CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
Tra
la società "INVESTIRE SGR S.p.A.", con sede in Xxxx (XX), Xxx Xx x. 00/X, capitale sociale di euro 14.770.000,00, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 06931761008 - Partita Iva 06931761008, società di nazionalità italiana, iscritta al numero 50 dell'albo delle società di gestione del risparmio - sezione "gestori di FIA", albo tenuto dalla Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore (Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx), la quale interviene nel presente atto in qualità di società di gestione del Fondo Immobili Pubblici (di seguito anche solo Fondo FIP o solo FIP) – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso a mezzo del procuratore speciale, sottoscrittore del
presente contratto, dott.
);
(codice fiscale
di seguito il "Locatore";
e
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.), con sede in Firenze, Via Vit- xxxxx Xxxxxxxx XX, 64, Codice Fiscale 94277540483, in persona del Direttore pro tempore, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx (codice fiscale );
di seguito il “Conduttore”
In seguito congiuntamente le “Parti”-
PREMESSA
- il Fondo FIP è proprietario dell’immobile sito nel Comune di Massa (MS), Viale della Stazione nn. 63-65-67, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa Foglio 97, Particella 133; Sub 1, 2, 3 in seguito anche solo “Immobile”
- la Regione Toscana, Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi – Settore Patrimonio e Logistica, per conto di A.R.T.I., tramite “Avviso pubblico per la ricerca di mercato di un immobile in locazione ad uso pubblico a Massa” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione toscana n. 9 del 26.02.2020, ha ricercato un immobile nel Comune di Massa (MS) da prendere in locazione per adibirlo ad uso
ufficio per finalità relative al mercato del lavoro; in particolare per ospitare il centro per l’impiego di Massa. L’Avviso pubblico al paragrafo sub 1c intitolato “Requisiti tecnici specifici” indica alcune caratteristiche dell’immobile ricercato;
- il Fondo FIP ha partecipato con una offerta economica avente ad oggetto l’Immobile sopra catastalmente individuato, proponendo un canone pari a 225.000,00€ oltre IVA, al lordo della riduzione del 15% prevista dalla L.145/2018 nonché dal par. 3 dell’Avviso Pubblico;
- all’esito della procedura di gara A.R.T.I. ha scelto l’immobile suddetto per le finalità indicate con verbale del 16.10.2020, precisando nel medesimo verbale che “le ragioni che hanno determinato la scelta non sono solo di natura economica ma sono determinate anche dalla tempistica per la ristrutturazione dell'immobile e dalla posizione fisica rispetto al centro abitato di Massa”;
- le Parti hanno perfezionato un accordo preliminare di locazione mediante scambio di PEC, con pattuizione di una clausola penale, pari ad euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, per il caso di ritardata consegna dell’immobile da parte del Locatore rispetto al termine pattuito del 30.6.2021;
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Ciò premesso, tra le Parti
si conviene e si stipula quanto segue
1.1 La suestesa premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 – Oggetto del contratto
2.1 Il Fondo FIP concede in locazione a corpo ad ARTI l’Immobile sito nel Comune di Massa (MS) Viale della Stazione civici nn. 63-65-67, censito al Catasto fabbricati del Comune di Massa al Foglio 97; Particella 133; Subalterno 4; superficie catastale di mq 2.063 (tra coperto e scoperto) sulla quale insiste un fabbricato di tre piani fuori terra, un piano copertura (copertura a falde) ed un piano seminterrato destinato ad
uffici pubblici e pertinenze (d’ora in poi più brevemente l’“Immobile”) come individuato nelle allegate planimetrie catastali (Allegato 1).
Articolo 3 – Destinazione d’uso
3.1 Le Parti concordano che, per tutta la durata del presente contratto, l’Immobile è destinato a sede del Centro per l’Impiego di Massa.
