REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE.
Indice
Art. | 1 | Finalità |
Art. | 2 | Organo di governo |
Art. | 3 | Funzioni e compiti della Polizia Provinciale |
Art. | 4 | Qualifiche |
Art. | 5 | Collaborazione con le altre forze di polizia |
Art. | 6 | Figure professionali |
Art. | 7 | Dotazione organica del Corpo |
Art. | 8 | Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali |
Art. | 9 | Ordinamento strutturale del Corpo |
Art. | 10 | Organizzazione territoriale |
Art. | 11 | Programmazione del servizio |
Art. | 12 | Orario di servizio |
Art. | 13 | Inizio e Termine del Servizio |
Art. | 14 | Svolgimento del servizio |
Art. | 15 | Riposi - Permessi - Congedi |
Art. | 16 | Attribuzioni e compiti del Comandante |
Art. | 17 | Attribuzioni e compiti del Vice Comandante |
Art. | 18 | Attribuzioni e compiti del coordinatore dei Nuclei Operativi |
Art. | 19 | Attribuzioni e compiti degli Istruttori e degli Agenti di Vigilanza |
Art. | 20 | Attività ulteriori |
Art. | 21 | Norme generali di condotta |
Art. | 22 | Divieti e incompatibilità |
Art. | 23 | Rapporti interpersonali |
Art. | 24 | Uniforme |
Art. | 25 | Registri di servizio |
Art. | 26 | Distintivi di riconoscimento – Placca - Matricola |
Art. | 27 | Armamento e munizionamento |
Art. | 28 | Verifica periodica dei requisiti di idoneità psico-fisica del personale |
Art. | 29 | Aggiornamento professionale ed esercitazioni al tiro |
Art. | 30 | Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio |
Art. | 31 | Uso dei mezzi di comunicazione |
Art. | 32 | Dovere di diligenza, d’uso e custodia |
Art. | 33 | Encomi ed elogi |
Art. | 34 | Sanzioni disciplinari |
Art | 35 | Disposizioni generali e di rinvio |
Art | 36 | Norme transitorie |
Art | 37 | Entrata in vigore |
Art. 1
Finalità
Il presente Regolamento disciplina la struttura, le attività e le modalità di funzionamento del Corpo di Polizia Provinciale, istituito dalla Provincia per l'espletamento delle funzioni di polizia locale nelle materie di propria competenza, delegate o attribuite dallo Stato e dalla Regione Umbria.
Il Corpo di Polizia Provinciale, posto alla diretta dipendenza del Presidente della Provincia e impostato secondo il principio del decentramento, è organizzato con Nuclei Operativi dislocati sul territorio coordinati da un Comando Centrale.
Il personale appartenente al Corpo svolge la propria attività entro i confini provinciali, salvo i casi disciplinati dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145, nonché dagli articoli 5 e 14 del presente Regolamento.
Non possono essere previste altre forme di dipendenza del Corpo o degli appartenenti allo stesso al di fuori di quelle previste per legge.
Salvo non diversamente indicato, tutte le disposizioni che formano oggetto del presente regolamento s’intendono riferite a tutti gli appartenenti al Corpo
Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.
Art. 2
Organo di governo
Il Presidente della Provincia, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, sovrintende alle attività di Polizia Locale, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.
Il Presidente, per l’esercizio delle sue funzioni, può nominare un Consigliere delegato secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 66, della Legge 56/2014 e dall’art. 19, commi 3 e 7 dello Statuto
Al Presidente della Provincia o al Consigliere delegato, competono la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al Comandante, per l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
I rapporti con gli organi di informazione su ogni singolo fatto relativo all’espletamento del servizio sono tenuti dal Presidente della Provincia o dal Consigliere delegato
Art. 3
Funzioni e compiti della Polizia Provinciale
La Polizia Provinciale svolge la propria attività di polizia locale in tutte le materie di competenza della Provincia, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti, in particolare: :
1) esercita le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale 25 gennaio 2005 n. 1 e successive modificazioni;
2) svolge i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
3) interviene, in coordinamento con gli organi competenti, a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
4) assolve alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge, nonché svolge attività amministrativa strumentale alle funzioni di polizia;
5) accerta gli illeciti amministrativi e penali con particolare riguardo a quelli previsti per le materie relative alle funzioni fondamentali esercitate dall’Ente, così come modificate a seguito dell’entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
6) presta servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali dell’Ente;
7) collabora, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia;
8) collabora con i Comuni, attraverso accordi che possono prevedere anche rimborso delle spese sostenute per i servizi da svolgere;
9) collabora con i servizi di protezione civile assolvendo, per la parte di propria competenza, ai compiti di primo soccorso e agli altri compiti di soccorso secondo quanto previsto dalle norme di legge e dalle pianificazioni in vigore;
10) partecipa al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica su coordinamento del Prefetto e in collaborazione con le altre forze di polizia statale e locale;
11) Partecipa ai tavoli tecnici della Questura di Perugia e dei Commissariati locali;
12) Effettua attività di Polizia Giudiziaria, ai sensi di quanto previsto all’art.12 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n° 271 e nel rispetto del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 (Codice di procedura penale) e successive modificazioni ed integrazioni: acquisizione notizie di reato; ricerca degli autori di reati; assicurazione delle fonti di prova in supporto all’Autorità Giudiziaria; svolgimento delle attività di indagine di iniziativa nelle materie di competenza oppure delegate dall’Autorità Giudiziaria;
13) Effettua vigilanza finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, attraverso controlli preventivi e repressivi di comportamenti che possono ledere o compromettere l’insieme dei beni ambientali; in particolare verifica e controlla gli impianti di gestione dei rifiuti e dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate ed ordinarie, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 (norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni e alla normativa vigente in materia;
Art. 4
Qualifiche
Gli appartenenti al "Corpo di Polizia Provinciale", nell'ambito territoriale dell'Ente, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:
a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
b) Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b, del codice di procedura penale;
c) Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992;
d) Agente di Pubblica Sicurezza previo riconoscimento di tale qualifica da parte del Prefetto.
Il Comandante del Corpo, gli Istruttori Direttivi di Vigilanza e gli Istruttori di Vigilanza rivestono la qualifica d’Ufficiale di PG ai sensi dell'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale.
Art. 5
Collaborazione con le altre Forze di Polizia
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato e Locali quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità con le modalità previste dalla normativa vigente..
Nell'ambito della legislazione vigente, il Presidente può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio, per le materie di competenza e nei limiti previsti dalla L. 7 marzo 1986, n. 65.
Art. 6
Figure professionali
Nell’ambito del Corpo di Polizia Provinciale sono istituite di norma le seguenti figure:
Inquadramento contrattuale | Profilo professionale | Grado | Qualifica di Polizia Giudiziaria |
Dirigente | Comandante | Xxxxxxxxxx | Ufficiale di P.G. |
D | Istruttore Direttivo di Vigilanza (Vice Comandante) | Maggiore | |
Istruttore Direttivo di Vigilanza | Tenente / Capitano | ||
C | Istruttore di Vigilanza | Maresciallo Maggiore (dopo 7 anni) | |
Maresciallo Capo (dopo 7 anni) | |||
Maresciallo Ordinario | |||
C | Agente di Vigilanza | Appuntato scelto | Agente di P.G. |
Appuntato | |||
Agente scelto | |||
Agente |
Per l’attribuzione del grado immediatamente superiore, nei casi in cui la stessa non comporti modifiche dell’inquadramento contrattuale si rinvia alla disposizioni contenute nel Regolamento Regionale 6 febbraio 2015, n. 1.
E’ facoltà del Comandante individuare, con proprio atto, uno o più Istruttori Direttivi di Vigilanza cui assegnare il coordinamento dei nuclei operativi e, fra gli Istruttori di Vigilanza componenti i nuclei, un referente con valenza interna per uno o più nuclei.
Ai fini dell’attribuzione del grado di Maresciallo Ordinario e del profilo professionale di “Istruttore di vigilanza” al personale in servizio con il profilo professionale di “Agente di vigilanza” è comunque richiesta, ferma restando la preventiva selezione qualora il numero degli aspiranti sia superiore ai posti disponibili, un’anzianità di 10 anni nella qualifica di Agente di vigilanza con il grado di “Appuntato scelto” maturata all’interno del Corpo Polizia Provinciale, nonché il possesso dei requisiti previsti dal richiamato R.R. 1/2015 per le altre figure professionali.
In considerazione della particolarità delle funzioni svolte e delle correlate responsabilità insite nell’attività di vigilanza propria del Corpo, i profili professionali del personale del Corpo di Polizia Provinciale sono esclusi dall’applicazione dell’istituto del part-time. Tale esclusione non si applica ai rapporti di lavoro part-time già in essere alla data di adozione del presente Regolamento.
