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Contratto quadro: 3900011984 Importo globale in EUR: | Tipo doc.: ZSCQ | CIG: 87845339F3 | Pagina | 1 | di | 8 |
Appalto: | 275.000,00 | Fornitore: 24122 | GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL | |||
Riferimento: | ||||||
Oggetto: Rinnovo Accordo Quadro triennale GRUNDFOS, di fornitura pompe e motori per sostituzione equipment esistenti. | ||||||
Pos. | |Codice | |Descrizione | ||||
1 Determina Prot. n°15134 Id5816 Rinnovo Accordo Quadro triennali GRUNDFOS, di fornitura pompe e motori per sostituzione equipment esistenti con approvvigionamento presso il Magazzino di Grosseto//Referente Xxxxxxxxxx Xxxxx | ||||||
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO *** |
Firmato digitalmente da Xxxxx Xxxxxxx
Date: 11.06.2021 11:16:56
11.06.2021 09:16:56 UTC
Contratto quadro:
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ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Via Mameli, 10 – GROSSETO
DI FORNITURA POMPE E MOTORI GRUNDFOS PER SOSTITUZIONE EQUIPMENT ESISTENTI 2021-23
Con le Società GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Xxx Xxxx Xxxxx, 0 00000 XXXXXXXXXXX (XX) – C.F. e P.IVA Registro imprese di MI no. 09062370151 R.E.A. 1272744 per la durata di 36 mesi ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
CIG 87845339F3 TRA
• Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante” o “SA”), con sede legale in 00000 Xxxxxxxx, Viale Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell’Amministratore Delegato, Xxxxx XXXXXXX, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede , a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 15 Ottobre 2019
• l’Impresa GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. - C.F. e P.IVA Registro imprese di MI n. 09062370151 PREMESSO CHE
con determinazione n.15134 del 13/05/2021, l’Amministratore Delegato di Acquedotto del
Fiora S.p.A., ha approvato la copertura economica e il Rinnovo dell’Accordo Quadro triennale con la società GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. per la fornitura di pompe e motori per la sostituzione equipment esistenti per l’importo di € 275.000,00 (Duecentosettantacinque /00) di cui € 275.000,00 per la fornitura vera e propria ed € 0,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di (36 mesi).
Dalla documentazione agli atti della Stazione Appaltante, risulta che l’APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l’affidamento di quanto in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., come sopra rappresentato, affida all’APPALTATORE, che accetta, L’appalto indicato in premessa.
Art. 1 – Oggetto
Accordo Quadro Per La Fornitura Di Pompe E Motori GRUNDFOS per Sostituzione Equipment Esistenti 2021-23, con la Società GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Le tempistiche e le modalità di consegna della fornitura saranno svolte nell’arco temporale dei 36 mesi.
Il Committente si riserva di ordinare gli articoli oggetto del contratto in relazione al fabbisogno effettivo, con singoli ordini di acquisto, (call off) senza nessun vincolo sulle quantità totali.
il presente atto sarà valido a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo contratto e comunque fino al raggiungimento della cifra pattuita dell’accordo quadro.
Adf non sarà obbligato in nessun modo ad effettuare ordini al solo fine di raggiungere la capienza dell’Accordo Quadro e che GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. non avrà nulla a pretendere.
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Per quanto riguarda le quantità totali degli articoli, si precisa che le stesse potranno subire delle variazioni (più o meno il 20%) in sede di conferma d’ordine per insindacabili esigenze della suddetta Società, senza che per questo l’Impresa aggiudicataria della fornitura possa accampare alcun diritto o alcuna pretesa di modificare i prezzi e gli sconti proposti; pertanto faranno fede solo ed esclusivamente le quantità e le taglie che verranno confermate in sede di emissione
dei buoni d’ordine d’acquisto ( call off ). Nel caso in cui il Committente non si avvalesse della suddetta facoltà, il contratto si intenderà comunque decaduto e privo di ogni effetto al raggiungimento dell’importo di aggiudicazione senza che il Fornitore possa pretendere compenso alcuno.
Art. 2 – Caratteristiche costruttive
In ordine alle caratteristiche costruttive, conformità della fornitura oggetto del presente contratto, si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato nel
# LISTINO PREZZI – GRUNDFOS- CIRCOLATORI, POMPE E SISTEMI DI POMPAGGIO 2021 (PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO)
# DISCIPLINARE DI FORNITURA PER POMPE E MOTORI GRUNDFOS PER SOSTITUZIONE EQUIPMENT ESISTENTI (PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO)
Art. 3 – Condizioni e Documenti
L’appalto viene concesso e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:
• LISTINO PREZZI – GRUNDFOS- CIRCOLATORI, POMPE E SISTEMI DI POMPAGGIO 2021(aumento del 4% a far data 1 luglio 2021)
Sconto su tutti i prodotti a listino 55% Sconto per ricambi 40%
• DISCIPLINARE DI FORNITURA PER POMPE E MOTORI GRUNDFOS PER SOSTITUZIONE EQUIPMENT ESISTENTI (PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO)
Documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L’appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall’APPALTATORE.
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A.
Art. 4 – Durata
La durata dell’appalto è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del presente contratto e, comunque, fino alla concorrenza dell’importo contrattuale e prevede l’obbligo, per l’impresa appaltatrice, di eseguire le forniture sulla base di ordini di acquisto in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto stesso.
Art. 5 – Tempi, modalità e luogo di consegna
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1. La fornitura relativa a ciascun ordine di acquisto, dovrà essere consegnata in pronta sv. Come meglio descritto nel Disciplinare Tecnico che forma parte integrante del presente atto.
2. L’eventuale ritardo nelle consegne non dovrà comunque superare i 20 giorni naturali e consecutivi.
3. La consegna della fornitura dovrà avvenire presso i magazzini di Siena e Grosseto di AdF S.p.A.;
4. Al momento della consegna AdF S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la conformità dei prodotti rispetto alle caratteristiche individuate e di provvedere al reso della fornitura qualora venissero riscontrate difformità, con addebito al Fornitore di eventuali penali per i ritardi nella consegna stessa.
Art. 6 – Corrispettivo e Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all’APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, è fissato in € 275.000,00 (Duecentosettantacinque /00) di cui € 0,00 (euro 0/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Il pagamento del corrispettivo relativo ad ogni singolo ordine dovrà essere effettuato entro gg. 90 dalla data di emissione della fattura.
3. Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto e non troveranno applicazione l’art. 1664 c.c. e l’art. 1467 c.c.
Art. 7 – Subappalto Non ammesso
Art. 8 – Obblighi Appaltatore
1. L’APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il servizio nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
2. L’Impresa GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. - con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l’esecuzione secondo le indicazioni del Responsabile della fornitura.
3. al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;
4. GARANZIA secondo la normativa vigente.
Tutti i materiali oggetto della fornitura dovranno risultare conformi alle Norme CEI vigenti con l'obbligo del marchio IMQ o altri marchi vigenti nella CEE.
Art. 9 – Inadempimenti dell’appaltatore.
Qualora l’Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.
Trascorso inutilmente tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.
Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell’affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall’Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l’attività, da svolgere ed indicando le date in cui
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verranno iniziati i servizi da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.
Art.10 - Risoluzione automatica del contratto.
Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:
1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall’Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
5) qualora l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
6) sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
9) compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine della Committente o società da essa controllate;
10) qualora l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
14) violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
15) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;
16) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
17) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva se richiesta;
18) accertata negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
19) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
20) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;
21) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all’Appaltatore superiore al 10% dell’ammontare netto del Contratto;
22) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione.
In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.
Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all’Appaltatore. In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l’accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
Art. 11 - Clausola risolutiva espressa specifica
Il presente contratto è stipulato, per motivi di urgenza, nelle more del completamento delle verifiche sui motivi di
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esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e si intenderà automaticamente risolto qualora dai certificati emessi dagli Enti competenti emerga la sussistenza delle cause di esclusione di cui sopra.
La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.
Art. 12 – Risoluzione ai sensi dell’art. 108 Dlgs 50/2016
1. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016.
Art. 13 – Penali
1. L’Appaltatore dovrà rispettare le condizioni e i termini per l’esecuzione della fornitura riportati nei singoli ordini di acquisto che dovranno essere formalmente accettati dal Fornitore e in caso di mancato rispetto del termine indicato, saranno applicate le penali previste.
2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
3. In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti il fornitore sarà soggetto ad
una penale giornaliera dello 0,20% del valore della partita in ritardo, e fino ad un massimo di 25 giorni.
Nel calcolo dei tempi di consegna effettivi non si terrà conto dei periodi dell'anno compresi fra il 23 dicembre ed il 01 gennaio e dal 10 agosto al 25 agosto.
Non si dovrà comunque superare il limite massimo di ritardo di 30 giorni solari.
Oltre tale termine di ritardo, sarà facoltà di AdF provvedere all'approvvigionamento come meglio crede, a rischio e maggiori spese del Fornitore, e di risolvere senz'altro
il contratto per la parte di fornitura non ancora effettuata. Raggiunto il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale opererà la risoluzione automatica del contratto per grave inadempimento del Fornitore.
Art. 14 - Xxxxxxxxxxxx al d.lgs. n. 231/01
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell’espletamento delle attività da quest’ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l’attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La violazione da parte dell’Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
4. Qualora l’Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell’ambito di
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applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
Art. 15 - Tracciabilità flussi finanziari
1. L’APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
3. L’APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore Prende atto del seguente codice identificativo gara - CIG 87845339F3
Art. 16 - Privacy e Riservatezza
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx
La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal 25.5.2018 è l'Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, raggiungibile all'indirizzo XXX@xxxxx.xx.
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.
Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
# Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
# Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come
“riservate”.
Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d’opera di dominio pubblico.
L’Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all’esecuzione del Contratto.
Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate
laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva e rispettiva proprietà.
Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal articolo, assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
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Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.
In particolare, il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
Art. 17 - Foro Competente
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all’Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia. Art. 18 - Norme di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e alle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.
Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Firmato digitalmente l’Amministratore Delegato, Xxxxx XXXXXXX
Per GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Firmato digitalmente (Sig. Xxxxxx XXXXXXXXX)
Importo globale in EUR 275.000,00