POLIZZA “DANNI ACCIDENTALI”
POLIZZA “DANNI ACCIDENTALI”
AI VEICOLI DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN OCCASIONE DI TRASFERTE O ADEMPIMENTI DI SERVIZIO (KASKO)
La presente polizza è stipulata tra il Contraente
COMUNE DI FINALE LIGURE |
Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 29 – 17024 Finale Ligure (SV) |
C.F / P. IVA: 0000000318330099 |
N. CIG 8688088506 |
e Compagnia di Assicurazione
Nome …………………… |
Via/Piazza |
C.F / P. IVA |
………………………….. |
Durata del contratto
dalle ore 24.00 del | 30/06/2021 |
alle ore 24.00 del | 30/06/2024 |
Rateazione premio semestrale
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
DEFINIZIONI
Accessorio | L'installazione stabilmente fissata costituente normale dotazione rientrante nel novero degli optional | di | al | veicolo serie e | non non |
Amministratore | Xxxxxxxxx persona che sia stata, che si trova e/o sarà collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali del Contraente stesso | ||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell’assicurazione | ||||
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione | ||||
Assicurazione | Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza | ||||
Broker | AON S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione | ||||
Circolazione | Il moto di un veicolo su strada e area pubblica, nonché aree private equiparate. E’ compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso | ||||
Cristalli | Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini | ||||
Conducente | La persona che guida il veicolo | ||||
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta | ||||
Cose | Sia gli oggetti materiali sia gli animali | ||||
Danno | Il pregiudizio economico subito dall’Assicurato e causato da un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo | ||||
Danno parziale | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro | ||||
Danno totale | Il danno si considera “totale” se: * il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia più stato ritrovato; Oppure * le spese per la riparazione del veicolo siano pari o superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del veicolo. | ||||
Degrado | Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo | ||||
Franchigia | L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente | ||||
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro | ||||
Optional | L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla |
casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino | |
Polizza | Il documento che prova l’Assicurazione |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne |
Scoperto | La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico |
Società | La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che ha assunto il presente rischio |
Somma assicurata | La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro e ogni veicolo |
Veicolo | Veicoli a motore (esclusi quelli di proprietà o in uso o locazione al Contraente), compresi i motoveicoli ed i ciclomotori di proprietà o in uso dei soggetti per i quali è prestata l’assicurazione |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art.2 DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza. Se il contratto viene stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza.
Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, é in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro o variazione del rischio, salvo quanto previsto ai successivi Art. 5 – Variazione del Rischio ed Art. 6 - Recesso in caso di Xxxxxxxx.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo prevista nella presente polizza.
Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo, salvo ulteriore proroga concordata fra le parti. Se il Contraente non paga la prima rata di premio entro 90 giorni, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Se il Contraente non paga le rate di premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio entro 60 giorni, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
• l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti e/o variazioni di rischio, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti e/o le variazioni del rischio siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Qualora l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società - nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni - ha diritto di recedere dall’assicurazione con effetto dalla scadenza dell’annualità.
Nel caso in cui la comunicazione della volontà di recedere dal rischio pervenga a meno di 120 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su richiesta del Contraente, si impegna a concedere una proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per il periodo intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 120 giorni di effetto del recesso.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.
Qualora la comunicazione della volontà di recedere dal rischio pervenga a meno di 120 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su richiesta del Contraente, si impegna a concedere una
proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per il periodo intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 120 giorni di effetto del recesso per sinistro.
La riscossione di premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.7 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dal comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza (Art. 1910 del Codice Civile).
In caso di sinistro però l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente
- superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art.8 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’assicurato. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
Art.9 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione e l’applicazione del presente contratto è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 e xx.xx. ii..
Art.10 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme vigenti, anche ai sensi del D.lgs n. 209/2005.
Art.12 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, della data dell’evento, del nome dell’assicurato, della data di denuncia, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata
dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
L’obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, fino alla definizione di tutte le pratiche, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art.13 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società, entro 30 giorni da quando l’Ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile. Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-Politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.
Art.14 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C.)
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.
Con la sottoscrizione della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, xxx comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Art.15 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010 e xx.xx. ii., la Stazione Appaltante, la Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara – CIG.
