CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO
Ufficio dei Monopoli per la Campania Ufficio di Napoli
CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO
ALLEGATO ALLA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L’AFFIDAM ENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE FRAZIONI DI POLVERI RESPIRABILI/INALABILI PRESSO LA SOT DI BENEVENTO .
CIG: ZDF24B3E97
1
Ufficio dei Monopoli per la Campania
SETTORE AFFARI GENERALI, PERSONALE,TECNICO
00000 XXXXXX – Xxx Xxxxxxxx 000 - Tel. x00 00000000000 - Fax x000000000000
mail: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx - PEC: xxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxx.xx
Il presente capitolato disciplina le modalità di espletamento del servizio di:
CAMPIONAMENTO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE DELLE POLVERI INALABILI E RESPIRABILI CON RELAZIONE FINALE SUCCESSIVA AL CAMPIONAMENTO MEDIANTE FILTRAZIONE DELL’ARIA SU SUPERFICI FILTRANTI.
Sede di Napoli
Xxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx Referente tecnico
xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Sezione Operativa Territoriale di Benevento Indirizzo Via XXV Luglio, 7/13 - 82100 Telefono 00000000000
Referente Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Referente tecnico Xxxxxxxx Xxxxx PEC xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
orario di apertura al pubblico Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00
PARTE AMMINISTRATIVA
Premesso che le attività presso i magazzini tabacchi nel Deposito reperti di contrabbando di Benevento, ove sono custoditi i reperti di t.l. sequestrati dalle Forze dell’Ordine, sono state bloccate dal novembre 2017 per effetto di provvedimento di sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria e che a partire da maggio 2018, sempre a seguito di disposizione del magistrato inquirente, è stata avviata un’attività di contabilizzazione dei t.l. presso il magazzino “M”, si rende necessario a seguito della segnalazione dell’RSPP xxx. Xxxxxxxx, datata 13/08/2018- prot. 63952- approvvigionarsi di un servizio di campionamento delle polveri aereo- disperse respirabili presso in. 12 magazzini del Deposito reperti di contrabbando.
ART. 1 – Oggetto
- Valutazione delle frazioni delle polveri inalabili e respirabili successiva al campionamento mediante filtrazione dell’aria su superfici filtranti presso la S.O.T. di Benevento dipendente dall’Ufficio dei Monopoli per la Campania dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede in Napoli, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 168
- Redazione della Relazione tecnica finale con esposizione dei risultati ottenuti e la relativa conformità alle norme.
Formano oggetto del presente Appalto l’adempimento di tutte le operazioni tecniche necessarie per effettuare le analisi in oggetto .
L’appaltatore eseguirà il servizio in oggetto sotto la propria responsabilità .
Saranno a carico dell’appaltatore anche i seguenti oneri compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale:
Il servizio come di seguito descritto comprende altresì quant’altro necessario e non menzionato ad assicurare la perfetta efficienza delle attività. L’Assuntore si obbliga ad eseguire l’appalto di cui appresso, con la puntuale osservanza delle norme di riferimento e dei regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro. L’offerta economica sarà da intendersi comprensiva della fornitura in uso delle eventuali dotazioni individuali ed attrezzature, nonché dell'utile d'impresa, delle spese di contratto e gestione, e di ogni altro onere o spesa eventualmente non riportata e necessaria all'espletamento del servizio.
Art. 2 -Durata del servizio
La durata del Contratto, che verrà stipulato all’esito della presente procedura, è di 10 giorni decorrenti dalla data di stipula.
Art. 3- Importo dell’Appalto
L’importo complessivo pari ad € 2.056,00 oltre IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza.
Art. 4 -Sicurezza
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 81/2008, la ditta aggiudicataria dovrà redigere, congiuntamente alla scrivente Agenzia il “Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze” contenente l’indicazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza .
ART. 5 – Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti
Il Fornitore dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro.Tutte le attività svolte dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell’arte .
ART. 6 - Prescrizioni riguardanti il personale
Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovrà garantire, altresì, l’impiego di personale specializzato nel campo delle attività di pulizia, igienizzazione e derattizzazione di aree aperte e chiuse, e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dei servizi da svolgere, e all’utilizzo delle attrezzature in dotazione, nonché dotato, ove previsto per legge, delle apposite certificazioni/abilitazioni (es. patentino).
Il Fornitore dovrà adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione ed a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività. Egli si assume le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche e infortunistiche esonerando, di conseguenza, la Stazione appaltante da ogni responsabilità in merito.
Il personale del Fornitore dovrà rispettare tutte le procedure eventualmente previste dalla Stazione appaltante per l’accesso ai locali e indossare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalle norme vigenti.
Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti della Stazione appaltante che di soggetti terzi.
ART. 7 - Prescrizioni riguardanti mezzi, attrezzature di servizio e materiali utilizzati
Il Fornitore dovrà utilizzare propri mezzi ed attrezzature, compresi gli strumenti per la misura di parametri indicativi del buon funzionamento dell’attività da svolgere, e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente.
