SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 7 marzo 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del senatore Xxxxxxxxxx:
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in ma- teria di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Xxxxx, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica ita- liana e il Governo della Repubblica di Xxxxx in materia di co- operazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica ita- liana e il Governo della Repubblica di Co- rea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
b) Accordo tra il Governo della Repub- blica italiana e il Governo della Repubblica di Xxxxx in materia di cooperazione scienti- fica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1 a decorrere
dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettiva- mente:
a) dall’articolo 22 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);
b) dall’articolo 11 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).
(Copertura finanziaria)
1. Per l’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli arti- coli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, è au- torizzata la spesa di 180.000 euro per cia- scuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall’anno 2021.
678 - XVIII – ALLA CAMERA
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2. Per l’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli arti- coli 5, 7 e 8 e al paragrafo 2.2.3 dell’An- nesso, è autorizzata la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall’anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente arti- colo, pari complessivamente ad euro
790.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 815.170 a decorrere dal- l’anno 2021, si provvede mediante corri- spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel- l’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar- tire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio- nale.
4. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all’articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e degli articoli 5, 7 e 8 dell’Accordo di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera b), nonché del paragrafo 2.2.3 dell’Annesso all’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli
20 e 21 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e agli articoli 9 e 10 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provve- dimento legislativo.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE