➢ Normativa ➢ Giurisprudenza ➢ Prassi
03/2009
➢ Normativa
➢ Giurisprudenza
➢ Prassi
amministrativa
➢ Contrattazione collettiva
Normativa
A) Consiglio dei Ministri - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – 27 marzo 2009
In data 27 marzo 2009, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo, che modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, proseguendo il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole sulla sicurezza iniziato con la L. 3 agosto 2007 n. 123 e culminato nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. “Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”).
Il provvedimento in oggetto apporta al corpo normativo in vigore alcune significative modifiche, che recepiscono talune criticità emerse nei primi mesi di applicazione del Testo Unico.
Le principali novità introdotte riguardano, da un lato, la semplificazione formale di alcuni documenti (quali, ad esempio, il documento di valutazione dei rischi) e, dall’altro, una generalizzata razionalizzazione e rimodulazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto.
* * *
Giurisprudenza
A) Rivelazione del contenuto di documenti segreti del datore di lavoro da parte del lavoratore – Presupposti per la sussistenza del reato ex art. 621
c.p. – Cass., V Sez. Pen., 16 gennaio 2009, n. 154
Con la sentenza in oggetto, la V Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che il reato di “rivelazione del contenuto di documenti segreti” di cui all’art. 621 c.p. (secondo cui “chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni”) è configurabile solo se dal fatto deriva un nocumento, inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, che possa derivare a colui che ha interesse alla segretezza dei documenti.
➢ Continua Giurisprudenza
La fattispecie concreta riguardava il caso di un lavoratore subordinato che, avendo in animo di costituire una società operante nello stesso ambito di attività del suo datore di lavoro, aveva sottratto allo stesso dati ed informazioni aventi carattere segreto/riservato.
Secondo la Cassazione, il fatto (accertato in giudizio) che il lavoratore non abbia fatto uso di tali dati ed informazioni e, di conseguenza, l’assenza di qualsivoglia pregiudizio (anche di natura non patrimoniale) per il datore di lavoro è circostanza sufficiente ad escludere la configurabilità del reato in questione.
B) Natura retributiva della cd. “indennità estero” – Cass. Civ., 11 febbraio 2009, n. 3374
Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha ribadito che le somme corrisposte al lavoratore in relazione al trasferimento dello stesso presso una sede estera, va riconosciuta natura integralmente retributiva.
Nel caso di specie, un lavoratore che aveva prestato servizio in Germania per alcuni anni, a seguito del rifiuto del datore di lavoro di computare il trattamento estero ai fini della pensione integrativa, aveva richiesto la condanna del datore medesimo al pagamento dell’incidenza su tale trattamento pensionistico della differenza tra il trattamento percepito durante il periodo di permanenza in Germania e quanto percepito in Italia.
Nel confermare la sentenza impugnata, la Suprema Corte ha affermato che alla cd. “indennità estero” va riconosciuta natura retributiva tanto ex lege nel caso in cui abbia una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale dell’attività lavorativa prestata all’estero, quanto nel caso in cui essa sia correlata all’insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità eventualmente indispensabile per prestare lavoro in territorio straniero.
C) Previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro e art. 2125 c.c. – Trib. Milano, Sez. Lav., 4 marzo 2009 (est. Porcelli)
La sentenza in oggetto ha ritenuto nullo un patto di non concorrenza che prevedeva la corresponsione in costanza di rapporto di un corrispettivo di poco inferiore al 14% della retribuzione annua e, comunque, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere a tale titolo al lavoratore una somma complessiva non inferiore al 25% della retribuzione annua percepita dal lavoratore alla cessazione del rapporto.
Nella motivazione, il Tribunale di Milano ha affermato che, ai sensi dell’art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza deve prevedere, a pena di nullità, un corrispettivo predeterminato nel suo ammontare nonché congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore. Di conseguenza, viola l’art. 2125 c.c. la previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, in quanto la stessa, da un lato, introduce una variabile legata alla durata del rapporto di lavoro che conferisce al patto un’inammissibile elemento di aleatorietà ed indeterminatezza e, dall’altro, facendo dipendere l’entità del corrispettivo esclusivamente dalla durata del rapporto, finisce di fatto per attribuire a tale corrispettivo la funzione di premiare la fedeltà del lavoratore anziché di compensarlo per il sacrificio derivante dalla stipulazione del patto.
Il Tribunale di Milano ha altresì rilevato che la congruità del corrispettivo deve essere valutabile in astratto, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, a tal fine, occorre far riferimento esclusivamente all’ammontare del corrispettivo erogato al lavoratore in costanza di rapporto, senza che possa attribuirsi rilevanza all’obbligo assunto
➢ Continua Giurisprudenza
nel patto dal datore di lavoro di integrare tale corrispettivo alla cessazione del rapporto di lavoro qualora le somme complessivamente erogate a tale titolo al lavoratore risultino inferiori ad una certa percentuale della retribuzione annua lorda percepita al momento della cessazione del rapporto.
La sentenza in esame è molto interessante in quanto, di fatto, sancisce il principio secondo cui il pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro rende nullo tale patto ex art. 2125 c.c..
* * *
Prassi amministrativa
A) Estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave - Circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009
Come già sottolineato nella precedente newsletter n. 02/2009, con sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (cd. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”) per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del periodo di congedo non retribuito per assistere un soggetto portatore di handicap, il figlio convivente (in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave).
Con la Circolare in oggetto, l’INPS ha chiarito quali soggetti hanno pertanto
diritto ad usufruire di tale congedo. In particolare, trattasi (in ordine di priorità):
(i) del coniuge della persona gravemente disabile, se convivente
con la stessa;
(ii) dei genitori (naturali o adottivi e affidatari) del portatore di handicap grave, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
• il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
• il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
• il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
(iii) dei fratelli o le sorelle – alternativamente tra loro - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, nel caso in cui si verifichino le seguenti due condizioni:
1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una
delle seguenti situazioni:
• il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
• il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
(iv) del figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, nel caso in cui si verifichino le seguenti quattro condizioni:
➢ Continua
Prassi amministrativa
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
• il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
• il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
• tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
• i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
• il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
• il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
B) Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente per l’applicazione delle sanzioni e mancata indicazione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili nel prospetto informativo - Risposta della Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali all’Istanza di interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – 20 marzo 2009
Con risposta ad interpello n. 26 del 20 marzo 2009, la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si è pronunciata sulla questione relativa alla competenza territoriale della Direzione Provinciale del Lavoro ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (in materia di diritto al lavoro dei disabili) nell’ipotesi in cui l’impresa abbia più sedi dislocate sul territorio nazionale nonché sulla questione se la mancata indicazione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili nel prospetto previsto dall’art. 9 comma 6, della predetta Legge n. 68/1999 (il quale dispone che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili) possa essere sanzionata, ai sensi dell’art. 15 comma 4, L. 68/1999, con il versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di una somma pari a Euro 57,17 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. La predetta Direzione Generale dell’Attività Ispettiva ha affermato che la Direzione Provinciale del Lavoro in cui si incardina la potestà sanzionatoria è quella legata all’Ufficio territorialmente competente “in base alla Provincia in cui risulti la presenza di scoperture in capo all’azienda”.
➢ Continua
Prassi amministrativa
Inoltre, il Ministero del Lavoro ha sottolineato che è sanzionabile il datore di lavoro che, pur ottemperando all’obbligo dell’invio del prospetto informativo, abbia trasmesso un prospetto “talmente lacunoso e carente degli elementi essenziali, quali le mansioni disponibili, da impedire nel singolo caso concreto la possibilità di un effettivo avviamento lavorativo del disabile”.
