ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ED IL SUPPORTO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ED IL SUPPORTO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
TRA
Il Comune di Rozzano con sede in piazza Foglia 1 – C.F. 01743420158, nella persona dell’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso il Comune di Rozzano, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente della Direzione Servizi Sociali
E
l’Associazione/Organizzazione senza scopo di lucro denominata (di
seguito solo Associazione) con sede in Via …………………… codice fiscale ……………………
nella persona del legale rappresentate Signor ………………………….. nato a il
……………. CF la quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Associazione;
Richiamati:
il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”; il Codice civile;
il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
la Legge 6/2004 “ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova misura di protezione giuridica: "l'Amministratore di Sostegno" con l'obiettivo di dare tutela alle persone che possono avere necessità di protezione momentanea o illimitata
Premesso che:
- il Comune di Rozzano in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano intende, come da determinazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 70 del 7/5/2019, dare continuità agli interventi per la promozione ed il supporto dell’Amministrazione di Sostegno realizzati nei comuni di Rozzano, Basiglio, Locate di Triulzi ed Opera;
- al fine di dare attuazione a quanto sopra si ritiene opportuno instaurare con idonea Associazione di volontariato o di promozione sociale un rapporto convenzionale ai sensi l’articolo 56 del Codice del Terzo settore che consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” ;
- a tale fine, si è proceduto alla pubblicazione di apposito avviso con il quale è stata sollecitata la presentazione di proposte da parte di associazioni operanti nel settore finalizzata alla collaborazione per la promozione ed il supporto dell’Amministrazione di Sostegno;
- dal giorno …………….. al giorno ……………… è stato pubblicato, sul sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx, uno specifico “Avviso pubblico di manifestazione di interesse”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
- a seguito di quanto sopra l’organizzazione …………………..ha presentato una proposta progettuale adeguata che è stata successivamente integrata e sviluppata in collaborazione con l’ufficio di piano secondo le indicazioni pervenute dai servizi comunali e dal tavolo d’area distrettuale non autosufficienza;
- l’Associazione …………..è iscritta dal …….. al numero ………del Registro
…………………….;
Tanto richiamato e premesso, il comune di Rozzano, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano ed Associazione……………. convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Oggetto e finalità dell’accordo di collaborazione
Il presente accordo di collaborazione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Rozzano, in qualità di Ente Capofila del Distretto di Rozzano e l’Associazione ………………………per la realizzazione di interventi ed azioni distrettuali di supporto e promozione all’Amministrazione di Sostegno nei comuni di Rozzano, Basiglio, Locate di Triulzi ed Opera.
L’Associazione si impegna a svolgere le attività con le modalità e finalità indicate nel Progetto esecutivo allegato al presente accordo di collaborazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A)
Art. 2 Destinatari ed attività
I destinatari degli interventi saranno i singoli cittadini, gli amministratori di sostegno, gli operatori dei servizi sociali professionali e la generalità dei cittadini dei comuni di Rozzano, Basiglio, Locate di Triulzi ed Opera per le attività di promozione ed informazione.
L’Associazione si impegna a garantire la realizzazione delle attività previste nel Progetto ed in particolare:
- promuovere incontri pubblici rivolti alla popolazione di informazione e di sensibilizzazione sull’Amministratore di Sostegno;
- ricercare e formare nuovi volontari da affiancare a quelli già in servizio sul progetto, garantire una formazione continua attraverso corsi di formazione ma soprattutto attraverso incontri periodici che permettono agli ADS di confrontarsi sulla gestione di problematiche simili riscontrate durante le attività;
- realizzare uno sportello informativo sportello con sede in Rozzano, via …………., dove ricevere su appuntamento gli utenti;
- fornire informazioni alla popolazione sui compiti e funzioni dell’Amministratore di Sostegno;
- offrire consulenza e garanzia di supporto agli Amministratori di Sostegno, a coloro che si rendono disponibili ad assumere tale funzione, alle persone amministrate e alle loro famiglie ed agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni;
Art. 3 Obblighi dell’Associazione
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, l’Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti ed eventualmente di dipendenti come indicato nel progetto esecutivo, assicurando la loro specifica competenza e preparazione professionale per gli interventi da realizzare, nel rispetto della normativa vigente.
Il rapporto con il personale dipendente o con collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalla normativa previdenziale e fiscale in materia.
L’Associazione provvede alla nomina di un unico responsabile/referente per tutto quanto previsto nel presente accordo di collaborazione e comunica all’Ente gestore il nominativo e il relativo recapito e le modalità di contatto.
L’Associazione si impegna a garantire il rispetto da parte del personale impiegato della normativa vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali nella materia di interesse del presente accordo di collaborazione.
Tutto il personale volontario operante nell’Associazione è regolarmente assicurato ai sensi degli Artt. 4 e 7 comma 3 della L. 266/91 oppure dell’Art. 30 commi 3 e 5 della L. 383/00.
L’Associazione si impegna a stipulare apposita polizza di responsabilità civile verso terzi, se stessa e personale impiegato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’attività oggetto del presente accordo.
Art. 4 Locali ed attrezzature
La sede dello sportello informativo presso il comune di Rozzano è a cura dell’Associazione, che deve mettere a disposizione le attrezzature ed i materiali necessari per svolgere le attività previste dal progetto esecutivo.
L’Associazione deve garantire, dall’inizio dell’attività, un recapito telefonico presso il quale sia reperibile il referente del progetto o sia attiva una segreteria telefonica ascoltata regolarmente.
Art. 5 Impegni del comune
Il Comune si impegna a :
- Favorire la rete con i servizi del territorio per la promozione dell’Amministrazione di Sostegno;
- Mettere a disposizione sedi nei comuni del distretto per la realizzazione di iniziative di promozione;
- Rimborsare all’Associazione ogni spesa rientrante nell'elencazione dell’art.5, la quota massima di 12.000,00 Euro, su presentazione di apposita documentazione giustificativa.
Art. 6 Spese ammissibili
Per le svolgimento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione il Comune provvederà al rimborso delle seguenti spese sostenute dall’associazione:
- Spese assicurative;
- Costi sostenuti per il personale retribuito;
- Acquisto di materiale, attrezzature e spese varie documentate e necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- Spese per la formazione del personale volontario e non;
- Spese generali di funzionamento ed organizzazione imputabili al presente accordo di collaborazione, nel limite massimo del 10% delle spese rimborsate.
Art. 7 Rendicontazione e Pagamenti
L’Associazione si impegna ad inviare al comune di Rozzano semestralmente una relazione sull’attività svolta in base al presente accordo di collaborazione, contenente la rilevazione numerica e qualitativa degli interventi effettuati.
Al rimborso delle spese rendicontate di cui all’art. 6 del presente accordo di collaborazione, il comune di Rozzano provvederà secondo le modalità di seguito riportate:
- dietro presentazione da parte dell’Associazione di apposita richiesta “Dichiarazione in ordine al regime fiscale su erogazione contributi”
- Euro 6.000,00 ad inizio attività;
- Euro 4.000,00 a metà del periodo di attività;
- saldo finale a conclusione della attività.
Art. 8 Durata
Il presente accordo di collaborazione ha durata annuale dalla data della stipula. Rinnovabile per un ulteriore periodo previo consenso dell’Associazione e adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte del comune di Rozzano. Eventuale risoluzione anticipata del presente accordo di collaborazione può essere stabilita di comune intesa dai soggetti sottoscrittori.
Art. 9 Protezione dati personali
L'Associazione garantisce all'Ente, con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e
successiva disciplina nazionale di attuazione nonché in piena conformità con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, nel rispetto delle finalità di cui al presente accordo di collaborazione. In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Sarà possibile ogni operazione di controllo da parte dell'Ente attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti.
Con comunicazione specifica l'Associazione accetterà la nomina a Responsabile Esterno come sopra descritta: tale nomina avrà durata pari a quella dell’accordo di collaborazione e, in caso di cessazione anticipata, non produrrà ulteriori effetti a far data dalla cessazione stessa.
Art. 10 Controlli
Il Comune, attraverso i propri referenti, si riserva di procedere alla verifica e vigilanza sul corretto delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, segnalando eventuali rilievi al Referente individuato dall’Associazione, in quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee.
Art. 11 Recesso e Risoluzione
Le parti possono recedere del presente accordo di collaborazione dandone comunicazione scritta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo, con rimborso delle spese sostenute per gli interventi effettuati fino alla data del recesso. Il comune di Rozzano si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo di collaborazione in qualunque tempo, previa diffida scritta, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con assegnazione di un termine per le eventuali deduzioni, senza alcun genere d’indennità per l’Organizzazione, qualora si fossero verificate da parte della stessa gravi o ripetute inadempienze, irregolarità, negligenze, attività e comportamenti non congrui e consoni agli scopi del presente accordo di collaborazione, durante lo svolgimento dei progetti. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
b) inosservanza delle leggi in materia, di volontariato, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell’ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti per quanto applicabili; L’Organizzazione può risolvere il presente accordo di collaborazione in ogni momento, previa diffida con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, per provata inadempienza da parte del comune di Rozzano di impegni previsti nel presente atto. In tutti i casi, con l’interruzione delle attività di cui al presente accordo di collaborazione, si interrompe l’impegno del comune di Rozzano ad erogare i rimborsi previsti all’art. 7 ed è esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo da parte dell’Associazione
Art. 12 – Spese
Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione nel caso sorga contestazione, dalla parte che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.
Il presente contratto non è assoggettato ad imposta di bollo perché stipulato tra Ente Pubblico e Xxxxx.
Art. 13 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo di collaborazione si fa rinvio alle norme del codice civile, di leggi o regolamenti.
Letto e sottoscritto, Rozzano,
Il Dirigente della Direzione Servizi Sociali Per l’Associazione Comune di Rozzano
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx