Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento
Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento
(Emanato con D.R. n. 1388 del 29 luglio 2011; pubblicato nel B.U. n. 94)
(in vigore dal 2 Agosto 2011 e integralmente sostituito con D.R. n. 1262 dell’11 settembre 2012)
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
per corsi di studio: i corsi idonei a conseguire la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/2004 e nei corsi ex DM 509/1999 con anni ancora attivi.
per strutture didattiche: le strutture cui lo statuto attribuisce funzioni in ambito didattico.
per collaborazioni coordinate e continuative: le attività di lavoro caratterizzate da coordinazione, continuità e natura prevalentemente personale dell’opera, senza vincolo di subordinazione.
per incarichi didattici: gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative;
per contratto a titolo gratuito: contratto per il quale la prestazione di un soggetto non produce a carico dell’Ateneo alcuna obbligazione;
per contratto a titolo oneroso: contratto che si fonda sullo scambio di prestazioni economicamente apprezzabili.
Art. 2 - Ambito di operatività
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali, nei corsi di studio attivati presso l’Università di Siena.
2. I rapporti con i titolari degli incarichi sono formalizzati mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo a titolo oneroso o gratuito, fatta salva la fattispecie di cui all’art.6 per la quale è previsto un atto di affidamento di incarico di insegnamento sottoscritto dal Rettore.
Art. 3 - Programmazione didattica
1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono attribuiti nel rispetto del codice etico, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo dell’Ateneo, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura didattica.
2. Le strutture didattiche attribuiscono i contratti e gli incarichi di insegnamento per ciascun anno accademico previa delibera indicante il numero complessivo delle attività formative da affidare, la loro durata e la tipologia di incarico, le ore e i corrispondenti crediti formativi e, in caso di contratti e incarichi retribuiti, la previsione dell'ammontare del compenso. La previsione dev’essere in linea con il budget disponibile.
Art. 4 - Incarichi conferibili
1. I contratti e gli incarichi di insegnamento hanno ad oggetto la responsabilità delle attività formative rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, le attività di cui alla lettera f) dell’art. 10 del D.M. 509/99 e d) dell’art. 10 del D.M. 270/2004, nonché le attività autonomamente scelte dallo studente di cui all’art. 10 c. 5 lettera a) del D.M. 270/2004.
Art. 5 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione
1. E’ possibile stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero lavoratori autonomi o titolari di pensione, in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi riferito all’anno solare precedente.
2. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti al comma 1.
3. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l’incarico da affidare è effettuata dal Nucleo di Valutazione che può individuare specifiche categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione alla peculiarità dell’attività da svolgere.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore, su parere del Senato Accademico, cui vengono sottoposte le delibere di proposta delle strutture didattiche, che contengono l’indicazione dei fondi sui quali trovano copertura finanziaria i contratti proposti.
5. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito dei protocolli di intesa e delle convenzioni di cui al successivo comma 6, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo alla data del
31 dicembre dell’anno precedente. Ai destinatari dei contratti a titolo gratuito può essere riconosciuto il rimborso delle spese di missione nell’ambito del budget della struttura didattica.
6. I dipendenti di enti pubblici, in particolare il personale dell’area sanitaria di cui al D.Lgs 502/92, e i dipendenti delle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 593/1993 svolgono attività didattica a titolo gratuito o oneroso, secondo quanto stabilito nei protocolli d’intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra Ateneo e gli enti/istituzioni stessi. Alle strutture didattiche che propongono l’incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell’incarico.
Art. 6 – Conferimento diretto a docenti di altre Università italiane
1. Le strutture didattiche possono affidare incarichi di insegnamento secondo modalità di conferimento diretto a docenti di altre Università italiane, previo nullaosta da parte del Rettore dell’Università di appartenenza.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 possono essere affidati a titolo gratuito o oneroso; nel caso di affidamenti a titolo oneroso, l’importo viene stabilito dalla struttura didattica, e deve rientrare nel budget ad essa attribuito. Ai fini fiscali e previdenziali, il compenso è considerato trattamento economico assimilato a lavoro dipendente.
3. Gli incarichi di cui al comma 1, se conferiti a titolo gratuito, non rientrano nel limite del 5 per cento richiamato all’art. 5, c. 5.
Art. 7 – Conferimento mediante selezione
1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, è possibile stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli
incarichi sono conferiti, nel rispetto del codice etico, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente ai dipartimenti o alle strutture didattiche di riferimento dei corsi formativi, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale/Amministrativo o un componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
3. All’atto della richiesta di bando, la struttura didattica indica su quali fondi trovano copertura finanziaria i contratti proposti. L’importo da considerare per la prenotazione di impegno deve essere il massimo prevedibile in relazione al compenso lordo e agli oneri-ente; espletata la selezione, all’atto della stipula del contratto verrà assunto l’impegno di spesa definitivo.
Art. 8 – Criteri e modalità di selezione
1. Il Responsabile della struttura didattica, su proposta dei Comitati per la Didattica, chiede l’avvio delle procedure di selezione, per le quali l’Amministrazione emana uno o più bandi che devono espressamente prevedere i seguenti elementi:
a) la denominazione del corso di insegnamento, il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente, il numero di ore di attività complessiva, l’indicazione della durata;
b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell’amministrazione;
c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sull’albo online dell’Ateneo;
d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili;
e) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività da svolgere:
• attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari degli studenti;
• titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche);
• eventuali pubblicazioni.
2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;
• elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché l’elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla struttura didattica.
3. Le procedure di selezione sono svolte da una o più commissioni nominate dalla struttura didattica e composte da almeno 3 membri, di cui almeno uno afferente al SSD dell’insegnamento oggetto del bando, o, se questo non presente, a SSD affini (secondo i criteri definiti dal MIUR).
