RC VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI CATANIA
CAPITOLATO D'ONERI SEZIONE 5
- RC VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
- RC AMMINISTRATORI DIRIGENTI E FUNZIONARI
- TUTELA GIUDIZIARIA
01/04/2011 - 31/03/2013
A) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DELL’ASSICURATO
Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli di linea e non di linea ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, parcheggi, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonchè tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti aziendali in vigore; proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi inerenti l’esercizio di attività collaterali quali parcheggi gestione di aree attrezzate, servizi connessi, nonché tutte le attività previste dalla stessa.
B) DURATA DEL CONTRATTO
C) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
C.1 PROVA DEL CONTRATTO
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa.
C.2 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24,00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
Il contratto assicurativo ha la durata di anni due con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/03/2011 e scadenza alle ore 24,00 del 31/03/2013 e non è tacitamente rinnovabile.
Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
Tuttavia, a richiesta del Contraente verrà concessa proroga fino a sei mesi e comunque fino all’aggiudicazione della nuova gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, escluso ogni aumento a qualsiasi titolo.
C.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO
E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società assicuratrice prima della decorrenza del contratto il frazionamento del pagamento del premio.
Nell’ipotesi in cui il Contraente eserciti la suddetta facoltà, al premio complessivo di aggiudicazione verranno aggiunti i seguenti diritti di frazionamento da computarsi sul premio lordo complessivo di aggiudicazione:
1) semestrale 3%
2) quadrimestrale 4%
3) trimestrale 5%
C.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA ASSICURATO E SOCIETA' ASSICURATRICE
Tutte le comunicazione alle quali l’Assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata telex/fax o altro mezzo idoneo indirizzati alla Sede Territoriale o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Analoga procedura
adotta la Società nei confronti dell’Assicurato.
X.0 XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.
Si conviene altresì che a richiesta dell’Assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell’Azienda non costituiscono, di per sé, variazioni del rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l’obbligo di comunicazione all’assicuratore da parte dell’Azienda.
Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d’impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.
C.6 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l’Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare od il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché l’annullamento dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1892 C.C.
C.7 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio.
Per quanto attiene, invece le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.
C.8 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali stabiliti per legge relativi al premio e alla polizza sono a carico dell’assicurato anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
C.9 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO
Alla fine di ogni esercizio la compagnia assicuratrice si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio onde consentire al Contraente
di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
C.10 FORO COMPETENTE
In caso di controversie giudiziali il Foro competente è quello di Catania.
C.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. n.209/05.
C.12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto s’interpretano in maniera più favorevole al Contraente.
C.13 COASSICURAZIONE
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria all’atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all’istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l’Impresa deroghi all’art. 1911 cod. civ. rispondendo in solido nei confronti dell’assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.
C.14 RECESSO DAL CONTRATTO
Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo le parti possono recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R.
C.15 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso la Società si impegna a restituire la parte di premio imponibile pagata e non goduta dal Contraente. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia dei singoli rischi o parte dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.
1) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/ RCO
1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose od animali, verificatisi in relazione:
1) ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione;
2) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore di fabbricati e dei relativi impianti fissi (antenne di radiolocalizzazione) nonchè dei parcheggi gestiti dal Contraente o relativi all'uso dei carrelli elevatori nei quali l'attività si svolge;
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., dell’art. 1228 C.C. e da altre normative in materia.
La copertura vale anche per inottemperanza a norme tecniche.
1.2 ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente purchè in regola al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e X.Xxx. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni “in itinere”.
La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonchè gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
2) ai sensi tutti del D.Lgs.n° 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n°1124 e del D.Lgs 23/02/2000 n.38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs 23/02/2000
n.38.
La Garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art, 14 delle Legge 12/06/1984 n.222 da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali; le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'I.N.A.I.L. di determinate categorie di dipendenti e semprechè il Contraente dimostri che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.
1.3 ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, FUNZIONARI E DIPENDENTI
L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale:
1) degli amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, lavoratori subordinati, per danni involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose e animali, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.;
2) degli amministratori, dei dirigenti, dei responsabili della sicurezza e dei preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono le attività indicate nell'art.1 del D.Lgs. 19/9/94 n.626 nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.
Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti limitatamente alle lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O. L’impresa rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dei suddetti soggetti a fronte del pagamento di risarcimenti a terzi per conto del contraente eccezion fatta per il caso di dolo.
1.4 ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - INAIL - (R.C.I.)
Sono considerati terzi i dipendenti del contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio e ciò nei limiti dei massimali previsti per le R.C.I.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984, n.222
1.5 PRECISAZIONE SULLA QUALIFICA DI TERZO Sono considerati terzi anche:
a) il Comune e la Provincia di Catania, tutte le Aziende Municipalizzate e Provincializzate di Catania, i loro amministratori, dirigenti e dipendenti, nonchè le cose di loro proprietà o comunque detenute non date in locazione od in uso al contraente;
b) i dipendenti, amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal contraente;
c) i componenti del Consiglio di Amministrazione del contraente, il direttore, i dirigenti.
1.6 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.
a) Lesioni personali ai non dipendenti che partecipano occasionalmente ai lavori complementari
La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione
b) Lesioni personali a non dipendenti che lavorano manualmente come tecnici La garanzia comprende le lesioni corporali subite da tecnici appartenenti ad altra ditta, mentre svolgono attività manuale negli ambienti di lavoro del Contraente.
c) Lesioni personali subite da appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti nonchè per lavori in economia
Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, (escluse le malattie professionali) gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, semprechè dall'evento derivino la morte, lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
d) Xxxxx a persone in conseguenza di incendio
La garanzia comprende i danni subiti dalle persone (per morte o lesioni) in conseguenza di incendio di beni del Contraente o da lui detenuti.
e) Committenza auto ed altri veicoli
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al
P.R.A. ovvero a lui locati. la garanzia vale anche:
- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.
La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
f) Prelievo/rifornimento e consegna merci
L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci.
g) Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
h) Veicoli dei dipendenti
La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovatisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente.
i) Gestione parcheggi
La garanzia comprende i danni causati dal personale addetto, dalle apparecchiature, infrastrutture ed impianti necessari per la gestione dei parcheggi.
l) Xxxxxxx e Antenne
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà di cartelli, insegne pubblicitarie e antenne di radiolocalizzazione ovunque si trovino.
m) Lavori ceduti in appalto e subappalto ed in economia o contratto d'opera L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e subappaltatrici mentre eseguono i lavori per il Contraente ed anche se eseguiti sotto le direttive del Contraente stesso.
L'assicurazione comprende altresì la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 19/9/94 n°626.
n) Xxxxx causati dai non dipendenti che partecipano ai lavori
L'assicurazione comprende i danni provocati da persone della cui opera il Contraente si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza.
La garanzia è operante a condizione che, dal fatto del non dipendente discenda al Contraente una responsabilità ai sensi dell'Art. 2049 C.C.
o) Xxxxx subiti dai non dipendenti che partecipano occasionalmente ai lavori. Sono considerati terzi le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, partecipino comunque occasionalmente ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera il Contraente si avvalga.
p) Xxxxxxxx e macchine operatrici
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche.
q) Installazione e/o manutenzione
La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno in presenza di traffico, ivi compresa la messa a norma e la manutenzione programmata delle linee su strada e del regime delle soste e dei parcheggi.
r) Stazioni di autobus e strutture di attesa
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o esercizio di officine meccaniche e rimessaggi.
s) Xxxxx da interruzione o sospensione di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.
1.7 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Quanto sopra limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'art. 1.3 ultimo comma.
L'Assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
a) da furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente o da lui detenute, fatta eccezione per i danni avvenuti in occasione di lavori presso terzi;
c) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
e) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del
Contraente o da lui detenuti;
f) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate e rimorchiate;
g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, compreso l'inquinamento acustico, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei. L'Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
1.9 MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali di assicurazione, distinti per i singoli rischi, sono indicati nell'allegato.
In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa (considerate unico sinistro) la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime oltre due anni dalla scadenza dell’assicurazione. I massimali previsti sono da intendersi per sinistro e per anno assicurativo.
1.10 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il premio viene calcolato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, indicati nell'allegato su preventivi di retribuzioni lorde annue corrisposte distintamente per categorie di personale così come risultano indicate nell'allegato.
1.11 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO
Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Per i contratti scaduti, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è
tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.
1.12 DENUNCIA DI XXXXXXXX - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
a) Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, alla Società deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro, entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza.
Il Contraente deve poi far eseguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richieda;
b) agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
Tale denuncia deve essere fatta entro 8 giorni da quando il Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.
Inoltre se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, egli deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonchè dall'Istituto assicuratore infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza.
1.13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume xxxxxx ne ha interesse le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente secondo il rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
1.14 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
A) ESTENSIONE DELLA GARANZIA A FATTI DA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI (RIVALSA EX ART. 18 LEGGE N.990)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente anche di quanto egli debba rimborsare all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ai sensi dell'art. 18 della legge n.990 del 24/12/69 per le rivalse che questa possa esperire relativamente a:
- guida di veicoli all'insaputa e contro la volontà del Contraente.
B) ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA R.C. INQUINAMENTO
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fatto accidentale provocato dall'attività descritta in polizza, compresi espressamente quelli derivanti dalla gestione, uso o proprietà di depuratori così come disposto dalle leggi in vigore o dallo stoccaggio e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi.
Per danni da "inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti e dai veicoli del contraente e compreso l'inquinamento acustico.
Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a terzi in conseguenza di:
a) morte e lesioni personali;
b) danneggiamenti diretti e materiali a cose;
c) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'ambiente interessato.
L'assicurazione comprende altresì le spese sostenute dal contraente per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte del contraente di darne immediato avviso alla società.
Questa garanzia viene prestata fermo il limite di massimale per sinistro di seguito indicato fino alla concorrenza del 10% di detto massimale.
B-1) Inizio e termine delle garanzie
L'assicurazione vale per eventi dannosi provocati da sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto, purché denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.
B-2) Limiti di risarcimento
Premesso che il massimale di € 258.500,00 rappresenta il massimo esborso della società per ogni sinistro e per anno, in nessun caso la società risponderà di somme superiori a detto massimale:
a) Per più danni, anche se verificatisi in tempi diversi, che traggono origine da una stessa causa di inquinamento;
b) Per più danni, comunque originati, verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione, per polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione.
B-3) Scoperto obbligatorio
Rimane a carico del contraente il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 258,50 e il massimo di € 2.585,00 fermo restando che la società non risponde oltre il massimale pattuito.
B-4) Esclusioni
L'Assicurazione non comprende i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
2) derivante dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
4) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
5) derivanti da inquinamento dell'ambiente, conseguente:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del rappresentante legale dell'Azienda contraente;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposi per prevenire o contenere l'inquinamento da parte del rappresentante legale dell'Azienda Contraente.
La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
C) DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA O DA RIGURGITO DI FOGNATURE
L'Assicurazione comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fognature.
2) ASSICURAZIONE DELLA R.C. DEGLI AMMINISTRATORI DIRIGENTI E FUNZIONARI
2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società si obbliga:
a tenere indenni i Componenti il Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, i Dirigenti ed i Funzionari di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi ed allo Stato Italiano compresa l’Azienda di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, nell'esercizio delle funzioni istituzionali proprie. La garanzia inoltre comprende le somme che l’assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.
La garanzia comprende l’azione di rivalsa esperita dall’Azienda di appartenenza e dalla pubblica amministrazione per le perdite patrimoniali provocate dall’assicurato stesso e dei quali l’ente o la pubblica amministrazione debbano rispondere direttamente, nonché delle perdite patrimoniali provocate congiuntamente con i dipendenti e/o altri Amministratori dell’Ente stesso.
La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina.
2.2 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L'assicurazione vale per i comportamenti colposi commessi nel periodo di efficacia dell'assicurazione anche se le richieste di risarcimento venissero presentate per la prima volta all'Assicurato od al Contraente, entro il termine di 5 anni.
L'assicurazione vale inoltre per i comportamenti colposi posti in essere non oltre a cinque anni prima della data di inizio della garanzia. Agli effetti di quanto disposto dagli artt.1892 -1893 C.C., il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, nè di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatti a lui imputabili già al momento della stipulazione del contratto.
La garanzia postuma cessa nel caso che il rischio sia assicurato presso altro assicuratore con polizza che offra garanzie similari.
