Contract
Schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda Sanitaria Locale e gli erogatori ospedalieri privati accreditati
Premesso che:
la Clinica SAN XXXXXXXXX - Casa di Cura Privata S.p.A è soggetto in possesso dell’ autorizzazione all’esercizio in virtù del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n.
42 del 06/02/2015 e dell’accreditamento istituzionale in virtù delle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 23/12/2016 per l’erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e n. 2137 del 23/12/2016 per quelle di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero di posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione ospedaliera (allegato n. 1);
• l’art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l’Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
• ai sensi dell’art. 17, comma 3 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazioni delle quantità e delle tipologia di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
• ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell’Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
• la l. r. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l’Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;
• la DGR n. 597 del 28/04/2017 disciplina i criteri e la determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto e definisce il sistema che regole per l’erogazione e la remunerazione dell’attività in parola;
Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;
tra
l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona Via Xxxxxxxx
n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Direttore UOC Assistenza Specialistica Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx sede di Verona, giusta delega del Direttore Generale conferita con Deliberazione n. 556 del 22/06/2017;
e
la Clinica SAN XXXXXXXXX - Casa di Cura Privata S.p.A (di seguito “erogatore privato accreditato”) di proprietà di proprietà della Società Epifarm s.r.l. (vedi estratto visura camerale – allegato n. 2) in persona del legale rappresentante Sig.ra Corso Xxxxxx con sede legale in Verona, Via Monte Ortigara n. 21/B e sedi operative in Verona, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00/X e Xxxxx Xxxxxxx x. 000 c. f./p. iva 00420560237, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a. ,
si conviene e si stipula il seguente:
ACCORDO CONTRATTUALE
Art. 1 - Oggetto
L’erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali – di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day hospital – day surgery), di day service nonché di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nelle DDGR n. 2149 del 23/12/2016 e n. 2137 del 23/12/2016 relative al rilascio dell’accreditamento istituzionale, nel rispetto del numero di posti letto di cui alla vigente scheda di dotazione ospedaliera e nel rispetto dei tetti di spesa e di attività stabiliti dalla Giunta Regionale con DGR n. 597 del 28/04/2017.
Art. 2 - Obblighi dell’erogatore privato accreditato
Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l’erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un’adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell’arco dell’intero anno.
L’erogatore privato accreditato nell’esercizio della propria attività garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:
a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
c) verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
d) incompatibilità del personale adibito all’erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
e) utilizzo dei ricettari;
f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali;
i) completa integrazione con l’Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero;
j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio;
k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.
L’erogatore privato accreditato deve, inoltre:
I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
II. rispettare quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto “Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della
L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013” pena la revoca dell’accreditamento;
III. adempiere quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;
IV. concorrere all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost.
L’erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza.
L’erogatore privato accreditato assicura l’osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell’esecuzione dell’accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.
L’erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2017 -2019 giusta DGR n. 597 del 28/04/2017, eroga assistenza ospedaliera e prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.
Eroga assistenza ospedaliera e prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSN ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie,il volume e le modalità ivi indicate.
Con particolare riferimento all’assistenza ospedaliera, come previsto dalla DGRV n. 1816 del 15/11/2016, l’erogatore si impegna ad applicare uno sconto pari al 2% sul valore economico dei ricoveri erogati a pazienti residenti extra Veneto tariffati ai sensi del D.M. 18/10/2012.
.
L’erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione se dovuto.
Art. 3 - Obblighi dell’Azienda Ulss
L’Azienda Ulss garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull’applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.
L’Azienda Ulss comunica tempestivamente all’erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore privato accreditato.
Art. 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni
La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 597 del 28/04/2017 relativa al tetto di spesa per i residenti nella Regione Veneto e n. 1816 del 15/11/2016, relativa al tetto di spesa dei ricoveri erogati favore di residenti extra regione. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
L’erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Art. 6 - Durata dell’accordo
Il presente accordo decorre dalla data 01/01/2017 e fino al 31/12/2019, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.
Non è ammessa proroga automatica.
Art. 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
L’erogatore privato accreditato accetta che:
• l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda Ulss; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell’Azienda Ulss, l’erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
• ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’Azienda Ulss. L’Azienda Xxxx si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all’erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.
Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all’erogatore privato accreditato previamente accertato dall’Azienda Ulss;
b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l’erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Art. 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art. 9 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Art. 10 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxxx.
Art. 11 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Art. 12 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera…. Per la Clinica San Xxxxxxxxx s.p.a.
Il Direttore F.F. UOC Attività Specialistica Il Legale Rappresentante Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxx, 00/00/0000
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell’erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 10 (Controversie).
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera…. Per la Clinica San Xxxxxxxxx s.p.a.
Il Direttore F.F. UOC Attività Specialistica Il Legale Rappresentante Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx