Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) BonusCard.ch AG assicurazione shopping collettiva
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) XxxxxXxxx.xx AG assicurazione shopping collettiva
Informazioni per il cliente, conformi alla LCA
La seguente informazione per il cliente fornisce un compendio chiaro e conciso sull’identità dell’assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto d’assicurazione, LCA).
Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è AGA International SA, Parigi, succursale Wallisellen (Svizzera), (di seguito AGA), con sede nella Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx. I prodotti assicura- tivi sono commercializzati con il marchio AGA. Per la componente di protezione giuridica dell'assicurazione l'assicuratore è la CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA con sede nella Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxxx.
Chi è la stipulante?
Contraente dell'assicurazione è la XxxxxXxxx.xx AG (di seguito denominata BonusCard) con sede in Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx.
Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?
I rischi assicurati e il volume della copertura assicurativa risultano dalle Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA).
Quali persone sono assicurate?
In seguito al contratto d’assicurazione collettivo concluso con la stipulante, AGA concede la copertura assicurativa ai titolari di una carta di pagamento valida, non disdetta ed emessa da XxxxxXxxx.xx AG (susseguentemente nominata carta) ed un diritto di credito diretto connesso alle prestazioni assicurative. (ci-après dénom- mée «carte»).
Quali sono le esclusioni essenziali?
– Eventi, già subentrati all’emissione o alla presa in possesso della carta o il cui insorgere era riconoscibile dalla persona assicurata al momento dell’emissione o della presa in possesso della carta.
– Eventi connessi a guerre, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze nucleari, biologiche o chimiche.
– Eventi correlati alla partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo.
Questo elenco contiene solo le esclusioni più usuali. Altre esclusioni risultano dalle Condizioni Generali d’Assicurazione e dalla LCA.
A quanto ammonta il premio?
L’ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L’ammontare del premio viene definito con la domanda d’assicurazione e risulta dal conteggio per la carta.
Quali obblighi hanno le persone assicurate?
− Devono soddisfare completamente i loro obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (ad es., la denuncia immediata di un sinistro a AGA, la denuncia di una rapina o furto alla stazione di polizia competente entro 48 ore).
− Xxxxxx intraprendere ogni cosa che possa contribuire alla riduzione del danno o al suo chiarimento (ad es. autorizzazione a terzi di rilasciare a AGA le rispettive documentazioni, informazioni ecc. utili per il chiarimento del caso assicurato).
Questo elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni Generali d’Assicurazione e dalla LCA.
Quando inizia e quando termina l’assicurazione?
La protezione assicurativa vale per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma d’assicurazione). Senza disdetta del contratto d’assicurazione o senza risoluzione del contratto per la carta con la XxxxxXxxx.xx AG, il contratto d’assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno.
La protezione assicurativa termina con la risoluzione del contratto con la XxxxxXxxx.xx AG per la carta o da parte del titolare della carta, rispettivamente alla fine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della protezione assicurativa.
Come tratta i dati la AGA/CAP?
L’elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'attività assicurativa. Nell’elaborazione di dati personali, AGA/CAP opera nel rispetto della Legge federale sulla tutela dei dati (LPD). Ove necessario, AGA/CAP richiede alla persona assicurata il necessario assenso all’elaborazione dei dati con il modulo per la segnalazione dei sinistri .
I dati personali elaborati da AGA/CAP includono dati rilevanti per la stipulazione del contratto, la gestione del contratto e dei sinistri. In primo luogo vengono elaborati i dati del contraente dell’assicurazione ovvero delle persone assicurate contenute nella domanda di assicurazione e nella denuncia di sinistro. Nell’interesse di tutti i contraenti dell'assicurazione, in determinate circostanze viene effettuato anche uno scambio dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori all’estero e in patria. XXX/CAP elabora inoltre i dati personali anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti nonché per scopi di marketing propri.
Per poter offrire una copertura assicurativa completa a condizioni convenienti, le prestazioni di AGA/CAP vengono erogate in parte da società giuridicamente indipen- denti all’estero e in patria. Al riguardo si può trattare di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell’ambito dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, AGA/CAP ricorre alla trasmissione di dati a livello sia interno che esterno al Gruppo.
AGA/CAP conserva i dati in forma elettronica o fisica ai sensi delle disposizioni di legge.
Le persone, i cui dati personali vengono elaborati da AGA/CAP, hanno diritto ai sensi della LPD a richiedere informazioni in merito a quali loro dati vengono eventual- mente elaborati da AGA/CAP; hanno inoltre diritto a richiedere la correzione di dati errati.
AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Paris), succursale de Wallisellen (Suisse)
Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx, tél. x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00
xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx Édition 02.2019
Panoramica delle prestazioni assicurative
Componente assicurativa | Prestazione assicurata | Somma assicurata massima | ||||
A | Assicurazione fornitura di merce sporto | e | tra- | Copertura assicurativa: Xxxxx, rapina, distruzione o danneggiamen- to nonché, se spedito, il mancato arrivo a destinazione dell’oggetto assicurato. | per singolo caso per anno | CHF 1500.- CHF 7500.- |
B | Assicurazione restituzione merce | Copertura assicurativa: Rifiuto del ritiro dell’oggetto assicurato da parte del venditore | per singolo caso per anno | CHF 1500.- CHF 7500.- | ||
C | Protezione giuridica shopping | Spese occasionate da vertenze giuridiche o processi giuridici connessi all’uso della carta per l’acquisto di merci | per anno assicurativo | CHF 7500.- |
Dove in seguito, per motivi di leggibilità, si usano solo denominazioni maschili di persone, con esse s’intendono sempre anche le denominazioni femminili. La pre- ghiamo di conservare questa conferma d’assicurazione in un luogo sicuro assieme agli altri suoi atti d’assicurazione.
Indirizzo di contatto per i reclami
Allianz Global Assistance Gestione reclami Xxxxxxxxxxxx 0
Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxxxxxxx
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) di carte per pagamenti emesse da XxxxxXxxx.xx AG per l’assicurazione shopping
AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Pars), succursale Wallisellen (Svizzera) , qui di seguito denominata AGA, garantisce le prestazioni concordate con XxxxxXxxx.xx AG (di seguito Bonuscard) ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assicurativo. Le prestazioni sono definite nelle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) nonché in via aggiuntiva nelle disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione.
Disposizioni generali per tutte le componenti dell’assi- curazione
Le disposizioni comuni per tutte le componenti dell’assicurazione valgono solo se nelle disposizioni particolari delle singole componenti dell’assicurazione non sono previste disposizioni diverse.
1 Persone assicurate
La copertura assicurativa si estende al titolare (susseguentemente denominato persona assicurata o assicurato) di una carta per pagamenti valida e non disdetta emessa da XxxxxXxxx.xx AG (susseguentemente denominata carta), che ha aderito al contratto d’assicurazione collettivo, alla base di questa assicu- razione.
2 Campo d’applicazione locale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
3 Inizio, durata e premessa di base della protezione assi- curativa
3.1 La protezione assicurativa è valida per la durata di un anno a partire dal primo rispettivo addebito sul conteggio della carta (vale da conferma d’assicurazione). Senza disdetta del contratto d’assicurazione, rispettivamente senza risoluzione del contratto per la carta con la XxxxxXxxx.xx AG, il contratto assicurativo si prolunga tacitamente di un ulteriore anno.
3.2 La protezione assicurativa termina con la risoluzione del contratto per la carta con la XxxxxXxxx.xx AG (disdetta da parte di XxxxxXxxx.xx AG o da parte del titolare della carta), rispettivamente alla fine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della protezione assicurativa.
3.3 Affinché la persona assicurata possa godere della prestazione assicurativa al subentrare di un sinistro assicurato, l’oggetto acquistato deve essere stato pagato per oltre il 50% con la sua carta valida.
4 Obblighi in caso di sinistro
4.1 La persona assicurata è tenuta a intraprendere tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il sinistro.
4.2 La persona assicurata è obbligata a soddisfare completamente i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione e di comportamento. In particolare, un evento assicurato deve essere notificato subito per iscritto a AGA oppure, in caso di furto, anche alla stazione di polizia più vicina.
4.3 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni fornite da AGA, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a AGA.
5 Violazione degli obblighi
Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, XXX potrà rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.
6 Esclusioni generali ed eventi o oggetti non assicurati
6.1 Se un evento si era già verificato al momento dell’emissione o della presa in possesso della carta, oppure se la persona assicurata al momento dell’emissione o della presa in possesso della carta poteva già prevederne il verificarsi, allora un diritto alla prestazione non sussiste.
6.2 Generalmente non sono assicurati gli eventi provocati dalla persona assicurata nel modo seguente:
– Abuso di alcool, droghe o medicinali
– Suicidio o tentato suicidio
– Partecipazione a scioperi o disordini
– Partecipazione ad azioni rischiose, durante le quali ci si espone consapevolmente a un pericolo
– Colpa grave o premeditazione/omissione
– Crimini rispettivamente reati perpetrati o tentati.
6.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione a un evento assicurato, ad es. le spese per il riacquisto degli oggetti assicurati o per scopi inerenti la polizia.
6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: guerra, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze nucleari, biologiche o chimiche.
6.5 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto d’espatrio.
6.6 Non sono assicurate le spese in relazione a rapimenti.
6.7 Eventi non assicurati
6.7.1 Normale consumo o usura.
6.7.2 Errori di fabbricazione o del materiale, deperimento interno o natura intrinseca della cosa
6.7.3 Errore d’uso
6.7.4 Influssi esercitati da temperatura e intemperie.
6.8 Esclusione dei casi di garanzia
Non sussiste protezione assicurativa per danni per i quali deve rispondere un terzo quale produttore, venditore o contrattualmente in seguito ad un incarico di riparazione.
6.9 Oggetti non assicurati
6.9.1 Denaro contante, assegni, assegni di viaggio, tutti gli altri titoli e biglietti d’ingresso e altri certificati di legittimazione, metalli preziosi (come riserva, in barre o merce commerciale), monete, medaglie, pietre preziose sciolte e perle.
6.9.2 Animali e piante nonché veicoli a motore.
6.9.3 Beni di consumo e beni deperibili con durata limitata, ad es. generi alimentari e generi voluttuari, cosmetici ecc. Eccezione: articoli cosmetici sono protetti esplicitamente contro il furto e in caso di spedizione dal mancato arrivo a destinazione.
6.9.4 Gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, se non portati o usati conformemente alla loro destinazione, o portati appresso sotto la custodia personale del titolare della carta.
6.9.5 Merce usata (oggetti d’arte non sono considerati merce usata).
6.9.6 Xxxxxxx, acquistati mediante uso fraudolento e abusivo della carta.
7 Clausola complementare
7.1 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (assicurazione facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di AGA che supera quella dell’altro contratto di assicurazione. Le spese vengono risarcite in toto e una tantum.
7.2 Se il sinistro viene denunciato dapprima a AGA e nella misura in cui AGA fornisce prestazioni per lo stesso danno, queste sono considerate come acconto, e la persona assicurata cede ad AGA, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure ob- bligatoria).
8 Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto d’assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi dell’evento, che giustifica l’obbligo alla prestazione.
9 Foro competente e legge applicabile
9.1 AGA può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o presso il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
9.2 In complemento alle presenti disposizioni vige la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
10 Indirizzo di contatto
Allianz Global Assistance, Xxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxxx xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
II Disposizioni particolari per le singole componenti dell’assicurazione
A Assicurazione per fornitura di merci e di trasporto
Volume della protezione assicurativa, cifra assicurata e prestazione assicurativa, oggetti ed eventi assicurati
1 Volume della protezione assicurativa
1.1 La protezione assicurativa inizia con la consegna all’acquisto della dell’oggetto assicurato (senza invio) e dura incluso il trasporto fino al luogo di destinazione definitivo entro 24 ore.
1.2 Per gli oggetti trasportati da un vettore (invio), la protezione assicurativa inizia con l’addebito dell’importo dell’acquisto sulla carta assicurata o con la consegna dell’oggetto al vettore. A partire dal momento della consegna della cosa da parte del vettore alla persona assicurata, la protezione assicurativa vale per 24 ore.
2 Cifra assicurata
2.1 La cifra assicurata è limitata a CHF 1500.– per ogni caso assicurato e a un totale di CHF 7500.– entro un periodo di 12 mesi.
2.2 Per ogni sinistro viene detratta una franchigia pari a CHF 50.–.
3 Prestazione assicurativa
3.1 Per gli oggetti rubati o distrutti, AGA ha la facoltà di scegliere tra sostituzione in natura oppure, in considerazione della cifra assicurata elencata al punto II A 2, di indennizzare il prezzo d’acquisto pagato.
3.2 Per gli oggetti danneggiati, AGA ha la facoltà di fare riparare gli oggetti, oppure, in considerazione della cifra assicurata elencata al punto II A 2, di indennizzare le necessarie spese di riparazione, al massimo però il prezzo d’acquisto.
3.3 Per le cose appartenenti a una coppia o ad una parure, sempre in considerazione della cifra assicurata elencata al punto II A 2, viene fornita una copertura assicurativa fino all’ammontare del prezzo d’acquisto, sempreché gli oggetti che non hanno subito il danno da soli siano inservibili o non possano essere com- pletati.
4 Oggetti assicurati
Sono assicurate le cose mobili destinate all’uso personale, acquistate da una persona assicurata con una carta valida conforme al punto 1.
5 Eventi assicurati
Furto, distruzione, danneggiamento nonché, se spedito, il mancato arrivo a destinazione dell’oggetto assicurato.
