Condizioni commerciali generali
Condizioni commerciali generali
BELFOR (Suisse) AG (di seguito denominata “BELFOR”) è una società anonima con sede a Gisikon/LU. Eroga servizi nei settori (i) Prevenzione & Ambiente (protezione da incendio e allagamento, rimozione di siti contaminati e sostanze tossiche), (ii) Risanamento & Industria (risanamento da incendi e danni provocati dall'acqua) nonché (iii) Rinnovazione & Deumidificazione. BELFOR fornisce altresì servizi di consulenza relativamente a tutti e tre i settori di attività.
Parte generale
1. Ambito di validità
1.1. Le presenti Condizioni commerciali generali (“CCG”) valgono per tutti i contratti stipulati tra BELFOR e il cliente relativamente all’erogazione di servizi nei settori di attività sopra descritti. Esse valgono mutatis mutandis anche per tutte le attività di consulenza di BELFOR.
1.2. Le presenti CCG costituiscono parte integrante dell’accordo stipulato tra il cliente e BELFOR relativamente alla fornitura di prestazioni (”Contratto”), indipendentemente dalla forma e denominazione di tale accordo.
1.3. In caso di servizi nell’ambito della protezione antincendio e del risanamento da amianto, i rapporti tra BELFOR e il cliente si basano principalmente sulle presenti CCG e secondariamente sulle Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (norma SIA 118, edizione del 2013) nonché sui manuali 400 & 700 dell’associazione di categoria ISOLSUISSE per la protezione antincendio e sulle direttive CFSL. La Parte specifica delle presenti CCG contiene regolamentazioni dettagliate sui servizi nel settore della protezione antincendio e del risanamento da amianto e integra, precisa o modifica la norma SIA 118.
1.4. Per tutti gli altri servizi i rapporti tra BELFOR e il cliente si basano principalmente su queste CCG e secondariamente sui principi del Codice delle obbligazioni svizzero.
1.5. Il contenuto delle presenti CCG vale solo qualora nel contratto non sia concordata espressamente e per iscritto una deroga alle disposizioni di cui alle presenti CCG o qualora disposizioni di legge imperative non impongano una regolamentazione diversa.
1.6. Qualora una o più delle CCG dovessero essere giuridicamente inefficaci interamente o in parte, la validità delle rimanenti disposizioni non viene intaccata. Le disposizioni giuridicamente inefficaci saranno sostituite retroattivamente da una norma dal contenuto auspicabilmente analogo, che si avvicini il più possibile allo scopo inteso dalla norma.
2. Prestazioni e obblighi di BELFOR
2.1. L’entità della prestazione si basa sul contratto. In caso di gare d’appalto vale l’entità della prestazione descritta nella gara d’appalto. In caso di lavori antincendio e di risanamento da amianto, l’entità delle prestazioni di BELFOR si basa sulle disposizioni della Parte specifica delle presenti CCG.
2.2. Per quanto riguarda i danni assicurati, l’entità della prestazione si basa principalmente sulla copertura assicurativa e sulla somma assicurata del cliente. In caso di sottoassicurazione, BELFOR gestisce i danni fino all’importo coperto dall’assicurazione.
2.3. BELFOR si impegna a:
• rispettare i termini previsti, tenendo conto che il cliente non deve sottovalutare eventuali ritardi dovuti a circostanze inattese e che viene respinta qualsiasi garanzia di scadenza;
• rispettare le norme di sicurezza aziendali;
• eseguire i lavori sugli impianti elettrici solo in presenza e sotto la guida di un elettricista edile (in possesso di relativa autorizzazione) responsabile e specificatamente incaricato;
• mettere a disposizione personale qualificato che risponda unicamente a un responsabile di cantiere nominato da BELFOR;
• redigere rapporti giornalieri che vengano vistati dalla persona di contatto responsabile del cliente;
• procurare le autorizzazioni per prestare lavoro notturno, domenicale e festivo nonché le eventuali altre autorizzazioni necessarie nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 3.1 delle presenti CCG;
• smaltire nel modo corretto il materiale utilizzato per la pulizia, i rifiuti e i rifiuti speciali nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 4.1 delle presenti CCG, salvo che non vi sia una comunicazione scritta del cliente che disponga diversamente (cfr. punto 4.2 delle presenti CCG);
• smaltire nel modo corretto le acque reflue nel rispetto delle disposizioni sulla protezione delle acque di cui al punto 4.1 delle presenti CCG, salvo che non vi sia una comunicazione scritta del cliente che disponga diversamente (cfr. punto 4.2 delle presenti CCG);
