ACCORDO DI RISERVATEZZA PER IL COLLAUDO DELLA VERSIONE BETA DEL APP EASYDOM NEXT PER ANDROID (Ver. 4.0.3 o superiore)
ACCORDO DI RISERVATEZZA PER IL COLLAUDO DELLA VERSIONE BETA DEL APP EASYDOM NEXT PER ANDROID (Ver. 4.0.3 o superiore)
Il presente Accordo di Riservatezza (l’“Accordo”) è concluso e produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione
TRA: Easydom Inc., JP Morgan International Plaza III, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, XX 00000
(di seguito l’"Impresa")
E: …………………………………………….…………………….………., una persona fisica di cittadinanza
………………………………………., residente in: ……………………………….……………………………………
……….……………………………….…………………………………….…………………….……………………………… C.F. ….……………………………….…………………………………………………………………………………………
(di seguito il "Collaudatore")
(di seguito congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”)
CONSIDERATO CHE
A. Easydom Inc. è un’impresa che si occupa, tra le altre, della progettazione, elaborazione e realizzazione di Software domotici e relative integrazioni;
B. Con il Software Easydom (“Software”) si intende la sola applicazione Easydom Next per Android scaricabile da Google Play e solo su invito. Il Software è utilizzabile esclusivamente per la gestione di sistemi di Home Automation Easydom, nella versione Next Home Elite.
C. Il Collaudatore, dichiara di essere dotato di tutte le competenze e conoscenze utili e necessarie per compiere le attività che gli vengono affidate, accetta di collaborare con l’Impresa occupandosi del collaudo del Software Easydom (il "Software") e di mantenere l’Impresa informata sui risultati del collaudo.
D. Le Parti prendono sin d’ora atto che le presenti condizioni sono applicabili alla sola versione beta del Software. L’eventuale rilascio da parte dell’Impresa al Collaudatore della versione definitiva del Software o di sue parti, dovrà essere oggetto di apposita e separata trattazione, poiché potrebbe comportare l’applicazione di costi.
X. Xxxxx ciò premesso e considerato, le Parti intendono definire con il presente accordo (di seguito “Accordo”) i termini ed i criteri in base ai quali verranno condotti i test di collaudo, definendo anche gli obblighi e le condizioni alle quali le Parti saranno tenute in merito all’utilizzo ed alla divulgazione delle Informazioni Confidenziali e di proprietà.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Ai fini del presente Accordo, con l’espressione “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni tecniche o commerciali comunicate, in qualsiasi forma o mezzo, tra le Parti relative al Software, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi ai prodotti e ai servizi, specifiche tecniche, progetti, disegni, prototipi, software, modelli, piani commerciali, piani di marketing, dati finanziari, bilanci, preventivi ed informazioni statistiche. Anche le informazioni comunicate verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora la Parte che le comunica, al momento della trasmissione delle informazioni, dichiari la loro natura confidenziale fornendo all’altra Parte, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, uno scritto riassuntivo relativo al loro contenuto. Informazioni tecniche o commerciali di proprietà di terzi comunicate da una Parte all’altra sono da intendersi quali Informazioni Confidenziali ai sensi del presente Accordo, fatto salvo che non sia altrimenti stabilito per iscritto.
Le Parti si obbligano a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per scopi diversi da quelli strettamente inerenti al collaudo del Software. Le Parti si obbligano a rendere accessibili le Informazioni Confidenziali solamente ai propri dipendenti e consulenti che ne debbano aver conoscenza in ragione dell'attività che svolgono e soltanto nella misura in cui ciò sia necessario all'espletamento del loro incarico in relazione al Progetto. E’ consentito altresì che, nei limiti di cui sopra, e qualora sia necessario ai fini del Progetto, la Parte comunichi le Informazioni Confidenziali anche ai dipendenti e consulenti di società del proprio Gruppo. I suddetti dipendenti e consulenti dovranno essere debitamente resi edotti della natura riservata delle Informazioni Confidenziali.
2. VERSIONE BETA
La versione beta del Software Easydom, è una versione “di prova”, quindi “non definitiva” e “potenzialmente instabile”, che viene messa a disposizione del Collaudatore affinché venga sottoposta a un completo ciclo di verifiche interne, tali da rende il Software sufficientemente stabile per l’impiego nella maggior parte degli ambienti.
