COMUNE DI SOLIGNANO
COMUNE DI SOLIGNANO
PROVINCIA DI PARMA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 32 Del 28-03-2018
Oggetto: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL ASSOCIAZIONE "PRO-LOCO" DI SOLIGNANO DEI LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI SOLIGNANO - PIAZZA XXXXXX XXXXXXX, N. 2/VIA VENETO-APPROVAZIONE CONTRATTO.
L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
XXXXXXX XXXXXXX | SINDACO | P |
XXXX XXXXXXXXX | ASSESSORE | P |
XXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | A |
ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor XXXXXXX XXXXXXX in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr. XXXXXXXX XXXXXXXXX.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 32 Del 28-03-2018
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Solignano è proprietario dell’immobile sito in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, x, 0, individuato al NCEU del Comune di Solignano al fg.66, mapp. 112, parte sub 14;
- nell’immobile di cui sopra sono disponibili, oltre ad alloggi assegnati in locazione a canone sociale da parte dell’Azienda Casa Xxxxxx-Romagna di Parma, anche locali posti al piano secondo accessibili con ingresso indipendente da via Veneto, da dedicare ad associazioni locali qualora ne manifestino la necessità;
VISTA la richiesta dell’Associazione turistica Pro Loco di Solignano, tendente ad ottenere in comodato d’uso gratuito, alcuni locali siti nella struttura anzi citata e posizionati al piano 2° con ingresso indipendente raggiungibile da via Veneto, da destinare a sede dell’Associazione medesima;
ATTESO che L’Amministrazione Comunale intende aderire alla richiesta di tale associazione operante da tempo nel territorio comunale, tenendo anche conto che i locali attualmente utilizzati dalla stessa, a titolo gratuito e siti nel palazzo municipale hanno bisogno di consistenti interventi di manutenzione;
CONSIDERATO pertanto che detti locali saranno utilizzati da tale associazione come sede in luogo della precedente;
PRECISATO che qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio Comunale deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l’azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell’Ente Locale, se esistenti;
CONSTATATO che la normativa vigente richiede che le forme di utilizzazione o destinazione dei beni immobili degli Enti territoriali devono mirare all’incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarne una maggiore redditività finale, potenziando così le entrate di natura non tributaria;
RICHIAMATO il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Deliberazione n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto; Deliberazione 349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia) secondo cui “il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;
VISTO l’art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 383/2000, che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, anche ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
VISTA la deliberazione n.87/2014/PAR, della Corte dei Conti - Sez.Controllo Lazio, la quale ha espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata;
ATTESO che l’associazione “PRO LOCO” di Solignano svolge senza fini di lucro, una meritoria ed intensa attività di promozione culturale, gestendo numerose attività di carattere socio- ricreativo sul territorio del Comune di Solignano;
CONSIDERATO che l’Associazione Turistica PRO LOCO con la sottoscrizione del contratto di comodato, si impegna ad effettuare nei locali sopra citati, con spese a proprio carico, gli interventi di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari per rendere l’immobile idoneo e funzionale agli usi previsti;
CONSIDERATO che l’Associazione “PRO LOCO” andrà ad occupare una porzione esigua dell’immobile e che il loro utilizzo inciderà in minima parte sui consumi delle utenze e che quindi sarà il Comune ad assumersi l’onere del pagamento di tutte le utenze (luce e acqua) ed in cambio l’associazione si impegnerà al fine di dotare i locali utilizzati di idoneo sistema di riscaldamento/raffrescamento;
RITENUTO quindi di concedere in comodato d’uso gratuito all’Associazione “PRO LOCO” i locali sopraindicati;
TENUTO CONTO che la sottoscrizione del contratto di comodato con l’Associazione “PRO LOCO” non intralcia con il contratto di concessione sottoscritto con ACER, in quanto trattasi di unità immobiliari distinte ed autonome;
RITENUTO altresì di approvare lo schema di contratto comodato d’uso gratuito che regolerà i rapporti tra il Comune e l’Associazione “PRO LOCO”;
VISTO, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica (purché l’operazione non vada a contrastare quanto stabilito negli accordi intercorsi tra il Comune di Solignano, la Fondazione Cariparma e l’Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx);
VISTO, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile rapporti con le associazioni;
VISTO, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizi alla persona;
ACQUISITO il parere del Responsabile Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
con voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1) Di concedere in comodato d’uso gratuito all’Associazione “PRO LOCO” alcuni locali siti al piano 2° dell’edificio sociale censito al NCEU al fg. 66, mapp, 112, con ingresso indipendente raggiungibile da via Veneto di Solignano, identificati con il sub 14, meglio identificati nella planimetria allegata (sub B), da adibirsi per le attività proprie dell’Associazione;
2) Di far presente che detto comodato avrà durata di anni 1 decorrente dalla data della relativa sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, finché una delle parti non comunichi all’altra la volontà di formale disdetta almeno tre (3) mesi prima della relativa scadenza annuale;
3) Di approvare lo schema del contratto di comodato d’uso gratuito di cui allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) Di dare atto che l’Associazione “PRO LOCO” in forza del citato contratto si impegna ad effettuare nei locali sopra citati, con spese a proprio carico, gli interventi di manutenzione
ordinaria che si renderanno necessari per rendere gli ambienti idonei e funzionali agli usi previsti;
5) Di dare atto che, poiché l’Associazione “PRO LOCO” andrà ad occupare una porzione esigua dell’immobile, i consumi delle utenze saranno minimi per cui , sarà il Comune ad assumersi l’onere del pagamento relativo (acqua e luce) in cambio l’associazione si impegnerà di dotare i locali utilizzati di idoneo sistema di riscaldamento/raffrescamento;
6) di autorizzare le Responsabili del Servizio Affari Generali ed Area Tecnica comunale alla sottoscrizione del contratto in oggetto unitamente al Presidente della Pro Loco, Signora Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
7) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento saranno impegnate con successivo provvedimento una volta quantificate;
8) Di dichiarare il presente il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
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SCHEMA DI CONTRATTO COMODATO D’USO GRATUITO CON L’ ASSOCIAZIONE “PRO- LOCO” DI SOLIGNANO PER L’USO DEI LOCALI SITI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN SOLIGNANO - PIAZZA XXXXXX XXXXXXX, N. 2/ VIA VENETO.
L’anno duemilaDICIOTTO, il giorno………………….. del mese di nella sede comunale
di Solignano con la presente scrittura privata da valere nelle forme e nei modi di legge
TRA
Il COMUNE DI SOLIGNANO (00419760343) con sede in Solignano, P.zza X. Xxxxxxx ,n. 1 rappresentato da:
Xxxxxxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Resp. Area Affari Generali del Comune
xxx. Xxxxxx Xxxxxxx (c.f: DLB SLV 77E46 G337Q), nella sua qualità di responsabile servizio patrimonio del Comune,
domiciliate per la carica, presso il Comune stesso, nel cui conto ed interesse agiscono in questo atto giusto Decreto Sindacale n. 13 del 29/12/2017
E
Associazione Turistica “Pro-Loco” di Solignano (PR) (CF ) rappresentata nel
presente atto dal Presidente Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a il
, residente in
PREMESSO
- che, in applicazione del principio di sussidiarietà nell’erogazione di servizi, rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato operanti nel Settore Turistico in funzione di collaborazione con le strutture comunali;
- che l’Associazione “Pro-Loco” è un ente che svolge senza fini di lucro, una meritoria ed intensa attività di promozione culturale, gestendo numerose attività di carattere socio- ricreativo sul territorio del Comune di Solignano;
- che la presente convenzione rappresenta la valorizzazione del volontariato, in associazione
con le autonomie locali con funzione di promozione e sostegno;
- che con delibera di G.C. n. del , il Comune di Solignano, al fine di sostenere le attività di promozione culturale e di pubblico interesse svolta dall’Associazione Pro-Loco, disponeva di concedere l’uso gratuito di alcuni locali siti al piano 2° dell’edificio sociale censito al NCEU al fg. 66, mapp, 112 con ingresso indipendente raggiungibili da via Veneto di Solignano, identificati con il sub 14 (di mq. 18,40 ad uso esclusivo ed mq. 27,60 come locali comuni) da adibirsi per le attività proprie dell’Associazione, meglio identificati nella planimetria allegata (sub B);
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.
ART. 1
Il Comune di Solignano concede in comodato d’uso gratuito all’Associazione “Pro-Loco” n. 1 vano in uso esclusivo, e n. 2 vani, di cui uno quale servizio igienico, da condividere in uso comune con gli altri spazi, siti nel fabbricato comunale in Solignano, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0/Xxx Xxxxxx, catastalmente censiti al Foglio 66 part. 112, sub. 14, come indicato nella planimetria allegata sub b), di complessivi mq. 18,40 ad uso esclusivo ed mq. 27,60 come locali comuni, da utilizzare a sede della stessa.
ART. 2
Non sono ammesse destinazioni ed usi diversi da quelli previsti e convenuti. Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale. Al comodatario è fatto divieto assoluto di adibire, anche solo parzialmente e/o temporaneamente, il locale ad abitazione.
