IPOTESI DI ACCORDO
16 luglio 2002 IPOTESI D'ACCORDO Tra la XXXX XXXXXX
La OCEAN SpA in Amministrazione Straordinaria
Le OOSS : FIOM CGIL - FIM CISL e UILM UIL di BRESCIA
La RSU OCEAN SpA in Amministrazione Straordinaria Premesso :
che le predette società sottoscrivono il presente Accordo per quanto di loro competenza;
che OCEAN SPA è in Amministrazione Straordinaria a decorrere dalla data del 5.4.2002 come da sentenza sullo stato di insolvenza del Tribunale di Brescia del 4.4.2002 e successivo Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10.6.2002 che ha nominato i tre Commissari Straordinari ;
che è stato autorizzato l'esercizio d'impresa per una durata di un anno ai sensi della lettera A punto 2 dell'art. 27 del D.Lgs 270/99 ;
che XXXX XXXXXX ha in corso trattative per l'acquisto del ramo d'azienda relativo alle attività industriali dello stabilimento di Verolanuova della detta OCEAN SPA in Amministrazione Straordinaria;
che XXXX XXXXXX ha presentato un piano industriale finalizzato alla salvaguardia, consolidamento e rilancio dell'attività aziendale dello stabilimento di Verolanuova della OCEAN SPA, che nelle linee essenziali è contenuto nell'allegato A del presente Accordo e che ne forma parte integrante;
che XXXX XXXXXX, nell'ambito del piano, ha illustrato i contenuti della propria offerta finalizzata alla conclusione dell'operazione societaria di acquisizione dell'attività industriale di Verolanuova della OCEAN SPA ed alla riassunzione dalle liste di mobilità del personale dipendente di quest'ultima ed ha , pertanto , condizionato l'acquisto di cui sopra alla conclusione di uno specifico Accordo Sindacale , avente le caratteristiche previste dalle direttive del Ministero del Lavoro prot. n. 102845/99 e n. 103146/99 recepite nella circolare INPS n. 122/99 per l'accesso ai benefici contributivi , di cui agli artt. 8 , comma 4 , e 25 , comma 9 , della Legge 223/91 che così si riassumono:
sottoscrizione di specifico Accordo Sindacale finalizzato a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali;
licenziamento e conseguente messa in mobilità a seguito dell'operazione societaria di cessione del ramo d'azienda da parte della OCEAN SPA in Amministrazione Straordinaria, dei lavoratori interessati;
garanzia da parte dell'acquirente della continuità delle attività produttive oggetto della cessione;
che le Parti si sono rese sin da ora disponibili a formalizzare/ratificare il presente Accordo anche presso sedi istituzionali previste da altri provvedimenti normativi/amministrativi eventualmente applicabili ed a porre in essere tutte le procedure ivi previste per assicurare all'acquirente l'accesso ai benefici contributivi in questione , condizione essenziale per la realizzazione dell'operazione societaria di acquisizione del ramo d'azienda di OCEAN SpA in A.S. di Verolanuova da parte di XXXX XXXXXX .
Tutto ciò premesso, le Parti, in conformità con quanto previsto dall'art. 63 del D.Lgs 8.7.1999 n. 270, concordano quanto segue.
Punto 1)
Le premesse formano parte integrante del presente accordo . Punto 2)
L'aspirante acquirente XXXX XXXXXX , alla condizione che la trattativa di cui in premessa si perfezioni con l'acquisto del ramo d'azienda relativo alle attività industriali dello stabilimento di Verolanuova dalla OCEAN SPA in Amministrazione Straordinaria, si obbliga ad assumere dalle liste di mobilità i lavoratori dipendenti di quest'ultima, con le seguenti modalità.
Le assunzioni avverranno nell'ambito di un programma di avvio graduale da completarsi entro 30 mesi dalla data di acquisizione dell'attività industriale , entro il periodo di vigenza degli ammortizzatori sociali disponibili individualmente e comunque non oltre il 1° aprile 2005 .
Il detto programma di assunzioni si realizzerà secondo le seguenti scadenze di massima:
a) almeno n. 500 assunzioni tra operai e impiegati, dalle liste di mobilità costituiranno l'organico iniziale ;
b) nell'arco dei primi sei mesi dalla data della cessione del ramo d'azienda l'organico si assesterà su circa 600 unità lavorative costituite da - tutti gli attuali diretti disponibili al netto dei pensionandi , da almeno 80 degli attuali impiegati e almeno 114 degli attuali indiretti entrambi al netto dei pensionandi ;
c) entro il 1° aprile 2005 i restanti lavoratori disponibili, sempre dalle liste di mobilità .
I lavoratori di cui ai punti b) e c) che precedono resteranno alle dipendenze della OCEAN SPA in A.S., alienante, utilizzando tutti gli ammortizzatori sociali disponibili e al termine del periodo di vigenza di questi ultimi o su richiesta dell'acquirente , entro il termine di 30 mesi dalla cessione del ramo d'azienda e comunque non oltre l' 1 aprile 2005 , qualora non abbiano già maturato il diritto esigibile al pensionamento , saranno licenziati e collocati in mobilità dalla detta OCEAN SPA in A.S. e riceveranno l'offerta di assunzione da XXXX XXXXXX secondo tempi , condizioni e trattamenti di cui al presente accordo .
Il rifiuto all'offerta di assunzione di cui sopra o la mancata presentazione al lavoro senza giustificato motivo documentato ( a titolo esemplificativo e non esaustivo : malattia , infortunio o similari , impiego temporaneo presso terzi anche a seguito di chiamata d'ufficio ) da parte dei lavoratori interessati determinerà automaticamente la liberazione da ogni e qualsiasi impegno e vincolo da parte dell'acquirente XXXX XXXXXX previsto dal presente accordo .
Condizione essenziale per le assunzioni così individuate, oltre all'iscrizione nelle liste di mobilità, sarà la sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi verbali di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c. che prevedano l'accettazione espressa dei contenuti del presente accordo.
Le parti concordano di incontrarsi a cadenza semestrale con le R.S.U. per verificare congiuntamente le modalità operative relative alla realizzazione del programma di avvio graduale in coerenza con il piano industriale e le esigenze tecnico, produttive, organizzative della società acquirente.
L'impegno all'assunzione non opererà nei confronti dei lavoratori che, nel periodo di vigenza del programma di assunzioni di cui sopra, matureranno il diritto esigibile al pensionamento.
Le assunzioni del personale avverranno nel rispetto dei livelli di inquadramento contrattuale già acquisiti, salvo verifica della compatibilità con la organizzazione della nuova datrice di lavoro, con esclusione del periodo di prova e secondo i trattamenti economici e normativi in atto alla data della cessione del ramo d'azienda .
I criteri di applicabilità dell'impegno al rispetto dei livelli contrattuali acquisiti vengono specificati come segue :
a parità o equivalenza di mansioni si confermerà l'attuale categoria di inquadramento e, nel caso in cui il processo di rilancio aziendale comporti una modifica delle mansioni , si procederà ad una verifica congiunta con la RSU , ferma restando la garanzia delle condizioni economiche e il livello professionale in atto al momento del passaggio .
Le parti convengono che, al fine di raggiungere gli obiettivi occupazionali come concordati, l'acquirente XXXX XXXXXX concorderà con le RSU eventuali variazioni di categoria dei lavoratori a cui sarà offerta l'assunzione rispetto a quella in atto presso la OCEAN SpA in Amministrazione Straordinaria .
Punto 3)
SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE
Le parti stipulanti la presente intesa convengono sulla necessità di salvaguardare il patrimonio professionale costituito dalle conoscenze e dalle esperienze degli attuali dipendenti .
A questo scopo convengono sulla necessità di attivare tutti gli strumenti di protezione sociale previsti dalle normative di legge applicabili per favorire il mantenimento del rapporto tra tutti i dipendenti e l'unità produttiva di Verolanuova .
Pertanto le parti concordano che :
a) Per i dipendenti di OCEAN SPA in A.S. che non saranno compresi nell'organico iniziale verrà presentata richiesta di CIGS e le spettanze saranno erogate direttamente dalla detta OCEAN SPA in A.S. alle normali scadenze di paga .
I Commissari si faranno parte attiva per richiedere al Ministero delle Attività Produttive le opportune autorizzazioni .
b) Nel caso le necessità produttive dello stabilimento XXXX XXXXXX di Verolanuova richiedessero l'utilizzo temporaneo di personale aggiuntivo a quello già in forza si farà ricorso alle prestazioni lavorative dei restanti dipendenti di OCEAN SPA in A.S. non ricompresi nell'organico iniziale .
A tal proposito l'acquirente XXXX XXXXXX provvederà a richiedere l'avvio temporaneo dei detti lavoratori , per periodi continuativi di occupazione non inferiori al mese , mediante lettera - offerta ovvero comunicazione diretta agli interessati, di norma con un preavviso di almeno 15 giorni, che possono essere ridotti a 7 per particolari esigenze produttive.
Ai lavoratori di cui sopra sarà riconosciuto il trattamento economico già in atto individualmente presso OCEAN SPA in A.S. all'atto della cessione del ramo d'azienda. Il rifiuto all'offerta di assunzione di cui sopra o la mancata presentazione al lavoro senza giustificato motivo documentato ( a titolo esemplificativo e non esaustivo : malattia , infortunio o similari , impiego temporaneo presso terzi anche a seguito di chiamata d'ufficio ) da parte dei lavoratori interessati determinerà automaticamente la liberazione da ogni e qualsiasi impegno e vincolo da parte dell'acquirente XXXX XXXXXX previsto dal presente accordo .
c) Ai lavoratori sospesi in CIGS o eventualmente collocati in mobilità dalla OCEAN SpA in Amministrazione Straordinaria nel periodo di vigenza dell'impegno occupazionale di cui al precedente punto 2) XXXX XXXXXX riconoscerà un indennizzo mensile lordo , riproporzionato per periodi inferiori al mese , a titolo di indennità accordo pari a :
- € 250,00 lorde ( duecentocinquanta ) per i lavoratori che , attraverso l'utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili raggiungano il pensionamento
- € 220,00 lorde ( duecentoventi ) per tutti gli altri lavoratori .
L'indennità di cui sopra non spetterà per i periodi di eventuale occupazione temporanea dei lavoratori di cui sopra presso terzi o presso l'acquirente secondo le modalità di cui alla precedente lettera b) nonché per la temporanea vigenza del trattamento economico sostitutivo di maternità obbligatoria .
A tal proposito il lavoratore , quale condizione essenziale per il diritto all'indennità , dovrà
, mensilmente , dare prova all' Azienda della effettiva sospensione in CIGS o permanenza in mobilità .
Il diritto all'erogazione della detta indennità cesserà immediatamente al verificarsi di una della cause , previste ai punti 2) e 3) lett. b) che precedono ( rifiuto all'assunzione o mancata presentazione al lavoro ) .
d) Stante il piano industriale di XXXX XXXXXX si rende necessario prevedere l'avvio di attività formative finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali dei lavoratori di OCEAN SpA in Amministrazione Straordinaria , stabilimento di Verolanuova , sospesi in CIGS e/o iscritti nelle liste di mobilità .
A tal proposito le parti interesseranno gli Enti preposti ( Ente Regione e Provincia ) in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici .
I programmi , i contenuti e le modalità organizzative dei detti corsi formeranno oggetto di esame preventivo tra XXXX XXXXXX e le rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo .
e) Le parti , nell'ipotesi di uno sviluppo dei volumi produttivi obiettivamente non in linea
con il piano di rilancio aziendale per cause non preventivate , convengono di attivare tutti gli strumenti normativi di salvaguardia dei livelli occupazionali ivi compreso il ricorso a contratti di solidarietà espansiva , il tutto senza pregiudicare l'efficienza aziendale .
Punto 4)
La XXXX XXXXXX si impegna a dare applicazione a tutti gli accordi sindacali aziendali vigenti presso la OCEAN SPA in A.S - stabilimento di Verolanuova - all'atto della cessione del ramo d'azienda sia per quanto relativo agli aspetti retributivi che normativi, le condizioni dei carichi di lavoro con particolare riferimento ai tempi delle linee di produzione, alle pause degli addetti, alla flessibilità ed alle prestazioni straordinarie .
A tal proposito le parti si impegnano a verificare e recepire , entro trenta giorni dalla data del presente accordo , i detti accordi aziendali ed a concluderne specifica intesa .
Relativamente al Premio di Risultato di cui all'accordo aziendale del 30 marzo 1998, di cui si allega copia che forma parte integrante del presente accordo, attualmente variabile per quantitativi economici in relazione ad indicatori preconcordati, la XXXX XXXXXX acquirente si impegna a rivedere, entro 30 mesi dalla cessione del ramo d'azienda della OCEAN SPA in A.S - stabilimento di Verolanuova , il detto sistema di incentivazione individuando, congiuntamente con le rappresentanze sindacali, nuovi parametri di riferimento .
Nel frattempo ai lavoratori interessati sarà mantenuto il relativo trattamento economico, con le modalità in atto presso l'alienante al momento della cessione del ramo d'azienda. Per lo stesso periodo non potranno essere avanzate ulteriori richieste economiche di carattere collettivo a livello aziendale da parte delle rappresentanze sindacali .
Le parti , al fine di evitare futuri contenziosi , concordano che per gli istituti contrattuali legati all'anzianità di servizio ( a titolo esemplificativo : aumenti periodici di anzianità , comporto e trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro , ferie , preavviso , etc. ) si assumerà convenzionalmente per ogni lavoratore l'anzianità maturata presso la OCEAN SPA .
L'acquirente XXXX XXXXXX e le RSU concordano sul sostanziale mantenimento delle modalità operative, già in atto presso l'azienda OCEAN SPA in A.S., per la gestione dei tempi di lavorazione con riferimento sia alle attività in corso sia ad eventuali nuovi prodotti e modifiche su prodotti e processi, definibili anche mediante incontri periodici tra le stesse parti..
La XXXX XXXXXX conferma il mantenimento del servizio mensa per tutto il personale alle attuali condizioni in atto presso la OCEAN SPA in A.S.
Punto 5)
I permessi annuali alle RSU saranno determinati come segue :
n. 2,5 ore annue per ogni dipendente in forza al primo gennaio di ogni anno preso in considerazione , con la sola eccezione per il corrente anno , per il quale la quantificazione delle suddette ore avverrà pro-rata con riferimento alla data di assunzione dell'organico iniziale di XXXX XXXXXX .
Dal computo del monte permessi annui di cui sopra sono escluse le ore impiegate a
seguito di convocazione aziendale .
In occasione del prossimo rinnovo della RSU il numero massimo dei rappresentanti sindacali unitari sarà fissato in n. 12 unità più un esperto ogni 300 o frazione di 300 dipendenti .
Per quanto non esplicitamente regolato dal presente accordo si farà riferimento agli Accordi Aziendali recepiti ed al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Industria Metalmeccanica.
Le disposizioni del presente accordo sono correlative e inscindibili tra loro .
La presente ipotesi di accordo sarà subordinata all'approvazione dell'assemblea dei lavoratori OCEAN SpA in A.S. e del Consiglio di Amministrazione di XXXX XXXXXX .
Letto , confermato e sottoscritto.