ANCE FVG informa numero 12
ANCE FVG informa
numero 12
17 MAGGIO 2024
Sindacale
S53-24 - Accordo congruità – percentuali per categorie OG e OS - Sottoscritto da tutte le parti sociali dell’edilizia l’Accordo del 9 maggio 2024 in materia di congruità della manodopera
X00-00 - XXX: pubblicato il documento di programmazione della vigilanza per il 2024 - Lo scorso 26 aprile l’INL ha pubblicato il documento di programmazione della vigilanza per il 2024
S55-24 - Nota INL n. 862/2024: revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida - Forniti dei chiarimenti dall’INL sull’esercizio della revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida
S56-24 - Bando Isi 2023: regole tecniche - Pubblicate le regole tecniche per il Bando Isi 2023
S57-24 - INPS, messaggio 1702/24 – Esonero contributivo per le lavoratrici madri, rilascio applicativo per la comunicazione dei codici fiscali dei figli - L’INPS pubblica un messaggio esplicativo in merito all’utilizzo dell’applicativo che la lavoratrice madre può utilizzare per comunicare i codici fiscali dei figli o, in assenza, i loro dati anagrafici
Fiscalità
F33-24 - Caro materiali: il punto Ance su valutazione fiscale delle compensazioni - L’Ance chiarisce il proprio orientamento: negli appalti pubblici, le somme da “caro materiali” concorrono in misura piena alla tassazione dal momento in cui ne sia conosciuto l’esatto ammontare
F34-24 - Superbonus: data di emissione della fattura per lo “sconto integrale” - Superbonus e sconto “integrale”: per le spese rileva la data della fattura se trasmessa allo SDI nei termini di legge
Urbanistica Edilizia Ambiente
U26-24 - Gestione rifiuti: nel 2023 aumentano i costi dell’1,5% - Nell’aggiornamento al 2023 degli indici annuali dei costi di gestione, i dati Istat mostrano un aumento dell'1,5% dell'indice di costo sostenuto dalle imprese per la gestione dei rifiuti
Lavori Pubblici
LL.PP.40-24 - Su istanza Ance, l’Anac conferma l’illegittimità di criteri dell’OEPV di tipo soggettivo - Confermata dall’Anac l’impossibilità di prevedere elementi di valutazione dell’offerta tecnica esclusivamente di tipo soggettivo
LL.PP.41-24 - Digitalizzazione e appalti pubblici: i chiarimenti del MIT sui c.d. “microaffidamenti” - Il Supporto Giuridico del MIT, con parere 2525/2024, ha fornito importanti spiegazioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici, con riferimento agli affidamenti diretti sotto i 5000 euro
LL.PP.42-24 - Anac: no all’indicazione nei contratti di appalto di clausole che prevedono il pagamento delle fatture a 120 giorni e non a 30 - Con il parere di funzione consultiva n. 4 del 2024 l’Autorità nazionale Anticorruzione ha ritenuto che la disciplina di gara – nel caso in cui contenga una clausola di pagamento delle fatture a 120 giorni – può essere eterointegrata dalla normativa di riferimento, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016
LL.PP.43-24 - Contratti pubblici: no a clausole che prevedono fatture a 120 giorni e non a 30 - Con il parere di funzione consultiva n. 4 del 2024 l’Autorità nazionale Anticorruzione ha ritenuto che la disciplina di gara – nel caso in cui contenga una clausola di pagamento delle fatture a 120 giorni – può essere eterointegrata dalla normativa di riferimento, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016
LL.PP.44-24 - Appalti pubblici: legittimo limitare il subappalto per ragioni tecniche - Secondo il Consiglio di Stato, oltre alla necessità di contrastare la criminalità organizzata, la complessità tecnica delle opere impiantistiche può legittimare un tetto massimo al subappalto
LL.PP.45-24 - Appalti pubblici: non esaustivi i controlli sui sistemi informatici - In un recente pronunciamento, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affrontato la questione dell’accertamento dei requisiti all’interno del sistema AVCpass, ora FVOE, sottolineando il ruolo attivo che i concorrenti devono assumere nel garantire la regolarità fiscale e contributiva, confermando la necessità per le stazioni appaltanti di vigilare sull’adempimento continuativo dei requisiti di ammissione
Sicurezza e normativa tecnica
N18-24 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 51° elenco dei soggetti abilitati - Pubblicato il cinquantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Varie
V12-24 - Costruzioni, Ance: Xxxxx Xxxxxxxx alla guida della Fiec, ad affiancarlo con il ruolo di Vicepresidente, Xxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, vicepresidente Xxxx con delega al Centro Studi, assume ufficialmente da oggi la carica di presidente Fiec, la Federazione dell’industria europea delle costruzioni che raccoglie 32 federazioni di 27 Paesi europei, con più di 3 milioni di imprese e 12 milioni di lavoratori, e rappresenta il 10% del Pil Ue
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17 MAGGIO 2024
S53-24 - Accordo congruità – percentuali per categorie OG e OS Sottoscritto da tutte le parti sociali dell’edilizia l’Accordo del 9 maggio 2024 in materia di congruità della manodopera
Si trasmette, per opportuna informativa, l’Accordo del 9 maggio 2024 con cui tutte le parti sociali dell’edilizia, ad integrazione di quanto già stabilito con l’Accordo del 30 gennaio 2024 (vedi notizia S3-24 di ANCE FVG Informa n.1/2024), hanno stabilito quanto segue.
Le parti hanno, in primo luogo, previsto che la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla “ fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate ”. Tale percentuale si applica anche ai lavori in corso.
È stato, altresì, previsto che per gli appalti pubblici, anche in corso, aventi a oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, per i quali sia richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:
OG 2
· Sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
OS 2-A
· Sottocategoria lavori stradali: 13,77%.
Le parti hanno, infine, concordato che le tabelle così integrate, che formano parte integrante dell’accordo, saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Addì, 9 maggio 2024, in Roma
ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Le parti nazionali sottoscritte convengono, ad integrazione delle tabelle allegate all'Accordo del 30 gennaio 2024, che:
1. la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”.
La suddetta percentuale si applica anche ai lavori in corso.
2. per gli appalti pubblici, anche in corso, aventi a oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, per i quali sia richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:
OG 2
- Sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
OS 2-A
- Sottocategoria lavori stradali: 13,77%.
Le parti concordano, infine, che le tabelle così integrate, che formano parte integrante del presente accordo, saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
All.: tabelle
Letto, confermato e sottoscritto
ANCE
AGCI PRODUZIONE E LAVORO
CNA COSTRUZIONI
FIAE CASARTIGIANI XXXXXXX XXXXX
FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL
Tabella allegata
CATEGORIE | Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera | |
1 | OG 1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture | 14,28% |
2 | OG 1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti | 5,36% |
3 | Ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
4 | Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti | 6,69% |
5 | OG 2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati - lavori stradali | 30,00% 13,77% |
6 | OG 3 - Opere stradali, ponti, etc,. - lavori di bitumatura - spalatura neve | 13,77% 6% 6% |
7 | OG 4 - Opere d’arte nel sottosuolo | 10,82% |
8 | OG 5 - Dighe | 16,07% |
9 | OG 6 - Acquedotti e fognature | 14,63% |
10 | OG 6 - Gasdotti | 13,66% |
11 | OG 6 - Oleodotti | 13,66% |
12 | OG 6 - Opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
13 | OG 7 - Opere marittime | 12,16% |
14 | OG 8 - Opere fluviali | 13,31% |
15 | OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
16 | OG 10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
17 | OG 12 - OG 13 - Bonifica e protezione ambientale | 16,47% |
Tabella allegata
CATEGORIE SPECIALISTICHE OS | Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera | |
OS 1 | lavori in terra | 10% |
OS2-A | superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico - lavori stradali | 35% 13,77% |
OS 6 | finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | 14% |
OS 7 | finiture di opere generali di natura edile e tecnica | 18% |
OS 8 | opere di impermeabilizzazione | 18% |
OS 10 | segnaletica stradale non luminosa | 8% |
OS 11 | apparecchiature strutturali speciali | 12,50% |
OS 12-A | barriere stradali di sicurezza | 10% |
OS 12-B | barriere paramassi, fermaneve e simili | 13% |
OS 13 | strutture prefabbricate in cemento armato | 6% |
OS 18-A | componenti strutturali in acciaio | 6% |
OS 18-B | componenti per facciate continue | 6% |
OS 21 | opere strutturali speciali - Jet grouting - palancole | 15% 8% 6% |
OS 23 | demolizione di opere | 10% |
OS 24 | verde e arredo urbano | 20% |
OS 25 | scavi archeologici | 30% |
OS 26 | pavimentazioni e sovrastrutture speciali | 7% |
OS 35 | interventi a basso impatto ambientale | 15% |
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17 MAGGIO 2024
S54-24 - INL: pubblicato il documento di programmazione della vigilanza per il 2024
Lo scorso 26 aprile l’INL ha pubblicato il documento di programmazione della vigilanza per il 2024
Si informa che, lo scorso 26 aprile, l’INL ha pubblicato il “Documento di programmazione della
che individua le priorità e gli obiettivi della programmazione dell’attività
dell’Ispettorato sulla base del Piano Nazionale di contrasto al Sommerso (PNS), adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. n.221 del 19/12/2022 e aggiornato con il D.M. n.58 del 06/04/2023 (Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025).
Si riportano in allegato le azioni di maggiore interesse che l’Ispettorato mira a realizzare.
Direzione Relazioni Industriali
Nota di approfondimento
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLA VIGILANZA PER IL 2024
Lo scorso 26 aprile, l’INL ha pubblicato il “Documento di programmazione della vigilanza per il 2024” che individua le priorità e gli obiettivi della programmazione dell’attività dell’Ispettorato sulla base del Piano Nazionale di contrasto al Sommerso (PNS), adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il
D.M. n.221 del 19/12/2022 e aggiornato con il D.M. n.58 del 06/04/2023 (Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025).
Di seguito le azioni di maggiore interesse individuate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
VIGILANZA LAVORO
In primo luogo, nell’ambito del PNS, l’INL è chiamato a dare attuazione, tra le altre, alle seguenti linee di azione che impattano sull’attività di vigilanza:
• LINEA I- Azione 1: Utilizzo dei dati di vigilanza dell’INL per l’analisi statistica;
• LINEA II – Azione 1: Miglioramento dell’attività ispettiva.
Con specifico riferimento all’utilizzo dei dati di vigilanza dell’INL per l’analisi statistica, nel corso del 2024 l’Agenzia dovrà dare piena attuazione al regime misto di ispezioni, al fine di elaborare dei benchmark per l’analisi dell’evoluzione del fenomeno del sommerso. È stato, a tal fine, selezionato un campione di n. 3002 aziende da inserire nella programmazione ispettiva della task force prevista dal PNS.
L’INL procederà, pertanto, ad accertamenti periodici finalizzati al contrasto al sommerso, avvalendosi anche della collaborazione degli altri organi di vigilanza interessati, per l’individuazione delle irregolarità più diffuse riguardo alle seguenti fattispecie:
LAVORO NERO
Nell’ambito dell’attività di vigilanza per il 2024, l’INL riserverà particolare attenzione al fenomeno del c.d. “lavoro nero” che viene individuato dal PNS 2023-2025 come la totale “invisibilità giuridica” del rapporto di lavoro che ricorre quando il datore di lavoro impiega personale alle sue dipendenze in mancanza delle necessarie comunicazioni agli enti preposti, con conseguente mancato versamento della contribuzione previdenziale, assicurativa e fiscale.
Tra i settori che saranno oggetto di accertamenti risulta, tra gli altri, il settore dell’edilizia.
LAVORO GRIGIO
La medesima attenzione sarà riservata anche al c.d. “lavoro grigio”, ossia a quei rapporti di lavoro che, seppur formalmente regolari, presentano, nel concreto svolgimento, elementi di irregolarità sostanziali, fino a ricomprendere i fenomeni dell’appalto e del distacco, anche transnazionale, non genuini e della somministrazione abusiva, cioè effettuata da soggetti privi della necessaria autorizzazione.
Inoltre, l’Agenzia continuerà a lavorare per contrastare i fenomeni interpositori illeciti riconducibili all’uso distorto del contratto di rete, nonché le operazioni realizzate dalle società che vi aderiscono con il solo fine di creare “serbatoi di manodopera” per la somministrazione illecita di personale.
In tale contesto, l’Ispettorato sarà attivo anche con riferimento alle verifiche sulla regolarità dei distacchi transnazionali di mobilità dei lavoratori nello svolgimento di prestazioni di servizi, attraverso lo scambio di informazioni con gli ispettorati degli altri Paesi dell’Unione europea e la collaborazione con l’ELA (Autorità europea del lavoro).
DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (XXXXXXXX, VOUCHER)
Nel 2024 prosegue l’attività di vigilanza rivolta ai percorsi di alternanza scuola – lavoro per quanto attiene, in particolare, ai profili riguardanti la salute e la sicurezza del lavoro, sulla base delle previsioni del Protocollo di Intesa siglato il 26 maggio 2022 tra l’INL, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INAIL.
Oggetto di attenzione saranno anche le forme flessibili di lavoro quali, ad esempio, il contratto di prestazione occasionale, al fine di evitare che l’uso scorretto delle stesse possa causare una proliferazione di forme di lavoro grigio.
CONTRASTO AL CAPORALATO
L’INL continua ad impegnarsi nelle azioni di vigilanza a tutela dei lavoratori particolarmente vulnerabili che possono diventare vittime di caporalato e sfruttamento lavorativo a causa delle loro condizioni economico- sociali. Nel documento di programmazione viene specificato che le azioni progettuali interesseranno aree geografiche e settori merceologici caratterizzati da fattori di rischio. Tra tali ultimi settori viene ricompresa anche l’edilizia.