Al Corpo di Polizia Provinciale possono essere assegnate unità lavorative di profilo non appartenente all’area di vigilanza per svolgere attività connesse all’esercizio di funzioni di Polizia Locale.
Art 7
Dotazione organica del Corpo
Ai sensi del vigente Regolamento in materia, l’organico del Corpo è determinato dall’Ente in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio ed è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall’art. 7, comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 1 e successive modificazioni, nonché dalle norme generali in materia di organici.
Art. 8
Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali
L’ordinamento gerarchico del Corpo Polizia provinciale è determinato dal grado ricoperto dagli appartenenti, a parità di grado dall’anzianità di servizio nel profilo professionale e, a parità di anzianità, dalla maggiore età.
Gli appartenenti al Corpo devono sempre eseguire le disposizioni e gli ordini impartiti, salvo che gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge o siano lesivi della dignità personale o professionale.
Nell’esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza il personale appartenente al Corpo Polizia Provinciale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
Art. 9
Ordinamento strutturale del Corpo
Al fine di assicurare la massima funzionalità rispetto alla diverse esigenze operative, il Corpo di Polizia Provinciale è articolato in un Comando Centrale e in Nuclei Operativi distribuiti sul territorio.
Art. 10
Organizzazione territoriale
Il servizio operativo viene svolto normalmente in pattuglie dislocate sul territorio.
Fermo restando la loro operatività su tutto il territorio di competenza dell’Ente, al fine di assicurare la massima funzionalità rispetto alla diverse esigenze operative, il territorio provinciale è ripartito in ambiti territoriali assegnati ad altrettanti Nuclei Operativi.
Nella porzione di territorio assegnato, il personale di polizia provinciale deve attendere agli adempimenti connessi alle materie attribuite al Corpo di Polizia Provinciale.
Su disposizione del Comandante del Corpo gli addetti assegnati ad un ambito territoriale, possono essere chiamati provvisoriamente a prestare servizio in altro ambito territoriale o presso il Comando Centrale.
Per i servizi che richiedono un maggiore sforzo organizzativo è possibile operare congiuntamente da parte delle pattuglie di nuclei operativi limitrofi.
Il ruolo delle pattuglie limitrofe assume rilevanza non solo per i servizi notturni e per le sostituzioni, durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, ma anche nel contesto ordinario. Le pattuglie limitrofe in servizio dovranno pertanto garantire gli interventi straordinari e urgenti anche sul territorio della pattuglia assente.
L’individuazione degli ambiti, della relativa sede distaccata di riferimento, nonché del numero degli addetti attribuiti è definita con atto dirigenziale dal Comandante il quale, con le ordinarie modalità, provvede altresì all’assegnazione degli operatori a ciascun nucleo.
Art. 11
Programmazione del servizio
I turni di servizio, predisposti dall’Ufficio Polizia Provinciale con cadenza settimanale, sono comunicati al personale, generalmente e per quanto possibile, entro il giovedì che precede la settimana lavorativa.
L’articolazione dei turni settimanali di ciascun nucleo operativo è distribuita su sette giorni in modo da comprendere anche i festivi e i domenicali.
Art. 12
Orario di servizio
L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.
L’orario di servizio del Corpo, articolato in modo da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, è pianificato, di norma, in due turni, uno antimeridiano ed uno pomeridiano, il cui inizio potrà variare secondo le stagioni.
Per esigenze particolari e motivate potranno essere previste anche articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi notturni e pre-notturni.
Nel caso in cui, per motivi contingenti, il servizio si protragga oltre l'orario assegnato, il personale è tenuto ad informare tempestivamente il Comando Centrale.
Quando necessità particolari lo richiedono, il personale è tenuto a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.
Tutto il personale è tenuto ad osservare scrupolosamente l’orario di servizio e ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri di ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, sostituendosi a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.
Per quanto altro non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale della Provincia di Perugia.
Art. 13
Inizio e Termine del Servizio
Il personale del Corpo di Polizia Provinciale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita presso la sede assegnata.
Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione al Comando Centrale e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.
Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.
Fatti salvi casi particolari, ciascun nucleo potrà operare in esterno in pattuglie formate da non meno di due unità. Qualora per motivi contingenti dovesse rimanere in servizio una sola unità, questa dovrà operare, di norma, con i componenti del nucleo limitrofo.
