Settore PERSONALE E FINANZE
Settore PERSONALE E FINANZE
Xxx Xxxx, 000 - Xxxxxxx X. Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER LA PROVINCIA DI SALERNO CIG 876965543E
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa (di seguito denominato “servizio di brokeraggio”) ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato “Broker”) come disciplinato dal D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e ss.mm.ii..
Il Servizio di brokeraggio consiste nel prestare attività di assistenza e supporto specialistico di ausilio su tematiche assicurative relative alle polizze da stipularsi con la Provincia di Salerno, ovvero, di collaborazione in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, nonché la formazione ed informazione del personale dell’Ente. Tale attività è prestata a favore della Provincia di Salerno.
Art. 2 – Durata
La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni, decorre dalla data di inizio attività del servizio indicata in un apposito verbale firmato dalle parti ad avvenuta aggiudicazione. L’appalto prevede un’opzione di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.lgs. n. 50/2016, che consiste nella facoltà della Stazione Appaltante di proseguire il medesimo servizio in appalto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi per garantire la continuità della prestazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante derivanti dall’espletamento della gara.
In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, la Società, su richiesta dell’Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività fino a ulteriori novanta giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuova Società o all’Ente medesimo.
Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 D. lgs n. 209 del 7/09/2005 e ss.mm.ii..
Art. 3 -Situazione assicurativa attuale
I premi annui lordi anticipati per l’esercizio 2021 dalla Provincia dl Salerno per contratti assicurativi ammontano a:
Polizza RCT/RCO – Euro 838.950,00 Polizza Infortuni - Euro 9.394,00
Polizza RCA/ARD Libro Matricola - Euro 17.122,51 Polizza Kasko - Euro 12.764,99
Polizza RC Patrimoniale - Euro 11.900,00
Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.
Art. 4 – Importo dell’appalto
Il Servizio di brokeraggio non comporta alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico della Provincia di Salerno.
L’attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi relativi ai contratti assicurativi conclusi e/o rinnovati per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).
I compensi del broker, come da prassi consolidata di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi della Provincia di Salerno, con commissioni calcolate in percentuale sui premi sottoscritti e la Provincia non sosterrà alcun onere diretto.
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula e/o rinnovo dei contratti di assicurazione.
L’importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l’affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.
Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d’oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del Codice, e quindi della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, l'importo complessivo dell’appalto viene stimato per l’intera durata in complessivi € 300.536,08 (€ 257.602,35 per triennio + € 42.933,73 per 6 mesi proroga), IVA esclusa.
Il suddetto valore è stimato applicando ai premi imponibili in corso aggiudicati con gara a evidenza pubblica la percentuale del 5% per la polizza Libro Matricola (RCA/ ARD) e Kasko, la percentuale del 12% per tutte le altre polizze.
Le percentuali indicate derivano dall’applicazione della media delle percentuali riportate nella griglia di valutazione delle offerte economiche.
Gli importi derivanti da tali percentuali sono stati sommati per i tre anni di durata del contratto e infine arrotondati per eccesso.
Le polizze assicurative della Provincia di Salerno, attualmente in corso, sono le seguenti:
ASSICURAZIONE | SCADENZA | PREMIO ANNUO IMPONIBILE | PREMIO TRIENNALE IMPONIBILE |
Polizza RCT/RCO | 30/12/2022 | 686.257,67 | 2.058.773,01 |
Polizza Infortuni | 31/12/2022 | 9.164,86 | 27.494,58 |
Polizza RCA/ARD Libro Matricola | 31/12/2022 | 13.726,10 | 41.178,30 |
Polizza Kasko | 31/03/2023 | 11.246,68 | 33.740,04 |
Polizza RC Patrimoniale | 31/12/2022 | 9.734,15 | 29.202,45 |
TOTALE | 730.129,46 | 2.190.388,34 |
I premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e di altre Polizze relative ad eventi di modesta entità.
Art. 5 -Prestazioni oggetto del servizio
Il Broker, in collaborazione con le competenti strutture della Provincia, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.
Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze e comprende in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:
A. Redazione del programma assicurativo
Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:
l’esame delle polizze assicurative in essere stipulate dalla Provincia ed individuazione delle eventuali carenze, degli interventi di razionalizzazione più idonei delle coperture occorrenti;
l’individuazione delle aree di rischio e delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui la Provincia è esposta;
la valutazione del rischio e stima delle probabilità di accadimento dei sinistri ed entità danni;
proposte per il trattamento del rischio: indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati e trasferimento del rischio al mercato assicurativo;
la proposta ed impostazione di un programma assicurativo, completo delle indicazioni relative:
1) ai costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive;
2) ai margini di autoassicurazione (franchigie, massimali);
3) alla definizione delle nuove coperture;
4) alla definizione del budget assicurativo;
B. Affiancamento della Provincia nella fase di gestione ed esecuzione del “Programma assicurativo”
Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:
la presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso;
allineamento delle scadenze dei contratti assicurativi;
la segnalazione delle scadenze contrattuali programmate (di pagamento e di incasso) oltre ad ogni adempimento amministrativo e contabile, a carico dell’Ente, indicati nelle polizze;
la gestione delle varianti di contratto e controllo dei contratti assicurativi (comunicazione della variazione dei rischi e/o massimali e dati di regolazione premio, ecc.);
il monitoraggio di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere in relazione ad aggiornamenti legislativi e contrattuali, anche in riferimento a nuove specifiche esigenze dell’Ente, riconducibili all’andamento della sinistrosità, al possibile mutamento organizzativo e/o istituzionale e all’introduzione di nuovi soggetti assicurabili (enti, società, personale);
il monitoraggio della sussistenza e del permanere dei requisiti di solvibilità e solidità delle imprese assicuratrici e contestuale aggiornamento all’Ente delle eventuali criticità rilevate con indicazione delle misure preventive/cautelative da attivare;
C. Assistenza e collaborazione nella predisposizione dei capitolati tecnici in occasione delle procedure di acquisizione di nuovi contratti assicurativi
In particolare, il Broker, nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi, deve procedere:
all’elaborazione e redazione dei capitolati tecnici di gara, lettere d’invito, ecc.;
alla definizione di ipotesi di offerte con varianti migliorative;
alla predisposizione di indagini di mercato volte a garantire la corrispondenza tra domanda ed offerta;
alla predisposizione di clausole specifiche aderenti alle necessità della Provincia;
all’assistenza tecnico professionale e tempistiche relative alla fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d’oneri, bandi di gara, lettere- invito), accompagnata da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l’eventuale proposta di inserimento di franchigie e l’importo presunto da mettere a base di gara;
D. Assistenza nella gestione dei sinistri
In particolare, il Broker deve:
assicurare la presa in carico, dal precedente fornitore, dei sinistri pregressi;
garantire la gestione dei sinistri attivi e/o passivi denunciati dall’Ente e di quelli preesistenti presi in carico ed assistenza nella gestione dei rapporti con le parti interessate;
L’attività dovrà a titolo esemplificativo prevedere: il supporto nella verifica dei presupposti previsti dalla polizza per la sua attivazione; l’attivazione della polizza (apertura del sinistro) mediante trasmissione della denuncia alla Compagnia Assicuratrice (ed al terzo danneggiato in caso di polizza RCT/RCO); la gestione di eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazione documentale da parte della Compagnia Assicuratrice; l’analisi delle eventuali eccezioni mosse dalla Compagnia Assicuratrice circa la risarcibilità del danno e predisposizione, su richiesta dell’Amministrazione, di una eventuale replica; il controllo delle prestazioni accessorie di polizza da parte della Compagnia (es. difesa giudiziale dell’assicurato, perizie di parte, ecc.); la verifica degli atti di liquidazione dei sinistri e della corretta applicazione degli scoperti, franchigie e massimali; la segnalazione di ogni iniziativa necessaria al conseguimento, nel minor tempo possibile, della soddisfacente liquidazione del danno e/o della chiusura della pratica;
predisporre, su richiesta dell’Ente, del report sull’andamento dei sinistri contenente, per ciascuna polizza in essere, almeno i seguenti dati:
- numero dei sinistri denunciati;
- numero dei sinistri senza seguito;
- numero dei sinistri liquidati e relativo importo;
- numero dei sinistri in trattazione ed importo posto a riserva.
Il report dovrà essere eventualmente corredato da una valutazione tecnica sulle possibili migliorie da porre in essere;
garantire la gestione informatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri;
assicurare il riversamento su un applicativo informatico accessibile al personale abilitato della Provincia, di tutta la documentazione relativa ai nuovi sinistri aperti nonché a quella dei sinistri pregressi non ancora chiusi;
assicurare assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione, provvedendo, ove necessario, all’interruzione dei termini di prescrizione;
predisporre relazioni tecniche ogni qualvolta la Provincia ne faccia richiesta, sull’andamento dei sinistri pagati, riservati e senza seguito distinti per ramo relativamente alla denuncia di sinistri;
verifica la completezza e integrità della documentazione allegata alla richiesta, onde evitare che indicazioni imprecise od inesatte possano pregiudicare l’esito della liquidazione;
fare una analisi delle garanzie, clausole e condizioni dei contratti assicurativi vigenti al fine di aprire il sinistro sulla/e polizza/e pertinente/i;
notificare formalmente il danno all’assicuratore/i se il sinistro interessa più contratti;
comunicare alla Provincia le deduzioni delle Compagnie stesse (richieste di integrazioni e/o riserve);
relazionare direttamente con il “referente del sinistro”, che sarà indicato nella denuncia sinistro in fase di apertura;
tenere informato il Servizio Economato e provveditorato provinciale competente per la gestione dei contratti assicurativi sull’andamento della gestione dei singoli sinistri mediante incontri periodici e/o l’invio di report analitici;
inviare alle Compagnie Assicurative gli atti finalizzati all’interruzione del termine di prescrizione dei sinistri;
segnalare informazioni e valutazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle Compagnie Assicuratrici, nonché di informazioni sull’andamento dei mercati assicurativi con particolare evidenza sulle condizioni di solidità delle Compagnie stesse;
garantire assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri nonché nella definizione delle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici, laddove si dovessero riscontrare degli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione delle polizze assicurative;
garantire la partecipazione (eventualmente anche telematica) di un componente esperto del settore di apposito Comitato previsto dall'Ente per la Valutazione dei Sinistri al fine di individuare quelle aree di criticità che, sia dal punto di vista organizzativo sia da quello tecnico e professionale, possono facilitare l’insorgere di contenziosi e suggerire azioni correttive;
individuare i sinistri ove il danno eccede l'importo della S.I.R., raccogliendo tutta la documentazione, comprensiva dell'istruttoria fino a quel momento eseguita e provvedere alla tempestiva comunicazione alla società di assicurazioni che detiene il rischio RCT/O per la gestione di competenza;
X. Xxxxxxx internet
Il Broker si impegna:
a comunicare l’apertura sinistro, i riferimenti ed a trasmettere la relativa documentazione utilizzando l’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx ed in particolare l’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx come punto di ingresso per tutte le comunicazioni all’Amministrazione;
a tenere costantemente aggiornata la Provincia di Salerno sullo stato di avanzamento del sinistro e fornire alla stessa la documentazione che nel corso della trattazione dovesse acquisire;
a utilizzare l’applicativo gestionale della Provincia di Salerno “Sistema Gestionale Sinistri
– Legale e Contenzioso”, disponibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx per tutti i flussi informativi sui sinistri;
a far accedere al portale esclusivamente il personale abilitato dalla Provincia attraverso l’utilizzo di credenziali riservate;
al caricamento nel portale della documentazione inerente i sinistri stradali, in particolare i dati, le perizie, le memorie difensive e gli atti gestiti e prodotti dalle Compagnie e dagli altri attori intervenuti nella gestione del sinistro;
all’implementazione tempestiva del portale con i dati relativi ai nuovi sinistri aperti;
all’aggiornamento dei dati in base allo stato di avanzamento del trattamento dei singoli sinistri (dall’apertura fino alla liquidazione e/o rifiuto) e dei pagamenti (premi assicurativi e regolazioni premio) relativamente alle proprie polizze assicurative;
al popolamento con i dati dei sinistri pregressi non ancora chiusi;
F. Attività di consulenza ed assistenza
Il Broker si impegna:
alla formulazione di pareri in risposta ai vari quesiti in materia assicurativa che vengono posti dai vari uffici dell’Ente da effettuarsi anche in forma scritta, ovvero mediante partecipazione a riunioni/incontri presso la Provincia;
alla consulenza ed assistenza su eventuali convenzioni o contratti di varia natura stipulati dalla Provincia con terzi;
all’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulano con la Provincia convenzioni o contratti di varia natura, nonché la verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate con le norme della convenzione o del contratto;
per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studi di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (RC colpa grave, RC patrimoniale, infortuni, malattia, ecc.);
sulla congruità di contratti assicurativi stipulati da terzi aggiudicatari in caso di appalto di servizi, forniture e lavori;
all’assistenza all’Ente nell’applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell’osservanza del D. lgs. n. 50/2016;
G. Attività di formazione
Il Broker assicura le seguenti attività di formazione:
formazione ed informazione del personale dell’Ente addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri e di altre categorie di personale (es. tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, ecc.) coinvolti sia per tematiche specifiche, che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo;
aggiornamento del personale in materia assicurativa o attinente, oltre che su problematiche di natura giuridica comunque riconducibile alla disciplina delle responsabilità e/o del risarcimento del danno;
elaborazione di un programma annuale di formazione nelle materie oggetto del servizio, rivolto al personale della Provincia determinato in quantità di ore/giornate di formazione nell’arco di espletamento dell’appalto e in qualità/contenuti delle proposte (convegni, seminari di studio, altre iniziative) In particolare saranno valutati:
- descrizione dei corsi proposti;
- frequenza dei corsi;
- indicazione degli esperti;
- materiale didattico;
- fornitura di riviste, accesso a banche dati, ecc.
H. Servizi aggiuntivi offerti rispetto al capitolato
Il Broker si impegna a fornire eventuali servizi aggiuntivi/complementari offerti in sede di gara, da prestare con propri mezzi e risorse a favore dell’Ente senza alcun onere di spesa a carico dello stesso che siano:
accessori e funzionalmente riconducibili al servizio di brokeraggio assicurativo e oggettivamente concretizzabili nel contesto istituzionale della Provincia;
di specifico supporto all’attività tecnico- amministrativa, legale della Provincia;
Sono ammessi e saranno valutati al massimo n. 3 servizi aggiuntivi, tali servizi dovranno essere presentati in modo dettagliato e saranno considerati obbligazioni contrattuali a carico dell’operatore economico in caso di aggiudicazione. Non saranno ammessi elementi di tipo economico. I servizi proposti dovranno avere connessione con l’oggetto del presente appalto e non dovranno essere tali da snaturare l’oggetto del servizio.
Art. 6 – Gruppo di lavoro
Il Broker si impegna, dopo l’aggiudicazione, a designare la struttura del Team di lavoro di interfaccia con la Provincia di Salerno, dedicato all’esecuzione del Servizio, composto da personale di elevata professionalità e capacità tecnica.
Il gruppo di lavoro deve essere composto da uno staff di almeno 3 risorse, sarà coordinato da un “Referente unico del servizio”, esso assumerà la piena responsabilità dei rapporti tra il Broker e l’Amministrazione. Il Referente unico dovrà essere iscritto nella sezione b) del Registro degli intermediari assicurativi di cui al comma 4 dell’art. 109 del D. lgs n. 209/2005 con una anzianità di servizio non inferiore a 5 anni; dovrà garantire il corretto e puntuale svolgimento del servizio, svolgendo la funzione di interlocutore di riferimento nei confronti della Provincia. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’esecuzione o nella gestione del singolo sinistro, e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede dell’Amministrazione.
Nel gruppo di lavoro dovrà essere, altresì, individuato il sostituto del referente, che dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità della risorsa sostituita.
Prima dell’avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di reperibilità del referente e dell’eventuale sostituto, del/i dipendente/i o collaboratore/i del Broker, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata).
