Accordo Quadro separato del 22 gennaio 2009
Accordo Quadro separato del 22 gennaio 2009
Illustrazione e commento
Il fatto
L’accordo quadro separato “Riforma degli assetti contrattuali” è stato firmato il 22 gennaio 2009, dal Governo, CISL, UIL, UGL e dalle Associazioni Imprenditoriali.
Allo stato hanno condiviso, ma non sottoscritto perché hanno preso del tempo per verificare, Legacoop, Ania e ABI.
Commento
La costruzione di questa intesa separata contiene un’esplicita volontà di esclusione della CGIL.
E’ un atto che giudichiamo di irresponsabilità innanzitutto del Governo, che ha lavorato per costruire un’intesa che:
• dividesse il sindacato;
• aprisse la strada ad ulteriori passi legislativi di scardinamento del sistema delle relazioni e di diritti sindacali.
Infatti:
• non si è potuto svolgere un negoziato sul testo elaborato da Confindustria in nome e per conto della pluralità di associazioni imprenditoriali;
• la parte dedicata al pubblico impiego è fintamente analoga a quella privata;
• si è scelto di precipitare un accordo separato anche per nascondere sul piano mediatico l’assoluta mancanza di interventi sulla crisi.
Bisogna rimarcare che si interviene sul modello contrattuale, prevedendo la riduzione dei salari, senza alcuna politica fiscale che riconosca detrazioni al lavoro dipendente e senza restituzione del fiscal drag.
In sostanza il Governo decide che le dinamiche retributive del lavoro dipendente pubblico e privato sono esclusivamente delegate alla contrattazione.
Accordo separato e modello contrattuale
L’impianto dell’accordo quadro separato cancella il modello contratuale universale.
Infatti, nell’accordo sono indicati dei “principi”, da cui discenderanno poi accordi interconfederali specifici (per settore, per associazione d’impresa, ecc.) che definiranno le regole applicative, poi da tali “intese specifiche” deriveranno i contratti nazionali.
E’ evidente che, oltre alla moltiplicazione burocratica di adempimenti, in questo modo si avvallano le intese separate già effettuate; la stessa, apparente, leggerezza dell’accordo assorbe già i contenuti delle linee guida di Confindustria, Confapi, Confcommercio ecc. ecc..
Queste modalità, inoltre, limitano l’autonomia contrattuale delle categorie e la funzione dei contratti, infatti il CCNL si riduce ad essere solo un luogo di applicazione delle decisioni assunte nelle intese interconfederali o nei comitati interconfederali.
Il merito dell’intesa
L’accordo è sperimentale per 4 anni e sostituisce integralmente le regole definite nel luglio ’93.
Si commenta da sola l’idea di sostituire con un accordo separato un’intesa unitaria.
Contratto nazionale
La durata del contratto diventa triennale.
Il salario per i lavoratori privati: per gli incrementi dei salari si dovrà fare riferimento ad un indice previsionale di inflazione costruito sulla base dell’IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato a livello europeo). Questo Indice sarà poi depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, mentre la verifica circa gli eventuali scostamenti rispetto all’inflazione effettiva si farà considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati.
Il comitato interconfederale verificherà la significatività degli eventuali scostamenti mentre il recupero sarà effettuato entro la vigenza contrattuale.
Tutto ciò sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle “specifiche intese”. Quindi:
• l’unico valore economico del contratto deriva dall’IPCA depurato;
• lo scostamento non recupera sull’inflazione reale ma si mantiene la depurazione;
• se lo scostamento verrà giudicato “significativo” si applica nella vigenza triennale. Il valore si calcolerà sulle “nuove” paghe basi di riferimento.
Ne consegue che il CCNL, per la parte economica:
• si limiterà ad applicare ciò che gli viene consegnato, senza flessibilità né in alto né in basso;
• ciò che perde non verrà mai recuperato;
• che il valore retributivo individuato può ulteriormente abbassare la dinamica retributiva.
Ovvero: si programma la riduzione della tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni e si limita la funzione negoziale delle categorie nei contratti.
Il salario per i lavoratori pubblici: il calcolo non verrà fatto dal comitato interconfederale ma dai ministeri competenti. Il riferimento è all’IPCA depurato, ma tutto è comunque subordinato alla programmazione prevista dalla legge finanziaria e viene calcolato solo sulle voci di carattere stipendiale. Ovvero, sulla retribuzione senza salario accessorio con la produttività, mentre ora avviene sulla retribuzione di fatto al netto degli straordinari.
Il recupero degli eventuali scostamenti avverrà alla scadenza del triennio contrattuale e l’eventuale recupero si realizzerà nel successivo triennio, ma tenendo conto delle retribuzioni di fatto dall’intero settore.
Ciò significa che se il Governo stanzia meno risorse di quelle necessarie per soddisfare l’indice previsionale:
• il riferimento saranno le risorse stanziate;
• nel triennio non si recupereranno gli scostamenti;
• gli eventuali scostamenti comunque verrebbero calcolati sapendo che se la contrattazione di secondo livello ha fatto crescere le retribuzioni (anche se non sono omogenee, si fa la media di settore) questo inciderà nella considerazione della differenza eventualmente da erogare.
Si conferma quindi anche per il pubblico la riduzione programmata della tutela del potere d’acquisto.
A proposito dell’inflazione programmata
Si afferma che la novità dell’Accordo sarebbe il superamento dell’inflazione programmata, meglio sarebbe dire della politica dei redditi.
Questo di per sé dovrebbe determinare maggiori risorse per i lavoratori, in realtà se per il pubblico il punto dirimente continuerà ad essere lo stanziamento previsto nella finanziaria,
per l’insieme dei settori si decide un meccanismo semi automatico che non recupererà mai l’inflazione reale.