AZIONI TRANSNAZIONALI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL LAVORO
Il crescente ricorso a forme di mobilità dei lavoratori rende necessaria l’attività dell’Ispettorato sul piano internazionale per contrastare i fenomeni illeciti transfrontalieri. In quest’ambito, l’Agenzia continua a promuovere e a garantire la propria partecipazione ad ispezioni concertate e congiunte in ambito europeo, finalizzate ad individuare pratiche sleali che provocano una distorsione del mercato del lavoro e che si traducono frequentemente in forme di dumping sociale.
In tal senso, restano fondamentali la cooperazione con le Autorità competenti degli altri Paesi membri, con le agenzie e gli organismi dell’UE quali, ad esempio, l’ELA, nonché il relativo scambio di dati e informazioni mediante l’utilizzo della piattaforma IMI (Sistema di informazione del mercato interno).
VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DEI CCNL
Nell’ambito della lotta al sommerso, di particolare importanza è l’attività ispettiva dell’INL che riguarda i fenomeni di c.d. dumpig contrattuale, determinato dall’applicazione di CCNL sottoscritti da organizzazioni sindacali e datoriali non rappresentative dei vari settori produttivi. L’attività di vigilanza riguarderà, quindi, le questioni connesse e conseguenti alla mancata applicazione dei CCNL del settore in cui opera l’azienda, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, le ispezioni riguarderanno gli appalti e le concessioni pubbliche, tenendo conto dell’evoluzione normativa rappresentata dall’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. n. 36/2023) e verificando che il trattamento retributivo sia adeguato e confacente alle attività svolte dai lavoratori impiegati nelle procedure di evidenza pubblica.
VIGILANZA TECNICA
Nell’ambito della vigilanza tecnica, particolare attenzione sarà riservata all’utilizzo delle macchine, alla loro conformità, agli obblighi imposti dall’art.70 del D.lgs. n. 81/2008 e alla formazione sull’uso delle stesse.
Nello specifico, per quanto concerne l’edilizia, l’Ispettorato specifica che è di fondamentale importanza un’azione di controllo mirata sia ai profili tecnici, sia a quelli amministrativi, anche in ragione delle sempre più diffuse forme di esternalizzazione realizzate attraverso il ricorso a catene di appalti e subappalti.
VIGILANZA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
Al fine di salvaguardare la concorrenza leale tra gli operatori economici e l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale, l’attività dell’Ispettorato è finalizzata anche al contrasto dell’illegittima fruizione delle prestazioni previdenziali derivante dall’instaurazione di rapporti di lavoro xxxxxxx, irregolarità e frodi relative alle misure di integrazione salariale e di sostegno al reddito.
L’attività ispettiva verrà indirizzata verso più settori, tra cui rientra quello edile, mentre rivestiranno carattere prioritario i controlli nell’ambito del distacco transnazionale dei lavoratori.
L’attività di vigilanza sarà realizzata anche attraverso accertamenti legati al riconoscimento di infortuni gravi e mortali e delle malattie professionali.
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E PREVENZIONE
Nell’ambito delle attività di promozione e prevenzione, l’INL proseguirà la collaborazione con la CNCE per la promozione della cultura della legalità e l’attuazione di una leale concorrenza sul mercato del lavoro.
Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia al Documento di programmazione.
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17 MAGGIO 2024
S55-24 - Nota INL n. 862/2024: revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida
Forniti dei chiarimenti dall’INL sull’esercizio della revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida
Con la nota n. 682/2024, l’INL fornisce dei chiarimenti sull’esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto e convalidate ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.lgs. n. 151/2001.
In via preliminare, l’INL ricorda che l’efficacia delle dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni è subordinata alla convalida delle stesse da parte dell’ITL, al fine di verificare che l’atto sia genuino e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato.
Il D.lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto.
Inoltre, alle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto non risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica di cui all’art. 26 del citato decreto, ossia la facoltà di revoca delle dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico.
L’INL evidenzia che le dimissioni protette costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’ITL. Pertanto,
tali dimissioni
possono essere revocate in un momento antecedente alla loro efficacia
(prima
dell’emanazione del provvedimento di convalida) oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto .
In ogni caso, l’INL ribadisce che anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’ITL competente che, “ valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento ”, e potrà programmare “ gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti ” (nota n. 5296/2019 e nota n. 5534/2019).
Qualora, invece, le dimissioni protette siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.
Per quanto non riportato, si rinvia alla Nota allegata.
Direzione centrale coordinamento giuridico
Alle Direzioni interregionali del lavoro Agli Ispettorati d’area metropolitana Agli Ispettorati territoriali del lavoro
e p.c. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro Xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx
Oggetto: revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n.
151/2001.
Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimento concernenti le modalità e le tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.
Sulla questione questo Ispettorato si è già pronunciato fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni (v. note prot. n. 5296 del 5 giugno 2019, n. 5534 del 13 giugno 2019 e n. 4113 del 26 novembre 2020).
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 4376 del 6 maggio 2024, si rappresenta quanto segue.
Si rammenta anzitutto che, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato.
Il citato D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica (cfr. art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2015 secondo il quale “al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche (…) Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità”).
Ciò premesso, appare utile sottolineare che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la
Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione centrale coordinamento giuridico
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
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xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
cui efficacia – nella fattispecie di cui all’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente.
Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.
In ogni caso, come già precisato con le note citate in premessa, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n. 5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).
Laddove invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.
IL DIRETTORE CENTRALE
Xxxxxx XXXX
Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione centrale coordinamento giuridico
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Pag. 2 di 2
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
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S56-24 - Bando Isi 2023: regole tecniche
Pubblicate le regole tecniche per il Bando Isi 2023
Si fa seguito alla notizia S32/24 di ANCE FVG Informa n° 9/2024, per informare che, sul
portale istituzionale dell’Inail , è stato pubblicato il documento “ Regole tecniche e modalità di
svolgimento dello sportello informatico Isi 2023 ” in cui sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento dell’utente, con particolare riguardo alla fase di invio della domanda online.
Tali istruzioni fanno riferimento al periodo successivo alla registrazione della domanda la cui scadenza è fissata al 30 maggio p.v., ore 18.00.
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L’INPS pubblica un messaggio esplicativo in merito all’utilizzo dell’applicativo che la lavoratrice madre può utilizzare per comunicare i codici fiscali dei figli o, in assenza, i loro dati anagrafici
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema (vedi da ultimo la notizia S16/24 di ANCE FVG Informa n°2-2024)) per segnalare che l’INPS, lo scorso 6 maggio, ha
pubblicato il
attraverso cui fornisce le indicazioni operative in merito
all’applicativo per la comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte delle lavoratrici madri che possono fruire del c.d. bonus mamme.
Si ricorda che la misura in commento è stata prevista dall’art.1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Tale misura riconosce,
per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.
Tale esonero viene esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Nel merito, richiamando quanto già illustrato nella circolare n.27/2024, l’Istituto chiarisce che, al fine di agevolare l’accesso alla misura in commento, le lavoratrici dei settori pubblico e privato titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali dei due o tre figli.
Pertanto, in via generale, la fruizione dell’esonero in comento non è subordinata alla presentazione di una specifica domanda di accesso all’Istituto da parte della lavoratrice interessata.
Al riguardo, l’Istituto precisa che l’effettiva fruizione dell’esonero avviene – previa comunicazione, da parte della lavoratrice interessata al proprio datore di lavoro, della volontà di beneficiare del bonus- mediante esposizione nella denuncia contributiva (flussi Uniemens) dei codici di conguaglio appositamente predisposti. La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce contributive con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli consente all’Istituto di effettuare i controlli circa la coerenza e la correttezza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati risultassero non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento dell’esonero.
Tuttavia, la medesima circolare chiarisce che, qualora la lavoratrice intenda comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai figli, tale possibilità è consentita mediante la predisposizione, da parte dell’Istituto, di un’apposita utility, che la lavoratrice può utilizzare per comunicare i codici fiscali dei figli o, in assenza del codice fiscale, i loro dati anagrafici.
L’utilizzo di tale ultimo applicativo è, quindi, limitato ai soli casi in cui per la lavoratrice, già
fruitrice del bonus in commento, non siano stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi Uniemens.
A tal fine, l’accesso all’applicativo, denominato “Utility Esonero Lavoratrici Madri”,
disponibile sul sito dell’Istituto
xxx.xxxx.xx , è consentito
esclusivamente alle lavoratrici madri per le
quali risultino presenti, nell’archivio dell’Istituto, i flussi di denuncia Uniemens, in cui il datore di lavoro, pur avendo esposto l’esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio indicati nella circolare n. 27/2024, non abbia indicato anche i codici fiscali dei figli.
L’Istituto sottolinea che l’accesso all’applicativo può avvenire decorsi 45 giorni dalla fine del mese di
competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi Uniemens , per la prima volta, i codici relativi all’esonero in commento.
La successiva compilazione della dichiarazione da parte della lavoratrice interessata
mediante l’utilizzo dell’applicativo in oggetto può avvenire entro
sette mesi,
decorrenti dal
primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l’esonero per la lavoratrice.
L’Istituto precisa, infine, che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo entro il suddetto termine comporterà la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio.
Per quanto non espressamente ivi riportato e per ogni altra utile informazione, si rinvia al messaggio INPS in commento.
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-05-2024
Messaggio n. 1772
OGGETTO: Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2024
Premessa
L’Istituto ogni anno per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali mette a disposizione, fra i servizi online al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, fruibile accedendo al “Fascicolo previdenziale del cittadino”, attraverso il sito istituzionale xxx.xxxx.xx, tramite una delle seguenti credenziali:
- SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID;
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Il certificato di pensione 2024 è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1, confluita all’INPS con effetto dal 1° luglio 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
1. Categorie di percettori esclusi dalla pubblicazione del certificato di pensione
Il certificato di pensione non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. “isopensioni” ai sensi dell’articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.
Pertanto, la pubblicazione del certificato di pensione non viene effettuata per le seguenti categorie di prestazione:
027-VOCRED;
028-VOCOOP;
029-VOESO;
143-APESOCIAL;
127-CRED27;
128-COOP28;
129-VESO29;
198-VESO33;
199-VESO92;
200 – ESPA.
L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.
Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato di pensione contiene le sole informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.
2. Il certificato di pensione dinamico
Il certificato di pensione, a decorrere dal 2021, è reso in modalità dinamica e aggiornato alla data della richiesta da parte dell’interessato; pertanto, è possibile ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno.
Inoltre, per i certificati emessi negli ultimi 5 anni viene messa a disposizione una versione statica storicizzata, consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.
3. Aumenti di perequazione automatica previsionale delle pensioni per l’anno 2024
Il certificato di pensione viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute.
In particolare, per l’anno 2024, l’aumento delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita, stabilito in via previsionale, è pari al 5,4%.
4. Novità per l’anno 2024
Il certificato di pensione per l’anno 2024 è stato implementato con le informazioni relative alle seguenti novità:
- incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - legge di Bilancio 2023) riconosciuto, per il 2024, nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, ai titolari di un trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento di importo inferiore o pari al trattamento minimo per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, come illustrato nella seguente tabella:
INCREMENTO XXXXXXX XXXXXXX (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022) | |||
Trattamento Minimo | % incremento | Incremento massimo riconosciuto | Importo massimo riconosciuto |
598,61 € | 2,7% | 16,16 € | 614,77 € |
- pensione anticipata flessibile (art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - legge di Bilancio 2023), riconosciuta in via sperimentale per l’anno 2023, al raggiungimento di un'età anagrafica di 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni e perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2023;
- applicazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni e aliquote ai fini IRPEF, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (cfr. il messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024).
5. Caratteristiche del certificato di pensione 2024
Il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche:
- importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);
- eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);
- importo delle singole trattenute fiscali;
- eventuali detrazioni di imposta applicate. Si rammenta, inoltre, che:
- nei casi previsti dalla legge, viene riportato l’importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro;
- per i titolari di pensioni anticipate di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel certificato di pensione viene ricordato il peculiare regime di incumulabilità che comporta l’obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro;
- per i soggetti dichiarati irreperibili, si ricorda l’obbligo di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente (cfr. l’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e l’art. 6 del
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- in caso di erogazione per l’anno corrente della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), viene riportata l’apposita informazione;
- per i titolari di AOI – assegno ordinario di invalidità - viene evidenziata la scadenza triennale di validità dell’assegno.
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
ANCE FVG informa
numero 12
17 MAGGIO 2024
F33-24 - Caro materiali: il punto Ance su valutazione fiscale delle compensazioni
L’Ance chiarisce il proprio orientamento: negli appalti pubblici, le somme da “caro materiali” concorrono in misura piena alla tassazione dal momento in cui ne sia conosciuto l’esatto ammontare
Viste le numerose richieste pervenute dalla rete associativa, l’ANCE conferma e precisa nuovamente il proprio orientamento in merito alle modalità di valutazione fiscale dei maggiori importi ricevuti, a titolo di corrispettivo, dalle imprese esecutrici di appalti pubblici
come adeguamento dei prezzi dovuto al cd. “caro materiali” (
cfr
. l’art.1-
septies
del DL
73/2021, convertito con modifiche in legge 106/2021 e l’art.26 del D.L. 50/2022, convertito con modifiche in legge 91/2022 e s.m.i.).
Sul tema, si richiama quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.39/E/2022, circa il fatto che tali somme hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono da assoggettare ordinariamente ad IVA.
Da tale assunto, anche in assenza di ulteriori specifici chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, si ritiene che la qualificazione dei predetti importi come corrispettivi, possa valere anche ai fini delle imposte sul reddito IRES e dell’IRAP, con la conseguenza che, sia sul piano fiscale, gli stessi costituiscono ricavi, concorrendo alla formazione della relativa base imponibile.
