Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B REGOLAMENTO (CE) N. 593/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2008
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6)
Rettificato da:
►C1 Rettifica, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87 (593/2008)
REGOLAMENTO (CE) N. 593/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2008
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, la Comunità dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere, nella misura necessaria per il cor retto funzionamento del mercato interno.
(2) A norma dell’articolo 65, lettera b), del trattato, queste misure dovrebbero includere la promozione della compatibilità delle re gole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di com petenza giurisdizionale.
(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l’attua zione di tale principio.
(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3). Il programma rav visa nelle misure relative all’armonizzazione delle regole di con flitto di leggi gli strumenti che facilitano il reciproco riconosci mento delle decisioni.
(5) Il programma dell’Aia (4), adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, ha auspicato la prosecuzione attiva del lavoro sulle regole di conflitto di leggi per quanto riguarda le obbliga zioni contrattuali («Roma I»).
(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 56.
(2) Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 giugno 2008.
(3) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
(4) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
(6) Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie xxxxxx xxxxxx, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.
(7) Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE)
n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) («Bruxelles I») e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbli gazioni extracontrattuali («Roma II») (2).
(8) I rapporti di famiglia dovrebbero comprendere l’ascendenza e la discendenza, il matrimonio, l’affinità e i parenti collaterali. Il riferimento, nell’articolo 1, paragrafo 2, ai rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio e ad altri rapporti di famiglia dovrebbe essere interpretato in conformità della legge dello Stato membro del giudice adito.
(9) Le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili dovrebbero riguardare anche le po lizze di carico qualora le obbligazioni derivanti da queste ultime risultino dal loro carattere negoziabile.
(10) Le obbligazioni derivanti dalle trattative precontrattuali sono co perte dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 864/2007. Pertanto tali obbligazioni dovrebbero essere escluse dal campo di applica zione del presente regolamento.
(11) La libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali.
(12) L’accordo tra le parti volto a conferire a uno o più organi giuri sdizionali di uno Stato membro competenza esclusiva a conoscere delle controversie riguardanti il contratto dovrebbe essere uno dei fattori di cui tenere conto nello stabilire se la scelta della legge risulta in modo chiaro.
(13) Il presente regolamento non impedisce che le parti includano nel loro contratto, mediante riferimento, un diritto non statale ovvero una convenzione internazionale.
(14) Qualora la Comunità dovesse adottare in un idoneo strumento giuridico norme di diritto sostanziale dei contratti, comprendenti clausole e condizioni standard, tale strumento può prevedere la possibilità per le parti di scegliere l’applicazione di tali norme.
(15) Allorché è operata la scelta della legge e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione sono ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata non dovrebbe
(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
pregiudicare l’applicazione delle disposizioni della legge di quel paese alle quali non è permesso derogare convenzionalmente. Questa norma dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che la scelta di una legge sia stata accompagnata dalla scelta di un organo giurisdizionale. Senza mirare a una modifica sostanziale rispetto all’articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (1) («Conven zione di Roma»), la formulazione del presente regolamento si allinea per quanto possibile all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 864/2007.
(16) Per contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale del pre sente regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giu diziario europeo, le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità. Il giudice dovrebbe tuttavia di sporre di un margine di valutazione che gli consenta di stabilire quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto con la situazione.
(17) Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, è opportuno dare alle nozioni di «prestazione di servizi» e di «ven dita di beni» la stessa interpretazione utilizzata nell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001, nella misura in cui la vendita di beni e la prestazione di servizi sono contemplati da detto regolamento. I contratti di affiliazione (franchising) e di distribuzione, pur essendo contratti di prestazione di servizi, sono oggetto di norme specifiche.
(18) Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, i sistemi multilaterali dovrebbero essere quelli in cui si conducono attività di negoziazione, come i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2), a prescin dere dal fatto che si basino o meno su una controparte centrale.
(19) In mancanza di scelta della legge, la legge applicabile dovrebbe essere determinata conformemente alla regola prevista per lo spe cifico tipo di contratto. Qualora non possa essere classificato tra i tipi di contratto specificati o qualora i suoi elementi lo facciano rientrare nell’ambito di più di uno dei tipi specificati, il contratto dovrebbe essere disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale. Nel caso di un contratto costituito da un insieme di diritti e obblighi che possono essere considerati rien trare in più di uno dei tipi di contratto specificati, la prestazione caratteristica del contratto dovrebbe essere determinata in fun zione del suo baricentro.