3.2 Il Conduttore, ha visitato l’Immobile, lo ha trovato idoneo alla destinazione di uso di cui al comma n. 1 e quindi, all’esito dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione di cui all’Avviso sub par. I c, lo destinerà allo svolgimento dell’attività istituzionale di ufficio pubblico di Centro per l’impiego di Massa
Articolo 4 – Consegna dell’”Immobile”
4.1 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il Locatore consegnerà al Conduttore l'Immobile, a seguito del completamento dei lavori di adeguamento e ristrutturazione di cui all’Avviso sub par. I c, e previa redazione del verbale di consegna da effettuarsi in contraddittorio tra i tecnici all'uopo nominati dalle Parti. Nel verbale di consegna sarà dato atto altresì della misura dell'eventuale ritardo maturato dal Locatore rispetto al termine del 30.6.2021 pattuito per la consegna dell'immobile, al fine dell'applicazione della penale da ritardo di 200,00 euro al giorno concordata nel contratto preliminare. La fornitura degli arredi, nonché gli eventuali lavori di personalizzazione per l’adeguamento dell’unità alle proprie esigenze ed alla destinazione d’uso, sono a completa cura e spese del Conduttore. Resta inteso che gli eventuali lavori saranno eseguiti in piena conformità alla normativa edilizia ed urbanistica vigente, nonché nel pieno rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza. Il Conduttore si assume ogni e qualsivoglia responsabilità, civile e penale, manlevando il Locatore per qualsivoglia conseguenza pregiudizievole e/o danno causato allo stabile e/o a terzi, persone o cose, durante l’esecuzione dei lavori stessi. Sono altresì a spese e cura del Conduttore l’attivazione delle necessarie forniture ed utenze.
4.2 Il Locatore garantisce che, all’atto della consegna, l’Immobile sarà idoneo all’uso a cui il Conduttore intende destinarlo anche in relazione agli strumenti urbanistico- edilizi e alle autorizzazioni necessarie e che l’Immobile ed i relativi impianti tecnologici sono adeguati in osservanza a quanto previsto da tutte le disposizioni di legge ed in particolare dal D.M 37/2008, dalla L. n. 13/1989 e dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
Articolo 5 – Durata
5.1 La durata della locazione è di anni 6 (sei) a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al paragrafo 4.
5.2 Alla prima scadenza il contratto si rinnoverà per un ulteriore periodo di anni sei e così di sei anni in sei anni; la rinnovazione non avrà luogo qualora intervenisse disdetta del Conduttore, da comunicare all’altra parte a mezzo raccomandata o PEC almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza. Il Locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della proroga del contratto alla prima scadenza soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della legge n. 392/78, da comunicarsi al Conduttore a mezzo raccomandata
a.r. o PEC almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza; alle scadenze successive il Locatore potrà in ogni caso esercitare la facoltà di diniego della proroga del contratto da comunicarsi al Conduttore a mezzo raccomandata a.r. o PEC almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.
5.3 Il Conduttore rinuncia espressamente al diritto di recesso, fatta salva in ogni caso la facoltà del medesimo di esercitare il recesso per gravi motivi con 6 (sei) mesi di preavviso, secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 8 della Legge 392/78. Esclusivamente a partire dall’inizio del secondo sessennio è inoltre consentito al Conduttore di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi al Locatore a mezzo raccomandata a.r. o PEC almeno 12 (dodici) mesi di preavviso, per l'ipotesi in cui un terzo conceda ad A.R.T.I. in comodato gratuito, ovvero conceda in locazione a canone ricognitorio, altro immobile ove trasferire il Centro per l'Impiego di Massa.
5.4 Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigeranno un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti, e il Conduttore sarà obbligato alla remissione in pristino dei locali.
Articolo 6 – Canone
6.1 Il Conduttore corrisponderà un canone annuo di locazione pari a € 191.250,00 (euro centonovantunomiladuecentocinquanta/00) oltre IVA, già decurtato del 15% ex lege 145/2018.
6.2 A decorrere dal secondo anno, il canone, ai sensi dell’art. 32 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai; l’aggiornamento del canone decorrerà a partire dal secondo anno di locazione senza ulteriore e specifica richiesta scritta, salvo diversa previsione di legge, in particolare secondo le previsioni della L. 145/2018.
Articolo 7 - Modalità di pagamento
7.1 Il canone sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate pari a € 95.625,00 (novantacinquemilaseicentoventicinque/00) oltre IVA nel termine essenziale del giorno 5 (cinque) di gennaio e di luglio, a mezzo bonifico bancario in favore del Locatore di cui si indicano le coordinate bancarie IBAN: XX00X0000000000000000000000
7.2 Il canone è liquidato dal Conduttore previa presentazione di fatture elettroniche semestrali intestate a: Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 – 64, 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale: 94277540483, Codice univoco UFKQB9. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata al Locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Articolo 8 – Utenze
8.1 Il Conduttore si obbliga ad attivare e intestarsi direttamente i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dell’Immobile, quali, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, energia elettrica, acqua potabile, gas, smaltimento dei rifiuti, in conformità alle proprie specifiche esigenze.
8.2 Il Locatore è esonerato da qualunque responsabilità relativa all’attivazione e erogazioni delle suddette forniture e utenze.
Articolo 9 – Ritardo nei pagamenti- clausola risolutiva espressa
9.1 In caso di ritardo nel pagamento del Canone e/o degli Oneri Accessori, saranno dovuti senza necessità di costituzione in mora gli interessi moratori al tasso di riferimento BCE.
9.2 Il Conduttore è tenuto, anche senza l’intimazione di cui all’art. 1219 del Codice Civile, a corrispondere gli interessi moratori cui verranno aggiunte le eventuali altre spese sostenute dal Locatore.
9.3 Rimane comunque salvo il diritto del Locatore alla risoluzione del contratto ipso iure, col conseguente risarcimento di ogni maggior danno subito. Il pagamento del Canone e/o degli Oneri Accessori non potrà in alcun modo essere effettuato in ritardo o sospeso dal Conduttore per alcuna ragione o motivo. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione e/o degli oneri accessori o di ritardo nel pagamento del canone superiore a 30 (trenta) giorni, il Locatore potrà risolvere di diritto il presente contratto, salvi la corresponsione degli interessi moratori ed il risarcimento del maggior danno.
Articolo 10 – Solve et repete
Articolo 11 – Divieto di cessione del Contratto e Sublocazione
11.1 Il Conduttore è autorizzato a far utilizzare l’Immobile, anche in parte, nel rispetto della durata contrattuale e previa comunicazione scritta al Locatore,
esclusivamente ad altri Enti o Uffici della Pubblica Amministrazione o a soggetti esercenti attività accessorie alla propria.
11.2 Non è consentita la cessione, in tutto o in parte del presente contratto a terzi in qualsiasi forma o mezzo. E’ fatto espresso divieto al Conduttore di cedere il presente contratto ovvero di dare in comodato o di sublocare in tutto o in parte a terzi privati gli spazi oggetto del presente contratto, pena la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Conduttore, che sarà in ogni modo tenuto a risarcire i danni subiti dal Locatore.
Articolo 12 - Cessione dei crediti in garanzia
Articolo 13 – Modifiche, Miglioramenti, Addizioni, Insegne
13.1 Al Conduttore è concessa la facoltà di eseguire a cura e spese proprie eventuali lavori di sistemazione dell’Immobile finalizzati ad adeguare lo stesso alle proprie esigenze specifiche, nonché di eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (quali, a titolo esemplificativo, inferriate, reti, parasassi, sistemi di allarme).
13.2 Resta inteso che il Conduttore dovrà sottoporre all’approvazione preventiva del Locatore il progetto relativo ai lavori indicati nel precedente comma suscettibili di alterare in misura significativa la configurazione funzionale dell’Immobile ovvero di quelli che richiedono particolari autorizzazioni e titoli edilizi.
13.3 Le Parti concordano che alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, le eventuali migliorie, addizioni, riparazioni, ecc., effettuate saranno rimosse a cura e spese del Conduttore che quindi si obbliga a ripristinare lo status quo ante.
13.4 Il Locatore consente che il Conduttore, nel rispetto delle norme di legge, applichi all’esterno dell’Immobile insegne (anche pubblicitarie), cartelli o altri segnali inerenti la propria attività
13.5 .Il Locatore autorizza fin d’ora il Conduttore a presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori finalizzati ad adeguare l’Immobile all’uso a cui è destinato.
Articolo 14 – Manutenzione e conservazione dell’Immobile – Esonero da responsabilità
14.1 Tutte le attività di manutenzione ordinaria sono a carico del Conduttore così come sono a carico del Conduttore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della sua destinazione d’uso di sede del Centro per l’Impiego di Massa. Si conviene che tutte le riparazioni riguardanti l’Immobile, oggetto della locazione, sono a carico del Conduttore nell’ambito dell’ordinaria manutenzione e, nell’ambito di quella straordinaria, solo se conseguenza di mancata o insufficiente manutenzione ordinaria.
14.2 Il Conduttore dichiara di manlevare il Locatore da qualunque responsabilità derivante dalla destinazione dell’immobile all’uso cui è destinato e quindi quale sede del Centro per l’Impiego di Massa.
14.3 Il Conduttore esonera il Locatore, espressamente e nel modo più ampio, anche in deroga alle norme di legge, da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, derivanti da fatti od omissioni, dolosi o colposi, di dipendenti di esso Conduttore, e/o dipendenti del Centro per l’impiego di Massa e/o di terzi in genere.
14.4 Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’Immobile necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto tra le Parti sono a carico del Locatore;
14.5 Sono altresì a carico del Locatore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della proprietà.
Articolo 15 – Assicurazione
15.1 Il Conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo della locazione una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose,
compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Locatore, comunque riconducibili al Conduttore, per l'esercizio della sua attività specificata all’art. 3 del presente contratto di locazione ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Conduttore, per le cose in consegna e custodia, per l’utilizzo delle strutture presenti negli edifici.