Al riguardo, si evidenzia che la corretta imputazione di tali somme in uno specifico periodo d’imposta segue, nella determinazione del reddito d’impresa, il principio di competenza (ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 – TUIR), con la particolarità che, trattandosi nel caso di specie di maggiori corrispettivi per lavori edili, occorre richiamare anche le disposizioni fiscali in tema di lavori su commessa.
In linea generale, infatti, gli stessi entrano a far parte del valore delle rimanenze, da valutare dal punto di vista fiscale con criteri diversi a seconda che i lavori abbiano durata annuale (art.92 del TUIR) o pluriennale (art.93 del TUIR).
In particolare,
in caso di lavori di durata infrannuale
(inferiore a 12 mesi), la determinazione del
reddito imponibile
viene effettuata
in base ai costi/ricavi
verificatisi interamente
nel
periodo d’imposta di ultimazione dei lavori (art.92, co.6, del TUIR), secondo il metodo
contabile, riconosciuto anche ai fini fiscali, della “ commessa completata ”.
Ciò , quindi,
vale anche
per i
maggiori corrispettivi ricevuti in tale arco temporale
come
compensazione dei maggiori costi delle materie prime, che diventano ricavi nell’anno di
ultimazione dei lavori
(ad es. il 2024).
Diversamente,
in presenza di lavori di durata ultrannuale
(superiore a 12 mesi), valutati invece in
base ai corrispettivi pattuiti, in ogni singolo esercizio d’imposta viene assoggettata a tassazione la quota parte di reddito calcolata sui costi/ricavi verificatisi nell’anno, con il metodo della “ percentuale di completamento ” operante, anche in tal caso, sia ai fini fiscali che contabili.
In tale valutazione rientrano, quindi, anche le maggiorazioni ricevute dall’impresa come adeguamento dei prezzi dell’appalto, da assumere anch’esse come ricavi sempre in base alla “percentuale di completamento” riferita allo specifico periodo d’imposta.
In relazione a questa seconda ipotesi, si precisa ulteriormente che, in presenza di
maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge, o di clausole contrattuali, delle stesse si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50% (cfr. l’art.93. co.2, secondo periodo del TUIR).
Pertanto, si ritiene che le citate maggiorazioni, dovute per legge, ai sensi dell’art.26 del DL
50/2022,
solo ove non ancora certe sotto il profilo dell’esatto importo
da corrispondere all’impresa,
partecipino al valore delle rimanenze almeno per il 50% , mentre concorreranno per intero
dal momento in cui ne sarà certo l’ammontare per l’impresa destinataria .
L’applicabilità di tale disciplina deve essere coordinata con le disposizioni dell’art.26 del
D.L. 50/2022 (legge 91/2022), in base alle quali le Stazioni appaltanti devono erogare le compensazioni utilizzando prioritariamente i propri fondi disponibili, e nel caso in cui questi siano insufficienti, le stesse possono accedere al Fondo adeguamento prezzi del Ministero delle infrastrutture e trasporti – MIT, facendone apposita richiesta.
A seguito di questa, il MIT comunica l’assegnazione dei fondi (anche mediante specifici Decreti direttoriali) e, entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse, la Stazione appaltante deve effettuare il pagamento delle compensazioni all’impresa.
Tenuto conto di questa procedura, si ritiene che gli importi riconosciuti a titolo di
aggiornamento dei prezzi
debbano
concorrere
(come maggiorazioni di corrispettivo
contrattuale)
in misura piena alla valutazione delle rimanenze
, ai fini delle imposte sul
reddito,
dal momento in cui l’impresa abbia la certezza dell’ammontare che le verrà riconosciuto
(che, ad
esempio, potrebbe essere quello dell’adozione del cd. SAL “bis” o anche quello del SAL “ordinario”, laddove, per ipotesi, le maggiori somme venissero assorbite all’interno di
quest’ultimo)
a prescindere
dal
materiale ed effettivo pagamento
delle somme medesime.
Diversamente , dette maggiorazioni parteciperanno a determinare il valore delle
rimanenze
in misura pari al 50%
del loro importo
esclusivamente, e fintantoché, non ne
sia conosciuto l’esatto ammontare.
Si osserva, infine, che in tema di appalti pubblici, per entrambe le fattispecie sopra illustrate, l’Agenzia delle Entrate aveva a suo tempo chiarito che il momento di ultimazione delle opere coincide con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e la successiva delibera di ammissione da parte della Stazione appaltante, senza che sia necessaria l’approvazione definitiva dello stesso ( cfr . la R.M. 133/E/2005).
Si precisa, da ultimo, che questo indirizzo interpretativo non esclude che le imprese possano adottare criteri diversi di valutazione degli ulteriori corrispettivi ricevuti a causa del caro materiali, anche escludendo in caso di mancata erogazione della compensazione la tassazione provvisoria. Tuttavia, ciò potrebbe esporre l’impresa ad eventuali rischi di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
ANCE FVG informa
numero 12
17 MAGGIO 2024
F34-24 - Superbonus: data di emissione della fattura per lo “sconto integrale”
Superbonus e sconto “integrale”: per le spese rileva la data della fattura se trasmessa allo SDI nei termini di legge
In caso di lavori agevolati con il Superbonus, pagati integralmente con sconto in fattura, per definire il momento di sostenimento delle spese, occorre fare riferimento alla data indicata nella fattura. Ciò vale sia nel caso di trasmissione contestuale della fattura al sistema di interscambio, sia nel caso di trasmissione successiva, purché vengano rispettati i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione richiesti a norma di legge.
Lo stesso principio vale, sempre in caso di Xxxxxxxxxx pagato con sconto in fattura “integrale”, anche se la fattura, scartata dallo SDI per mancato superamento dei controlli, venga nuovamente inviata nei 5 giorni previsti.
Questo comporta che nei lavori a cavallo d’anno la fattura con sconto, datata 31 dicembre 2023, scartata dal Sistema di interscambio e correttamente re-inviata, nei primi giorni del 2024, si considera emessa nel 2023 con possibilità di applicazione dell’aliquota vigente al 2023, nel caso di specie pari al 110%.
È quanto chiarito con la
Risposta n. 103/2024
in cui l’Agenzia delle Entrate ha ribadito
che per le persone fisiche in applicazione del criterio di cassa, le spese relative ai lavori agevolati si intendono sostenute alla data del pagamento che, in caso di sconto in fattura
“integrale”
dove non è previsto alcun versamento di denaro,
coincide
con la
data della
fattura
indicata nel campo
Data
della sezione
Dati Generali
del file della fattura
elettronica.
La posizione espressa nella Riposta 103/2024 supera quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate lo scorso anno in un incontro con la stampa specializzata ( Telefisco
2023 ).
In quell’occasione, era stato precisato che, in caso di sconto “integrale” per
interventi da Superbonus al 110%, la data di emissione della fattura, e quindi di sostenimento della spesa, avrebbe dovuto coincidere con quella di trasmissione allo SDI. Relativamente al caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, ne conseguiva che le spese relative ad un’operazione effettuata il 31 dicembre 2023, con fattura inviata allo SDI il 10 gennaio 2024, avrebbero dovuto considerarsi sostenute nel 2024, e quindi anche se l’invio al Sistema di interscambio fosse avvenuta nell’arco dei 12 giorni.
Se la Risposta 103/2024 supera questa posizione per quanto riguarda l’ipotesi di lavori
agevolati con il Superbonus e pagati con lo sconto in fattura “integrale”, resta , invece,
fermo
quanto precisato dall’Agenzia, sempre in occasione del suddetto incontro con la
stampa specializzata, nell’ipotesi di
lavori
agevolati
saldati in parte con sconto in fattura (cd.
“sconto parziale”) e in parte con “bonifico parlante”, ovvero
nel caso di
interventi agevolati con i
bonus ordinari , per i quali, anche laddove
si optasse per lo sconto in fattura, ci sarebbe comunque un
importo del corrispettivo da saldare con bonifico
bancario o postale (es. per
Ecobonus al
65%-50% o
Sismabonus
al 75%-85%).
In questo caso, per il principio di cassa, l’Agenzia ha precisato che le spese si considerano complessivamente sostenute, anche per la parte oggetto di sconto in fattura, nel momento del pagamento con “bonifico parlante” della quota residua a carico del beneficiario, senza che rilevi la data di emissione della fattura .
Quindi per i lavori a cavallo d’anno, in caso di fattura con “sconto parziale” emessa a fine 2023, ma con quota a carico del contribuente pagata nel 2024, il pagamento, per il
principio di cassa, deve considerarsi effettuato tutto nel 2024 con applicazione della relativa disciplina.
Divisione Contribuenti
Risposta n. 103/2024
OGGETTO: Superbonus – Sconto integrale in fattura – Data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio – Articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L'istante riferisce di aver «inviato in data 30/12/2023 al sistema di interscambio, in sigla SDI, una fattura riferita a lavori svolti (già comunicati all'ENEA tramite l'Asseverazione Ecobonus ex. Art 47 dpr n 445 del 28/12/2000 e s. m. e i.) agevolati al ''Superbonus 110%'', applicando la formula del c.d. ''sconto in fattura'' ex art. 121, comma 1, del Dl 34/2020».
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Tuttavia, il «sistema di interscambio (SDI), causa alcuni caratteri speciali contenuti nel corpo della fattura ritenuti non conformi, elementi meramente formali e non essenziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972, ha replicato con esito di scarto.
L'impresa non appena ha avuto notizia dell'accaduto, ha provveduto, ai sensi della circolare 13/E/2018, a correggere gli elementi contestati (i sopracitati caratteri speciali) ed a reinoltrare la fattura mantenendo invariati data e numero di emissione. Il Reinoltro è avvenuto nei primi giorni di Gennaio 2024.».
Alla luce di quanto sopra, l'istante chiede «chiarimenti in merito all'aliquota utilizzabile riguardo il c.d. ''sconto in fattura'' ex art. 121, comma 1, del Dl 34/2020 applicabile alla commessa, che la stessa rimanga invariata al 110% o sia necessario rimodularla al 70%, con ingenti danni a committente ed appaltatore.».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, stante l'attuale quadro normativo e di prassi, l'istante riterrebbe corretto mantenere «l'aliquota del 110% senza le variazioni che si renderebbero necessarie per l'applicazione di una diversa aliquota, procedendo con la trasmissione della comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (artt. 119 e 121, decretolegge n. 34 del 2020, modificati dalla legge n. 234 del 2021).».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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Deve in primo luogo rilevarsi come non costituisca oggetto di interpello la sussistenza, nel caso esposto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la maturazione del c.d. ''Superbonus 110%'' ovvero per l'applicabilità dello sconto in fattura disciplinato dall'articolo 121 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Su tali elementi per la corretta valutazione dei quali si rinvia ai molteplici documenti di prassi emanati (cfr., ad esempio, le circolari nn. 17/E e 27/E, rispettivamente del 26 giugno e 7 settembre 2023), nonché agli ulteriori chiarimenti resi tramite le risposte pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate rimangono quindi impregiudicate eventuali azioni di controllo da parte degli Uffici competenti.
Tanto premesso, in tema di detrazioni si è più volte ribadito che, come «chiarito nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.» (così la risposta n. 1, pubblicata il 5 gennaio 2024).
Il principio è non solo noto all'istante che lo richiama nel proprio interpello ma assolutamente pacifico:
«Si precisa che nella citata circolare n. 30/E del 2020 (risposta 5.1.1) sia pure con riferimento all'applicazione dei criteri di imputazione delle spese è stato chiarito
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che in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento in luogo della data dell'effettivo pagamento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Ciò comporta, pertanto, che alla data di emissione della fattura (che implica l'esercizio dell'opzione) deve ritenersi incassato il provento.» (cfr. la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022).
Va aggiunto, come recentemente ribadito durante i periodici incontri con la stampa specializzata (cfr., in particolare, l'evento ''Telefisco 2024'', ma nello stesso senso può vedersi anche il precedente ''Speciale Telefisco 2023'' richiamato dall'istante), che
«la fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio allo SdI [...]».
Il punto merita una precisazione.
Deve infatti rammentarsi che «2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni
una ''ricevuta di scarto'' del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse (enfasi aggiunta, ndr.).
2.5 I controlli di cui al punto 2.4 effettuati dal SdI sono dettagliati nell'allegato A del presente provvedimento.
2.6 Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4. Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano
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non emesse. I tipi di firma elettronica gestiti dal SdI sono dettagliati nell'allegato A del presente provvedimento.
[...] 4.1 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ''Data'' della sezione ''DatiGenerali'' del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.» (così il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come successivamente modificato e integrato).
Alla luce di quanto sopra, una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non viene dunque a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.
Va, tuttavia, aggiunto che lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'emissione delle fatture).
In questo senso si era già espressa la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, dove si è precisato che in «caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ''ricevuta di scarto'' del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI (cfr. il punto 2.4 del provvedimento). [...]
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In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. [...]
In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l'operazione sottesa.
In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l'emissione e la registrazione dei documenti in esame (cfr., ad esempio, gli articoli 21 e 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).
Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull'identificazione univoca del documento nonché quelli della risposta al quesito precedente che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.» (cfr. il paragrafo
1.6 del documento di prassi).
Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.
Peraltro, come recentemente ricordato durante i periodici incontri con la stampa specializzata (cfr. il già richiamato evento ''Telefisco 2024''), «stanti i tempi legislativamente previsti per la documentazione delle operazioni a mezzo fattura (si veda, in generale, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, c.d. ''decreto IVA''), non diversamente da quanto avvenuto al 1° gennaio
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2019 momento di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite SdI va ribadito quanto chiarito con la circolare n. 14/E del 2019, ossia che in «considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta ''trasmissione'', è possibile assumere che la data riportata nel campo ''Data'' della sezione ''Dati Generali'' del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.
Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di ''emettere'' la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni [ora 12, ndr.] previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.».».
Dovendo coniugare i principi espressi nei diversi ambiti, va quindi ulteriormente precisato che laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.
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In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%''.
Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame, laddove la fattura elettronica recante lo sconto integrale sia stata inizialmente inviata al SdI il 30 dicembre 2023 e, a seguito di avvenuto scarto, nuovamente inviata nei cinque giorni successivi allo stesso elementi su cui l'istante non ha fornito specifico ragguaglio, né documentazione a supporto e che rimangono quindi esclusi da qualsiasi esame o valutazione nella presente sede la stessa potrà considerarsi emessa nel 2023, con tutte le conseguenze del caso.
IL VICE DIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
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numero 12
17 MAGGIO 2024
U26-24 - Gestione rifiuti: nel 2023 aumentano i costi dell’1,5% Nell’aggiornamento al 2023 degli indici annuali dei costi di gestione, i dati Istat mostrano un aumento dell'1,5% dell'indice di costo sostenuto dalle imprese per la gestione dei rifiuti
Tra il 2022 e il 2023 l'indice di
costo sostenuto dalle imprese
per la
gestione dei rifiuti
mostra una
crescita dell'1,5%:
è quanto
si rileva dai dati Istat
nell’aggiornamento diffuso
il 6 maggio 2024.
Si conferma, quindi, la tendenza all'aumento, registrata già negli ultimi anni, dei costi riferiti
alle attività di
raccolta, trattamento
e smaltimento
dei rifiuti e al
recupero dei materiali .
L’Istat, in particolare, ha chiarito che questo incremento è il risultato dell'aumento dei prezzi degli acquisti di beni e servizi (+1,2%), delle spese per il personale (+1,5%) e del costo d'uso del capitale (+3,1%).
La variazione complessiva del 2023 del +1,5% è attribuibile al +1,5% nel settore delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e al +1,7% nel settore del recupero dei materiali.
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17 MAGGIO 2024
LL.PP.40-24 - Su istanza Ance, l’Anac conferma l’illegittimità di criteri dell’OEPV di tipo soggettivo
Confermata dall’Anac l’impossibilità di prevedere elementi di valutazione dell’offerta tecnica esclusivamente di tipo soggettivo
L’ANAC, con il
parere n. 219 del 23 aprile 2024,
adottato
su istanza dell’ANCE , ha confermato
nell’attuale assetto normativo (ossia, dopo l’entrata in vigore del Codice 36/2023), l’impossibilità di prevedere nel bando di gara elementi di valutazione dell’offerta tecnica esclusivamente di tipo soggettivo (come, ad esempio, le certificazioni ISO che attengono a requisiti soggetti dei concorrenti).
Nel dettaglio, l’Associazione ha sottoposto all’attenzione dell’Autorità due procedure di gara – una bandita dall’Azienda S.I.I. – Servizio idrico integrato Biellese e Vercellese –
S.p.A. e la seconda dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese – in cui veniva prevista l’attribuzione dei complessivi 60 punti dell’offerta tecnica, nel caso in cui l’operatore fosse in possesso di una pluralità di certificazioni (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 37001 – ISO 50001 e SA-8000).
Ciò, senza neanche motivare il ricorso alle stesse certificazioni con riferimento alle caratteristiche migliorative dell’offerta sotto il profilo qualitativo della prestazione. L’ANCE ha dunque evidenziato che, così facendo, le stazioni appaltanti non hanno garantito un confronto concorrenziale effettivo anche sui profili tecnici della prestazione, risultando non conformi al disposto dell’articolo 108 del D.lgs. 36/2023.
L’Autorità, in linea con quanto dall’Associazione osservato, ha evidenziato, in via preliminare, che l’articolo 108 del D.lgs. 36/2023 – in recepimento dell’articolo 67 della Direttiva 2014/24/UE – si pone (nel complesso) in continuità con l’articolo 95 del Codice 50/2016, statuendo che:
· “I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto .”
· “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici .”
Dunque, viene rimessa alla stazione appaltante l’individuazione dei criteri dell’OEPV, in
relazione alle caratteristiche specifiche del singolo appalto, i quali devono essere finalizzati a valorizzare la qualità dell’offerta e devono essere tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici della stessa.
Tali aspetti, prosegue il parere in commento, trovano conferma in quanto già statuito dalla stessa Autorità e dalle pronunce del giudice amministrativo, che, seppur espresse con riferimento al D.lgs. 50/2016, mantengono la loro attualità in vigenza del Codice 36/2023, dal momento che le disposizioni di riferimento sono state confermate nel nuovo impianto normativo.
L’ANAC, in linea con quanto da ANCE osservato, evidenzia altresì che il menzionato articolo 108, al comma 4, diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa
(vedi art. 95, comma 6, d.lgs. 50/2016), non contempla un’elencazione esemplificativa dei possibili elementi dell’offerta tecnica, essendo dunque venuto meno ogni riferimento espresso a criteri di natura soggettiva dei concorrenti, come quelli relativi all’organizzazione, alle qualifiche e alle esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto.
Ciò, sottolinea l’Autorità, ancorché il riferimento a tali elementi sia espressamente contemplato nella direttiva 24/2024/UE, all’art. 67 sopracitato, sempre a condizione che “ la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto ”.
Sulla base delle considerazioni sopradescritte, l’Autorità ha anzitutto confermato che, anche nell’attuale assetto normativo di settore recato dal d.lgs. 36/2023, sulla base delle previsioni dell’art. 108 del Codice medesimo, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti “devono stabilire criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e tali criteri devono consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta” .
Inoltre, la stessa, in ragione delle previsioni del citato art. 67 della direttiva 2014/24/UE sopradescritte, ha ritenuto che “ possono essere previsti nel bando di gara, elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, qualora gli stessi consentano di apprezzare meglio il contenuto e
l’affidabilità della stessa, purché il punteggio attribuito a tali criteri non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo dell’offerta medesima, nei termini indicati” .
Principi, questi, che l’Autorità ha ribadito, con il parere in esame, anche nei confronti di committenti che operino nei settori cd “speciali” e per interventi finanziati con le risorse del PNRR/PNC.
In allegato il testo della delibera.
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17 MAGGIO 2024
LL.PP.41-24 - Digitalizzazione e appalti pubblici: i chiarimenti del MIT sui
c.d. “microaffidamenti”
Il Supporto Giuridico del MIT, con parere 2525/2024, ha fornito importanti spiegazioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici, con riferimento agli affidamenti diretti sotto i 5000 euro
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n.
ha fornito, con riferimento agli affidamenti diretti sotto i 5000 euro, importanti
chiarimenti in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici.
Di seguito, l’analisi della pronuncia da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
La richiesta di parere è stata presentata da una stazione appaltante che, con riferimento alla delibera ANAC n. 582/2023, ha richiesto in quale modo si conciliasse un affidamento diretto sotto la soglia dei 5.000 Euro (per definizione semplificato), con la procedura resa dalle piattaforme di approvvigionamento certificate che non contemplano una procedura semplificata sotto tale soglia.
Il MIT ha risposto specificando che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, anche per le procedure sottosoglia vi è l’obbligo di procedere tramite piattaforma, secondo quanto espressamente previsto dal nuovo Codice dei Contratti (artt. 25 e 26 del d.lgs. 36/2023).
Il MIT ha però richiamato il Comunicato del Presidente Anac del 10 gennaio 2024, contenente “Indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”
Tale comunicato , ha proseguito il Ministero, specifica che l’Autorità “al fine di favorire le
Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione
dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell’Autorità , sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di
importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024” .
Tale strumento, si legge inoltre nel Comunicato, rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.
A decorrere dal 1° ottobre 2024 , infatti, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate .
Si allega il testo del Parere
Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2525
Data emissione: 17/04/2024
Argomenti: Affidamento diretto
Oggetto: Digitalizzazione contratti pubblici
Quesito: Vista la delibera Anac n.582 del 13 dicembre 2023, come si concilia un affidamento diretto infra €5000 (no rotazione, no Mepa) che dovrebbe essere semplificato per definizione (v. comunicazione Anac del 30 ottobre 2018 e relazione accompagnatoria al nuovo codice in ordine all'art.49), con la procedura resa dalle piattaforme di approvvigionamento certificate che non contemplano una procedura semplificata infra €5000?
) - il quale specifica che “al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell’Autorità, raggiungibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024”.
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17 MAGGIO 2024
LL.PP.42-24 - Anac: no all’indicazione nei contratti di appalto di clausole che prevedono il pagamento delle fatture a 120 giorni e non a 30
Con il parere di funzione consultiva n. 4 del 2024 l’Autorità nazionale Anticorruzione ha ritenuto che la disciplina di gara – nel caso in cui contenga una clausola di pagamento delle fatture a 120 giorni – può essere eterointegrata dalla normativa di riferimento, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n.
50/2016
Con il parere di funzione consultiva n. 4 del 2024, l’ANAC ha fornito importanti indicazioni
alle stazioni appaltanti rispetto ai pubblici.
termini di pagamento superiori ai 30 giorni
nei contratti
In particolare, il quesito posto riguarda una procedura di gara indetta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ed attiene alla presunta illegittimità della clausola che prevede il termine di
pagamento delle 231/2002.
fatture a centoventi giorni , in asserita violazione dell’articolo 4 del d.lgs. n.
Con la norma in questione, ricorda l’Autorità, si è data attuazione alla direttiva 2000/35/CE
relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali. Essa prevede, con
riferimento alle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, una limitazione all’autonomia contrattuale e alla derogabilità della disciplina dei termini
prorogabili solo nella misura massima di sessanta giorni , nei casi in cui la natura particolare del
contratto o talune sue caratteristiche ne giustifichino oggettivamente la proroga, previa approvazione per iscritto della relativa clausola contrattuale. Pattuizioni contrattuali in
violazione di tali prescrizioni sono pertanto
nulle
e, per effetto dell’eterointegrazione
normativa, si determina l’applicazione della disciplina 3 normativa di cui all’articolo 4 del d.lgs. 231/2002 (cfr., in tal senso, Tribunale di Sciacca, sentenza n. 189 del 7 giugno 2023).
Inoltre, l’articolo 113-bis del Codice 50, precisa l’ANAC, è stato completamento riformulato dalla legge Europea 2018, l. 3 maggio 2019, n. 37, recante “ Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea -
Legge europea 2018 ” in esito alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione
Europea nei confronti dell’Italia (n. 2017/2090) relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali. Esso infatti, consentiva alle stazioni appaltanti di raddoppiare i termini di pagamento rispetto ai 30 giorni previsti dalla direttiva 2011/7/UE.
La nuova formulazione dell’articolo 113-bis, ad esito della Legge Europea 2018, che
impone l’effettuazione dei pagamenti entro trenta giorni dal certificato di pagamento ,
ammette che possa essere concordato nel contratto un diverso termine, purché non
superiore a sessanta giorni
e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare
del contratto o da talune sue caratteristiche.
Per l’ANAC, dalla lettera della norma apparirebbe chiara l’intenzione del legislatore di predeterminare a
monte il termine di pagamento
delle fatture e il
dies a quo
del calcolo degli interessi moratori,
non solo per adempiere alla normativa europea sul punto ma anche per la tipologia di clausola stessa che, se predeterminata dall’amministrazione, potrebbe produrre un effetto a danno dell’impresa .
Dal carattere inderogabile della disposizione, discenderebbe il potere di eterointegrazione
della norma
stessa, che trova applicazione anche nel caso in cui la
lex specialis
di gara
sia xxxxxxx o preveda clausole difformi, che devono ritenersi sostituite di diritto ex articolo 1339
c.c. , applicabile solo in presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell’elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme.
Pertanto, nel caso di specie, per l’Autorità ne consegue che la disciplina di gara nel caso di specie possa considerarsi eterointegrata dalla disposizione in questione, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016 .
Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai sensi dell’articolo 1339 anche al
contratto ,
la cui clausola
sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento
essenziale, non può essere apposta in violazione di una norma imperativa.
Infine, l’ANAC richiama la stazione appaltante ad una più attenta formulazione della documentazione di gara , in linea con il quadro normativo e gli indirizzi interpretativi e rimette all’amministrazione ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare.
Il Presidente
…..OMISSIS…..
…..OMISSIS…..
Oggetto:
Disciplina dei termini di pagamento ai sensi dell’articolo 113-bis d.lgs. n. 50/2016- richiesta parere.
UPREC-XXXX-0000-0000 FUNZ. CONS. 4/2024
Con istanza di precontenzioso prot. n. 3520 del 9 gennaio 2024 la …..OMISSIS….., con riferimento alla procedura indetta dalla …..OMISSIS….., (Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
URBANE GESTITI DALLA …..OMISSIS…..” - …..OMISSIS….. - Importo a base di gara: € 200.000,00) chiedeva all’Autorità un parere in merito alla presunta illegittimità della clausola del punto 8.4 dello schema di contratto trasmesso il 5 dicembre 2023, in quanto, prevedendo il termine di pagamento delle fatture a centoventi giorni, costituiva una violazione dell’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002 e, pertanto, da considerarsi nulla per violazione di norma imperativa.
A tale istanza di precontenzioso la stazione appaltante presentava adesione con nota prot. n. 6642 del 16 gennaio 2024.
Con nota prot. n. 15236 del 30 gennaio 2024 si comunicava alle parti che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 24 gennaio 2024, aveva deliberato l’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso, per assenza di controversia tra le parti insorta in sede di gara, essendo le questioni prospettate riguardanti il contratto, e disponeva di trattare la questione nell’ambito della funzione consultiva ai sensi del relativo Regolamento.
