rendiconti annuali della SICAV viene affidata alla società PricewaterhouseCoopers, Lussemburgo.
6. Informazioni aggiuntive
Per esigenze regolamentari e/o fiscali, la Società di Gestione può trasmettere, oltre alle pubblicazioni legali, la composizione del portafoglio della SICAV e ogni informazione relativa agli investitori che ne faranno richiesta.
Scheda Tecnica Candriam Money Market Euro
Questo comparto è classificato come comparto monetario.
1. Obiettivo d'investimento e profilo dell'investitore
Obiettivo del comparto è beneficiare della performance del mercato degli strumenti monetari denominati prevalentemente in EUR, con scadenza residua inferiore a 397 giorni o con tasso di interesse rivedibile almeno annualmente, emessi principalmente da emittenti di buona qualità, attraverso una gestione discrezionale.
Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a brevissimo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.
2. Politica di investimento
Il comparto sarà investito esclusivamente in strumenti del mercato monetario (compresi ABS, MBS e Money Market Derivatives con scadenza residua inferiore a 397 giorni), in obbligazioni con scadenza residua inferiore a 397 giorni o con tasso di interesse rivedibile almeno annualmente, nonché in depositi, liquidità e strumenti finanziari assimilabili, in termini di rendimento, ad uno dei prodotti summenzionati. Il comparto potrà inoltre ricorrere ad altri prodotti derivati, sia a fini di copertura che nel rispetto della politica di investimento. Gli strumenti del mercato monetario e i valori mobiliari selezionati saranno emessi principalmente da emittenti primari o garantiti da garanti di prim'ordine (con rating minimo A2/P2, o equivalente, assegnato da una delle agenzie di rating).
Gli investimenti saranno denominati in EUR e in valute dei paesi membri dell'OCSE.
Il comparto può investire un massimo del 10% del proprio patrimonio in OIC e OICVM.
La politica di investimento si conformerà ai principi e alle limitazioni illustrate in dettaglio nei capitoli "Politica di investimento" e "Restrizioni di investimento".
3. Tecniche di gestione efficace del portafoglio
Il comparto potrà ricorrere ad operazioni di reverse repo (riacquisto passivo) che potranno ammontare al massimo al 50% del patrimonio netto. La proporzione attesa dovrebbe in genere essere compresa tra 0 % e 25 %.
Il comparto potrà ricorrere ad operazioni repo (riacquisto), giustificate dalla necessità di liquidità temporanea, che potranno ammontare al 10% del patrimonio netto. La proporzione attesa dovrebbe in genere essere compresa tra 0% e 10 %.
4. Fattori di rischio specifici del comparto e gestione del rischio
4.1 Fattori di rischio specifici del comparto
- Rischio di credito
- Rischio associato agli strumenti finanziari derivati
- Rischio di controparte
- Rischio di perdita di capitale
- Rischio di tasso
- Rischio legato a fattori esterni
L'illustrazione generale dei diversi fattori di rischio è riportata al punto 8. Fattori di rischio del prospetto.
4.2 Risk management
L’esposizione globale sui derivati sarà calcolata in funzione dell’approccio dell’impegno conformemente alla circolare CSSF 11/512.
5. Divisa di valutazione del comparto: EUR
6. Forma delle azioni: Esclusivamente azioni nominative.
7. Classi di azioni
• Azioni di capitalizzazione della classe Classique (LU0093583077)
• Azioni di distribuzione della classe Classique (LU0093583234)
• Azioni di capitalizzazione della classe V (LU0323048693)
• Azioni di distribuzione della classe V (LU0323048776)
• Azioni di capitalizzazione della classe I (LU0206982331)
• Azioni di capitalizzazione della classe Z (LU0391999124)
• Azioni di distribuzione della classe Z (LU1389877520)
• Azioni di capitalizzazione della classe R (LU0936337848)
• Azioni di capitalizzazione della classe R2 (LU1389878098)
• Azioni di distribuzione della classe R2 (LU1389877876)
8. Commissioni e spese
Classi | Commissioni e spese | ||||
Emissione | Uscita | Conversione | Gestione di portafoglio | Oneri Operativi e Amministrativi | |
Classique | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,50% | Massimo 0,30% |
I | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,20% | Massimo 0,17% |
R | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,30% | Massimo 0,30% |
R2 | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,13% | Massimo 0,30% |
V | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,06% | Massimo 0,17% |
Z | Massimo 0,50% | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,17% |
9. Determinazione del valore netto d’inventario: ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo.
Questa Scheda tecnica è parte integrante del Prospetto datato 19 giugno 2018.
