Contract
SCHEMA DEL CONTRATTO ATTUATIVO - Accordo quadro – Contratto di prestazione energetica - Concessione per interventi di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio rispettante i requisiti richiesti per l’accesso all’incentivazione di cui al DM 16/02/2016 – Lotto n.
Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in data ,
TRA
-il Consorzio Energia Veneto, di seguito anche solo Consorzio CEV o CEV, con sede in codice
fiscale , nella persona di , in qualità di "Concedente");
E
(il
-la Società con xxxx xxxxxx xx , xxx , xxxxxx xxxxxxx
, xxxxx xxxxxxx di , in qualità di (il "Concessionario")
(il Concedente e il Concessionario di seguito, individualmente, anche la "Parte" o, congiuntamente, le "Parti").
PREMESSO CHE:
(A) La Commissione europea ha promosso nel 2008 l’iniziativa denominata “Patto dei Sindaci”, di cui il Consorzio CEV è formalmente “Sostenitore”, con la finalità di coinvolgere le città, anche di piccole dimensioni, nello sviluppo della politica energetica dell’Unione europea, tramite azioni miranti a attivare investimenti di efficienza energetica e a sviluppare le fonti energetiche rinnovabili, in attuazione del cosiddetto Pacchetto “20-20-20 al 2020” (20% di riduzione di combustibili fossili, 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili e 20% di riduzione delle emissioni di CO2). Dal 2017 il Consorzio è anche “Sostenitore” del nuovo “patto dei Sindaci per il Clima ed Energia” che si focalizza sull’adattamento locale dei mutamenti climatici.
(B) il Consorzio CEV, è un’aggregazione di più di 1.100 Enti Pubblici sull’intero territorio nazionale che ha individuato con successo soluzioni efficienti per le attività della Pubblica Amministrazione ed in linea con tale obiettivo, in qualità di centrale di committenza, al fine di sviluppare importanti progetti, soprattutto nel settore energia ha bandito un accordo quadro per selezionare un Operatore Economico in grado di effettuare interventi di riqualificazione tecnologica delle Centrali Termiche degli Enti pubblici consorziati e gestire i relativi sistemi di regolazione e controllo con l’ulteriore gestione dei titoli di efficienza energetica;
(C) il Consorzio CEV ha bandito la procedura ad evidenza pubblica “Accordo quadro – Contratto di prestazione energetica - Concessione per interventi di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio rispettante i requisiti richiesti per l’accesso all’incentivazione di cui al DM 16/02/2016”, pubblicata in Gazzetta dell’Unione Europea il e sulla Gazzetta della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.
del ;
(D) che la Società è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e, per effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire il servizio oggetto del presente Accordo Quadro a favore dei Consorziati CEV alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente accordo e nell’offerta tecnica ed economica presentata in gara dallo stesso;
(E) Il Consorzio CEV mette a disposizione degli Enti consorziati che ne facessero richiesta la possibilità di riqualificare i propri edifici con investimenti a carico dell’aggiudicatario della procedura sopra individuata;
(F) che la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo né i Consorziati aderenti, né il CEV, agli interventi di riqualificazione oggetto dell’Accordo Quadro;
(G) la Società dichiara, che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai documenti di gara per l’intervenuta selezione del Fornitore, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio;
(H) la documentazione tecnica ed economica presentata in sede di gara dalla Società e tutti i documenti pubblicati dal Consorzio CEV ad essa relativi (Capitolato tecnico, documento di calcolo del canone
…), anche se non materialmente allegati, ne fanno parte integrante e sostanziale.
(I) Le Parti intendono pertanto sottoscrivere il presente Accordo al fine di regolare condizioni e termini della Concessione oggetto dell’Accordo Quadro.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
(1). OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione da parte del Concessionario delle seguenti attività per il conseguimento dello Scopo della Concessione:
(a) Interventi sull’involucro edilizio. Si considerano interventi di questa tipologia:
• isolamento termico coperture;
• isolamento termico pareti verticali opache;
• isolamento termico solai e pavimenti verso terreno o ambienti non riscaldati;
• sostituzione serramenti.
L’attivazione della concessione si avrà nel momento in cui il Consorzio CEV comunicherà, a mezzo di posta certificata, al Concessionario, l’Ente Consorziato CEV che intende avvalersi dell’Accordo Quadro.