(20) Qualora il contratto presenti manifestamente un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato all’articolo 4, paragrafi 1 o 2, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere che si debba applicare la legge di tale diverso paese. Per deter minare tale paese si dovrebbe considerare, tra l’altro, se il con tratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.
(1) GU C 334 del 30.12.2005, pag. 1.
(2) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/10/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).
(21) In mancanza di scelta, qualora la legge applicabile non possa essere determinata sulla base della possibilità di far rientrare il contratto in uno dei tipi di contratto specificati ovvero in quanto legge del paese di residenza abituale della parte che deve effet tuare la prestazione caratteristica del contratto, il contratto do vrebbe essere disciplinato dalla legge del paese con il quale pre senta il collegamento più stretto. Per determinare tale paese si dovrebbe considerare, tra l’altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.
(22) Per quanto concerne l’interpretazione dei contratti di trasporto di merci, non si mira ad una modifica sostanziale rispetto all’articolo 4, paragrafo 4, terza frase, della Convenzione di Roma. Di conseguenza, i contratti di noleggio a viaggio e altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci dovreb bero essere considerati come contratti di trasporto di merci. Ai fini del presente regolamento il termine «mittente» dovrebbe de signare chiunque concluda un contratto di trasporto con il vettore e il termine «il vettore» dovrebbe designare la parte contraente che si incarica di trasportare i beni, a prescindere dal fatto che effettui direttamente o meno il trasporto.
(23) Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite regole di con flitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali.
(24) Per quanto riguarda più in particolare i contratti conclusi da consumatori, la regola di conflitto di leggi dovrebbe permettere di ridurre le spese per la risoluzione delle controversie, che sono spesso di valore relativamente modesto, e tener conto dell’evolu zione delle tecniche di commercializzazione a distanza. La xxxx xxxxx tra il presente regolamento e il regolamento (CE)
n. 44/2001 richiede, da un canto, che si faccia riferimento al concetto di «attività diretta» come condizione d’applicazione della norma che tutela il consumatore e, dall’altro, che questa nozione sia oggetto di un’interpretazione armoniosa nel regola mento (CE) n. 44/2001 e nel presente regolamento tenendo pre sente che una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Com missione relativa all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 precisa che l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c),
«presuppone non soltanto che l’impresa diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, ma anche che il contratto sia stato concluso nell’ambito di dette attività». Tale dichiarazione ricorda inoltre che «la mera accessi bilità di un dato sito Internet non è sufficiente ai fini dell’appli cabilità dell’articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effet tivamente concluso a distanza, con qualsiasi mezzo. In quest’am bito, la lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento pertinente».
(25) I consumatori dovrebbero essere tutelati da quelle disposizioni del paese di loro residenza abituale cui non si può derogare conven zionalmente, a condizione che il contratto del consumatore sia stato concluso quale risultato dell’esercizio da parte del profes sionista delle sue attività commerciali o professionali in tale paese
specifico. La stessa tutela andrebbe garantita se il professionista, pur non esercitando le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, diriga in qualche modo le sue attività verso tale paese o verso una pluralità di paesi comprendenti tale paese e il contratto venga concluso quale risultato di tali attività.
(26) Ai fini del presente regolamento, i servizi finanziari quali i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori prestati da un professionista a un consumatore, di cui alle sezioni A e B dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE, e i contratti concernenti la vendita di quote negli organismi di investimento collettivo, rientranti o meno nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento col lettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (1), dovrebbero essere sog getti all’articolo 6 del presente regolamento. Di conseguenza, ove si faccia riferimento alle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al pubblico di valori mobiliari ovvero alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli organismi di investi mento collettivo, tali riferimenti dovrebbero comprendere tutti gli aspetti che vincolano l’emittente o l’offerente al consumatore, ma non dovrebbero comprendere gli aspetti che implicano la presta zione di servizi finanziari.
(27) È opportuno prevedere varie deroghe alla regola generale di con flitto di leggi per i contratti conclusi da consumatori. In virtù di una di tali deroghe, la norma generale non si dovrebbe applicare ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o l’af fitto di un immobile, salvo che il contratto riguardi un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili ai sensi della diret tiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godi mento a tempo parziale di beni immobili (2).
(28) È importante assicurare che i diritti e le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario non siano soggetti alla regola generale applicabile ai contratti conclusi da consumatori, in quanto ciò potrebbe portare all’applicabilità di leggi diverse per ciascuno degli strumenti emessi, modificandone quindi la natura e impe dendone una negoziazione e un’offerta fungibili. Analogamente, ogniqualvolta tali strumenti sono emessi o offerti, il rapporto contrattuale instaurato tra l’emittente o l’offerente e il consuma tore non dovrebbe essere necessariamente soggetto all’applica zione obbligatoria della legge vigente nel paese di residenza abi tuale del consumatore, data la necessità di assicurare l’uniformità delle clausole e condizioni di un’emissione o di un’offerta. Lo stesso principio dovrebbe valere per i sistemi multilaterali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), per i quali si dovrebbe garantire che la legge del paese di residenza abituale del consu matore non interferirà con le norme applicabili ai contratti con clusi nell’ambito di tali sistemi o con l’operatore di tali sistemi.
(1) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla diret tiva 2008/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 42).
(2) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
(29) Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai diritti e alle obbligazioni costitutivi dei termini clausole e delle condizioni che disciplinano l’emissione, l’offerta al pubblico o le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari e i riferimenti alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli organismi di investi mento collettivo dovrebbero comprendere i termini che discipli nano, tra l’altro, l’assegnazione dei titoli o delle quote, i diritti in caso di sottoscrizione eccedente, i diritti di recesso e questioni analoghe nel contesto dell’offerta nonché le materie di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13, assicurando così che tutti i relativi aspetti contrattuali di un’offerta che vincolano l’emittente o l’offerente al consumatore siano disciplinati da un’unica legge.
(30) Ai fini del presente regolamento, gli strumenti finanziari e i valori mobiliari sono gli strumenti di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE.
(31) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la realizza zione di un accordo formale designato come sistema a norma dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (1).
(32) In ragione del carattere particolare dei contratti di trasporto e dei contratti di assicurazione, disposizioni specifiche dovrebbero ga rantire un adeguato livello di tutela dei passeggeri e dei titolari di polizza. Quindi l’articolo 6 non si dovrebbe applicare nel contesto di tali particolari contratti.
(33) Allorché un contratto di assicurazione non relativo a grandi rischi ma che copre più di un rischio, di cui almeno uno ubicato in uno Stato membro e almeno uno in un paese terzo, le norme speciali sui contratti di assicurazione di cui al presente regolamento si dovrebbero applicare soltanto al rischio o ai rischi ubicati nello Stato membro o negli Stati membri pertinenti.
(34) La norma sul contratto individuale di lavoro non dovrebbe pre giudicare l’applicazione delle norme di applicazione necessaria del paese di distacco, prevista dalla direttiva 96/71/CE del Parla mento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di ser vizi (2).
(35) Il lavoratore non dovrebbe essere privato della protezione accor datagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente o alle quali si può derogare soltanto a bene ficio del lavoratore medesimo.
(36) Per quanto riguarda i contratti di lavoro individuali, il lavoro eseguito in un altro paese dovrebbe essere considerato tempora neo se il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d’ori gine dopo l’esecuzione del suo compito all’estero. La conclusione di un nuovo contratto di lavoro con il datore di lavoro originario o con un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo di società del datore di lavoro originario non dovrebbe escludere che il lavoratore esegua il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.
(1) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.
(2) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(37) Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull’ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. Il concetto di «norme di applicazione necessaria» do vrebbe essere distinto dall’espressione «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» e dovrebbe essere inteso in maniera più restrittiva.
(38) Nel contesto della cessione di crediti, il termine «rapporti» do vrebbe indicare chiaramente che l’articolo 14, paragrafo 1, si applica anche agli aspetti di una cessione inerenti alla proprietà tra cedente e cessionario in ordinamenti giuridici in cui tali aspetti sono trattati separatamente dagli aspetti inerenti al diritto in ma teria di obbligazioni. Tuttavia, il termine «rapporti» non dovrebbe essere inteso come riferito a eventuali rapporti esistenti tra ce dente e cessionario. In particolare, non dovrebbe comprendere questioni preliminari per quanto concerne una cessione di crediti o una surrogazione contrattuale. Esso dovrebbe limitarsi stretta mente agli aspetti che sono direttamente pertinenti per la cessione di crediti o la surrogazione convenzionale in questione.