C) Pensione di anzianità con quaranta anni di contribuzione – cessazione del rapporto di lavoro e successiva assunzione – modalità e requisiti - Risposta della Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali all’Istanza di interpello di Confcommercio e della Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili Robot e Automazione – 20 marzo 2009
La Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha affermato che per il lavoratore che intenda accedere alla pensione di anzianità con quaranta anni (o più) di contribuzione e voglia successivamente instaurare un nuovo rapporto di lavoro col medesimo o con altro datore di lavoro, è necessario che, alla data di presentazione della domanda di pensione, lo stesso non abbia in corso alcun rapporto di lavoro, essendo in ogni caso indispensabile una soluzione di continuità per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. Ciò in quanto non è possibile concedere trattamenti di anzianità nel caso in cui vi sia coincidenza temporale tra la data di rioccupazione e la decorrenza della pensione stessa.
D) Trasferimento d’azienda ed accesso a benefici contributivi - Risposta della Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali all’Istanza di interpello del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – 20 marzo 2009
La Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si è espressa in merito alla possibilità, per le società cessionarie di aziende che abbiano proceduto a riduzioni di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991, di accedere alle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, commi 2 e 4, della predetta L. n. 223/91, qualora assumano il medesimo personale posto in mobilità decorso il termine di sei mesi dall’intimazione di licenziamento, alla scadenza del quale tali lavoratori si trovano ad essere privi del diritto di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda (come previsto dall’art. 15, comma 6, L. 264/1949, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 297/2002).
Preliminarmente, occorre ricordare che i predetti commi 2 e 4 dell’art. 8 L. 223/91 stabiliscono, rispettivamente, che: (i) il datore di lavoro può assumere i lavoratori posti in mobilità con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi; (ii) al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, contributo, questo, che non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici mesi, ovvero ventiquattro per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni o trentasei per le aree del Mezzogiorno.
La predetta Direzione ha affermato che il diritto ai benefici economici previsti dalla L. n. 223/91 non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari
➢ Continua
Prassi amministrativa
sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero
xxxxxxxxx con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
E) Gestione dei rapporti di lavoro in somministrazione – Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Pubblicata la Circolare n. 13 – 9 aprile 2009
Con la Circolare n. 13 del 9 aprile 2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla regolare costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito della somministrazione di lavoro. Fra gli argomenti affrontati si evidenziano, in particolare, i seguenti:
(i) comunicazioni obbligatorie relative all’instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione: le agenzie di somministrazione di lavoro debbono effettuare tali comunicazioni ai servizi competenti, ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007, in via telematica (utilizzando l’apposito modulo “Unificato Samm”), entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento oggetto della comunicazione. Inoltre, il Ministero del Lavoro ricorda l’entrata in vigore, con il predetto D.M. 30 ottobre 2007, della cd. “pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie”, talché le comunicazioni effettuate in via telematica al servizio competente assolvono anche gli obblighi di comunicazione anche all’INAIL, all’INPS, alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, ad altri enti previdenziali nonché alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo;
(ii) prova della regolare instaurazione del rapporto di lavoro: in sede di ispezione, la regolare occupazione di un lavoratore somministrato presso l’utilizzatore potrà essere dimostrata con l’esibizione da parte del lavoratore medesimo ovvero dell’agenzia di somministrazione, del contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti;
(iii) gestione documentale del rapporto di lavoro: tutti i lavoratori somministrati sono oggetto di scritturazione nel cd. “Libro Unico del Lavoro” (ai sensi dell’art. 39, primo comma, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133). Tale obbligo di scritturazione riguarda anche l’utilizzatore, il quale, tuttavia, potrà limitarsi ad annotare nel proprio “Libro Unico” i soli dati identificativi del lavoratore (ossia: nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale nonché nominativo dell’agenzia di somministrazione);
(iv) indennità di disponibilità: in caso di assunzione del lavoratore da somministrare con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel contratto di lavoro deve essere indicata l’indennità di disponibilità (erogata al lavoratore nei periodi in cui lo stesso non svolge attività lavorativa presso un’impresa utilizzatrice) nella misura prevista dal CCNL delle agenzie di somministrazione applicato dal somministratore.
F) Trattamento di integrazione salariale ordinaria - computo dei limiti temporali di cui all’art. 6 L. 20 maggio 1975 n. 164 – Circolare INPS n. 58 del 20 aprile 2009
L'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha fornito una interpretazione aggiornata dell’art. 6 legge 20 maggio 1975 n. 164 (il quale, come noto, stabilisce che “l'integrazione salariale (.…) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi”) al fine di individuare un nuovo e più flessibile
➢ Continua
Prassi amministrativa
criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di
integrazione salariale ordinaria.