Art. 7 – Aggiudicazione del servizio
L’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1) avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all’interno del presente capitolato e del relativo bando e disciplinare di gara.
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 95 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 8 – Commissione esaminatrice
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi di legge.
Art. 9 – Pagamento dei premi assicurativi
Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dalla Provincia di Salerno al Broker; il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere all’Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.
Il pagamento così effettuato, avrà valore liberatorio per la Provincia di Salerno, non essendo imputabile all’Ente gli effetti dell’eventuale ritardato pagamento alle Compagnie di assicurazione da parte del Broker.
Il Broker si impegna a trasmettere all’Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicurative entro il termine indicato dalle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 10 -Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.
A tale proposito, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
Ai sensi dell’art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Ai sensi dell'art.3, co.9, della L.13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
Art. 11 -Obblighi delle parti contraenti
Il Broker, nell’espletamento del servizio si impegna a:
impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all’utilizzo della documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, del disciplinare e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse dell’ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività dell’Ente;
garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Ente;
non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dell’Ente;
mettere a disposizione dell’Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell’Ente;
garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
utilizzare l’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx ed in particolare l’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx come punto di ingresso per tutte le comunicazioni da inoltrare all’Ente
utilizzare il portale dedicato dell’Ente “Sistema Gestionale Sinistri – Legale e Contenzioso” disponibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx per il caricamento delle informazioni e dei dati inerenti i sinistri stradali che coinvolgono l’Ente.
Dalla data di decorrenza dell’incarico, inoltre, il broker è tenuto a:
Assicurare la completa gestione del programma assicurativo della Provincia di Salerno come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l’impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall’Ente per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
A tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’articolo 1176 del Codice Civile.
L’Ente si impegna a:
non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del Broker;
rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l’affidamento delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze, è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell’Ente, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.
Art. 12 – Svolgimento dell’incarico
È esplicitamente convenuto che restano in capo alla Provincia di Salerno l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali, né è in grado d’impegnare in alcun modo l’Ente se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente l’Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
Art. 13 – Responsabilità del Broker
Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare alla stazione appaltante.
Il Broker è, inoltre, responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti, dei dirigenti o funzionari/dipendenti preposti al servizio. Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
I rischi per le responsabilità di che trattasi e per tutte le altre di natura professionale, nessuna esclusa, scaturenti dall’incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti mediante idonea polizza assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 14.
Art. 14 – Cauzione provvisoria e definitiva
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, come definita dall’art. 93 del D. lgs n. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto a favore della Provincia di Salerno.
L’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. lgs 50/2016, di importo pari al 10% del valore contrattuale, a favore della Provincia di Salerno.
La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.
Art. 15 – Polizza assicurativa
Alla data di presentazione dell’offerta il Broker dovrà dichiarare di essere in possesso di polizza assicurativa, della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110/112 del D.Lgs.n. 209/2005 con un massimale almeno pari ad € 2.500.000,00.
Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico.
Art. 16 – Risarcimento danni
La Provincia di Salerno avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovessero subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.
La Provincia di Salerno si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l’incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d’oneri, come previsto del successivo art. 16.
Art. 17 -Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell’Ente risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 120° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.
Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 D. Lgs n. 209 del 7/09/2005.
In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali (escluso il caso di concordato con continuità aziendale ai sensi della vigente normativa) della società aggiudicataria, il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall’inizio di dette procedure e fatto salvo il diritto dell’Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Art. 18 – Divieto di subappalto e cessione del contratto
Per la particolare tipologia della prestazione, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o dare in subappalto a terzi l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del presente appalto, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. La violazione dell’obbligo comporta l’immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Art. 19 -Avvalimento
In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 20 – Forma del contratto
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker.
Art. 21 – Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Salerno.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell’arbitrato.
Art. 22 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti con il presente procedimento di gara saranno trattati in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente capitolato.
Art. 23 – Spese ed oneri accessori
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all’esercizio dell’incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.
Art. 24 – DUVRI
Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un’attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
Art. 25 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e
regolamentare vigente in materia di appalti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.