Il contratto nazionale
E’ esplicita una volontà quantitativa - economicamente e di struttura della contrattazione - di indebolimento del contratto nazionale.
Questa volontà è confermata dalla scelta di mettere nei “principi” dell’accordo quadro separato un capitolo sulle deroghe, che si riferiscono al territorio o all’azienda, alla crisi o allo sviluppo con la deroga in parte o in tutto di istituti contrattuali.
La collocazione nei principi non è casuale, infatti il rimando alle specifiche intese (di settore, di associazione, ecc.) definisce procedure, modalità, condizioni delle deroghe contrattuali.
La rappresentanza
Nell’articolo 17 è presente una norma che demanda a successivi accordi (tre mesi di tempo) la definizione di nuove regole in materia di rappresentanza.
Il tema, insieme a quello relativo alla democrazia, recepisce indubbiamente una nostra rivendicazione – pur mancando una ipotesi unitaria sul tema - ma la stessa norma viene utilizzata per sancire che nel secondo livello dei servizi pubblici locali sono solo i sindacati rappresentativi della maggioranza dei lavoratori che possono proclamare scioperi. .
E’ evidente che siamo di fronte ad una norma anticostituzionale, un vulnus all’azione dei sindacati, e, soprattutto, siamo in presenza di una lesione del diritto allo sciopero che è un diritto che appartiene ad ogni singolo lavoratore.
Non a caso questa norma è stata apprezzata dal Ministro del Welfare che ha visto in quel testo un via libera alla sua proposta di legge sullo sciopero.
Se un tema, apparentemente limitato, viene collocato nei principi si afferma con valenza generale.
La contrattazione di secondo livello.
Si tratta di una parte sicuramente molto pasticciata e composta da continui rinvii e riferimenti alle specificità.
La cornice generale conferma la richiesta di incentivazione attraverso la detassazione, che è bene precisare viene allargata al pubblico gradualmente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
La formula dei premi è quella del collegamento agli indicatori finalizzati alla competitività nonché agli andamenti economici delle imprese. Mentre, con l’eccezione degli artigiani, le materie della contrattazione di secondo livello sono riferite al “ne bis in idem” (cioè l’impossibilità di trattare la stessa materia in due livelli contrattuali diversi).
In concreto non vi sono elementi che indichino un ampliamento ed una riarticolazione della contrattazione di secondo livello. Il rinvio agli “accordi specifici” fa ipotizzare, come le intese separate firmate nelle scorse settimane affermano, la conferma della prassi in atto.
Piattaforme e tempi
Per il contratto nazionale e per la contrattazione di secondo livello sono previste le norme temporali per la presentazione delle piattaforme e i relativi periodi di “tregua”.
Al rispetto di queste procedure è condizionato il riconoscimento della copertura economica dalla scadenza del contratto precedente, con una formula generica che può determinare soluzioni differenti.
Si prevede che, in caso di crisi del negoziato, le “specifiche intese” possano coinvolgere il livello interconfederale.
Vi è poi un’affermazione sulla garanzia dell’effettività del periodo di tregua che lascia aperto il terreno delle sanzioni.
Le controversie sull’applicazione, in particolare nel rapporto tra materie contrattuali e quelle delegate alla contrattazione collettiva, si prevede siano disciplinate con strumenti di conciliazione ed arbitrato.
Si conferma così un’idea di procedure che limitano l’autonomia negoziale.
Infine, diventa molto sfumato l’elemento economico di garanzia, sia per l’opposizione di alcune associazioni (es.:Confcommercio), sia per la sottolineatura introdotta circa la necessità di “salvaguardare” le situazioni di difficoltà economica-produttiva.
In sostanza l’elemento economico di garanzia non ha, come da noi rivendicato, alcun legame con lo svolgersi o meno della contrattazione di secondo livello.
Bilateralità
E’ demandato alla contrattazione collettiva nazionale o confederale la definizione di ulteriori forme di bilateralità per servizi integrativi di welfare.
Potremmo dire che la formula è generica se non fosse che la sopravvivenza delle “Linee guida” sottoscritte da Confindustria e Confapi indicano la tendenza, ovvero la scelta “più bilateralità, meno contrattazione”.
E’ un’idea che non ci appartiene e che sottende la crescita di una “casta parallela” che sostituisce la contrattazione con la fornitura di servizi e rappresenta una “autoalimentazione” delle organizzazioni datoriali e sindacali.
Sull’accordo separato
Va, infine, ricordato che un accordo di regole non condivise, rende in realtà inesistenti le regole stesse.
Non di meno la CGIL manterrà una linea di rigore e serietà, affermando nella contrattazione il suo obiettivo di un modello contrattuale universale che incrementi i salari ed allarghi la contrattazione (come – per altro -avevamo convenuto con CISL e UIL nella piattaforma di maggio 2008).
Modello contrattuale e crisi
Verrà molto utilizzato nella propaganda spicciola l’argomento della crisi, dell’assenza di risorse, dei sacrifici necessari.
Tutti argomenti che non rispondono alla costruzione di un modello di assetti contrattuali, che possono valere in occasione di un contratto, di un accordo, ora nella situazione data, ma non per definire regole generali, che se applicate al futuro dicono che dopo la crisi i lavoratori dovranno rinunciare a parte della tutela del loro reddito e quindi che si chiede, ora per allora, a chi già sta pagando il prezzo più pesante di continuare a pagarlo.
Il nostro impegno
Nei prossimi giorni la CGIL definirà un piano di assemblee e di iniziative di lotta.
Contemporaneamente rivendicheremo la necessità che l’accordo venga sottoposto alla validazione democratica da parte di tutti i lavoratori.
CGIL
Roma, 23 gennaio 2009