In esito a quanto richiesto con l’istanza in questione, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, come modificato con delibera n. 654 del 22 settembre 2021, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 10 aprile 2024, ha approvato le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 269 del 20 giugno 2023.
Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.
Il quesito posto riguarda una procedura di gara indetta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ed attiene alla presunta illegittimità della clausola del punto 8.4 dello schema di contratto che prevede il termine di pagamento delle fatture a centoventi giorni in asserita violazione dell’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002.
Dal suo canto, la stazione appaltante, nelle memorie depositate con nota prot. n. 19541 dell’8 febbraio 2024, evidenziava che la clausola sul termine di pagamento a centoventi giorni dalla data di fattura era contenuta negli atti di gara e che poiché «la clausola sulle tempistiche di pagamento costituisce elemento sostanziale – o comunque rilevante – del contratto, potrebbe ritenersi operante il divieto di modificazioni successive all’aggiudicazione (v., inter alia, Corte di Giustizia del 7 settembre 2016 in C-549/14 e Consiglio di Stato sez. V, 19 gennaio 2017, n. 222); con la conseguenza che …..OMISSIS….. dovrebbe annullare in autotutela la gara conclusasi con l’aggiudicazione in favore di …..OMISSIS….. ed avviare, poi, una nuova procedura che preveda ab origine il pagamento a trenta giorni o, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi
amministrativi connessi, a 60 giorni. Dall’altro lato, potrebbe invece ritenersi che la clausola in questione, trattandosi di adeguamento alle previsioni di legge, possa essere modificata in sede di stipula del contratto con
…..XXXXXXX….., senza che ciò integri una violazione ex post della par condicio tra i concorrenti».
Dalla documentazione depositata in atti si evince che sia la disposizione della lex specialis, che la clausola contrattuale in contestazione prevedono un termine di pagamento a centoventi giorni.
La risposta al quesito implica un’indagine circa la natura, imperativa o dispositiva, dell’articolo 113-bis del Codice e dell’articolo 4 della legge n. 231/2002, da cui dipende la possibilità che la disciplina di gara, silente o difforme sul punto, sia eterointegrata dalla previsione normativa ai sensi dell’articolo 1339 c.c.
Al fine del corretto inquadramento giuridico della questione si richiamano il quadro normativo e i relativi orientamenti interpretativi sulla disciplina dei pagamenti.
Con d.lgs. n. 231/2002 si è data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La direttiva stessa, al considerando 16 esplicita: «(16) I ritardi di pagamento costituiscono una
violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive» e al considerando 19 dispone: «(19) La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non incide sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore».
Con il d.lgs. 231/2002, ad esito delle modifiche introdotte al d.lgs. n. 192/ 2012 e del d.lgs. n. 161/2014, all’articolo 4 “Termini di pagamento”, si sancisce: «2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini. a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto».
La norma pone pertanto una limitazione all’autonomia contrattuale e alla derogabilità della disciplina dei termini prorogabili solo nella misura massima di giorni sessanta, nei casi in cui la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche ne giustifichino oggettivamente la proroga, previa approvazione per iscritto della relativa clausola contrattuale. Pattuizioni contrattuali in violazione di tali prescrizioni sono pertanto nulle e, per effetto dell’eterointegrazione normativa, si determina l’applicazione della disciplina
normativa di cui all’articolo 4 del d.lgs. 231/2002, sopra richiamato (cfr., in tal senso, Tribunale di Sciacca, sentenza n. 189 del 7 giugno 2023).
In particolare, l’Autorità, con riferimento a tale quadro normativo, già nel parere n. 108 del 27 maggio 2010, richiamando una giurisprudenza sul punto (Consiglio Stato, Sez. V, 1° aprile 2010, n. 1885) evidenziava che la stessa, «nel confermare l’orientamento già in precedenza espresso dal Consiglio di Stato sul tema, ha ricordato che la direttiva n. 2000/35/CE, recepita in Italia con il citato D.Lgs. n. 231/2002, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative, applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in una gara pubblica di appalto. Conseguentemente, tale pronuncia ha reputato inique le clausole di un bando di gara che prevedono il pagamento del corrispettivo a 60 giorni dal ricevimento della fattura, anziché ai 30 giorni, previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, ovvero la decorrenza degli interessi moratori dal 180° giorno anziché dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, previsto dal citato art. 4, ovvero ancora il saggio di interesse dell’1% anziché dell’8% previsto dall’art. 5 del medesimo decreto legislativo».
Alla luce di tale consolidato orientamento interpretativo, pertanto, «sono da ritenersi illegittimi la lettera d’invito ed il capitolato normativo nella parte in cui impongono, a pena di esclusione, l’accettazione della clausola che prevede il pagamento entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura». Sul punto è stato altresì chiarito che: «L’imposizione dell’aumento dei termini per il pagamento rispetto ai trenta giorni fissati dal decreto, senza un accordo tra i contraenti inteso a delineare un regolamento negoziale più consono alla situazione finanziaria del debitore, sulla base di determinati parametri (ossia corretta prassi commerciale, natura dei beni o servizi, condizione dei contraenti e rapporti commerciali tra i medesimi), in realtà introduce un vantaggio per l’Amministrazione che deve considerarsi “indebito”, atteso che la decorrenza degli interessi moratori segue il meccanismo automatico stabilito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, senza che neppure sia necessaria la costituzione in mora» (cfr. ANAC, parere n. 108 del 27 maggio 2010).
Con riferimento a tale disciplina, inoltre, l’Autorità ha avuto modo di precisare con parere n. 59 del 18 aprile 2012, richiamando la determinazione n. 4 del 7 luglio 2010– “Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi”, pubblicata nella G.U. del 28 luglio 2010 n. 174 e il parere 9 febbraio 2011 n. 28, che: «la direttiva 2000/35/CE ed il d.lgs. n. 231 del 2002 contengono norme imperative dirette a riequilibrare la posizione di disuguaglianza tra le parti ed a prevenire un’alterazione del sinallagma contrattuale; le stazioni appaltanti non possono inserire autoritativamente nei bandi di gara clausole che prevedano il pagamento entro un termine superiore a quello fissato dall’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 ovvero una misura degli interessi di mora difforme da quella ex art. 5 del decreto, cui può soltanto derogarsi a seguito di libera negoziazione tra le parti interessate, né la partecipazione ad una procedura di gara può mai valere come accettazione tacita di condizioni di pagamento più sfavorevoli di quelle predeterminate ex lege (cfr. in giurisprudenza: Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2010 n. 1885; Id., sez. IV, 2 febbraio 2010 n. 469; Id., sez. V, 28 settembre 2007 n. 4996); devono considerarsi inique le clausole di un bando di gara con cui la stazione appaltante stabilisca unilateralmente un termine di pagamento ed una decorrenza degli interessi moratori difformi da quelli stabiliti dall’art. 4 del suddetto decreto, nonché un saggio d’interesse diverso da quello previsto dall’art. 5 del decreto; l’imposizione della dilazione dei termini per il pagamento introdurrebbe un indebito vantaggio per l’Amministrazione, che è considerata alla stregua di parte contrattuale forte, per i poteri autoritativi di cui dispone nella fase pubblicistica dell’attività negoziale; da ciò consegue non soltanto l’illegittimità di un’eventuale esclusione dalla procedura di gara in ragione della mancata accettazione (espressa o meno) della clausola contrattuale iniqua, ma anche l’illegittimità dell’attribuzione di un sub-punteggio, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per termini di pagamento differiti rispetto alla disciplina legale».
L’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016 è stato completamento riformulato dalla legge Europea 2018,
l. 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2018” in esito alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia (n. 2017/2090) relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali.
Più dettagliatamente, mentre la direttiva 2011/7/UE prescriveva che il pagamento avvenisse nei trenta giorni dalla data degli adempimenti necessari, l’articolo 113-bis, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 56/2017 consentiva alle stazioni appaltanti di raddoppiare i termini di pagamento.
La nuova formulazione dell’articolo 113-bis, ad esito della Legge Europea 2018, che impone l’effettuazione dei pagamenti entro trenta giorni dal certificato di pagamento, dispone: «“1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. 3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».
Appare evidente che la ratio che sottende la disposizione di cui all’articolo 113-bis sia la stessa sopra richiamata con riferimento all’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002, di attuazione europea, volta dunque a tutelare l’operatore economico e a limitare l’autonomia contrattuale della stazione appaltante.
Dalla lettera della norma appare chiara, infatti, l’intenzione del legislatore di predeterminare a monte il termine di pagamento delle fatture e il dies a quo del calcolo degli interessi moratori, non solo per adempiere alla normativa europea sul punto ma anche per la tipologia di clausola stessa che, se predeterminata dall’amministrazione, potrebbe produrre un effetto a danno dell’impresa.
Dal carattere inderogabile della disposizione discende il potere di eterointegrazione della norma stessa, che trova applicazione anche nel caso in cui la lex specialis di gara sia silente o preveda clausole difformi, che devono ritenersi sostituite di diritto ex articolo 1339 c.c.
Come noto, infatti, «il meccanismo sostitutivo ex articolo 1339 c.c. riesce ad operare solo in presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell’elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme. Viceversa, esso non trova applicazione laddove siano comunque affidati alle parti la quantificazione e l’esatto corrispettivo, nonché il metodo e la concreta manifestazione dell’elemento in questione» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5069).
Ne consegue che la disciplina di gara nel caso di specie possa considerarsi eterointegrata dalla disposizione in questione, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016.
Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai sensi dell’articolo 1339 anche al contratto, la cui clausola sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento essenziale, non può essere apposta in violazione di una norma imperativa.
Pertanto, con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, si richiama la stazione appaltante ad una più attenta formulazione della documentazione di gara, in linea con il quadro normativo e gli indirizzi interpretativi sopra richiamati e si rimette all’amministrazione ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare, sulla base dell’indirizzo generale sopra illustrato.
Avv. Xxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente
ANCE FVG informa
numero 12
17 MAGGIO 2024
LL.PP.43-24 - Contratti pubblici: no a clausole che prevedono fatture a 120 giorni e non a 30
Con il parere di funzione consultiva n. 4 del 2024 l’Autorità nazionale Anticorruzione ha ritenuto che la disciplina di gara – nel caso in cui contenga una clausola di pagamento delle fatture a 120 giorni – può essere eterointegrata dalla normativa di riferimento, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n.
50/2016
Con il parere di funzione consultiva n. 4 del 2024, l’ANAC ha fornito importanti indicazioni
alle stazioni appaltanti rispetto ai pubblici.
termini di pagamento superiori ai 30 giorni
nei contratti
In particolare, il quesito posto riguarda una procedura di gara indetta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ed attiene alla presunta illegittimità della clausola che prevede il termine di
pagamento delle 231/2002.
fatture a centoventi giorni , in asserita violazione dell’articolo 4 del d.lgs. n.
Con la norma in questione, ricorda l’Autorità, si è data attuazione alla direttiva 2000/35/CE
relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali. Essa prevede, con
riferimento alle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, una limitazione all’autonomia contrattuale e alla derogabilità della disciplina dei termini
prorogabili solo nella misura massima di sessanta giorni , nei casi in cui la natura particolare del
contratto o talune sue caratteristiche ne giustifichino oggettivamente la proroga, previa approvazione per iscritto della relativa clausola contrattuale. Pattuizioni contrattuali in
violazione di tali prescrizioni sono pertanto
nulle
e, per effetto dell’eterointegrazione
normativa, si determina l’applicazione della disciplina 3 normativa di cui all’articolo 4 del d.lgs. 231/2002 (cfr., in tal senso, Tribunale di Sciacca, sentenza n. 189 del 7 giugno 2023).
Inoltre, l’articolo 113-bis del Codice 50, precisa l’ANAC, è stato completamento riformulato dalla legge Europea 2018, l. 3 maggio 2019, n. 37, recante “ Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea –
Legge europea 2018 ” in esito alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione
Europea nei confronti dell’Italia (n. 2017/2090) relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali. Esso infatti, consentiva alle stazioni appaltanti di raddoppiare i termini di pagamento rispetto ai 30 giorni previsti dalla direttiva 2011/7/UE.
La nuova formulazione dell’articolo 113-bis, ad esito della Legge Europea 2018, che
impone l’effettuazione dei pagamenti entro trenta giorni dal certificato di pagamento ,
ammette che possa essere concordato nel contratto un diverso termine, purché non
superiore a sessanta giorni
e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare
del contratto o da talune sue caratteristiche.
Per l’ANAC, dalla lettera della norma apparirebbe chiara l’intenzione del legislatore di predeterminare a
monte il termine di pagamento
delle fatture e il
dies a quo
del calcolo degli interessi moratori,
non solo per adempiere alla normativa europea sul punto ma anche per la tipologia di clausola stessa che, se predeterminata dall’amministrazione, potrebbe produrre un effetto a danno dell’impresa .
Dal carattere inderogabile della disposizione, discenderebbe il potere di eterointegrazione
della norma
stessa, che trova applicazione anche nel caso in cui la
lex specialis
di gara
sia xxxxxxx o preveda clausole difformi, che devono ritenersi sostituite di diritto ex articolo 1339
c.c. , applicabile solo in presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell’elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme.
Pertanto, nel caso di specie, per l’Autorità ne consegue che la disciplina di gara nel caso di specie possa considerarsi eterointegrata dalla disposizione in questione, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016 .
Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai sensi dell’articolo 1339 anche al
contratto ,
la cui clausola
sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento
essenziale, non può essere apposta in violazione di una norma imperativa.
Infine, l’ANAC richiama la stazione appaltante ad una più attenta formulazione della
documentazione di gara , in linea con il quadro normativo e gli indirizzi interpretativi e
rimette all’amministrazione ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare.
