BANDO DI GARA PER CONCESSIONE MALGHE DI PROPRIETA’ PUBBLICA
BANDO DI GARA PER CONCESSIONE MALGHE DI PROPRIETA’ PUBBLICA
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
COMUNE di (o altra proprietà pubblica)
COMUNE (o altra proprietà pubblica) DI …………………………… BANDO DI GARA PER… (procedura aperta / procedura ristretta / procedura negoziata)
procedura: articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 e all’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, pubblicato all’albo pretorio il
Xxxxxxx Xxxxxxxx x. xxx
xxxx. x.
.
x xxx Xxxxxxxxxx Ufficiale della
Concessione della malga …………sita in …………………con una superficie catastale di ha……………ed una superficie pascolabile netta pari ad ha………………….. (dato rilevato mediante GIS - Geographic Information System)
e dotata dei seguenti fabbricati, impianti ed attrezzature:
abitazione… ;
stalla per bovini. ;
stalla per ovicaprini ;
locale lavorazione latte dotato dei seguenti impianti ed attrezzature ………..……………
…..………………..……………………………………………………;
magazzino… ;
.…………………………………………………………………………………………………….; In applicazione delle disposizioni del Regolamento Comunale vigente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale n. ...... del …………, il giorno …..…. del mese di
………… anno ….., presso la sede Comune di ………………….. , Via ………….. alle ore , si
procederà alla gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta / procedura ristretta / procedura negoziata per la concessione per anni 6 (sei ) della malga , sita in località
…………… nel Comune di (…) , come da mappa catastale allegata.
Durata e caratteristiche della concessione
Considerato che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritti nel contratto e nel capitolato allegati, sia per la durata della concessione sia per l’entità del canone si procede mediante stipula in deroga ai patti agrari. La durata della concessione è stabilita in anni sei con inizio dalla data di stipula del contratto
Durata della monticazione e carico
Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R “Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare orientativamente a partire da …/……. di ogni anno, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee (escluse deroghe per pascoli oltre i 2000 m. di altitudine).
Il carico previsto è compreso tra 0,2 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno. (Qualora l’Ente proprietario sia dotato di Piano foraggero, nel presente capitolato potrà essere indicato il carico di bestiame previsto dal documento).
Norme per la partecipazione
Possono partecipare alla gara esclusivamente gli allevatori residenti che mantengono il proprio bestiame sul territorio del Comune per tutto l’anno solare.
Il partecipante dovrà inoltre dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
1) di aver preso visione del bando di gara, degli schemi di contratto e capitolato di concessione della malga ..…………….., di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione della malga;
2) di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in concessione, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla concessione della malga;
3) che i capi di bestiame alpeggiati appartengono all’allevamento o agli allevamenti di proprietà dell’impresa agricola o della società che ha presentato la domanda;
4) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
5) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
6) che l’impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
7) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
8) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
9) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato, nè a carico del legale rappresentante;
10) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
11) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
12) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
A completamento della domanda allega:
per il richiedente individuale (imprenditore agricolo o coltivatore diretto)
- copia della carta d'identità;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti di proprietà del richiedente interessati all’utilizzo della/delle malghe (la scheda di stalla deve essere stata intestata continuativamente al richiedente da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);
per le società agricole di persone o di capitali:
- copia della carta d’identità del legale rappresentante;
- elenco nominativo di ciascun associato (dati anagrafici) ed attività svolta;
- visura camerale o copia dell’atto costitutivo dell’impresa agricola associata o della scrittura privata;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti di proprietà della società interessati all’utilizzo della /delle malghe (le schede di stalla devono essere intestate continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);
per le cooperative agricole:
- copia carta d’identità del legale rappresentante;
- atto costitutivo ed elenco soci;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione degli allevamenti di proprietà della cooperativa interessati all’utilizzo delle malghe (le schede di stalla devono essere intestate continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);
La domanda, completa degli allegati, andrà inserita in busta, chiusa e sigillata, riportante all'esterno la scritta: "procedura aperta / procedura ristretta / procedura negoziata per la concessione della Malga ".
La busta sigillata andrà indirizzata a: Ente proprietario, indirizzo, e dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro le ore …….. del giorno precedente a quello fissato per la gara, sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A/R, sia mediante diretta consegna mano.
L’Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di domande a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali.
Coloro che non avranno fatto pervenire l’istanza nei termini previsti saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell’esercizio del diritto di uso civico.
Criteri di aggiudicazione
Nel caso di malga dotata di fabbricati, impianti ed attrezzature finanziati con i fondi di cui al Reg. CE/UE n…………del…………., l’aggiudicazione sarà condizionata all’accertamento da parte dell’Ente del possesso dei requisiti produttivi necessari al rispetto della destinazione d’uso del bene.