Secondo l’INPS, posto che i predetti limiti (da computarsi alla stregua del calendario comune ai sensi degli artt. 2962 e 2963 c.c.) comportano un utilizzo temporale rigido di tale beneficio, nell’attuale fase di temporaneo rallentamento dell’attività produttiva è necessario consentire “un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il superamento dell’attuale periodo di crisi, modulando l’utilizzo della forza lavoro in relazione all’andamento dei mercati nazionale ed internazionale”.
Di conseguenza, con tale Circolare l’INPS ha stabilito che i limiti massimi di cui al predetto art. 6 L. n. 164/75 possono essere computati avuto riguardo non già ad un’intera settimana di calendario, bensì alle singole giornate di sospensione del lavoro, considerando usufruita una settimana solo nel caso in cui la contrazione dal lavoro abbia interessato sei giorni (ovvero cinque, in caso di orario di lavoro settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi).
L’INPS conclude affermando che, a far tempo dal 20 aprile 2009, le aziende che usufruiscono di tali trattamenti di integrazione salariale solo per una parte della settimana dovranno comunicare all’Ente previdenziale il numero di settimane nelle quali hanno effettivamente usufruito di tali trattamenti (somma di singoli giorni diviso 5 ovvero 6) affinché l’INPS medesima effettui il computo sulla scorta dei criteri sopra descritti.
* * *
Contrattazione collettiva
A) Accordo interconfederale per l’attuazione dell’accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 – CISL, UIL, UGL, Confindustria – 15 aprile 2009
In data 15 aprile 2009, è stato sottoscritto da CISL, UIL, UGL e Confindustria l’Accordo Interconfederale che dà attuazione all’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009 per la riforma degli assetti contrattuali.
Con la firma dell’accordo attuativo, il nuovo modello contrattuale entra pienamente in vigore e sarà possibile avviare le trattative contrattuali per i settori nei quali i contratti sono nel frattempo scaduti ovvero sono prossimi alla scadenza.
Nell’ambito di tale intesa, sono stati regolamentati i punti principali del predetto Accordo Quadro. In particolare, si è previsto:
(i) la durata triennale dei contratti, sia per ciò che concerne la parte economica che quella normativa;
(ii) la necessità che venga incrementata ogni misura volta ad incentivare la contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale, anche con apposite misure di detassazione e decontribuzione;
(iii) l’introduzione di un nuovo indicatore di inflazione (cd. “IPCA”) in sostituzione del tasso di inflazione programmata, che sarà elaborato da un soggetto terzo al quale verrà conferito apposito incarico e che provvederà anche alla verifica di eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale, per i quali, alla fine del triennio di vigenza contrattuale, opererà un (non meglio identificato) meccanismo di recupero;
(iv) la razionalizzazione e riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
➢ Continua Contrattazione
collettiva
B) Accordo economico collettivo. Settore commercio – Confcommercio, FNAARC, Parti Sociali – 16 febbraio 2009
Il 16 febbraio 2009 è stato sottoscritto tra Confcommercio, FNAARC e altre Parti Sociali il rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.
Fra le novità, si segnala che: (i) è stato definito il termine di pagamento delle provvigioni; (ii) è stato puntualizzato che il patto di non concorrenza può essere stipulato solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia (con espresso divieto di successive modifiche unilaterali) e che la relativa indennità deve essere corrisposta inderogabilmente in un’unica soluzione; (iii) è stata prevista l’istituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale al fine di garantire idonea formazione professionale ad agenti e rappresentanti; (iv) è stato previsto che l’indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica devono essere corrisposte davanti alla Commissione di Conciliazione territorialmente competente entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia e che, all’atto del pagamento, dovrà essere redatto un verbale di conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c..
Si segnala che è in corso di preparazione un numero speciale della newsletter
interamente dedicato alle novità introdotte da tale Accordo Economico Collettivo.