(2). TERMINI TEMPORALI
L’Accordo Quadro sarà valido ed efficace tra le Parti dal momento della sua sottoscrizione, ferme le facoltà di recesso, risoluzione e revoca ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e del presente Accordo. La durata del contratto tra la ESCo e la Pubblica Amministrazione dovrà essere della durata massima di 15 anni.
Gli Enti Consorziati CEV potranno aderire al servizio oggetto del presente Accordo Quadro entro 24 mesi dalla data di firma del presente Accordo.
(3). OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO
a. Principali Obbligazioni del Concessionario
Il Concessionario si impegna, in conformità al presente Accordo Quadro, alle relative disposizioni del D.Lgs 50/2016 e di ogni normativa applicabile, a espletare i servizi definiti di seguito indicati:
• Redigere una diagnosi energetica dell’edificio oggetto di intervento, conforme all’Allegato 2 del D.lgs 102/14 e alle norme UNI EN 16247-1 e UNI EN 16247-2 e sviluppata con i contenuti minimi previsti dalla diagnosi energetica di livello 2 secondo quanto previsto dal documento “Linee guida per l’efficienza energetica, dal titolo “Efficienza Energetica attraverso la Diagnosi e il Servizio Energia negli Edifici” documento tecnico redatto dall’associazione scientifica AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione) reperibile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx; la diagnosi dovrà essere obbligatoriamente effettuata in alternativa da EGE certificato UNI CEI 11339 o da ESCO certificata UNI CEI 11352; lo stesso documento sarà oggetto di revisione e verifica da parte del Consorzio CEV oltre che dovrà essere approvato dall’Ente Consorziato CEV; la diagnosi energetica dovrà comprendere anche la predisposizione di una specifico piano di monitoraggio che andrà ad individuare natura, caratteristiche delle utenze oggetto di monitoraggio energetico e le caratteristiche tecniche e di accuratezza richieste dalla strumentazione da installare o da interfacciare qualora esistenti;
• Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’involucro edilizio, così come scelti ed individuati sulla base di quanto previsto dalla diagnosi energetica di cui al punto precedente in accordo con l’Ente Consorziato CEV, ed ottenere una riduzione dei consumi di energia primaria dell’edificio; l’attività dovrà prevedere necessariamente almeno un intervento di isolamento termico di pareti verticali opache o coperture;
• Progettazione e realizzazione di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici dell’edificio (relativi alle utenze dell’edificio sia elettriche sia termiche) dell’edificio, con possibilità di accesso remoto da parte dell’Ente Consorziato CEV con l’ausilio di specifica piattaforma software;
• Manutenzione ordinaria delle opere edili realizzate durante il periodo contrattuale nei termini di cui al paragrafo 2.4.1 del Capitolato tecnico di gara e del sistema di monitoraggio dei consumi energetici realizzato;
• Manutenzione Straordinaria Base su tutte le opere eseguite (opere edili) durante il periodo contrattuale;
• La determinazione della performance energetica che seguirà quanto stabilito nel IPMVP Concetti Base Ed. 2016 – in lingua italiana;
• sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature attraverso uno specifico programma formativo finalizzato all’uso e all’interpretazione dei dati forniti dal sistema di monitoraggio e alla diffusione di buone pratiche comportamentali.
È esclusa dalla presente Concessione la fornitura di combustibili, di energia elettrica e di acqua. Sono a carico del Concessionario anche gli oneri sotto indicati:
• tutte le prove ed i controlli che l’Ente Consorziato CEV ordina di eseguire sulle opere realizzate e sui materiali impiegati;
• i controlli e le prove che vengano fatti svolgere direttamente dall’Ente Consorziato CEV;
• l'occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quant'altro necessario per eseguire verifiche e prove preliminari o in corso di gestione;
• il personale tecnico di supporto durante le visite periodiche e/o straordinarie compiute dagli enti;
• tutte le spese di contratto, bollo, di copia, di registrazione e pubblicazione avvisi di gara, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli;
• Sono invece a carico del Concedente gli oneri per la fornitura dei vettori energetici in ingresso al sistema (energia elettrica, combustibili) e acqua.
b. Responsabilità del Concessionario
(a)Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni qui contenute, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello Scopo della Concessione.
(b)Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti, consulenti, Enti Consorziati richiedenti del servizio, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione durante le Fasi di Progettazione, Esecuzione e Gestione.
(c)La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.
(d)Dal momento in cui avverrà la Consegna dei Lavori presso il Consorziato CEV richiedente del servizio, il Concessionario sarà responsabile delle aree di Cantiere in qualità di custode delle stesse.
(e) L’insieme degli interventi effettuati su ogni singolo edificio dovrà essere oggetto di copertura assicurativa come disciplinato dall’art. 1669 del Codice Civile.
c. Dichiarazioni e garanzie del Concessionario
Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.
(4). OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE
a. Principali obbligazioni del Concedente
Il Concedente si impegna a:
(a)adempiere tempestivamente ad ogni suo obbligo ai sensi del presente Accordo Quadro;
(b)compiere, con la propria struttura interna, attività di promozione al fine di far aderire al progetto il maggior numero di consorziati entro i 24 mesi dalla data di firma del presente Accordo Quadro.
(5). SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI IN FASE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PRESSO I CONSORZIATI CEV
a. Misure generali di tutela
(a)Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo Quadro sono tenuti all’osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
(b)Il Concessionario ed i subappaltatori, durante l’esecuzione del servizio oggetto dell’Accordo Quadro, sono tenuti a far sì che tutto il proprio personale sia munito di tesserino di riconoscimento in conformità all’art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008 (corredato di fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di assunzione, qualifica e impresa di appartenenza-datrice di lavoro), che dovrà essere indossato e sempre visibile, e ad osservare i documenti in materia di sicurezza redatti ai sensi del presente articolo nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
b. Salute e sicurezza nella Fase di Esecuzione del servizio oggetto dell’Accordo Quadro
(a)Il Responsabile dei Lavori, nominato dal Concessionario, sarà responsabile di tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, il Responsabile dei Lavori potrà, a propria totale discrezione, allontanare dal Cantiere i dipendenti del Concessionario e/o di eventuali subappaltatori in qualsiasi caso rilevi comportamenti e/o circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo al Concessionario ai sensi del presente Accordo e tali da pregiudicare la sicura e corretta realizzazione dell’Opera, fermo restando che in tali ipotesi il Concessionario e/o i subappaltatori dovranno tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali dipendenti allontanati con nuovi dipendenti dagli stessi individuati.
(b)Il Concessionario, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, dovrà tempestivamente individuare il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione e comunicarne tempestivamente i nominativi al Consorziato CEV per cui sta svolgendo il servizio, il quale, entro 7 giorni dovrà esprimere il proprio consenso su tali nomine, che non potrà essere irragionevolmente negato e, nel caso, dovrà fondarsi su circostanze oggettive. Trascorso inutilmente il suddetto termine il consenso sulle nomine di tali soggetti si intenderà reso.
(c)Nel presupposto del possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ha la responsabilità dell’esecuzione dei compiti stabiliti dall’art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e il Coordinatore per l’Esecuzione ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti stabiliti dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008.
(d)Il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008, ha la responsabilità di verificare gli adempimenti da parte del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l’Esecuzione agli obblighi di cui al precedente punto (c).
(e)In nessun caso l’esercizio di qualsiasi potere o l’adempimento di un qualsiasi obbligo da parte dei coordinatori per l’esecuzione libererà il Concessionario dall’adempimento dei suoi compiti e dalle relative responsabilità in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008.
(f)Il Concessionario ed il Consorziato CEV richiedente del servizio dovranno discutere ed a condividere il contenuto del PSC.
(g)Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad esclusivo carico del Concessionario:
1. gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l’Esecuzione e del D. Lgs. 81/2008;
2. l’esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008;
3. l’installazione, collaudo e gestione di adeguate misure antincendio all’interno del Cantiere, nonché l’organizzazione di un apposito servizio volto a gestire le emergenze antincendio e di primo soccorso attraverso la nomina di un responsabile per la gestione di tali emergenze avendo cura che anche ciascun eventuale subappaltatore adotti analoghe cautele;
4. la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per l’Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori di qualsiasi incidente, incendio o esplosione che si sia verificato all’interno del Cantiere, nonché di qualsivoglia evento che possa costituire, anche solo potenzialmente, un pericolo per la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in Cantiere;
5. i costi necessari ad assicurare un servizio di custodia e guardiania del Cantiere;
6. l’allestimento e la predisposizione della segnaletica di Cantiere, dei dispositivi di protezione collettiva
– anche per quanto riguarda il personale di eventuali subappaltatori – nonché dei dispositivi di protezione individuale a tutela dei propri dipendenti in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
c. Salute e sicurezza nella Fase di Gestione
(a) Restano fermi, anche durante la Fase di Gestione, gli obblighi di osservanza delle misure generali di tutela di cui al presente articolo.
(b)Il Concessionario si impegna a fornire al Consorziato CEV per cui svolge il servizio, prima dell’inizio della Fase di Gestione, anche con riferimento ad eventuali subappaltatori, la documentazione di cui all’art. 26, comma 1 lett. (a) del D. Lgs. 81/2008.
(6). SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E PENALITA’
Il Concessionario dovrà garantire un servizio di pronto intervento organizzato in modo tale da assicurare, in caso di chiamata da parte del personale dell’Ente Consorziato CEV e/o di altri soggetti autorizzati, fruitori degli immobili inclusi, l’intervento presso il sito.
A tale scopo il Concessionario dovrà rendere disponibili, a partire dalla data di attivazione del servizio, un numero telefonico verde/cellulare, un numero fax ed un indirizzo e-mail validi per tutta la durata della Concessione, al fine di ricevere eventuali segnalazioni di guasti e disservizi nel normale orario di ufficio (inteso come tale dal lunedì al venerdì 7,30 –18,00 e al sabato 7,30 – 12,00).
Nel caso di intervento relativo al malfunzionamento della piattaforma software, quest’ultimo potrà essere gestito anche da remoto con assistenza tecnica da parte di operatore in possesso di adeguata conoscenza dello strumento informatico.
Nel caso il Concessionario fosse costituito da un’associazione temporanea di impresa (A.T.I.) i riferimenti (numeri di telefono e fax, mail, ecc.) da contattare dovranno essere unici per tutte le Imprese associate.
A seguito della chiamata, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso il sito entro e non oltre 5 giorni lavorativi per la verifica di eventuali guasti o anomalie, e per i necessari provvedimenti di emergenza; qualora si verificassero “eventi straordinari” quali la rottura o il cedimento di pareti, coperture o serramenti realizzati o oggetto di intervento da parte del Concessionario, l’intervento dovrà essere assicurato entro e non oltre 24 ore dalla chiamata al fine di ripristinare in tempi rapidi le normali condizioni d’uso e di sicurezza per i lavoratori e gli occupanti.
A seguito dell’intervento dovrà essere inviata una nota all’Ente Consorziato CEV nella quale dovranno essere dettagliatamente descritte le motivazioni dell’uscita e le attività eseguite.
L’Ente Consorziato CEV, dovendo comunque ripristinare il normale funzionamento delle attività, sarà libero di servirsi di soggetti terzi con costi a carico del Concessionario, per eseguire l’intervento nei seguenti casi:
• nel caso in cui il ritardo nell’intervento oltre le 24 ore nel verificarsi di “eventi straordinari” dovesse comportare un’interruzione del normale uso dell’edificio;
• nel caso in cui l’intervento da parte del Concessionario non dovesse portare alla soluzione del problema entro 5 giorni lavorativi o nel caso di “eventi straordinari” entro 48 ore;
Rimane l’obbligo da parte del Concessionario di recarsi comunque sul posto ove l’intervento è stato richiesto, anche per agevolare l’intervento da parte della ditta eventualmente chiamata sul posto.
In caso di mancato ottemperamento da parte del Concessionario di quanto previsto nel presente paragrafo, l’Ente Consorziato CEV avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria pari a 250 euro per ogni giorno di ritardo fino ai 10 giorni e euro 100 per ogni giorno successivo.
Le penalità di cui trattasi non potranno, in ogni caso, cumulativamente superare il 7.5% dell’importo complessivo del Canone (intendendosi per esso l’importo dovuto per tutta la durata del Contratto l’Ente Consorziato CEV ed il Concessionario), pena la risoluzione del Contratto stesso.