L’aggiudicazione riguarderà in primo luogo gli imprenditori residenti nel Comune in cui è ubicata la malga, limitatamente alla superficie necessaria al pascolamento del bestiame in dotazione all’azienda. In assenza di offerte da parte di queste imprese, si valuteranno quelle avanzate da imprese ubicate in altri comuni.
In caso di malga dotata di strutture ed attrezzature per la caseificazione il bando è riservato agli allevatori produttori di latte, applicando anche fra questi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Contratto
Entro 15 giorni dall’approvazione del verbale di gara e della scadenza dei termini per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione verrà predisposto apposito contratto riguardante
………………………………………………………………………………………………………………….. Qualora l’aggiudicatario non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
Sono vietati il tacito rinnovo, il subaffitto, la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi.
L’aggiudicatario dovrà produrre alla stipula del contratto copia del/dei Durc – Documento unico di regolarità contributiva-. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale.
Canone di concessione
Gli utenti di uso civico possono utilizzare a titolo oneroso i pascoli comunali del comune di residenza tenendo conto dei limiti dell’attività della azienda agricola.
Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico dell’aggiudicatario.
Disposizioni finali
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento al regolamento comunale, al contratto, al capitolato di concessione ed alle norme agrarie vigenti in materia.
La partecipazione alla gara d’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, schemi di contratto e capitolato allegati.
Normativa a tutela della privacy
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in ordine al procedimento instaurato da questo bando, si informa che:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all’eventuale assegnazione della malga per finalità istituzionali inerenti la gestione del servizio;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni, richieste dall’Ente proprietario in base alla vigente normativa, comporterà l’esclusione dalla gara medesima o la decadenza dell'aggiudicazione;
c) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione: 1) al personale dipendente dell'Ente proprietario incaricato del procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio; 2) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. 3) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti;
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al d.lgs. 196/2003;
f) Il soggetto titolare della raccolta e del trattamento dei dati è ….(inserire il nome dell’Ente proprietario) nella persona del Sindaco/Presidente pro tempore, quale legale rappresentante.
g) Il Responsabile del trattamento è …………………………….. (inserire il nome del dirigente/funzionario responsabile del procedimento).
Si segnala che l’Ente proprietario è soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Tutti coloro che hanno interesse diretto possono assistere all’apertura delle buste.
Il bando di gara sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla tipologia di contrattazione prescelta, ed in ogni caso per ………. giorni consecutivi all'albo del/i comune/i di ……………………., e sarà inviato alle Associazioni di categoria, all’Associazione Regionale Allevatori, ai Comandi Stazione Forestale competenti per territorio, all’Unione cooperative della Provincia di (oppure mediante ogni altra forma di pubblicità
che si ritenga idonea a consentire la massima conoscenza della gara).
Per tutte le informazioni relative alla licitazione/trattativa privata o asta pubblica e per ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi agli Uffici dell’ Ente proprietario - tel. ……….. - ogni giorno feriale dalle ore …..alle ore ………– e-mail ………………………………....
Luogo e data
CAPITOLATO DI CONCESSIONE DELLE MALGHE DI PROPRIETA’ PUBBLICA
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
COMUNE di (o altra proprietà pubblica)
Premessa
Il presente capitolato è parte integrante del contratto concessione n. …… redatto in data ….……..
tra (nome Ente proprietario)…………………………… e (nome imprenditore concessionario)…..……………………. relativo alla malga/malghe………………………..
………..………………………………….
Art.1 (Individuazione e descrizione della malga)
Il presente capitolato disciplina la concessione della malga/malghe di proprietà
del Comune (o altra proprietà) di …………………………….., ubicata/e in località ……...…………….
... nel Comune di (prov.), la cui consistenza è data da:
a) Superficie pascolabile netta di ha ……. , pascoli cespugliati di ha ……e pascoli arborati di ha ……;
b) Incolti di ha ……;
c) Boschi di ha ……;
d) N. ….. fabbricati dotati di impianti ed attrezzature, dettagliatamente elencati nello contratto e nel verbale di consegna della malga.
Art. 2 (Durata della monticazione e carico)
Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R “Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare orientativamente a partire da …/……. d'ogni anno,e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.
Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.
Il carico previsto è compreso tra 0,2 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno. (Qualora l’Ente proprietario sia dotato di Piano foraggero, nel presente capitolato potrà essere indicato il carico di bestiame previsto dal documento).
Il carico espresso U.B.A. e così determinabile:
-1 vacca = 1 U.B.A.
-1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
-1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.
-1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A
-1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
-1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
-1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
-1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
-1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A
L’età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all’inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d’età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.
Art. 3 (Tecnica di pascolo e subaffitto)
E’ vietato il pascolamento libero e l’intera superficie pascoliva della malga, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata.
E’ espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.
