REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019
'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42 dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'
Il testo del presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 02.07.2002., è coordinato con le modifiche successivamente apportate dalla seguente deliberazione:
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 24.01.2006, in vigore dal 01.03.2006;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 19.09.2006; in vigore dal 01.10.2006;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 06.03.2007; in vigore dal 01.04.2007;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 30.11.2009; in vigore dal 01.12.2009;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011; in vigore dal 01.11.2011.
INDICE
TITOLO I 1
DISPOSIZIONI GENERALI 1
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 1
ART. 2 - PRINCIPI 1
ART. 3 - AMBITI DELL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE 1
ART. 4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 2
ART. 5 - SERVIZIO GARE E CONTRATTI 2
ART. 6 - CONTROLLI SULL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE 3
ART. 7 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 3
TITOLO II 4
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 4
CAPO I: NORME COMUNI 4
ART. 8 - METODI DI SCELTA 4
ART. 9 - BANDI DI GARA E LETTERE DI INVITO 4
ART. 10 - PUBBLICITÀ 5
ART. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 5
ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE 5
CAPO II: GARE PUBBLICHE 6
ART. 13 - AUTORITÀ CHE PRESIEDE LA GARA 6
ART. 14 - COMMISSIONI GIUDICATRICI 6
ART. 15 - OFFERTE 7
ART. 16 - OFFERTE ANOMALE 7
ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 8
ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLA GARA 9
ART. 18 BIS – SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE 9
CAPO III: PROCEDURE NEGOZIATE – LAVORI, SERVIZI E FORNITURA IN ECONOMIA 9
ART. 19 - PROCEDURE NEGOZIATE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 9
ART. 20 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 10
ART. 20 BIS - PROCEDURA PER BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 12
ART. 21 - LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA 13
ART. 21 BIS - ACCORDI QUADRO 15
CAPO IV: DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI 16
ART. 22 - ALIENAZIONI MOBILIARI 16
ART. 23 - PERMUTE E ACQUISTI DI BENI IMMOBILI 16
ART. 24 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI 16
ART. 25 – AFFIDFAMENTI AD ASSOCIAZIONI O ENTI DI VOLONTARIATO 17
ART. 26 - INCARICHI PROFESSIONALI 18
ART. 27 - CONTRATTI DI APPALTO CON IMPRENDITORI AGRICOLI 18
TITOLO III 19
CONCLUSIONE DEI CONTRATTI 19
ART. 28 - CONCLUSIONE DELLA FASE PRECONTRATTUALE 19
ART. 29 - ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI 19
ART. 30 CONTENUTI DEL CONTRATTO 20
ART. 31 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 20
ART. 32 REPERTORIO DEI CONTRATTI 21
ART. 33 ORIGINALE E COPIE DEL CONTRATTO 22
ART. 34 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO CONTRAENTE 22
TITOLO IV 23
ESECUZIONE DEL CONTRATTO 23
ART. 35 ESEGUIBILITÀ DEI CONTRATTI 23
ART. 36 DURATA DEL CONTRATTO, XXXXXXX E PROROGHE 23
ART. 37 PREZZI - REVISIONE E AGGIORNAMENTO 24
ART. 38 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI 24
ART. 39 SUBCONTRATTI 25
ART. 40 MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI 25
ART. 41 TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE 25
ART. 42 INADEMPIMENTO 26
ART. 43 COLLAUDO E VERIFICHE DI CONFORMITA' 26
ART. 44 GARANZIE PER VIZI 27
TITOLO V 27
DISPOSIZIONI FINALI 27
ART. 45 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 27
ART. 46 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 28
ART. 47 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME 28
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dell’autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall’ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all’esercizio delle funzioni di competenza della Provincia.
2. Negli articoli del presente Regolamento ogni qualvolta viene richiamato il “Dirigente competente” si intende il Dirigente responsabile della gestione delle risorse o suo delegato e ogni qualvolta vengono richiamati il “Codice dei Contratti” e il “Regolamento del Codice dei Contratti” si intendono rispettivamente il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nei testi vigenti.1
ART. 2 - PRINCIPI
1. L’attività contrattuale della Provincia deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di quello di pubblicità a norma dell'art. 2 del Codice dei Contratti.2
ART. 3 - AMBITI DELL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE
1. I Dirigenti responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano esecutivo di gestione, nell’ambito delle rispettive competenze, effettuano in sede di definizione del budget, con proiezione anche pluriennale, la ricognizione preliminare delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per singole tipologie di beni e servizi. L’attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente regolamento per quanto concerne l’applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.
1 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
2 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
2. Nel rispetto dei programmi, degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta per la realizzazione delle entrate e l’utilizzo delle risorse assegnate nel Piano esecutivo di gestione, i Dirigenti responsabili della gestione delle risorse provvedono all’attività contrattuale e alla correlata gestione amministrativa, tecnica e economico-finanziaria, ferme restando eventuali riserve di competenza degli Organi di governo.