ART. 3
Il comodato decorrerà dalla sottoscrizione del presente contratto e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, finché una delle due parti non comunichi alla controparte la volontà della disdetta almeno 3 mesi prima dalla relativa scadenza.
ART. 4
Il Comune potrà recedere dal contratto per motivi di pubblica utilità, previo preavviso di mesi tre oppure con effetto immediato nel caso in cui la Fondazione Cariparma Crèdit Agricole o l’Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx, ritengano che il comodato in questione vada in qualche modo a contrastare con i precedenti accordi intercorsi tra questi ultimi ed il Comune stesso.
ART. 5
Le spese per il consumo di luce, acqua sono a totale carico del Comune. L’associazione si impegna ad effettuare nei locali sopra citati, con spese a proprio carico, gli interventi di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari per rendere gli ambienti idonei e funzionali agli usi previsti, le pulizie ordinarie e di dotare i locali utilizzati di idoneo sistema di riscaldamento/raffrescamento.
ART. 6
Il comodatario dichiara di aver visitato i locali oggetto della presente convenzione e di accettarli con la dotazione loro propria nello stato di fatto in cui si trovano; dichiara comunque di non avere rinvenuto vizi che possano recare danno al comodatario medesimo o a terzi. Si impegna a prenderli autonomamente in gestione con propri mezzi e
proprio personale, nel rispetto della normativa vigente e si impegna altresì a lasciare incondizionatamente e con effetto immediato i locali qualora la Fondazione Cariparma e Acer ritengano che i locali debbano essere utilizzati in altro modo.
ART. 7
Il comodatario si obbliga a mantenere i locali, sia esternamente che internamente, in modo decoroso ed in armonia con l’aspetto e l’estetica del fabbricato. L’utilizzo per particolari eventi diversi da quello previsto ecc. è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.
ART. 8
L’assegnatario non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica senza il previo permesso scritto del Comune. L’assegnatario avrà l’obbligo di ripristinare ogni cosa e di riconsegnare il locale al termine del comodato nello stesso stato in cui era stato ricevuto, a meno che il Comune a proprio insindacabile giudizio preferisca conservare le migliorie e le nuove opere a proprio beneficio, senza essere tenuto a corrispondere compenso di sorta.
ART. 9
Le riparazioni dette locative, così come designate dagli artt.1576-1609 del codice civile, saranno tutte, nessuna eccettuata, ad esclusivo carico dell’assegnatario. Per l’esecuzione delle opere di cui sopra il Comune ha facoltà di sostituirsi all’assegnatario qualora non vi provvedesse direttamente, con addebito delle spese. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 del codice civile l’assegnatario non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento di danni o spese qualora, per riparazioni che il Comune riterrà necessarie anche se differibili, per modifiche o miglioramenti all’intero stabile od a parte di esso, dovesse risultare limitato l’uso o il godimento dei locali assegnati.
ART. 10
L’assegnatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni derivati ai propri soci o a terzi per qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all’interno dei locali.
ART. 11
Il Comune è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
ART. 12
Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare, in presenza del comodatario, i locali assegnati per accertarsi della buona conservazione e dell’osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge.
ART. 13
L’inadempienza da parte dell’assegnatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà ipso jure la sua risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c .
ART. 14
Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione della presente scrittura che accettano integralmente. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere valida che mediante atto scritto. Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno espresso riferimento alle norme in materia di comodato previste negli artt. 1803 – 1812 cod. civ.
Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Parma.
X.XX COMUNE DI SOLIGNANO:
LA RESP. SERVIZIO AFFARI GENERALI LA RESP. AREA TECNICA
LA RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA
P.L’ASSOCIAZIONE PRO-LOCO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 32 Del 28-03-2018
Letto, confermato e sottoscritto,
Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, come prescritto dall’articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
Lì 08-06-2018
Il Delegato del Segretario Comunale
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il sottoscritto Delegato del Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-06-2018 al 23-06-2018 ai sensi dall’Art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.
(Reg. Pubbl. 332 );
è stata , contestualmente alla sua pubblicazione all’Xxxx Xxxxxxx, comunicata in elenco ai signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, Decreto Legislativo n.267/2000 con lettera prot. n.;
[ ] è divenuta esecutiva in data 28-03-2018 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio (Articolo 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).
[X] è divenuta esecutiva in data 28-03-2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile;
Lì 23-06-2018
Il Delegato del Segretario Comunale Xxxxxxx Xxxxxxxxx