Le verifiche, le valutazioni e le analisi sul comportamento del Software, consentono di rilevare bug o incompatibilità del Software stesso.
3. OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’Impresa fornisce al Collaudatore, a titolo di prova e collaudo, non trasferibile e non esclusivo, una copia in versione beta del Software e della relativa documentazione, preoccupandosi, inoltre, di istruire il Collaudatore in ordine alle modalità di utilizzo del Software e di come ottenere i dati desiderati.
4. OBBLIGHI DEL COLLAUDATORE
Il Collaudatore collauderà il Software in condizioni operative normali nell’ambiente del Collaudatore durante il periodo di collaudo.
Il Collaudatore si impegna ad inviare la propria conferma di partecipazione e successivamente i feedback di funzionamento del Software via mail all’indirizzo xxxx@xxxxxxx.xx e secondo le modalità concordate con il personale di supporto dell’Impresa.
Ogni volta che l’Impresa dovesse ritenerlo necessario, il Collaudatore dovrà consentire all’Impresa di accedere al Software di gestione attraverso le piattaforme di controllo remoto, ovvero direttamente presso l’indirizzo dove si trova il Software di gestione installato, al fine di compiere eventuali ispezioni, modifiche, integrazioni, aggiornamenti e dare corso ad interventi in manutenzione.
In tal modo il Collaudatore riconosce ed accetta che l’Impresa possa accedere alle informazioni contenute nel Software qualora legalmente obbligata a farlo o qualora abbia ragionevole motivo di ritenere che tale accesso sia utile e necessario per: (i) rafforzare le presenti condizioni, compresa l’indagine di potenziali infrazioni al riguardo; (ii) rilevare, prevenire o altrimenti risolvere problemi tecnici, di sicurezza o frode; oppure (iii) proteggere i diritti, le proprietà o la sicurezza del Software.
5. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Il Collaudatore dà atto e riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al Software sono e resteranno di proprietà dell’Impresa e dei relativi autori.
Trattandosi di un prezioso segreto commerciale che l’Impresa affida al Collaudatore al solo ed unico scopo di cui al presente Accordo ed alle condizioni indicate al punto n. 3, il Collaudatore si obbliga a trattare il Software con rigorosa riservatezza.
Riconosciuto che il Software è frutto del know-how dell’Impresa, il Collaudatore ammette che l’Impresa vanti il diritto di opporre eccezioni al Collaudatore qualora non operi conformemente alle prescrizioni di utilizzo impartitegli.
Il Collaudatore, inoltre, garantisce all’Impresa che:
- le attività di collaudo verranno compiute in base alle direttive impartite dall’Impresa o suoi collaboratori autorizzati;
- tratterà le informazioni relative al Software, al suo progetto e alle specifiche di prestazione, al suo codice e all’esistenza del collaudo beta ed eventuali risultati, come Informazioni Confidenziali, impegnandosi, così a non divulgarle a soggetti terzi o che, comunque, non siano dipendenti dell’Impresa coinvolti nelle attività di supporto sul Software;
- non copierà, duplicherà, venderà, noleggerà, scambierà alcuna parte del Software o della relativa documentazione, se non nella misura necessaria ad eseguire il collaudo beta;
- si fa onere di non compiere atti diretti a decompilare o disassemblare il Software o parti di esso;
- si assume la responsabilità a che tutte le persone che abbiano o abbiano avuto accesso alle Informazioni Confidenziali per il proprio tramite, osservino gli obblighi qui prescritti.
Rimane, peraltro, inteso che il Collaudatore sarà responsabile nei confronti dell’Impresa per l'eventuale violazione delle obbligazioni di riservatezza e non uso qui previste che vengano poste in essere da suoi dipendenti e/o consulenti.
Le anzidette dichiarazioni e garanzie si hanno per prestate all’atto della conclusione del presente Accordo e ripetute in ogni momento e per tutta la sua durata reiterate senza soluzione di continuità. La violazione o la non corrispondenza al vero di alcuna delle dichiarazioni rese dal Collaudatore, darà titolo all’Impresa di recedere dal presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviare al Collaudatore, oltre richiedere il risarcimento dei danni.
6. MISURE DI SICUREZZA
Il Collaudatore adotterà ogni ragionevole misura di sicurezza per evitare che il Software e suoi allegati vengano visti e utilizzati da soggetti non autorizzati.
Ciò comporterà la chiusura di tutte le copie del Software e della relativa documentazione in un luogo accessibile solo ed esclusivamente agli autorizzati al collaudo e/o, comunque, in un file d’archivio quando non in uso.
La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Accordo comporta l’immediata restituzione del Software beta all’Impresa e la conseguente distruzione del Software installato e della documentazione connessa.
L’Impresa si riserva la facoltà di agire al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
7. EFFETTI DELL’ACCORDO
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo i diritti di privativa (ivi inclusi i diritti di esclusiva e proprietà) che l’Impresa ha su parte o tutte le Informazioni Confidenziali, ai sensi della normativa applicabile in materia di brevetti e/o diritti d’autore e/o disegni/know-how. Rimangono quindi di esclusiva proprietà dell’Impresa il Software Easydom ed i relativi documenti ed in alcun modo lo scambio di informazioni o l’invio a mezzo e-mail riguardanti il Software o suoi documenti, pregiudica i diritti di proprietà e di privativa che l’Impresa vanta sui suddetti elementi.
Le Parti convengono che qualsiasi spesa o costo effettuati in ragione del presente Accordo rimarranno a carico della Parte che le ha effettivamente sostenute, fatta salva diversa pattuizione scritta, convenuta tra le Parti.
8. DIVIETO DI CONCESSIONE DEI DIRITTI
Il Collaudatore comprende e riconosce che il Software è fornito per il suo proprio utilizzo solo a scopo di collaudo.
Il presente Accordo non costituisce un’assegnazione, un’intenzione o un impegno a garantire al Collaudatore alcun diritto, titolo o licenza relativo al Software o ai segreti commerciali dell’Impresa.
Il Collaudatore non dovrà vendere o trasferire alcuna parte del Software a terzi o utilizzare il Software in modo da produrre, commercializzare o sostenere i propri prodotti. Il Collaudatore dovrà indicare chiaramente il Software come proprietà degli autori e dei diritti esclusivi di commercializzazione dell’impresa.
Nessuna Parte potrà, senza il preventivo consenso scritto dell’altra, (a) rendere noto a terzi il presente Accordo e/o i contenuti del Software e eventuali documenti allegati, salvo il caso in cui ciò sia richiesto da una norma imperativa di legge (ma in quest’ultimo caso dovrà esserne data preventiva notizia all’altra Parte) e (b) rimuovere dai documenti trasmessi dall’altra Parte eventuali riferimenti ai suoi diritti di proprietà sulle Informazioni Confidenziali.
9. DIVIETO DI CESSIONE
Il presente Accordo fa esclusivo riferimento personale al Collaudatore. Né il presente Accordo né qualsiasi diritto qui contemplato potrà essere, in tutto o in parte, assegnato o altrimenti ceduto a terzi.
10. DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo e tutte le obbligazioni in esso contenute sarà valido dalla data di sottoscrizione dell’Accordo medesimo e terminerà per effetto della comunicazione scritta, anche via e-mail, di una delle Parti, in cui si dichiara l’intento di non proseguire con il Collaudo. Le restrizioni e gli obblighi di cui ai punti n. 4,5,8,9,11,12,13 sopravvivranno alla scadenza, alla risoluzione o alla cancellazione del presente Accordo, e continueranno a vincolare il Collaudatore, i suoi successori, eredi e aventi causa.
11. RESTITUZIONE DEL SOFTWARE E DEI MATERIALI
Alla conclusione del periodo di Xxxxxxxx o su richiesta dell’Impresa, Il Collaudatore dovrà, entro e non oltre 7 (sette) giorni, restituire o notificare formalmente all’Impresa la distruzione di tutte le Informazioni Confidenziali, ossia l’originale e tutte le copie del Software, le note, le riproduzioni parziali e, comunque, tutti i materiali relativi alle Informazioni Confidenziali di cui sopra.
12. RINUNCIA DELLA GARANZIA
Il Collaudatore comprende e riconosce che il Software è un prodotto da collaudare e la sua precisione e affidabilità non sono garantite. Data la sua natura sperimentale, al Collaudatore è consigliato di non fare affidamento esclusivamente sul Software per alcuna ragione. Il Collaudatore rinuncia a qualsiasi reclamo potrebbe avanzare nei confronti dell’Impresa derivante dalla prestazione o dalla mancata prestazione del Software.
IL SOFTWARE È FORNITO COSÌ COM’È, E L’IMPRESA NON RICONOSCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, RISPETTO AL SUDDETTO, COMPRESE LE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN FINE OD UN RISULTATO PARTICOLARE RELATIVAMENTE AL SOFTWARE.
13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’Impresa non sarà responsabile per eventuali perdite o danni nei confronti del Collaudatore o di terzi causati dal Software o dall’esecuzione da parte dell’Impresa del presente Accordo.
L’IMPRESA NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, IL DANNO PER PERDITA O MANCATO GUADAGNO O RISPARMIO, INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI O DATI ED ALTRE PERDITE ECONOMICHE, DANNI SULL’IMPIANTO, DANNI SU APPARECCHIATURE HARDWARE, DERIVANTI AL COLLAUDATORE OVVERO A TERZI DALL’UTILIZZO O MANCATO UTILIZZO DEL SOFTWARE. LA
PRESENTE LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ È APPLICABILE ANCHE NEL CASO DI UTILIZZO DEL SOFTWARE SECONDO MODALITÀ NON CONFORMI ALLE INDICAZIONI IMPARTITE O STABILITE NEL PRESENTE ACCORDO, MA ANCHE NEL CASO DI UTILIZZO IN CONFORMITÀ DELLO STESSO O PER EFFETTO DI SUA ESECUZIONE.
14. L’INTERO ACCORDO
Qualsiasi comunicazione che intercorrerà tra le Parti ai sensi del presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto, anche via e-mail, e dovrà essere inviata all’altra Parte all’indirizzo sotto indicato.
Il presente Accordo contiene l’intero accordo delle parti riguardo alla materia oggetto dello stesso. Eventuali dichiarazioni, promesse o condizioni non esplicitamente disciplinate nel presente Accordo non saranno vincolanti per entrambe le Parti.
15. LEGGE IN VIGORE
Il presente Accordo è eseguito ai sensi di legge, e interpretato in conformità con le leggi dello stato Italiano. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Milano.
16. NOTE AGGIUNTIVE
Il presente Accordo costituisce l'unico accordo delle Parti in relazione alla materia qui disciplinata e prevale su qualsiasi accordo sottoscritto tra le Parti in precedenza avente ugual oggetto. Il fatto che una delle Parti non faccia valere qualsivoglia disposizione del presente Accordo non dovrà intendersi quale rinuncia a farla valere in futuro o quale modifica alle suddette disposizioni sempre che non sia intervenuto in tal senso una modifica contrattuale sottoscritta per accettazione da ambedue le Parti.
Ogni successiva aggiunta o modifica al presente Accordo, per essere considerata valida, dovrà essere concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto.
Easydom Inc., E-mail:
Il Collaudatore,
Nome ………………………………..…………………. Cognome …………………………………………….……………….
E-mail .…………………………………………………………………………………………………………………………………
Marca …………………………………………………… Modello……………………………………………………………….
(Nota: l’indirizzo E-mail DEVE essere quello utilizzato sul dispositivo su cui verrà installato il Software e associato al Google Play. Assicurarsi che il dispositivo abbia una versione Android pari o superiore alla 4.0.3)
IN FEDE A QUANTO PRECEDE
Alla data indicata, le Parti sottoscrivono con piena consapevolezza del suo contenuto e significato e l’intenzione di essere legalmente vincolate dai termini del suddetto.
Lì ……………………………………………………………………………….., il ……………………………………………
Easydom Inc. COLLAUDATORE
Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx …………………….................................................
CTO …………………………………………………………..
……………………………………………………………..... …………………………………………………………………………….
Ai sensi ed effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l’Impresa e il Collaudatore dichiarano di aver letto le clausole del presente Accordo e di approvare espressamente quanto previsto dalle disposizioni degli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
Easydom Inc. COLLAUDATORE
Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx …………………….................................................
CTO …………………………………………………………..
…………………………………………………………………. …………..…………………………………………………………….