ART. 4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
1. Gli elementi essenziali del progetto di contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere predefiniti in apposito atto di determinazione a contrattare assunto dal Dirigente competente prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente.3
2. Le determinazioni a contrattare preordinate alla stipula di contratti ad evidenza pubblica, corredate anche dello schema di bando di gara e, laddove la procedura di gara lo preveda, del capitolato speciale, devono essere concertate con il Servizio gare e contratti in vista degli adempimenti di cui all’art. 5, dandone atto nella determinazione medesima.
3. Nella determina a contrattare e negli atti di gara possono essere dettate disposizioni, per l'esclusione automatica delle offerte anomale nei casi previsti dalla legge.4
4. Nei casi di urgenza o per altre speciali circostanze l’unità organizzativa interessata può esperire, in via preventiva e con le dovute cautele (intese a non precostituire obbligazioni giuridiche) gare ufficiose o sondaggi esplorativi - che dovranno comunque risultare agli atti dell’Amministrazione - preordinati alla stipula di contratti a procedura negoziata o cottimo fiduciario. Nella determinazione successivamente adottata il Dirigente competente approverà l’esito delle gare ufficiose o dei sondaggi esperiti, con contestuale impegno di spesa, e definirà gli elementi essenziali del contratto.
ART. 5 - SERVIZIO GARE E CONTRATTI
1. Il Dirigente del Servizio gare e contratti svolge, in collaborazione con i Dirigenti competenti, gli adempimenti connessi ai procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente e per la stipula dei conseguenti contratti, con atto motivato.5
3 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 4 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 5 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
2. Il Servizio svolge, altresì, attività di consulenza per tutti gli Uffici e Servizi dell’Ente in materia precontrattuale e contrattuale.6
3. Il Dirigente del Servizio gare e contratti dispone, ricevuto il bando di gara sottoscritto dal Dirigente competente, le pubblicazioni secondo il calendario prestabilito delle sedute di gara, sedute che presiede e della cui regolarità è responsabile. Il Servizio cura tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti, comprese le comunicazioni di legge ai concorrenti, alle Autorità nazionali e comunitarie e l’incameramento, ove prescritto, delle cauzioni provvisorie.7
4. Il Servizio, sulla base delle determine dirigenziali di aggiudicazione definitiva conseguenti agli esiti di gara, predispone gli atti propedeutici e successivi all’attività di rogito del Segretario Generale.8
ART. 6 - CONTROLLI SULL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE
1. Il Segretario Generale, provvede a forme di controllo sulla regolarità amministrativa dell’attività contrattuale secondo obiettivi e criteri stabiliti dal Presidente della Provincia.9
2. E’ fatta salva l’osservanza di disposizioni speciali quali in particolare:
- le modalità di rilevazione dell’Osservatorio sui Contratti Pubblici.10
ART. 7 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
11.
2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.
6 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 7 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 8 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 9 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 10 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 11 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
TITOLO II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CAPO I: NORME COMUNI
ART. 8 - METODI DI SCELTA
1. La modalità di scelta del contraente da prevedersi nella determinazione a contrattare può essere la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura ristretta semplificata per i lavori ovvero la procedura negoziata o il dialogo competitivo secondo la legislazione vigente e le specificazioni del presente regolamento.12
2. Alla scelta del contraente l’Amministrazione potrà procedere, nell’ambito delle modalità di cui al comma 1, anche mediante i sistemi dinamici di acquisizione come disciplinati all'art. 60 del Codice dei Contratti.13
ART. 9 - BANDI DI GARA E LETTERE DI XXXXXX
1. La procedura aperta, la procedura ristretta e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.14
2. Qualora si proceda, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante gara ufficiosa, gli elementi essenziali di cui sopra verranno riportati nella lettera di invito.
3. Se nel bando di gara si fa richiamo a capitolati generali, speciali, fogli di condizioni o disciplinari devono essere previste adeguate forme di pubblicità.15
4. Il bando di gara o la lettera di invito devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e gli elementi in base ai quali le offerte verranno
12 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 13 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 14 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 15 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
valutate, indicati, se del caso, in ordine decrescente di importanza nonché le modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale.16
ART. 10 - PUBBLICITÀ
1. Le forme di pubblicità e di accesso alla documentazione dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla normativa vigente.17
2. Tutti i bandi di gara sono pubblicati nella apposita sezione del profilo del committente.18
ART. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. I requisiti minimi per la partecipazione alle gare da indicare nei relativi bandi o nelle lettere di invito devono essere individuati avendo presenti le disposizioni specifiche in materia e sulla base anche di elementi rapportati al valore e/o all’oggetto dell’appalto.
2. In sede di preselezione e per l’ammissione alla gara i requisiti previsti dal bando o dalla lettera di invito saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa, ferma restando la possibilità di verifica della veridicità delle medesime.
3. La prequalificazione, nel caso di procedura ristretta, è effettuata a cura del Dirigente competente, che adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione agli eventuali esclusi.19
ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Le cause di esclusione sono solo quelle tassativamente previste dal codice e devono essere specificamente indicate nel bando di gara o nella lettera di invito.20
16 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 17 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 18 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 19 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 20 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
CAPO II: GARE PUBBLICHE
ART. 13 - AUTORITÀ CHE PRESIEDE LA GARA
1. L’Autorità incaricata di presiedere la singola gara pubblica, individuata con atto del Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è una commissione composta da tre membri: il Dirigente del Servizio gare e contratti, con funzioni di Presidente, il Dirigente competente o funzionario delegato e un Dirigente o Funzionario esperto in materia giuridico-amministrativa. Per le eventuali sostituzioni dovute ad assenza dei membri della commissione provvede il Dirigente competente, di norma sulla base degli automatismi di supplenza previsti dagli atti di auto-organizzazione della struttura interessata.21
2. La Commissione opera come collegio perfetto e decide a maggioranza dei componenti.
3. Il Presidente si avvale di un funzionario del Servizio gare e contratti per la redazione del verbale di gara.
ART. 14 - COMMISSIONI GIUDICATRICI
1. Nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l’offerta o in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale, il Dirigente di cui all'art. 13 costituisce, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, una commissione giudicatrice avente il compito di esprimere il parere tecnico, designandone anche il Presidente.22
2. Il Dirigente competente definisce il compenso per gli esperti esterni e quantifica gli eventuali ulteriori oneri per forniture di beni e servizi, assumendone il relativo impegno di spesa.23
3. La commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del Codice dei Contratti - composta da 3 o 5 membri - opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della commissione sono riservate ad eccezione di quella in cui si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per verificare l'elenco dei documenti ivi contenuti. Quindi i
21 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 22 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 23 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
lavori proseguono in seduta riservata per l'esame dell'offerta tecnica. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza dei componenti.
La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.24
4. Le proposte della commissione tecnica sono contenute in apposito verbale formato di norma con l’assistenza di un collaboratore dell’Unità organizzativa interessata che assiste ai lavori, individuato dal Dirigente competente. L’esito è proclamato, in seduta pubblica, dal Presidente della Commissione di cui all’art. 13 del presente regolamento che provvede a concludere la gara medesima.25
5. Le proposte della commissione sono vincolanti per quanto concerne il giudizio di anomalia delle offerte e la formulazione della graduatoria di merito, salva la possibilità per il Dirigente competente di non procedere all’aggiudicazione definitiva con atto motivato.26
ART. 15 - OFFERTE
1. L’offerta presentata dai concorrenti deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni del bando di gara e/o della lettera di invito.
2. Le indicazioni dei dati economici e numerici devono essere formulate sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza, prevale quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
ART. 16 - OFFERTE ANOMALE
1. Tutte le volte che vengono individuate in base all'art. 86 del Codice dei Contratti delle offerte anormalmente basse, l’autorità di cui all’art. 13 sospende la gara e segnala la circostanza al Dirigente competente perché ne promuova la verifica nei modi di cui all’art. 14 (salvo i casi disciplinati dall'art. 121 del Regolamento del Codice dei Contratti, in cui la verifica di
congruità è rimessa alla discrezionalità del RUP), richiedendo all’offerente le necessarie giustificazioni e assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni.27
2. Qualora dette giustificazioni non siano presentate o non vengano ritenute adeguate, la commissione di cui all’art. 14, nel rispetto delle procedure descritte all'art. 88 del Codice dei Contratti, propone l’esclusione delle relative offerte. La gara riprende e si conclude nei modi di cui all’art. 14, comma 4.28
3. Per i casi di gare ufficiose qualora il Dirigente competente ravvisi l'opportunità di effettuare la verifica di congruità si applica l'art. 14 del presente Regolamento nonché i commi 1 e 2 del presente articolo.29
ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara e nella lettera di invito, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, saranno riferiti di norma:
- per i contratti dai quali deriva un’entrata, al prezzo più alto;
- per i contratti dai quali deriva una spesa, al prezzo più basso;
- in entrambi i casi all’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi, secondo quanto previsto nel bando o nella lettera di invito, con riferimento a diversi elementi quali prezzo, rendimento, caratteristiche tecnico-qualitative e simili.
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei metodi indicati nel Regolamento del Codice dei Contratti, in particolare nell'allegato G) per i lavori, nell'allegato M) per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e nell'allegato P) per le forniture ed altri servizi.30
2. Qualunque sia il modo di scelta del contraente, la determina a contrattare e gli atti di gara possono prevedere che, in caso di offerta a ribasso, l’importo di aggiudicazione sia elevato fino a quello posto a base della gara in sede di determinazione di aggiudicazione definitiva. Tale facoltà è consentita per contratti aventi ad oggetto prestazioni ripetitive il cui quantitativo risulti utilmente aumentabile per il miglior perseguimento degli scopi cui il contratto medesimo è finalizzato.31
27 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
1. Le gare vengono esperite in luogo aperto al pubblico, nel giorno e nell’ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. L’Autorità di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; per motivate esigenze può essere disposta la sospensione temporanea con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara, eccetto nel caso di apertura delle offerte economiche.32
3. Tutte le operazioni di gara vengono riportate nel verbale di cui al comma 3 dell’art. 13.
ART. 18 BIS - SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE33
1. La Provincia può concorrere ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti a sistemi dinamici di acquisizione nell'ipotesi di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite detto sistema.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione la Provincia seguirà le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi.
CAPO III: PROCEDURE NEGOZIATE - LAVORI, SERVIZI E FORNITURA IN ECONOMIA 34
ART. 19 - PROCEDURE NEGOZIATE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI35
1. Per l’acquisizione di beni e servizi il dirigente competente può disporre di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e dell’art. 59 della legge 23/12/2000 n. 388 e successive modificazioni (CONSIP). Qualora il dirigente non
disponga di aderire alle convenzioni in parola è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni citate e successive modifiche. Il dirigente può altresì procedere alle acquisizioni attraverso il sistema intercent-ER disciplinato dalla L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 24/05/2004 n. 11. In tutti i casi la volontà di procedere alle acquisizioni è fatta risultare nella determinazione a contrattare.
2. Il ricorso alla procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara è consentito nei casi, alle condizioni e con le procedure specificate dagli articoli 56 e 57 del Codice dei Contratti e successive modificazioni e integrazioni.36
3. La determinazione a contrattare dovrà tenere conto degli eventuali atti di programmazione delle forniture di beni e servizi da acquisirsi nell’anno finanziario di riferimento e degli eventuali Capitolati generali adottati dall’Ente ovvero definiti da specifiche disposizioni normative.
ART. 20 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA37
1. E’ ammessa la procedura di spesa in economia, per gli oggetti ed i limiti di importo di seguito individuati, previa ricognizione effettuata dal Dirigente competente in sede di Piano Esecutivo di Gestione, per l’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici, servizi e istituti di competenza provinciale, nonché per soddisfare specifiche esigenze connesse agli obiettivi di gestione.
Fino all’importo della soglia comunitaria IVA esclusa per:
a) spese per cancelleria, beni mobili in genere, necessari al funzionamento dell’Ente o dei singoli Settori, assistenza, manutenzione e riparazione mobili, macchine, ascensori ed altre attrezzature d'ufficio;38
b) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
c) fornitura o noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
d) polizze di assicurazione;
e) mobili, arredi, attrezzature anche sportive, strumenti, materiali tecnici e similari per uffici e istituti scolastici;
f) articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico, attrezzature per la sicurezza stradale;
36 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 37 Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 19.09.2006 38 Lettera così modificata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 30.11.2009
g) fornitura di sale, di segnaletica orizzontale e verticale, di materiali bituminosi per le strade;39
h) servizi di mensa e ristorazione, servizi di custodia, di vigilanza;
i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
j) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
k) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, veicoli in genere, ciclomotori, biciclette, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
l) servizi di sfalcio delle erbe e sgombero neve.
Fino ad un importo di Euro 100.000,00 IVA esclusa per:
a) servizi di cui all'allegato IIA, categorie 10,11 e 12 del Codice dei Contratti, di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, servizi di ingegneria e di architettura, significando che i servizi di ingegneria e di architettura in senso stretto di cui all'art. 91 del decreto stesso devono essere affidati secondo un principio di rotazione sulla base di elenchi di professionisti formati o aggiornati annualmente;40
b) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell’Amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
c) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
d) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
e) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
f) spese di rappresentanza;
g) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, servizi di trascrizione e sbobinatura, informativi e di stampa;
h) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
i) rilegatura di libri e pubblicazioni;
j) lavori di traduzione e interpretariato ed eccezionalmente lavori di copia;
k) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
l) strumenti e prodotti sanitari;
m) noleggio e/o allestimento di stand;
n) ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie provinciali programmate nel PEG che per loro natura e per ragioni tecniche contingenti rendano conveniente la procedura di spesa in economia.
39 Lettera così integrata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 30.11.2009
40 Lettera così modificata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
2. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito, nei limiti della soglia comunitaria, nelle ipotesi dettagliate dall’art.125 comma 10 lettere a, b, c, d del Codice dei Contratti e successive modificazioni e integrazioni.41
3. La procedura in economia è applicabile infine per la conclusione dei contratti con imprenditori agricoli identificati al successivo art. 27 per la fornitura di beni e servizi di importo annuale non superiore ad Euro 50.000,00 nel caso di imprenditori singoli e ad Euro 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni.42
ART. 20 BIS - PROCEDURA PER BENI E SERVIZI IN ECONOMIA43
1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni in economia nell’ambito della programmazione predefinita avviene di norma, previa adozione di determinazione a contrattare, mediante gara ufficiosa, con richiesta di almeno cinque preventivi/offerta redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.44
2. Per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro, IVA esclusa, si può procedere ad affidamento diretto.
Per forniture e servizi da 20.000,00 a 40.000,00 Euro, IVA esclusa si procede mediante sondaggi esplorativi con la richiesta di almeno tre preventivi.45
3. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera, deve contenere, di norma ai sensi dell'art. 334 del Regolamento del Codice dei Contratti:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le eventuali garanzie;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
41 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
42 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 06.03.2007 che sostituisce integralmente comma 3 originario.