Le funzioni di capo pattuglia sono svolte dal più alto in grado e, a parità di grado, da colui che ha maggiore anzianità di servizio e, in subordine, di età.
Il personale in servizio presso il Comando Centrale assolve in via prevalente i compiti di supporto, coordinamento e controllo dell’attività svolta sul territorio ma è anche chiamato a svolgere servizi di vigilanza esterna e di rappresentanza dell’Ente.
Art. 14
Svolgimento del servizio
Il personale della Polizia Provinciale nell’esecuzione del servizio affidatogli deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite
Al termine di ogni servizio svolto sul territorio, ciascun Nucleo Operativo redige un rapporto di servizio da trasmettere, per via telematica, entro le 48 ore successive all’Ufficio Polizia Provinciale, nel quale dovranno essere riportate sinteticamente le principali attività compiute, segnalando eventuali disservizi o necessità di intervento ai fini di tutelare le condizioni di sicurezza nelle zone in cui hanno operato.
Durante lo svolgimento del servizio i Nuclei Operativi dovranno restare in contatto con il Comando Centrale e comunicare l’inizio del turno di servizio.
Operazioni esterne al territorio provinciale sono consentite, previa autorizzazione del Comandante per:
1) attività di collegamento e di rappresentanza;
2) operazioni di soccorso in caso di calamità e disastri;
3) operazioni di Polizia Giudiziaria per casi di flagranza dell’illecito la cui consumazione sia iniziata nel territorio di appartenenza;
4) operazioni di polizia giudiziaria delegate dall’Autorità Giudiziaria;
Le operazioni esterne al territorio provinciale, di iniziativa di singoli vigili durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso. Del fatto deve essere data tempestivamente notizia al Comandante, seguita da successiva relazione di servizio scritta.
Art. 15
Riposi - Permessi - Congedi
In materia di riposi, permessi, congedi e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
In ogni caso, fermo restando il rispetto delle vigenti norme contrattuali, la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio.
Art. 16
Attribuzioni e Compiti del Comandante
Al Comandante compete la direzione, la gestione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale. In particolare:
- sovrintende, avvalendosi della collaborazione degli altri Ufficiali, all’attività del Corpo, definisce le linee di intervento sulla base delle direttive e dell'indirizzo politico amministrativo e controlla il corretto espletamento dei servizi svolti dai Nuclei Operativi;
- cura l'aggiornamento tecnico professionale dei componenti il Corpo;
- vigila sull'osservanza da parte del personale delle disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne la disciplina dell'armamento e il funzionamento dell'armeria;
- dirige e coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia secondo le intese stabilite dall'Ente;
- informa il Presidente sull’andamento delle attività svolta e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati;
- definisce, con apposito atto, l’organizzazione territoriale del servizio di cui all’art. 10;
- propone encomi al personale ritenuto meritevole;
- indirizza, e coordina, quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria più alto in grado, l’attività di indagine e trasmette gli atti di P.G. all’autorità giudiziaria competente;
- rappresenta il Corpo della Polizia Provinciale nei rapporti esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- cura i rapporti e le relazioni funzionali ed operative con l’Autorità Giudiziaria, con le Forze dell’Ordine dello Stato e con le altre forze di Polizia Locale;
- al fine della programmazione delle attività di rilevanza e interesse comune e per una migliore concertazione con le altre strutture dell’Ente, si rapporta con i dirigenti interessati;
- nomina l’Istruttore Direttivo di Xxxxxxxxx incaricato del coordinamento dei Nuclei Operativi;
- nomina il consegnatario e il sub consegnatario dell’armeria;
- individua, per la successiva nomina, la/le figure cui attribuire la funzione di “Agente contabile” per la gestione delle somme riscosse “brevi manu” nei soli casi previsti dal Codice della Strada.
- trasmette gli atti e i rapporti alle Autorità competenti in base alle disposizioni normative vigenti
- autorizza l’uso dell’abito civile in servizio per lo svolgimento di particolari attività o compiti;
- dispone, in conformità alla normativa vigente, alle norme contrattuali e ai regolamenti, i servizi del personale o ulteriori ordini di servizio integrativi, secondo le specifiche necessità, per iscritto, direttamente o tramite suo delegato
- adotta o propone all’Amministrazione tutte le misure necessarie per il miglioramento dell’attività istituzionale del Corpo e del suo adeguamento alle nuove normative.