15.2 Il Locatore si impegna a stipulare sull’Immobile una polizza “All Risks” con decorrenza dal giorno medesimo di decorrenza del Contratto e a mantenerla attiva per tutta la durata del Contratto.
Articolo 16 – Stato dell’Immobile
16.1 Il Conduttore si obbliga ad usare, mantenere e restituire l’Immobile in buone condizioni di manutenzione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del presente contratto di locazione.
16.2 Il Conduttore, in ragione dell’attività pubblica esercitata all’interno dell’Immobile, si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all’uso.
Art. 17 - Autorizzazioni e licenze
17.1 Il Locatore dovrà provvedere a tutte quelle concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie per consentire il pieno godimento dell’immobile locato e l’idoneità dello stesso all’uso cui è destinato.
17.2 Il Locatore concede fin d’ora il proprio consenso per eventuali nuovi allacciamenti alla rete stradale, agli impianti del gas e di energia elettrica nonché per la rimozione, al momento di rilascio dell’immobile, di tutti gli apparecchi di illuminazione ed elettrici in genere, di riscaldamento ed altri eventualmente installati a spese del Conduttore.
Art. 18 - Impossibilità di utilizzo
18.1 In caso di impossibilità di utilizzo di tutto o parte dell’Immobile che non sia dovuta a fatto o colpa del Conduttore, quest’ultimo comunicherà prontamente tale circostanza al Locatore e qualora tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a 30 giorni (trenta), il Conduttore avrà diritto ad una riduzione del canone in relazione alla parte dell’immobile inutilizzabile a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’impedimento e fino alla sua soluzione.
18.2 Nel caso in cui tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a 90 giorni (novanta), il Conduttore avrà facoltà di risolvere il contratto, ovvero di rilasciare la parte dell’Immobile non utilizzabile, ferma restando la riduzione del canone di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 19 – Elezione di domicilio.
Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio: il Locatore: Xxxx, Xxx Xx x. 00/X.
il Conduttore: Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00.
Articolo 20 – Controversie-Foro Competente
Articolo 21 - Imposte, tasse, registrazione e spese di contratto
21.1 La registrazione avverrà a cura del Locatore e l'imposta di registrazione e le spese di bollo saranno a carico del Conduttore e del Locatore nella misura del 50% (cinquanta per cento).
21.2 Il Locatore potrà recuperare la parte dell’imposta di registrazione e delle spese di bollo di spettanza della Conduttrice (cinquanta per cento) al momento del pagamento del canone di locazione.
Articolo 22 – Modifiche al contratto
22.1 Le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti e determinanti del loro consenso
22.2 Le modifiche al presente contratto potranno essere adottate ed essere efficaci ed operanti solo se adottate in forma scritta pena la loro inefficacia e nullità.
Articolo 23 – Rinvio e disciplina applicabile
Articolo 24– Opzione per l’imponibilità
Articolo 25 – Riservatezza e tutela privacy
Le Parti si impegnano a considerare strettamente riservati i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza ed a farne un uso limitato ai soli fini del contratto. Ai sensi di quanto disposto dalla L. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza al trattamento dei dati personali. Le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento). I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente contratto di locazione verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero
alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Articolo 26 – Completezza delle pattuizioni
Articolo 27 – Attestato energetico
27.1 Le Parti sono edotte degli obblighi, in capo al Locatore ed al Conduttore, di cui all'articolo 6 comma 1 bis e 2 ter del D.Lgs. 192/2005, di dotazione e consegna al Conduttore, degli Attestati di Certificazione Energetica relativi a quanto locato con il presente atto.
27.2 In relazione a ciò, ai sensi del D.Lgs 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle Norme Regionali applicabili, il Conduttore dà atto ed attesta di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica.
Articolo 28 - Autonomia patrimoniale del Fondo
La Società Investire SGR S.p.A. interviene nel presente atto esclusivamente in qualità di società di gestione del Fondo FIP, il quale Fondo - ai sensi dell’art. 36, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) - “costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio
gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”. La società Investire SGR S.p.A., pertanto, non assume alcun obbligo in proprio, né alcuna responsabilità in merito alle previsioni del presente contratto che rilevano esclusivamente quali obbligazioni contratte nell’interesse del Fondo FIP.
Articolo 29 – Allegati
Planimetrie catastali “Allegato A”.
[luogo], [data].
Il Locatore Il Conduttore