TRA
R.P.
16140/11008
ACCORDO CONTRATTUALE
PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI DIALISI PER PAZIENTI EXTRA REGIONALI – CODICE ALISA 9313
TRA
• L’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA), in qualità di Committente, con sede in Genova, Piazza della Vittoria civ. 15 - codice fiscale/P.IVA n. 02421770997, di seguito più brevemente denominata “ALISA”, in persona del Commissario Straordinario Dott. X. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
E
• L’Azienda Sociosanitaria Ligure 4 Chiavarese, incaricata di gestire in nome e per conto di ALISA il presente accordo contrattuale e individuata come capofila (di seguito ASL capofila), con sede in Chiavari, Via G.B. Xxxx, civ. 9 - codice fiscale/P.IVA n. 01038700991, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, in quanto Azienda
Sociosanitaria Ligure sul cui territorio è presente la Sede Legale qualora il soggetto gestore abbia più unità di offerta dislocate nel territorio di più ASL liguri;
• L’Azienda Sociosanitaria Ligure 2 Savonese di ubicazione della unità di
offerta, incaricata di gestire in nome e per conto di ALISA il presente accordo contrattuale, con sede in Savona, Via Manzoni civ. 14 - codice fiscale/P.IVA n. 01062990096, in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx;
E
• Il soggetto gestore “Centro Dialisi Riviera Ligure s.n.c.”, con sede
legale nel Comune di San Salvatore di Cogorno, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx x. 00/00, partita IVA 01120490998, nella persona del sig. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Chiavari il 30/06/1956 domiciliato per la carica presso la sede del Centro - di seguito denominato soggetto gestore in qualità di legale rappresentante o suo delegato, per le unità d’offerta (di seguito denominate “unità di offerta”):
1. Centro Dialisi Riviera Ligure s.n.c., con sede legale e operativa nel Comune di San Salvatore di Cogorno in xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx x. 00/00 (codice struttura n. 700750);
2. Centro Dialisi Riviera Ligure s.n.c., con sede operativa nel Comune di Albenga, in xxx Xxxxxxxxxx, 00 (codice di Struttura n. 4341);
entrambe accreditate con X.X.X. Xxxxxxx x. 00 del 20/01/2017 per le prestazioni di dialisi, di seguito denominato “soggetto gestore”;
PREMESSO CHE
a. ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, il committente intende avvalersi delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate dal soggetto gestore attraverso la/e unità d’offerta sopra indicata/e, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni e normativa nazionale e regionale vigenti, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini non liguri;
b. il soggetto gestore mette a disposizione del committente le prestazioni accreditate ed oggetto della presente contrattualizzazione, che verranno remunerate secondo le tariffe
regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente accordo;
c. le suddette unità d’offerta risultano autorizzate dal Comune di Cogorno e dal comune di Albenga, ai sensi della L.R. n. 20/1999 e
L.R. n. 36/2011 e ss.mm.ii. con autorizzazione n. 7/99 e autorizzazione prot. 34086 dell’11.08.2015 ed accreditata con DGR Liguria n. 22/2017 ai sensi dell’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente;
d. le unità di offerta sono tenute a rispettare i parametri strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni e normativa nazionale, regionale e/o comunale vigenti;
e. il titolo di accreditamento non costituisce vincolo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate. Detta remunerazione è subordinata alla preventiva stipula di appositi accordi contrattuali con il soggetto gestore, anche per un numero di posti/attività inferiore a quelli/e accreditati/e sulla base della pianificazione Regionale ed Aziendale;
f. il soggetto gestore delle unità di offerta ha dichiarato, con autocertificazione ai sensi della vigente normativa, di non incorrere in nessuna delle ipotesi di applicazione della pena accessoria di incapacità a contrattare con la P.A., di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza ex art. 444 c.p.p. per reati connessi all’espletamento dell’attività oggetto del presente accordo contrattuale, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto
applicabili analogicamente al presente accordo contrattuale, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001
n. 165 e ss.mm.ii. e/o in alcuna situazione di conflitto di interessi ed analoga autocertificazione è stata effettuata dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabile analogicamente al presente accordo contrattuale, compresi il/i responsabile/i sanitario/i delle unità di offerta.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
(Oggetto dell’accordo contrattuale)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni sanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all’esercizio delle unità di offerta di cui in premessa, con oneri a carico della Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Liguria e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente ai sensi della vigente normativa.
Le parti con il seguente accordo contrattuale determinano il volume massimo del valore della produzione, il budget annuale e le tipologie di attività da assicurare nel rispetto dei requisiti fissati nello stesso con particolare riferimento alla accessibilità, alla appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa e alla continuità assistenziale.
ARTICOLO 2
(Prestazioni)
Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le disposizioni e/o norme generali statali e/o regionali e quelle specifiche dell’unità/delle unità di offerta oggetto del presente accordo contrattuale, concorrendo al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti in esse previsti.
Il soggetto gestore eroga prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza di dialisi in regime di ambulatoriale. Le predette prestazioni sono erogate secondo la tipologia e con riferimento alle tariffe del nomenclatore tariffario vigente in Regione Liguria.
ARTICOLO 3
(Obblighi del soggetto gestore)
Il soggetto gestore, si impegna a:
1. provvedere al cambiamento dell’assetto societario nei tempi di vigenza previsti dal contratto stesso da s.n.c. a s.r.l.. Resta inteso che il predetto “Centro Dialisi Riviera Ligure s.n.c.” si fa carico di rimborsare gli eventuali maggiori oneri di competenza delle aziende sanitarie contraenti per il versamento dei contributi previdenziali richiesti dall’E.N.P.A.M. nel caso di ritardato o mancato cambiamento dell’assetto societario;
2. fornire al committente al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale le autocertificazioni di cui alle premesse (lettera g premesse);
3. erogare il volume di attività definito del presente accordo
contrattuale;
4. garantire agli assistiti extra regionali le prestazioni sanitarie in osservanza di tutte le indicazioni/adempimenti contenuti nel presente accordo contrattuale per quanto di specifica attinenza alle relative tipologie di unità d’offerta;
5. rispettare e mantenere nel tempo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal
D.P.R. 14.1.97 ed altre disposizioni e normativa nazionale e regionale vigenti;
6. adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa e/o disposizioni nazionali e/o regionali ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., nei tempi compatibili all'adeguamento, eventualmente concordati con i competenti servizi dell'A.S.L. e/o di ALISA;
7. garantire in qualunque momento e senza preavviso l’accesso alla/alle unità di offerta da parte di personale delle ASL, di ALISA e dei Comuni per le attività istituzionali di vigilanza e controllo secondo le modalità indicate all’articolo 9 del presente accordo contrattuale;
8. assolvere il debito informativo, secondo le indicazioni e gli strumenti messi a disposizione da ALISA, necessario ad assicurare il flusso verso la Regione ed il Ministero della Salute nonché il monitoraggio ed il controllo delle attività, secondo le modalità di cui al successivo articolo 12 e, comunque, collaborare per la fornitura, nelle modalità previste, dei dati eventualmente richiesti da ASL/ALISA e/o organismi
pubblici di governo clinico regionale e/o nazionale, ai fini del monitoraggio della qualità, appropriatezza e correttezza dei servizi offerti dal soggetto gestore, anche nel contesto di specifici progetti in materia. Eventuali costi di implementazione, utilizzo, gestione e manutenzione di applicativi informatici correlati sono a carico del soggetto gestore;
9. rispettare le indicazioni ministeriali, regionali e/o di ASL/ALISA in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria e amministrativa, nel rispetto della tutela della privacy e delle buone pratiche di risk management;
10. redigere un bilancio annuale secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici ed all’applicazione, per quanto di competenza, delle norme di cui al D.Lgs. n. 231 dell’8.6.2001 e ss.mm.ii. sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica e dell’art. 32 del
D.L. n. 90 del 24.6.2014 e ss.mm.ii. (convertito con L. 11.8.2014 n.
114) sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
11. rispettare la normativa vigente, con particolare riguardo a quella in tema di trattamento dei dati personali, prevenzione della corruzione, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene, igiene dei prodotti alimentari, gestione dei rifiuti, potabilità delle acque e salubrità ambientale in genere, nonché in materia fiscale, previdenziale e/o assicurativa, anche ai fini DURC, di tutela del lavoro e della contrattazione collettiva e/o di codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore;
12. comunicare all’ASL capofila, entro il termine perentorio di gg. 5, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie oggetto del presente accordo, come stabilito al successivo articolo 11;
13. partecipare ad eventuali iniziative e/o progetti promossi da ASL/ALISA e/o rivolti alla formazione continua del personale.
Inoltre, il soggetto gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente e le autocertificazioni di cui in premessa, con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, si dichiara consapevole che è fatto divieto ai servizi sanitari accreditati, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o quali consulenti, personale in posizione di incompatibilità. L’individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto dell’accordo contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui, a seguito di formale diffida alla cessazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità, perduri l’inadempienza.
ARTICOLO 4
(Obblighi del Sistema Sanitario regionale)
Gli obblighi degli enti del Sistema Sanitario Regionale (SSR) relativamente alla corretta applicazione degli accordi contrattuali si differenziano tra ALISA e le singole Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL) nel modo seguente:
ALISA si impegna a:
- rilevare il fabbisogno dell’offerta sanitaria anche sulla base di dati epidemiologici e definire i limiti di spesa per il SSR e per le ASL;
- monitorare l’andamento delle prestazioni e dei relativi costi del
presente contratto;
- coordinare, supervisionare e controllare i budget assegnati ai soggetti gestori per la/le unità di offerta;
- stabilire a livello regionale le tariffe che remunerano le diverse tipologie di prestazione;
- accertare il mantenimento dei requisiti di accreditamento secondo le disposizioni vigenti;
- esercitare attività di vigilanza e di controllo direttamente o avvalendosi di personale delle ASL, secondo procedure operative interne dalla stessa definite;
- demandare all’ASL capofila le funzioni di negoziazione e/o rinegoziazione e formalizzazione del budget, l’applicazione di penali e/o sanzioni, l’effettuazione di contestazioni per inadempimenti alle previsioni del presente accordo contrattuale e/o il recesso e/o risoluzione e/o sospensione e/o modifica e/o integrazione del presente accordo contrattuale, anche parziale.
La ASL capofila si impegna a:
- Negoziare e/o rinegoziare e formalizzare il budget con il soggetto gestore per la/le unità di offerta secondo le modalità indicate all’articolo 5;
- Applicare penali e/o sanzioni, effettuare contestazioni per inadempimenti alle previsioni del presente accordo contrattuale e/o il recesso e/o risoluzione e/o sospensione e/o modifica e/o integrazione del presente accordo contrattuale, anche parziale, secondo le modalità di cui agli articoli 15 e 16;
La Asl 4 Chiavarese e ASL 2 Savonese si impegnano per le aree di competenza a:
- svolgere le attività di vigilanza e controllo come meglio specificato all’articolo 9 del presente accordo contrattuale, secondo procedure operative attuative interne definite da ALISA;
- effettuare i pagamenti delle fatture secondo le modalità indicate all’articolo 11.
ARTICOLO 5
Tetto di spesa
Il tetto di spesa è stabilito in 350.000 euro di cui 180.000 euro per circa 800/900 prestazioni di dialisi per l’area del Tigullio di competenza dell’Asl 4 Chiavarese e 170.000 euro per circa 800/850 prestazioni per l’area savonese di competenza dell’Asl 2 Savonese.
Sono comprese nel tetto di spesa le seguenti prestazioni:
• 39.95.4 emodialisi in bicarbonato a membrane molto biocompatibili (in numero pari alle richieste del paziente);
• 89.03 stesura del piano dialisi (anamnesi e valutazioni complessive) (in numero pari alle richieste del paziente);
• 89.7 visita nefrologica d’accesso (numero 1 alla presa in carico del paziente);
• 89.01 visita di dimissione (numero 1);
• 39.99.1 valutazione del ricircolo di fistola AV (numero 1 alla presa in carico del paziente portatore di fistola AV);
• 96.57 irrigazione (disostruzione) di catetere vascolare (numero 2 per ogni seduta emodialitica nei pazienti portatori di catetere AV);
• 93.56.7 altro bendaggio (numero 1 per ogni seduta emodialitica nei pazienti portatori di fistola AV);
• 99.24.1 infusione di sostanze ormonali (in numero variabile a seconda del piano terapeutico del paziente;
• 39.95.7 altra emodiafiltrazione (in numero pari alle richieste del paziente).
• 93.56.1 fasciatura semplice.
Il tetto di spesa rappresenta il livello massimo di spesa a fronte del quale l’ente gestore si impegna ad erogare il volume massimo di attività per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 (dal 21 gennaio 2017 per l’unità operativa di Albenga). L’eventuale modifica dell’importo indicato può essere concordata tra la ASL capofila, sentita la ASL 2 Savonese e con il coordinamento, supervisione e controllo di ALISA, a garanzia dell’equilibrio complessivo di sistema, e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili. Al raggiungimento del tetto di spesa indicato non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale. In ogni caso l’eventuale modifica nel numero e nella tipologia delle prestazioni che comporti o meno una variazione della spesa annuale prevista dovrà essere concordata tra le parti sopra citate e previa approvazione formale da parte dell’ASL capofila, sentita l’ASL 2 Savonese e con il coordinamento, supervisione e controllo di ALISA, a garanzia dell’equilibrio complessivo di sistema.
ARTICOLO 6
(Remunerazione della produzione)
Si applicano le tariffe stabilite a livello regionale secondo le modalità fissate nel presente accordo contrattuale. Non sono in nessun caso ammesse forme di incremento o rivalutazione automatica delle tariffe delle prestazioni a carico del SSR.
ARTICOLO 7
(Utenti fuori regione)
Le attività di controllo svolte dalle ASL liguri sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Liguria.
ARTICOLO 8
(Requisiti autorizzativi e di accreditamento, vigilanza e controlli) Ogni unità di offerta deve rispettare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e i requisiti per l’accreditamento istituzionale previsti dalle norme nazionali e/o regionali vigenti.
Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria si impegna altresì ad adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e/o regionale ai fini dell'autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., nei tempi compatibili all'adeguamento, eventualmente concordati con i competenti servizi dell'A.S.L./ALISA. Il soggetto gestore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente accordo contrattuale secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria, da ALISA e dalle ASL.
L’attività di vigilanza viene esercitata, per quanto di competenza ai sensi della normativa vigente, sulle unità di offerta da ALISA, che può avvalersi del personale delle ASL e dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.). Tale procedura ha l’obiettivo di accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento.
L’attività di controllo viene esercitata su ogni unità di offerta da personale di ALISA e/o delle ASL sulla base di indicatori di qualità ulteriori rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.
Essa è finalizzata a valutare la correttezza della modalità di erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse, nonché le modalità di gestione del rischio correlato, utilizzando check list di controllo validate da ALISA. L’esito delle attività di vigilanza e di controllo verrà utilizzato ai fini del mantenimento e/o della risoluzione del rapporto contrattuale. Le suddette attività di vigilanza e controllo possono essere svolte in ogni momento e obbligatoriamente senza comunicazione preventiva. Al termine delle operazioni viene redatto schema di verbale vistato dal legale rappresentante dell’unità di offerta o suo delegato, espressamente indicato, a titolo di presa d’atto.
Il soggetto gestore dell’unità di offerta dovrà rispondere ai rilievi, entro e non oltre il termine prescritto nella comunicazione stessa in forma scritta, certificando le azioni che verranno intraprese. In caso ciò non avvenga, o a seguito di reiterata inadempienza agli stessi, trovano applicazione gli artt. 15 e 16.
ARTICOLO 9
(Sospensione e /o Interruzione delle prestazioni)
Nel caso di cessazione, sospensione delle funzioni e/o attività sanitarie costituenti oggetto del presente accordo contrattuale, il soggetto gestore si impegna a darne comunicazione all’ASL capofila con un anticipo non inferiore a tre mesi. Il soggetto gestore si impegna altresì in situazioni non prevedibili e non programmabili tali da rendere necessaria la sospensione o l’interruzione dell’attività, a darne comunicazione all’ASL capofila, entro il termine perentorio di gg. 5.
