CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
AREA DEI SERVIZI AI COMUNI
SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
SERVIZIO IN MODALITÀ “CSP” DELLA GESTIONE AMBIENTE MICROSOFT OFFICE 365
CIG 846309923B
Sommario
Sommario 2
Definizioni e Generalità 3
Art. 1 CONFERIMENTO DEL SERVIZIO 3
Art. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 3
Art. 3 OGGETTO E MODALITA’ DEL SERVIZIO 3
Art. 4 IMPORTO DEL SERVIZIO E OPZIONI 5
Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO 5
Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 5
Art. 7 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 5
Art. 8 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 5
Art. 9 SLA (Service Level Agreement) servizio di assistenza 7
Art. 10 CAUZIONE DEFINITIVA 7
Art. 11 MODALITA’ DI PAGAMENTO 8
Art. 12 INADEMPIENZE E PENALITA' 9
ART. 13 STIPULA DEL CONTRATTO 10
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 15 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 10
ART. 16 RECESSO UNILATERALE 10
ART. 17 MODIFICHE IN CORSO D’OPERA 11
ART. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 11
ART. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 12
ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI 12
Definizioni e Generalità
Il presente Capitolato Descrittivo Prestazionale viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni nonché al D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020.
Per "Appaltatore" si intende l’Operatore Economico che concorre e che successivamente risulterà aggiudicatario in esito della gara.
Per "Stazione Appaltante" si intende la Provincia di Brescia che affida all’Operatore Economico il servizio oggetto del presente appalto.
Per “Codice” si intende il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 1 CONFERIMENTO DEL SERVIZIO
Con la presente procedura la Provincia di Brescia intende acquisire la fornitura del servizio della gestione ambiente Microsoft Office 365 (Microsoft O365) in modalità Cloud Service Provider (CSP).
La presentazione dell’offerta varrà come accettazione del presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale.
Art. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020.
La procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 e del D.Lgs 50/2016. In particolare si utilizza il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA di Consip).
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione, di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Art. 3 OGGETTO E MODALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio prevede le seguenti attività:
a) presa in carico dell’ambiente Microsoft 365 in modalità CSP della Provincia di Brescia che attualmente consta delle seguenti licenze:
• n. 300 Business Basic,
• n. 194Business Premium,
• n. 209 X0,
• x. 0 X0;
b) la presa in carico dell’ambiente deve avvenire inderogabilmente entro il 15-12-2020 o comunque entro 5 giorni solari dalla data di stipula del contratto da parte della Stazione Appaltante;
c) alla data di presa in carico dell’ambiente l’Appaltatore dovrà:
• comunicare il referente del servizio con i suoi recapiti. Tale referente sarà l’unico interlocutore nei confronti della Stazione Appaltante per la gestione sia tecnica che amministrativa del contratto;
• comunicare le modalità di apertura dei ticket di assistenza;
• far pervenire, tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx , la dichiarazione di corretta presa in carico delle attività, al fine di garantire la continuità del servizio con decorrenza dall’01/01/2021;
d) dopo la presa in carico dell’ambiente dovrà essere garantita la gestione dell’ambiente Office 365. Per gestione si intende sia quella amministrativa che quella tecnica di tutte le licenze in modalità CSP;
e) entro il giorno 20 di ciascun mese, tramite comunicazione scritta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare i profili esistenti che dovranno essere obbligatoriamente gestiti con decorrenza dal giorno 1 del mese successivo;
f) nei tempi e modi previsti all’art. 17 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare le licenze esistenti;
g) la quota mensile di fatturazione sarà quantificata sulla base delle licenze effettivamente utilizzate, secondo le quote presentate in sede di offerta;
h) entro il giorno 5 di ciascun mese il referente deve inviare alla Stazione Appaltante il rendiconto delle licenze utilizzate nel corso del mese precedente. Tale rendiconto dovrà essere allegato alla fattura;
i) servizio di assistenza con supporto di helpdesk di primo livello (nelle modalità previste dall’art. 9 del Capitolato).
Tutto quanto sopra detto dovrà essere operativo a decorrere inderogabilmente dal 01-01-2021.