(7). ADEMPIMENTI MINIMI DEL CONTRATTO TRA IL CONCESSIONARIO ED IL CONSORZIATO CEV
Prima della stipula del contratto con l’Ente Consorziato CEV, il Concessionario ha l’obbligo di:
• effettuare la diagnosi energetica prevista al punto 2.1 del Capitolato Tecnico e attendere la validazione da parte del Consorzio CEV e dell’Ente Consorziato CEV;
• determinare le baseline in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1 dell’Allegato Calcolo Canone;
• presentare progetto definitivo delle opere che intende realizzare e sottoporlo all’approvazione dell’Ente Consorziato CEV, a seguito del quale dovrà essere redatto progetto esecutivo.
Tali elementi sono parte integrante ed indispensabile del Contratto.
Il contratto di efficientamento energetico stipulato fra il Concessionario e l’Ente Consorziato CEV dovrà rispettare i seguenti elementi minimi:
• dovrà essere conforme al capitolato tecnico allegato al presente Accordo Quadro;
• il canone dovrà essere determinato secondo quanto previsto dall’allegato “Calcolo Canone” allegato al presente Accordo Quadro;
• dovrà essere conforme a quanto previsto dall’Allegato 8 del Decreto Legislativo 102/14;
• dovrà contenere allegato un piano di misura e verifica coerente con quanto previsto nell’offerta tecnica, e con gli allegati “Capitolato tecnico” e “Calcolo Canone” e conforme al Protocollo IPMVP – concetti base 2016;
• contenere in allegato un P.E.F.;
• presentare progetto definitivo delle opere che intende realizzare e sottoporlo all’approvazione dell’Ente Consorziato CEV;
• prevedere espressamente che i benefici dell’eventuale accesso al conto energia termico restino in capo al Concessionario;
• definire in accordo la durata contrattuale anche sulla base dell’accesso da parte del Concessionario ai benefici di meccanismi di incentivazione quale il conto energia termico.
Il contratto, prima della sottoscrizione, deve essere inviato a mezzo di posta elettronica certificata al Consorzio CEV. Copia sottoscritta dovrà essere infine trasmessa allo stesso.
(9). CONSEGNA DEGLI EDIFICI E DEI LAVORI
Gli edifici ed impianti oggetto della Concessione verranno consegnati dall’Ente Consorziato CEV al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano, sia relativamente alla conformità alle norme vigenti, sia relativamente allo stato di conservazione dei singoli elementi, ma comunque funzionanti. A tal fine, a seguito del sopralluogo obbligatorio, con apposita dichiarazione, il Concessionario dichiara di aver preso conoscenza dello stato attuale degli impianti e degli edifici.
Al momento della Consegna degli Edifici andrà redatto un verbale di consegna, firmato dalle parti come presa d’atto dello stato degli impianti e degli edifici.
Al momento della Consegna dei Lavori, andrà redatto un verbale di consegna, firmato dalle parti come presa d’atto dello stato degli impianti e degli edifici.
Qualora uno o più edifici o impianti non risultino in regola con le norme vigenti, il Concessionario dovrà, entro il primo anno di gestione, segnalare il fatto all’Ente Consorziato CEV.
9). CONDIZIONI E TERMINI DI RESTITUZIONE DELL’OPERA AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
Gli edifici ed il sistema di monitoraggio comprensivo della piattaforma software dovranno essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale in situazione di conformità alle vigenti prescrizioni di norma e di legge, ed in stato di sicurezza e di corretto funzionamento ed in perfetto stato funzionale.
A tale scopo, entro 3 mesi dal termine della Concessione, l’Ente Consorziato CEV ha la facoltà di nominare un collaudatore allo scopo di:
• accertare le risultanze dell’esercizio gestionale e le condizioni di efficienza delle opere rilasciate;
• effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l’Ente Consorziato CEV ed il Concessionario in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.
Lo stato di conservazione degli Impianti e di tutte le Opere realizzate verrà accertato, in contraddittorio, in un apposito verbale di riconsegna, attestante dettagliatamente:
• lo stato di efficienza;
• lo stato di conservazione;
• lo stato di manutenzione;
• lo stato di rispondenza alla normativa in vigore dei singoli immobili/impianti nonché dei dispositivi di comando e controllo degli stessi.
Nel caso in cui il Concessionario non riconsegni i beni secondo le modalità previste dal presente articolo, il Concedente inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari.
Trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente l’Ente Consorziato CEV trattenendo le relative spese dalla Garanzia di Gestione o dalle eventuali somme ancora dovute.