Il Presidente
…..OMISSIS…..
…..OMISSIS…..
Oggetto:
Disciplina dei termini di pagamento ai sensi dell’articolo 113-bis d.lgs. n. 50/2016- richiesta parere.
UPREC-XXXX-0000-0000 FUNZ. CONS. 4/2024
Con istanza di precontenzioso prot. n. 3520 del 9 gennaio 2024 la …..OMISSIS….., con riferimento alla procedura indetta dalla …..OMISSIS….., (Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
URBANE GESTITI DALLA …..OMISSIS…..” - …..OMISSIS….. - Importo a base di gara: € 200.000,00) chiedeva all’Autorità un parere in merito alla presunta illegittimità della clausola del punto 8.4 dello schema di contratto trasmesso il 5 dicembre 2023, in quanto, prevedendo il termine di pagamento delle fatture a centoventi giorni, costituiva una violazione dell’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002 e, pertanto, da considerarsi nulla per violazione di norma imperativa.
A tale istanza di precontenzioso la stazione appaltante presentava adesione con nota prot. n. 6642 del 16 gennaio 2024.
Con nota prot. n. 15236 del 30 gennaio 2024 si comunicava alle parti che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 24 gennaio 2024, aveva deliberato l’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso, per assenza di controversia tra le parti insorta in sede di gara, essendo le questioni prospettate riguardanti il contratto, e disponeva di trattare la questione nell’ambito della funzione consultiva ai sensi del relativo Regolamento.
In esito a quanto richiesto con l’istanza in questione, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, come modificato con delibera n. 654 del 22 settembre 2021, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 10 aprile 2024, ha approvato le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 269 del 20 giugno 2023.
Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.
Il quesito posto riguarda una procedura di gara indetta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ed attiene alla presunta illegittimità della clausola del punto 8.4 dello schema di contratto che prevede il termine di pagamento delle fatture a centoventi giorni in asserita violazione dell’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002.
Dal suo canto, la stazione appaltante, nelle memorie depositate con nota prot. n. 19541 dell’8 febbraio 2024, evidenziava che la clausola sul termine di pagamento a centoventi giorni dalla data di fattura era contenuta negli atti di gara e che poiché «la clausola sulle tempistiche di pagamento costituisce elemento sostanziale – o comunque rilevante – del contratto, potrebbe ritenersi operante il divieto di modificazioni successive all’aggiudicazione (v., inter alia, Corte di Giustizia del 7 settembre 2016 in C-549/14 e Consiglio di Stato sez. V, 19 gennaio 2017, n. 222); con la conseguenza che …..OMISSIS….. dovrebbe annullare in autotutela la gara conclusasi con l’aggiudicazione in favore di …..OMISSIS….. ed avviare, poi, una nuova procedura che preveda ab origine il pagamento a trenta giorni o, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi
amministrativi connessi, a 60 giorni. Dall’altro lato, potrebbe invece ritenersi che la clausola in questione, trattandosi di adeguamento alle previsioni di legge, possa essere modificata in sede di stipula del contratto con
…..XXXXXXX….., senza che ciò integri una violazione ex post della par condicio tra i concorrenti».
Dalla documentazione depositata in atti si evince che sia la disposizione della lex specialis, che la clausola contrattuale in contestazione prevedono un termine di pagamento a centoventi giorni.
La risposta al quesito implica un’indagine circa la natura, imperativa o dispositiva, dell’articolo 113-bis del Codice e dell’articolo 4 della legge n. 231/2002, da cui dipende la possibilità che la disciplina di gara, silente o difforme sul punto, sia eterointegrata dalla previsione normativa ai sensi dell’articolo 1339 c.c.
Al fine del corretto inquadramento giuridico della questione si richiamano il quadro normativo e i relativi orientamenti interpretativi sulla disciplina dei pagamenti.
Con d.lgs. n. 231/2002 si è data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La direttiva stessa, al considerando 16 esplicita: «(16) I ritardi di pagamento costituiscono una
violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive» e al considerando 19 dispone: «(19) La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non incide sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore».
Con il d.lgs. 231/2002, ad esito delle modifiche introdotte al d.lgs. n. 192/ 2012 e del d.lgs. n. 161/2014, all’articolo 4 “Termini di pagamento”, si sancisce: «2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini. a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto».
La norma pone pertanto una limitazione all’autonomia contrattuale e alla derogabilità della disciplina dei termini prorogabili solo nella misura massima di giorni sessanta, nei casi in cui la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche ne giustifichino oggettivamente la proroga, previa approvazione per iscritto della relativa clausola contrattuale. Pattuizioni contrattuali in violazione di tali prescrizioni sono pertanto nulle e, per effetto dell’eterointegrazione normativa, si determina l’applicazione della disciplina
normativa di cui all’articolo 4 del d.lgs. 231/2002, sopra richiamato (cfr., in tal senso, Tribunale di Sciacca, sentenza n. 189 del 7 giugno 2023).
In particolare, l’Autorità, con riferimento a tale quadro normativo, già nel parere n. 108 del 27 maggio 2010, richiamando una giurisprudenza sul punto (Consiglio Stato, Sez. V, 1° aprile 2010, n. 1885) evidenziava che la stessa, «nel confermare l’orientamento già in precedenza espresso dal Consiglio di Stato sul tema, ha ricordato che la direttiva n. 2000/35/CE, recepita in Italia con il citato D.Lgs. n. 231/2002, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative, applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in una gara pubblica di appalto. Conseguentemente, tale pronuncia ha reputato inique le clausole di un bando di gara che prevedono il pagamento del corrispettivo a 60 giorni dal ricevimento della fattura, anziché ai 30 giorni, previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, ovvero la decorrenza degli interessi moratori dal 180° giorno anziché dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, previsto dal citato art. 4, ovvero ancora il saggio di interesse dell’1% anziché dell’8% previsto dall’art. 5 del medesimo decreto legislativo».
Alla luce di tale consolidato orientamento interpretativo, pertanto, «sono da ritenersi illegittimi la lettera d’invito ed il capitolato normativo nella parte in cui impongono, a pena di esclusione, l’accettazione della clausola che prevede il pagamento entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura». Sul punto è stato altresì chiarito che: «L’imposizione dell’aumento dei termini per il pagamento rispetto ai trenta giorni fissati dal decreto, senza un accordo tra i contraenti inteso a delineare un regolamento negoziale più consono alla situazione finanziaria del debitore, sulla base di determinati parametri (ossia corretta prassi commerciale, natura dei beni o servizi, condizione dei contraenti e rapporti commerciali tra i medesimi), in realtà introduce un vantaggio per l’Amministrazione che deve considerarsi “indebito”, atteso che la decorrenza degli interessi moratori segue il meccanismo automatico stabilito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, senza che neppure sia necessaria la costituzione in mora» (cfr. ANAC, parere n. 108 del 27 maggio 2010).
Con riferimento a tale disciplina, inoltre, l’Autorità ha avuto modo di precisare con parere n. 59 del 18 aprile 2012, richiamando la determinazione n. 4 del 7 luglio 2010– “Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi”, pubblicata nella G.U. del 28 luglio 2010 n. 174 e il parere 9 febbraio 2011 n. 28, che: «la direttiva 2000/35/CE ed il d.lgs. n. 231 del 2002 contengono norme imperative dirette a riequilibrare la posizione di disuguaglianza tra le parti ed a prevenire un’alterazione del sinallagma contrattuale; le stazioni appaltanti non possono inserire autoritativamente nei bandi di gara clausole che prevedano il pagamento entro un termine superiore a quello fissato dall’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 ovvero una misura degli interessi di mora difforme da quella ex art. 5 del decreto, cui può soltanto derogarsi a seguito di libera negoziazione tra le parti interessate, né la partecipazione ad una procedura di gara può mai valere come accettazione tacita di condizioni di pagamento più sfavorevoli di quelle predeterminate ex lege (cfr. in giurisprudenza: Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2010 n. 1885; Id., sez. IV, 2 febbraio 2010 n. 469; Id., sez. V, 28 settembre 2007 n. 4996); devono considerarsi inique le clausole di un bando di gara con cui la stazione appaltante stabilisca unilateralmente un termine di pagamento ed una decorrenza degli interessi moratori difformi da quelli stabiliti dall’art. 4 del suddetto decreto, nonché un saggio d’interesse diverso da quello previsto dall’art. 5 del decreto; l’imposizione della dilazione dei termini per il pagamento introdurrebbe un indebito vantaggio per l’Amministrazione, che è considerata alla stregua di parte contrattuale forte, per i poteri autoritativi di cui dispone nella fase pubblicistica dell’attività negoziale; da ciò consegue non soltanto l’illegittimità di un’eventuale esclusione dalla procedura di gara in ragione della mancata accettazione (espressa o meno) della clausola contrattuale iniqua, ma anche l’illegittimità dell’attribuzione di un sub-punteggio, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per termini di pagamento differiti rispetto alla disciplina legale».
L’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016 è stato completamento riformulato dalla legge Europea 2018,
l. 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2018” in esito alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia (n. 2017/2090) relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali.
Più dettagliatamente, mentre la direttiva 2011/7/UE prescriveva che il pagamento avvenisse nei trenta giorni dalla data degli adempimenti necessari, l’articolo 113-bis, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 56/2017 consentiva alle stazioni appaltanti di raddoppiare i termini di pagamento.
La nuova formulazione dell’articolo 113-bis, ad esito della Legge Europea 2018, che impone l’effettuazione dei pagamenti entro trenta giorni dal certificato di pagamento, dispone: «“1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. 3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».
Appare evidente che la ratio che sottende la disposizione di cui all’articolo 113-bis sia la stessa sopra richiamata con riferimento all’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002, di attuazione europea, volta dunque a tutelare l’operatore economico e a limitare l’autonomia contrattuale della stazione appaltante.
Dalla lettera della norma appare chiara, infatti, l’intenzione del legislatore di predeterminare a monte il termine di pagamento delle fatture e il dies a quo del calcolo degli interessi moratori, non solo per adempiere alla normativa europea sul punto ma anche per la tipologia di clausola stessa che, se predeterminata dall’amministrazione, potrebbe produrre un effetto a danno dell’impresa.
Dal carattere inderogabile della disposizione discende il potere di eterointegrazione della norma stessa, che trova applicazione anche nel caso in cui la lex specialis di gara sia silente o preveda clausole difformi, che devono ritenersi sostituite di diritto ex articolo 1339 c.c.
Come noto, infatti, «il meccanismo sostitutivo ex articolo 1339 c.c. riesce ad operare solo in presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell’elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme. Viceversa, esso non trova applicazione laddove siano comunque affidati alle parti la quantificazione e l’esatto corrispettivo, nonché il metodo e la concreta manifestazione dell’elemento in questione» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5069).
Ne consegue che la disciplina di gara nel caso di specie possa considerarsi eterointegrata dalla disposizione in questione, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016.
Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai sensi dell’articolo 1339 anche al contratto, la cui clausola sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento essenziale, non può essere apposta in violazione di una norma imperativa.
Pertanto, con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, si richiama la stazione appaltante ad una più attenta formulazione della documentazione di gara, in linea con il quadro normativo e gli indirizzi interpretativi sopra richiamati e si rimette all’amministrazione ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare, sulla base dell’indirizzo generale sopra illustrato.
Avv. Xxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente
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numero 12
17 MAGGIO 2024
LL.PP.44-24 - Appalti pubblici: legittimo limitare il subappalto per ragioni tecniche
Secondo il Consiglio di Stato, oltre alla necessità di contrastare la criminalità organizzata, la complessità tecnica delle opere impiantistiche può legittimare un tetto massimo al subappalto
Rientra tra le “specifiche caratteristiche del subappalto” che legittimano la previsione di un tetto massimo al subappalto la complessità tecnica delle opere impiantistiche da realizzare; ciò, non potendosi ritenere che una simile limitazione sia motivata solo nel caso di un potenziale contrasto con la criminalità organizzata, poiché le stesse direttive consentono all’amministrazione aggiudicatrice di esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente.
È quanto affermato nella sentenza n. 4161 del 9 maggio 2024 del Consiglio di Stato in sede
di seguito approfondita dalla direzione opere pubbliche.
· Il fatto
Oggetto della decisione del Collegio era una procedura di appalto per la costruzione di una scuola, che limitava il subappalto al 30% per la categoria OS28 (impianti termici e condizionamento). L’appaltatore aveva richiesto un’autorizzazione per un importo superiore al limite consentito.
Di fronte al diniego della stazione appaltante, l’impresa affidataria ha ricorso al TAR Friuli
Venezia Giulia (
sent. n. 4/2024
), impugnando il provvedimento di rigetto dell’istanza di
subappalto e la lex specialis di gara, sostenendo che tali limiti erano contrari alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 novembre 2019, in causa C-402/18 (che ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2014/24/UE l’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016), e alle direttive europee in materia di appalti pubblici.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che i limiti imposti fossero ben giustificati da specifiche ragioni tecniche evidenziate dall’amministrazione. La Corte di Giustizia UE non ha infatti censurato la previsione di limiti quantitativi al subappalto per una specifica gara, ma solo la loro fissazione in via generale e astratta dalla fonte primaria (art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016), « in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità, potendosi ipotizzare misure meno restrittive idonee a perseguire l’obiettivo del legislatore di contrasto alla criminalità organizzata. Ciò comporta che non è possibile ricavare un divieto assoluto all’apposizione di limiti quantitativi al subappalto ».
· La tempestività dell’impugnazione
In merito alla tempestività del ricorso, il Consiglio di Stato ha respinto le osservazioni dell’amministrazione, evidenziando che le clausole della lex specialis non avevano contenuto oggettivamente escludente (v. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4) e pertanto non richiedevano una loro tempestiva impugnazione. Il subappalto riguarda l’esecuzione contrattuale, quindi le relative clausole vanno impugnate con l’atto applicativo, diversamente dall’avvalimento che riguarda i requisiti di partecipazione.
