CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA POTABILE
CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA POTABILE
DITTA XXXXXX
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA USO IDRO-POTABILE PER UTENZE EXTRAURBANE
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Con il presente contratto il Gestore si obbliga a fornire al Cliente il servizio idrico. 2. Il Cliente si obbliga al pagamento delle tariffe vigenti per il servizio reso, nonché al pagamento di tutti gli oneri accessori connessi con la attivazione della fornitura o in generale, con l’esecuzione delle pre- stazioni da parte del Gestore. 3. Il cliente si obbliga espressamente ad avvalersi della somministrazio- ne del servizio idrico per la tipologia di uso dichiarato alla stipula del contratto e dichiara di avere conoscenza delle qualità organolettiche dell’acqua, di averla trovata di suo gradimento e comun- que conforme all’uso a cui la stessa è o sarà destinata.
ART. 2 – FORMAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
A seguito della presentazione della richiesta/proposta contrattuale da parte del Cliente al Gestore diretta alla stipulazione del contratto di somministrazione del servizio idrico, detto contratto potrà for- marsi e perfezionarsi secondo le modalità ed i tempi indicati nella Carta dei Servizi.
ART. 3 – CONDIZIONI PER L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE
1. L’acqua è somministrata agli immobili ubicati nelle zone servite dalla propria rete idrica mediante costruzione di una presa per ognuno o più di essi. 2. Dopo un sopralluogo congiunto con il Cliente il Gestore predispone un preventivo di spesa per la realizzazione dell’allacciamento avente validità se- mestrale. 3. In seguito al versamento dell’importo preventivato il Gestore esegue il lavoro nel rispet- to degli standard di servizio adottati. 4. Il contratto si perfeziona dal momento in cui l’opera di de- viazione è eseguita ed è apposto l’apparecchio di misurazione dell’acqua erogata.
ART. 4 – RINUNCIA ALL’ALLACCIO – 0.Xx nel corso dell’esecuzione dei lavori di cui all’artico- lo precedente il Cliente rinuncia all’allacciamento, il Gestore gli addebita le spese relative alla parte di lavoro eseguito trattenendoli sulle somme dello stesso già versate. 2. Se nel corso di esecuzione dei lavori il Gestore rinuncia a eseguire le opere di allacciamento per esigenze tecniche è tenuto a rimbor- sare integralmente al Cliente l’importo versato.
ART. 5 – CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO – 1. All’atto della sottoscrizione della richiesta di somministrazione del servizio idrico il Cliente versa una somma di € 1.000,00 a titolo di contributo di allacciamento. 2. L’importo del contributo di allacciamento è determinato in funzione della tipolo- gia di utenza e del modulo contrattuale.
ART. 6 – TITOLARITA’ DEL CONTRATTO – 1. La somministrazione dell’acqua è effettuata al Cliente proprietario dell’immobile cui l’utenza si riferisce. 2. In caso di cessione in affitto o in qual- siasi altra forma, la titolarità è del Cliente proprietario il quale, pagherà la fornitura d’acqua.
ART. 7 – MODIFICHE NELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO – VOLTURA
Nel caso di trasferimento di proprietà dell’immobile, cessione delle attività, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, il Cliente rimane titolare del contratto fino al re- cesso o alla voltura del subentrante; il subentrante dovrà pagare € 100,00.
ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI RECESSO – 1. Il contratto ha durata
di un 1 anno e si rinnova automaticamente di anno in anno. 2. Il recesso del contratto è esercitato dal Cliente mediante invio di comunicazione scritta mediante raccomandata A/R al Gestore il quale prov- vede alla rilevazione del consumo, alla chiusura del misuratore mediante dei sigilli e/o alla sua rimo- zione; il Cliente è tenuto al pagamento della restante parte consumata ove dovuta.
ART. 9 – MODIFICHE NELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO – 1. Il Gestore, al fine di
migliorare la qualità e l’efficienza del servizio erogato, potrà modificare le modalità di somministra- zione dell’acqua. 2. In tali casi comunicherà con congruo preavviso al Cliente sia le modalità che i tempi di entrata in vigore delle variazioni.
ART. 10 – DIVIETO DI SUBFORNITURE – 1. La somministrazione di acqua è concessa ad uso esclusivo del Cliente il quale non può a sua volta cederla a terzi mediante qualsivoglia titolo e forma.
2. La violazione del suddetto divieto è per il Gestore motivo di risoluzione del contratto di somministra- zione.
ART. 11 – INTERRUZIONE ED IRREGOLARITA’ DEL SERVIZIO - 1. Il Gestore si impegna
ad assicurare la continuità del servizio di ore 5, dalle ore 07:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni, con una pressione di 0,2 bar a piano campagna ed una dotazione pro-capite di 300 lt nelle 24 ore fatti salvi i casi di forza maggiore e di interventi programmati di riparazione e manutenzione. 2. Non è considerata inter- ruzione del servizio la temporanea indisponibilità di acqua dovuta a turnazione. 3. In tutti i casi di inter- ruzione del servizio il Gestore provvede con sollecitudine a favorire il ripristino del servizio e ad avvisa- re tempestivamente il Cliente secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi. 4. Qualora l’interru- zione si protragga nel tempo il Gestore provvede ad attivare mezzi alternativi di fornitura. 5. Tutte le utenze devono provvedere, a propria cura e spese, all’installazione di un autoclave, di un adeguato im- pianto di riserva di almeno 5 mc e valvola di non ritorno; le suddette spese sono a carico delle stesse co- me anche tutte quelle necessarie per ottenere l’erogazione dell’acqua. 6. Il Gestore non è invece in alcun modo responsabile per l’interruzione dell’erogazione dell’acqua dipendente da fatto doloso e/o colposo di terzi e comunque per tutte quelle ipotesi che esulano dalla responsabilità diretta del Gestore.
ART. 12 – CONTROLLI – 1. Qualora il contatore sia posto in proprietà privata il Gestore ha facoltà di accedervi, previo assenso del titolare dello stesso, mediante proprio personale o altro personale da esso incaricato munito di tesserino di riconoscimento per effettuare le operazioni specificate alle lettere re sottoindicate e comunque, per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento del servizio idrico, dalle vigenti disposizioni di legge e dei patti contrattuali:
a) letture del contatore; b) verifica dello stato di conservazione del gruppo di misurazione ( valvola, si- gilli etc.) finalizzata all’accertamento di eventuali alterazioni o manomissioni; c) riparazione dei gua- sti o sostituzione del contatore; d) verifiche amministrative ( es. uso dell’acqua coerente a quanto di- chiarato nella richiesta di somministrazione, numero di unità immobiliari servite, etc. ) ;e) verifica della assenza dei dispositivi di presa non registrati o non dotati di contatore. 2. Qualora il cliente opponga un motivato rifiuto all’accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede ad indicare per iscritto la data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio sopra descritte. 3. In caso di opposizione e ostacolo e comunque se necessario, il Gestore, previa comunicazione scritta, si riserva il diritto di sospendere l’erogazione dell’acqua finchè le verifiche non avranno potuto aver luogo.
ART. 13 – DETERMINAZIONE DEI CONSUMI – 1. La determinazione dei consumi avviene nel seguente modo : in presenza di contatore, sulla base della lettura prelevata dal personale del Gestore op- pure comunicata dal Cliente dietro invito del Gestore. 2. Il Cliente ha l’obbligo di permettere e faci- litare l’accesso ai misuratori, qualora risultassero ubicati in proprietà privata, per il rilievo dei consumi da parte del personale del Gestore. 3. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita guita ogni 6 mesi e comunque il Gestore può effettuare letture supplementari. 4. La frequenza delle let- ture e/o autoletture può variare a seconda dell’uso dichiarato e del calendario di fatturazione stabilito dal Gestore. 5. Laddove vi sia una mancata rilevazione dei consumi per causa imputabile al Cliente ( ad esempio, mancata comunicazione della lettura, impedimento all’accesso del personale del Gestore per la lettura del contatore, manomissione del contatore ) il Gestore può determinare i consumi sulla base delle medie registrate dalla stessa utenza. 6. Qualora l’impossibilità di rilevazione dei consumi per causa imputabile al Cliente si protragga, previa comunicazione, può essere disposta la riduzione della portata erogata. 7. In caso di ulteriore mancata rilevazione dei consumi per un periodo di 2 anni il Gestore potrà procedere alla chiusura della presa dell’impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo la lettura del contatore e dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle spese di riattiva- zione sostenute dal Gestore pari ad € 500,00. 8. Se il contatore si guasta si procederà alla fatturazione forfettaria in base agli anni precedenti o al consumo pro-capite.
ART. 14 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO – 1. Il corrispettivo del servizio di sommini- strazione d’acqua è costituito dalla tariffa di vendita, dalla quota di servizio e dalla imposta sul valore ag- giunto. Le tariffe extraurbane sono così distinte:
o la tariffa non residente è da 0 a 100 mc € 1,72 al mc più IVA, oltre i 100 mc € 1,00 al mc più IVA;
o la tariffa di residenza è da 0 a 200 mc € 1,00 più IVA, oltre i 200 mc € 1,10 al mc più IVA;
o la tariffa condominiale è di € 0,70 al mc più IVA.
o Quota fisa residenti è di € 8.
o Q uota fissa non residenti € 25.
o I ndice di perequazione € 0,004
Per tutte le tariffe ogni anno verranno applicate le indicizzazioni ISTAT.
ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO – 1. La fattura relativa al servizio idrico è predisposta in modo chiaro e pensata per un’agevole lettura da parte del Cliente in particolare delle voci di costo.
2. La fattura contiene: a) la lettura precedente e la lettura attuale; b) il consumo e il periodo di riferimento
3. Il corrispettivo per il servizio idrico deve essere pagato per intero entro e non oltre la data di scadenza: a) su C.C.P. n. 14904908;
b) Bonifico B. su Unicredit agenzia di Altavilla Milicia Cod. Iban: XX00X0000000000000000000000;
c) Presso Tabaccherie autorizzate.
ART. 16 – DISCIPLINA DELLA MOROSITA’ – 1. In caso di pagamento oltre il termine fissato nel- la fattura, il Gestore ha diritto all’applicazione di un interesse di mora e legale, calcolato su base annua, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, da calcolarsi sull’importo della fattura e per il periodo decorrente dalla scadenza alla data di effettivo pagamento.
2. In caso di morosità oltre il decimo giorno dalla scadenza della fattura,il Gestore, previo avviso al Clien- te con lettera raccomandata, può procedere alla sospensione della somministrazione dell’acqua e alla chiu- sura/rimozione del contatore,non prima del ventesimo giorno successivo dalla data della lettera raccoman- data.3. Per il ripristino dell’erogazione il Cliente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese sostenute dal Gestore per la riattivazione della fornitura,che avverrà entro il termine massimo previsto dal- la Carta dei Servizi.
ART. 17 – CORRISPETTIVI ACCESSORI – 1. Possono essere inseriti in fattura i corrispettivi per i servizi accessori forniti dal Gestore quali: a) spese amministrative ( es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto); b) arrotondamenti; c) interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fat- ture; d) importi per lavori richiesti dal Cliente ( es. installazione o spostamento del contatore, allaccio, so- pralluogo, verifica contatori ). 2. Il Gestore assume l’obbligo di descrivere in maniera chiara e precisa sul- la fattura il dettaglio delle operazioni e il relativo importo da corrispondere.
ART. 18 – PRESSIONE DI ESERCIZIO DOTAZIONE E PORTATA – 1. Il valore minimo di carico idraulico garantito al Cliente è quello previsto dalla Carta dei Servizi, fatte salve eventuali diverse pattui- zioni contenute nella richiesta di somministrazione. 2. I dispositivi di sollevamento eventualmente installa- ti dal Cliente debbono obbligatoriamente essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione.
