COMUNE DI SASSARI
COMUNE DI SASSARI
PROT. N. 2018/162051 del 28/09/2018 BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
(redatto sulla base del Bando-tipo n. 1/2017 - Schema di disciplinare di gara Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017)
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO CITTADINO E DEL CIMITERO DI PALMADULA - CONDUZIONE DEL FORNO CREMATORIO – PROGETTO DI FINANZA EX ART. 183 DEL DLGS 50/2016 – CUP B87B18000110003 - CIG 7590177C32 N. GARA 7168844
PREMESSE
La costituenda A.T.I. Altair S.r.l. Edilver S.r.l., (d’ora in poi promotore) ha depositato, in data 16 Maggio 2017 Prot. comunale n. 2017/70636, una proposta di finanza di progetto, secondo la procedura di cui agli artt 179 comma 3 e 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la gestione del sistema cimiteriale del Comune di Sassari.
Il presente disciplinare e bando di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Sassari, nonché le ulteriori informazioni relative al finance project (Finanza di progetto) avente ad oggetto “Gestione del sistema cimiteriale del Comune di Sassari”, come meglio specificato nel progetto allegato e ricompreso nella proposta posta a base di gara – codice CPV 98371110-8 (Servizi cimiteriali)
La presente procedura è una “concessione di servizi”, da affidarsi in project financing, ai sensi degli artt. 179 comma 3 e 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in poi Codice).
L’appartenenza dell’affidamento della presente concessione, mediante project financing, alla tipologia del partenariato pubblico – privato, comporta l’allocazione in capo al Concessionario, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, come definiti dall’art. 3 lett. aaa) e bbb), del Codice. Pertanto, il Servizio sarà gestito dal Concessionario in piena autonomia organizzativa e a suo completo rischio d’impresa, comunque nell’ambito di quanto stabilito nella Concessione.
Il presente disciplinare e bando di gara è stato pubblicato:
a) sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE);
b) sulla Gazzetta della Repubblica Italiana (GURI);
c) sul sito istituzionale del Comune di Sassari;
d) sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;
e) per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali;
Il luogo di svolgimento del servizio è il COMUNE DI SASSARI, nei siti cimiteriali rispettivamente cittadino (San Paolo) e della frazione denominata “Argentiera”. [codice NUTS ITG25]
Con determina a contrarre n. 2879 del 02/08/2018 del Settore Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale, questa Amministrazione ha deliberato di affidare LA CONCESSIONE
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO CITTADINO E DEL CIMITERO DI PALMADULA - CONDUZIONE DEL FORNO CREMATORIO – PROGETTO DI FINANZA EX ART. 183 DEL DLGS 50/2016.
CUP B87B18000110003; CIG 7590177C32;
N. GARA 7168844.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016, e secondo quanto previsto all’art. 183 comma 15 del medesimo D.Lgs. 50/2016; (in seguito: Codice).
Il soggetto aggiudicatore è il Comune di Sassari con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx, 0 partita I.V.A. 00239740905 – CAP 07100, PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l'Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1.1) Modello 1 – domanda di partecipazione; 1.2) Modello 2 – DGUE;
1.3) Modello 3 – dichiarazioni legale rappresentante; 1.4) Modello 4 – dichiarazione sopralluogo;
1.5) Modello 5 – offerta economica.
1.6) Modello 6 - dichiarazioni sostitutive altri soggetti 1.7) Patto di integrità
La gara è disciplinata, oltre che dal presente disciplinare, anche dai seguenti documenti contenenti le clausole tecniche, economiche e/o amministrative che regolano i lavori, le forniture ed i servizi oggetto della concessione in epigrafe:
Elaborati grafici:
1.8) Inquadramento generale – estratti cartografici – individuazione interventi; 1.9) Planimetria stato di fatto cimitero nuovo – rilievo fotografico; 1.10)completamento cimitero planimetria di inquadramento generale; 1.11)schemi tipologici manufatti cimiteriali;
1.12)planimetria completamento manufatti cimiteriali – fasi temporali; 1.13)crematorio – stato di fatto – planimetria - rilievo fotografico; 1.14)crematorio – stato di fatto – pianta piano terra;
1.15)crematorio – progetto – planimetria; 1.16)crematorio – progetto – pianta piano terra; 1.17)crematorio - sovrapposizioni – planimetria;
1.18)crematorio – sovrapposizioni - pianta piano terra;
Relazioni tempio crematorio: 1.19)relazione illustrativa; 1.20)relazione tecnica;
1.21)studio di prefattibilità ambientale; 1.22)calcolo sommario – quadro economico; 1.23)cronoprogramma fasi attuative;
1.24)prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza; 1.25)capitolato prestazionale – parte I – opere edili ed impiantistiche; 1.26)capitolato prestazionale – parte II – impianto di cremazione; 1.27)relazione geologica preliminare.
Progetto di gestione:
1.28)specificazione delle caratteristiche del servizio; 1.29)bozza di convenzione;
1.30)piano economico finanziario asseverato; 1.31)ripartizione dei rischi ed analisi di sensitività. 1.32)Patto di integrità;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.
CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere trasmesse, indirizzate al Settore Valorizzazione del Patrimonio e Contratti, a mezzo PEC (xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx) e all’indirizzo mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx; le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine di venti giorni precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
Alle richieste di informazioni pervenute oltre il termine, non verrà dato riscontro.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
In tale prospettiva, si invitano i concorrenti a consultare periodicamente tale sezione del sito internet dell’Ente concedente durante la fase di predisposizione delle offerte.
Sarà onere del concorrente visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni.
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | “Gestione del sistema cimiteriale del Comune di Sassari” | 98371110-8 (Servizi cimiteriali) | P | € 65.701.757,14 |
valore della concessione a base di gara* | € 65.701.757,14 |
* si veda più avanti il paragrafo "VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE". L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione sarà indicata dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell’offerta, ma non potrà essere comunque superiore ad anni 30 (trenta) né inferiore ad anni 20 (venti), con decorrenza dalla data di stipula della convenzione.
L’operatore economico che risulterà aggiudicatario, se richiesto, dovrà assicurare l’avvio
della concessione del servizio anche nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico, così come previsto all’art. 32 comma 8 del Codice.
Alla scadenza della Concessione il Concessionario, per evitare l’interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando il Comune di Sassari non avrà individuato il nuovo aggiudicatario con procedura di gara o avrà assunto la diretta gestione del cimitero oggetto della Concessione o, in base alle norme vigenti in tale momento, avrà affidato a ente/società dalla stessa partecipata in parte o in toto, e comunque per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.
TERMINE PER LA REDAZIONE E CONSEGNA DELLE INTEGRAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO
Il progetto definitivo, così come presentato in sede di offerta, dovrà essere oggetto di verifica e validazione.
Qualora in tale sede emergesse la necessità di integrazioni e/o precisazioni, esse, su richiesta del RUP, dovranno essere presentate dal Concessionario nel termine di 30 giorni.
TERMINE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Il termine massimo per la consegna al Comune di Sassari del progetto esecutivo, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici prescritti dalle normative vigenti, è di complessivi giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione in linea tecnica da parte del Comune di Sassari del progetto definitivo.
TERMINE DI INIZIO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA
La gestione dei servizi cimiteriali, nessuno escluso, avrà inizio contestualmente alla sottoscrizione della relativa concessione.
VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
L’importo complessivo della concessione posto a base di gara è pari a € 65.701.757,14 esclusa IVA di legge e prevede l'esecuzione delle seguenti opere:
Lavori per la realizzazione dei manufatti funerari impianti compresi come da “Elaborato REL 04 – quadro economico” al netto delle spese per la redazione della proposta per un costo pari ad € 4.892.300,00 sicurezza inclusa (esclusa iva), di cui:
OG1- €. 4.707.161,79 (96,22%);
OS 30 - €. 119.329,34 (2,44%);
OS3 - €. 26.201,68 (0,54%);
OS28 - €. 39.607,19 (0,81%);
Il concessionario provvederà alla realizzazione delle opere con mezzi propri e/o tramite finanziamento di terzi, recuperando l’investimento sia attraverso i ricavi di gestione che con la percezione del canone annuo come da P.E.F.;
Pertanto la controprestazione a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere cimiteriali esistenti e realizzate per tutta la durata della concessione percependo il canone di cui sopra.
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
L’equilibrio economico dell’investimento deve risultare da un piano economico – finanziario asseverato da un istituto di credito, ovvero da una società di cui all’art. 183 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e presentato in sede di gara.
La spesa per la redazione della proposta indicata dal promotore è quantificata in € 95.000,00 oneri di legge compresi.
Il Canone concessorio è finanziato con fondi comunali.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di divieto,
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
SOPRALLUOGO
E’ fatto obbligo ai concorrenti – in quanto ritenuto elemento essenziale per la partecipazione alla presente gara - di effettuare una visione dei luoghi e delle dotazioni oggetto di concessione prima della formulazione dell’offerta, in modo tale che i concorrenti interessati possano prendere atto, de visu, dei luoghi dove verranno svolte le prestazioni previste in concessione.
Per il solo Promotore non è necessario effettuare il sopralluogo.
In sede di sopralluogo il concorrente dovrà prendere atto dello stato di fatto dei luoghi e delle condizioni dei luoghi ove si svolgerà il servizio.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare al Settore LL.PP., all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.
I sopralluoghi saranno concordati con la Stazione concedente.
A conclusione del sopralluogo il Comune rilascerà al referente del concorrente un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella busta “A - Documentazione amministrativa”, così come descritto nei successivi articoli.
Ai fini di quanto sopra prescritto, si precisa che il Comune metterà a disposizione del concorrente un incaricato.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti detti operatori.
N.B. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante del Consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore della concessione.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 .
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b) Fatturato globale medio annuo (Vedasi DGUE - Dichiarazione Parte IV: Criteri di selezione – lett. B), riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 2.000.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto in quanto la dimensione aziendale deve essere proporzionata al valore del contratto a base di gara, calcolato su base annua dividividendo il valore del contratto per la durata presunta dello stesso (trenta anni);
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
c) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per servizi affini negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari almeno al fatturato medio annuo previsto in contratto per i servizi cimiteriali (cremazione, servizi cimiteriali generali e servizi lampade votive) non inferiore ad € 941.000,00 IVA esclusa.
Il settore di attività è servizi cimiteriali (cremazione, servizi cimiteriali generali e servizi lampade votive).
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d) aver gestito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) il servizio cimiteriale, comprensivo del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, opere da giardiniere,
lavori cimiteriali, gestione e manutenzione illuminazione votiva, conduzione forno crematorio in favore di una popolazione servita non inferiore a 100.000 (centomila) abitanti.
Il concorrente dovrà dichiarare tale requisito presentando un elenco con indicazione dei destinatari, il numero di abitanti, il periodo di effettuazione del servizio (vedasi DGUE - Dichiarazione Parte IV: Criteri di selezione – lett. C); si precisa che tale requisito può essere posseduto anche cumulando i dati relativi a differenti ambiti territoriali/committenti, purché almeno il 50% (cinquanta per cento) della popolazione minima sia servita in un’unica gestione, intendendosi per tale quella disciplinata da un medesimo contratto.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
e) aver individuato il responsabile della gestione del servizio per il quale devono essere indicati il nominativo ed il titolo di studio;
f) aver individuato il responsabile della sicurezza per il quale devono essere indicati il nominativo ed il titolo di studio;
g) essere in possesso di sistemi di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale, rilasciato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da organismi accreditati. In particolare, i certificati di qualità dovranno essere riferiti alle attività oggetto della concessione, ovvero ancora relativi almeno a “gestione, manutenzione servizi cimiteriali”;
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
h) abbiano adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dichiarino di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli oneri conseguenti alla loro applicazione;
i) non siano soggetti alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso, ex articolo 1-bis, c. 14 della L. n. 383/2001, sostituito dall’articolo 1 della L. n. 266/2002.
La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di cui al precedente punto "REQUISITI DI IDONEITÀ" lettera a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" lett. d) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
I requisiti di cui al precedente punto "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE"
lettere e), f), ed g) sono posseduti dalla mandataria.
I requisiti di cui al precedente punto "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE"
lettere h) e 1) sono posseduti da:
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito di cui al precedente punto "REQUISITI DI IDONEITÀ" lettera a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto "COMUNICAZIONI", al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
REQUISITI DELL’IMPRESA CHE ESEGUIRA’ I LAVORI
Il concorrente, ove non in possesso del requisito di qualificazione SOA di seguito indicato, dovrà obbligatoriamente affidare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamenti pubblici, i predetti lavori ad impresa in possesso di attestazione minima di qualificazione SOA relativa all’esecuzione di lavori pubblici, corrispondente, in base alla diversa natura dei lavori e delle attività oggetto di affidamento, alla categoria OG1 classifica 1 (opere edili).
Prima dell’inizio dei lavori, il concessionario comunicherà al Comune il nominativo dell’impresa esecutrice dei predetti lavori e consegnerà copia della qualificazione SOA dalla stessa detenuta.
GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 1% (uno per cento) dell’importo posto a base di gara e, quindi, di importo pari ad € 657.017,60 (seicentocinquantasettemila
-diciasette/60).
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, firmata digitalmente anche dal fidejussore, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.
In ogni caso la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito ed essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni, decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva (pari al 10% dell'importo contrattuale di concessione) di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
e. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
Tale ultima dichiarazione d'impegno può essere rilasciata da un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.
La dichiarazione del fideiussore non è richiesta se i concorrenti sono microimprese, piccole e medie imprese né se i concorrenti sono raggruppamenti ordinari o consorzi ordinari costituitie sclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Ai fini di quanto sopra si precisa che l’importo della garanzia provvisoria è già stato ridotto del 50%
in quanto uno dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara è il possesso di una certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 rilasciato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da organismi accreditati.
Trovano inoltre applicazione alla garanzia provvisoria le ulteriori riduzioni – anche cumulabili – di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
A tal fine il concorrente dovrà allegare una copia delle predette certificazioni, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, decorso il termine che verrà fissato dal Comune entro cui il concorrente è tenuto a presentare o a regolarizzare il contenuto della predetta cauzione, costituirà causa di esclusione.
Resta inteso che la predetta garanzia dovrà essere stata costituita prima della presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto di concessione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
N.B. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice la Garanzia provvisoria dovrà, inoltre, contenere l’impegno del garante a rinnovare la medesima garanzia, su richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 gg., nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
CAUZIONE AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 13 DEL CODICE
I concorrenti devono anche costituire, ai sensi dell’art. 183, co. 13, del Codice, una cauzione di importo pari al 2,5% del valore dell’investimento (pari ad € 5.328.900,00), come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara pari a € 133.222,50 (eurocentotrentatremiladuecentoventiduevirgolacinquanta), a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte.
