ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 392 del 30/10/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo quadro di collaborazione tra il Dipartimento dell`Ispettorato Centrale della tutela della Qualita` e della Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari ICQRF - Laboratorio di Perugia, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la realizzazione di attivita` di interesse comune.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo quadro di collaborazione tra il Dipartimento dell`Ispettorato Centrale della tutela della Qualita` e della Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari ICQRF - Laboratorio di Perugia, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la realizzazione di attivita` di interesse comune.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’IZSVe è ente di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- ai sensi dell’art. 3, lett. n) dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, rientra tra i compiti istituzionali dell’IZSVe, l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- con decreto legge n. 282/1986, convertito con modificazioni nella legge n. 462/1986, è stato istituito, presso il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste (oggi Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
(oggi Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari - ICQRF);
- l’ICQRF è strutturato in dieci Uffici Territoriali ed in cinque poli analitici (Laboratori) incaricati del controllo analitico ufficiale sui campioni prelevati, variamente dislocati sul territorio nazionale e specializzati per settore merceologico;
- tra i settori di attività del Laboratorio di Perugia è ricompreso il controllo ufficiale della qualità merceologica di prodotti agroalimentari, tra i quali gli oli di oliva e gli altri oli vegetali,
- il citato Laboratorio intende sviluppare, al fine di migliorare il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, metodi analitici di screening per la determinazione dei principali parametri di qualità e di genuinità degli oli di oliva e degli oli di semi, utilizzando la spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR);
- l’art. 15 della L n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Con ticket Intranet n. 152557/2020 il Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, Direttore della “SCS8 – Valorizzazione delle produzioni alimentari”, in qualità di responsabile dell’esecuzione della convenzione, ha trasmesso lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” per la realizzazione di attività di interesse comune, condiviso con l’ICQRF – Laboratorio di Perugia, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n.1).
Con tale accordo quadro l’IZSVe e il suddetto Laboratorio s’impegnano alla collaborazione reciproca al fine di sviluppare modelli di calibrazione NIR per i parametri qualitativi dell’olio di oliva mediante scambio di informazioni, di dati e di spettri strumentali, in funzione di velocizzare il loro sviluppo e di validare su più laboratori i risultati.
La stipula dell’accordo in parola, la cui durata è fissata in tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale rinnovo per un periodo massimo di ulteriori tre anni tramite accordo scritto, non comporta oneri economici a carico delle parti.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” per la realizzazione di attività di interesse comune, di durata triennale dalla data di sottoscrizione, tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ICQRF – Laboratorio di Perugia, rappresentato dal Direttore, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo quadro di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis, della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di autorizzare l’eventuale rinnovo per un periodo massimo di ulteriore tre anni tramite accordo scritto tra le parti;
4. di prendere atto che la stipula del citato accordo quadro di collaborazione non comporta oneri economici a carico delle parti.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” per la realizzazione di attività di interesse comune, di durata triennale dalla data di sottoscrizione, tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ICQRF – Laboratorio di Perugia, rappresentato dal
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Direttore, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo quadro di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis, della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di autorizzare l’eventuale rinnovo per un periodo massimo di ulteriore tre anni tramite accordo scritto tra le parti;
4. di prendere atto che la stipula del citato accordo quadro di collaborazione non comporta oneri economici a carico delle parti.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 392 del 30/10/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo quadro di collaborazione tra il Dipartimento dell`Ispettorato Centrale della tutela della Qualita` e della Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari ICQRF - Laboratorio di Perugia, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la realizzazione di attivita` di interesse comune.
Pubblicata dal 02/11/2020 al 17/11/2020 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ICQRF - Laboratorio di Perugia E
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (di seguito ICQRF Laboratorio Perugia) - Laboratorio di Perugia, con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, 000/x-x, 00000 XXXXXXX (X.X. 80054250545), nella persona della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore dell’ICQRF Laboratorio di Perugia e legale rappresentante pro tempore, nata a Siracusa il 10.02.1964, codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, nata a Padova il 2.2.1967, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliata per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “Istituto” e/o “IZSVe”);
di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE
- con decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, è stato istituito, presso il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ora Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari);
- ai sensi dell’art. 11 del suddetto decreto, l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, per le analisi di sua competenza si avvale anche della collaborazione tecnico scientifica di istituti universitari e altri istituti pubblici qualificati, con i quali stipulano apposite convenzioni di durata triennale;
- L’ICQRF Laboratorio di Perugia è un organismo del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali preposto al controllo ufficiale della qualità merceologica di prodotti agroalimentari, tra i quali gli oli di oliva e gli altri oli vegetali;
- l’IZSVe è ente di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- ai sensi dell’art. 3 lett. n) dell’Accordo per la Gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano (approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx
x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia di Trento n. 5/2015 e della Provincia di Bolzano n. 5/2015), rientra, tra i compiti istituzionali dell’IZSVe, l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella
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sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta della Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- l’ICQRF Laboratorio di Perugia intende sviluppare, al fine di migliorare il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, metodi analitici di screening per la determinazione dei principali parametri di qualità e di genuinità degli oli di oliva e degli oli di semi, utilizzando la spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR);
- l’art. 15 della L n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la collaborazione tra le Parti sarà svolta secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione.
Tutto quanto sopra esposto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2. OGGETTO
Le Parti ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare modelli di calibrazione NIR per i parametri qualitativi dell’olio d’oliva mediante scambio di informazioni, di dati e di spettri strumentali al fine di velocizzare il loro sviluppo e di validare su più laboratori i risultati. La riduzione dei tempi e la robustezza dei risultati sono i principali vantaggi reciproci che sottendono alla collaborazione tecnico scientifica in oggetto.
Le Parti s’impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e programmi anche attraverso l’attivazione di progetti di ricerca, l’organizzazione di corsi di formazione, la promozione e l’attivazione di altre iniziative di interesse comune alla promozione della salute pubblica, basate su un’equa compartecipazione. A tal scopo, le Parti s’impegnano fin d’ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.
Le Parti s’impegnano altresì a mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione della collaborazione di cui al presente accordo, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni alla propria Amministrazione.
ART. 3. DURATA
Il presente accordo avrà una durata triennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso, eventualmente rinnovabile, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto tra le Parti da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti alla naturale scadenza.
ART. 4. RISORSE FINANZIARIE
Il presente accordo quadro non prevede oneri a carico delle Parti.
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ART. 5. RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE
Per ICQRF Laboratorio di Perugia, è nominato Responsabile dell’esecuzione la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore del Laboratorio.
Per IZSVe è nominato Responsabile dell’esecuzione il Xxxx. Xxxxxxx Xxxx.
ART. 6. UTILIZZO DEI DATI
Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how, dei diritti di proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula del presente accordo. Gli eventuali risultati realizzati nell’ambito della presente collaborazione saranno in comproprietà delle Parti. IZSVe e l’ICQRF Laboratorio di Perugia potranno pubblicare, anche autonomamente i risultati, previo assenso dell’altra Parte. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della loro collaborazione. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo. In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
ART. 7. ASSICURAZIONE E ONERI DI SICUREZZA
Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, propri collaboratori e consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali dell’altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi. Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.
Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
ART. 8. RECESSO
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti.
Il recesso non avrà effetto sulle eventuali convenzioni attuative già sottoscritte dalle Parti in attuazione al presente accordo, salva diversa volontà delle Parti da accordarsi per iscritto.
ART. 9. INVALIDITA’ DELL’ACCORDO
L’invalidità, l’inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudicherà la validità e l’efficacia di quest’ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
ART. 10. CESSIONE DELL’ACCORDO
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
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ART. 11. NATURA GIURIDICA
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
ART. 12. DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO
Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITA’
In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
ART. 14. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Il presente accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge, ai seguenti indirizzi.
Per l’IZSVE:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx; xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX) PEC : xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ,
Per ICQRF Laboratorio di Perugia:
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore del Laboratorio, Xxx Xxxxxxx Xxxx, 000 x/x- 00000 Xxxxxxx PEC xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx .
ART. 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
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Le Parti si impegnano nello spirito di collaborazione a risolvere e definire in via amichevole eventuali controversie nascenti tra le Parti in merito alla formazione, interpretazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo.
Nel caso di mancata composizione amichevole, tutte le controversie insorte tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 16. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
In ottemperanza all’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, il presente accordo viene sottoscritto ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Le Parti danno atto che il presente Accordo non ha ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR 131/1986 e smi. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente.
Le ulteriori spese contrattuali e fiscali, compresa l’imposta di bollo ex art. 2 Allegato A Tariffa Parte I DPR
n. 642/1972, che derivano dal presente accordo sono a carico delle Parti per metà.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’IZSVe, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 n. 6069 del 17/01/2013.
ART. 17. NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.
ART. 18. NEGOZIAZIONE
Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
***
Il presente atto, è sottoscritto digitalmente.
ICQRF- LABORATORIO DI PERUGIA IL DIRETTORE
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente
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