Art. 17
Attribuzioni e compiti del Vice Comandante
L’Istruttore Direttivo di Vigilanza cui è attribuita la responsabilità dell’Ufficio Polizia Provinciale, qualora previsto negli atti organizzativi dell’Ente, oltre alle incombenze allo stesso connesse, svolge anche le funzioni di Vice Comandante.
In particolare:
- sostituisce il Comandante del Corpo in caso di assenza, di impedimento o di delega, ove non sia richiesto lo status giuridico di dirigente;
- cura tutti gli atti di natura amministrativa connessi all’esercizio delle funzioni di Polizia Locale, nonché tutte le attività riguardanti l’organizzazione ed il funzionamento del Corpo Polizia Provinciale e, tra queste:
• la gestione amministrativa e contabile;
• l’approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari per il funzionamento del Corpo;
• la gestione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione;
• la pianificazione dei turni di servizio e delle ferie;
• la verifica della correttezza formale e sostanziale degli atti di natura amministrativa e/o penale redatti dal personale appartenente al Corpo Polizia Provinciale.
Art. 18
Attribuzioni e compiti del Coordinatore dei Nuclei Operativi
L’Istruttore Direttivo di Vigilanza coordinatore dei Nuclei Operativi svolge funzioni di raccordo tra i nuclei operativi dislocati sul territorio al fine di assicurare la piena e corretta operatività degli stessi.
In particolare:
- contribuisce alla stesura dei turni di servizio e ne controlla il rispetto;
- sovrintende alle operazioni che vedono coinvolti più nuclei operativi;
- verifica che venga data corretta e completa attuazione alle direttive impartite dal Comandante;
- controlla i rapporti giornalieri e i libretti di percorso dei mezzi in dotazione;
- cura l’assegnazione delle divise, dei veicoli di servizio e, in generale, di tutto il materiale in dotazione aggiornando gli appositi registri.
Art. 19
Attribuzioni e compiti degli Istruttori e degli Agenti di Xxxxxxxxx
Gli Istruttori e gli Agenti di Vigilanza sono tenuti ad assolvere con diligenza ed assiduità i doveri d’ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando reciprocamente in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.
Rientra nei doveri d’ufficio:
a) eseguire le direttive impartite dal Comandante e dagli Ufficiali;
b) concorrere all’ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni al Comandante e, per gli aspetti amministrativi, al Responsabile dell’Ufficio Polizia Provinciale, ove individuato;
c) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, nelle materia di competenza, le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
d) accertare e contestare le violazioni penali e amministrative nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti e redigere i relativi atti;
e) svolgere gli altri servizi per i quali si renda necessaria o opportuna la presenza di figure del Corpo di Polizia Provinciale;
f) fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini;
g) informare tempestivamente il Comando Centrale degli atti da trasmettere all’Autorità Giudiziaria;
h) custodire con cura il materiale e i mezzi in dotazione;
i) compilare il rapporto di servizio giornaliero ed il libretto di servizio dei mezzi utilizzati;
j) partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, organizzati direttamente dalla Provincia oppure da questa ritenuti necessari e/o opportuni;
k) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dalla Provincia;
l) mantenere il segreto d’ufficio circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni d’ufficio;
m) mantenere un comportamento conforme a quanto previsto dal “Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione”;
n) attendere a compiti e servizi interni d’istituto e amministrativi, in base alle disposizioni impartite dal Comandante;
o) segnalare tempestivamente alla competente Area Viabilità la necessità di interventi urgenti per il ripristino della sicurezza stradale, intervenendo direttamente per eliminare situazioni di pericolo.
Art. 20
Attività ulteriori
Gli appartenenti al Corpo sono comunque tenuti allo svolgimento di tutte le attività che si rendessero necessarie a garanzia della piena funzionalità del servizio, secondo quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni impartite
In particolare (con riferimento a quanto disposto con deliberazione presidenziale n. 42 del 23 marzo 2016, avente ad oggetto”Contingente del personale della Polizia Provinciale, necessario per l’esercizio delle funzioni fondamentali della Provincia di Perugia”) gli appartenenti al Corpo possono essere chiamati a svolgere funzioni strumentali alle attività di rappresentanza degli Organi Istituzionali: in tal caso l’organizzazione del servizio, gli orari e le modalità di svolgimento dello stesso verranno definiti in raccordo con la Presidenza della Provincia e con il Servizio Affari Istituzionali.