Tale ultima cauzione non è riducibile.
Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.
I concorrenti devono altresì produrre l’impegno di un garante a rilasciare la garanzia prevista dall’art. 183, co. 13, terzo periodo, del Codice – qualora il concorrente risultasse aggiudicatario – a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla concessione del Servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e che sarà dovuta dalla data di inizio dell’esercizio del Servizio.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
E’ facoltà del Comune di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione.
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel presente disciplinare per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dal Comune.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e ferma restando la possibilità di procedere all’avvio in urgenza dell’esecuzione delle attività dedotte in commessa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, nonché l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di concessione verrà stipulato una volta decorso il termine di cui all’art. 32, comma 9 del Codice. Le spese relative alla stipula del contratto di concessione sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
L’Amministrazione Comunale, in caso di fallimento o negli ulteriori casi previsti all’art. 110, comma 1, del Codice, si avvarrà della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio, in analogia a quanto previsto dal medesimo articolo 110.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il PLICO contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale presso la sede di PUNTO CITTA' di questo Comune – via Coppino 20 – piano terra, indirizzato a Comune di Sassari, Settore Valorizzazione Patrimonio e Contratti, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 6 novembre 2018 a pena di esclusione.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura:
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO CITTADINO E DEL CIMITERO DI PALMADULA - CONDUZIONE DEL FORNO CREMATORIO – PROGETTO DI FINANZA EX ART. 183 DEL DLGS 50/2016 – CUP B87B18000110003 - CIG 7590177C32 N. GARA 7168844
Scadenza offerte: ore 12:00 del giorno 6 novembre 2018
PASSOE GENERATO: - NON APRIRE
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative ovvero espresse difformemente rispetto a quanto previsto relativamente alle offerte sugli elementi quantitativi posti a base di gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx_xxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 GIORNI dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
1) Domanda di partecipazione, [in conformità al fac-simile allegato Modello 1)] redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. ed in termini di responsabilità ed impegno sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Con tale dichiarazione il concorrente, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, sarà perseguito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445):
• indica la forma, singola o plurisoggettiva, con la quale partecipa alla procedura per l’affidamento della presente concessione;
• in caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, le imprese mandanti si impegnano, per il caso di aggiudicazione, a conferire alla mandataria designata mandato collettivo speciale con rappresentanza nonché a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, indica, a pena di esclusione, l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• in caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice, l’operatore economico
indica le consorziate designate a eseguire le prestazioni.
• Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
• in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o GEIE, non ancora costituiti, le imprese consorziande o riunende si impegnano, per il caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio o il GEIE nonché a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai consorzi o GEIE;
• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio comma 2, lett. e), del Codice o GEIE già costituiti, l’operatore economico allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria dalle mandanti in caso di RTC oppure acclude copia dell’atto costitutivo del Consorzio o GEIE;
e dichiara:
a) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), del Codice e GEIE, costituiti o costituendi, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 48, co. 4, del Codice, la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume;
b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) del Codice;
c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
d) di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso, ex articolo 1 bis – comma 14 – della Legge n. 383/2001, sostituito dall’articolo 1 Legge n. 266/2002;
e) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, di non avere concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni;
f) di essere a perfetta conoscenza e di accettare le condizioni che regolano la presente concessione;
g) di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, della Bozza di Contratto di Concessione, dell’intera proposta di Progetto posto a base di gara, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione della relativa concessione nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
h) di aver preso piena conoscenza degli atti di gara, dei luoghi ove andranno eseguiti i lavori e le prestazioni (come da attestazione di sopralluogo allegata) e che i beni, servizi e lavori offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi in esso indicati;
i) di conoscere e accettare integralmente i contenuti del “Patto di integrità così come approvato con D.G.C. N°2016/11 del 26 Gennaio 2016”;
j) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice disciplinare” adottato dal Comune di Sassari;
k) che nei confronti dell’operatore economico non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della normativa vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
l) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possano influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione della concessione e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta;
m) di aver adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta degli oneri conseguenti alla loro applicazione; dichiara, altresì, di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
n) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata della concessione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
o) che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate, ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
p) di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall’Amministrazione Aggiudicatrice, nell’ambito delle successive procedure di gara indette da codesta Amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;
q) che, in caso di aggiudicazione, affiderà i lavori edili ed impiantistici di cui agli atti di gara a soggetti adeguatamente qualificati nel rispetto di quanto richiesto dal Disciplinare di Gara e dalla normativa in vigore;
r) (eventuale, in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative) che la società in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
s) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che la società si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e comunicherà all’Amministrazione Aggiudicatrice, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù
di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto;
u) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
v) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione Aggiudicatrice avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto di concessione, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
w) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per la presente concessione;
x) di applicare tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in concessione, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto;
y) i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti, la propria posizione INPS e INAIL e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;
z) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Comune a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Comune a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Il Comune si riserva tuttavia di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
N.B. Si precisa che la mancata indicazione di quanto indicato al suddetto punto z) non è causa di esclusione dalla gara e la mancata indicazione di quanto nello stesso indicato equivale ad autorizzazione all’esercizio del diritto di accesso.
DICHIARA INFINE
il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento, con indicazione del codice fiscale, della partita IVA, del numero di telefono, dell’indirizzo e-mail e dell’indirizzo pec a cui dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti alla gara.
2) Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all’art. 85 comma 1, del Codice, in
conformità al modello di formulario pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 174 del 27.07.2016, nel rispetto delle modalità di compilazione previste nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 avente ad oggetto “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, reso in conformità al “Modello 2 - DGUE” allegato al presente Disciplinare e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Il DGUE può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Con riferimento alla compilazione del DGUE, si precisa che:
- in caso di concordato preventivo con continuità aziendale: l’operatore specifica di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.
Devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento della Concessione;
- nel caso in cui la partecipazione alla procedura sia stata subordinata, ai sensi dell’art. 110, co. 5, del Codice, all’avvalimento di altro operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento della concessione e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del Contratto di Concessione, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione alla concessione:
- DGUE dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento della concessione;
- dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria:
a) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Sassari a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie all’esecuzione della Concessione ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipula del Contratto di Concessione, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione alla concessione;
b) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
I. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione della Concessione per tutta la durata della concessione e a subentrare allo stesso in caso di fallimento;
II. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE deve essere reso da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
III. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
c) nella Parte II Sezione B del DGUE (“Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”), indicare, oltre agli eventuali altri soggetti cui sia attribuita la rappresentanza dell’operatore economico: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione (o del Consiglio di Gestione, se la società adotta il sistema di amministrazione dualistico), specificando a quali tra questi è conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (come i membri del Collegio Sindacale, del Comitato per il Controllo sulla gestione o i membri del Consiglio di Sorveglianza) o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nella medesima parte indicare anche i soggetti cessati dalle predette cariche nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara e, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, anche i soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Tali soggetti dovranno rendere la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice. A tale dichiarazione, resa in conformità al “Modello 6 - dichiarazioni sostitutive altri soggetti” allegato al presente Disciplinare, dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere presentata dai soggetti sopra individuati, appartenenti a tutti gli operatori economici che partecipino in forma congiunta. In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, la predetta dichiarazione dovrà essere presentata dai soggetti rilevanti appartenenti al consorzio medesimo e a tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
Qualora i suddetti soggetti cessati dalla carica non siano in condizione di rendere la dichiarazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
3) in caso di avvalimento, a pena di esclusione:
- il DGUE del concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui il concorrente intende avvalersi, specificando altresì i requisiti di partecipazione di carattere economico- finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica le risorse che l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione;
4) Garanzia provvisoria, di cui al corrispondente paragrafo del presente disciplinare, sottoscritta dal garante, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, a eccezione dei casi ivi previsti;
5) Cauzione di cui all’art. 183, co. 13, del Codice, richiesta nel corrispondente paragrafo del presente disciplinare, debitamente sottoscritta;
6) Dichiarazione di impegno di un garante, firmata dal garante, a rilasciare la garanzia prevista dall’art. 183, co. 13, terzo periodo, del Codice – qualora il concorrente risultasse aggiudicatario – a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e che sarà dovuta dalla data di inizio dell’esercizio del Servizio.