Qualora i suddetti obblighi non vengano assolti, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 e ss. mm. ii.; in tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
Art.16 INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.17 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - DLgs 196/03 e xx.xx. e ii.), ciascuna delle Parti (Contraente, Società, Assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art.18 VALIDITA’ TERRITORIALE
Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per gli Stati dell’Unione Europea e per tutti i Paesi per i quali è prevista la Carta Verde.
Art.19 GESTIONE DELLA POLIZZA
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
Il Contraente/Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza la società dà atto che ogni comunicazione, incluse le denunce di sinistro, fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura percentuale del 6% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla Società.
Gestione della polizza in presenza di Corrispondente/Coverholder
SI prende atto che il Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini della presente polizza di assicurazione, al Broker sopraindicato , il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/ Coverholder indicato nella Scheda Di Polizza. Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all’Assicurato o al Contraente;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall’Assicurato o dal Contraente.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
ab) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder xx Xxxxxx, si considererà come effettuata dalla Società.
Art.20 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
Art.21 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
Si devono intendere assicurati i veicoli a motore (esclusi quelli di proprietà o uso o locazione al Contraente), compresi i motoveicoli ed i ciclomotori, utilizzati per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente da:
• dipendenti;
• amministratori; e
• soggetti comunque autorizzati all’utilizzo del veicolo proprio o nella propria disponibilità, ai sensi della normativa vigente e/o disposizioni organizzative, provvedimenti e atti autorizzativi – anche di fonte interna – per le trasferte e gli adempimenti di servizio fuori dall’ufficio;
limitatamente al tempo ed al percorso necessario per l’espletamento della funzione di pubblico servizio, compresi i tragitti dall’abitazione e/o luogo di lavoro al luogo di servizio/missione e viceversa, nonché durante la circolazione, la sosta od il ricovero dei veicoli.
Art.22 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga nei limiti ed alle condizioni che seguono ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli per i quali è operante l’assicurazione, conseguenti a:
• incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
• furto totale o parziale, rapina ed estorsione (consumati o tentati). Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo, dei suoi componenti, accessori, optional o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso;
• collisione con altri veicoli, persone o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e/o fuoriuscita di strada, verificatasi durante la circolazione;
• eventi naturali (trombe d’aria, uragani, bufere, vento, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, slavine, caduta di neve o ghiaccio, grandine, terremoti ed eruzioni vulcaniche);
• eventi sociopolitici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi;
• traino attivo o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza;
• caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
• eventi diversi (a.e. sprofondamento strade, crollo di ponti, edifici, manufatti in genere);
• rottura di cristalli comunque verificatisi;
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti dall’art. LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI.
La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti in polizza anche se causati da imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato, del conducente, e degli occupanti del veicolo; sono compresi i danni subiti dagli optional e dalle parti accessorie.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all’Ente per legge.
Art.23 ESCLUSIONI
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all’art. 1912 del Codice Civile) ad indennizzare i danni causati:
• da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• da dolo dell’Assicurato e quando il conducente si trova in stato di ebrezza, ubriachezza o di alterazione psichica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti;
• da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati “atti di guerra o di insurrezione” le azioni di organizzazione terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
• dalla partecipazione del veicolo a gare, o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
• limitatamente ai cristalli, sono escluse rigature, e segnature ed i danni alla fanaleria ed allo specchio retrovisore esterno;
Art.24 IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia e identificazione dei veicoli, nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi.
Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:
a) data e luogo della trasferta/missione/servizio;
b) generalità dei soggetti autorizzati;
c) numero dei chilometri percorsi.
Qualora la persona sia comandata in missione durante le ore di chiusura degli uffici preposti alla tenuta del registro ufficiale, la copertura sarà comunque operante, a condizione che sia effettivamente dimostrabile che la missione non potesse essere registrata.
Art.25 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI DANNI
Per la determinazione del valore del Veicolo al momento del Sinistro, si farà riferimento alla quotazione Quattroruote in vigore al momento del Sinistro.
Premesso che la polizza è stipulata nella forma a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, l’indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell’intero veicolo al momento del sinistro, con il massimo, in ogni caso, del capitale assicurato per ogni sinistro.