In ogni caso l’ASL capofila si riserva la facoltà di procedere alla verifica della situazione, nella logica della tutela dell’assistito ed in accordo con il soggetto gestore e alla revisione, di concerto con ALISA e la ASL 2 Savonese, del presente accordo contrattuale adeguandolo alla nuova situazione di fatto o sospendendolo.
Durante il periodo di preavviso per il recesso di cui all’art.15, il soggetto gestore deve garantire comunque la continuità delle prestazioni.
ARTICOLO 10
(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, responsabilità del trattamento dati ed attività di risk management)
Il soggetto gestore è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute e ALISA-Regione Liguria, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, la verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative e correlate attività
di risk management. Il soggetto gestore si impegna ad adempiere esaustivamente con diligenza e costanza al proprio debito informativo secondo le modalità stabilite dalla normativa e disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché dal presente accordo contrattuale.
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Le ASL non procedono alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate. Il soggetto gestore è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e ministeriali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria ed alle modalità di gestione dell’attività di risk management. Il soggetto gestore raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. Le ASL nell’ambito dell’attività di controllo verificano l’appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sanitari, in conformità alle disposizioni vigenti ed alle previsioni del presente accordo contrattuale.
ARTICOLO 11
(Fatturazione e Pagamenti)
La struttura erogante fattura mensilmente le prestazioni erogate a carico di ciascuna ASL di riferimento per area. Le ASL supportate da ALISA si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione. Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dal ricevimento,
fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L’avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte e nel caso di non riconoscimento della prestazione erogata da parte della regione di appartenenza del paziente. Ciascuna ASL ha facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 31 commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013.
Le Asl coinvolte ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica almeno semestrale dell’andamento della spesa al fine di pianificare correttamente l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita, la ASL dell’assistito non riconoscerà alcunché, fatto salvo per particolari situazioni così come previsto nell’art. 5. La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge e corredata dagli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con
tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Anche in tal caso verrà liquidata quota parte della fattura. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per il soggetto gestore ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, il soggetto gestore accetta sin d'ora di applicare il tasso di riferimento secondo la normativa vigente.
Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura “salvo errori ed omissioni”, numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, nonché tutti i dati identificativi degli assistiti cui si riferisce la fattura e la tipologia di servizio.
Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori ad euro 10.000,00 esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).
In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.
Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto
dall’art. 1, comma 629, della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti" laddove l’IVA fosse dovuta.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii., la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l’ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è: per l’ASL 2: UFPANV
per l’ASL 4: UFHRGI
ARTICOLO 12
(Privacy, nomina a Responsabile Esterno del Trattamento e prevenzione della corruzione)
Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria nulla oppone ad essere designato da parte del committente e delle ASL, che sono Titolari del Trattamento (ognuno per l’area di afferenza), “Responsabile esterno
del trattamento dati personali”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell’ambito dell’operatività del presente accordo contrattuale e ad adeguarsi alle indicazioni che verranno fornite in applicazione del Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation n. 2016/679).
Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria dichiara sin d’ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, lo stesso dichiara, irrevocabilmente, di essere disposto ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente accordo contrattuale.
In virtù di tale nomina, il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dai Titolari ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati. Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria si impegna, altresì, a comunicare all’ASL capofila, per conto del committente e delle altre ASL, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente accordo contrattuale, il nominativo e l’indirizzo e-mail di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dei titolari e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di
credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.
Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria si impegna a garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun
comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore.
ARTICOLO 13
(Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze, penali)
Si applicano al rapporto disciplinato nel presente accordo contrattuale le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste nel presente accordo contrattuale, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dal Codice Civile. Le relative contestazioni saranno formalizzate con le procedure di cui all’art.16.
In caso di risoluzione dell’accordo contrattuale in danno del soggetto gestore viene applicata una penale, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, pari al 5 per cento del valore complessivo dell’accordo contrattuale risolto.