(39) La certezza del diritto richiederebbe una definizione chiara della residenza abituale, in particolare per quanto riguarda società, as sociazioni e persone giuridiche. Contrariamente all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, che propone tre criteri, la regola di conflitto di leggi dovrebbe limitarsi ad un solo criterio, giacché altrimenti le parti resterebbero nell’impossibilità di prevedere quale sarebbe la legge applicabile alla loro situa zione.
(40) Occorrerebbe evitare la dispersione delle regole di conflitto di leggi in molteplici strumenti e le divergenze tra tali regole. Tut tavia, il presente regolamento non dovrebbe escludere la possibi lità di inserire regole di conflitto di leggi riguardanti le obbliga zioni contrattuali nelle disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a materie particolari.
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione di altri strumenti contenenti disposizioni intese a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nella misura in cui esse non possono essere applicate in collegamento con la legge designata in base al presente regolamento. L’applicazione delle disposizioni sulla legge applicabile designata in base al presente regolamento non dovrebbe restringere la libera circolazione delle merci e dei servizi disciplinata da strumenti comunitari quali la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elet tronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettro nico») (1).
(41) Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudi cate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell’adozione del presente regolamento. Per garantire una maggiore accessibilità di tali norme, la
(1) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l’elenco delle convenzioni in que stione nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea.
(42) La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta riguardante le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e con cludere a proprio nome, in singoli casi eccezionali riguardanti materie settoriali, accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
(43) Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere rea lizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(44) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda, ha notificato il suo desiderio di partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.
(45) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione euro pea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e senza pregiudizio all’articolo 4 dello stesso, il Regno Unito non parte cipa all’adozione del presente regolamento e non è ad esso vin colato né soggetto alla sua applicazione.
(46) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
CAMPO D’APPLICAZIONE
Articolo 1
Campo d’applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.
Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o am ministrative.
2. Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento:
a) le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l’articolo 13;
b) le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
c) le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;
d) le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni deri vanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
e) i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;
f) le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scio glimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la respon sabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;
g) la questione di stabilire se l’atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi il mandante, o se l’atto compiuto da un organo di una società, altra associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, altra associazione o persona giuridica;
h) la costituzione di «trust» e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i «trustee» e i beneficiari;
i) le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali;
j) i contratti di assicurazione che derivano da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese di cui all’articolo 2 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (1), aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d’attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro.
3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatto salvo l’articolo 18.
4. Nel presente regolamento, per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ai quali si applica il presente regolamento. Tuttavia, all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 7 per «Stato membro» si inten dono tutti gli Stati membri.
(1) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla diret tiva 2008/19/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 44).
Articolo 2
Carattere universale
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
CAPO II
NORME UNIFORMI
Articolo 3
Libertà di scelta
1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.
2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in prece denza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell’articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi.
3. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubi cati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’ap plicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.
4. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubi cati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.
5. L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge ap plicabile sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 13.
Articolo 4
Legge applicabile in mancanza di scelta
1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:
a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
c) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;
d) in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi conse cutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;
e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;
f) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;
g) il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo;
h) il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o fa cilita l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un’unica legge, è disci plinato da tale legge.
2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.
4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.
Articolo 5
Contratti di trasporto
1. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto di trasporto di merci non sia stata scelta a norma dell’articolo 3, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale paese. Se tali condizioni non sono soddi sfatte, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti.
2. Nella misura in cui la legge applicabile a un contratto di trasporto di passeggeri non sia stata scelta dalle parti conformemente al secondo comma, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale.
Le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di tra sporto di passeggeri a norma dell’articolo 3 solo la legge del paese in cui:
a) il passeggero ha la residenza abituale; o
b) il vettore ha la residenza abituale; o
c) il vettore ha la sua amministrazione centrale; o
d) è situato il luogo di partenza; o
e) è situato il luogo di destinazione.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.
Articolo 6
Contratti conclusi da consumatori
1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:
a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o
b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;
e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge ap plicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in con formità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consu matore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in man canza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.
3. Se i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) non sono soddi sfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un pro fessionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:
a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consu matore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;
b) ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio
«tutto compreso» ai sensi della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
«tutto compreso» (1);
(1) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
c) ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la loca zione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE;
d) ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che discipli nano l’emissione o l’offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario;
e) ai contratti conclusi nell’ambito del tipo di sistema che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h).
Articolo 7
Contratti di assicurazione
1. Il presente articolo si applica ai contratti di cui al paragrafo 2, a prescindere dal fatto che il rischio coperto sia situato in uno Stato membro, e a tutti gli altri contratti di assicurazione che coprono rischi situati nel territorio degli Stati membri. Esso non si applica ai contratti di riassicurazione.
2. I contratti di assicurazione relativi ai grandi rischi quali definiti all’articolo 5, lettera d), della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (1) sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.
Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti, il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l’assicuratore ha la residenza abituale. Se dal complesso delle circo stanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso, si applica la legge di tale diverso paese.
3. Nel caso di un contratto di assicurazione diverso da un contratto rientrante nel campo di applicazione del paragrafo 2, le parti possono scegliere solo le seguenti leggi a norma dell’articolo 3:
a) la legge di uno Stato membro nel quale il rischio è situato al mo mento della conclusione del contratto;
b) la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale;
c) per l’assicurazione sulla vita, la legge dello Stato membro di cui il contraente assicurato ha la cittadinanza;
d) per un contratto di assicurazione limitato ad eventi che si verifichino in un dato Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il rischio è situato, la legge di tale Stato membro;
(1) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
e) la legge di uno degli Stati membri interessati o la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale, se il contraente assicurato di un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente paragrafo esercita un’attività commerciale o industriale o una professione liberale e il contratto di assicurazione copre due o più rischi che riguardano tali attività e sono situati in Stati membri diversi.
Quando nei casi di cui alle lettere a), b) o e) gli Stati membri in questione accordano una più ampia libertà di scelta della legge appli cabile al contratto di assicurazione, le parti possono avvalersi di tale libertà.
Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti in conformità del presente paragrafo, il contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto.
4. Le seguenti regole addizionali si applicano ai contratti di assicu razione che coprono rischi per i quali uno Stato membro impone un obbligo di assicurazione:
a) il contratto di assicurazione soddisfa l’obbligo di contrarre un’assi curazione solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche re lative a detta assicurazione previste dallo Stato membro che impone l’obbligo. Quando le disposizioni della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone l’obbligo di contrarre un’assicura zione, prevalgono queste ultime;
b) in deroga ai paragrafi 2 e 3, uno Stato membro può stabilire che il contratto di assicurazione sia disciplinato dalla legge dello Stato membro che impone l’obbligo di assicurazione.
5. Ai fini del paragrafo 3, terzo comma, e del paragrafo 4, quando il contratto copre rischi situati in più di uno Stato membro, il contratto è considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro.
6. Ai fini del presente articolo, il paese in cui il rischio è situato è determinato in conformità dell’articolo 2, lettera d), della seconda diret tiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’as sicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e fissa le dispo sizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (1) e, nel caso dell’assicurazione sulla vita, il paese in cui il rischio è situato è il paese dell’impegno, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2002/83/CE.
(1) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14).
Articolo 8
Contratti individuali di lavoro
1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavora tore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.
3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.
4. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese.
Articolo 9
Norme di applicazione necessaria
1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui ri spetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o econo mica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rien trino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applica zione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.
3. Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione neces saria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione neces saria rendono illecito l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno.
Articolo 10
Consenso e validità sostanziale
1. L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del pre sente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi.
2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabi lire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.
Articolo 11
Validità formale
1. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui interme diari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso.
2. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui interme diari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento.
3. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del presente regolamento, o della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto, o della legge del paese in cui l’autore dell’atto risie deva abitualmente nel momento in cui l’ha compiuto.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contratti che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 6. La forma di questi contratti è disciplinata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è sottoposta ai requisiti di forma della legge del paese in cui l’immobile è situato, sempre che, secondo tale legge:
a) tali requisiti si applichino indipendentemente dal paese in cui il contratto è concluso e dalla legge che disciplina il contratto; e
b) a tali requisiti non è permesso derogare convenzionalmente.
Articolo 12
Ambito della legge applicabile
1. La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:
a) la sua interpretazione;
b) l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
c) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge proces suale, le conseguenze dell’inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia di sciplinata da norme giuridiche;
d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze;
e) le conseguenze della nullità del contratto.
2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese in cui ha luogo l’esecuzione.
Articolo 13
Incapacità
In un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante da un’altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l’altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l’ha colpevolmente ignorata.
Articolo 14
Cessione di credito e surrogazione convenzionale
1. I rapporti tra cedente e cessionario o tra surrogante e surrogato nell’ambito di una cessione o di una surrogazione convenzionale di credito nei confronti di un altro soggetto («il debitore») sono disciplinati dalla legge che, in forza del presente regolamento, si applica al contratto che li vincola.
2. La legge che disciplina il credito ceduto o surrogato determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario o surrogato e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione o surrogazione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.
3. Il concetto di cessione nel presente articolo include i trasferimenti definitivi di crediti, i trasferimenti di crediti a titolo di garanzia nonché gli impegni e altri diritti di garanzia sui crediti.
Articolo 15
Surrogazione legale
Qualora, in virtù di un’obbligazione contrattuale, un soggetto, il credi tore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti.
Articolo 16
Obbligazioni solidali
Qualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto in tutto o in parte, la legge che regola l’obbligazione di tale debitore nei confronti del creditore regola anche il diritto di regresso del debitore nei confronti degli altri debitori. Gli altri debitori possono opporre le eccezioni che potevano opporre al creditore nella misura consentita dalla legge che regola la loro obbligazione nei confronti del creditore.
Articolo 17
Compensazione legale
Qualora il diritto di compensazione non sia stato convenuto dalle parti, la compensazione è regolata dalla legge applicabile al credito per il quale è fatto valere il diritto di compensazione.
Articolo 18
Onere della prova
1. La legge che disciplina un’obbligazione contrattuale ai sensi del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di ob bligazioni contrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l’onere della prova.
2. Il contratto o un atto giuridico possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da una delle leggi di cui all’articolo 11 secondo la quale il contratto o l’atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.
CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 19
Residenza abituale
1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.
Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività princi pale.
2. Quando il contratto è concluso nel quadro dell’esercizio dell’atti vità di una filiale, di un’agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l’agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale.
3. Al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.
Articolo 20
Esclusione del rinvio
Qualora il presente regolamento prescriva l’applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, salvo che il presente regolamento disponga altrimenti.
Articolo 21
Ordine pubblico del foro
L’applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.
Articolo 22
Stati con più sistemi giuridici
1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.
2. Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità territoriali.
Articolo 23
Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario
Fatto salvo l’articolo 7, il presente regolamento non pregiudica l’appli cazione delle disposizioni dell’ordinamento comunitario che, con riferi mento a settori specifici, disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali.
Articolo 24
Relazioni con la convenzione di Roma
1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione di Roma negli Stati membri, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e ai quali il presente regolamento non è applicabile a norma dell’articolo 299 del trattato.
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce le disposi zioni della convenzione di Roma, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.
Articolo 25
Relazioni con convenzioni internazionali in vigore
1. Il presente regolamento non osta all’applicazione delle conven zioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell’adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali.
2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
Articolo 26
Elenco delle convenzioni
1. Entro il 17 giugno 2009 gli Stati membri comunicano alla Com missione le convenzioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione eu ropea, entro sei mesi dal ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1:
a) l’elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1;
b) le denunce di cui al paragrafo 1.
Articolo 27
Clausola di revisione
1. Entro il 17 giugno 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione, se del caso, è corredata di proposte di modifica del presente regolamento. La relazione comprende:
a) uno studio sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione e una valutazione dell’impatto delle eventuali disposizioni da introdurre; e
b) una valutazione sull’applicazione dell’articolo 6, in particolare per quanto riguarda la coerenza del diritto comunitario nel settore della protezione dei consumatori.
2. Entro il 17 giugno 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul problema dell’efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un’altra persona. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento e da una valutazione dell’impatto delle disposi zioni da introdurre.
Articolo 28
Applicazione nel tempo
▼C1
▼B
Il presente regolamento si applica ai contratti conclusi a decorrere dal 17 dicembre 2009.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 dicembre 2009 fatta eccezione per l’articolo 26, che si applica a decorrere dal 17 giugno 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta mente applicabile negli Stati membri, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.