Scheda Tecnica Candriam Money Market Euro AAA
Questo comparto è classificato come comparto monetario a breve termine.
1. Obiettivo d'investimento e profilo dell'investitore
Obiettivo del comparto è beneficiare della performance del mercato degli strumenti monetari denominati prevalentemente in EUR, con scadenza residua inferiore a 397 giorni o con tasso di interesse rivedibile almeno annualmente, emessi principalmente da emittenti di buona qualità, attraverso una gestione discrezionale.
Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a brevissimo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.
2. Politica di investimento
Il comparto sarà investito esclusivamente in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni con scadenza residua inferiore a 397 giorni e con tasso di interesse rivedibile almeno annualmente, nonché in depositi, liquidità e strumenti finanziari assimilabili, in termini di rendimento, ad uno dei prodotti summenzionati.
Il rating degli strumenti a breve sarà almeno A1 (S&P) o equivalente.
La scadenza residua ponderata (tasso duration) del portafoglio non supererà 60 giorni. Nell'ambito e nel rispetto della propria politica d'investimento, il comparto potrà altresì ricorrere a prodotti derivati quali, ad esempio, le opzioni, i future e gli swap su tassi d'interesse, sul credito, su divise e sulle operazioni di cambio a termine, per fini sia d'investimento che di copertura dei rischi.
Il comparto può investire un massimo del 10% del proprio patrimonio in OIC e OICVM.
La politica di investimento si conformerà ai principi e alle limitazioni illustrate in dettaglio nei capitoli "Politica di investimento" e "Restrizioni di investimento".
3. Tecniche di gestione efficace del portafoglio
Il comparto potrà ricorrere ad operazioni di reverse repo (riacquisto passivo) che potranno ammontare al massimo al 50% del patrimonio netto. La proporzione attesa dovrebbe in genere essere compresa tra 0 % e 25 %.
Il comparto potrà ricorrere ad operazioni repo (riacquisto), giustificate dalla necessità di liquidità temporanea, che potranno ammontare al 10% del patrimonio netto. La proporzione attesa dovrebbe in genere essere compresa tra 0% e 10 %.
4. Fattori di rischio specifici del comparto e gestione del rischio
4.1 Fattori di rischio specifici del comparto
- Rischio di credito
- Rischio associato agli strumenti finanziari derivati
- Rischio di controparte
- Rischio di perdita di capitale
- Rischio di tasso
- Rischio legato a fattori esterni
L'illustrazione generale dei diversi fattori di rischio è riportata al punto 8. Fattori di rischio del prospetto.
4.2 Gestione del rischio
L’esposizione globale sui derivati sarà calcolata in funzione dell’approccio dell’impegno conformemente alla circolare CSSF 11/512.
5. Divisa di valutazione del comparto: EUR
6. Forma delle azioni: esclusivamente azioni nominative.
7. Classe di azioni
• Azioni di capitalizzazione della classe Classique (LU0354091653)
• Azioni di distribuzione della classe Classique (LU0354091737)
• Azioni di capitalizzazione della classe V (LU0354092115)
• Azioni di distribuzione della classe V (LU0354092206)
• Azioni di capitalizzazione della classe I (LU0354091901)
• Azioni di distribuzione della classe I (LU0354127358)
• Azioni di capitalizzazione della classe Z (LU0391999470)
• Azioni di distribuzione della classe Z (LU1389879062)
• Azioni di capitalizzazione della classe S (LU0875858168)
• Azioni di capitalizzazione della classe R (LU0936338655)
• Azioni di capitalizzazione della classe R2 (LU1389879575)
• Azioni di distribuzione della classe R2 (LU1389879229)
8. Caratteristiche di sottoscrizione: le sottoscrizioni saranno accettate in importi e, unicamente su decisione del Consiglio di Amministrazione, in numero di azioni.
9. Commissioni e spese
Classi | Commissioni e spese | ||||
Emissione | Uscita | Conversione | Gestione di portafoglio | Oneri Operativi e Amministrativi | |
Classique | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,50% | Massimo 0,30% |
I | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,14% | Massimo 0,17% |
R | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,30% | Massimo 0,30% |
R2 | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,13% | Massimo 0,30% |
S | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,05% | Massimo 0,17% |
V | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,10% | Massimo 0,17% |
Z | Massimo 0,50% | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,17% |
10. Determinazione del valore netto d’inventario: ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo.
Questa Scheda tecnica è parte integrante del Prospetto datato 19 giugno 2018
Scheda Tecnica Candriam Money Market USD
Questo comparto è classificato come comparto monetario.