43 Articolo inserito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 19.09.2006
44 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
45 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 che sostituisce integralmente comma 2 originario.
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.46
4. Alla conclusione dei contratti si provvede, ad eccezione di quanto stabilito dal comma successivo, mediante lettera commerciale o scrittura privata.
5. In caso di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 20.000,00 IVA esclusa, alla conclusione dei relativi contratti si provvede di norma a mezzo di buono d’ordine sottoscritto dal Dirigente competente, salva la facoltà di procedere con le modalità di cui all’art. 31, qualora il contratto debba recare dettagliate indicazioni e clausole ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale. L’impegno complessivo per tali spese verrà assunto annualmente con apposita determinazione dirigenziale, eventualmente aggiornabile, che dovrà recare l’indicazione delle tipologie di spesa da sostenere in corso d’anno.47
ART. 21 - LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA48
1. I lavori pubblici eseguibili in economia, ammessi per importi non superiori a 200.000,00 Euro nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Centro di Responsabilità e/o Centro di costo per le specifiche esigenze connesse con le diverse competenze provinciali, debbono rientrare in una delle seguenti tipologie:
46 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 47 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 48 Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 19.09.2006
- manutenzione o riparazione di opere od impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- lavori relativi ai beni culturali, di cui all’art. 198 del Codice dei Contratti e successive modificazioni e integrazioni, di importo non superiore a 100.000,00 Euro, ovvero, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, fino all’importo di 300.000,00 Euro.49
2. L’esecuzione dei singoli lavori viene disposta dal Dirigente competente nell’ambito e con le forme previste dalle disposizioni stabilite dall’ordinamento contabile. I lavori in economia, coerentemente con l'art. 125 comma 3 del Codice dei Contratti, si possono eseguire in amministrazione diretta, per importi non superiori a 50.000,00 Euro, o per cottimi.50
3. Il contraente è individuato, previa indagine di mercato fra almeno cinque imprese scelte sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro si può procedere ad affidamento diretto al soggetto prescelto anche attraverso sondaggi esplorativi.51
4. I contratti per lavori in economia possono essere conclusi, per importi non superiori a 20.000,00 Euro, a mezzo di buono d’ordine sottoscritto dal Dirigente competente.52
5. I contratti di cui trattasi vengono altresì stipulati con le formalità di cui all’art. 31 qualora debbano recare dettagliate indicazioni e clausole contrattuali ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale, sulla base dell’apposito atto di cottimo.
6. I contratti per lavori in economia devono essere conclusi entro la chiusura dell’esercizio finanziario in cui si è assunto l’impegno di spesa, fatta eccezione per quelli afferenti somme a disposizione nei progetti approvati e finanziati con spesa d’investimento.
49 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 50 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 51 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 52 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
ART. 21 BIS - ACCORDI QUADRO53
1. E' facoltà dell'amministrazione concludere accordi quadro disciplinati dall'art. 59 del Codice dei Contratti con più fornitori o prestatori di servizi che fissino le condizioni principali dei singoli appalti da aggiudicarsi nel periodo di validità dell'accordo, la cui durata non può superare i quattro anni.
2. Per i lavori gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione, non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.
3. Il numero dei partecipanti all'accordo quadro non può essere inferiore a tre e deve essere tale da garantire, in relazione agli oggetti dei singoli appalti da aggiudicare, un confronto concorrenziale.
4. La selezione dei partecipanti all'accordo quadro avviene seguendo le procedure aperte o ristrette previste dalla normativa vigente. A tal fine viene pubblicato un bando che deve indicare:
a) il periodo di validità dell'accordo quadro;
b) il numero massimo dei partecipanti da selezionare, i requisiti necessari e i criteri di aggiudicazione stabiliti per la scelta dei partecipanti;
c) l'oggetto dell'accordo e l'importo massimo presunto;
d) le condizioni principali ed i criteri di aggiudicazione dei singoli contratti che sorgeranno sulla base dell'accordo quadro.
5. I singoli appalti sono preceduti da un confronto concorrenziale fra i partecipanti sulle specifiche non completamente definite nell'accordo.
6. Tale confronto si svolge a seguito di invito da parte dell'amministrazione a tutti i partecipanti all'accordo quadro a presentare offerta nell'ambito delle condizioni fissate nell'accordo stesso, entro un termine adeguato. La procedura dovrà essere specificatamente approvata in sede di accordo quadro.
7. In sede di presentazione dell'offerta i partecipanti devono dichiarare la permanenza dei requisiti già dichiarati al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro.
53 Articolo così integrato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
CAPO IV: DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI
ART. 22 - ALIENAZIONI MOBILIARI
1. Il Dirigente competente procede all’alienazione dei beni mobili, sulla base di apposita perizia tecnica e di stima, a gara pubblica o a procedura negoziata a seconda del valore degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l’una o l’altra forma.
2. Per particolari tipologie di beni, quali autovetture e simili, è consentita la vendita al fornitore di beni dello stesso genere con scomputo sul prezzo dei nuovi acquisti.
3. Limitatamente ai beni mobili dichiarati fuori uso è praticabile, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta sentita la competente Commissione Consiliare, la donazione a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro.
ART. 23 - PERMUTE E ACQUISTI DI BENI IMMOBILI54
1. Sulla base di quanto previsto dal piano degli acquisti e delle alienazioni approvato in allegato al bilancio di previsione annuale, il Dirigente competente può ricorrere alla permuta di specifici beni immobili provinciali con altri di proprietà pubblica o privata, provvedendo sulla base di apposita perizia tecnica e di stima e salvo conguaglio monetario.
2. Per gli acquisti di beni immobili il Dirigente competente procede di norma a procedura negoziata sulla base di formale proposta di vendita che deve garantire la libertà del bene da qualsiasi vincolo o pregiudizio e la legittima piena disponibilità dello stesso da parte dell’offerente, salva la richiesta di ulteriori garanzie in base alla normativa civilistica; la proposta di vendita del privato sarà sottoposta preventivamente a perizia tecnica e di stima.
ART. 24 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI
1. I contratti relativi alla assunzione o concessione in locazione/affitto di beni immobili, sulla base di quanto definito in sede di Piano esecutivo di gestione, vengono di norma conclusi a
54 Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 92 del 30.11.2009 che sostituisce integralmente art. 23 orginario.
seguito di trattativa diretta con obbligo di adeguata motivazione in ordine alle finalità del contratto, alla scelta del contraente, alla valutazione di congruità del prezzo e al rispetto di eventuali norme applicabili a particolari categorie di soggetti ovvero in merito alla determinazione di canoni equi.
2. Per i contratti attivi dovranno di norma essere previste adeguate forme di pubblicità preventiva; potrà altresì essere prevista la scelta del contraente mediante gara pubblica qualora ritenuta più opportuna e conveniente per l’Amministrazione in relazione al valore del contratto.55
3. Ferma restando la garanzia di convenienza economica del contratto, per i contratti attivi è ammessa la trattativa diretta e l’eventuale riduzione del canone stimato qualora il conduttore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse generale senza fine di lucro.
4. Restano applicabili le disposizioni speciali per la concessione (in uso gratuito) delle sale provinciali solo nei casi previsti dall'art. 23 comma 1, lett. b) del Regolamento provinciale per la concessione di interventi di sostegno e sale provinciali, per l'assegnazione del premio Provincia e per l'uso dello Stemma del Gonfalone.56
ART. 25 - AFFIDFAMENTI AD ASSOCIAZIONI O ENTI DI VOLONTARIATO
1. La determinazione a contrattare può prevedere che, per forniture e servizi a finalità sociale, di importo inferiore alla soglia comunitaria e diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, l’affidamento avvenga a procedura negoziata con cooperative sociali iscritte in apposito Albo e con obiettivi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Possono altresì essere stipulati a trattativa diretta, nei limiti di importo di cui sopra, contratti d'appalto con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi Albi e Registri per specifiche attività rientranti in programmi o progetti dell’Amministrazione che prevedano, secondo gli indirizzi operativi della Giunta, un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale.57
55 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 56 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 57 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
3. Gli affidamenti previsti dal presente articolo devono essere comunque disposti nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia.58
ART. 26 - INCARICHI PROFESSIONALI
1. Il ricorso agli incarichi professionali e alle collaborazioni esterne può essere effettuato, di norma, per attività non continuative, non riconducibili alla ordinaria attività degli uffici e dei servizi dell'Ente o che comunque non possono essere assicurate dalle strutture interessate in ragione dei carichi di lavoro e /o di situazioni peculiari, contingenti o di urgenza.
La materia è regolata dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.59
ART. 27 - CONTRATTI DI APPALTO CON IMPRENDITORI AGRICOLI 60
1. La Provincia, può stipulare contratti di appalto con imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni nei limiti previsti dal precedente art. 20 comma 3.
2. I contratti di cui al comma 1 sono finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, alla tutela delle vocazioni produttive del territorio. L’esecuzione del contratto avviene mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola.
3. Il dirigente proponente l’affidamento è tenuto ad accertare preventivamente il possesso dei requisiti tecnico/imprenditoriali e morali in capo alle imprese interpellate.
4. Al fine di semplificare la procedura di affidamento ed i relativi controlli e di perseguire una possibile rotazione negli affidamenti, il dirigente del Settore Sviluppo Economico promuove l’istituzione di un elenco delle imprese agricole richiedenti. In apposito avviso pubblico sono regolati nel dettaglio i requisiti, le condizioni per l’accesso, le situazioni di incompatibilità e decadenza dall’elenco.61
58 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 59 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 60 Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 19.09.2006 61 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
TITOLO III CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
ART. 28 - CONCLUSIONE DELLA FASE PRECONTRATTUALE
1. Alla conclusione della fase procedimentale provvede il Dirigente competente, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l’attualità dell’interesse pubblico a contrattare e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. La determinazione con cui si approvano gli esiti della gara ufficiosa ovvero si approva l’aggiudicazione provvisoria già intervenuta in sede di gara pubblica, con contestuale impegno di spesa, è adottata successivamente alla sottoscrizione della relazione o del verbale di aggiudicazione di cui all’art. 13. L'efficacia della determina è in ogni caso subordinata all'acquisizione della documentazione comprovante i requisiti di idoneità.62
3. Se la verifica di cui ai commi precedenti dà esito negativo il Dirigente adotta i provvedimenti più opportuni.63
ART. 29 - ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI
1. Nelle gare pubbliche soggette alla normativa comunitaria viene richiesto ai concorrenti un deposito cauzionale provvisorio di cui all'art. 75 del Codice dei Contratti, pari al 2% dell’importo a base d’asta, fatti salvi gli obblighi previsti da speciali normative. La cauzione viene incamerata, salvo risarcimento danni, se l’aggiudicatario non intende stipulare il contratto nei termini stabiliti.64
2. La cauzione definitiva - di entità non inferiore al 10% dell'importo contrattuale - deve, di norma, essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto. E' costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando di gara, nella lettera di invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto e accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di stipulazione del contratto. I
62 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 63 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 64 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
concorrenti in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 potranno usufruire di una riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva.65
3. Non si fa luogo, di norma, alla costituzione di cauzione definitiva per i contratti fino a 40.000,00 Euro oneri fiscali esclusi, fatta sempre salva la normativa specifica in materia di lavori pubblici. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.66
ART. 30 - CONTENUTI DEL CONTRATTO
1. Il contratto deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrattare, con l’eventuale capitolato speciale e con l’offerta presentata dall’aggiudicatario.
2. Gli elementi essenziali che dovranno risultare dal testo contrattuale o dai relativi allegati sono i seguenti:
- le parti,
- l’oggetto,
- il luogo, i termini e le modalità di esecuzione,
- l’importo contrattuale, le modalità e i termini di pagamento,
- la durata ed eventuali modalità di proroga,
- le eventuali sanzioni e penalità per inadempimento,
- le verifiche circa la regolare esecuzione delle prestazioni,
- le spese contrattuali e gli oneri fiscali,
- la clausola con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.67
ART. 31 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. I Dirigenti competenti stipulano, di norma entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, i contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l’utilizzo di strumentazioni telematiche. Il contratto a norma dell'art. 11, comma 10 del Codice dei
contratti non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni della determina di aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui ai successivi commi.68
2. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal Segretario Generale.
3. I contratti sono stipulati per scrittura privata qualora la conclusione sia intervenuta in esito a procedura negoziata, salvo i contratti di importo superiore a 500.000,00 Euro, che vengono stipulati in forma pubblica amministrativa. Per tale sistema di contrattazione è ammessa pure la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale oppure con buono d’ordine qualora si tratti di contratti di importo non superiore ai limiti di cui agli artt. 20 bis e 21 le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale, ovvero attraverso restituzione della determinazione di aggiudicazione sottoscritta dal Dirigente con accettazione della medesima firmata in calce dal contraente. Per la conclusione dei contratti a mezzo di buono d’ordine si osservano le procedure e modalità di cui all’art. 20 bis.69
4. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con la Provincia, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente.70
5. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge. L'accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure dell'importo presunto e definitivo delle spese contrattuali, compete al Servizio gare e contratti.
6. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la Cassa economale, che procede anche alle operazioni di eventuale conguaglio.
ART. 32 - REPERTORIO DEI CONTRATTI
1. A cura del Servizio gare e contratti e sotto la responsabilità del Segretario Generale è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso, ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria.
2. I Dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicarne gli estremi nella stessa giornata al Servizio gare e contratti e a trasmetterlo al Servizio stesso in originale corredato dei relativi allegati, dopo la sua registrazione.71
ART. 33 - ORIGINALE E COPIE DEL CONTRATTO
1. I contratti in forma pubblica sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione.
ART. 34 - ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO CONTRAENTE
1. Chiunque, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonchè le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L’obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonchè l’inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima il Dirigenti titolari dei Centri di responsabilità e/o Centri di costo a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle
autorità competenti, ovvero a risolvere il contratto senza ricorso all’autorità giudiziaria nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario sia per due volte consecutive negativo ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Regolamento del Codice dei Contratti. Il contraente non potrà comunque vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.72
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d’opera a qualunque titolo associato all’impresa contraente.
5. Le suddette previsioni e prescrizioni vanno esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale.
TITOLO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 35 - ESEGUIBILITÀ DEI CONTRATTI
1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistano dichiarate ragioni di urgenza, con la determina di cui al precedente art.
28 si può autorizzare l'esecuzione del contratto in pendenza della stipula, nel rispetto comunque dell'art 11 commi 9 e 12 del Codice dei Contratti e dell'art 302, comma 2 del Regolamento del Codice dei Contratti.73
ART. 36 - DURATA DEL CONTRATTO, XXXXXXX E PROROGHE
1. Nei contratti devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito.74
3. Qualora i bandi o gli inviti lo prevedano è ammesso il rinnovo espresso di durata non superiore a quella originaria. A tal fine il Dirigente competente, in tempo utile, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata e individuazione delle necessarie risorse, avvia con la controparte la trattativa per il rinnovo, prima della scadenza, del contratto agli stessi patti e condizioni e nella stessa forma.75
4. Il Dirigente competente può disporre la proroga contrattuale per il periodo strettamente necessario per concludere la procedura di scelta del nuovo contraente.76
ART. 37 - PREZZI - REVISIONE E AGGIORNAMENTO
1. I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l’esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali.
2. E’ consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni.
4. Di norma e salve le disposizioni applicabili ai lavori pubblici, non sono ammesse anticipazioni del prezzo contrattuale.77
ART. 38 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con la Provincia, salve le ipotesi relative alle cessioni di aziende e agli atti di trasformazione, fusione e scissione disciplinati dall'art. 116 del Codice dei Contratti.78
75 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
2. E’ ammessa di norma la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa (art. 117 del Codice dei Contratti) . La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti.79
ART. 39 - SUBCONTRATTI
1. Il subcontratto, di norma, è consentito, previa verifica dei requisiti del subcontraente e nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative speciali in materia di appalti pubblici.
2. Negli appalti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria nonché negli affidamenti a cottimo fiduciario di lavori pubblici può essere vietato il subcontratto se tale divieto, previsto dal capitolato, è funzionale alla natura del contratto.80
3. Il subcontratto non consentito, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è privo di effetti nei confronti dell’Amministrazione e costituisce motivo di risoluzione del contratto principale.
ART. 40 - MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI
1. Non sono consentite variazioni o aggiunte al contratto che ne possano alterare la sostanza rispetto all’oggetto o alle finalità. Restano ammissibili solo le varianti e addizioni previste per i lavori all'art. 161 del Regolamento del Codice dei Contratti, nonché le varianti introdotte dalla stazione appaltante per servizi e forniture indicate all'art. 311 del citato Regolamento.81
2. Qualora il contratto sia stato stipulato predeterminando in via presuntiva solo un minimo e/o un massimo di prestazioni similari da effettuarsi in un determinato arco temporale, l’esatta individuazione quantitativa è rimessa al Dirigente competente con valutazione del corrispettivo in base ai prezzi unitari o ai ribassi prestabiliti.
ART. 41 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE
1. Il corrispettivo contrattuale è liquidato dal Dirigente competente a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni.
2. Il contratto può anche prevedere pagamenti in conto in ragione della prestazione parziale eseguita; in tal caso dovrà essere esplicitato il modo di computazione dell’eseguito e i termini di maturazione del credito, di norma riferiti a quantità o importi predeterminati ovvero a scadenze temporali.
3. Il contratto può prevedere penali per ritardato inadempimento degli obblighi contrattuali e/o prevedere premi di accelerazione ai sensi degli artt. 145 comma 3 e 298 del Regolamento del Codice dei Contratti in relazione alla tipologia, all'entità e alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. L’applicazione delle penalità non preclude la richiesta del risarcimento di ulteriori danni.82
ART. 42 - INADEMPIMENTO
1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 299 e ss. del Regolamento del Codice dei contratti provvede alle verifiche circa il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e valuta, con proprie determinazioni, l’insorgere di inadempimento dell’obbligazione.83
2. Una volta accertato l’inadempimento, contestato al soggetto e valutate le sue controdeduzioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà applicare le sanzioni previste in contratto nonchè, in relazione alla gravità dell’inadempimento stesso, provvedere alla eventuale risoluzione del contratto attivando altresì le procedure per il risarcimento del danno.84
ART. 43 - COLLAUDO E VERIFICHE DI CONFORMITA'
1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di conformità ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti e rispettivamente degli artt. 215 e ss. e 312 e ss. del Regolamento del Codice dei Contratti, da parte del Dirigente competente, e/o Responsabile del procedimento ovvero Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione e del pagamento del corrispettivo; detta disposizione sarà inserita nel testo contrattuale fra le clausole essenziali.85
2. Qualora l’esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto il Dirigente competente dovrà a seconda della situazione rilevata:
82 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011
- definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine;
- concordare l’accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo;
- adottare l’atto di rifiuto della prestazione non conforme e individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare ivi compreso l’incameramento della cauzione.
ART. 44 - GARANZIE PER VIZI
1. L’intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di conformità.86
2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Dirigente competente di affidare a terzi quanto necessario per l’eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all’inadempiente.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
ART. 45 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie come previsto alla Parte IV del Codice dei Contratti.87
2. In ogni caso, per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la Provincia le parti, prima di procedere giudizialmente presso il Foro di Bologna, possono ricorrere alla conciliazione presso la Camera di Commercio di Bologna in conformità al relativo
regolamento di conciliazione, ovvero presso altro Organismo accreditato territorialmente competente.88
ART. 46 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
2. In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza.
ART. 00 - XXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXX
1. Il presente Regolamento, approvato nelle forme di legge e di Statuto, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di inizio della pubblicazione.89
88 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011che sostituisce integralmente comma 2 originario.