(10). MISURAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI COMPLESSIVI DELL’EDIFICIO
Nel corso del servizio, il Concessionario dovrà farsi carico, in contraddittorio con l’Ente Consorziato CEV, della misurazione dei consumi energetici per la determinazione del Canone. Il monitoraggio dovrà essere effettuato ad inizio e termine del periodo di riferimento secondo un Piano di Monitoraggio e Verifica conforme al protocollo IPMVP con riferimento al Volume Concetti Base – 2016.
Nel caso del gas naturale, il valore in Sm3 rilevato, dovrà essere moltiplicato per il parametro di conversione k=9,6 kWh/Sm3, per trasformare il consumo in kWh.
Nel caso in cui un contatore di energia elettrica o gas, oppure una apparecchiatura, serva sia edifici oggetto della Concessione, che edifici estranei, sarà onere del Concessionario misurare la quota di energia che serve gli edifici compresi nella concessione e quella che serve edifici estranei. Il Concessionario dovrà individuare le modalità per l’effettuazione delle misure da sottoporre per approvazione all’Ente Consorziato CEV, ed in seguito all’ottenimento dell’approvazione dovrà assumersi l’onere di installare le apparecchiature necessarie. La ripartizione dei consumi rilevati sui contatori degli enti distributori sarà effettuata in maniera proporzionale alle misure eseguite sugli impianti.
Con riferimento a pompe di calore idroniche esistenti, pompe di calore oggetto di installazione, sarà onere del Concessionario provvedere all’installazione di tutti i contatori supplementari necessari (in termini di qualità e quantità) per le misure previste nel Piano di Monitoraggio e Verifica. Tutti i contatori di energia supplementari installati per questa finalità dovranno essere conformi alle specifiche della Direttiva Europea 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura (Direttiva MID) recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007.
Tale servizio è eventualmente integrato con il servizio di realizzazione e gestione della piattaforma di monitoraggio ma è in ogni caso obbligatorio indipendentemente dalle tipologie e caratteristiche del sistema di monitoraggio realizzato.
Alla conclusione dei lavori eseguiti il Concessionario dovrà produrre all’Ente Consorziato CEV l’Attestato di prestazione Energetica secondo la legislazione regionale e nazionale vigente.
(11). CORRISPETTIVI A FAVORE DEI CONSORZIATI CEV
Il concessionario applicherà le seguenti percentuali (%) di sconto:
- percentuale (%) di risparmio (%REG come da allegato Calcolo Canone) che riesce a garantire per singolo edificio (garantendo un risparmio minimo almeno pari al 15%), pari a ;
- percentuale (%) di risparmio immediatamente retrocessa al comune (Risparmio Energetico Riconosciuto all’Ente REC come da allegato Calcolo Canone) pari a (tale percentuale (%) deve essere almeno pari al 5%);
- percentuale (%) di l’Extra Risparmio Xxxxx Xxxxxxxxxxxx all’Ente ERR in caso di over performance (come da allegato Calcolo Canone) pari a ;
(12). DIAGNOSI ENERGETICA
Il Concessionario si impegna ad effettuare la diagnosi energetica solo se rileva una effettiva convenienza da cui emerga l’applicabilità del presente Contratto. Nell’eventualità che la diagnosi sia realizzata, e tale convenienza non emergesse, la diagnosi è a totale carico del Concessionario.
La diagnosi energetica sarà a carico dell’Ente Consorziato CEV nel caso in cui, dimostrata l’effettiva convenienza, nel rispetto dei termini temporali di cui all’art.2 del presente Contratto, revochi la propria adesione all’accordo quadro oggetto del presente Contratto. Le tariffe applicabili alla Diagnosi Energetica, in tale caso, saranno quelle disciplinate per tali diagnosi dal DM 17/06/2016 (tariffe).
(13). TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario, a pena di nullità del presente Accordo Quadro, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto tra il Concessionario e l’Ente Consorziato CEV è risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Accordo Quadro.
A tal fine, il Concessionario comunica all’Ente Consorziato CEV gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice identificativo di gara (CIG DERIVATO) che sarà comunicato dall’Ente Consorziato CEV.
(14). GARANZIA DEFINITIVA
Per la garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, il Concessionario deve costituire e consegnare al Concedente una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del Valore dell’Investimento relativo al lotto per cui si è presentata offerta.