Al fine dell’espletamento delle attività previste dal presente contratto e per la durata dello stesso, la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell’Appaltatore:
− Accesso alla rete aziendale della Provincia di Brescia tramite attivazione di una VPN, accessibile dal link xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx tramite username e password
− Abilitazione alla navigazione internet con profilo senza restrizioni
− Accesso alla piattaforma MoOne, in uso presso la Stazione Appaltante, per la gestione dei ticket di assi- stenza.
Le password delle credenziali sopra descritte verranno rilasciate al legale rappresentante dell’Appaltatore prima dell’avvio del contratto e saranno inviate tramite e-mail all’indirizzo indicato nella modulistica prodotta per l'accreditamento al MEPA.
Con riferimento alle stesse, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, è fatto obbligo di:
− Modifica della password di dominio al primo accesso;
− Modifica delle password rilasciate con cadenza almeno trimestrale (D. Lgs. 196/2003);
− Non comunicare ad altri le credenziali rilasciate.
L’Appaltatore si impegna a:
− comunicare al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni ogni variazione relativa ai tecnici che svolgono il servizio di assistenza;
− sollevare la Stazione Appaltante da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a di- sposizione. Eventuali interventi non compresi nel contratto dovranno essere preventivamente autoriz- zati dalla Provincia con autorizzazione scritta. Diversamente, l’Appaltatore non potrà addebitare nulla alla Provincia di Brescia.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, per- tanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Resta comunque facoltà dell’Appaltatore richiedere, in qualunque momento, copia aggiornata del docu- mento “Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emer- genza adottate in relazione all’attività svolta: art. 7, comma 1, lett. b) del d. lgs. 19.09.1994 n. 626”.
Art. 4 IMPORTO DEL SERVIZIO E OPZIONI
L’importo negoziabile del servizio posto a base di gara, per la durata di 12 mesi, sulla base delle licenze attualmente in uso e riportate all’art. 3 del presente documento, ammonta ad € 55.000,00 (al netto dell’IVA di Legge).
In applicazione dell’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice, la Stazione Appaltante, così come disciplinato al successivo art. 17 del presente documento, il valore stimato dell’opzione è calcolato in € 10.000,00 (al netto dell’IVA di Legge).
Il valore complessivo stimato del rinnovo è pertanto pari a € 65.000,00 (al netto dell’IVA di Legge).
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice l’importo negoziabile posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato, per la durata di 12 mesi, pari ad € 2.500,00 (al netto dell’IVA di Legge).
Non saranno accettate offerte pari o superiori all’importo negoziabile posto a base di gara (€ 55.000,00), pena l’esclusione dell’offerta. L’importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio secondo il presente Capitolato ed è riferito all’ambiente attualmente in uso.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, d. lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).
Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01-01-2021, con esclusione di qualsiasi opzione tacita o comportamento concludente.
Il contratto si perfezionerà alla data di sottoscrizione che verrà effettuata tramite portale MePA di Consip ed esplicherà i suoi effetti a decorrere dal 01/01/2021.
Non è ammesso il rinnovo tacito.
La Provincia di Brescia potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 20 giorni al fornitore. In tal caso, ai sensi dell’articolo 109 del Codice, l’Appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni eseguite oltre ad un decimo del servizio non eseguito, rinunciando, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.
Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990 e dell'art. 31 del d. lgs 50/2016, è il Funzionario del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia, sig.ra Xxxx Xxxxxxx.
Art. 7 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Art. 8 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Nello svolgimento del servizio di manutenzione e assistenza l’Appaltatore si impegna a rispettate tutte le norme europee e nazionali attinenti le materie gestite dagli applicativi oggetto della manutenzione oltre che
quelle indirizzate ai servizi di outsourcing, quelle relative alla privacy (GDPR n. 679/2016), al diritto d'au- tore, all'accessibilità e usabilità degli applicativi e al Codice di Amministrazione Digitale (CAD) e alle relative linee guida per l'attuazione, le norme ISO relative alla gestione della sicurezza dell'informazione e agli standard di qualità dei software.