· La legittimità dei limiti al subappalto
Riguardo alla possibilità di porre un tetto massimo al subappalto, il Consiglio di Stato ha
osservato che, secondo la Corte di Giustizia UE, non è coerente con il diritto europeo una normativa nazionale che vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto per una quota parte che superi una percentuale fissa dell’importo dell’appalto pubblico. A contrario, da ciò si desume che deve ritenersi consentita una limitazione specifica del subappalto, assistita da adeguata motivazione.
Pertanto, nel caso specifico e secondo lo stesso Xxxxxxxx, era legittima la scelta dell’amministrazione che, nei documenti di gara, aveva espresso le ragioni della limitazione del subappalto nelle categorie OS28 e OS30, chiarendo che queste risiedevano
« nella complessità tecnica delle lavorazioni, che richiede la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore, ai fini della corretta esecuzione del complesso impiantistico ».
Inoltre, non può ritenersi – come asserito dal ricorrente – che il contrasto alla criminalità organizzata sia l’unico obiettivo che consente la limitazione del subappalto. Infatti, sia l’art. 105, comma 2, dell’abrogato d.lgs. n. 50 del 2016, sia l’art. 119, comma 2, del vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) prevedono come possibile limite del subappalto anche le “specifiche caratteristiche del subappalto” concernenti, nel caso di specie, opere impiantistiche.
Tale ricostruzione è inoltre in linea con l’art. 63, par. 2, della direttiva 2014/24/UE, che consente all’amministrazione aggiudicatrice di esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente.
Sulla base di queste argomentazioni, il Collegio ha respinto l’appello.
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numero 12
17 MAGGIO 2024
LL.PP.45-24 - Appalti pubblici: non esaustivi i controlli sui sistemi informatici
In un recente pronunciamento, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affrontato la questione dell’accertamento dei requisiti all’interno del sistema AVCpass, ora FVOE, sottolineando il ruolo attivo che i concorrenti devono assumere nel garantire la regolarità fiscale e contributiva, confermando la necessità per le stazioni appaltanti di vigilare sull’adempimento continuativo dei requisiti di ammissione
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha approfondito la tematica della regolarità
fiscale all'interno delle procedure di gara pubbliche. Le indicazioni fornite, pur facendo riferimento a un contratto regolato dal precedente d.lgs. 50/2006, sono di attuale interesse poiché riguardano la valenza dei certificati emessi tramite AVCPass, attualmente denominato fascicolo virtuale dell’OE.
Di seguito la ricostruzione della sentenza da parte dalla Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Con sentenza del 24 aprile 2024, n. 7 , il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, è intervenuta
su tre quesiti interpretativi, che avevano come antefatto il mancato pagamento del contributo unificato.
In particolare, era stato richiesto al Collegio se: i) nonostante il principio della insindacabilità da parte della stazione appaltante delle certificazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’assenza di irregolarità fiscali dei partecipanti a una gara pubblica, ci sia sempre l’obbligo per ogni concorrente di informare tempestivamente la stazione appaltante di eventuali irregolarità che dovessero emergere durante la gara, ii) la stazione appaltante abbia il dovere di verificare l’assenza di irregolarità nell’aggiudicatario per l’intera durata della procedura, eventualmente richiedendo certificazioni che coprano l’intero periodo dalla presentazione dell’offerta fino all’aggiudicazione, e iii) un concorrente che impugna l’aggiudicazione possa dimostrare, e con quali mezzi, che l’aggiudicatario ha perso il requisito dell’assenza di irregolarità in qualsiasi momento della procedura di gara, con conseguente obbligo per l’amministrazione di escluderlo dalla procedura stessa.
1. Certificati e obblighi di SA e concorrente
Con riferimento ai primi due quesiti interpretativi, la decisione dell’Adunanza Plenaria ha evidenziato che i certificati dell’Agenzia delle Entrate, attestanti l’assenza di irregolarità fiscali, sono vincolanti per le stazioni appaltanti e li esonerano da ulteriori verifiche. Ciò nonostante, i concorrenti devono continuare a possedere in modo continuativo e sostanziale i requisiti di ammissione alla gara, ossia nel periodo che va dal momento di presentazione dell’offerta sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali).
È quindi doveroso per la stazione appaltante, compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo e, con specifico riguardo al requisito concernente l’assenza di debiti tributari, questo potrebbe implicare l’acquisizione di più certificazioni aggiornate dall’amministrazione fiscale competente (Agenzie delle Entrate o eventualmente altra amministrazione titolare di poteri impositivi).
Lo stesso obbligo grava sul concorrente, il quale è tenuto a monitorare la propria situazione debitoria e informare tempestivamente l’amministrazione di eventuali irregolarità sopravvenute durante la gara; ciò, come sottolineato dalla Plenaria, in applicazione del principio secondo cui “ I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede ” (art. 1, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241), applicabile anche al settore dei contratti pubblici.
2. Prova in giudizio della non regolarità fiscale
Con riferimento al terzo e ultimo quesito, la Plenaria del Consiglio di Stato ricorda che, indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, tramite certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ciò si applica anche al DURC rilasciato dagli enti previdenziali e assistenziali. Il concorrente può sempre contestare l’aggiudicazione dimostrando, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia l’assenza originaria sia la perdita successiva della regolarità fiscale dell’aggiudicatario.
Compete poi al giudice amministrativo accertare, in via incidentale e senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario o previdenziale/assistenziale, nell’ambito del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, la idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente.
3. Soluzione del caso specifico
Col primo motivo dell’appello principale, l’Adunanza Plenaria conferma che l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara perché priva, al momento della presentazione dell’offerta, della regolarità fiscale, in conseguenza di un debito, grave e definitivamente accertato, col Segretariato Generale della Giustizia amministrativa, derivante dal mancato pagamento di una sanzione pari a 18.000 euro, irrogata in conseguenza del ritardato pagamento del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo del ricorso.
Infatti, il contributo unificato, seppure ascritto alla categoria delle entrate tributarie (e identica natura fiscale va riconosciuta alle sanzioni pecuniarie conseguenti al mancato o al ritardato pagamento del contributo unificato), non rientra tra le imposte amministrate dall’Agenzia delle Entrate, motivo per cui i debiti a esso relativi non vengono iscritti nel ‘cassetto fiscale’.
Pertanto, poco contano le risultanze delle certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate che transitano attraverso lo strumento informatico messo disposizione dall’ANAC (AVCPASS ora FVOE), se tale sistema e lo stesso certificato non prevedono alcun obbligo posto a carico del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
Inoltre, sempre secondo la Plenaria, nel caso specifico la violazione della detta obbligazione tributaria era grave e definitivamente accertata. Questo perché l’importo era superiore alla soglia di 5.000 euro (v. art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 602/1973) e perché l’invito di pagamento (valevole quale atto di accertamento della debenza) era stato, correttamente, notificato alla concorrente all’indirizzo del difensore presso il quale aveva eletto domicilio (V. art. 248, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002 e Corte Costituzionale, sent. 29 marzo 2019, n. 67) e neppure quest’ultimo era stato impugnato, con conseguente cristallizzazione della obbligazione concernente tanto il contributo unificato, quanto la sanzione pecuniaria.
4. La posizione della Plenaria nel contesto del FVOE 2.0
Con riferimento alla documentazione resa disponibile attraverso il sistema FVOE 2.0, sono presenti le stesse problematiche affrontate nella sentenza in commento, che confermano l'importanza dell'impegno proattivo dei concorrenti nel mantenere informata la regolarità stazione appaltante sulla fiscale e contributiva, ciò indipendentemente dallo strumento informatico utilizzato.
Infatti, anche superando il sistema AVCpass con il fascicolo virtuale dell’OE, l’Autorità si limita a garantire il trasporto e la pubblicazione sicura dei documenti senza alcuna trasformazione o valutazione dei contenuti forniti dagli Enti convenzionati e senza che questi siano necessariamente esaustivi (un elenco di quanto ottenibile dalla stazione appaltante tramite questo sistema, seppur riferito al FVOE 1.0, è contenuto nella Relazione di accompagnamento alla delibera n. 464 del 27 luglio 2022 ).
Pertanto, non stupisce che l’ANAC, nella Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 24 -
, abbia precisato che, in attesa della piena operatività del FVOE 2.0, sia
indispensabile il contributo delle stazioni appaltanti e dei concorrenti a funzionamento dell’intero sistema di accertamento dei requisiti. Infatti, se le prime devono anzitutto verificare i requisiti non disponibili nel sistema, i secondi devono comunque essere inserire i dati e documenti relativi ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari non presenti nel FVOE. Le stazioni appaltanti hanno poi l’onere di trasmettere tutte le informazioni sulle cause di esclusione all’ANAC per la loro eventuale annotazione nel casellario informatico.
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17 MAGGIO 2024
N18-24 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 51° elenco dei soggetti abilitati
Pubblicato il cinquantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 45 del 16 maggio 2024
, ha adottato il 51° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro , di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011,
ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del modificazioni.
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive
L’elenco, allegato al decreto, sostituisce integralmente il 50° elenco adottato con decreto direttoriale n. 39 del 22 aprile 2024.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche , volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
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numero 12
17 MAGGIO 2024
V12-24 - Costruzioni, Ance: Xxxxx Xxxxxxxx alla guida della Fiec, ad affiancarlo con il ruolo di Vicepresidente, Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx, vicepresidente Xxxx con delega al Centro Studi, assume ufficialmente da oggi la carica di presidente Fiec, la Federazione dell’industria europea delle costruzioni che raccoglie 32 federazioni di 27 Paesi europei, con più di 3 milioni di imprese e 12 milioni di lavoratori, e rappresenta il 10% del Pil Ue
Xxxxxxxx: “Pnrr in Europa legato al settore delle costruzioni. Dal successo del Piano uno strumento europeo per realizzare Direttiva Case green”
Xxxxx Xxxxxxxx, vicepresidente Xxxx con delega al Centro Studi, assume ufficialmente da oggi la carica di presidente Fiec , la Federazione dell’industria europea delle costruzioni che raccoglie 32 federazioni di 27 Paesi europei, con più di 3 milioni di imprese e 12 milioni di lavoratori, e rappresenta il 10% del Pil Ue.
Xxxxxxxx, imprenditore friulano, amministratore delegato dell’azienda I.CO.P. S.p.A Società Benefit, impresa che opera nelle tecnologie dell’ingegneria del sottosuolo ed è oggi tra i principali operatori europei nel campo del microtunnel e delle fondazioni speciali, prende il timone in una fase cruciale per l’Europa, alla viglia delle elezioni europee e con le sfide da affrontare del Pnrr e del Green Deal. Un momento caratterizzato anche dalle tante tensioni internazionali che determinano un quadro di grande incertezza politica ed economica.
Ad affiancare Xxxxxxxx, con il ruolo di vicepresidente ci sarà inoltre Xxxxx Xxxxxxxxx, vicepresidente e presidente del Consiglio delle regioni Ance , rafforzando così la leadership dell’industria delle costruzioni italiana in Europa.
“Il successo del
Piano di Ripresa e Resilienza
in tutti i Paesi europei è
strettamente connesso al
settore delle costruzioni .
Dalla riuscita del Piano
possiamo infatti partire per
immaginare di costruire
strumenti finanziari europei finalizzati alla realizzazione della Direttiva case green . Su questo punto, in
particolare, ci auguriamo un confronto costante con le istituzioni europee , per valutare gli impatti
operativi e finanziari della Direttiva sulle imprese e sulle famiglie”. Dichiara il presidente
Xxxxxxxx che aggiunge: “ per l’Italia e per l’Ance in particolare è un importante riconoscimento
perché avremo
un ruolo primario in Europa
proprio su questa sfida”.
Xxxxxxxx assume presidenza della Federazione europea costruttori++
Oggi l'insediamento a Bruxelles, succede a Xxxxxx Xxxxxxxx (ANSA) - UDINE, 16 MAG - L'imprenditore Xxxxx Xxxxxxxx, vicepresidente dell'Ance con delega al Centro studi e
vicepresidente vicario di Confindustria Udine con delega alla Cultura, è il nuovo presidente della Federazione europea dei costruttori. Lo rende noto l'associazione degli industriali di Udine.
L'insediamento è avvenuto ufficialmente oggi a Bruxelles, nel corso dell'assemblea della Fiec, che raccoglie 32 federazioni di 27 Paesi, con più di 3 milioni di imprese e 12 milioni di
lavoratori. Xxxxxxxx, eletto nello Steering committee di Fiec dal dicembre del 2019 con delega alla sostenibilità e alla
competitività, succede all'irlandese Xxxxxx Xxxxxxxx e sarà presidente per il biennio 2024-2026.
Nel suo intervento, il neo presidente ha sottolineato, come riporta la nota, le priorità strategiche per il settore nei
prossimi anni: l'implementazione dei progetti sotto i Piani di ripresa e resilienza, l'attuazione delle politiche del Green
deal, con particolare attenzione alla Direttiva sulla
prestazione energetica degli edifici, nuovi modelli sostenibili per rispondere alla carenza di alloggi, in particolare per i
gruppi vulnerabili, il dialogo sociale e la collaborazione stretta tra il settore delle costruzioni, la filiera e i sindacati.
"Il mio mandato - ha commentato Xxxxxxxx - inizia in un momento di trasformazione: sta iniziando una nuova legislatura europea, con il rinnovo del Parlamento e della Commissione. La
rappresentanza del nostro settore è fondamentale non solo per le nostre imprese, ma anche per la formulazione delle politiche
europee e a supporto dello sforzo comune per un mercato realmente unico, forte e competitivo". (ANSA).