2.3 PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ DI TERZI L’Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Per tali perdite gli Assicuratori non risponderanno per ogni singolo assicurato e fermo il massimale di polizza, oltre il limite del 50% del massimale indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico del Contraente.
2.4 PERDITE PATRIMONIALI PER L’ATTIVITA’ CONNESSA ALL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.
L’Assicurazione comprende nei limiti del massimale, le perdite patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale, a condizione che tale personale sia legato da regolare contratto di lavoro con l’Assicurato e solo in relazione al lavoro svolto per conto del Contraente/Ente di appartenenza.
2.5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
L’Assicurazione non vale per:
a) danni a persone fisiche (morte e lesione personali) e per danneggiamenti a cose;
b) perdite conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonchè al danno ambientale;
c) perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonchè quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
d) le perdite conseguenti alla mancata od insufficiente stipulazione di assicurazioni obbligatorie;
e) le perdite derivante da fatti dolosi;
f) le perdite derivanti da responsabilità volontariamente assunte dagli Assicurati e non direttamente loro derivanti dalla legge e/o dalle deliberazioni del contraente.
g) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore, nonchè per le perdite derivanti da sottrazione, furto, rapina o incendio;
2.6 EREDI PATRIMONIO E RAPPRESENTANTI LEGALI
Se un assicurato muore, perde la capacità giuridica, diviene insolvente o viene dichiarato fallito, la presente polizza viene estesa alle perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata e contente rivendicazioni nei confronti del patrimonio, degli eredi e dei rappresentanti legali dell’Assicurato in relazione a qualsiasi atto illecito commesso da tale Assicurato.
2.7 RESPONSABILITA’ CIVILE PER BENI COMUNI
l’Assicuratore risarcirà le perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro il coniuge legittimo di un assicurato durante il periodo di validità della polizza e notificata all’assicuratore durante il periodo di validità della polizza, a condizione che tale richiesta di risarcimento:
- derivi esclusivamente da suo stato di coniuge legittimo dell’assicurato;
- sarebbe coperta dalla presente polizza qualora fosse avanzata nei confronti di tale assicurato;
- chieda il risarcimento di danni recuperabile dai beni acquisiti in regime di comunione legale di beni, o da beni in comproprietà sia dell’assicurato sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall’assicurato al coniuge legittimo.
2.8 RICHIESTA DI RISARCIMENTO INERENTE I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO
2.9 LIMITI DI INDENNIZZO/MASSIMALI
L’Assicurazione è prestata per ogni singolo assicurato fino alla concorrenza del massimale di € 5.000.000,00 annuo e per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall’Assicurato nello stesso periodo.
Le garanzie sono prestate con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di 1.000.00 ed un massimo di 5.000,00 per ogni sinistro.
Lo scoperto dovrà restare a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri Assicuratori.
A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro e gli Assicuratori, per tale sinistro, sono obbligati sino ad un massimo di 5.500.000,00.
Per l’estensione della copertura ai danni derivanti dall’assunzione di personale e per i danni alla Pubblica Amministrazione l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 detto massimale deve intendersi per sinistro e per anno assicurativo; le garanzie sono prestate con uno scoperto a carico dell’assicurato del 10% dell’importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di
1.000.00 ed un massimo di 5.000,00 per ogni sinistro.
2.10 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
2.11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La Società Assicuratrice assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa a nome o del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici (eventualmente indicati dall’assicurato stesso) sostenendo le spese di difesa tanto in sede civile, che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato per un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società Amministratrice e Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
2.12 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO
Entro novanta giorni dal termine del periodo assicurativo si procederà alla regolazione del premio dovuto in via definitiva in base alle segnalazioni pervenute alla Società moltiplicando il numero degli Assicurati in aumento o in diminuzione per il premio concordato per ciascun Assicurato, in proporzione al periodo di copertura.
Il conguaglio delle differenze attive o passive risultante dalla regolazione del premio deve essere corrisposto entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
2.13 PERSONE ASSICURATE
Il numero indicato per ogni categoria di persone rappresenta la totalità delle persone che svolgono il loro incarico in tale categoria.
Nell’eventualità di cessazione anticipata dell’incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentrati dal momento della nomina nell’incarico.