Ultimate le procedure di selezione, la commissione giudicatrice formula la graduatoria dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l’idoneità.
4. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.
5. Al termine dei propri lavori, la commissione segnala alla struttura didattica proponente il nominativo del soggetto a cui attribuire l’incarico. La delibera della struttura didattica sarà trasmessa al Rettore.
6. I contratti sono stipulati previo provvedimento che accerti la necessaria copertura finanziaria e il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento e dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico.
Art. 9 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
1. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi didattici di cui all’art. 7 coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni.
2. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi.
3. E’ possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei predetti requisiti in casi eccezionali debitamente motivati dalla struttura didattica e previsti nel bando, previa autorizzazione del Senato Accademico.
Art. 10 – Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di xxxxxx xxxx
1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le strutture didattiche possono proporre al Rettore, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. La proposta dell'incarico, come deliberata dalle strutture didattiche, viene comunicata al Rettore il quale, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università, la sottopone al consiglio di amministrazione per l’approvazione.
Art. 11 - Attività didattica degli assegnisti di ricerca
1. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere attività didattica, loro attribuita secondo le modalità previste dall’art. 7.
2. Complessivamente le ore affidate a ogni assegnista non possono essere più di 60 per anno accademico e devono essere retribuite.
Art. 12 - Ricorsi sulla decisione
1. I partecipanti alle selezioni possono presentare ricorso al Rettore avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione; il Rettore decide entro i 30 giorni successivi, su parere vincolante di una commissione di tre membri da lui stesso nominata per l’esame del ricorso.
Art. 13 - Norme generali per i contratti
1. Gli incarichi conferiti mediante contratto hanno la tipologia di contratti di lavoro autonomo; ad essi si applicano le disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative o libero- professionali.
2. I contratti hanno durata per l’intero anno accademico e possono essere rinnovati con le modalità previste dal successivo art. 18.
Il titolare assume il titolo di professore a contratto per il periodo di svolgimento dell’attività.
3. La stipulazione dei contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari
4. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato.
Art. 14 - Compiti e doveri didattici dei professori a contratto
1. I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione della prova finale e delle eventuali prove intermedie, la somministrazione dei questionari di valutazione, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Tutte le attività formative dovranno essere riportate nel relativo registro delle lezioni e nel riepilogo delle altre attività.
Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell’attività e presupposto per la liquidazione dell’acconto del compenso al docente, pari al 70% del compenso totale, la validazione del registro delle lezioni da parte del responsabile della struttura didattica.
Il saldo finale viene disposto, previa dichiarazione di completa esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, da parte del Responsabile della struttura.
3. I professori a contratto possono partecipare agli organi collegiali dei Corsi di Studio secondo le modalità stabilite dallo Statuto di Ateneo e dai regolamenti didattici delle strutture.
4. I professori a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca.
5. Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del Responsabile della struttura didattica.
6. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:
• ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
• violazione del regime delle incompatibilità.
Art. 15 – Trattamento previdenziale e assicurativo
1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti di cui al presente regolamento nell’ambito dell’espletamento della loro attività.
Art. 16 – Trattamento economico
1. Il trattamento economico è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti anche con riguardo alle disponibilità finanziarie dell’Ateneo, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Per i contratti di cui all’art. 7, tali parametri sono coerenti con il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’art. 23, c. 2 della L.240/2010.
2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà rapportato in base alle ore effettivamente svolte.
3. La liquidazione è subordinata alla consegna del registro delle lezioni e del riepilogo delle altre attività, validato secondo quanto indicato all’art. 14, c. 2.
Art. 17 – Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi
1. I dipendenti di enti pubblici, prima dell’inizio dell’attività didattica, devono produrre l’autorizzazione del proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto della vigente normativa.
2. Gli assegnisti di ricerca e i dottorandi per lo svolgimento dell’attività didattica, devono preventivamente acquisire il nulla osta rispettivamente del docente Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca e del Collegio dei Docenti del Dottorato.
Art. 18 - Durata e rinnovo degli incarichi
1. Tutti gli incarichi sono di durata annuale. L’attività si svolge nell’arco dell’anno accademico di riferimento.
2. Possono essere rinnovati, alle medesime condizioni e per un periodo massimo di cinque anni, gli incarichi di cui all’art. 5 del presente regolamento. Possono essere rinnovati, per un solo anno, alle medesime condizioni, i contratti di cui all’art. 7. Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, basata anche sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura di riferimento sull’attività svolta nell’anno accademico precedente, in mancanza della quale non sarà possibile procedere al rinnovo.
Art. 19 – Norme finali e transitorie
1. Il presente Regolamento viene adottato per gli incarichi didattici da attribuirsi a partire dall’anno accademico 2011/2012.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sarà possibile rinnovare i contratti stipulati ai sensi del precedente regolamento, fatto salvo quanto disposto, e da disporre, per le specifiche situazioni, rispettivamente disciplinate dal Regolamento emanato con D.R. n. 719 del 21.10.2009, e dal Regolamento emanato con D.R. n. 848 del 10.05.2009.
3. Nelle more dell’emanazione del nuovo Statuto di ateneo per strutture didattiche di cui all’art. 1 si intendono le Facoltà.
4. Nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 23 c. 2 della Legge 240/2010, il trattamento economico è determinato sulla base di parametri definiti dal Senato Accademico, tenuto conto del budget già autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Limitatamente all’anno accademico 2011/12, si prescinde dal parere del Senato Accademico previsto all’art.5, c. 4.
6. Limitatamente all’anno accademico 2011/12, la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti previsti dall’art. 5 è effettuata dal Nucleo di Valutazione a posteriori. L’esito negativo della suddetta verifica comporta l’impossibilità di rinnovo del contratto al medesimo soggetto.