SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ED DETERMINATO
SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ED DETERMINATO
L’anno duemiladiciotto il giorno del mese di , presso la residenza municipale del Comune di Siniscola,
TRA
il Comune intestato, C.F. 00141070912 (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come “Comune”), rappresentato dall’Ing. , nato a il , il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Siniscola, ove per ragioni di ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di responsabile dell’Area in virtù del decreto sindacale n. 9/2017
E
il (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente con le parole “Prestatore di lavoro”), nato a il e residente a () in via ---------------------
---- n. , C.F. ;
Premesso:
- che, con deliberazioni di Giunta comunale n. 27 del 27.02.2018, n.59 del 23.03.2018, n. 112 del 19.07.2018 e n. 146 del 25.10.2018, è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale relativamente al triennio 2018-2020 stabilendo, tra l’altro, l’assunzione di n. 2 unità di personale, cat. C, posizione economica 1, profilo Istruttore tecnico;
- che, con determinazione n. del , è stato avviato il procedimento di assunzione di unità di personale, cat. , profilo professionale “ ” ed approvato il relativo bando di concorso mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale dal al , n.
del registro delle pubblicazioni, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. del ;
- che, con determinazione n. del , sono stati approvati i verbali della Commissione
esaminatrice e la graduatoria di merito dalla quale si rileva che al secondo posto si è collocatoL’Ing. ;
Visti:
- la determinazione n. del ad oggetto “Assunzione istruttore tecnico cat. C, a tempo determinato e parziale presso il servizio “;
- il Regolamento comunale sulla gestione dei concorsi e delle assunzioni;
- i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;
- il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
si conviene e stipula quanto segue ART. 1 – COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO
1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Siniscola assume il ---------------
----------------------- quale dipendente in ruolo a tempo parziale e determinato a decorrere dal -------- 2018 e per un anno con il profilo professionale “Istruttore tecnico”, categoria C, posizione economica 1, secondo la disciplina vigente del comparto Enti locali.
2. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata nel Servizio .
3. L’ eventuale variazione al profilo professionale all’interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all’iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.
ART. 2 – MANSIONI
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, il Responsabile potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto
professionalmente equivalente.
2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per la categoria “C” nell’allegato “A” di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31.03.1999, nonché del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.
3. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell’oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo determinato e parziale.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. E’ in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.
4. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell’annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.
ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE
1. La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto degli enti locali con riferimento alla categoria di inquadramento C1 e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva e dalle leggi vigenti.
ART. 5 – ORARIO DI LAVORO
1. L’orario di lavoro è di 27 ore settimanali secondo quanto stabilito dall’art. 22 del CCNL del 21..05.2018 ed è articolato nell’orario di servizio stabilito dal Responsabile dell’Ufficio competente
nel rispetto delle normative vigenti nel Comune. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.
ART. 6 – FERIE E GIORNATE DI RIPOSO
1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall’art. 28 del CCNL 21.05.2018.
2. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dal Contratto collettivo
nazionale nonché le norme vigenti in materia..
ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO
1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2. Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel
rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 25.02.2014.
ART. 8 – INCOMPATIBILITA’
1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art.
53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di
lavoro l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, “i
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre,
vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Tale disposizione costituisce misura
generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.
ART. 9 – DISCIPLINA
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.
ART. 10 – DISPOSIZIONI DI RINVIO
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto regioni ed autonomie locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.
ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.
Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su quattro pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Comune.
Letto, approvato e sottoscritto in Siniscola il ……………………….
Il Responsabile dell’area Tecnica Il prestatore di lavoro
Allegato
codice di comportamento