Persone Assicurate: N. 32 Funzionari
N. 03 Direttore e/o Dirigenti
N. 03 Consiglieri
Tutte le variazioni numeriche e/o di identità delle persone assicurate, intervenute successivamente alla stipulazione del contratto – aggiunte, sostituzioni, esclusioni – debbono essere comunicate alla Società da parte del Contraente entro quindici giorni da quello in cui la stessa ne viene a conoscenza.
La garanzia è valida o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale apposto sulla raccomandata o dalle apposite indicazioni delle comunicazioni telegrafiche o del fax.
2 bis)ESTENSIONE DELLA RC DEGLI AMMINISTRATORI DIRIGENTI E FUNZIONARI ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ PER “COLPA GRAVE” E PER “DANNO ERARIALE”
(adesione facoltativa con premio a carico di ciascun Assicurato)
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A fronte della corresponsione del relativo sovrappremio a carico di ciascun Assicurato che abbia aderito a tale sezione, la presente assicurazione di intende estesa:
1) Agli atti commessi con colpa grave. La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa spettante in caso di colpa grave (escluso il dolo) dell’Assicurato.
2) Alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall’Assicurato all’Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere personalmente, a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. L’Assicurazione comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell’Assicurato, l’azione di rivalsa esperita dall’Ente di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall’Assicurato stesso e dei quali l’Ente o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere direttamente, nonché dei danni provocati congiuntamente con altri dipendenti e/o altri Amministratori dell’Ente stesso.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
DISCIPLINA PER LE ADESIONI ALLA GARANZIA “COLPA GRAVE”
Per l’estensione alla convenzione per colpa grave con costo a carico dei singoli Amministratori, Dirigenti, Funzionari si dispone quanto segue:
Per aderire all’estensione alla responsabilità amministrativa e contabile di cui all’oggetto dell’assicurazione, l’assicurando dovrà sottoscrivere un modulo di adesione o una lettera raccomandata da inviare alla compagnia assicuratrice e corrispondere il relativo premio anche per il tramite dell’Amministrazione.
La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilità come segue:
a) dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto per coloro che, entro e non oltre due mesi da tale giorno, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l’intera durata contrattuale.
b) dalle ore 24:00 di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva ai due mesi dalla decorrenza, a condizione che l’adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra e per l’intera durata contrattuale. Per coloro che aderiranno alla convenzione colpa grave oltre i due mesi dalla decorrenza, o dalla data di
assunzione o di instaurazione del rapporto di servizio con la contraente sarà dovuto il premio in pro-rata temporis.
Per i neo assunti e per coloro che, nel corso dell’anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all’altra di quelle previste in polizza, sarà possibile aderire all’estensione colpa grave ed il relativo premio verrà corrisposto pro-rata temporis per la prima categoria, e per la seconda versando l’eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione di 1/365 dei giorni residui alla prima scadenza annuale di polizza. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.
DURATA – DIRITTO DI RECESSO
Fatti salvi i casi di recesso o interruzione del rapporto di lavoro con il contraente, l’Assicurato dovrà ad ogni scadenza anniversaria confermare la propria adesione all’estensione di garanzia in oggetto mediante il versamento del relativo premio.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra le parti e le eventuali modifiche contrattuali debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto a mezzo raccomandata, telex o telefax.
GESTIONE DELLE VERTENZE
Fermo restando quanto previsto nella copertura assicurativa “Tutela Giudiziaria” la garanzia viene estesa alle spese legali sostenute per i procedimenti innanzi alla Corte dei Conti inclusi i procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna fatta sempre l’esclusione per dolo ed a condizione che il relativo premio per questa copertura sia stato pagato dagli Assicurati.
RINVIO ALLE NORME DI POLIZZA/LEGGE
Per tutto quanto qui non diversamente regolato valgono le norme di polizza e di legge.
I premi pro-capite relativi alle adesioni volontarie per la estensione alla garanzia di responsabilità per “COLPA GRAVE” e per “DANNO ERARIALE” sono i seguenti:
Categoria Assicurata | Premio finito pro-capite |
Amministratori | € …………………. |
Dirigenti | € …………………. |
Funzionari | € …………………. |
3) ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di xxxxxxxxxxx, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti involontari commessi nel periodo di efficacia dell’assicurazione relativi alla funzione da loro esercitata per conto del Contraente.
L’assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato o al Contraente nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto dell’assicurazione e non siano state ancora presentate né all’Assicurato né al Contraente.
La garanzia vale purchè non via sia conflitto di interesse con l’Azienda.
Tale copertura viene prestata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 209/05.
Si precisa che, fatte salve le esclusioni riportate al successivo punto 3.4, la garanzia è operante in relazione a procedimenti di responsabilità civile, penale e contrattuale, anche se conseguente a fatti costituenti reato, compreso il patteggiamento. Sono inclusi anche i procedimenti di fronte al difensore civico e alle stanze arbitrali.
Le garanzie e le tutele di cui sopra sono escluse nei casi di dolo e colpa grave del dirigente accertati con sentenza passata in giudicato.
In tali casi resta da parte dell’impresa il diritto alla rivalsa.
3.2 SPESE COMPRESE NELL’ASSICURAZIONE La garanzia è operante per le spese necessarie:
a) per ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall’Assicurato per fatto colposo o doloso di terzi nell’esercizio della sua attività;
b) per resistere ad azioni o pretese in relazione a procedimenti di responsabilità civile, contrattuale o penale aperti a carico dell’Assicurato e/o del Contraente in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento della funzione esercitata dall’Assicurato nell’adempimento dei compiti di ufficio;
c) per resistere ad azioni o pretese in relazione a procedimenti di responsabilità civile o penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell’aria, e del suolo da qualsiasi causa originate.
3.3 ESISTENZA DI ALTRE COPERTURE
Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell’art. 1917 C.C. in conseguenza di polizza R.C. stipulata dal contraente e/o singolo Assicurato relativa all’attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal presente contratto opera:
- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione.
3.4 ESCLUSIONI
L’Assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:
a) deriva dal fatto doloso dell’Assicurato, salvo il caso in cui, sussistendo imputazione per reato doloso, questa decada per assoluzione, amnistia, indulto, prescrizione; o si trasformi in imputazione per reato colposo;
b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate;
c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l’Ente di appartenenza; d) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione;
e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati.
3.5 LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per i fatti o gli atti soggetti alla giurisdizione italiana e dell’Unione Europea.
3.6 PERSONE ASSICURATE
Il numero indicato per ogni categoria di persone rappresenta la totalità delle persone che svolgono il loro incarico in tale categoria.
Nell’eventualità di cessazione anticipata dell’incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentrati dal momento della nomina nell’incarico.
Persone Assicurate: N. 32 Funzionari
N. 03 Direttore e/o Dirigenti
N. 03 Consiglieri
Tutte le variazioni numeriche e/o di identità delle persone assicurate, intervenute successivamente alla stipulazione del contratto – aggiunte, sostituzioni,
esclusioni – debbono essere comunicate alla Società da parte del Contraente entro quindici giorni da quello in cui la stessa ne viene a conoscenza.
La garanzia è valida o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale apposto sulla raccomandata o dalle apposite indicazioni delle comunicazioni telegrafiche o del fax.
3.7 MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali di assicurazione sono indicati nel modulo offerta allegato.
3.8 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il premio annuale è determinato in cifra fissa per ciascun Assicurato per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla categoria di attività alla quale esso appartiene (Componenti il Consiglio di Amministrazione, Dirigenti e Funzionari). La garanzia è valida per le persone indicate nel contratto al momento della sua stipulazione e per quelle che siano state successivamente segnalate alla Società mediante: lettera raccomandata, telegramma e telefax da parte del Contraente.
3.9 DENUNCIA DEL SINISTRO E COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA’ Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento o dall’invio di un atto giudiziale dal quale possa conseguire una controversia che impegni la garanzia prestata, il Contraente deve fare denuncia di sinistro alla Sede Territoriale od all’Agenzia a cui è assegnata la polizza, a mezzo di lettera raccomandata inviata alla medesima.
Nella denuncia di sinistro, oltre all’indicazione del numero di polizza, il Contraente deve esporre fedelmente le cause del fatto, indicandone le circostanze di tempo e luogo, nonché le generalità degli eventuali testimoni e delle persone interessate.