Xxxxxxxx (Ance), Superbonus capitolo chiuso tra luci e ombre Occorrono nuove formule finanziamento, stop a debito pubblico (ANSA) - BRUXELLES, 16 MAG - Il Superbonus è "un capitolo
chiuso" che però ha dimostrato la capacità del sistema di affrontare un tema di quelle dimensioni: i numeri degli edifici che sono stati sistemati dal punto di vista energetico sono simili a quello che la direttiva europea sulle case green "ci
chiederà di fare per i prossimi dieci anni". Lo ha detto Xxxxx Xxxxxxxx, vice presidente dell'Ance, parlando con i cronisti a
Bruxelles a margine dell'assemblea generale della Federazione dei costruttori europei (Fiec) che lo ha eletto presidente
dell'organizzazione.
Per Xxxxxxxx c'è però anche un aspetto del Superbonus "tutto da ripensare", ed è quello del finanziamento degli interventi.
"Non può essere sicuramente a carico dello Stato, cioè del debito pubblico. Xxxxx pensate soluzioni diverse e vestiti su misura a seconda delle diverse situazioni. Non è uguale per tutti, come purtroppo è stato nel Superbonus, dove non era differenziato il trattamento nei diversi target". "Una delle
cose importanti", ha poi aggiunto, è "riuscire a intercettare
anche le risorse private in maniera intelligente per poter affrontare attività che richiedono uno sforzo finanziario gigantesco". (ANSA).
Edilizia: Xxxxxxxx (Ance) presidente Costruttori europei =
(AGI) - Bruxelles, 16 mag. - Il vicepresidente di Ance con
delega al Centro studi, Xxxxx Xxxxxxxx, assume ufficialmente da oggi la carica di presidente Fiec, la Federazione dell'industria
europea delle costruzioni che raccoglie 32 federazioni di 27 Paesi europei, con più di 3 milioni di imprese e 12 milioni di lavoratori, e rappresenta il 10% del Pil Ue.
"Xxxxxxxx, imprenditore friulano, amministratore delegato dell'azienda I.CO.P. Spa Società Benefit, impresa che opera nelle tecnologie dell'ingegneria del sottosuolo ed e oggi tra i
principali operatori europei nel campo del microtunnel e delle fondazioni speciali, prende il timone in una fase cruciale per
l'Europa, alla viglia delle elezioni europee e con le sfide da affrontare del Pnrr e del Green deal. Un momento caratterizzato anche dalle tante tensioni internazionali che determinano un quadro di grande incertezza politica ed economica", si legge in una nota dell'Ance.
Ad affiancare Xxxxxxxx, con il ruolo di vicepresidente ci sarà inoltre Xxxxx Xxxxxxxxx, vicepresidente e presidente del Consiglio delle regioni Ance, rafforzando cosi la leadership dell'industria delle costruzioni italiana in Europa.
"Il successo del Piano di ripresa e resilienza in tutti i Paesi
europei e strettamente connesso al settore delle costruzioni. Dalla riuscita del Piano possiamo infatti partire per immaginare di costruire strumenti finanziari europei finalizzati alla
realizzazione della direttiva Case green. Su questo punto, in particolare, ci auguriamo un confronto costante con le
istituzioni europee, per valutare gli impatti operativi e finanziari della Direttiva sulle imprese e sulle famiglie",
commenta Petrucco. "Per l'Italia e per l'Ance in particolare e
un importante riconoscimento perche avremo un ruolo primario in Europa proprio su questa sfida", aggiunge. (AGI)Bra
Superbonus: Xxxxxxxx (Ance), lezione per fondi Case green =
(AGI) - Bruxelles, 16 mag. - Il Superbonus "e un capitolo chiuso che ci lascia due cose: la capacita del sistema di
affrontare un tema di quelle dimensioni perché i numeri degli edifici che sono stati sistemati dal punto di vista energetico sono simili a quello che la direttiva europea ci chiederà di fare per i prossimi dieci anni. Il sistema ha dimostrato che sono numeri possibili". Lo ha dichiarato il vice presidente
dell'Ance, Xxxxx Xxxxxxxx, in un punto stampa a Bruxelles in occasione della sua nomina alla presidenza della Fiec,
l'associazione europea dei costruttori. "Questo e il lato positivo. Il lato tutto da ripensare e quello come finanziare questa cosa. Non può essere sicuramente a carico dello Stato, del debito pubblico. Vanno create situazioni diverse, pensate soluzioni diverse e vestiti un po’ più su misura a seconda
delle diverse situazioni. Non e uguale per tutti, come
purtroppo e stato nel Superbonus, perché non era identificato il target, non era differenziato il trattamento nei diversi
target, ma credo che una delle cose importanti sia riuscire a intercettare anche le risorse private in maniera intelligente
per poter affrontare queste attività che richiedono uno sforzo finanziario gigantesco", ha evidenziato.
EDILIZIA: XXXXXXXX NUOVO PRESIDENTE FIEC, FEDERAZIONE COSTRUTTORI UE =
Bruxelles, 16 mag. - (Adnkronos) - 'Confronto costante con istituzioni per attuare direttiva case xxxxx' Xxxxx Xxxxxxxx, vicepresidente
dell'Ance con delega al Centro Studi, è da oggi il nuovo presidente della Fiec, la Federazione dell'industria europea delle costruzioni,
che raccoglie 32 federazioni di 27 Paesi europei, con più di 3 milioni di imprese e 12 milioni di lavoratori, e rappresenta il 10% del Pil
Ue. Lo comunica Ance, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Xxxxxxxx, imprenditore friulano, è amministratore delegato della Icop, impresa che opera nelle tecnologie dell'ingegneria del sottosuolo ed è oggi tra i principali operatori europei nel campo del microtunnel e
delle fondazioni speciali. Ad affiancare Xxxxxxxx, con il ruolo di
vicepresidente, sarà Xxxxx Xxxxxxxxx, vicepresidente e presidente del Consiglio delle regioni Ance, rafforzando così la presenza
dell'industria delle costruzioni italiana in Europa.
Il successo di Next Generation Eu "in tutti i Paesi europei - dice Xxxxxxxx - è strettamente connesso al settore delle costruzioni. Dalla riuscita del piano possiamo infatti partire per immaginare di
costruire strumenti finanziari europei finalizzati alla realizzazione della direttiva case green. Su questo punto, in particolare, ci auguriamo un confronto costante con le istituzioni europee, per valutare gli impatti operativi e finanziari della direttiva sulle
imprese e sulle famiglie. Per l'Italia e per l'Ance, in particolare, è
un importante riconoscimento, perché avremo un ruolo primario in Europa proprio su questa sfida''.
Edilizia/ Xxxxxxxx (Fiec): basta opposizione di retroguardia a "Case green"
Neo presidente costruttori Ue: Servono nuovi strumenti finanziari
Bruxelles, 16 mag. (askanews) - Xxxxx con l'opposizione "di retroguardia" alla Direttiva Ue sulle "Case green", che è invece un'iniziativa "necessaria e intelligente",
con un vero "effetto redistributivo", oltre che essere "una opportunità per le imprese". Il nuovo presidente della Fiec, la Federazione dell'industria europea delle costruzioni,
l'italiano Xxxxx Xxxxxxxx, non usa mezzi termini nel definire le propria linea rispetto a una delle proposte legislative europee più controverse degli
ultimi anni, fortemente osteggiata dagli immobiliaristi e dal governo italiani.
Xxxxxxxx, imprenditore friulano e amministratore delegato di un'azienda
che opera nelle tecnologie dell'ingegneria del sottosuolo, è vicepresidente dell'Ance, l'Associazione nazionale costruttori edili. Ha assunto ufficialmente oggi a Bruxelles
la carica di presidente della Fiec, che raccoglie 32 federazioni di 27 Paesi europei,
con più di 3 milioni di imprese e 12 milioni di lavoratori, e rappresenta il 10% del Pil dell'Ue.
Un ruolo importante in una fase cruciale per l’Europa, alla viglia delle elezioni europee, con le sfide da affrontare del Pnrr e del Green Deal e delle tante
tensioni internazionali, che determinano un quadro di grande incertezza
politica ed economica.
Ad affiancare Xxxxxxxx, con il ruolo di vicepresidente, ci sarà inoltre Xxxxx Xxxxxxxxx, vicepresidente e presidente del Consiglio delle
Regioni Ance, rafforzando così la leadership dell’industria delle costruzioni italiana in Europa.
"Il successo del Pnrr in tutti i paesi europei - ha dichiarato il
neo presidente della Fiec - è strettamente connesso al settore delle costruzioni.
Dalla riuscita del Piano possiamo infatti partire per immaginare di costruire strumenti finanziari europei finalizzati alla realizzazione della Direttiva 'Case green'".
"Su questo punto, in particolare, - ha indicato Xxxxxxxx - ci auguriamo un confronto costante con le istituzioni europee, per valutare gli impatti operativi e finanziari della Direttiva sulle imprese e sulle famiglie".
La presidenza della Fiec "per l'Italia e per l'Ance in particolare è un importante
riconoscimento, perché avremo un ruolo primario in Europa proprio su questa sfida". "Io non sono per nulla d'accordo con certe posizioni di retroguardia"
che sono state espresse in particolare in Italia da chi si opponeva alla Direttiva definendola come "una patrimoniale nascosta", o come "un cappio imposto dall'Europa", ha dichiarato ancora Xxxxxxxx, rispondendo ad alcune domande di Askanews.
"Avere delle case riqualificate energeticamente ha un effetto
redistributivo reale", perché l'inefficienza energetica colpisce proporzionalmente di più i bassi redditi. E quindi la Direttiva è una iniziativa "necessaria e intelligente dal punto di vista economico, e non solo ambientale; ed è una opportunità
per le imprese", ha sottolineato il neo presidente dell'Associazione dei costruttori europei.
Inoltre, ha puntualizzato, questa direttiva "non ha niente a che vedere con quello che
è successo nel settore Automotive, dove un intero sistema industriale viene danneggiato
dalle norme Ue" che promuovono l'auto elettrica, con l'obbligo di auto a zero emissioni entro il 2035.
La direttiva prevede diversi nuovi strumenti per finanziare gli investimenti necessari all'efficientamento energetico degli edifici, tra cui il cosiddetto "Pay as you save" ("paga man mano che risparmi").
"Sono strumenti - ha spiegato ancora Xxxxxxxx - usati dalle ESCo, che finanziano l'investimento con il risparmio indotto dall'investimento stesso".
Le ESCo ("Energy Service Company") sono le società che forniscono servizi tecnici, commerciali e finanziari finalizzati all'efficientamento energetico. Il sistema
"Pay as you save" prevede che il proprietario rimborsi l'investimento per aumentare l'efficienza energetica di una casa semplicemente continuando a pagare per alcuni anni le stesse bollette energetiche di prima che venissero realizzati.
"Dobbiamo ampliare gli orizzonti e dimenticare quello che è stato il Superbonus,
che prevedeva un solo strumento, completamente a debito, per situazioni variegatissime.
Un sistema che non era né sostenibile né giusto", ha sottolineato ancora il neo presidente della Fiec.
E ha aggiunto: "Dobbiamo affinare le modalità per cui le risorse private possano intervenire
in questo processo. Vanno esperite tutte queste modalità, tra cui quella del 'Pay as you save'. La Direttiva, tra l'altro, non riguarda solo gli edifici privati ma anche quelli pubblici".
"Il sistema comunque - ha rilevato Xxxxxxxx - va regolamentato: bisogna stare attenti affinché le ESCo non abbiano poi troppo potere, che non costringano imprese a lavorare a prezzi stracciati. In questo quadro - ha concluso -, noi abbiamo già incominciato a interloquire
con le associazioni delle ESCo".
Edilizia: Xxxx, Xxxxxxxx alla guida della federazione europea Fiec
Bruxelles, 16 mag. (LaPresse) - Xxxxx Xxxxxxxx, vicepresidente Xxxx con delega al Centro Studi, assume ufficialmente da oggi la carica di presidente Fiec, la
Federazione dell'industria europea delle costruzioni che raccoglie 32 federazioni di 27 Paesi europei, con più di 3 milioni di imprese e 12 milioni di lavoratori, e rappresenta il 10% del Pil Ue.
Xxxxxxxx, imprenditore friulano, amministratore delegato dell'azienda I.CO.P. S.p.A Società Benefit, impresa che opera nelle tecnologie dell'ingegneria del sottosuolo ed è oggi tra i principali operatori europei nel campo del microtunnel e delle fondazioni speciali, prende il timone in una fase cruciale per l'Europa, alla viglia delle elezioni
europee e con le sfide da affrontare del Pnrr e del Green Deal. Un momento
caratterizzato anche dalle tante tensioni internazionali che determinano un quadro di grande incertezza politica ed economica. Ad affiancare Xxxxxxxx, con il ruolo di
vicepresidente ci sarà inoltre Xxxxx Xxxxxxxxx, vicepresidente e presidente del Consiglio delle regioni Ance, rafforzando così la leadership dell'industria delle costruzioni italiana in Europa.
"Il successo del Piano di Ripresa e Resilienza in tutti i Paesi europei - dichiara
Petrucco - è strettamente connesso al settore delle costruzioni. Dalla riuscita del
Piano possiamo infatti partire per immaginare di costruire strumenti finanziari europei finalizzati alla realizzazione della Direttiva case green. Su questo punto, in
particolare, ci auguriamo un confronto costante con le istituzioni europee, per valutare gli impatti operativi e finanziari della Direttiva sulle imprese e sulle
famiglie". "Per l'Italia e per l'Ance in particolare è un importante riconoscimento perché avremo un ruolo primario in Europa proprio su questa sfida", conclude.