ART. 8- Locali e utenze
La Stazione appaltante non metterà a disposizione dei locali all’interno dei quali depositare le attrezzature e i materiali necessari allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
Il Fornitore, per l’espletamento del servizio, potrà avere accesso, previo accordo con il Coordinatore o Supervisore, quale Direttore dell’esecuzione della sede dell’Ufficio, alle utenze (energia elettrica, acqua, etc.) presenti all’interno dell’edificio. Il Fornitore non potrà utilizzare l’acqua e/o l’energia a cui ha accesso per attività non inerenti il servizio disciplinato all’interno del presente Capitolato.
ART. 9 – Modalità di erogazione dei servizi
Per i servizi di campionamento , per i dettagli si rimanda alla Parte Tecnica del presente Capitolato.
Il Fornitore contraente dovrà inoltre indicare le figure di riferimento per la gestione del contratto (Referente operativo dell’appalto, Capo Squadra, ecc.) e/o quant’altro necessario per la gestione del servizio.
Qualunque variazione relativa ai contenuti del Verbale di attivazione dovrà essere sempre formalizzata per iscritto e controfirmata dalle parti.
Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura dell’ufficio, salvo motivati casi eccezionali per i quali la Stazione appaltante, potrà richiedere al Fornitore di effettuare le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell’anno, senza che questi possa pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.
L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività della Stazione appaltante, evitando la prolungata sospensione del funzionamento delle attività svolte. Qualora fosse necessaria l’interruzione del funzionamento di alcune attività di servizio, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.
ART. 10 - Programma Operativo delle Attività
Il Fornitore dovrà redigere un Programma Operativo delle Attività, che consiste in un documento contenete le attività da svolgere oggetto del servizio e le date programmate, da concordare e compilare con il referente della sede.
ART. 11 – Criteri per la remunerazione dei servizi
a) Il corrispettivo per le attività programmate sarà corrisposto in rata unica;
Il prezzo, da intendersi IVA esclusa, include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dalla Stazione appaltante (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell’Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.
L’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel corrispettivo e restano, pertanto, a carico dell’Esecutore contraente.
Sono compresi nel prezzo tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
Il prezzo dei servizi, derivante dalla presentazione dell’offerta, è formulato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi. Per tutto quanto non diversamente disciplinato, si rinvia a quanto previsto dall’art.106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
ART. 12 - Controllo e verifica delle prestazioni erogate
Le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l’esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dal Supervisore - Direttore dell’esecuzione e dal Responsabile del Servizio (o loro delegati).
Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l’applicazione delle penali, per monitorare l’andamento generale del servizio e certificare l’assenza di non conformità.
ART. 13 - Fatturazione e pagamenti
Il corrispettivo dei servizi svolti sarà fatturato dal Fornitore come programmato e descritto nella parte tecnica. La relativa fattura potrà essere emessa soltanto dopo la realizzazione delle attività previste e relative verifiche, così come attestata nei Verbali di regolare esecuzione redatti dagli Uffici fruitori dei servizi, a seguito della ricezione del messaggio di posta elettronica inviato dall’applicativo gestionale utilizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La fattura in formato elettronico intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXX C.F. 97210890584, dovrà riportare le seguenti informazioni:
‐ essere trasmessa indicando il Codice Univoco Ufficio 95IE8O;
‐ Codice Identificativo Gara (CIG): ;
‐ Il numero di contratto: Prot. n. del ;
‐ Riferimenti all’Ordine di Acquisto (OA) e relative linee;
‐ Riferimenti alla “Ricezione” e relative linee;
‐ Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione..
Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva la verifica di regolarità dei controlli in materia di affidamenti di contratti pubblici (a titolo esemplificativo DURC, Equitalia, etc.), sul c/c dedicato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., fermo restando l’onere del Fornitore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del c/c dedicato.
ART. 14 - Penali
In caso di parziale o mancata esecuzione di una o più attività programmate il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale del periodo di riferimento fino all’ esecuzione del servizio stesso.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi la Stazione appaltante avrà facoltà di applicare al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato speciale.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
ART. 15 - Clausola risolutiva espressa
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore, senza fornire alcun termine di preavviso, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 80;
d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
f) violazione del divieto di interruzione del Servizio;
e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
f) violazione del dovere di riservatezza;
g) azioni giudiziarie contro la Stazione appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
h) nel caso di cui all’art. 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 15 del presente Capitolato speciale.
l) mancato rispetto del termine di presa in consegna ed attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto concordato con la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 7 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
m) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
n) mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli impegni assunti con la dichiarazione di responsabilità presentata in sede di offerta.
In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della Stazione appaltante.
ART. 16 – Estensione o riduzione dell’appalto - Recesso
La Stazione appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, anche parzialmente, qualora per effetto di processi riorganizzativi, allo stato non definibili dovessero cambiare le esigenze della Stazione Appaltante, mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Appaltatore, da inoltrarsi con almeno 30 giorni di anticipo, senza che da ciò
– in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per il Committente. È fatto salvo quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.
L’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sopprimere o aumentare i servizi indicati nel presente capitolato (in aumento o diminuzione) oggetto dell’appalto, riservandosi di aumentare o ridurre l’importo dovuto proporzionalmente alla variazione. In ogni caso dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità dei servizi.
La Stazione appaltante altresì, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il
concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione appaltante, che abbiano incidenza sull’esecuzione della Contratto;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.
Viene fatto salvo il diritto di recesso anticipato dell’Amministrazione, qualora il servizio risultasse, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, eseguito in maniera non soddisfacente.
Trova infine applicazione l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il relativo contratto d’appalto. Il contratto pertanto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 17 - Divieto di cessione del contratto e disciplina cessione dei crediti
É fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato speciale.
É ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Restano fermi i connessi obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 18 - Trasparenza
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del presente Capitolato speciale, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del Soggetto Aggiudicatore di incamerare la garanzia prestata.
ART. 19 - Riservatezza
Il Fornitore assumerà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante medesima.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 20 - Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici
Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emesse dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Il Fornitore con la stipula del Contratto si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
ART. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato speciale, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli contratti nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora “Autorità Nazionale Anticorruzione”, di seguito “X.X.XX.”) n. 4 del 7 luglio 2011.
Il Fornitore sarà tenuto a comunicare alla Stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 4 del
7 luglio 2011, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall’X.X.XX.
ART. 22 - Certificazione del credito
Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nella piattaforma PCC (DM 22 maggio 2012, art. 3, comma 3), dovrà essere fatto esclusivo riferimento a Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Codice fiscale: 97210890584 indirizzo P.E.C. xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx (XX).
ART. 23 – Rinvio alla disciplina vigente in materia di affidamento di appalti pubblici
Per tutto quanto non espressamente previsto in tutti gli atti di gara, si rimanda alla normativa vigente in tema di appalti pubblici.
PARTE TECNICA
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
CAMPIONAMENTO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE DELLE POLVERI INALABILI E RESPIRABILI CON RELAZIONE FINALE SUCCESSIVA AL CAMPIONAMENTO MEDIANTE FILTRAZIONE DELL’ARIA SU SUPERFICI FILTRANTI
Il presente Capitolato Speciale d’appalto – Parte tecnica regola lo svolgimento del servizio di campionamento e valutazione delle polveri respirabili e inalabili presso la SOT di Benevento di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –Ufficio dei monopoli per la Campania. Il servizio include tutte le operazioni necessarie per una corretta esecuzione dei servizi.
Il campionamento dovrà essere effettuato in numero 12(dodici) depositi e per ogni deposito dovrà essere effettuato un campionamento centrale in modo da rispecchiare tutto l’ambiente .
Altro onere della Società aggiudicataria è la redazione ,a cura di un professionista , che valuti i valori individuati con le relative osservazioni tecnico-legali ( nel caso di valori non conformi alle norme di igiene ) .
L’appaltatore eseguirà i servizi affidati sotto la propria responsabilità, assumendone ogni e qualsiasi conseguenza nei confronti dell’Agenzia e di terzi.
ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE
I servizi affidati devono essere realizzate a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni del presente Capitolato. In ottemperanza alle norme di legge e tecniche applicabili nel periodo di vigenza del contratto (anche se sopravvenute) ed in particolare dovranno essere conformi:
- alle prescrizioni di Autorità Locali;
- alle disposizioni di Xxxxx e alle Norme Tecniche.
La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutte le normative vigenti inerenti la sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che, direttamente o indirettamente attengano alle prestazioni oggetto del presente capitolato.
La ditta aggiudicataria deve, altresì, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, la ditta aggiudicataria deve:
‐ attenersi a quanto previsto nel DUVRI, ex art. 26 del D.Lgs. 81/08, allegato al contratto e di aggiornarlo con le eventuali ulteriori osservazioni poste dal Responsabile dell’Ufficio interessato;
‐ garantire l’idoneità professionale del personale impiegato con l’attuazione di piani di controllo della qualificazione e formazione;
‐ utilizzare personale e mezzi idonei;
‐ dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.
Per quanto sopra, la Stazione appaltante deve intendersi completamente ed interamente sollevata da ogni responsabilità al riguardo, in particolare per gli eventuali infortuni di operatori o visitatori, cagionati durante le manutenzioni.
ART. 3 – SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO
Le operazioni di campionamento saranno eseguite nei seguenti locali pari a n. 12 : X, X, X, X, X, X, Xxxx, X, X, Locale 1, Locale 2, Ex Mensa.
ART. 4 – RELAZIONE FINALE
La relazione finale, commenterà i risultati riscontrati oltre ad indicare sia azioni correttive che eventuali interventi necessari per migliorare i parametri di polverosità individuati .
ART. 5 - ATTREZZATURE, MACCHINARI E PRODOTTI DA UTILIZZARE PER L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Tutti gli attrezzi, la strumentazione e gli utensili, necessari per eseguire tali campionamenti , dovranno rispondere alle prescrizioni di legge, anche in materia di sicurezza, sono forniti a cura e spese della ditta aggiudicataria e vengono utilizzati sotto la sua responsabilità.
Restano invece a carico dell’Agenzia appaltante gli oneri relativi alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica per il funzionamento degli impianti.
Il R.U.P.
Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93