7) copia della certificazione UNI CEI ISO 9000 in corso di validità firmata dal legale rappresentante e delle eventuali ulteriori certificazioni e/o attestazioni che legittimino eventuali ulteriori riduzioni della cauzione provvisoria;
8) dichiarazione di avvenuto sopralluogo con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi interessati dalla concessione con le modalità e i termini di cui al precedente articolo denominato “Sopralluogo”. Tale dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, riportare in calce l’attestazione del referente incaricato del Comune di Sassari che attesti l’avvenuta effettuazione del sopralluogo.
9) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del X.Xxx. 1 settembre 1993, n. 385 - firmate dai rappresentanti degli istituti - rilasciate in data non anteriore a sei mesi dalla data di indizione della gara, che dimostrino la solvibilità e puntualità nell’adempimento agli impegni assunti dal soggetto concorrente.
10) dichiarazione a firma del legale rappresentante del concorrente attestante l’impegno ad accollarsi, in caso risultasse aggiudicatario, gli oneri relativi alle spese sostenute dal Comune per lo svolgimento della presente procedura di gara, con particolare riferimento alle spese di pubblicazione, alle spese di struttura per il personale dipendente del Comune per l’espletamento della presente procedura ed ai compensi della commissione di gara, fino ad un massimo di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);
11) fermo restando quanto previsto al paragrafo "REQUISITI DELL’IMPRESA CHE ESEGUIRA’ I LAVORI" del presente Disciplinare di gara, i concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d’impresa devono produrre copia firmata dal legale rappresentante dell’attestazione SOA in corso di validità, per le seguenti categorie: OG.1 classifica 5;
I concorrenti devono presentare anche le attestazioni SOA necessarie in relazione agli eventuali ulteriori interventi proposti in autonomia.
12) documento attestante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità [ANAC] dell’importo di € 500,00 ai sensi dell’art. 2, c. 1, della Deliberazione n. 1300 del 20.12.2017, recante evidenza del codice della procedura CIG, riportato sulla presente lettera d’invito, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Il pagamento del contributo può essere effettuato con le seguenti modalità:
mediante versamento on line collegandosi al portale web “Servizio Riscossione Contributi” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx , seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC, secondo quanto stabilito dall’art. 216, comma 13 del Codice; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
Ulteriori informazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.
I concorrenti che intendano presentare un’offerta in raggruppamento temporaneo di concorrenti (d’ora in poi definito anche “RTC”), o con l’impegno di costituire un RTC, ovvero un raggruppamento di imprese di rete, ovvero in consorzio, dovranno osservare le condizioni di seguito elencate:
il “Modello 1 – Domanda di partecipazione”:
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
le referenze bancarie dovranno essere presentate:
- in caso di RTC costituendo o costituito, ovvero di consorzi non ancora costituiti: da tutte le imprese che ne prendono parte;
- in caso di consorzi di cui alle lettere b), c) ed e) del c. 2 dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: dal consorzio medesimo.
la garanzia provvisoria e la cauzione di cui all’art. 183, comma 13, del Codice dovranno essere prodotte:
- in caso di RTC costituito: dalla società mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di RTC, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti: da uno dei soggetti raggruppandi o consorziandi con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le società raggruppande o che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) già costituiti, dell’art. 45, c. 2 del D.lgs. 50/2016: dal consorzio medesimo.
le dichiarazioni di impegno a rilasciare la cauzione definitiva e la cauzione di cui all’art. 183, co. 13, terzo periodo, del Codice devono essere sottoscritte dal soggetto autorizzato a impegnare il garante e:
- in caso di RTC costituito: il soggetto garantito deve essere il RTI;
- in caso di RTC, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti: i soggetti garantiti devono essere tutte le società raggruppande o che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) già costituiti, dell’art. 45, c. 2 del D.lgs. 50/2016: il soggetto garantito deve essere il consorzio medesimo.
Si rammenta che, in caso di raggruppamento verticale, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
INDICAZIONI DEI DOCUMENTI DA PRODURRE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI:
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- in caso di consorzio stabile, copia della delibera dell’organo deliberativo dalla quale risulti la volontà dei consorziati di operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a 5 anni;
- indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” del/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- Indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
a. ciascun operatore economico indica nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. ciascun operatore economico assume nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. ciascun operatore economico indica nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD), con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- il legale rappresentante dell’organo comune indica nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire l’offerta tecnica nella “Busta B – Offerta tecnica”, ritualmente sottoscritta dal rappresentante legale della ditta concorrente o da persona munita di poteri di firma. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento concorrente.
Più in particolare, la “Busta B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere gli elaborati relativi ai seguenti capitoli ed in conformità a quanto di seguito specificato:
A1) NUOVO CREMATORIO
PROGETTO (di livello Definitivo ai sensi del dlgs 50/2016) per la realizzazione del NUOVO CREMATORIO con Relazione descrittiva ed elaborati grafici delle modalità di sviluppo del progetto a base di gara contenente i seguenti elaborati minimi:
• Relazione generale;
• Relazioni tecniche e relazioni specialistiche nel numero e nel livello richiesto per la completa comprensione del progetto;
• Elaborati grafici;
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
• Computo metrico;
• Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi distintivi della proposta:
A.1.1. Completezza e qualità complessiva del progetto proposto;
Il progetto, oltre a ricomprendere tutti gli elaborati di legge, sarà valutato sulla base della coerenza interna degli elaborati medesimi che dovranno essere chiaramente intellegibili anche sotto il profilo grafico. Saranno valutati positivamente gli elaborati che andranno oltre il limite minimo di legge previsto per il livello progettuale richiesto.
A.1.2. Proposte migliorative in ordine alla ergonomia della soluzione proposta in relazione con il miglioramento del servizio reso all'utenza (es: distribuzione ambienti, ciclo del servizio, customer care, contrazione dei tempi di attesa della cremazione). Soluzioni tecniche-tecnologiche che incidano sulla qualità dell'impianto sotto il profilo gestionale ed ambientale e di affidabilltà dei componenti. Qualità della proposta manutentiva per l'impianto e programmazione degli interventi correttivi dei suoi componenti principali (camere, bruciatori, abbattitori, filtri, recuperatori di calore...) durante tutto il ciclo di vita.
A.1.3 Proposta che garantisca la continuità del Servizio di Cremazione nel periodo di realizzazione del nuovo impianto e fino all'effettiva attivazione del servizio nel nuovo impianto.
A.2 ALTRI LAVORI (urbanizzazioni, manutenzioni, investimenti nell'area cimiteriale)
Relazioni ed elaborati grafici illustrativi delle modalità di sviluppo del PROGETTO (di livello Definitivo ai sensi del dlgs 50/2016) per la realizzazione delle OPERE d’investimento nell’area Cimiteriale con i seguenti elaborati minimi:
Relazione generale;
Relazioni tecniche e relazioni specialistiche nel numero necessario; Elaborati grafici;
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici peculiari del progetto; Computo metrico;
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi distintivi della proposta:
A.2.1. Qualità e caratteristiche funzionali delle opere infrastrutturali previste con particolare riferimento alla razionalità di programmazione in funzione del miglioramento dell'accessibilità degli utenti alle aree d’espansione, all'aumento dei parcheggi ora disponibili, alla razionale sistemazione degli spazi d’espansione cimiteriale, alla pulizia e il miglioramento estetico dell’area.
A.2.2. Eventuali Proposte migliorative quali-quantitative:
Soluzioni tecniche – tecnologiche che incidono positivamente sulla qualità funzionale ed estetica del progetto proposto;
Soluzioni progettuali nella realizzazione dei manufatti e delle infrastrutture annesse che consentiranno di minimizzare i tempi-costi delle future operazioni di tumulazione-estumulazione;
A.2.3. Logistica di cantiere e opere previsionali per garantire in sicurezza la piena funzionalità del cimitero nel corso dei lavori.
A.3) SERVIZI
Progetto di gestione del Cimitero suddiviso per singoli servizi relativi alle operazioni cimiteriali, alla pulizia e cura del verde, alla gestione del servizio di illuminazione votiva e alla manutenzione ordinaria del cimitero, dal quale emergano modalità con le quali l’offerente intende eseguire il servizio (logistica, composizione del team del personale, articolazione dei turni, sostituzione ferie e malattia, corsi di formazione e aggiornamento del personale, …) etc.
Il proponente deve allegare una Bozza di Convenzione, completa in ogni suo elemento, coerente con il contenuto dell’offerta; in nessun caso in essa potrà essere indicato alcun elemento che faccia direttamente e/o indirettamente riferimento ad elementi propri dell'offerta economica pena l'esclusione del concorrente dalla gara.
Sarà valutata la chiarezza, la coerenza e la puntualità del progetto organizzativo e gestionale nel suo insieme e con riferimento a:
A.3.1 Programma di gestione tecnico – organizzativa del servizio (pianificazione degli interventi richiesti, attrezzature e materiale impiegato per l’espletamento del servizio, modalità esecutive, adozione di processi valutativi finalizzati alla stesura di reports periodici sulla soddisfazione dell’Utenza rispetto al servizio reso);
A.3.2 Numero e qualificazione professionale degli operatori messi a disposizione per il servizio;
A.3.3 Modalità di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti nel corso del contratto;
A.3.4 Gestione e organizzazione degli allacciamenti dell’illuminazione votiva e manutenzione della stessa;
A.4 PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO
Descrizione di eventuali ulteriori servizi, attrezzature, supporti tecnici, tecnologici ed informatici aggiuntivi ed accessori, che la ditta si impegna a svolgere con propri mezzi e risorse, senza maggiori oneri a carico del Comune e che comportino reali benefici nella gestione cimiteriale e il
miglioramento della qualità del servizio a vantaggio dell’Utenza; dovrà evidentemente trattarsi dell’implementazione di nuovi servizi non ricompresi in alcun modo nella proposta a base di gara.
A.4.1 Introduzione di nuovi servizi a vantaggio di utenti anziani o diversamente abili mediante istituzione ad esempio: di un sistema di trasporto a chiamata; di un sistema di chiamata di emergenza azionabile in caso di necessità;
A.4.2 Nuovi servizi finalizzati ad una fruizione “smart” del sistema cimiteriale. Ad esempio posizionamento di “totem” destinati all'informazione dell'utenza circa i principali servizi resi con la possibilità di localizzare l'esatto posizionamento delle sepolture mediante ricerca nominativa; istituzione di un sistema di videosorveglianza; istituzione di un portale che consenta al Concedente di conoscere in tempo reale i principali parametri di gestione del servizio.
Saranno valutate unicamente le migliorie che comportino effettivi benefici e che siano realmente efficaci sul servizio. Non saranno considerate come offerte migliorative tutte quelle che rientrIno in qualche modo in quanto già previsto dagli elaborati posti a base di gara e che non determinino una reale innovazione rispetto alla proposta.
La suddetta Offerta tecnica, al fine di uniformare e agevolare la comprensione dovrà riportare in modo completo e dettagliato le proposte relative a ogni singolo Capitolo e/o Sottocapitolo indicato precedentemente e contenere quanto necessario a illustrare e giustificare la proposta offerta.
Dall’offerta tecnica non deve risultare – pena l’esclusione – alcun elemento che possa rendere palesi, direttamente o indirettamente, gli elementi dell’offerta economica. Pertanto in nessuno degli elaborati (computi, convenzioni etc,etc,..) dovranno essere inseriti elementi riferibili al contenuto economico dell’offerta.
E' vietato tassativamente – PENA L'ESCLUSIONE – inserire il PEF nella busta “B” - offerta tecnica.
CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
In questa busta deve essere contenuta l’offerta economica ed il PEF, a pena di esclusione.
La dichiarazione di offerta economica di cui sopra, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete, il suddetto documento, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.
L’offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, nè essere subordinata da alcuna condizione, pena l’esclusione dalla gara.
In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell’offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/1924.
Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.
B ) PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO
PEF – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Il Concorrente deve presentare il Piano Economico Finanziario, asseverato come per legge - A PENA DI ESCLUSIONE - di copertura degli investimenti e della connessa gestione del servizio per tutto l’arco temporale della concessione accompagnato da una Relazione Illustrativa;
Il concorrente dovrà presentare il PEF redatto anche in forma elettronica aperta (su idoneo supporto magnetico) su formato Excel o compatibile con la possibilità di lettura delle formule utilizzate nel suo sviluppo.
Il PEF deve contenere l’indicazione e il calcolo esplicito quantomeno dei seguenti indici di redditività e sostenibilità economico-finanziaria:
a) TIR (Tasso Interno di Rendimento del progetto); - tasso di rendimento dei flussi di cassa del progetto -
b) VAN (Valore Attuale Netto dei flussi di cassa del progetto);
c) DSCR (Rapporto tra il flusso di cassa disponibile nel dato periodo e gli importi a servizio del debito per capitale e interessi nello stesso periodo);
Il concorrente dovrà quindi presentare la propria offerta per ciascuno dei seguenti elementi quantitativi:
B1) OFFERTA su ROYALTY , CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE
B.1.1 RIDUZIONE (espressa in percentuale) sull'importo annuo posto a base di gara (€250.000,00) quale contributo del Concedente a favore del Concessionario in conto gestione;
Offerte in aumento determineranno l’ esclusione dell’offerta dalla gara.
B.1.2 Offerta in AUMENTO della Royalty a favore del Concedente (offerta percentuale sui ricavi da Cremazioni) rispetto a quanto indicato nella proposta a base di gara (10%);
Offerte in riduzione determineranno l’ esclusione dell’offerta dalla gara.
B.2) TEMPISTICA
B.2.1 RIDUZIONE della durata della Concessione rispetto ai 30 anni definiti nella proposta in gara; verranno attribuiti 0,6 punti per ogni anno intero di riduzione, fino ad un massimo di 10 anni pari a 6 punti. Eventuali frazioni d'anno non saranno in nessun caso computate ai fini dell'attribuzione del punteggio e l'offerta sarà ricondotta all'unità intera immediatamente inferiore.
Offerte di riduzione superiori a 10 anni determineranno l’esclusione dell’offerta dalla gara.
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
La presente gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2 del Codice, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite:
Metodo per l’attribuzione dei punteggi
Metodo per l’attribuzione del punteggio: l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l’utilizzo della seguente formula generale:
K(a)=Σn [Wi x V(a)i ]
dove:
K(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. Il coefficiente assume il valore 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre viene posto pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i relativi agli elementi di valutazione sono determinati come segue: A)
per quanto riguarda l’OFFERTA TECNICA come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del confronto a coppie.
1. Una volta terminati i confronti a coppie per ogni elemento/subelemento il singolo commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti;
Le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando ad essa le altre medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione interna).
2. Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre, al posto del confronto a coppie a ciascun elemento è attribuita una valutazione numerica, liberamente scelta da ciascun commissario che viene poi trasformata in un coefficiente compreso tra 0 e 1 dove il coefficiente 1 è attribuito alla miglior valutazione numerica secondo la seguente scala di valori che assume valenza tassativa nella sua applicazione. Non è ammessa l'attribuzione di valori intermedi rispetto a quelli indicati nella seguente tabella:
Xxxxxxxx | Xxxxxx | Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento |
Eccellente | 1.0 | Si esclude la possibilità di soluzioni migliori |
Ottimo | 0.8 | Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative |
Buono | 0.6 | Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
Discreto | 0.4 | Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0.2 | Appena sufficiente |
Eccellente | 1.0 | Si esclude la possibilità di soluzioni migliori |
Assente/irrilevante | 0.0 | Nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
3. Non sono ammesse alle fasi successive della procedura di gara le offerte tecniche che, dopo la riparametrazione interna di cui al precedente n°1 ultimo capoverso, non abbiano raggiunto il
punteggio minimo di 40 (quaranta/00), detto soglia di sbarramento. Saranno perciò esclusi i concorrenti per i quali:
Σn [Wi x V(a)i ] < 40
B)
per quanto riguarda gli ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA (tempo e prezzi), con le formule di cui al SUCCESSIVO paragrafo "Modalità di valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA" del presente disciplinare.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle offerte sarà espletata dalla Commissione giudicatrice, composta come riportato nel successivo art. 27, secondo la seguente riparametrazione dei punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
OFFERTA TECNICA | 80 |
OFFERTA ECONOMICA | 20 |
PUNTEGGIO TOTALE | 100 |
Criteri di valutazione dell’OFFERTA TECNICA
La valutazione delle offerte tecniche avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta e di seguito elencati:
A | OFFERTA TECNICA | PUNTI | 80 | |
CRITERI | SUBPESI | PESI | ||
A.1 | Realizzazione nuovo impianto per la cremazione | 25 | ||
A.1.1 | Il progetto, che dovrà ricomprendere tutti gli elaborati di legge, sarà valutato sulla base della coerenza interna degli elaborati medesimi che dovranno essere chiaramente intellegibili anche sotto il profilo grafico. Saranno valutati positivamente gli elaborati che andranno oltre il limite minimo di legge previsto per il livello progettuale richiesto. | 10 | ||
A.1.2 | Proposte migliorative in ordine alla ergonomia della soluzione proposta in relazione con il miglioramento del servizio reso all'utenza (es: distribuzione ambienti, ciclo del servizio, customer care, contrazione dei tempi di attesa della cremazione). Soluzioni tecniche-tecnologiche che incidano sulla qualità dell'impianto sotto il profilo gestionale ed ambientale e di affidabilità dei componenti. Qualità della proposta manutentiva per l'impianto e programmazione degli interventi correttivi dei suoi componenti principali (camere, bruciatori, abbattitori, filtri, recuperatori di calore...) durante tutto il ciclo di vita. | 12 |
A.1.3 | Proposta che garantisca la continuità del Servizio di Cremazione nel periodo di realizzazione del nuovo impianto e fino all'effettiva attivazione del servizio nel nuovo impianto. | 3 | ||
A.2 | ALTRI LAVORI (urbanizzazioni, manutenzioni, investimenti nell'area cimiteriale) | 15 | ||
A.2.1 | Qualità e caratteristiche funzionali delle opere infrastrutturali previste con particolare riferimento alla razionalità di programmazione in funzione del miglioramento dell'accessibilità degli utenti alle aree d’espansione, all'aumento dei parcheggi ora disponibili, alla razionale sistemazione degli spazi d’espansione cimiteriale, alla pulizia e il miglioramento estetico dell’area. | 7 | ||
A.2.2 | Soluzioni tecniche – tecnologiche che incidono positivamente sulla qualità funzionale ed estetica del progetto proposto; soluzioni progettuali nella realizzazione dei manufatti e delle infrastrutture annesse che consentano di minimizzare i tempi-costi delle future operazioni di tumulazione-estumulazione; | 5 | ||
A.2.3 | Logistica di cantiere e opere previsionali per garantire in sicurezza la piena funzionalità del cimitero nel corso dei lavori. | 3 | ||
A.3 | Progetto di gestione del Cimitero suddiviso per singoli servizi relativi alle operazioni cimiteriali, alla pulizia e cura del verde, alla gestione del servizio di illuminazione votiva e alla manutenzione ordinaria del cimitero, dal quale emergano modalità con le quali l’offerente intende eseguire il servizio (logistica, composizione del team del personale, articolazione dei turni, sostituzione ferie e malattia, corsi di formazione e aggiornamento del personale, …) etc. | 30 | ||
A.3.1 | Programma di gestione tecnico – organizzativa del servizio (pianificazione degli interventi richiesti, attrezzature e materiale impiegato per l’espletamento del servizio, modalità esecutive, adozione di processi valutativi finalizzati alla stesura di reports periodici sulla soddisfazione dell’Utenza rispetto al servizio reso); | 15 | ||
A.3.2 | Numero e qualificazione professionale degli operatori messi a disposizione per il servizio; | 8 | ||
A.3.3 | Modalità di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti nel corso del contratto ; | 5 | ||
A.3.4 | Gestione e organizzazione degli allacciamenti dell’illuminazione votiva e manutenzione della stessa | 2 | ||
A.4 | Descrizione di eventuali ulteriori servizi, attrezzature, supporti tecnici, tecnologici ed informatici aggiuntivi ed accessori, che la ditta si impegna a svolgere con propri mezzi e risorse, senza maggiori oneri a carico del Comune e che comportino reali benefici nella gestione cimiteriale e il miglioramento della qualità del servizio a vantaggio dell’Utenza; dovrà evidentemente trattarsi dell’implementazione di nuovi servizi non ricompresi in alcun modo nella proposta a a base di gara. | 10 | ||
A.4.1 | Introduzione di nuovi servizi a vantaggio di utenti anziani o | 5 |
diversamente abili mediante istituzione ad esempio: di un sistema di trasporto a chiamata; di un sistema di chiamata di emergenza azionabile in caso di necessità. | ||||