6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4 Obblighi in caso di sinistro)
6.1 Un danno da furto deve essere denunciato alla stazione di polizia competente entro 48 ore dopo scoperto.
6.2 In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inoltrati a AGA all’indirizzo di contatto indicato al punto I 10 (a seconda dell’evento assicurato): in caso di furto, distruzione, danneggiamento o spedizione non arrivata a destinazione
– Documento d’acquisto originale, dal quale risultano il prezzo e il giorno d’acquisto.
– Il rispettivo giustificativo della carta o una copia dell’estratto mensile.
– La prova, che l’oggetto in questione la persona assicurata l’ha pagato per oltre il 50% con la carta valida.
– La prova di un contratto per la carta valido con la Jelmoli Bonus Card AG.
– Il ricorso a terzi (anche assicurazioni) in seguito allo stesso danno.
– Altre informazioni determinanti per l’accertamento dell’indennizzo.
In caso di furto anche:
– Verbale di polizia.
In caso di invio degli oggetti assicurati anche:
– La prova, che e quando il prezzo d’acquisto dell’oggetto assicurato è stato addebitato alla carta assicurata o che l’oggetto è stato inviato
– Verbale di accertamento dei fatti.
In caso di mancato arrivo a destinazione dell’oggetto as- sicurato (invio):
– Copia di lettere di reclamo della persona assicurata al venditore, se il venditore può essere contattato
– Conferma del reclamo del venditore, se il venditore l’ha rilasciata.
6.3 Le cose danneggiate devono essere tenute a disposizione di AGA fino all’espletamento definitivo del caso di danno e, su sua richiesta, inviate a essa a spese della persona assicurata, per la stima.
B Assicurazione restituzione merce
Volume della protezione assicurativa, cifra assicurata e prestazione assicurativa, oggetti ed eventi assicurati
1 Volume della protezione assicurativa
1.1 La protezione assicurativa inizia con la consegna all’acquisto dell’oggetto assicurato (senza invio) e dura incluso il trasporto fino al luogo di destinazione defini- tivo entro 20 giorni.
1.2 Per gli oggetti trasportati da un vettore (invio), la protezione assicurativa inizia con la consegna della cosa da parte del vettore alla persona assicurata. Da quel momento la protezione assicurativa dura 20 giorni.
2 Cifra assicurata
2.1 La cifra assicurata è limitata a CHF 1500.– per ogni caso assicurato e ad un totale di CHF 7500.– entro un periodo di 12 mesi.
2.2 Per ogni sinistro viene detratta una franchigia pari a CHF 50.–.
3 Prestazione assicurativa
Quando è possibile provare che il venditore rifiuta la restituzione di un oggetto assicurato, AGA rimborsa alla persona assicurata, in considerazione della cifra assicurata elencata al punto II B 2 e dopo la detrazione della franchigia, la cifra pagata per l’oggetto assicurato conformemente alla somma indicata nell’estratto mensile della carta o nel giustificativo d’acquisto originale.
4 Oggetti assicurati
Sono assicurate le cose mobili destinate all’uso personale, acquistate da una persona assicurata con una carta valida conforme al punto 1.
5 Eventi assicurati
Rifiuto del ritiro dell’oggetto assicurato da parte del venditore.
6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4 Obblighi in caso di sinistro)
6.1 In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inoltrati a AGA all’indirizzo di contatto indicato al punto I 10:
– Documento d’acquisto originale, dal quale risultano il prezzo e il giorno d’acquisto
– Il rispettivo giustificativo della carta o una copia dell’estratto mensile.
– La prova, che l’oggetto in questione la persona assicurata l’ha pagato per oltre il 50% con la carta valida
– La prova di un contratto per la carta valido con la Jelmoli Bonus Card AG
– Prova del rifiuto del ritiro dell’oggetto assicurato da parte del venditore.
– Il ricorso a terzi (anche assicurazioni) in seguito allo stesso danno.
– Altre informazioni determinanti per l’accertamento dell’indennizzo.
6.2 L’oggetto assicurato per il quale si accampa una prestazione assicurativa nell’ambito della restituzione della merce, deve essere inviato a AGA.
7 Oggetti non assicurati (ad integrazione del punto I 6.9 Oggetti non assicurati).
– Radiotrasmettitori mobili
– Registrazioni di qualsiasi tipo (ad es. riprese sonore, fotografiche, video, digitali), software per computer e libri, se inviati non aperti ancora nella confezione originale
– Dispositivi ausiliari medici (ad es. occhiali, apparecchi medici, protesi, accessori medici).
C Protezione giuridica shopping
1 Somma assicurata
Per ogni anno e caso assicurativo la cifra assicurata ammonta al massimo a CHF 7500.–, con detrazione di una franchigia di CHF 50.–.
2 Oggetto e ambito di validità
Le persone assicurate (conformi al punto I 1) sono assicurate in caso di controversie giuridiche o altri procedimenti legali risultanti dall’uso della carta durante un acquisto di merci. La protezione assicurativa è valida in tutto il mondo. L’assicuratore è la CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica
SA con sede a Wallisellen (susseguentemente nominata CAP).
3 Controversie/procedure assicurate
Controversie contrattuali derivanti da contratti, per le quali il titolare della carta ha pagato con la carta legalmente il suo debito per oltre il 50%.
4 Prestazioni assicurate
4.1 Prestazioni del servizio giuridico CAP.
4.2 Spese d’avvocato nel volume di uso locale. Convenzioni sull’onorario per CAP non sono impegnative.
4.3 Spese per perizie, ordinate in accordo con CAP o su disposizione del tribunale.
4.4 Diritti di giustizia e spese procedurali.
4.5 Indennizzo alla controparte per il processo.
4.6 Per principio, le spese sono sopportate dalla parte soccombente. Gli indennizzi alle parti concesse in via giudiziaria o extra-giudiziaria a favore dell’assicurato competono a CAP fino alla concorrenza della prestazione da essa fornita. In caso di concordato CAP si assume la quota delle spese che sarebbe ricaduta all’assicurato che perde la causa. Senza previa approvazione, altri accordi tra le parti non sono impegnativi per CAP.
5 Esclusioni
5.1 Controversie tra l’assicurato e il proprio assicuratore di protezione giuridica, AGA International (Svizzera) e la XxxxxXxxx.xx AG.
5.2 Controversie tra avvocati, periti e altri incaricati che hanno agito in un caso coperto da CAP.
5.3 Controversie o conflitti d’interesse tra persone assicurate con lo stesso contratto d’assicurazione (questa esclusione non si riferisce allo stesso stipulante).
5.4 Sinistri, per i quali l’evento di base (prima violazione di diritto o contrattuale) è subentrato prima dell’inizio della durata contrattuale o quando la necessità di assistenza giuridica viene fatta valere dopo la fine del contratto d’assicurazione.
6 Denuncia di un caso giuridico
L’assicurato denuncia a CAP (indirizzo di contatto al punto II C 8) immediatamente ogni caso giuridico che possa dare adito ad una prestazione. Trasmette senza indugio ogni informazione e documentazione utile a CAP (corrispondenza, citazioni, decisioni e sentenze con le buste, ecc.) Per la prova che si tratta di un acquisto di merce coperto, occorre inviare in particolare il conteggio della carta.
Tutte le promesse di copertura di CAP, che avvengono senza un giustificativo per la carta, vengono rilasciate con riserva di questa prova.
7 Elaborazione del caso giuridico
7.1 Il servizio giuridico di CAP informa l’assicurato sui suoi diritti e preserva i suoi interessi. L’assicurato rilascia a CAP tutti i necessari mandati.
7.2 L’assicurato non s’intromette nell’elaborazione del caso da parte della CAP. Senza una previa approvazione di CAP, non rilascia incarichi ad avvocati, periti ecc., non adisce processi, non adotta mezzi legali e non conclude concordati. Non conclude accordi d’onorario con l’avvocato incaricato.
7.3 Se in seguito alla collisione d’interessi (rappresentanza di diversi assicurati con interessi contrapposti) o in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo risultasse necessario richiedere l’intervento di un avvocato esterno (monopolio dell’avvocato), l’assicurato ha la facoltà di scegliere liberamente un avvocato ri- siedente nel distretto del tribunale, con le necessarie capacità. Se CAP rifiuta l’avvocato desiderato, l’assicurato propone tre altri avvocati di diverse cancellerie risiedenti del distretto del tribunale, tra i quali CAP ne sceglie uno. Il rifiuto di un avvocato non deve essere necessariamente motivato.
7.4 CAP può imitare la presa in carico delle spese per singole misure a tutela dei diritti o parti del processo.
7.5 CAP si riserva il diritto di delegare la fornitura di singoli servizi a un avvocato esterno.
7.6 CAP può liberarsi dal suo obbligo alla prestazione indennizzando l’utilità materiale della controversia.
7.7 L’assicurato esonera il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di CAP.
8 Indirizzo di contatto
CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA Case postale Casella postale
8010 Zurigo
Tel. x00 00 000 00 00