COMUNE DI TARANTO DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI TARANTO DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
ATTO DI CONVENZIONE
PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE A FAVORE DI MINORI ASSISTITI DAL COMUNE DI TARANTO.
Il Comune di Taranto rappresentato da…………………………, .il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente della Direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto
E
La Struttura (precisare semiresidenziale/residenziale) per minori……………………………………………
sede operativa in………………………. Via……………………………………………………
autorizzazione n…………………………………………………………….….
CF………………………………. P.IVA…………………………………………………
Rappresentata da nella
qualità di rappresentante legale della Cooperativa……………………………………………
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale n. 19/2006 individua le tipologie di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, emanando i criteri per l’autorizzazione e, ove previsto dalla normativa vigente, l’accreditamento delle stesse;
- il Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss. mm. ii. definisce gli standard qualitativi, strutturali e organizzativi di tali strutture, specialmente con riguardo a quelle rivolte a favore di minori che si trovino in condizione di disagio socio-esistenziale, per i quali l’Ente assume gli obblighi di protezione;
- il Comune provvede all’inserimento di minori che necessitano di immediata accoglienza, cura e assistenza in idonee comunità di accoglienza con il concorso dei soggetti del terzo settore, nell’ambito della propria funzione di protezione, tutela e promozione del benessere dei minori e dispone, anche a seguito dei decreti del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, il collocamento degli stessi al fine di garantire favorevoli opportunità di crescita affettivo – relazionali;
- la struttura semiresidenziale/residenziale è stata autorizzata al funzionamento del servizio (precisare semiresidenziale/residenziale) per minori con provvedimento n………. del………………., conservato agli atti ed ha la capacità ricettiva prevista nell’atto di autorizzazione per n……. minori in età compresa…………
- per svolgere i propri compiti la struttura in oggetto mette a disposizione:
1) i locali, le cui planimetrie sono conservate agli atti;
2) il personale addetto al servizio specificato per qualifiche, mansioni e numero di ore prestate di cui alla scheda allegata (Allegato 1);
3) il Progetto Educativo Generale del servizio;
4) la Carta dei Servizi
Tanto premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Individuazione soggetti e Destinatari delle prestazioni.
Il Comune di Taranto ammette a fruire delle prestazioni oggetto della presente convenzione i minori individuati dal Servizio Sociale Professionale previo decreto emesso dall’Autorità Giudiziaria competente o secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l’onere della retta.
Le tipologie di strutture di interesse ai fini del presente accordo sono le seguenti:
• Comunità famigliare (art. 47 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
• Comunità educativa (art. 48 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
• Comunità di pronta accoglienza (art. 49 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
• Comunità alloggio (art. 50 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
• Gruppo appartamento (art. 51 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
• Centro socio – educativo diurno (art. 52 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
• Comunità alloggio per gestanti e madri con figli minori a carico (art. 74 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
• Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli minori a carico (art. 75 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.)
Articolo 2 Norme di Legge
La struttura , si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti Leggi in materia ed all’attuazione della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” e del "Regolamento regionale attuativo n. 4 del 18 gennaio 2007” tenuto altresì conto della disciplina contenuta nel D.M. 308 del 21.05.2001 avente ad oggetto “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale”.
Articolo 3
Progetto Educativo Generale
L’ ente gestore del servizio, mediante il Progetto Educativo Generale stabilisce il tipo di servizio che svolge nel campo della tutela dei minori, in relazione ai bisogni presenti nella città ed alle indicazioni programmatiche dell’ente locale.
Tale Progetto precisa:
- il tipo di utenza a cui la struttura si rivolge;
- la natura dei bisogni e dei problemi per i quali interviene;
- gli obiettivi educativi che persegue;
- la metodologia di lavoro ed il tipo di prestazioni offerte;
- le modalità di rapporto con la comunità locale con i suoi servizi e le sue istituzioni;
- i criteri di regolamentazione della vita interna;
- criteri e modalità per la formazione permanente del personale.
Articolo 4
Posti convenzionati
La Struttura ospitante si impegna a riservare, qualora formalmente richiesto, ai fini e per gli scopi della presente convenzione, posti a favore di utenti assistiti dal Comune di Taranto nel limite della capacità ricettiva di cui all’atto di autorizzazione.
La struttura ha facoltà di accogliere minori di altre zone limitrofe e/o provenienti dal territorio
regionale e statale.
Articolo 5 Ammissioni
Il Comune di Taranto avrà cura di emettere per ciascun utente inserito nel servizio semiresidenziale/residenziale in argomento apposito provvedimento amministrativo denominato “impegnativa”. Tali impegnative, emesse dall’Ufficio preposto del Servizio Minori, devono essere predisposte entro 30 gg. dal ricevimento di proposta formale di inserimento da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Le proposte di inserimento del Servizio sociale competente devono pervenire all’ufficio preposto sopra detto almeno 5 giorni prima della data del previsto inserimento, tranne nei casi di ammissioni disposte d’urgenza.
I Servizi sociali territoriali e, nello specifico, l’Assistente Sociale competente del caso, sono tenuti ad accompagnare la proposta di inserimento con una Relazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie all’inserimento, l’individuazione della struttura di accoglienza più idonea alle esigenze del minore, al fine di sviluppare a suo favore un adeguato progetto educativo personalizzato in base alla tipologia di servizio ricavabile dal Piano Educativo Generale.
La permanenza in struttura verrà definita dalla relazione predisposta dal Servizio Sociale Professionale o specialistico competente alla presa in carico e nel progetto educativo individualizzato predisposto dall’equipe della struttura, in condivisione con i predetti Servizi territoriali. Analogamente, gli stessi Servizi valuteranno l’efficacia del progetto nel corso del suo svolgimento e potranno stabilire, ove necessario, una diversa collocazione dell’utente inserito, qualora tale intervento risultasse di maggiore garanzia per il sostegno dell’utente stesso.
Articolo 6
Progetto Educativo Individuale
L’operatore della struttura, e nello specifico l’Assistente Sociale della struttura assegnata alla responsabilità della presa in carico del minore e della sua famiglia, è tenuto a definire il Progetto Educativo Individuale personalizzato in collaborazione con le figure professionali sociali territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari di rete.
L’Assistente Sociale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza è tenuto a presentare al Responsabile del servizio Sociale Territoriale una relazione semestrale sull’andamento del Progetto Educativo Individuale, sulla sua presumibile durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
Articolo 7
Presenze Assenze e Dimissioni
Alla scadenza del periodo di permanenza prestabilito, l’Assistente Sociale responsabile della presa in carico valuta, in collaborazione con il Responsabile della Struttura ed eventuali figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, il raggiungimento dell’obiettivo del Progetto Educativo. Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il minore può essere dimesso previo reperimento di idonea soluzione alternativa.
L’Assistente Sociale responsabile della presa in carico del minore è tenuto a comunicare all’Ufficio preposto del Servizio Minori l’avvenuta dimissione del minore entro il termine di
n. 5 giorni dalla cessazione dell’inserimento.
Nel caso in cui le assenze del minore superino il 50% delle presenze bimestrali, la Struttura è tenuta a notificare tale evento ai Servizi Socio Territoriali che hanno disposto l’inserimento del minore, ai fini di un’eventuale rivalutazione del caso in collaborazione con le figure professionali coinvolte.
Analogamente, qualora le assenze del minore superino il 50% delle presenze bimestrali, l’assistente Sociale di riferimento deve darne tempestiva comunicazione all’Ufficio preposto del Servizio Minori specificandone le motivazioni.
In caso di allontanamento non concordato o fuga del minore, la Struttura residenziale è tenuta a comunicare tempestivamente l’evento ai Servizi Socio Territoriali che hanno disposto l’inserimento del minore ed al Servizio Minori della Direzione Servizi Sociali.
STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI
Articolo 8
Strutture semiresidenziali a ciclo diurno Prestazioni garantite all’utente
La Struttura semiresidenziale garantisce l’apertura per almeno n. 5 giorni settimanali.
Il servizio si impegna ad assicurare al minore le seguenti prestazioni:
1) MODULO STANDARD
a) Accoglienza mattutina e pomeridiana per un tempo non inferiore alle n. 6h /giornaliere
b) Trattamento alimentare secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL che consisterà in:
a. pranzo
b. merenda
c) Gestione del processo educativo da avviarsi:
a. all’interno della struttura, offrendo quotidianamente agli ospiti stimoli atti allo sviluppo delle capacità cognitivo-relazionali;
b. all’esterno della struttura, favorendo il processo di integrazione nel contesto della comunità locale e mantenendo un rapporto costante con la famiglia attraverso gli interventi necessari a sostenerla nelle funzioni educative e a farle assumere atteggiamenti coerenti ai bisogni evolutivi del minore;
d) interventi di sostegno scolastico individualizzati;
e) partecipazione ad attività ricreative, di animazione e socializzazione;
f) rapporti con la scuola frequentata dal minore.
2) MODULO SOCIO-EDUCATIVO
a) Accoglienza pomeridiana di minori per un tempo non superiore alle n 4/h giornaliere;
b) Trattamento alimentare secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL che consisterà nella merenda;
c) Interventi di sostegno scolastico;
d) Rapporti con la scuola frequentata dal minore;
e) Supporto alla fruizione di attività di tempo libero finalizzate ad arricchire le capacità di lavorare in gruppo e a migliorare le competenze relazionali.
Articolo 9 Corrispettivi
Per le prestazioni di cui all’art. 8 la Struttura semiresidenziale riceverà un corrispettivo nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità stabilite nei successivi articoli.
Il corrispettivo dovuto, per il singolo minore ospitato, a favore della struttura semiresidenziale convenzionata è stabilito con la fissazione della retta giornaliera comprensiva dell’eventuale compartecipazione delle spese da parte dell’utente.
La retta pro die, a partire dalla entrata in vigore della presente convenzione è fissata in:
MODULO STANDARD
€ 36.00 oltre IVA
MODULO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO
€ 27,00 oltre IVA
Tale retta si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione.
Il Comune di Taranto riconosce, a seguito di pertinente istruttoria, l’adeguamento all’indice di revisione dei prezzi nonché l’adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente della Struttura.
Articolo 10 Servizi aggiuntivi
Qualora vengano a concorrere situazioni particolari legate a specifiche esigenze del minore, per il quale sia necessario predisporre standard di accoglienza differenti, sarà valutata e nel caso formalmente e preventivamente autorizzata, la corresponsione di una retta più elevata, (fino ad un massimo del 10%) della retta giornaliera, sulla scorta di un’analisi dettagliata e approfondita delle prestazioni ulteriori che si rendano necessarie e della conseguente valutazione di congruità.
Nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie dell’ente, resta facoltà dell’Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore, stabilire eventuali prestazioni individuali aggiuntive nell’ambito del Piano Educativo Individuale.
Per le prestazioni individuali aggiuntive di cui al presente articolo, su richiesta del Servizio Sociale territorialmente competente, si provvederà a stipula di apposito accordo scritto tra il Comune di Taranto e la struttura semiresidenziale; detto accordo dovrà contenere l’indicazione della prestazione aggiuntiva richiesta, il periodo e l’onere economico relativo.
STRUTTURE RESIDENZIALI
Articolo 11
Strutture Residenziali Prestazioni garantite all’utente
La struttura residenziale si impegna ad assicurare al minore le seguenti prestazioni:
a) alloggio e vitto secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL. Il vitto consisterà in quattro pasti giornalieri così distribuiti:
- prima colazione
- merenda
- pranzo
- merenda
- cena
b) igiene e cura della persona;
c) lavanderia del vestiario personale a seconda della fascia di età degli ospiti e delle regole interne della struttura;
d) riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite;
e) cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell’ospite a seconda della fascia di età e delle regole interne della struttura;
f) pagamento dei ticket sanitari qualora non sia previsto l’esonero;
g) interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente affettivamente favorevole, tali da ricreare il c.d. “effetto famiglia” ed in grado di consentire rapporti validi all’interno e all’esterno della Comunità;
h) partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l’utilizzo delle risorse territoriali;
i) attività di tipo scolastico (sostegno scolastico individuale);
j) rapporti con la scuola frequentata dal minore;
k) assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto e di religione;
l) disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall’interno verso l’esterno, salvo diverse disposizioni della Magistratura o concordate con l’Assistente Sociale di riferimento e disciplinate dal Regolamento interno;
m) l’uso dei trasporti pubblici urbani;
n) corredo personale di base al bisogno (biancheria intima)
o) accompagnamento da/a scuola e in altri luoghi nell’ambito del territorio comunale per motivi strettamente necessari.
L’organizzazione degli spazi interni dovrà essere tale da garantire ai minori il mantenimento e lo sviluppo di livelli di autonomia individuale.
Tutti i locali, comprese le camere da letto (singole e/o doppie) dovranno essere adeguatamente arredati come luoghi di vita il più possibile simili a quelli di tipo familiare.
La struttura residenziale di accoglienza garantisce l’uso di tutti gli ambienti comuni, dei servizi igienici, degli armadi, del riscaldamento e acqua calda.
La struttura residenziale di accoglienza e l’Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore hanno l’obbligo di attuare - per quanto possibile – interventi affinché i minori rimangano collegati al proprio contesto familiare e sociale.
Ai minori deve essere altresì assicurata la partecipazione alle iniziative ricreative, culturali ed estive messe in atto dal Comune di residenza del minore, laddove possibile, altrimenti realizzate dal Comune dove è ubicato il servizio residenziale.
Articolo 12 Corrispettivi
Il corrispettivo dovuto, per il singolo minore ospitato, a favore della struttura residenziale convenzionata è stabilito con la fissazione della retta giornaliera comprensiva dell’eventuale compartecipazione delle spese da parte dell’utente.
La retta pro-die è fissata in € 71,00 oltre IVA
Tale retta si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione.
Il Comune di Taranto riconosce, a seguito di pertinente istruttoria, l’adeguamento all’indice di revisione dei prezzi nonché l’adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente della Struttura.
Articolo 13 Servizi aggiuntivi
Qualora vengano a concorrere situazioni particolari legate a specifiche esigenze del minore, per il quale sia necessario predisporre standard di accoglienza differenti, sarà valutata e nel caso formalmente e preventivamente autorizzata, la corresponsione di una retta più elevata, (fino ad un massimo del 10%) della retta giornaliera, sulla scorta di un’analisi dettagliata e approfondita delle prestazioni ulteriori che si rendano necessarie e della conseguente valutazione di congruità.
Nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie dell’ente, resta facoltà dell’Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore, stabilire eventuali prestazioni individuali aggiuntive nell’ambito del Piano Educativo Individuale.
Per le prestazioni individuali aggiuntive di cui al presente articolo, su richiesta del Servizio Sociale territorialmente competente, si provvederà a stipula di apposito accordo scritto tra il Comune di Taranto e la struttura; detto accordo dovrà contenere l’indicazione della prestazione aggiuntiva richiesta, il periodo e l’onere economico relativo.
Articolo 14
Modalità di pagamento
Il pagamento delle quote rette a carico del Comune di Taranto verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture bimestrali corredate dal prospetto riepilogativo delle presenze degli ospiti, sottoscritto ed accompagnato da dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse. L’ufficio provvederà alla liquidazione delle fatture regolarmente corredate dai report mensili, secondo gli schemi-standard predisposti dal Servizio Minori.
Il termine di 60 giorni viene interrotto in caso di richiesta di chiarimenti/integrazioni da parte del Servizio Minori e ricomincia a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti/integrazioni richiesti.
Articolo 15 Conservazione del posto
Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:
1. necessità di cure presso gli ospedali o presso il domicilio;
2. motivi familiari;
3. soggiorni non a carico della comunità (max. 15 giorni nel mese);
4. motivi scolastici, gite (max. 6 gg);
5. corsi di recupero (max. 10 gg);
Per i casi sopra previsti ai punti 1. e 2., debitamente comunicati dall’Assistente Sociale competente o dietro specifica presentazione di certificato medico all’Ufficio preposto della Direzione Servizi sociali, la retta dovuta alle strutture ammonta al 40% della retta giornaliera per l’intero periodo.
Per i casi sopra previsti ai punti 3. 4. e 5. la retta dovuta alle strutture ammonta al 40% della retta giornaliera limitatamente al periodo max indicato per ogni caso, superato il quale il pagamento della retta è sospeso sino all’eventuale rientro nella struttura.
Al di fuori dei casi di cui ai punti 1,2,3,4,5 del presente articolo, l’assenza dovrà essere documentata da dichiarazione dell’Assistente Sociale competente da inoltrarsi dall’Ufficio preposto del Servizio Minori. Il pagamento della retta è sospeso sino alla rivalutazione del caso con l’Assistente sociale di riferimento ed all’eventuale rientro nella struttura.
In caso di affidamento provvisorio del minore a famiglia individuata in prospettiva di un possibile affidamento definitivo, sarà corrisposto il 40% della retta mensile per la conservazione del posto e per le azioni di monitoraggio dell’intervento, fermo restando l’accertamento dell’effettivo mantenimento del posto libero in struttura sin dalla data dell’affidamento provvisorio e sino al provvedimento definitivo affido familiare, nonché delle azioni e/o eventuali interventi da parte dell’équipe della struttura relative al monitoraggio del percorso del minore all’interno della famiglia designata per l’affidamento, nel periodo in questione.
Il 75% della retta mensile per la conservazione del posto sarà corrisposto anche nel caso di prestazioni alternative rese in remoto dai centri diurni socio-educativi nel periodo di sospensione delle attività dovuta a forza maggiore (chiusura dei centri disposta da autorità competenti come nel caso della pandemia covid-19), qualora le strutture abbiano mantenuto i livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori e previa rendicontazione delle attività svolte da remoto a sostegno dell’utenza già in carico nel periodo antecedente la sospensione delle attività.
N.B. Il protocollo d’intesa tra il Civico Ente, Procura della Repubblica presso T.M. di Taranto e il Tribunale per i minorenni, sottoscritto il 14/05/2012, si intende riassorbito nel presente capoverso.
Articolo 16
Copertura assicurativa
Le strutture di accoglienza sono tenute all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovranno adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone e dei terzi secondo la normativa vigente.
Nello specifico dovrà essere attivata un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, con oneri ad esclusivo carico, nonché per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
Articolo 17
Tavolo di concertazione permanente
La Direzione Servizi sociali, i Servizi Socio Territoriali del Comune e i servizi semiresidenziali e residenziali convenzionati, costituiscono un Tavolo di lavoro sulla qualità dei servizi socio-assistenziali ed educativi a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia con lo scopo di condurre una riflessione propositiva sulle modalità e i criteri relativi allo sviluppo della qualità dei servizi e delle prestazioni e di predisporre strumenti per la loro verifica e valutazione.
Articolo 18 Personale
I servizi semiresidenziali e residenziali si avvalgono di personale educativo come specificato nel Reg. Reg. n. 4/2007 e di un sistema di prestazioni educative come specificati nel Progetto Educativo Generale del servizio, tali da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi- problematicità, educativa, sociale, psicologica, culturale e relazionale.
Le strutture garantiscono la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso.
Le strutture possono avvalersi di volontari e obiettori di coscienza, curandone l’inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.
Art. 19 Documentazione
La struttura si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.
Il sistema informativo dei servizi erogati, costantemente aggiornato, raccoglie e conserva la documentazione riguardante:
▪ il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla comunità, utile alla memoria del servizio;
▪ i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
▪ il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella personale):
a) documentazione d’ingresso: relazione sociale da parte dei servizi invianti, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, provvedimenti dell’autorità giudiziaria,
documenti amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per l’assistenza sanitaria, provvedimento di impegnativa di spesa da parte dell’Ente competente);
b) sintesi delle riunioni di valutazione dell’ammissione;
c) registrazioni sulla fase di osservazione dell’ospite;
d) progetto educativo individuale e suoi aggiornamenti;
e) registrazioni sull’osservazione dei rapporti con la famiglia;
f) sintesi delle riunioni per decidere le dimissioni;
▪ le annotazioni sull’attività dell’educatore (diario giornaliero);
▪ le riunioni del “gruppo di lavoro” (verbali);
▪ i rapporti con i servizi del territorio.
Le strutture hanno inoltre obbligo di aggiornare sulla piattaforma Puglia sociale ogni modifica strutturale o organizzativa.
Articolo 20
Impegni del Comune
Il Comune individua le risorse tecniche e finanziarie necessarie al funzionamento efficace e efficiente dei rapporti con i servizi socio-educativi a carattere semiresidenziale e residenziale, nel quadro di quanto concordato fra le parti firmatarie della presente convenzione.
Articolo 21 Verifica
Nel quadro di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento delle strutture di accoglienza di tipo residenziale per minori, il Comune effettua la verifica delle prestazioni delle strutture semiresidenziali e residenziali, con particolare riguardo alla modalità di attuazione del Progetto Educativo Generale del servizio nonché dei progetti educativi individuali, da parte dei servizi sociali territoriali ed attraverso la “Commissione di vigilanza e controllo strutture e servizi sociali per minori”, istituita ex art. 41 Regolamento regionale n. 4/2007, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo delle strutture e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli ospiti.
Articolo 22
Durata della convenzione, rinnovabilità e recesso
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla formale disdetta.
L’atto convenzionale potrà essere revocato con espresso provvedimento dell’Amministrazione Comunale, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, in relazione all’introduzione di nuove norme e procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Puglia, ed in conseguenza delle scelte programmatiche e finanziarie dell’ente locale.
Qualora dovessero determinarsi ragioni che rendano opportuna la valutazione di procedure a modifica della presente convenzione, le stesse modifiche dovranno essere oggetto di confronto e condivisione tra l’amministrazione comunale e le strutture semiresidenziali e residenziali
Il Comune di Taranto si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere dal rapporto oggetto del presente atto in caso di inadempienze, giusta causa o disposizione di legge.
Articolo 23
Tutela della privacy
Riservatezza - Trattamento dei dati personali
Le strutture convenzionate dovranno operare ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito “G.D.P.R.”) e successive integrazioni.
L’organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari che, come tali, sono soggetti all’applicazione delle norme per la protezione dei dati personali è a carico della struttura, nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
La struttura si obbliga a comunicare formalmente la nomina del soggetto Responsabile del Trattamento effettuata in esecuzione della presente convenzione.
Articolo 24 Registrazione
La presente convenzione verrà registrata in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente. Le eventuali spese di bollo saranno a carico della struttura convenzionata.
Articolo 25 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.
Per eventuali controversie, in merito all’applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Taranto.