Art. 21
Norme generali di condotta
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale:
- sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- devono agire con serietà e senso di responsabilità e tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini e delle autorità, attenendosi ai principi di imparzialità e fermezza nell’espletamento delle proprie funzioni;
- sono tenuti alla scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio a termini di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all’Ente, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto
all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento provinciale e dalle vigenti norme di legge in materia;
- devono astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio all’onore ed al prestigio dell’Amministrazione e del Corpo stesso e mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio;
- devono astenersi dall’esprimere valutazioni scritte o verbali non dovute rispetto all’operato degli altri appartenenti al Corpo, in particolare nell’ambito di procedimenti sanzionatori e non che li riguardino;
- devono rispettare rigorosamente le gerarchie e le altre nomine attribuite dal Comandante, quali il Vicecomandante, il Coordinatore, il Consegnatario e Subconsegnatario dell’armeria e l’Agente Contabile, ognuno per quanto concerne le rispettive funzioni;
Fatte salve le libertà individuali e sindacali, gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Corpo.
Art. 22
Divieti e incompatibilità
Al personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l’onore dell’istituzione e compiere atti non compatibili con il decoro dell’uniforme.
Xxxxx restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, il personale della Polizia Provinciale durante il servizio non deve:
a) discostarsi da un contegno serio e dignitoso;
b) dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazione o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio;
c) allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o dall’itinerario assegnato o abbandonare, comunque, il servizio fissato senza autorizzazione dei superiori;
d) attendere durante il servizio ad attività estranee all’ufficio;
e) utilizzare, in qualsiasi modo, fuori dall’orario di servizio gli automezzi, le armi e tutto quanto fornito dall’amministrazione per l’espletamento dei compiti istituzionali;
f) sostare, in orario lavorativo, nei pubblici esercizi, se non per ragioni di servizio.
Art. 23
Rapporti interpersonali
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti al rispetto ed alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, evitando di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, la dignità, l'autorità ed il prestigio.
Il personale deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi ed ha il dovere di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni ad esso attribuite, richiedendo il necessario aiuto nel caso in cui l’azione del singolo non possa essere risolutiva.
I rapporti di subordinazione gerarchica e funzionale devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia.
Art. 24
Uniforme
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme secondo le prescrizioni impartite dal Comandante, nella foggia prevista dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2015 n. 1.
Servizi in abito civile possono essere svolti previa autorizzazione del Comandante ove ricorrano particolari motivi di ordine tecnico operativo.
Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale può prestare servizio in abiti borghesi.
E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare durante il servizio in divisa, altri indumenti, accessori o distintivi che possono alterare l’aspetto formale dell’uniforme.
E' vietato, altresì, indossare la divisa fuori dall'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa- sede di servizio e viceversa.
Art. 25
Registri di servizio
Negli uffici del Corpo di Polizia Provinciale, sotto il controllo del Comandante, sono tenuti, in forma cartacea o informatica, secondo quanto previsto dalla normativa i seguenti registri:
- Registro dei processi verbali in materia Codice della Strada su supporto elettronico;
- Registro dei processi verbali amministrativi su supporto elettronico;
- Registro delle somme riscosse “brevi manu”;
- Registro delle comunicazioni notizia di reato;
- Registro degli atti amministrativi;
- Registro delle notificazioni;
- Registri di gestione dell’armeria previsti dalla vigente normativa in materia;
- Registro di carico e scarico del restante materiale in dotazione.
Negli Uffici del Corpo, vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, copia dei processi verbali e dei rapporti, i libretti di percorso e i blocchi dei verbali prestampati terminati.
Art. 26
Distintivi di riconoscimento – Placca - Matricola
Ai sensi del punto 4 dell’art. 6 della legge 65/86, il personale del Corpo di Polizia Provinciale è munito di una tessera di riconoscimento contenente le qualifiche di legge vidimate dal Presidente, che dovrà portare in servizio ed esibire ogni qualvolta occorre dimostrare le qualifiche possedute.
Il personale del Corpo è munito di una placca metallica di servizio da portare all’altezza del petto sulla parte sinistra dell’uniforme recante la scritta “ Polizia Provinciale ”, il nome e lo stemma della Provincia ed il numero di matricola.
La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all’Amministrazione qualora il dipendente interrompa o cessi definitivamente il rapporto di servizio.
Art. 27
Armamento e munizionamento
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Prefetto, sono dotati di un'arma con le caratteristiche conformi a quanto previsto dallo specifico Regolamento Provinciale e dalla normativa vigente sulle armi.
Il Comandante, tenuto conto della specificità di alcuni servizi, può disporre che gli stessi possano essere espletati senza portare l’arma in dotazione.
L’arma viene assegnata in via continuativa, il porto è consentito nel territorio della Provincia o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di lavoro e viceversa.
Nel caso di servizi in abiti civili l’arma deve essere opportunamente occultata.
A corredo dell’arma è assegnato un congruo numero di munizioni che deve essere conservato come riserva permanente.
Il porto dell’arma fuori dal territorio di competenza può essere autorizzato dal Comandante esclusivamente nei casi previsti dalla vigente normativa in materia.
E’ tassativamente vietato al personale portare in servizio armi non in dotazione.
Al personale incombono personalmente le responsabilità di legge e di regolamento per la detenzione e l’uso delle armi che costituiscono una dotazione personale.
L’arma deve essere custodita e mantenuta in efficienza con la massima cura nel rispetto della normativa vigente.
Nel rispetto della normativa vigente, il Comandante può discrezionalmente disporre, anche con provvedimento verbale, che un’arma, ancorché regolarmente assegnata in dotazione debba rientrare temporaneamente senza preavviso in armeria, al fine di effettuare controlli, riscontri o per altri motivi attinenti la sicurezza.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al vigente Regolamento Provinciale che regola l’armamento del Corpo della Polizia Provinciale, nonché alle vigenti disposizioni di carattere generale in quanto compatibili.
Art. 28
Verifica periodica dei requisiti di idoneità psico-fisica del personale
La sorveglianza sanitaria, per gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, è obbligatoria ed è effettuata dalla struttura sanitaria abilitata.
Essa comprende :
a) accertamenti preventivi ai fini dell’assunzione, prima della stipula del contratto di lavoro, tesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati, ai fini della valutazione della idoneità psico-fisica alla mansione specifica nonché al porto dell’arma. A tale fine il candidato da assumere è tenuto a presentare certificato anamnestico del medico di base ai fini dell’accertamento dell’idoneità alla mansione specifica da parte del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria nell’Ente;
b) accertamenti biennali per controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità psico-fisica alla mansione specifica. A tal fine il dipendente, in possesso di certificato anamnestico del medico di base, sarà sottoposto a valutazione medica specifica da parte del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria nell’Ente;
c) sorveglianza sanitaria annuale tesa anche al rilevamento di uso di eventuali sostanze psicotrope e stupefacenti.
Gli accertamenti di cui sopra possono comprendere anche vaccinazioni, esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico abilitato.
Anche al di fuori delle scadenze periodiche, l’appartenente al Corpo può chiedere di essere sottoposto a visita, qualora sospetti sopravvenute alterazioni o patologie correlabili all’attività professionale.
Analogamente la richiesta di visita può essere inoltrata dal Comandante del Corpo qualora ne ravvisi la necessità.
Il personale riconosciuto dal medico competente fisicamente non idoneo, in via permanente, allo svolgimento dei servizi attribuiti al Corpo è trasferito ed inquadrato in altri uffici dell’Ente in conformità alle disposizioni di legge che regolano l’istituto del mutamento di mansioni per inidoneità fisica.
Art. 29
Aggiornamento professionale ed esercitazioni al tiro
Il personale del Corpo di Polizia Provinciale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l’attività e le funzioni discendenti dallo status giuridico proprie dell’area di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall’Ente e dal Comandante.
Il personale ha il dovere di curare l’aggiornamento, la preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dall’Amministrazione.
La formazione e l’aggiornamento professionale possono essere garantiti periodicamente attraverso la partecipazione del personale a corsi sia interni che esterni all’Ente, dedicati alla conoscenza e all’approfondimento delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro.
Qualora non fosse possibile far prendere parte ai corsi tutti i componenti del Corpo, i partecipanti individuati dovranno estendere quanto appreso al resto del personale.
Il personale assegnatario dell’arma in dotazione è obbligato a svolgere le esercitazioni al tiro nella misura di almeno due sessioni annuali.
Art. 30
Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio
I mezzi di trasporto in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego.
Sui mezzi di cui sopra è vietato trasportare persone estranee al Corpo, salvo in caso di comprovata pubblica urgente necessità o per motivi di servizi speciali e dietro autorizzazione del Comandante del Corpo.
Per operazioni di carattere speciale, previa autorizzazione del Comandante del Corpo, possono essere utilizzati mezzi di trasporto privi di stemmi, decorazioni e segni di riconoscimento.
Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, tranne nei casi di situazioni di emergenza, nel rispetto del Codice della Strada si dovranno usare le cinture di sicurezza.
Al termine del servizio gli automezzi in dotazione dovranno essere rimessi in appositi garage o spazi individuati dall'Amministrazione, solo eccezionalmente e per agevolare lo svolgimento del servizio, il Comandante può autorizzare la rimessa degli stessi in altra sede.
Ogni automezzo è corredato di un libretto di servizio sul quale dovranno essere riportati giornalmente, a cura del personale a cui è assegnato lo stesso, l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e di lubrificante, gli interventi di manutenzione e controllo livelli, ed ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo.
I lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari dovranno essere segnalati all’Ufficio Polizia Provinciale, il quale disporrà circa le relative operazioni.
Spetta al personale assegnatario degli automezzi curarne la custodia e la normale manutenzione, con responsabilità per danni causati da imperizia e/o negligenza.
Le disposizioni che precedono, per quanto attinenti, riguardano anche l'uso dei natanti e degli altri mezzi in dotazione.
Al personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale è rilasciata la patente di servizio per la guida dei mezzi in dotazione. La patente di servizio viene rilasciata dal Prefetto, previa richiesta del Comandante, in base alla normativa vigente;
Art. 31
Uso dei mezzi di comunicazione
Gli apparati ricetrasmittenti e i telefoni portatili devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.
Gli assegnatari degli apparati rispondono personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all’uso degli stessi.
Art. 32
Dovere di diligenza, d’uso e custodia
Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell’uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni d’ufficio.
Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvi i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, al Comandante del Corpo ed all’autorità competente.
Art. 33
Encomi ed elogi
Al personale del Corpo di Polizia Provinciale particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione che abbiano arrecato un beneficio all’istituzione possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:
1- Encomio semplice ed elogio scritto del Comandane del Corpo;
2 - Encomio solenne del Presidente con eventuale mostrina di riconoscimento ;
L’encomio semplice è tributato dal Comandante per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione, spirito d’iniziativa nell’espletamento delle attività d’istituto.
L’encomio solenne tributato dal Presidente, su proposta del Comandante, è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio, di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. A seguito dell’encomio solenne può essere fatta proposta al Ministero dell’Interno per la ricompensa al valore civile.
Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono trasmessi al servizio cui compete l’aggiornamento del fascicolo personale.
La concessione degli elogi ed encomi e altri riconoscimenti è infatti annotata sullo stato di servizio e costituisce titolo di merito nei concorsi interni e in quelli pubblici indetti dall’Amministrazione Provinciale.
Art. 34
Sanzioni disciplinari
Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre a tutte le violazioni penalmente rilevanti e a quelle riguardanti le norme generali del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, o le condotte che possono ledere l’immagine del Corpo di Polizia e di conseguenza l’immagine dell’Ente, sono oggetto di valutazione e provvedimento da parte della Commissione Disciplinare.
Art. 35
Disposizioni generali e di rinvio
Al personale della Polizia Provinciale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalla Provincia, contenute nel Regolamento Organico dell’Ente e nei C.C.N.L., fatte salve quelle particolari definite nel presente Regolamento e, per quanto in esso non previsto, dalla legge 65/86 e dalla Legge Regionale 25 gennaio 2005 n. 1, nonché dalle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettivi (DPC), normati dal D.Lgs. 81/80, eventuali integrazioni che dovessero emergere come necessarie rispetto alla attuale dotazione (es. defibrillatori) saranno oggetto di approfondimenti tra il Datore di lavoro e l’RSPP e di eventuale successiva modifica del manuale della sicurezza (SGLS) attualmente in essere.
Art.36
Norme transitorie
L’attribuzione del profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza, con riferimento al personale già assegnato al Corpo alla data di adozione del presente regolamento ed inquadrato in categoria D con profilo professionale non appartenente all’area di vigilanza, è operata mediante verifica da parte del Comandante del Corpo dell’idoneità e delle competenze e conoscenze necessarie all’esercizio delle funzioni proprie del profilo da attribuire.
Qualora si renda necessario attivare ulteriori procedure di mobilità interna per l’ampliamento delle unità di personale assegnate al corpo per l’esercizio di funzioni di vigilanza, la verifica di cui sopra è operata nell’ambito della procedura di mobilità stessa con le modalità previste nell’interpello proposto.
Art. 37
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della Delibera di approvazione.
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