2.4. I lavori vengono svolti come da pianificazione del progetto e in accordo con il cliente.
3. Orario di lavoro
3.1. Le prestazioni concordate vengono svolte come segue (pause comprese):
senza maggiorazione giorni feriali ore 7.30 – 17.30 maggiorazione del 25% giorni feriali ore 17.30 – 21.00
maggiorazione del 50% giorni feriali ore 21.00 – 24.00
sabato ore 07:30 – 24.00
maggiorazione del 100% giorni feriali ore 24.00 – 7.30
domeniche e festivi
3.2. In caso di straordinari, di lavoro notturno, di lavoro nei giorni di sabato, domenica e nei festivi, il cliente è tenuto a procurarsi le autorizzazioni necessarie.
4. Rimozione dei rifiuti
4.1. Il cliente prende atto che durante i lavori da eseguire possono prodursi rifiuti, rifiuti speciali e acque di scarico (rifiuti da costruzione, sostanze chimiche, acque reflue, rifiuti contaminati). Il loro corretto smaltimento è regolamentato dalle disposizioni di legge. I rifiuti - di ogni tipo - vengono depositati in un punto di raccolta definito dalla direzione dei lavori. Previa comunicazione scritta, il cliente può assumersi egli stesso la responsabilità del corretto smaltimento dei rifiuti speciali e delle acque reflue.
4.2. Un incarico supplementare di smaltimento/rimozione dei rifiuti e rifiuti speciali, conforme alla legge, si intende conferito a BELFOR, qualora nel contratto non vi sia una comunicazione scritta contraria da parte del cliente. I relativi costi vengono fatturati al cliente separatamente. I costi per lo smaltimento dell’amianto sono a carico del cliente.
4.3. In caso di danno o inquinamento dimostrabile, il cliente deve informare immediatamente BELFOR mediante lettera raccomandata.
5. Collaborazione del cliente
5.1. Il cliente è tenuto a rispettare i seguenti obblighi di collaborazione:
• informare in maniera dettagliata BELFOR sull’oggetto da risanare (edifici, macchinari, impianti, mobilio, arredi, installazioni ecc.) relativamente sia agli aspetti tecnici sia a particolari rischi e pericoli attesi, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute;
• nominare una persona di contatto che sorvegli e controlli i lavori di BELFOR e verifichi e sottoscriva i rapporti di lavoro;
• informare l’assicurazione sul sinistro ed eventualmente notificare la cessione dei diritti assicurativi a BELFOR;
• informare BELFOR sulle condizioni di assicurazione. In caso di sottoassicurazione, la comunicazione deve avvenire mediante raccomandata entro 5 giorni dall’inizio dei lavori;
• sostenere BELFOR in tutti gli aspetti necessari a garantire una rimozione perfetta e rapida del danno. Si tratta soprattutto di:
⬝ garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro per evitare infortuni;
⬝ mettere a disposizione gratuitamente acqua e corrente elettrica;
⬝ mettere a disposizione gratuitamente degli spazi muniti di dispositivi di chiusura per conservare il materiale di lavoro (sostanze chimiche, attrezzi, macchinari ecc.) di BELFOR;
⬝ mettere a disposizione gratuitamente toilette, docce e spogliatoi;
• qualsiasi contestazione durante l’esecuzione dei lavori va segnalata tempestivamente dal cliente sul posto al responsabile di cantiere di BELFOR e comunicata a BELFOR mediante raccomandata.
5.2. Se il cliente non soddisfa i suoi obblighi di collaborazione, può succedere che BELFOR non sia in grado di prestare le sue prestazioni o possa farlo solo a spese maggiori o che possano insorgere conseguenze negative. Le conseguenze della violazione degli obblighi di collaborazione sono a carico del cliente (x.xx. maggiori spese per BELFOR).
5.3. Le interruzioni non ascrivibili a BELFOR o dovute alla mancata comunicazione tempestiva da parte del cliente (almeno 14 giorni prima) vengono fatturate separatamente come segue: trasporto da e per il posto di lavoro del personale e dell’eventuale materiale, oltre che costi correnti (costi di emergenza).
6. Coinvolgimento di terzi da parte di BELFOR
6.1. Ai fini dell'espletamento del contratto BELFOR può coinvolgere dei terzi. XXXXXX xxxxxxxxx questi partner secondo scienza e coscienza e sottopone al cliente le loro offerte per l’autorizzazione e la sottoscrizione. Il rapporto contrattuale in questo caso si instaura solo tra il partner coinvolto e il cliente.
6.2. Il cliente acconsente che BELFOR fornisca informazioni e dati ricevuti relativamente al contratto, ai partner coinvolti per le finalità menzionate.
6.3. Se il cliente subisce un danno a causa di un’esecuzione lacunosa del contratto da parte dei terzi, BELFOR risponde nei confronti del cliente solo per la precisione dovuta nella scelta e nell’istruzione della terza parte.
7. Offerte e prezzi
7.1. La prestazione di BELFOR viene conteggiata a seconda del dispendio qualora non sia stato concordato un prezzo forfettario o se gli oneri vengono calcolati in misura proporzionale.
7.2. Valgono i listini prezzi e le rispettive offerte in vigore al momento della stipula contrattuale per un periodo di 3 mesi.
7.3. I prezzi offerti o confermati sono, qualora non concordato diversamente, da intendersi prezzi netti più IVA.
7.4. Le prestazioni di terzi acquistate e i pezzi di ricambio acquistati vengono rifatturati da BELFOR con una maggiorazione.
8. Fatturazione e modalità di pagamento
8.1. Il pagamento dell’importo della fattura deve avvenire entro 30 giorni dalla fatturazione senza detrazione alcuna.
8.2. In caso di pagamento in contanti entro 14 giorni dalla data della fattura viene concesso uno sconto del 2%.
8.3. Nel frattempo BELFOR può pretendere una volta al mese il pagamento di un acconto a fronte di una documentazione che dimostri l’effettuazione delle prestazioni; questi acconti devono essere pagati entro 10 giorni.
8.4. BELFOR ha il diritto di pretendere il pagamento anticipato.
8.5. Le contestazioni delle fatture devono avvenire entro 10 giorni dal ricevimento mediante lettera raccomandata.
8.6. Per i lavori antincendio e di risanamento da amianto valgono le disposizioni nella Parte specifica delle presenti CCG (cfr. punti 16 e 27 delle presenti CCG).
9. Garanzia e reclami
9.1. BELFOR garantisce l’esecuzione a regola d’arte dei lavori concordati con l’intento di ripristinare l’immutata durata di vita residua degli oggetti trattati e garantisce che i lavori concordati siano privi di difetti. Fanno fede le prestazioni e le qualità concordate contrattualmente.
9.2. Dopo aver ultimato i lavori, il cliente è tenuto a controllare scrupolosamente i lavori. Eventuali contestazioni devono avvenire per iscritto entro 7 giorni dalla fine dei lavori, altrimenti i lavori si intendono accettati e approvati. I difetti che insorgono dopo la scadenza prevista per la presentazione di reclami non sono più ascrivibili a BELFOR, qualora non si tratti di difetti che non erano riconoscibili durante il collaudo o il regolare controllo o che siano stati intenzionalmente occultati da BELFOR. In relazione ai termini entro i quali il cliente deve far valere i propri diritti in caso di difetti, valgono i termini di prescrizione di legge.
9.3. In caso di contestazioni giustificate ascrivibili in modo chiaro e inequivocabile a BELFOR, quest’ultima è tenuta ad apportare le necessarie modifiche entro i termini opportuni nell’ambito della prestazione di responsabilità civile assicurata (limite di responsabilità CHF 20’000’000).
9.4. Per i lavori antincendio e di risanamento da amianto valgono le disposizioni particolari di cui ai punti 18 e 29 delle presenti CCG.
10. Responsabilità
10.1. BELFOR eroga le prestazioni concordate con la dovuta precisione. In caso di violazioni contrattuali da parte di BELFOR, quest’ultima risponde nell’ambito della prestazione di responsabilità civile assicurata (limite CHF 20’000’000) per i danni diretti dimostrati, qualora questi siano stati cagionati intenzionalmente o per negligenza.
10.2. Per il resto, è esclusa espressamente ogni altra responsabilità di BELFOR derivante dal contratto o da qualsiasi altra motivazione giuridica, qualora ammessa per legge.
10.3. In particolare, BELFOR non risponde di danni cagionati da terzi. È fatto salvo il punto 6.3. delle presenti CCG.
10.4. Per i lavori antincendio e di risanamento da amianto valgono le disposizioni nella Parte specifica delle presenti CCG (cfr. punti 19 e 30 delle presenti CCG).
11. Conclusione del contratto
11.1. Il contratto, qualora non siano applicate imperativamente disposizioni di legge contrarie, può essere rescisso da entrambe le parti in ogni momento per iscritto rispettando il periodo di preavviso di 7 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione.
11.2. In caso di conclusione anticipata del contratto, il cliente paga a BELFOR l’onorario concordato per le prestazioni già fornite oltre che le spese sostenute e di altro tipo. Inoltre il cliente non può rivalersi su BELFOR.
11.3. Se la disdetta avviene in tempi non opportuni (ovvero 2 giorni prima dell’inizio dei lavori), la parte che recede dal contratto è tenuta a pagare alla controparte i danni insorti ed eventualmente a versare l’onorario concordato per le prestazioni già fornite e per eventuali spese sostenute o di altro tipo.
11.4. Per i lavori antincendio e di risanamento da amianto valgono le disposizioni nella Parte specifica delle presenti CCG (cfr. punti 20 e 31 delle presenti CCG).
12. Diritto applicabile e foro competente
12.1. Tutte le controversie sono soggette al diritto svizzero.
12.2. Il foro competente si trova nell’ambito di quanto ammesso giuridicamente presso la rispettiva sede di BELFOR, qualora nessun altro tribunale abbia la competenza esclusiva in virtù di norme di legge imperative.
Parte specifica
13. Generalità
13.1. Qualora siano effettuati lavori antincendio o di risanamento da amianto, valgono oltre alle disposizioni della parte generale delle presenti CCG anche le seguenti disposizioni speciali, sebbene in caso di contrasto tra la Parte generale e la Parte specifica delle presenti CCG prevalga la Parte specifica.
13.2. Qualora queste CCG non prevedano disposizioni speciali, nel settore dei lavori antincendio e di risanamento da amianto vengono applicati i principi della norma SIA 118.
A Protezione antincendio
14. Lavori di protezione antincendio
14.1. I lavori di protezione antincendio vengono eseguiti secondo le direttive della norma SIA 118 nonché dei manuali 400 & 700 dell’associazione di categoria ISOLSUISSE per la protezione antincendio.
14.2. Tutti i materiali antincendio utilizzati sono ignifughi e a tenuta di fumo. Rispondono alle disposizioni in materia della commissione tecnica, dell’assicurazione stabili cantonale e dei pompieri cantonali e sono da essi autorizzati. I lavori di protezione antincendio da eseguire corrispondono alle classi di resistenza al fuoco in base ai certificati di controllo e ai certificati di protezione antincendio attualmente in vigore (autorizzazione antincendio).
14.3. Tutti gli scarichi o le aperture archi da sigillare sono elencati nel capitolato o nel contratto, qualora il cliente o il responsabile della sicurezza abbiano provveduto a indicarli a BELFOR. Tutti gli isolamenti strutturali di carattere termico, acustico o di altro tipo che tocchino o penetrino nei rivestimenti antincendio di BELFOR vanno comunicati anticipatamente dalla direzione dei lavori nel rispetto delle direttive cantonali, controllando la rispettiva resistenza al fuoco e comunicando i risultati alla nostra direzione di cantiere o protezione antincendio. Per i danni che insorgono a causa di aperture o lavorazioni prive di isolamenti o sigillate, BELFOR respinge ogni responsabilità.
