DGR n. del 2018
DGR n. del 2018
Recepimento Accordo Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività di commercio all’ingrosso, facchinaggio, imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione, agenzie di affari di competenza del Comune, nonché la modifica ai moduli di attività di vendita e somministrazione di alcolici e ai moduli “Esercizi di vicinato” e “Media e grande struttura di vendita” anche nei casi in cui la vendita al dettaglio sia esercitata unitamente alla vendita all’ingrosso- D.lgs. n.126/2016 e D.lgs. n.222/2016.
VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001 con la quale è stato modificato il Titolo V della Costituzione e, in particolare, gli articoli 117 e seguenti, i quali hanno ricompreso la materia del commercio tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;
VISTA la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno più nota come Direttiva “Bolkestein” che persegue l’obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio;
VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 recante: “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e s. m. e/o i. che ha recepito la Direttiva Servizi, così come modificato dal D.lgs. n.147/2012 ;
VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali”, il quale dispone che tale Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, secondo cui le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati, nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione , segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze adottato in Conferenza unificata il 4 maggio 2017;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 476 del 16 giugno 2017 con oggetto “Recepimento Accordo Conferenza Unificata Moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate e per l’avvio di attività produttive di acconciatore ed estetista - D.lgs. n.126/2016 e D.lgs. n.222/2016”, con cui sono stati approvati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate
e per l’avvio di attività produttive di acconciatore xx xxxxxxxxx, nonché le relative istruzioni operative, di cui al suddetto Accordo;
VISTO l’Accordo in Conferenza Unificata del 6 luglio 2017, integrativo del precedente Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 2017, con cui si è stabilito di estendere il modulo “Notifica ai fini della registrazione” a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento, come proposto dalle Regioni, d’intesa con il Ministero della Salute, e di integrare e sostituire il testo del modello precedentemente adottato nell’elenco delle attività di cui ai punti 1.2 (Tipologia di attività) e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attività), come riportato nell’Allegato 1 della presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l’Accordo in Conferenza Unificata del 6 luglio 2017 concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze per l’esercizio dell’attività di panificazione, l’ attività di tinto lavanderia/lavanderia self service a gettoni, l’ attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico, l’ attività di autorimessa, l’attività di autoriparatore;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 788 del 27 settembre 2017 con oggetto “Recepimento accordo e integrazione accordo in Conferenza Unificata. Notifica sanitaria e ulteriori modelli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate - D.Lgs. n. 126/2016 e D.Lgs. n. 222/2016”;
VISTO l’Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, approvato in data 22 febbraio 2018, il quale:
All’art. 1, comma 1, dispone l’adozione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016 , n. 126, di moduli unificati e standardizzati in materia di attività di commercio all’ingrosso, facchinaggio, imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione, agenzie di affari di competenza del Comune, nonché le relative istruzioni operative;
All’art. 1, comma 2, stabilisce che le Regioni devono adeguare entro il 31 marzo 2018, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’articolo 24 commi 2-bis, 3 e 4 del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili; inoltre che i Comuni, in ogni caso, devono adeguare la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 aprile 2018. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
All’art. 2 impone di eliminare, in attuazione dell’articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ove presente, nei moduli per gli esercizi di vendita e per la somministrazione di alimenti e bevande, adottati con gli Accordi del 4 maggio e 6 luglio 2017, al quadro riepilogativo, il riferimento all’allegato relativo alla comunicazione per la vendita di alcolici;
All’art. 3 stabilisce, al fine di consentire l’utilizzo dei moduli “Esercizi di vicinato” e “Media e grande struttura di vendita”, adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017, anche nei casi in cui la vendita al dettaglio sia esercitata unitamente alla vendita all’ingrosso, che le tabelle riepilogative degli allegati da produrre nei casi, rispettivamente, di “SCIA unica” e di “Domanda di autorizzazione + SCIA ovvero SCIA unica” sono integrate con la seguente riga:
| Comunicazione per la vendita all’ingrosso | In caso di vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso |
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 (Livelli ulteriori di semplificazione) del decreto legislativo n. 222/2016 soprarichiamato, è stabilito che le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione;
VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 recante “Testo unico in materia di commercio” e
s.m.i. con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio;
DATO ATTO che la Regione Liguria ha proceduto alla modifica della sopracitata L.R. n.1/2007 e
s.m.i. al fine di adeguarla ai principi di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento contenuti nelle normative comunitarie e nei provvedimenti legislativi statali in tema di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali in particolare;
RICHIAMATA la D.C.R. n. 31 del 17 dicembre 2012 recante: “Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e s.m.i.;
RICHIAMATA la D.C.R. n. 32 del 18 novembre 2014 recante: “Indirizzi e Criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo Unico in materia di Commercio – Legge regionale 2 Gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di Commercio);
PRESO ATTO che con la nota prot. N. 4441 del 5 marzo 2013 il Settore Competitività del dipartimento Sviluppo Economico della Regione Liguria ha dichiarato che i settori riferiti all’attività di facchinaggio e all’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione rientrano nella propria competenza e ha richiesto al Settore commercio, in qualità di capofila, di procedere al recepimento della relativa modulistica così come approvata in Conferenza Unificata;
CONSIDERATO che al fine di fornire, come di consueto, un quadro normativo organico a livello regionale e dare indicazioni precise ed omogenee a tutti soggetti pubblici (Enti locali) e privati (operatori commerciali e loro organismi associativi di rappresentanza) che operano nella nostra Regione, si procede al recepimento dell’Accordo in Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018 soprarichiamato, approvando tutta la modulistica unica e standardizzata in materia di attività di commercio all’ingrosso, facchinaggio, imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione, agenzie di affari di competenza del Comune integrata, laddove necessario, con i riferimenti alla disciplina regionale di settore, nonché le relative istruzioni operative;
PRESO ATTO che, in attuazione dell’articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si deve eliminare, ove presente, nei moduli per gli esercizi di vendita e per la somministrazione di alimenti e bevande, adottati con gli Accordi del 4 maggio e 6 luglio 2017, al quadro riepilogativo, il riferimento all’allegato relativo alla comunicazione per la vendita di alcolici;
CONSIDERATO, al fine di consentire l’utilizzo dei moduli “Esercizi di vicinato” e “Media e grande struttura di vendita”, adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017, anche nei casi in cui la vendita al dettaglio sia esercitata unitamente alla vendita all’ingrosso, di integrare le tabelle riepilogative
degli allegati da produrre nei casi, rispettivamente, di “SCIA unica” e di “Domanda di autorizzazione + SCIA ovvero SCIA unica” con la seguente riga:
| Comunicazione per la vendita all’ingrosso | In caso di vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso |
CONSIDERATO che si procederà a breve alla ulteriore modifica della l.r. n.1/2007 e s.m.i. soprarichiamata al fine di adeguarla, per quanto di competenza e laddove necessario, ai principi contenuti nel richiamato decreto legislativo n. 222/2016 relativo ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, con particolare riferimento alle attività commerciali ed assimilate, fermo restando quanto stabilito all’articolo 5 (Livelli ulteriori di semplificazione) del medesimo decreto legislativo n. 222/2016;
DATO ATTO che, in attesa della modifica della l.r. n.1/2007 e s.m.i. soprarichiamata al fine di adeguarla, per quanto di competenza e laddove necessario, ai principi contenuti nel richiamato decreto legislativo n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi in questo ultimo contenuti;
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e logistica
D E L I B E R A
Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati di:
- approvare i moduli unificati e standardizzati in materia di attività di commercio all’ingrosso, facchinaggio, imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione, agenzie di affari di competenza del Comune, integrati, laddove necessario, con il richiamo alla normativa regionale vigente nonché le relative istruzioni operative;
-di eliminare, ove presente, nei moduli per gli esercizi di vendita e per la somministrazione di alimenti e bevande, adottati con gli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al quadro riepilogativo, il riferimento all’allegato relativo alla comunicazione per la vendita di alcolici;
-di procedere quindi alla sostituzione dei seguenti moduli precedentemente approvati con DGR 476 del 16 giugno 2017 e DGR n. 788 del 27 settembre 2017 con i nuovi moduli in cui è stato eliminato, al quadro riepilogativo, il riferimento all’allegato relativo alla comunicazione per la vendita di alcolici:
- SCIA per l’esercizio di somministrazione alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
- SCIA per l’esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande in esercizi in aree di servizio e/o stazioni;
- SCIA per l’esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari o mezzi di trasporto pubblico;
- SCIA per l’esercizio di vicinato;
- SCIA per l’esercizio di media o grande struttura di vendita;
- SCIA per l’esercizio di vendita in spazi interni (esercizio commerciale in locale non aperto al pubblico);
- SCIA per l’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica;
- SCIA per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line;
- SCIA per l’esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori;
- domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate);
- domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate);
- SCIA per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
-di integrare altresì , con riferimento ai moduli “Esercizi di vicinato” e “Media e grande struttura di vendita”, approvati con DGR 476 del 16 giugno 2017, già modificati ai sensi del punto precedente, anche nei casi in cui la vendita al dettaglio sia esercitata unitamente alla vendita all’ingrosso, le tabelle riepilogative degli allegati da produrre nei casi, rispettivamente, di “SCIA unica” e di “Domanda di autorizzazione + SCIA ovvero SCIA unica” con la seguente riga:
| Comunicazione per la vendita all’ingrosso | In caso di vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso |
- applicare i regimi amministrativi contenuti nel sopra richiamato decreto legislativo n. 222/2016, in attesa dell’adeguamento della l.r. n. 1/2007 e s.m.i., laddove necessario;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione del presente provvedimento.