TITOLO I
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
TITOLO I
OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - Principi generali
Art. 2 - Tipologia e natura delle provvidenze Art. 3 – Soggetti beneficiari
Art. 4 - Limiti oggettivi del regolamento Art. 5 - Criteri di concessione
Art. 6 - Condizioni generali di concessione Art. 7 – Decadenza
TITOLO II CONTRIBUTI
Art. 8 - Criteri di valutazione Art. 9 - Richiesta di ammissione
Art. 10 - Procedure della concessione dei contributi Art. 11 - Spese ammissibili e liquidazione dei contributi
TITOLO III VANTAGGI ECONOMICI
Art. 12 – Procedure
TITOLO IV PROVVIDENZE DIVERSE
Art. 13 - Interventi eccezionali
Art. 14 - Ulteriori forme particolari di aiuto
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 - Albo dei beneficiari Art. 16 - Disposizioni finali
TITOLO I
OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Art. 1 – Principi generali
1. La Provincia di Venezia, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 dello statuto provinciale, stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati, di norma senza scopo di lucro, ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241.
2. La concessione di provvidenze a soggetti aventi nel proprio Statuto fini di lucro è ammissibile in via eccezionale, per specifiche iniziative di particolare valore e preminente interesse pubblico, interesse che dovrà essere debitamente evidenziato nel provvedimento di concessione.
3. L’osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.
Art. 2 – Tipologia e natura delle provvidenze
1. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali ai beneficiari di cui al successivo art. 3, possono articolarsi in forma di:
a) contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
b) vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali, nonché di vantaggi economici minori o di contorno quale l’assegnazione di coppe, pubblicazioni, targhe e simili;
c) interventi eccezionali e ulteriori forme di aiuto, a favore di soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari, solidaristici e di particolare interesse generale.
2. Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione o nell’esonero del corrispettivo per l'uso temporaneo di beni immobili provinciali, solo nel caso in cui l’utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo. Il dirigente è comunque tenuto ad indicare nell’atto di concessione il corrispettivo richiedibile.
Art. 3 – Soggetti beneficiari
1. La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dall’Amministrazione a favore:
a) di enti pubblici per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità provinciale;
b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano attività ed iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità provinciale;
c) di associazioni e comitati privi di personalità giuridica caratterizzati da impegno sociale ed umanitario, ambientalista, culturale, sportivo, ricreativo a vantaggio della comunità provinciale. La costituzione dell’Associazione/Comitato deve risultare da un atto approvato e registrato all’Ufficio Unico delle Entrate in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell’intervento.
Art. 4 – Limiti oggettivi del regolamento
1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate e comunque quelle previste e disciplinate da apposita normativa di dettaglio;
b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socioeconomica, tecnica e organizzativa;
d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture provinciali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
e) le iniziative programmate ed approvate dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione del bilancio di previsione e i casi in cui sia la Provincia ad assumere il ruolo di promozione e di organizzazione di attività di area vasta;
f) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.
Art. 5 – Criteri di concessione
1. La concessione di provvidenze, riconosciute ai soggetti beneficiari individuati al precedente art. 3, avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) consonanza con attività ricadenti in materie di competenza istituzionale dell’Ente;
b) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia.
Art. 6 – Condizioni generali di concessione
1. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente le attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Provincia.
2. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
3. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze.
Art. 7 – Decadenza
1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) non sia stata realizzata l’iniziativa o svolta l’attività, nei termini previsti, per la quale la provvidenza era stata assegnata;
b) siano intervenute sostanziali modifiche del programma.
TITOLO II - CONTRIBUTI
Art. 8 – Criteri di valutazione
1. Per la concessione dei contributi, in conformità ai criteri di cui all’art. 5, vengono valutate nell’ordine:
a) la rispondenza dell’iniziativa ad un interesse pubblico nell’ambito della provincia di Venezia;
b) la natura dell’iniziativa svolta dal soggetto richiedente a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quella dell’Amministrazione Provinciale;
c) l’assenza di fini di lucro negli scopi statutari e l’utilità, l’importanza e il rilievo civile e sociale delle finalità statutarie;
d) la rilevanza e significatività sovracomunale dell’iniziativa in relazione alla sua utilità sociale e all’ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico- umanitario, culturale, formativo, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
e) il carattere continuativo e non episodico delle attività del proponente, i risultati conseguiti in precedenza, la qualità della proposta in relazione alle finalità che si intendono perseguire, nonché il coinvolgimento di più soggetti;
f) l’incidenza del volontariato nell’attività diretta alla realizzazione dell’iniziativa;
g) l’entità dell’autofinanziamento acquisito attraverso l’organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
h) l’entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
Art. 9 – Richiesta di ammissione
1. I soggetti, pubblici e privati, per accedere ai contributi previsti dal presente regolamento devono presentare apposita richiesta indirizzata al Presidente della Provincia corredata da:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo del rappresentante legale, denominazione sociale, natura giuridica e sede legale;
b) numero di codice fiscale e/o numero di partita IVA;
c) relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di realizzazione dell’attività per la quale è richiesto il contributo;
d) dichiarazione del richiedente dalla quale risulti l’entità della prevedibile, o certa, partecipazione finanziaria di altri Enti per lo stesso titolo, ovvero l’assenza di contributi;
e) preventivo dettagliato di spesa e di entrata;
f) ogni altra informazione utile alla valutazione di cui al precedente art. 8.
2. Al fine di consentire una corretta programmazione degli interventi sulla base delle disponibilità di bilancio, le domande, corredate dalla documentazione di cui sopra, dovranno pervenire almeno un mese prima della realizzazione dell’iniziativa.
3. L’Amministrazione può accogliere anche domande pervenute al di fuori del termine indicato dal comma precedente purché abbiano per oggetto iniziative non preventivabili, la cui urgenza dovrà essere debitamente motivata, e vi sia un rilevante interesse pubblico. In tal caso, il richiedente potrà essere esonerato dagli adempimenti indicati all’art. 6, comma 1, e all’art. 10, comma 4.
4. Di norma non sono accoglibili le domande per iniziative già realizzate, salvo che sussista un notevole e comprovato interesse provinciale, fermo restando il carattere di eccezionalità dell’accoglimento.
5. Nel caso di contributi concernenti attività che non siano disciplinate diversamente da apposita normativa di dettaglio, i tempi, i requisiti e le modalità di presentazione della domanda possono essere fissati in apposito bando, il quale potrà modificare e/o integrare le priorità generali per la concessione dei contributi di cui all’art. 8. Al bando viene data adeguata pubblicità. Il dirigente responsabile del servizio interessato provvederà all’approvazione delle relative graduatorie.
Art. 10 – Procedure della concessione dei contributi
1. Le istanze pervenute sono assegnate all’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria che provvede ad ogni adempimento procedimentale nonché alla predisposizione del provvedimento finale.
2. Il Dirigente in conformità con gli obiettivi programmatici, tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria e delle risorse economiche disponibili, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 8 e di quelli eventualmente fissati in apposito bando, determina l’importo assegnato all’iniziativa. Il provvedimento di assegnazione darà atto delle finalità per cui i contributi vengono richiesti, dell’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità per l’accoglimento dell’istanza di contributo. In tale sede sarà precisato tipo ed importo della contribuzione e, in sede di liquidazione, verrà specificata l’assoggettabilità o meno della stessa alla ritenuta di acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. 1973 n. 600 (1), salvo specifiche esenzioni soggettive (es. Enti Pubblici…).
1 Attualmente nella misura del 4%.
3. Il Dirigente comunicherà agli interessati l’esito delle richieste, motivando i casi di non accoglimento.
4. La partecipazione della Provincia alle iniziative dovrà essere adeguatamente pubblicizzata.
Art. 11 – Spese ammissibili e liquidazione dei contributi
1. Per ogni iniziativa il contributo non può essere superiore alle seguenti percentuali fissate per fasce di spesa:
a) ottanta per cento per l’importo di spesa fino a tre mila euro;
b) quaranta per cento per la parte di spesa eccedente i tremila euro.
1bis. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato sulla spesa ritenuta ammissibile ai sensi del presente articolo e non può essere superiore, in ogni caso, al disavanzo effettivo e all’importo necessario a ottenere il pareggio tra le spese e le entrate rendicontate.
2. Sono prese in considerazione per la determinazione dei finanziamenti da erogare le seguenti spese:
a) spese dirette (a titolo esemplificativo rientrano in tale voce le spese relative a: affitto immobili dedicati, stampa materiale informativo o promozionale, cachet, ….);
b) spese indirette (a titolo esemplificativo rientrano in tale voce le spese relative a: cancelleria, poste e telecomunicazioni, trasporti, ospitalità, servizi generali, …). Tali spese saranno prese in considerazione nel caso di iniziative proposte da soggetti aventi l’assenza di fini di lucro tra scopi statutari.
3. Tali spese possono essere considerate ammissibili solo se si configurano come costi effettivi e funzionali all’esecuzione delle iniziative per le quali è stato richiesto il contributo, nonché devono avere un importo ragionevole. L’I.V.A. è ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che rappresenta un effettivo onere per l’assegnatario del contributo. Di norma le spese sostenute devono essere intestate al soggetto beneficiario.
4. La liquidazione del contributo è disposta in unica soluzione con atto di liquidazione dirigenziale previa presentazione da parte del beneficiario di dettagliata documentazione (anche autocertificata), di volta in volta precisata, attestante l’attività svolta. L’autocertificazione è soggetta alle modalità di controllo previste dallo specifico regolamento provinciale. Tutta la documentazione relativa alle spese e alle entrate deve essere conservata, ai fini dei controlli che la Provincia può disporre, per un periodo di un anno dalla data di liquidazione del contributo presso la sede dell’organismo o dell’ente beneficiario, fermo restando le disposizioni legali per la tenuta della documentazione contabile.
5. Nel caso in cui il beneficiario non realizzi l’iniziativa è compito del dirigente competente provvedere alla revoca del contributo. La concessione al contributo può essere altresì revocata con determina dirigenziale nel caso in cui il beneficiario non presenti idonea e regolare rendicontazione entro il termine fissato dal dirigente nel bando (art. 9, comma 5) e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo allo svolgimento dell’iniziativa, nonché qualora:
a) l’iniziativa non venga realizzata in modo conforme alla relazione allegata alla domanda;
b) la documentazione trasmessa in tempo utile sia incompleta e richiesti chiarimenti e specificazioni questi non siano stati trasmessi nel termine assegnato;
c) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
d) vengano apportate all’iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate.
6. Nel caso in cui l’iniziativa sia di fatto realizzata ma il beneficiario rendiconti una spesa inferiore rispetto a quella ammessa, il dirigente competente deve provvedere alla riduzione proporzionale del contributo.
7. L’accertamento della realizzazione parziale dell’iniziativa, comporta la proporzionale riduzione del contributo in sede di liquidazione, previa verifica dell’utilità della parte realizzata.
TITOLO III - VANTAGGI ECONOMICI
Art. 12 – Procedure
1. I soggetti, pubblici e privati, per accedere ai vantaggi economici previsti dal presente Regolamento devono presentare apposita richiesta indirizzata al Presidente della Provincia che provvederà ad inoltrarla all’Assessorato e al Settore di competenza.
2. Le richieste, attribuite al servizio competente per materia, verranno valutate e assegnate dai dirigenti nell’ambito delle proprie competenze, nel rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni regolamentari interne e di settore.
3. La concessione dei vantaggi economici prescinde dagli eventuali contributi di cui al Titolo II erogati al soggetto richiedente.
TITOLO IV - PROVVIDENZE DIVERSE
Art. 13 – Interventi eccezionali
1. L’attribuzione di provvidenze può inoltre essere disposta a favore di soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in condizioni di bisogno ovvero per favorire iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Provincia costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità.
2. L’assegnazione delle provvidenze di cui al comma precedente è effettuata – previa specifica delibera della Giunta provinciale e adeguata istruttoria – dal dirigente con proprio atto.
3. A cura del dirigente competente dovrà essere acquisita l’attestazione da parte del destinatario sull'utilizzazione delle medesime.
Art. 14 – Ulteriori forme particolari di aiuto
1. La Provincia può intervenire a favore dei Comuni della provincia e in casi eccezionali di enti pubblici dell’intera comunità nazionale ed internazionale, anche mediante impiego gratuito di personale, e/o macchine operatrici e attrezzature dei servizi provinciali per prevenire o fronteggiare eventi calamitosi.
In particolare la Provincia può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1 bis dell’art. 19 della legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0.80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.
2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate e possono essere attuate solo se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi della Provincia.
3. Tali interventi sono adottati con deliberazione di Giunta Provinciale.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 – Albo dei beneficiari
1. I contributi e i vantaggi economici erogati ai sensi del presente regolamento sono annotati nell’albo dei beneficiari, istituito nel rispetto di quanto previsto dal DPR 7 aprile 2000 n. 118, che può essere consultato da ogni cittadino presso l‘Ente e anche sul sito internet della Provincia.
2. Parimenti va annotato nell’albo dei beneficiari anche l’ammontare del corrispettivo richiedibile di cui al precedente art. 2 comma 2.
Art. 16 – Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Al presente regolamento dovrà essere assicurata la più ampia e diffusa conoscenza da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell’intera comunità provinciale.