Danno Parziale
In caso di danno parziale l’Indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del Sinistro. L’Indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del Sinistro, delle parti del Veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza della Somma Assicurata.
Danno Totale
In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza della Somma Assicurata.
Ferma la Somma assicurata in precedenza richiamata, in caso di perdita totale del Veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:
• il prezzo di listino se il Sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
• il valore riportato nei listini Quattroruote, successivamente ai primi 12 mesi.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., ove l’Assicurato la tenga a suo carico, ed a tal fine si conviene che l'Assicurato dovrà trasmettere regolare fattura o copia conforme all'originale, alla Compagnia.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente fissati sui veicoli.
Art.26 RIPARAZIONI
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il Veicolo danneggiato entro 5 giorni lavorativi dalla denuncia del Sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art.27 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell’assicurazione.
A tal fine la Società dovrà inviare a quest’ultimo una proposta di indennizzo.
Qualora il beneficiario non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di 3 periti nominati uno dalla Compagnia, uno dal beneficiario ed il terzo d’accordo tra i primi 2 o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Contraente.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Compagnia e del beneficiario in parti uguali. Il beneficiario sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico deducendola dall'indennizzo spettantegli.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
Art.28 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Per i danni parziali, il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
La Società corrisponderà l’indennizzo dovuto direttamente all’avente diritto.
Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.
Art.29 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'Art. 1914 del C.C. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
Art.30 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.
Art.31 REGOLAZIONE DEL PREMIO
Poiché il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.
A tale scopo, entro 90 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo dei chilometri percorsi per servizio nel corso del periodo di osservazione.
Le differenze attive e passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni , trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio e ciò sino all’adempimento di tali obblighi.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.32 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell’Ente assicurato, soggetti controllati, collegati e/o consociati salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all’Ente per legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni sempre operanti
Art.33 DEGRADO
Nella liquidazione del danno non si terrà conto di riduzioni di valore per effetto di degrado, nelle seguenti modalità:
• 2 anni per le parti meccaniche
• 3 anni per la carrozzeria
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Condizioni sempre operanti
Art.34 TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO
Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per il recupero dello stesso per:
a) traino ad una locale officina di riparazioni sino alla concorrenza dell’importo indicato all’Art. “Limite di Indennizzo – Xxxxxxxxxx e Scoperti
b) trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco sino alla concorrenza dell’importo indicato all’Art. “Limite di indennizzo – Xxxxxxxxxx e Scoperti”
c) Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.
Art.35 VEICOLO SOSTITUTIVO
In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il Veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con un riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall’officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza dell’importo indicato all’art. “Limiti di indennizzo- Franchigie e scoperti” ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un’autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni preventivati per la riparazione del Veicolo con il massimo di 5 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione.
Art.36 RECUPERO MEZZO DI TRASPORTO RUBATO E/O RAPINATO
Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del recupero del mezzo di trasporto rubato e/o rapinato o di parti di esso.
Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.
Se quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato.
Il Contraente potrà inoltre chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato previa restituzione all'assicuratore dell'indennizzo ricevuto.
Art.37 SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI
La Società si obbliga fino alla concorrenza dell’importo indicato all’art. “Limiti di indennizzo- Franchigie e scoperti”, a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto.
La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.
Art.38 LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI
Il limite di indennizzo per singolo mezzo assicurato è di Euro 25.000,00, nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Vengono altresì applicate le seguenti franchigie in caso di sinistro e gli ulteriori limiti di indennizzo:
- XXXXXXXX XXXXX – franchigia per sinistro € 150,00
- XXXXXXXX XXXXX – franchigia per sinistro € 150,00
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- GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI E SOCIOPOLITICI – franchigia per sinistro € 150,00
- GARANZIA CRISTALLI - Limite di indennizzo € 700,00
- TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO - Limite di indennizzo € 500,00
- VEICOLO SOSTITUTIVO - Limite di indennizzo € 250,00
- SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI - Limite di indennizzo € 250,00
- DANNO PARZIALE - Limite di indennizzo 75% del valore
Art.39 CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio lordo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di chilometri 2.000, viene provvisoriamente stabilito in Euro ..............=, salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio effettivamente percorso sulla base di:
Euro per chilometro (premio lordo per chilometro).
DATA LA SOCIETA’
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