1. Obiettivo d'investimento e profilo dell'investitore
Obiettivo del comparto è beneficiare della performance del mercato degli strumenti monetari denominati prevalentemente in USD, con scadenza residua inferiore a 397 giorni o con tasso di interesse rivedibile almeno annualmente, emessi principalmente da emittenti di buona qualità, attraverso una gestione discrezionale.
Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a brevissimo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.
2. Politica di investimento
Il comparto esclusivamente sarà investito in strumenti del mercato monetario (compresi ABS, MBS e Money Market Derivatives con scadenza residua inferiore a 397 giorni), in obbligazioni con scadenza residua inferiore a 397 giorni o con tasso di interesse rivedibile almeno annualmente, nonché in depositi, liquidità e strumenti finanziari assimilabili, in termini di rendimento, ad uno dei prodotti summenzionati. Il comparto potrà inoltre ricorrere ad altri prodotti derivati, sia a fini di copertura che nel rispetto della politica di investimento.
Gli strumenti del mercato monetario e i valori mobiliari selezionati saranno emessi principalmente da primari emittenti o garantiti da garanti di prim'ordine (con rating minimo A2/P2, o equivalente, assegnato da una delle agenzie di rating).
Gli investimenti saranno denominati in USD e in valute dei paesi membri dell'OCSE.
Il comparto può investire un massimo del 10% del proprio patrimonio in OIC e OICVM.
La politica di investimento si conformerà ai principi e alle limitazioni illustrate in dettaglio nei capitoli "Politica di investimento" e "Restrizioni di investimento".
3. Tecniche di gestione efficace del portafoglio
Il comparto potrà ricorrere ad operazioni di reverse repo (riacquisto passivo) che potranno ammontare al massimo al 50% del patrimonio netto. La proporzione attesa dovrebbe in genere essere compresa tra 0 % e 25 %.
Il comparto potrà ricorrere ad operazioni repo (riacquisto), giustificate dalla necessità di liquidità temporanea, che potranno ammontare al 10% del patrimonio netto. La proporzione attesa dovrebbe in genere essere compresa tra 0% e 10 %.
4. Fattori di rischio specifici del comparto e gestione del rischio
4.1 Fattori di rischio specifici del comparto
- Rischio di credito
- Rischio associato agli strumenti finanziari derivati
- Rischio di controparte
- Rischio di perdita di capitale
- Rischio di tasso
- Rischio legato a fattori esterni
L'illustrazione generale dei diversi fattori di rischio è riportata al punto 8. Fattori di rischio del prospetto.
4.2 Gestione del rischio
L’esposizione globale sui derivati sarà calcolata in funzione dell’approccio dell’impegno conformemente alla circolare CSSF 11/512.
5. Divisa di valutazione del comparto: USD
6. Forma delle azioni: Esclusivamente azioni nominative.
7. Classi di azioni:
• Azioni di capitalizzazione della classe Classique (LU0049341216)
• Azioni di distribuzione della classe Classique (LU0094032728)
• Azioni di capitalizzazione della classe I (LU0206982414)
• Azioni di distribuzione della classe I (LU0355214700)
• Azioni di capitalizzazione della classe V (LU0323048347)
• Azioni di distribuzione della classe V (LU0323048420)
• Azioni di capitalizzazione della classe Z (LU0391999553)
• Azioni di distribuzione della classe Z (LU1389878254)
• Azioni di capitalizzazione della classe R2 (LU1389878684)
• Azioni di distribuzione della classe R2 (LU1389878411)
8. Commissioni e spese
Classi | Commissioni e spese | ||||
Emissione | Uscita | Conversione | Gestione di portafoglio | Oneri Operativi e Amministrativi | |
Classique | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,50% | Massimo 0,25% |
I | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,20% | Massimo 0,16% |
V | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,06% | Massimo 0,16% |
Z | Massimo 0,50% | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,16% |
R2 | Massimo 0,50% | 0% | 0% | Massimo 0,130% | Massimo 0,25% |
9. Determinazione del valore netto d’inventario: ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo.
Questa Scheda tecnica è parte integrante del Prospetto datato 19 giugno 2018.