In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente accordo contrattuale da parte del soggetto gestore, ove lo stesso non costituisca causa di risoluzione dell’accordo contrattuale, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di € 3.000,00 a violazione, previa diffida ad adempiere. La suddetta penale sarà applicata previa contestazione scritta degli addebiti da parte dell’ASL capofila, per conto del committente e della altra ASL, con le procedure di cui all’art. 16, ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto gestore. Le diffide scritte conterranno, tra l’altro, la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ad eventuali necessari adempimenti ed il soggetto gestore dovrà provvedere in merito. Nel caso il soggetto gestore non adempia nei
termini indicati, potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di € 1.500,00 (millecinquecento) e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere. In caso di ulteriore mancato adempimento, l’ASL capofila, per conto del committente e della altra ASL, potrà provvedere d’ufficio a spese del soggetto gestore. Le penali saranno dedotte dai crediti del soggetto gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o formalità di sorta. Il pagamento della penale non solleva il soggetto gestore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
In caso di raggiungimento in una annualità di penali per un importo pari al dieci percento dell’importo del budget assegnato al soggetto gestore per detta annualità per l’unità di offerta oggetto di contestazione, l’ASL capofila, per conto del committente e della altra ASL si riserva il diritto di risolvere, ex art. 1456 c.c., l’accordo contrattuale in qualsiasi momento. In questo caso verrà liquidato il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Per le contestazioni sollevate su singole prestazioni, con le procedure di cui all’art. 16, le Asl coinvolte trascorso inutilmente l’eventuale termine fissato per la regolarizzazione della fattispecie contestata, avranno facoltà di trattenere, fino al 20% dell’importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva
di valutare l’incremento della trattenuta fino alla possibilità di risolvere l’accordo contrattuale.
Resta altresì ferma la facoltà per l’ASL capofila di dichiarare risolto l’accordo contrattuale, ex art. 1456 c.c., per conto del committente e della altra ASL, anche nei seguenti casi:
a. in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio, anche a seguito delle valutazioni negative in esito ai controlli di cui all’art. 9; (con obbligo della unità di offerta sanitaria di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dall’accordo contrattuale fino a diverse specifiche disposizioni dell’ASL capofila contrattuale);
b. in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell’ASL capofila;
c. in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell’esecuzione degli obblighi contrattuali nascenti dal presente accordo contrattuale, oggetto di formale contestazione da parte dell’ASL capofila;
d. in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti;
e. in caso di grave e reiterato mancato rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
f. in caso di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e/o di revoca e/o mancato rinnovo dell’accreditamento istituzionale anche ai sensi delle vigenti disposizioni e normative nazionali e/o regionali e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 9 e/o
di sopravvenuta incapacità a contrattare con la P.A.;
g. in caso di grave e reiterata mancanza nell’ottemperanza al debito informativo e nella gestione dell’attività di risk management di cui all’art. 12;
h. in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo contrattuale e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente accordo contrattuale e/o alle disposizioni e/o norme di legge nazionali e/o regionali vigenti e/o in caso di frode, abusi e/o dolo nella stipula e/o gestione degli stessi;
i. in caso di soggezione del contraente a procedure fallimentari o concorsuali contemplate dalla vigente legislazione in materia;
j. in caso di confisca dell’attività o di sequestro o attivazione di procedure esecutive che, per la loro durata, compromettano il regolare esercizio dell’attività. Fatto salvo il diritto del committente e delle ASL al risarcimento da parte del soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria degli eventuali danni patiti e patiendi;
k. in caso di comunicazione successivamente alla stipula dell’accordo contrattuale di informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e/o di violazioni alla normativa antimafia e/o sulla prevenzione della corruzione e/o in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e/o in materia di igiene, igiene dei prodotti alimentari, gestione dei rifiuti, potabilità delle acque e salubrità ambientale in genere, nonché in materia fiscale, previdenziale e/o assicurativa, anche ai fini DURC, e/o di tutela del lavoro e/o di contrattazione collettiva e/o di codici di comportamento
nazionali e/o aziendali di settore e/o di condanne passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza ex art.
444 c.p.p. per reati connessi all’espletamento dell’attività oggetto del presente accordo contrattuale e/o per sopravvenuti motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto applicabile analogicamente al presente accordo contrattuale e/o per sopravvenute ipotesi di incapacità a contrarre con la P.A. e/o incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7, della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o situazioni di conflitto di interesse, per i soggetti di cui all’art. 80, 3 comma, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabile analogicamente al presente accordo contrattuale, compreso il/i responsabile/i sanitario/i dell’unità/delle unità di offerta sanitaria e/o di individuazione di situazioni di incompatibilità del personale ai sensi della vigente normativa reiterate e/o non eliminate a seguito di formale diffida.
Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dall’accordo contrattuale mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dall’ASL capofila, per conto del committente e della altra ASL, in caso di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.
In caso di persistente inadempimento, da parte del committente e delle ASL, delle obbligazioni assunte con il presente accordo contrattuale, il
soggetto gestore, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, potrà risolvere anticipatamente l’accordo contrattuale, con obbligo di rimborso da parte delle ASL coinvolte, dei crediti già maturati e debitamente documentati. In caso di recesso, il soggetto gestore è tenuto a comunicarlo all’ASL capofila ed a garantire la continuità del servizio come previsto all’art.11.
ARTICOLO 14
(Procedure di contestazione degli inadempimenti)
Le inadempienze al presente accordo contrattuale, saranno contestate formalmente dall’ASL capofila, per conto del committente e della altra ASL, al soggetto gestore presso la sede di legale rappresentanza dello stesso, che, nel termine di giorni quindici, potrà far pervenire alla stessa ASL le proprie controdeduzioni.
ARTICOLO 15
(Foro competente)
In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxx, xx parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello della ASL capofila.
ARTICOLO 16
(Durata e clausola novativa)
Il presente accordo contrattuale ha durata sino al 31/12/2017 a decorrere dal 1°/01/2017 (dal 21 gennaio 2017 per le prestazioni erogate dalla unità operativa di Albenga) e sostituisce integralmente sia da un punto di vista soggettivo sia da un punto di vista oggettivo qualsiasi
precedente rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.
Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita.
E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato del soggetto gestore dell’unità/delle unità di offerta sanitaria.
E’ prevista la possibilità di proroga del presente contratto per un periodo massimo di sei mesi alle medesime condizioni economiche ivi previste da applicarsi su base mensile.
Durante la vigenza del presente accordo contrattuale, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice all’accordo contrattuale stesso, adottata formalmente. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività ed ad adeguarsi ad eventuali sopravvenute modifiche normative a livello regionale e/o nazionale.
ARTICOLO 17
(Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)
Il presente accordo contrattuale è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.
Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente. ALISA e le ASL provvederanno alla pubblicità
del presente accordo contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo contrattuale, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.
È a carico del soggetto gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente accordo contrattuale.
Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dal soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria in relazione al presente accordo contrattuale grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e le ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati dal soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria per eventuali richieste di terzi. Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.
Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico del soggetto gestore, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86.
Le spese di eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario
(Dott. X. Xxxxxx Xxxxxxxxx)
Azienda Sociosanitaria Ligure 4 Chiavarese (quale ASL capofila)
Il Direttore Generale (Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx)
Azienda Sociosanitaria Ligure 2 Savonese (quale ASL coinvolta)
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il soggetto gestore delle unità di offerta sanitaria Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:
ARTICOLO 2 (Prestazioni)
ARTICOLO 3 (Obblighi del soggetto gestore)
ARTICOLO 4 (Obblighi del Sistema Sanitario Regionale) ARTICOLO 5 (Tetto di spesa)
ARTICOLO 6 (Remunerazione della produzione)
ARTICOLO 8 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento, vigilanza e controlli)
ARTICOLO 9 (Sospensione e/o interruzione delle prestazioni)
ARTICOLO 10 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
sanitarie, responsabilità del trattamento dati ed attività di risk management)
ARTICOLO 11 (Fatturazioni e Pagamenti)
ARTICOLO 13 (Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze, penali) ARTICOLO 14 (Procedure di contestazione degli inadempimenti) ARTICOLO 15 (Foro competente)
ARTICOLO 16 (Xxxxxx e clausola novativa)
ARTICOLO 17 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Il Commissario Straordinario (Dott. X. Xxxxxx Xxxxxxxxx)
Azienda Sociosanitaria Ligure 4 Chiavarese (quale ASL capofila)
Il Direttore Generale (Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx)
Azienda Sociosanitaria Ligure 2 Savonese (quale ASL coinvolta)
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il soggetto gestore delle unità di offerta sanitaria Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)