Il servizio si dovrà svolgere inoltre nel rispetto dei regolamenti interni della Provincia di Brescia, delle prescrizioni impartite all'avvio del servizio oltre che del presente capitolato.
L’Appaltatore dovrà garantire un servizio avente caratteristiche tecnologiche che diano garanzia di porta- bilità dei dati nei casi di passaggio ad altro Fornitore, al termine del contratto, o per altre cause di interru- zione del rapporto contrattuale non preventivabili.
Con particolare riferimento alle credenziali rilasciate per l'attività di assistenza e riguardanti l'accesso alle risorse e ai dati, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, è fatto obbligo di:
• modificare le password rilasciate al primo accesso;
• modificare le password con cadenza almeno trimestrale;
• non comunicare ad altri le credenziali rilasciate.
L’Appaltatore si impegna inoltre a:
• comunicare al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni ogni variazione relativa ai tecnici che svolgono il servizio di assistenza;
• sollevare l’Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici eventual- mente messi a disposizione.
È fatto divieto all’Appaltatore di impostare password sul BIOS delle attrezzature utilizzate per erogare il servizio di assistenza e/o modificare eventuali password già esistenti.
La Provincia effettua il costante monitoraggio dell'utilizzo dei servizi da parte del personale dell’Appalta- tore, al fine di garantire la sicurezza ed efficienza della rete, trasmettendo periodicamente la rendicontazione relativa all'uso dei servizi al Direttore responsabile.
L’Appaltatore è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature e dei servizi informatici, telematici e telefonici a lei eventualmente assegnati o comunque nella sua disponibilità per ragioni del servizio prestato.
Sono vietati in particolare:
a) L'utilizzo delle attrezzature e dei servizi per fini diversi da quelli previsti dall’oggetto del presente contratto, ivi compresi i fini strettamente personali.
b) Violazione di segreti d'ufficio, brevetti o diritti d'autore, o norme e leggi similari, inclusa l'installa- zione o la distribuzione di copie pirata di software prodotto e protetto dalle leggi sulle licenze, di cui la Provincia non possiede regolare licenza in corso di validità.
c) Copia non autorizzata di materiale protetto da Copyright, compresa la digitalizzazione e distribu- zione di musica e/o fotografie tratte da riviste, libri o altre fonti.
d) La diffusione di software, informazioni tecniche, software e tecnologia di criptazione, in violazione della normativa italiana ed internazionale.
e) Introduzione di programmi "maligni-dolosi" nella rete o sui server (ad es. virus, worms, troiani, ecc.).
f) La rivelazione a terzi della password del proprio account onde consentirne l'utilizzo.
g) L'utilizzo delle attrezzature della Provincia per ottenere o trasmettere materiale che viola i diritti fondamentali della persona.
h) Fare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi utilizzando un qualunque account della Pro- vincia.
i) Fare breccia nella sicurezza della rete o distruggere le connessioni. E' vietato in particolare l'accesso alla rete con l'account di altre persone che non abbiano dato l'autorizzazione, compreso l'accesso a dati memorizzati su server, sempre che queste azioni non rientrino nelle mansioni del servizio. In particolare, la "distruzione" include lo sniffing della rete, intasare il traffico di rete (inondando di
xxxx o trasmettendo pacchetti), rifiutare i servizi e gli script automatici e creare informazioni di routing per scopi illeciti.
j) Monitorare le porte e la sicurezza, se non preventivamente notificato e autorizzato dal Settore Inno- vazione. Effettuare qualunque forma di monitoraggio di rete che possa intercettare dati destinati ad altri utenti, sempre che questa attività non rientri nelle normali mansioni lavorative. Raggirare l'au- tenticazione dell'utente o la sicurezza di qualunque client, rete o account.
k) Usare programmi, script o comandi, o inviare messaggi di qualunque tipo con l'intento di interferire o disabilitare l'utilizzo di una sessione di lavoro, utilizzando qualunque modo locale o tramite Inter- net/Intranet/Extranet.
Art. 9 SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) SERVIZIO DI ASSISTENZA
L’Appaltatore dovrà garantire i seguenti livelli di servizio:
• durante tutta la durata del contratto il servizio di helpdesk dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00;
• le richieste di assistenza tecnica dovranno essere prese in carico dall’Appaltatore entro massimo 4 ore dall'invio della richiesta di assistenza, all'interno della finestra temporale di servizio, e risolte entro massimo 48 ore.
Il calcolo degli SLA avverrà in modo automatico sulla base delle informazioni memorizzate nella piatta- forma Mo-One (sistema di trouble ticketing in uso presso la Stazione Appaltante).
Art. 10 CAUZIONE DEFINITIVA
Prima della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice.
Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni.
L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.
È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.
Art. 11 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso spettante all’Appaltatore verrà corrisposto mensilmente, in forma posticipata, dietro emissione di una regolare fattura, calcolata sulla base della rendicontazione trasmessa dal referente dell’Appaltatore e delle licenze effettivamente utilizzate (secondo quanto previsto all’art. 3 del presente documento).
La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio.
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
UF95O3
Codice Univoco Ufficio
Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
• il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui con- tratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile.
Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Ammini- strazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le ope- razioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx. La Pro- vincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indi- care le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provve- dono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di trac- ciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria contro- parte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comu- nicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
Art. 12 INADEMPIENZE E PENALITA'
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per le inadempienze nell'esecuzione della prestazione come di seguito elencate:
• per ogni giorno solare o frazione di giornata di ritardo nella presa in carico del servizio secondo i termini previsti all’art. 3 del presente documento: € 1.000,00;
• per ogni giorno solare o frazione di giornata di ritardo nell’attivazione di nuove licenze secondo i termini previsti all’art. 17 del presente documento: € 100,00;
• per ogni ora di ritardo nella presa in carico di ogni singola richiesta rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA (45 minuti): € 20,00;
• per ogni ora di ritardo nella risoluzione del problema (ripristino della connettività) rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA (3 ore): € 30,00;
• per ogni giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione del problema nel caso di manutenzione correttiva e/o adattativa rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA (5 giorni): € 50,00;
Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, nè evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta
a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 13 STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato tramite apposita funzione del portale MEPA di Consip.
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore provinciale competente.
Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.
Quanto detto sopra è altresì vero nei seguenti casi:
• ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 giorni solari secondo i termini previsti all’art. 3 del presente documento;
• sospensione del servizio per più di tre giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
• non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. 12;
• grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgi- mento del servizio;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte);
• violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità.
ART. 15 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valuta- zione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’Appaltatore non aderisca alla proposta di xxxx- fica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
ART. 16 RECESSO UNILATERALE
Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 10 giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.
Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l’Appaltatore, di far pervenire memorie e documenti entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso è assunto con atto motivato del dirigente del Settore provinciale competente.
ART. 17 MODIFICHE IN CORSO D’OPERA
Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l’Appaltatore richiede la forma scritta, a pena di nullità. L’Appaltatore non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto.
Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice.
In particolare, ai sensi del comma 1 lettera a) del succitato articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una variazione in aumento nel numero delle Licenze, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere il servizio fino ad un importo massimo annuo pari a € 10.000,00 (al netto dell’IVA di Legge).
La richiesta di rilascio di nuove licenze richiede la forma scritta. L’appaltatore dovrà attivare quanto richiesto entro i 5 giorni lavorativi successivi l’invio della richiesta. La fatturazione delle nuove licenze dovrà avvenire unitamente a quelle esistenti con cadenza mensile posticipata secondo le modalità previste all’art. 11 del presente documento.
ART. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’ope- ratore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei precitati documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MePA di Consip, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma stessa che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei pro- cessi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’Appaltatore dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del D. X.xx 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l’Appaltatore, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile “interno” del Trattamento è il Dirigente del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.
A seguito della designazione, l’Appaltatore dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
ART. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, in vigenza di contratto, ai sensi dell’art. 20 del c.p.c. sarà competente il Foro di Brescia.
ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni di legge che regolano la materia.
Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato, gli articoli incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.
Firmato digitalmente da: Xxxxx Xx Xxxxx Data: 19/11/2020 14:54:59