Nei limiti ed alle condizioni previste dal Xxxxxx, il Concessionario potrà avvalersi della riduzioni previste dalla normativa.
(15). CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
(16). SUBAPPALTO
(17). ASSICURAZIONI
Il Concessionario, in accordo tra le Parti, si impegna a stipulare entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo Quadro una polizza assicurativa che tenga indenne il CEV da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
L’insieme degli interventi effettuati su ogni singolo edificio dovrà essere oggetto di copertura assicurativa come disciplinato dall’art. 1669 del Codice Civile.
(18). SUPERVISIONE E CONTROLLO
Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dell’Accordo Quadro e delle singole adesioni al progetto oggetto dell’Accordo sono svolte dal Consorzio CEV e da suoi eventuali delegati. Il Consorzio CEV si farà onere di raccogliere eventuali istanze di reclamo/segnalazioni di non conformità presso i propri Consorziati facendo anche delle verifiche a campione.
Il CEV si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere al Concessionario l’elaborazione di reports specifici, nel formato e nelle modalità fissate dal Consorzio.
(19). RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE
a. Risoluzione per inadempimento del Concessionario
Premesso che gli Enti Consorziati CEV riferiscono al Consorzio eventuali criticità nella gestione dei Contratti e possono nei loro contratti definire le clausole di risoluzione. Il Consorzio, oltre alle cause previste dalla Legge vigente, alla decima risoluzione avvenuta per inadempimenti/violazioni della normativa vigente e delle disposizioni del Capitolato tecnico imputabile al Concessionario ha la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro.
In caso di fallimento del Concessionario, il Concedente si avvale delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
(20). CONTROVERSIE
(a)Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente Accordo Quadro sono devolute alla magistratura ordinaria.
(b)Foro esclusivo è quello di Verona.
(21). SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
(a)Sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa, e senza alcun onere per gli Enti Consorziati CEV:
1. le spese contrattuali;
2. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione del sistema di monitoraggio;
3. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali - per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, discarica spese di trasporto rifiuti e relativi adempimenti normativi (e.g. formulari, SISTRI) e spese di smaltimento e/o recupero dei rifiuti in impianti autorizzati, ecc. - direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
4. le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni;
(b)A carico del Concessionario restano inoltre le imposte, le accise e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori oggetto della Concessione.
(22). DISPOSIZIONI GENERALI
a. Proprietà Intellettuale
Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente e l’Ente Consorziato CEV.
Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l’uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente e all’Ente Consorziato CEV, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.
b. Elezione di Domicilio, referente e corrispondenza relativa all’Accordo Quadro
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo Quadro o da esso previste, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate via PEC, fatti salvi i casi in cui si preveda espressamente l’invio a mezzo di raccomandata A.R., ai seguenti indirizzi:
• Per il Consorzio CEV ; il referente del presente Accordo Quadro è .
• Per . Il referente del presente Accordo Quadro è il Sig.
Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data del loro effettivo ricevimento da parte del destinatario. Qualsiasi modifica nella denominazione di una delle Parti o della sua sede, dovrà essere comunicata a mezzo di raccomandata A.R. o mediante PEC alla controparte entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta variazione e avrà efficacia dalla data della sua ricezione.
c. Riservatezza
Il Concessionario è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti e i disegni riguardanti l’oggetto dell’Accordo Quadro e ad astenersi, salvo esplicito benestare del Concedente e dell’Ente Consorziato CEV, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli relativi all’adempimento dell’Accordo Quadro medesimo.
La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate all’esecuzione dei Lavori, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini che nelle modalità con il Concedente e l’Ente Consorziato CEV.
In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, il Concessionario è tenuto a risarcire il Concedente e L’Ente Consorziato CEV di tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento dell’Accordo Quadro e per un periodo successivo di tre anni.
d. Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati al presente Accordo Quadro formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
e. Sottoscrizione
Il presente Accordo Quadro è stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
(23). ALLEGATI ALL’ACCORDO QUADRO
1 – CAPITOLATO TECNICO
2 – CALCOLO CANONE
3 – OFFERTA TECNICA DEL CONCESSIONARIO
4 – OFFERTA ECONOMICA DEL CONCESSIONARIO
5 – (eventuale) COPIA DELL’ATTO COSTITUTIVO DELLA A.T.I.
6 -
* * *
[luogo] [data]
Il Concedente il Concessionario