14.4. Gli isolamenti vengono eseguiti con i rivestimenti di cavi e condutture definiti nei certificati di controllo. Questi vengono valutati per gradi di difficoltà, come il numero dei cavi continui, delle tubature, dei canali di aerazione, dell’accessibilità ecc. Gli isolamenti sono configurati in modo tale che in qualsiasi momento sia possibile inserire ulteriori fonti energetiche o sostituire le installazioni senza difficoltà alcuna.
15. Conteggio dei costi
15.1. Nell’offerta relativa alla protezione antincendio sono computati:
• tutti i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori;
• le misurazioni, riprese, determinazioni della massa e i documenti di calcolo necessari all’esecuzione e alla fatturazione;
• trasporto di andata e ritorno, carico e scarico, trasporto fino al luogo del montaggio;
• tutte le spese di viaggio per i costi di andata e ritorno del personale, di xxxxx e alloggio, pedaggi, trasferta, contributi per inconvenienti, nonché le ore di lavoro del montatore capo, del caposquadra e del tecnico per il risanamento;
• preparazione del materiale necessario per la copertura e la pulizia.
15.2. I prezzi delle offerte si intendono per lavori di protezione antincendio ad altezze di lavoro non superiori a 3,5 m, raggiungibili attraverso normali scale telescopiche, che non necessitano di particolari impalcature.
15.3 Eventuali lavori a regia vengono rendicontati e devono essere firmati. Xxxxxxx le aliquote per i lavori a regia riportati nel listino prezzi in vigore.
16. Fatturazione e modalità di pagamento
16.1. In caso di pagamento in contanti entro 30 giorni dalla data della fattura viene concesso uno sconto del 2%.
16.2. Per il resto valgono le disposizioni di cui al punto 8 delle presenti CCG nonché sul ritardo di pagamento del committente di cui all’art. 190 della norma SIA 118.
17. Collaudo dell’opera
Il collaudo si basa in linea di principio sull’art. 157 segg. della norma SIA 118.
18. Garanzia
18.1. BELFOR assicura per i suoi lavori di protezione antincendio (rivestimenti, isolamenti ecc.) 2 anni di garanzia di costruzione mediante certificato di garanzia assicurativa o bancaria per un importo massimo del 10% della somma da contabilizzare. In caso di difetti occulti la garanzia ha una copertura di 5 anni.
18.2. Da queste prestazioni di garanzia sono esclusi i danni di costruzione, per esempio causati da congiungimenti di cavi, passaggi di tubi, infiltrazione di acqua, olio, sostanze chimiche, esplosioni ecc.
19. Responsabilità
I termini di garanzia (termine di garanzia di 2 anni per i vizi evidenti e a seguire 3 anni per i vizi occulti) e i termini di prescrizione si basano in linea generale sull’art.
165 segg. e sull’art. 172 segg. della norma SIA 118. L’inizio del termine di garanzia è regolamentato nel contratto.
20. Cessazione anticipata del contratto
Il caso di cessazione anticipata del contratto è regolamentato in linea generale dall’art. 183 segg. della norma SIA 118.
B Risanamento da amianto
21. Procedura di smaltimento
21.1. I risanamenti da amianto vengono effettuati secondo le direttive della norma SIA 118 e del CFSL.
21.2. Lo smaltimento dell’isolante spray all’amianto applicato su cemento, travature (soffitti a cassettoni, piastre antincendio) ecc. avviene sulla base della documentazione, degli schizzi, dei progetti di BELFOR e di un’ispezione sul posto. Vengono applicate le direttive UFAM e SUVA secondo le disposizioni CFSL (CFSL 6503. – 12.08) per i risanamenti da amianto.