3. Le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno. 4. La dotazione procapite e la portata minima garantita al punto di consegna sono quelli previsti dalla Carta dei Servizi, fermo restan- do gli obiettivi sulla qualità del servizio a breve e medio termine previsti nella stessa. 5. Il Gestore si impe- gna ad analizzare trimestralmente a sue cure e spese, l’acqua prelevata e le tubazioni sottoponendole ad analisi cliniche e batteriologiche e ad un controllo visivo effettuato giornalmente.
ART. 19 – PUNTO DI CONSEGNA DELL’ACQUA – 1. Il punto di consegna della fornitura idrica è la bocca d’uscita del contatore. 2. Nel caso in cui il contatore sia ubicato in proprietà privata il punto di conse- gna è fissato all’intersezione dell’impianto di derivazione con il limite dell’area di proprietà pubblica.
ART. 20 – IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE INTERNO – 1. Il complesso delle tubazioni e impian- ti posti a valle del punto di consegna sono considerati come impianto di distribuzione interno e, come tale, nella disponibilità e responsabilità del Cliente che dovrà provvedere alla relativa manutenzione.
2. E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabili commiste a sostanze estranee. 3. Nel caso in cui un tratto di tubazione secondaria che giunge al Cliente sia stata realizzata da quest’ultimo, sarà suo compito averne cura in caso di eventuali guasti; ciò vale anche se tale tubazione è stata installata prima del contatore. 4. La Società corrisponde so- lo della propria tubazione privata, per qualsiasi inadempimento della stessa.
ART. 21 – POSIZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA – 1. Gli apparecchi di misura sono in- stallati al limite della proprietà privata, nel luogo e nella posizione ritenute più idonee dal Gestore.
2. Per i contatori installati all’interno di proprietà privata, il Gestore, previa comunicazione al Cliente in cui sono esposte le ragioni di natura tecnica e le modalità d’intervento, può spostare il contatore, a pro- pria cura e spese fino al limite della proprietà privata, senza che il Cliente possa richiedere indennizzi di alcuna sorta.3. Lo spostamento del contatore, se richiesto dal Cliente, può essere realizzato solo dal perso- nale del Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta con oneri aggiun- tivi per l’utente.
ART. 22 – REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DELLA RETE E OBBLIGO DI RISARCIRE IL
DANNO – 1. La rete idrica e gli impianti connessi sono utilizzati dal Gestore per la somministrazione del servizio idrico alle comunità locali. 2. La particolare natura del servizio pubblico prestato dal Gestore impone a chiunque sia allacciato alla rete di adottare regole generali di utilizzo ispirate a diligenza, peri- zia, prudenza, e rispetto delle norme sanitarie.3. La violazione di tali regole di condotta, nonché delle pre- scrizioni contenute nelle presenti condizioni generali di contratto nonché le disposizioni contenute nel Re- golamento del servizio idrico, può causare situazioni di impedimento nella regolare erogazione del servi- zio idrico e/o danni al Gestore, alle utenze o a terzi. 4. Salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamen- to obbliga il titolare del contratto di fornitura al ripristino e al risarcimento dell’eventuale danno causato al Gestore.
ART. 23 – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE – 1. Il Gestore promuo-
ve procedure di conciliazione quale mezzo di risoluzione alternativa delle eventuali controversie sorte con i Consumatori relative al servizio idrico. 2. Il Foro competente a trattare eventuali controversie insor- te tra il Cliente ed il Gestore è quello di Termini Imerese (PA).
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – 1. Ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs.196/2003 e successive integrazioni, il Gestore richiede al Cliente i dati strettamente necessa- ri alla stipulazione del contratto di somministrazione ed all’adempimento delle procedure correlate, per cui l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura.
2. Il cliente firmerà la privacy; qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può co- munque esercitare i propri diritti nelle forme previste dalla suddetta normativa.