A.4.2 | Nuovi servizi finalizzati ad una fruizione “smart” del sistema cimiteriale. Ad esempio posizionamento di “totem” destinati all'informazione dell'utenza circa i principali servizi resi con la possibilità di localizzare l'esatto posizionamento delle sepolture mediante ricerca nominativa; istituzione di un sistema di videosorveglianza; istituzione di un portale che consenta al Concedente di conoscere in tempo reale i principali parametri di gestione del servizio. | 5 | ||
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA | 80 |
Modalità di valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA
La valutazione dell’offerta economica avviene distintamente per ciascun elemento di seguito elencato:
B | OFFERTA ECONOMICA | PUNTI | 20 | |
B.1 | Prezzo | SUBPESI | PESI | |
B.1.1 | RIDUZIONE (espressa in percentuale) sull’importo annuo posto a base di gara (€ 250.000,00) quale contributo del Concedente a favore del Concessionario in conto gestione; Offerte in aumento determineranno l’esclusione dell’offerta dalla gara. | 9 | ||
B.1.2 | “royalty” a favore del Concedente (percentuale sui ricavi da Cremazioni). IN AUMENTO rispetto a quanto indicato nella proposta a base di gara (10%); L'offerta proposta sarà espressa con un massimo di due decimali. Offerte in riduzione determineranno l’esclusione dell’offerta dalla gara. | 5 | ||
B.2 | Tempo | |||
B.2.1 | RIDUZIONE (espressa in numero assoluto) della durata della Concessione rispetto ai 30 anni definiti nella proposta in gara. Verranno attribuiti 0,6 punti per ogni anno intero di riduzione, fino ad un massimo di 10 anni pari a 6 punti. Eventuali frazioni d'anno non saranno in nessun caso computate ai fini dell'attribuzione del punteggio e l'offerta sarà ricondotta all'unità intera immediatamente inferiore. Offerte di riduzione superiori a 10 anni determineranno l’ esclusione dell’offerta dalla gara. | 6 | ||
TOTALE PUNTI OFFERTA ECONOMICA | 20 |
I punteggi per i criteri B.1.1 B.1.2 e B.2.1 saranno attribuiti come segue:
B.1.1. Riduzione del contributo in conto gestione a favore del Concessionario:
Base di gara: € 250.000,00/anno (duecentocinquantamila/00)
ai fini della determinazione del coefficiente V(i) sarà applicata la formula seguente:
V(i)= [ Off.(i)] / [Off. max]
dove:
Off.(i) è la percentuale di riduzione offerta dal concorrente i-esimo
Off.max è la percentuale di riduzione massima offerta dai concorrenti
all’offerta di riduzione massima sarà attribuito il massimo punteggio disponibile, all’offerta di riduzione nulla sarà attribuito punteggio pari a zero;
Offerte in aumento determineranno l’esclusione dell’offerta dalla gara.
B.1.2. “royalty” a favore del Concedente ( % sui ricavi del crematorio):
Base di gara = 10% (diecipercento)
ai fini della determinazione del coefficiente V(i) sarà applicata la formula seguente:
V(i)= [ Off.(i) -Off.base] / [Off.max – Off.base ]
con Off.(i) >= Off.base dove:
Off.(i) è la percentuale offerta dal concorrente i-esimo;
Off.base è la percentuale a base di gara;
Off.max è la percentuale massima offerta dai concorrenti;
all’offerta di aumento massima sarà attribuito il massimo punteggio disponibile, all’offerta di riduzione pari all’offerta a base di gara sarà attribuito punteggio pari a zero;
Offerte in riduzione determineranno l’esclusione dell’offerta dalla gara.
B.2.1. Riduzione della durata della Concessione;
durata base di gara = 30 anni
ai fini della determinazione del coefficiente V(i) sarà applicata la formula seguente: per Off.(i) ≤ Off.soglia V(i) = X
dove:
Off.soglia = 10 (numero massimo di anni di riduzione)
X = 0,6 (punti disponibili per ogni anno di riduzione)
All’offerta di riduzione massima (10 anni) saranno attribuiti 6 punti. In assenza di offerta di riduzione sarà attribuito (all'offerta) un punteggio pari a zero.
Offerte di riduzione superiori a 10 anni determineranno l’ esclusione dell’offerta dalla gara.
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Risulterà economicamente più vantaggiosa l’offerta che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla valutazione tecnica ed economica.
P.VANT = P.TEC + X.XXX
Si precisa quanto segue:
• l’aggiudicazione sarà a favore dell’offerta che complessivamente (offerta tecnica, più offerta economica) abbia raggiunto il punteggio più alto;
• il punteggio così calcolato sarà approssimato alla 2^ cifra decimale dopo la virgola.
• La seconda cifra decimale, a sua volta sarà arrotondata all’unità superiore se la terza cifra decimale sarà uguale o superiore a 5;
• la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta valida ed idonea;
• l’offerta presentata dal concorrente è vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di svolgimento della gara.
N.B. L’offerta economica sarà calcolata dalla Commissione giudicatrice con l’applicazione delle formule sopra riportate.
AVVERTENZE GENERALI
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o parziali rispetto agli importi posti a base di gara.
Saranno altresì esclusi:
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti entro il termine eventualmente fissato dalla legge o assegnato dalla Stazione Appaltante, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara e all’escussione della cauzione provvisoria.
Si precisa che:
- non saranno ammesse offerte con riserva di nomina del contraente, pena l’esclusione, dalla gara;
- saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altri appalti, o ad altra offerta propria o di altri;
- in caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell’offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 72 del Regio Decreto 827/1924;
- il Comune si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del Codice;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare motivatamente il Contratto di Concessione anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
- qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – il Comune si riserva la relativa valutazione, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure. Il Comune si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato, e ciò anche ai fini della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
NOMINA COMMISSIONE E OPERAZIONI DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dall'Ente e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal medesimo in modalità segreta, riservata e sicura.
Le varie fasi procedurali della gara sono espletate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 3, e 77, comma 1, del Codice.
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nei termini di quanto stabilito dall’art. 216, c. 12 del Codice, sarà nominata, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, una commissione Giudicatrice, composta da un numero pari a 3 (tre) membri esperti.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche nel loro complesso.
La verifica della documentazione amministrativa è demandata ad un seggio di gara, presieduto da un Dirigente del Comune di Sassari.
La Stazione Appaltante pubblica, sul proprio profilo, nella sezione “Amministrazione Trasparente, la composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29,
c. 1 del Codice.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Settore Appalti e Contratti – Sala gare - posto in Sassari Via Xxxxxxx Xxxxxxx il giorno giovedì 8 novembre 2018 alle ore 9:30
Le date, gli orari e le modalità delle eventuali successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti a mezzo a mezzo PEC nonché mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti oppure le persone munite di delega (anche in carta semplice, purché con esplicito riferimento alla procedura di gara in oggetto, a firma del legale rappresentante del concorrente, con allegato copia del documento del delegante), che potranno far verbalizzare le loro osservazioni. In assenza di delega, il rappresentante del concorrente potrà solo assistere alle sedute pubbliche della Commissione, senza possibilità di intervento.