21.3. La procedura di smaltimento comprende le seguenti prestazioni di BELFOR:
• installazione di pareti divisorie, recinzioni - qualora necessario - come da accordo con la direzione lavori;
• pulizie preliminari: pulizia di cose mobili o dei locali eventualmente contaminati, a seconda del dispendio;
• i locali che devono essere risanati vengono rivestiti con una pellicola di plastica aderente, che viene messa in depressione; i locali a questo punto sono accessibili solo attraverso delle apposite chiuse che portano direttamente all’aperto oppure attraverso un’unità container di decontaminazione installata nell’edificio;
• il personale di risanamento specializzato lavora indossando indumenti di protezione e maschere protettive a pressione positiva (il personale si sottopone sempre a un controllo medico);
• lo smaltimento dell’amianto avviene esclusivamente a mano; a seconda dei luoghi vengono utilizzati diversi metodi meccanici.
21.4. Riserve
• Il primer su base di bitume o altre pitturazioni preliminari (in canaline per shed, nelle costruzioni d’acciaio ecc.) devono essere rimossi completamente dal committente o da BELFOR (a seconda del dispendio); è necessario eventualmente concordare conseguenti spostamenti dei termini.
• Ostacoli dovuti a canali di ventilazione, condutture e altre installazioni vanno rimossi o isolati; esecuzione a seconda del dispendio; eventuale rimontaggio delle installazioni a cura del committente.
• Smontaggio e rimontaggio di soffitti in legno o metallici sospesi compresa l’eventuale necessaria decontaminazione a seconda del dispendio o in misura proporzionale; non ci si assume alcuna responsabilità per le costruzioni pendenti.
22. Ripristino
22.1. Ripristino dello spray isolante a seconda dei locali o di altri materiali applicati all’interno della prima pellicola di plastica separata:
• isolamento termico, acustico o antincendio;
• isolamento dei canali di ventilazione, delle strutture a cassettoni e delle sottostrutture;
• rivestimenti antincendio, colori antincendio; marca RAG-Flammoplast, protezione acciaio ecc.;
• soffitti metallici o di legno sospesi.
22.2. Durante tutte le procedure di applicazione di isolanti spray vanno tenuti presente i seguenti punti:
• Dopo lo smaltimento dell’amianto, gli isolamenti dei bordi in sughero ecc. devono essere trattati con intonaco a base di cemento con fibra di vetro; esecuzione da parte del committente o da BELFOR a seconda del dispendio.
• Gli ostacoli dovuti a canali di ventilazione, nelle condutture e in altre installazioni di pessima accessibilità vengono fatturati con un supplemento del 35% del prezzo di base o a seconda del dispendio.
• La superficie da isolare per i sistemi spray durante l’applicazione e fino alla completa asciugatura deve avere una temperatura minima di + 5 °C.
• In caso di colori antincendio vanno rispettate le direttive BELFOR.
23. Pulizia finale
Dopo la rimozione dell’amianto e l’applicazione dell’isolante spray o di rivestimento antincendio, qualora necessario, vengono rimossi tutti i dispositivi di protezione. Infine, tutti i locali vanno decontaminati da eventuali fibre di amianto residue - risalenti al periodo precedente o successivo alla rimozione - attraverso il lavaggio e l'aspirazione.
24. Controlli / Misurazioni (da parte di EMPA, SUVA o di altre istituzioni) Prima, durante e dopo il risanamento in tutti i locali interessati viene effettuata la misurazione delle particelle di amianto aderenti ai pavimenti e alle pareti oppure presenti nell’aria. Solo dopo l’autorizzazione della direzione lavori è possibile accedere nuovamente a questi locali. Durante tutte le misurazioni è consentita la presenza della direzione lavori di BELFOR. Tutti i risultati devono essere resi noti a BELFOR su richiesta di quest’ultima.
25. Collaborazione del cliente
Il cliente è tenuto a rispettare i seguenti ulteriori obblighi di collaborazione:
• riordino - qualora necessario - dei locali da risanare a cura del cliente o di BELFOR, a seconda del dispendio;
• messa a disposizione gratuita di corrente elettrica e acqua nel piano di risanamento, risp. nella postazione di lavoro;
• posto per 3 – 6 container (misure 6,0 x 2,5 x 2,5 m), magazzino materiali areato, a seconda delle esigenze;
• lavabi per il personale di risanamento, qualora necessario;
• telefono di cantiere, compreso dispositivo di ricerca ove possibile;
• garanzia di attività lavorativa continua (esecuzione senza interruzioni);
• misurazione necessaria dello stato effettivo a cura di EMPA, SUVA o di altre istituzioni;
• misurazione stato conclusivo (consegna).
