AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI ESISTENTI, CON EVENTUALE MODIFICA DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI REGIONALI N. 1275 DEL 02/08/2021 E N.1925 DEL 22/11/2021 – DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI VIGNOLA.
Finalità
Il presente avviso pubblico intende favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modificazione della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari, in particolare quelli incorsi in una contrazione del reddito, anche a causa della crisi economica originata dall'emergenza sanitaria covid-19.
La rinegoziazione dei canoni verrà gestita con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza di proprietari e inquilini; tale misura, infatti, consente di conciliare gli interessi di inquilino e proprietario attraverso un'azione solidale di redistribuzione delle risorse volta a diminuire il rischio di morosità e di eventuali sfratti che rappresentano un danno per entrambe le parti contrattualmente coinvolte.
Beneficiari
Conduttori aventi ISEE ordinario o corrente non superiore a € 35.000,00 residenti nell'alloggio oggetto di rinegoziazione ubicato nel territorio del distretto socio sanitario di Vignola, con contratto regolarmente registrato da almeno un anno. Il contributo è erogato una tantum al locatore.
Tipologia di rinegoziazione ed entità contributo
La rinegoziazione può articolarsi nelle seguenti fattispecie:
1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) o concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98)
La riduzione del canone deve essere di almeno il 20% del canone originario e applicata per una durata minima di 6 mesi; il canone mensile rinegoziato non può comunque superare € 800,00.
Il contributo è pari:
A. durata tra 6 e 12 mesi: 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00;
B. durata tra 12 e 18 mesi: 80% del mancato introito, comunque non superiore a € 2.500,00;
C. durata oltre 18 mesi: 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00.
2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98)
Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque superare € 700,00.
Il contributo è pari all'80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con contributo massimo non oltre € 4.000,00.
La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, esclusi gli oneri condominiali e accessori.
Requisiti per l’accesso
Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
A1) Cittadinanza italiana; oppure:
A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; oppure:
A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
B) Per il nucleo familiare del conduttore, valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 35.000,00.
C) Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione, ubicato nel territorio del distretto socio sanitario di Vignola;
D) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato da almeno un anno;
E) Rinegoziazione del contratto di locazione in essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate.
Casi di esclusione dal contributo
Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:
1. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
2. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
3. essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Cumulabilità con altre misure e limiti al contributo
Il contributo regionale è cumulabile con quello statale derivante dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06/07/2021 prot. 180139/2021.
Il contributo regionale per le rinegoziazioni avvenute ai sensi del presente avviso nei Comuni ATA e aventi data antecedente al 06/09/2021 è limitato al 30% per i mesi di rinegoziazione ricadenti nell'anno 2021.
Vincoli per il locatore
Il locatore si impegna a comunicare tempestivamente allo Sportello di prossimità del Comune di residenza:
l'eventuale disdetta anticipata del contratto di locazione, che comporta la restituzione della quota di contributo eventualmente ricevuta per le mensilità non dovute;
l'avvenuta erogazione a proprio beneficio del contributo statale derivante dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06/07/2021 prot. 180139/2021.
Il locatore si impegna, altresì, a non avviare procedure di sfratto per i 12 mesi successivi alla rinegoziazione, o per la durata della rinegoziazione stessa, qualora inferiore a 12 mesi.
Canone di locazione
Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, esclusi gli oneri condominiali e accessori.
Presentazione della domanda
La domanda di contributo può essere presentata dalla data di esecutività del presente atto fino alla scadenza annuale del programma, ovvero fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.
Per la presentazione della domanda inquilini e proprietari devono rivolgersi alle rispettive organizzazioni di rappresentanza che hanno sottoscritto con l'Amministrazione apposito protocollo e manifestato la propria disponibilità a collaborare:
APE - Associazione della Proprietà Edilizia di Modena - Confedelizia
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 – Tel. 000 000000 – mail: xxxxx@xxx.xx xxxxx@xxxxx.xxx
ASPPI - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari
Vignola, Xxxxx Xxxxxxx, 10 – mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx;
UPPI - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Xxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx X. Xxxxx, 00
Tel.Numero Verde 000 000 000 - mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx
CONFAPPI MODENA – Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare Modena, Via Begarelli, 31 presso Confcommercio-ASCOM Modena - Tel. 000 0000000 mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxx.xx
SUNIA - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari
Vignola, via X. Xxxxxxxx, 2/2 – Tel. 000 000000 mail: xxxxxxx@xx.xxxx.xx
SICET - Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Vignola, Via Bonesi, 3 – tel. 000 000000 mail: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx.xxx;
UNIAT - Unione nazionale Inquilini Ambiente Territorio
Sportello operativo presso C.S.T. UIL Xxxxxx - Xxx X. Xx Xxxxx, 0 – Tel. 000 000000 mail: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
ASSOCASA MODENA
Sede di Modena Via Mar Mediterraneo 124
Tel. 000 00.00.000 – mail: xxxxxxxx.xxx@xxxxx.xxx
Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo verrà erogato dall’Unione Terre di Castelli direttamente al proprietario dell’alloggio in un’unica soluzione, precisando che la liquidazione avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione e fino ad esaurimento degli stessi; la raccolta delle domande verrà gestita dalle organizzazioni di rappresentanza prescelte, mentre l'istruttoria delle pratiche e la valutazione di ammissibilità delle stesse verrà gestita dalla Struttura locale dell’Unione Terre di Castelli e dal Comune di Montese.
Controlli
L’Unione Terre di Castelli e il Comune di Montese effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Privacy
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente bando.
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”:
L’Unione Terre di Castelli, le organizzazioni di rappresentanza sottoscrittrici e il Comune di Montese sono titolari dei dati.
Il Responsabile Servizi alla comunità e politiche giovanili
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 e ss. mm. e ii.