Nell’atto di denuncia del sinistro il Contraente dovrà indicare alla Società il nominativo di un legale di sua fiducia a cui vuole sia affidata la causa. Entro 8 giorni dall’inoltro della denuncia, l’Assicurato dovrà conferire l’incarico al legale prescelto, rilasciandogli la necessaria procura e dandone comunicazione (entro lo stesso termine) alla Società. La Società potrà acquisire anche direttamente dal legale designato, e fino alla conclusione della vertenza, ogni utile informazione, nonché copie di atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.
3.10 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
La Società liquiderà all’Assicurato od al Contraente solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Tutte le somme comunque ottenute per capitale, rivalutazione
monetaria ed interessi spettano integralmente all’Assicurato od al Contraente. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell’Assicurato o del Contraente, spetta alla Società, nei limiti dell’esborso sostenuto. Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.
Le spese si soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale che obbliga l’Assicurato od il Contraente al pagamento.
Sono a carico dell’Assicurato o del Contraente le somme dovute per:
- pene pecuniarie inflitte da Autorità Giudiziaria;
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative;
- le spese di amministrazione e di giustizia penale.
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341-1342 C.C.
Agli effetti degli artt. 1341-1342 C.C., il Contraente e l’impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l’assicurazione.
C.2 Pagamento del premio – decorrenza e durata dell’assicurazione
C.5 Variazione del rischio
C.7 Altre assicurazioni
C.10 Foro competente
1.11 Regolazione e conguaglio del premio
1.13 Gestione delle vertenze di danno – spese legali
1.14 B-1) Xxxxxx e termine delle garanzie
2.2 Inizio e termine della garanzia
2.12 Regolazione e conguaglio del premio
L’Assicuratore L’Assicurato
MODULO OFFERTA LOTTO 5
Costituente parte integrante della polizza “RCT – RCO
RC amministratori dirigenti, funzionari e TUTELA GIUDIZIARIA CONTRAENTE: AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI – CATANIA
DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto ha la durata di anni due con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/03/2011 e scadenza alle ore 24,00 del 31/03/2013.
RISCHI ASSICURATI:
R.C.T. (responsabilità civile verso terzi)
R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro)
R.C. (responsabilità civile professionale degli amministratori, dirigenti e funzionari)
Persone assicurate: n. 3 amministratori
n. 3 dirigenti
n. 32 funzionari TUTELA GIUDIZIARIA
MASSIMALI:
R.C.T.
2.580.000,00 per sinistro
2.580.000,00 per persona
2.580.000,00 per danni a cose e/o animali
R.C.O.
1.000.000,00 per sinistro
1.000.000,00 per persona
R.C. professionale amministratori, dirigenti e funzionari 5.000.000,00 per sinistro
5.000.000,00 per anno
TUTELA GIUDIZIARIA
500.000 per sinistro
1.000.000 per anno
GARANZIA RCT: CALCOLO DEL PREMIO SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON AUTISTA
Retribuzioni lorde annue preventivate € 13.471.017,10 Tasso imponibile da applicare (per mille)
Premio annuo imponibile anticipato €
GARANZIA RCO: CALCOLO DEL PREMIO SULLE RETRIBUZIONI
COMPLESSIVE
Retribuzioni lorde annue preventivate € 20.145.533,45 Tasso imponibile da applicare (per mille)
Premio annuo imponibile anticipato €
GARANZIA RC PROFESSIONALE: CALCOLO DEL PREMIO SULLE
PERSONE ASSICURATE
Premio per persona | N° persone | Premio totale imponibile |
………………….. | 03 amministratori | ………………………. |
…………………. | 03 dirigenti | ………………………. |
…………………. | 32 funzionari | ………………………. |
GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA
Premio annuo €……………………..
Imposte €……………………..
Totale premio annuo lordo €……………………..
PREMIO IMPONIBILE ANNUO COMPLESSIVO (RCT + RCO + RC+TG) € IMPOSTE ANNUE COMPLESSIVE €
TOTALE PREMIO LORDO COMPLESSIVO €
ACCETTAZIONE
La Società ……………………… autorizzata all’esercizio delle assicurazione con provvedimento del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed
il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.
Catania, li Firma