26. Conteggio dei costi
26.1. Nei prezzi unitari relativi all’amianto (accordo) sono compresi:
• container per decontaminazioni, spogliatoio, materiale, ufficio, macchinari;
• misurazioni, riprese, determinazioni della massa e documenti di calcolo;
• tutte le impalcature, i lavori di copertura, le chiuse, le pareti protettive provvisorie, le strutture divisorie ecc.;
• tutti gli utensili, le scale, le impalcature mobili fino a un’altezza massima di 2.0 m, materiali ausiliari, torce, prolunghe ecc.;
• tutte le spese di viaggio per i costi di arrivo e ritorno del personale, di xxxxx e alloggio, pedaggi, trasferta, contributi per inconvenienti, nonché le ore di lavoro del montatore capo, del caposquadra e del tecnico per il risanamento;
• rimozione di lampadine, parti di soffitti di metallo o legno ecc.;
• rimozione dell’amianto, pulizia di eventuali soffitti sospesi;
• smaltimento del materiale contenente amianto negli appositi depositi;
• ripristino dello stato originario e pulizia finale manuale o mediante aspirapolvere ecc. di pareti, soffitti, pavimenti;
• realizzazione, qualora necessario, del nuovo isolamento termico, acustico o antincendio comprensivo di tutti i macchinari e i materiali occorrenti;
• necessario controllo intermedio da parte di EMPA, SUVA o di altre istituzioni autorizzate;
• differenza misurazione di +/- 5%, conteggio di maggiori o minori costi.
26.2. I prezzi delle offerte si intendono per lavori con l’amianto ad altezze di lavoro non superiori a 3,5 m, raggiungibili attraverso normali scale telescopiche o impalcature mobili e che non necessitano di particolari impalcature.
26.3. La rimozione dell’amianto su materiale isolante e gli ostacoli dovuti a installazioni di pessima accessibilità vengono fatturati con un supplemento del 25% del prezzo di base o a seconda del dispendio.
27. Fatturazione e modalità di pagamento
Xxxxxxx le disposizioni di cui al punto 8 delle presenti CCG nonché sul ritardo di pagamento del committente di cui all’art. 190 della norma SIA 118.
28. Collaudo dell’opera
Il collaudo si basa in linea di principio sull’art. 157 segg. della norma SIA 118.
29. Garanzia
29.1. Dopo la rimozione dell’amianto, BELFOR garantisce un contenuto di fibre massimo < 700 LAF/m3 come da direttive CFSL (CFSL 6503.d – 01.2000 – 3000). Tuttavia non è possibile concedere una prestazione di garanzia per i risultati di misurazione finali o per la quota di fibre per ciascun m3 di aria nei locali, come sopra citato, dopo che l’intera zona di risanamento è stata riaperta. Ovvero quando tutti i locali limitrofi alla zona risanata vengono collegati a livello di ventilazione.
29.2. BELFOR concede per la procedura di isolamento spray 2 anni di garanzia di costruzione mediante certificato di garanzia assicurativa o bancaria per un
importo massimo del 10% della somma da contabilizzare. In caso di difetti occulti la garanzia ha una copertura di 5 anni.
30. Responsabilità
30.1. BELFOR eroga le prestazioni concordate con la dovuta precisione. In caso di violazioni contrattuali da parte di BELFOR, quest’ultima risponde nell’ambito della prestazione di responsabilità civile assicurata (limite CHF 10’000’000) per i danni diretti provati, qualora questi siano stati cagionati intenzionalmente o per negligenza.
30.2. I termini di garanzia (termine di garanzia di 2 anni per i vizi evidenti e a seguire 3 anni per i vizi occulti) e i termini di prescrizione si basano in linea generale sull’art. 165 segg. e sull’art. 172 segg. della norma SIA 118. L’inizio del termine di garanzia è regolamentato nel contratto.
31. Cessazione anticipata del contratto
Il caso di cessazione anticipata del contratto è regolamentato in linea generale dall’art. 183 segg. della norma SIA 118.