Art. 4 (Documenti allegati al capitolato)
Alla stipula del contratto di concessione ed alla sottoscrizione del presente capitolato, il concessionario dovrà fornire alla proprietà copia aggiornata della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che il concessionario in parte o totalmente utilizzerà per l’alpeggio. Entro 1 giorno dall’inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia del modello sanitario attestante l’elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione.
Art. 5 (Verifiche e penalità)
L’Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.
Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il concessionario.
E’ facoltà del Comune (o altro Ente Proprietario) delegare a il controllo
dell’applicazione del contratto e del capitolato nel caso il concessionario/conduttore sia soggetto a controllo in loco a seguito di presentazione di domande di aiuto (Domanda Unica o del Piano di Sviluppo rurale).
Qualora la malga non venga caricata con il carico minimo di UBA previsto, ovvero il bestiame presente in alpe non sia compreso nell’elenco del modello sanitario presentato, l’Ente proprietario, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente, in caso del permanere dell’inadempimento, alla risoluzione del contratto. E’ fatto salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizione emessa dall’autorità veterinaria che sia stata comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.
Art. 6 (Consegna e riconsegna della malga)
All'inizio e alla scadenza della concessione l’Ente proprietario, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Ogni anno, all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell’Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).
L’accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.
Art. 7 (Manutenzioni)
Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente capitolato e nel verbale di consegna dell’alpeggio, ovvero nel Piano pascoli ove presente.
La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.
Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio dell'Ente proprietario, una insufficiente
manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà.
Qualora ciò non avvenisse, la proprietà potrà procedere alla risoluzione del contratto di concessione con effetto immediato.
In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.
Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.
Art. 8 (Migliorie)
L’Ente proprietario ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l’approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito degli interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l’adeguamento del canone di concessione della malga che comunque non potrà superare l’importo dell’interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d’alpeggio, il concessionario potrà richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti.
Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.
Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore, a semplice richiesta dell’Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l’obbligo del ripristino a proprie spese.
Art. 9 (Oneri generali a carico del concessionario)
Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).
Nello svolgimento delle attività d’alpeggio è fatto obbligo al concessionario di applicare tutte le normative antinfortunistiche (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.
Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.
Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.
Durante il periodo di concessione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.
Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.
Art. 10 (Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga)
Nella conduzione della malga il concessionario deve osservare i seguenti impegni:
a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l’attività d’alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall’Autorità sanitaria;
b) uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
c) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti ;
d) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
e) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandratura ecc...);
f) limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P2O5 e Kg 10 di K2O);
g) mantenere e gestire il pascolo nel rispetto del piano di gestione predisposto d’intesa con la proprietà, secondo le disposizioni delle Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale vigente;
h) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo di:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
- evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
- effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
- adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
- pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
- impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
- provvedere alla ripulitura a fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell’alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;
Art. 11 (Oneri per la proprietà)
All’Ente proprietario spetta il compito di: a) realizzare miglioramenti fondiari ed interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché definire ogni altro intervento di carattere straordinario attraverso specifici accordi con il concessionario; b) segnalare l’inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli nelle strade e nei sentieri d’accesso alla stessa, riportando il nome della malga e l’avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.
Art. 12 (Divieti)
Durante il periodo di validità della concessione, nella conduzione della malga, al concessionario è posto divieto di:
a) asportare il letame dal pascolo;
b) superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell’eventuale fertilizzazione chimica;
c) effettuare il pascolo libero;
d) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
e) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
f) circolare con veicoli non autorizzati;
g) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
Art. 13 (Responsabilità)
Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell’utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull’alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.
Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant’altro occorso nell’ambito dell’attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.
Art. 14 (Inadempienze e penalità)
Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell’epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l’inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.
Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.
Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell’Ente proprietario:
- art. 2 durata della monticazione e carico:
per monticazione anticipata , demonticazione ritardata: € 15,00/giorno;
carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA
- art. 10 oneri particolari per la gestione della malga:
mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e), f) ed h): € 75,00 per ogni inadempienza;
mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera g): € 300,00.
- art. 12 contravvenzione ai divieti:
mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a), b), d), e), e g): € 200,00;
mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c): € 1.000,00; Luogo e data
Per l’Ente proprietario Sig. …………………………………….
Per il concessionario Sig. …………………………………….
CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE MALGHE DI PROPRIETA’ PUBBLICA
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
COMUNE di (o altra proprietà pubblica)
Premesso che:
- il Comune (o altra proprietà pubblica) ..……………., di seguito denominato proprietà, in data
..……….. ha esperito ………… procedura aperta / procedura ristretta / procedura negoziata per selezionare l’impresa agricola cui concedere in concessione la propria malga
………………………………………. ;
- l’impresa/cooperativa agricola/ associazione temporanea di scopo
……………………………………., di seguito denominata concessionario, è risultata assegnataria della malga, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con delibera della Giunta Comunale, n. …. , in data ;
L’anno ………. il giorno ……. del mese di ………., presso gli uffici del Comune (o altro Ente)
.……………., ubicati in ……………, via , n° …
TRA
il Comune (o altro Ente),– C. F. ………………, nella persona di …………………….
Dirigente/Funzionario, a questo atto espressamente autorizzato con provvedimento ,
…………………., ( eventuale indicazione della Associazione di rappresentanza della proprietà e nome del Funzionario )
E
il Sig. ……………………….., in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ……………..
(C. F. ……………………..) con sede in ……………….., via …………….. n. ,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 ( Oggetto del contratto)
Il Comune (o altro Ente) di …………. ……………………….., di seguito denominato proprietà, concede in concessione all’impresa (di seguito denominata concessionario), che
accetta, la malga …………………………, i cui terreni e gli immobili di pertinenza sono contraddistinti dai mappali nn. …….., fogli nn. ………….., del Comune censuario ,
riportati nella mappa catastale allegata (allegato 1), parte integrante del presente contratto, per un ammontare complessivo di ha…………...
Per l’identificazione e la quantificazione delle diverse qualità di coltura delle superfici della malga, si utilizzano i dati comunali ed i dati e le informazioni contenute nel GIS - Geographic Information System - della Regione Piemonte.
Più precisamente la superficie complessiva catastale di ha… è così suddivisa:
superficie pascolabile netta (ha );
pascoli arborati (ha ……);
pascoli cespugliati (ha );
boschi (ha );
incolti (ha ).
La concessione è estesa alle superfici pascolabili elencate all’interno dell’allegato 1, ed alle aree su cui collocano i seguenti fabbricati dotati di impianti ed attrezzature:
abitazione… ;
stalla per bovini… ;
stalla per ovicaprini… ;
locale lavorazione latte dotato dei seguenti impianti ed attrezzature ………………………
………………………..……………………………………………………;
magazzino… ;
……………………………………………………………………………………………………….. (Sono espressamente esclusi dalla concessione gli altri fabbricati……………
…………………………….. in quanto non utilizzabili per motivi di sicurezza).
Il patrimonio di cui sopra risulta inoltre dettagliatamente elencato nello stato di consistenza e nei relativi elaborati grafici (allegato 2), parte integrante del presente contratto.
Il pascolo si intende concesso a misura secondo i confini rilevabili dalla planimetria catastale (allegato 1), sempre osservati e riconosciuti.
All’arredo dei fabbricati provvederà il concessionario a sua cura e spese.
Il concessionario è autorizzato ad esercitare nella malga di cui al presente contratto le attività di pascolamento e di trasformazione del latte prodotto, nonché quelle complementari (es. agriturismo e turismo), purchè in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di competenza del concessionario.
Art. 2 (Durata del contratto d’concessione)
La durata della concessione viene convenuta in anni 6 (sei), con decorrenza dal …/…/…… e scadenza al – …/…/……..
La concessione cesserà senza necessità di disdetta il giorno 11/11/… , entro il quale gli immobili
oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definita ed accettata.
Art. 3 (Canone di concessione)
Gli utenti di uso civico possono utilizzare a titolo oneroso i pascoli comunali del comune di residenza tenendo conto dei limiti dell’attività della azienda agricola.
Art. 4 (Responsabilità)
Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell’attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.
La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all’interno dell’alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.
La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non dipendenti, l’alpeggio non possa essere praticato per l’intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l’alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.
Art. 5 (Obblighi delle parti)
Il concessionario deve, rispettare quanto previsto dal capitolato di concessione e quanto stabilito in sede di verbale di consegna.
La proprietà è tenuta a rispettare gli obblighi sanciti dal regolamento comunale in materia di usi civici ed a coordinare le procedure amministrative correlate al presente atto con le procedure di accesso agli aiuti comunitari, nazionali regionali, ove spettanti al concessionario.
E’ espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.
Art. 6 (Capitolato di concessione)
Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 7 (Controversie - Foro competente)
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e il concessionario, il foro competente è quello previsto dalle norme di legge vigenti.
Luogo e data
Per l’Ente proprietario: Sig. ……………………
Per il concessionario: Sig. ……………………
Sottoscrizione clausole vessatorie
Il concessionario ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:
2) Durata della concessione; 3) Canone di concessione; 4) Responsabilità; 5) Obblighi delle parti;
7) Controversie.
IL CONCESSIONARIO
sottoscritto approva espressamente gli articoli del presente contratto.
2) Durata della concessione; 3) Canone di concessione; 4) Responsabilità; 5) Obblighi delle parti;
7) Controversie.
Il concessionario: Sig. ……………………….
Per l’Ente proprietario: Sig. ……………………….