Nel corso della prima seduta pubblica il seggio di gara, presieduto da un Dirigente del Comune di Sassari procederà:
alla verifica della documentazione amministrativa pervenuta;
se del caso, all’avvio dei soccorsi istruttori ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. In caso di inutile decorso del termine, in assenza di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.
All'apertura dell'offerta tecnica, al fine del solo controllo formale del corredo documentale.
Qualora, sulla base di univoci elementi, venga accertato che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
Nel corso della eventuale seconda seduta pubblica, il seggio di gara renderà noto l’esito dei soccorsi istruttori avviati e procederà all’ammissione, per gli operatori economici risultati idonei, alla successiva fase di apertura delle offerte tecniche.
partire dalla prima seduta riservata la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche fino all'esaurimento delle stesse.
Le valutazioni tecniche della Commissione sono insindacabili.
Esaurite le sedute riservate, in seduta pubblica, la cui ora, data e luogo saranno comunicati ai concorrenti mediante PEC ed inserzione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente, la Commissione Giudicatrice procederà:
a dare lettura dei punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche;
all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti, dando lettura di quanto offerto;
all’assegnazione del punteggio economico complessivo derivante dalla somma dei punteggi assegnati per le tre diverse componenti economiche dell’offerta;
all’attribuzione dei punteggi complessivi assegnati ad ogni concorrente;
al calcolo della soglia di anomalia delle offerte ai sensi dell'art.97, comma 3 D. Lgs 50/2016; alla verifica della presenza di eventuali offerte anomale;
in assenza di offerte anomale, alla definizione della graduatoria;
ad avviare, in caso di presenza di offerta anomala, la relativa richiesta di giustificazioni;
Il Comune in tal caso, nella persona del RUP, coadiuvato dalla Commissione di aggiudicazione, in seduta riservata, esaminerà gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite dal concorrente.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
N.B.
In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta economica;
In caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l’offerta economica, si procederà a sorteggio;
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice;
Di tutte le operazioni di gara la Commissione redigerà apposito verbale;
All’aggiudicazione definitiva della Concessione provvede il Comune di Sassari, previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del Codice;
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all’esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 80, comma 12 del Codice;
In caso di esito positivo della suddetta attività di verifica, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione diverrà efficace a favore del concorrente;
In caso di esito negativo il Comune dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. Il Comune si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione di cui al successivo art. 29, previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara;
Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto il Comune potrà rivalersi in ogni caso procedendo all’escussione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice;
A seguito della comunicazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, e secondo quanto stabilito all’articolo 32, c. 9 del Codice, verrà stipulato il Contratto di Concessione;
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, c.
12 del Codice, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria;
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 76 del Codice, l’esclusione dalla procedura di gara, l’aggiudicazione della concessione e la data di intervenuta stipula del Contratto di Concessione verranno comunicati dal Comune di Sassari a tutti i partecipanti via PEC al domicilio eletto in sede di dichiarazione;
Qualora si decida di non dare corso all’aggiudicazione i partecipanti non potranno richiedere alcunché, anche a titolo di indennizzo per i costi sostenuti per la formulazione dell’offerta;
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
VERIFICA IN ORDINE ALLA POTENZIALE ANOMALIA DELLE OFFERTE
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del Codice, il Presidente della Commissione Giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP del Comune di Sassari, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 4, del Codice, avvalendosi della medesima Commissione.
Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97 del Codice.
All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.
Il Comune, nella persona del RUP, coadiuvato dalla Commissione di aggiudicazione, in seduta riservata, esaminerà gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite.
Il RUP, ai sensi dell’art. 97 commi 5 e 6 del Codice, procederà all’esclusione dell’offerta che sulla base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni, non risulti, nel suo complesso, affidabile.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà
l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
La stipula del Contratto di Concessione è subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese in sede di gara nonché al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
La stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune non assumerà verso di questi nessun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà invitato a stipulare il Contratto di Concessione in forma pubblica amministrativa, le cui spese, imposte e tasse, sono a carico dell'aggiudicatario stesso.
All’aggiudicatario sarà richiesto, nei termini temporali previsti dalla normativa vigente, di far pervenire al Comune, a pena di revoca/annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice;
b) ulteriore garanzia, di cui all’art. 183, comma 13, terzo periodo, del Codice a copertura delle eventuali penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e che sarà dovuta dalla data di inizio dell’esercizio del servizio;
c) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso tersi (RCT), avente efficacia fino a un massimale minimo di euro 10.000.000,00 (eurodiecimilioni/00) per la copertura degli eventuali danni causati a terzi e imputabili a responsabilità del Concessionario, suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, ausiliari che avvenga durante la gestione e siano riconducibili all’attività da esso svolta in relazione alla concessione. Tale garanzia dovrà essere rinnovata annualmente e protrarre i propri effetti alle richieste di risarcimento presentate sino a un anno dalla cessazione della Concessione. La medesima è prestata anche considerato che gli impianti affidati in gestione ai sensi della presente procedura s’intendono affidati in custodia al Concessionario, con le conseguenze disciplinate dagli articoli del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, e che il Comune s’intenderà
esonerato da qualsiasi responsabilità per danni alle persone e/o cose, che dovessero derivare per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della Concessione da affidarsi con la presente procedura.
d) attestazione di avvenuto versamento delle spese di contratto, sottoscritto digitalmente in forma di atto pubblico amministrativo in formato elettronico, di imposte di registro ed altre spese accessorie.
e) dichiarazione, da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e a termini di quanto previsto dall’art. 165, comma 3 del Codice, con cui l’aggiudicatario attesta di essere in grado di far fronte agli investimenti occorrenti allo svolgimento di tutte le attività dedotte in affidamento. Nel caso in cui l’affidatario non renda tale dichiarazione entro il termine all’uopo fissato dal Comune, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice, nonché allo scorrimento della graduatoria di gara.
f) eventuali altri documenti richiesti dal Comune.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 20.000,00 (ventimila/00).
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
In caso di RTC, consorzi, consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane la documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere presentata:
- in caso di RTC o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, dalla società mandataria con indicazione che il soggetto garantito/assicurato è il RTC/consorzio;
- in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, dal consorzio stesso.
Dovranno in tali casi, inoltre, essere prodotti:
- copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla società capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, della società mandataria ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole società raggruppate o consorziate.
Resta inteso che:
- qualora l’aggiudicazione non possa essere disposta a favore dell’aggiudicatario a seguito delle verifiche o qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare, o comunque non risponda all’invito entro 15 (quindici) giorni, il Comune potrà procedere ad escutere la garanzia provvisoria e ad aggiudicare al secondo concorrente in graduatoria, proseguendo, in caso di ulteriore difetto, allo scorrimento della graduatoria stessa;
- l’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Concessione, l’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori un’apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- si specifica sin d’ora che qualora l’aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari afferenti alla concessione, il Contratto di Concessione sarà risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
INFORMATIVA SUI DATI ACQUISITI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, l’Amministrazione informa che:
1) Il Titolare del trattamento è il Comune di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx xx 0 tel. 000.000000 EMAIL: xxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.
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Il trattamento avverrà da parte del Comune di Sassari per lo svolgimento della propria funzione istituzionale ed I dati personali acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali.
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DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Avverso la documentazione di gara è possibile proporre xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla pubblicazione del bando, e ciò a termini del D.lgs. n. 104/2010.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e dall’interpretazione della Concessione saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Sassari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Il Dirigente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx